ARGOMENTI DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

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1 Paolo Biavati ARGOMENTI DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE Seconda edizione aggiornata Aggiornamento n.3 2 dicembre 2014 Bononia University Press

2 L editore mette a disposizione sul sito nella sezione download i materiali e le schede di aggiornamento riferite alle novità normative e giurisprudenziali successive alla data di pubblicazione. Bononia University Press Via Farini Bologna tel. (+39) fax (+39) info@buponline.com 2011, 2013 Bononia University Press I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i Paesi. ISBN: Progetto di copertina e impaginazione: Irene Sartini Stampa: Tipografia Moderna (Bologna) Prima edizione: settembre 2011 Seconda edizione: settembre 2013

3 Ag g i o r n a m e n t o n.3 AGGIORNAMENTO N. 3 2 dicembre 2014 La legge 10 novembre 2014, n. 162 (seconda parte) Sono vari i profili interessati dalla legge n Ai fini didattici di integrazione del volume Argomenti di diritto processuale civile, se ne dà conto in due distinti aggiornamenti. Questo è il secondo. 1 L iscrizione a ruolo del processo esecutivo L attività di esecuzione nel processo per espropriazione forzata appartiene in primo luogo all ufficiale giudiziario e, come noto, il pignoramento (atto dell ufficiale giudiziario) è il primo atto dell esecuzione (v. Argomento n. 98). L incardinamento del processo esecutivo presso l organo giurisdizionale competente avveniva per iniziativa ufficiosa: l ufficiale giudiziario depositava in cancelleria gli atti (il titolo esecutivo, il precetto e, a seconda dei casi, il verbale di pignoramento mobiliare, l atto notificato di pignoramento immobiliare e via dicendo) e il cancelliere formava il fascicolo dell esecuzione. La recente riforma, invece, introduce, a carico del creditore procedente, l onere di iscrivere a ruolo il procedimento esecutivo. Nasce, quindi, la nota di iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione, disciplinata dall art. 159-bis disp. att. c.p.c. Con norme diverse per i singoli modi di espropriazione forzata, si prevede che l ufficiale giudiziario, eseguito il pignoramento, trasmetta gli atti al creditore, che deve effettuare l iscrizione a ruolo entro un breve termine, sotto pena di perdita di efficacia del pignoramento, con modalità telematiche, allegando copie (la cui conformità all originale è attestata dal difensore) degli atti. A quel punto, il cancelliere forma il fascicolo dell esecuzione. Le norme interessate dalla riforma sono il nuovo art. 518, comma 6, per il pignoramento mobiliare; i nuovi commi 4 e 5 dell art. 543 per il pignoramento presso terzi; l ultimo comma dell art. 521-bis in caso di pignoramento di automezzi e il nuovo art. 557 per il pignoramento immobiliare. I termini decadenziali sono fissati in quindici giorni per i pignoramenti mobiliare ed immobiliare e in trenta giorni nel pignoramento presso terzi e in quello di automezzi. Nasce, da queste norme, una nuova forma di inefficacia del pignoramento. L art. 164-ter disp. att. c.p.c., di nuova 3

