Art. 1 (Istituzione) Art. 2 (Definizione)

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1 LEGGE REGIONALE 12 aprile 1995, n. 36 Realizzazione di residenze sanitarie assistenziali denominate "Casa alloggio per giovani disabili affetti da sclerosi multipla o distrofia muscolare" nell'azienda sanitaria n. 2 e nell'azienda sanitaria n. 13. (B.U.R.. 27 aprile 1995, n. 29) Art. 1 (Istituzione) 1. Sono istituite nell'azienda sanitaria n. 2 di Urbino, in comune di Urbania e nell'azienda sanitaria n. 13 di Ascoli Piceno, residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) denominate "Case alloggio per giovani distrofici e malati di sclerosi multipla". 2. I termini normativi di tali strutture sono quelli previsti dalla legge 11 marzo 1988, n. 67, dal D.P.C.M. 22 dicembre 1989, dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, dal D.P.R. 1 marzo 1994, circolare 23 marzo 1994, n. 6 e dalla legge 23 dicembre 1994, n Art. 2 (Definizione) 1. Le case alloggio, di cui all'articolo 1, realizzano le prestazioni residenziali e semiresidenziali come risposta ai bisogni dei portatori di handicap fisico-psichico per soggetti giovani distrofici e malati di sclerosi multipla non assistibili a domicilio. 2. Dette strutture rientrano nella rete dei servizi socio-sanitari e sono il fulcro residenziale extraospedaliero dell'assistenza alla persona in età evolutiva e giovaneadulta non autosufficiente. 3. Le prestazioni di recupero e riabilitazione possono essere erogate a tempo pieno, a carattere diurno, ambulatoriale, extramurale e domiciliare.

2 4. Le prestazioni hanno come obiettivo la restituzione e il mantenimento del più alto livello di autonomia acquisibile, nonché la limitazione del danno involutivo. 5. I soggetti che possono usufruire di tali prestazioni sono quelli di cui ai commi 1 e 2, ai quali deve essere altresì assicurato l'accesso alle attività scolastiche e di formazione o riqualificazione professionale. Art. 3 (Aspetti strutturali ed organizzativi) 1. L'unità di base è il modulo o nucleo composto da 15 posti. 2. La capacità ricettiva dell'unità è composta in media da 2 moduli ad un massimo di 3 moduli da 15 soggetti ciascuno. 3. L'organizzazione per nuclei consente di accogliere in tale struttura residenziale gruppi di ospiti di differente composizione senza peraltro determinare interferenze, data la relativa autonomia dei servizi di nucleo, e salvaguardando tutti gli aspetti di riservatezza personale. 4. Oltre a garantire la migliore assistenza agli ospiti, anche sotto il profilo gestionale, l'organizzazione per nuclei modulari dotati di servizi autonomi, appare essere la più idonea per un razionale impiego del personale e per la utilizzazione delle risorse. 5. L'articolazione di tali residenze deve essere distinta in area abitativa, servizi di nucleo e servizi di vita collettiva, servizi sanitari e servizi generali per l'intera struttura. 6. Le camere dell'area abitativa sono da 1, 2, 3 e 4 letti con relativi servizi igienici, dotati di telefoni mobili. 7. I servizi di nucleo sono: il soggiorno, la sala gioco-tv (spazi non chiusi, articolati), la cucinetta, la saletta pranzo (anche contigua al soggiorno), il bagno assistito, la sala medica e locale di controllo personale con servizi igienici, la sala deposito per attrezzature, carrozzelle, materiale di consumo, ecc. la sala deposito per biancheria sporca, lavapadelle, ecc. gli armadi per biancheria pulita.