4 argomenti di diritto processuale civile Paolo Biavati introduzione, pone a carico del creditore l onere di informarne il debitore e l eventuale terzo, i cui obblighi, peraltro, cessano immediatamente. Di certo, sarà sempre possibile per il debitore chiedere un provvedimento giudiziario di accertamento dell inefficacia. Se il creditore adempie all onere di informazione, la cancellazione della trascrizione del pignoramento, quando necessaria, può essere eseguita anche senza un ordine del giudice, necessario in ogni altro caso. L obiettivo del legislatore è molteplice: accentuare l onere di impulso del creditore procedente; incanalare il processo esecutivo nelle modalità telematiche, consentendo un risparmio di tempi alle parti e alle cancellerie; e, non ultimo, incassare i costi delle iscrizioni a ruolo. 2 Nuove disposizioni in tema di ricerca dei beni da pignorare Come è noto, uno dei maggiori problemi dell espropriazione forzata è l incapienza del debitore: incapienza reale o incapienza apparente, dovuta all impossibilità di reperire beni occultati. La legge n. 162 punta a rendere più efficace il processo esecutivo, da un lato, accrescendo i poteri di indagine degli ufficiali giudiziari e, dall altro, stimolandoli ad un più attento lavoro di ricerca con disposizioni economiche premiali (v. Argomento n. 98-V). Viene abolito, quindi, il comma 7 dell art. 492 c.p.c. (relativo al potere di ricerca, per così dire, generico degli ufficiali giudiziari), al posto del quale viene introdotto l art. 492-bis, denominato Ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche. Resta in vigore, invece, l art. 492, comma 8, concernente i poteri di ricerca dell ufficiale giudiziario se il debitore è un imprenditore commerciale. La nuova norma si struttura nel seguente modo. Come sempre, l impulso spetta al creditore. E questi che deve domandare al presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, l autorizzazione per l ufficiale giudiziario ad effettuare la ricerca di beni con modalità telematiche. Una volta autorizzato, l ufficiale giudiziario accede alle banche dati che appartengono o che sono comunque accessibili alla p.a., ivi compresi gli enti previdenziali, dall anagrafe tributaria al pubblico registro automobilistico. L ufficiale giudiziario, in ogni caso, redige un processo verbale con indicazione delle banche dati consultate e dei risultati emersi. La norma segnala, in specie, i rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. L ufficiale giudiziario, se individua e trova dei beni, li pignora. Se si avvede che si tratta di beni ubicati al di fuori della sua sfera di competenza territoriale, trasmette il verbale al creditore che può chiedere di procedere all ufficiale giudiziario competente nel breve termine di quindici giorni, a pena di inefficacia. Il pignoramento, in questo caso, si realizza in una sede territoriale diversa da quella inizialmente immaginata. Se, invece, individua beni appartenenti al debitore, ma non li trova fisicamente (si pensi al caso di un prezioso quadro, che l esecutato risulta avere acquistato, ma che non viene reperito), l ufficiale giudiziario intima al debitore di indicare l ubicazione materiale del bene, sotto pena di sanzione penale. Può accadere che l ufficiale giudiziario individui l esistenza di crediti del debitore. In questo caso, il processo di espropriazione, che era nato con le forme del pignoramento mobiliare, si tramuta in pignoramento presso terzi. Infatti, l ufficiale giudiziario notifica d ufficio al debitore il verbale (che, si ripete, specifica le banche dati 4

5 Ag g i o r n a m e n t o n.3 consultate e i risultati che ne sono emersi e, quindi, i crediti scoperti): questa notificazione è idonea a dare luogo ad un efficace pignoramento dei crediti. Infine, il nuovo art. 492-bis c.p.c. apre una possibilità del tutto nuova a favore del creditore che, per il caso di individuazione di più beni, ha facoltà di scelta: sia scegliendo fra diversi beni dello stesso genere, sia scegliendo fra crediti o beni. Ovviamente, la scelta rimane all interno dell ammontare del credito di cui al titolo esecutivo. Si deve segnalare, poi, che il nuovo art. 122 del d.p.r. 15 dicembre 1959, n. 1229, in materia di ordinamento degli ufficiali giudiziari, attribuisce ai singoli ufficiali giudiziari una retribuzione ulteriore, in percentuale sul valore del ricavato dei beni pignorati, nelle ipotesi di pignoramento mobiliare e di pignoramento presso terzi. Va rilevato, infine, che le nuove disposizioni si applicano anche all esecuzione del sequestro conservativo (art. 155-sexies disp. att. c.p.c.). 3 Nuove norme sul pignoramento presso terzi Il pignoramento di crediti, che evita il successivo meccanismo di liquidazione (tramite la vendita forzata), consentendo di assegnare subito ai creditori le relative somme, costituisce probabilmente la forma più efficace di espropriazione forzata. Di qui, l intento del legislatore di renderla sempre più praticamente operativa, sia pure a prezzo di non irrilevanti forzature sistematiche (v. Argomento n. 102). La legge n. 162 modifica, in primo luogo, la competenza territoriale, introducendo un nuovo art. 26-bis c.p.c., che attribuisce la competenza nell espropriazione di crediti non più al foro del terzo, ma al foro della residenza (ovvero del domicilio, della dimora e della sede) del debitore. La competenza del foro del terzo debitor debitoris rimane solo quando il terzo è una pubblica amministrazione (si pensi al pignoramento, nei limiti di legge, dello stipendio di un dipendente pubblico). La modifica è razionale: l esecutante non è costretto a moltiplicare le procedure esecutive per seguire tutti i debitori dell esecutato, ma le concentra in un unico foro; al contempo, la possibilità per il terzo di rendere la propria dichiarazione circa l esistenza o no del credito senza dover necessariamente partecipare all udienza, ma comunicando a distanza, non rende più indispensabile che il terzo sia chiamato davanti al proprio foro. Viene, poi, radicalmente ridisegnato l impianto del procedimento di espropriazione presso terzi. La linea di fondo è quella di rendere marginale la presenza del terzo, concentrando il processo sul rapporto esecutanteesecutato e lasciando al terzo poco più del ruolo di un dichiarante qualificato. La norma-chiave è il nuovo art. 543, comma 2, n. 4. Il creditore pignorante non deve più citare a comparire il debitore e il terzo (come finora accadeva), ma solo il debitore (davanti al giudice competente, che, come si è appena visto, è usualmente quello del foro dell esecutato). Deve, però, invitare il terzo a fare la sua dichiarazione di cui all art. 547 c.p.c. (vale a dire, precisando se è debitore del debitore o no delle somme in oggetto), a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o pec. E importante notare che scompare la distinzione fra categorie di terzi (coloro che potevano limitarsi alla risposta a distanza e coloro che dovevano necessariamente partecipare all udienza): tutti i terzi possono avvalersi della facoltà di rispondere a distanza. L atto di pignoramento, nel contempo, precisa anche al terzo la data dell udienza, che si terrà, tuttavia, per la sola ipotesi che il terzo ometta di rispondere. 5