3 8. I servizi di vita collettiva per l'intera struttura sono: l'ingresso con portineria, posta e telefono, l'ufficio amministrativo, i servizi igienici, il soggiorno polivalente, l'angolo bar, la mensa, il locale per attività occupazionale, il locale per il parrucchiere, barbiere ed altri. 9. I servizi sanitari per l'intera struttura sono la sala visita, il locale per fisiochinesiterapia, il locale per servizio di podologia, la palestra e spogliatoio, i servizi igienici ed altri. 10. I servizi generali per l'intera struttura sono: la cucina, la dispensa e locali accessori, la lavanderia e stireria, lo spogliatoio del personale dipendente, con i servizi igienici, i magazzini, il deposito materiale sanitario, il deposito pulito, il deposito sporco, il deposito attrezzature ed altri. 11. Nel caso che alcuni servizi siano gestiti in appalto esterno i relativi locali possono di conseguenza essere ridimensionati. 12. Nel caso di strutture preesistenti e di ristrutturazioni sono accettabili misure in eccesso o in difetto entro il 20 per cento degli standard di riferimento delle norme in vigore. Art. 4 (Fruibilità degli spazi) 1. La condizione degli ospiti è tale da richiedere la completa eliminazione delle barriere architettoniche e l'introduzione di misure di sicurezza nella utilizzazione degli spazi. Di conseguenza gli spazi vanno resi agevolmente fruibili ed in piena sicurezza da tutti gli ospiti. 2. Il requisito della fruibilità va inteso in senso ampio, come possibilità di accesso fisico e visivo degli spazi, di intervento autonomo su alcuni fattori ambientali, di identificazione immediata dei luoghi e percorsi.

4 Art. 5 (Aspetti gestionali e funzionali) 1. Da un punto di vista funzionale si possono riconoscere nella "casa alloggio" quattro macrolivelli omogenei di costi quali: a) i costi edilizi, riguardanti le spese di investimento e manutenzione edilizia, le spese di impiantistica e tecnologia; b) i costi alberghieri e generali; c) i costi di assistenza sanitaria; d) i costi di assistenza sociale a rilievo sanitario. 2. Le voci che vanno prese in considerazione per ogni funzione di cui al comma 1 riguardano: a) quelle relative alla lettera a): manutenzione ordinaria, manutenzione tecnologica e manutenzione straordinaria; b) quelle relative alla lettera b): ristorazione e/o preparazione pasti, lavanderia e guardaroba, pulizia ambienti, attività amministrative e quelle dei servizi generali, comprese le spese generali; c) quelle relative alla lettera c): assistenza medica generica e specialistica, assistenza infermieristica, assistenza riabilitativa; d) quelle relative alla lettera d): igiene personale e necessità fisiologiche, aiuto svolgimento attività quotidiane, compreso consumo cibi, cura della persona e del suo aspetto. Inoltre vanno incluse l'attività ricreativa, culturale e creativa e l'attività motoria. Art. 6 (Fabbisogno di risorse umane) 1. La determinazione delle unità di personale scaturisce dalle funzioni esplicate da parte della "casa alloggio" e sono le diverse condizioni degli ospiti che determinano gli specifici fabbisogni assistenziali. 2. Il personale necessario per l'assistenza agli ospiti, in day-hospital ed a ciclo continuo, va parametrato sulla base degli standard di riferimento di due moduli di 15 posti letto ciascuno.

5 3. La determinazione del personale, di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 5, deve avvenire sulla scorta degli effettivi e documentati carichi di lavoro. Detto personale va parametrato, da parte della giunta regionale, sulla base dei seguenti standard di riferimento validi per un presidio ottimale di due moduli o nuclei di 30 posti letto, e precisamente da: a) uno psicologo; b) un capo sala; c) un infermiere professionale ogni 7 ospiti presenti per turno per garantire l'assistenza 24 ore su 24; d) un terapista della riabilitazione ogni 5 ospiti presenti per turno per garantire l'assistenza 12 ore su 24; e) un operatore tecnico di assistenza o addetto all'assistenza di base ogni 3 ospiti presenti per turno per garantire l'assistenza 24 ore su 24; f) un podologo ogni 15 ospiti presenti per turno per garantire l'assistenza 12 ore su 24; g) un terapista occupazionale o animatore di gruppi ogni 15 ospiti presenti per turno per garantire l'assistenza 12 ore su Per quanto riguarda il personale relativo alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5, per i servizi tecnico-economali e di carattere alberghiero, l'azienda sanitaria provvede alla loro organizzazione ottimale tenendo conto della dotazione e delle forme di gestione adottate per l'intera Azienda sanitaria privilegiando le forme al costo unitario più basso a parità di qualità. 5. Tutte le attività mediche, amministrative e socio-assistenziali, essendo comuni a più funzioni previste nei servizi dell'azienda sanitaria (ospedali poliambulatori, distretti, ecc.), vanno svolte dagli operatori presenti in modo integrato e polivalente. 6. L'Azienda sanitaria oltre a mettere a disposizione tutti i propri servizi sanitari dovrà garantire anche quelli necessari, appartenenti alle altre Aziende marchigiane e/o alle cliniche universitarie mediante attuazione di regolari protocolli d'intesa da stipulare tra le parti.