6 argomenti di diritto processuale civile Paolo Biavati Se il terzo risponde affermativamente, il pignoramento si perfeziona. Se il terzo risponde negativamente, il creditore esecutante potrà abbandonare l esecuzione, oppure instaurare un giudizio di accertamento per contestarne la dichiarazione, con le modalità semplificate e con gli effetti previsti dall art. 549 c.p.c. Se, invece, il terzo semplicemente non risponde, si svolgerà l udienza per la sua eventuale dichiarazione. Se il terzo si presenta e afferma o nega, vale quanto si è appena detto. Se il terzo non compare, viene fissata una nuova udienza, con un termine di preavviso di almeno dieci giorni, a mezzo di ordinanza che va notificata al terzo. Infine, se a questa seconda udienza il terzo non compare o, pur comparendo, non effettua la dichiarazione, il debito verso il debitore esecutato (ovvero, la detenzione di beni dell esecutato) si ritengono non contestati e quindi accertati, sia pure ai limitati fini del processo esecutivo in atto. Al medesimo esito si perviene se il terzo compare già alla prima udienza, ma senza rendere la dichiarazione. La disposizione dell art. 543, comma 2, si coordina con le modifiche all art. 543, comma 1, all art. 547, comma 1 e all art Pur in quadro di maggiore razionalità, la riforma lascia aperte le perplessità insorte sull applicazione delle regole della non contestazione. Infatti, qui la mancata contestazione del credito, non avviene da parte del debitore, che può disporre del diritto verso il creditore, ma da un terzo. Come si è visto, le nuove norme sui poteri di indagine dell ufficiale giudiziario aprono alla possibilità di un pignoramento presso terzi d ufficio: o, per essere precisi, di un pignoramento che, pur sempre richiesto su impulso del creditore procedente, muta le proprie forme. Occorre quindi coordinare questa nuova modalità di introduzione dell espropriazione presso terzi con le disposizioni comuni. Provvede, al riguardo, il nuovo art. 543, comma 5. Qui, la peculiarità dipende dal fatto che il credito è stato individuato d ufficio e che la sua esistenza si presume reale. Il creditore esecutante non deve chiedere al terzo una dichiarazione (di specificare, cioè, se il credito esiste o no ed in quale misura), ma soltanto una conferma. Una volta notificato al debitore il verbale, con cui si realizza la prima fase del pignoramento presso terzi, è onere dell esecutante provvedere all iscrizione a ruolo con le modalità telematiche e, nel termine di dieci giorni, chiedere la vendita delle cose o l assegnazione del credito. Ovviamente, la vendita o l assegnazione possono essere chieste da ogni altro creditore munito di titolo esecutivo e dotato quindi di funzione vicaria. Sull istanza, il giudice fissa con decreto l udienza per l audizione del debitore e del terzo; il decreto è notificato al terzo, che, in questa specifica forma di espropriazione, non era ancora stato informato di nulla. A questo punto, il procedimento rientra nell alveo comune, così come appena riformato. Il terzo potrà confermare l esistenza del credito a mezzo raccomandata o pec, oppure tacere, oppure (meno probabilmente, in questo caso), negarla: le conseguenze saranno quelle già illustrate. 4 Esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi Per migliorare l efficacia del processo esecutivo, il legislatore introduce una disciplina speciale per l esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. A questo proposito, prima di tutto, detta una disposizione ad hoc in tema di competenza. Infatti, la legge n. 162 modifica l art. 26, comma 2, c.p.c., precisando che in caso di esecuzione forzata su beni in grado di spostarsi 6