6 Art. 7 (Costi di gestione) 1. I costi totalmente sanitari sono: a) personale che comprende: medico di base, medico specialista, psicologo, infermiere capo sala, infermiere professionale, terapista riabilitazione, operatore tecnico di assistenza o addetto all'assistenza di base, podologo e altre figure assimilabili; b) medicinali e presidi sanitari; c) ogni altra prestazione diagnostico-curativa. 2. I costi totalmente non sanitari sono: a) vitto; b) lavanderia e guardaroba; c) pulizie; d) altri costi assimilabili. 3. I costi misti, in parte sanitari e in parte non, sono: a) personale che comprende: terapista occupazionale, responsabile di struttura, amministrativo, parrucchiere e altre figure assimilabili; b) assicurazioni; c) spese generali; d) materiali di consumo e piccole attrezzature; e) altri costi assimilabili. 4. I costi misti sono: a) manutenzione ordinaria; b) manutenzione straordinaria; c) altri costi assimilabili. 5. L'azienda sanitaria rilevati i costi, dovrà determinare con proprio atto formale, nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, la retta giornaliera di degenza e la retta alberghiera di competenza dell'assistito, dei familiari o del comune di residenza.

7 Art. 9 (Aggiornamento professionale e rapporti associativi) 1. Al fine di garantire una maggiore qualificazione socio-sanitaria alla casa alloggio l'azienda sanitaria dovrà permettere di: a) mantenere i contatti con i rispettivi centri nazionali ed esteri operanti a favore dei disabili; b) proporre annualmente un piano relativo a corsi di aggiornamento per il personale in servizio dell'area sanitaria; c) promuovere incontri e scambi di esperienze professionali con gli operatori italiani e stranieri che svolgono attività di ricerca e di assistenza nell'area delle lesioni midollari. 2. Tali iniziative vanno realizzate all'interno del piano annuale di aggiornamento del personale sanitario. 3. L'Azienda sanitaria deve effettuare con le associazioni per la tutela dei motulesi incontri e rapporti a livello locale e/o regionale, affinché sia possibile avanzare proposte in merito alle iniziative che la stessa o la Regione possono assumere. Art. 10 (Disposizioni finanziarie) 1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno La somma di lire 800 milioni di cui al comma 1 è ripartita come di seguito indicato: a) lire 400 milioni per la casa alloggio ricadente nell'ambito dell'azienda sanitaria n. 2; b) lire 400 milioni per la casa alloggio ricadente nell'ambito dell'azienda sanitaria n Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 1 si provvede mediante utilizzo dello stanziamento del capitolo del bilancio di previsione per l'anno 1995, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento di cui alla partita 3 dell'elenco 1.

8 4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte a carico del capitolo che la giunta regionale è autorizzata a istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995 con la seguente denominazione e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa: "Case alloggio per giovani distrofici e malati di sclerosi a placche", lire 800 milioni. 5. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo sono ridotti di lire 800 milioni. 6. Agli oneri relativi all'acquisto o alla sostituzione di attrezzature, apparecchiature tecnico-sanitarie obsolete e le relative spese d'impianto si provvede con le rispettive quote del fondo sanitario nazionale per le spese in conto capitale. 7. Le amministrazioni interessate all'acquisto o alla sostituzione di attrezzature, di cui al comma 6 sono tenute all'inizio di ogni triennio a presentare alla giunta regionale regolare e dettagliata richiesta di finanziamento, con l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e di quanto stabilito dal D.M. del bilancio e della programmazione economica 13 aprile 1982, in ordine alle modalità di finanziamento in conto capitale, nonché dalla L.R. 24 ottobre 1981, n. 31, riguardante le norme per la disciplina della contabilità, l'utilizzazione e la gestione delle Aziende sanitarie della regione. Art. 11 (Norma transitoria) 1. La presente legge va applicata anche per le RSA degli anziani di età superiore a sessantacinque anni non autosufficienti o disabili, istituite, da istituire o da ristrutturare nella regione Nelle strutture da istituire o da ristrutturare rientrano anche le case di riposo gestite dai comuni e dagli enti IPAB o IRB, purché in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli precedenti.

9 4. Alla costituzione, alla dotazione di personale e di attrezzature, con il relativo finanziamento, provvede la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente. Nota relativa all'articolo 11: Così modificato dall'art. 38, l.r. 17 luglio 1996, n. 26.

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