7 Ag g i o r n a m e n t o n.3 velocemente sul territorio (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi) è competente non il foro dove i beni si trovano, che può essere oggettivamente casuale, ma quello dove risiede o è domiciliato il debitore. Del tutto nuovo, poi, è l art. 521-bis, che detta regole specifiche per il pignoramento e la custodia di questi beni. Ne nasce una forma di pignoramento mobiliare, che riguarda però beni mobili registrati e per di più non legati ad un determinato territorio, proprio per la loro facilità di spostamento e che assume pertanto alcuni caratteri del pignoramento immobiliare. Infatti, il pignoramento si esegue con notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto che, oltre a contenere l ingiunzione a non disporne in pregiudizio del creditore, indica esattamente i beni e i diritti che si vuole sottoporre ad esecuzione con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri. Al debitore è anche formulata l intimazione a consegnare all istituto vendite giudiziarie del foro del debitore, entro i dieci giorni successivi alla notifica, i beni pignorati con i documenti relativi alla proprietà e al loro uso. In pratica, il debitore deve portare all i.v.g. l automobile con la carta di circolazione. Quanto alla custodia, essa è a carico del debitore fino al momento della consegna del mezzo, quando passa all i.v.g. Naturalmente, può accadere che il debitore non consegni spontaneamente l automezzo, o perfino che cerchi di occultarlo. In tal caso, è compito della polizia stradale provvedervi. 5 Modifiche all espropriazione immobiliare: ulteriori limiti alla vendita con incanto Si à già notato che il legislatore, con le recenti riforme, ha intrapreso la strada di preferire la vendita senza incanto, più pratica ed efficace, a quella con incanto (v. Argomento n. 103-III). La l. n. 162, modificando gli artt. 503, 569 e 572 c.p.c., precisa che la vendita immobiliare può farsi con incanto solo se il giudice dell esecuzione ritiene che con questo sistema essa possa avere luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore di stima dell immobile. 6 Nuove disposizioni circa i mobili estranei all esecuzione La l. n. 162 modifica il testo dell art. 609 c.p.c., con regole più dettagliate circa l asporto dei beni mobili, estranei all esecuzione, che si trovino all interno di un immobile oggetto di esecuzione per rilascio (v. Argomento n IV). La nuova norma, se ha il pregevole scopo di segnalare un più chiaro percorso per la soluzione di frequenti problemi pratici, ha però anche il difetto di limitare la ragionevole discrezionalità dell ufficiale giudiziario. 7 L estinzione del processo esecutivo per infruttuosità dell esecuzione forzata Il legislatore applica anche al processo esecutivo il criterio della ragionevole durata, inteso come corretto rapporto fra energie giudiziarie spese e risultati conseguibili. L art. 164-bis disp. att. c.p.c., di nuova introduzione, regola il caso in cui un pignoramento di beni si è realizzato e l esecuzione è iniziata e, nel contempo, non si è verificata nessuna ipotesi classica di estinzione. Tuttavia, si 7

8 argomenti di diritto processuale civile Paolo Biavati viene a constatare che vi è una netta sproporzione fra il valore dei beni pignorati (e la relativa possibilità di realizzo), da un lato, e l entità dei crediti e delle spese di esecuzione, dall altro. Insomma, proseguire vorrebbe dire che i crediti resterebbero non pagati, ovvero pagati in percentuale così modesta, da rendere non ragionevole la prosecuzione della procedura. In queste condizioni, il giudice dell esecuzione, per così dire, ferma il gioco e dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo. In sostanza, si tratta di una nuova forma di estinzione, visto che il pignoramento perde efficacia e che i beni (evidentemente, molto modesti) rimangono nella piena disponibilità del debitore esecutato (v. Argomento n. 107). 8

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