Una volta individuate le caratteristiche dei diritti oggetto di titolo esecutivo, è possibile distinguere due grandi categorie di titoli:

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1 APPUNTI SULL ESECUZIONE FORZATA N.B. I presenti appunti non sostituiscono lo studio del manuale né del codice di procedura civile, ma intendono solo costituire un ausilio alla migliore comprensione di alcuni istituti fondamentali. L art. 474 c.p.c. si occupa del titolo esecutivo, e afferma che l esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto: 1. Certo 2. Liquido 3. Esigibile Per certezza non si intende l incontestabilità del diritto, ma la precisa individuazione del diritto sia nell imputazione/direzione soggettiva, sia nel contenuto. La liquidità attiene ai crediti di denaro e riguarda la loro espressione in moneta. L esigibilità riguarda l inesistenza di ostacoli giuridici alla immediata ed attuale riscuotibilità della prestazione dovuta dal soggetto obbligato. Se il diritto è sottoposto a un termine ovvero a una condizione sospensiva, esso non è attualmente esigibile e quindi non si potrà procedere all esecuzione forzata. Una volta individuate le caratteristiche dei diritti oggetto di titolo esecutivo, è possibile distinguere due grandi categorie di titoli: A. Titoli giudiziali B. Titoli stragiudiziali A. All interno della prima categoria rientrano: A1. Sentenze A2. Provvedimenti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva, come: Le ordinanze ex artt. 186 bis, ter e quater; Le ordinanze di pagamento di pene pecuniarie; I decreti di liquidazione dei compensi ai consulenti tecnici d ufficio; Il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo. B. All interno della seconda categoria rientrano: B1. Le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la sua stessa efficacia (art. 474, co. 2 n. 2); B2. Gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli. 1

2 LA SPEDIZIONE IN FORMA ESECUTIVA (ARTT ) L art. 475 c.p.c. stabilisce che le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti. Dall art. 475 c.p.c. si evince che il rilascio della copia in forma esecutiva non è richiesto per gli atti di formazione privata (es.: cambiali), mentre è necessario per gli atti i cui originali rimangono depositati presso gli organismi che li hanno formati, pertanto: sull originale il cancelliere/il notaio/il pubblico ufficiale annota la spedizione del titolo; quindi viene formata la copia autentica mediante l apposizione della formula esecutiva 1 riportata nell ultimo comma dell art Tutte le altre sono copie dell originale del titolo spedito e consegnato al richiedente. L art. 476 c.p.c. prevede che non può spedirsi senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte. IL PRECETTO (ART. 480) 1 co.: il precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni (salva l'autorizzazione di cui all'articolo 482), con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata. Il 2 co. stabilisce che il precetto deve contenere a pena di nullità: l'indicazione delle parti; l indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente; la trascrizione integrale del titolo stesso, quando e' richiesta dalla legge. In tal caso l'ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale. Inoltre il 3 co. statuisce che il precetto deve contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui questo è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso. Infine secondo il co. 4 il precetto deve essere sottoscritto a norma dell'articolo 125 e notificato alla parte personalmente. 1 Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti. 2

3 LA NOTIFICA DEL TITOLO E DEL PRECETTO; IL TERMINE DI EFFICACIA DEL PRECETTO L art. 479, co. 1 prevede che se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto. I menzionati atti e la loro notificazione, pertanto, non rientrano nel processo esecutivo, ma ne sono i necessari antecedenti preparatori. Il co. 2 aggiunge che la notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente o ai suoi successori, se individuati. Il precetto, invece, in ragione del suo contenuto e della sua natura di atto sostanziale di costituzione in mora, deve essere sempre notificato alla parte personalmente, anche a mezzo posta. Secondo il co. 3, inoltre, il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente. Quindi è ammessa la notificazione unica e congiunta dei due atti. Tale sistema, di norma facoltativo, in determinati casi è necessario (es.: cambiale). Dell espropriazione forzata in generale (artt ) LE VARIE SPECIE DI ESPROPRIAZIONE FORZATA L espropriazione forzata è quel procedimento esecutivo che serve al soddisfacimento coattivo dei diritti di credito, quelli cioè scaturenti dai rapporti giuridici obbligatori. Il soddisfacimento coattivo del diritto di credito consiste nell attribuire al creditore la somma di denaro corrispondente al valore economico del diritto stesso, poiché quest ultimo ha sempre carattere patrimoniale e a seguito dell inadempimento acquista automaticamente contenuto risarcitorio. La somma di denaro in questione viene reperita nel patrimonio del debitore in virtù della garanzia patrimoniale di cui all art c.c. Se in detto patrimonio si trova del denaro, viene espropriato con precedenza sul resto dei beni; altrimenti si individuano altri beni che andranno anch essi espropriati e convertiti in danaro. Da tale situazione nascono diverse forme di espropriazione forzata, che si differenziano a seconda della natura giuridica dei beni sottoposti a espropriazione. Il procedimento espropriativo, in generale, passa attraverso le seguenti fasi: Pignoramento Eventuale intervento dei creditori (concorso dei creditori) Vendita o assegnazione Distribuzione del ricavato della vendita IL GIUDICE DELL ESECUZIONE E I SUOI POTERI Il processo esecutivo è diretto da un giudice dell esecuzione, la cui competenza è stata modificata con la soppressione delle preture e l istituzione del giudice unico. Oggi per l esecuzione è competente il tribunale in persona del giudice unico. Per quanto riguarda la competenza per territorio, essa è assoluta e inderogabile ex artt. 26 e 28 e si differenzia a seconda della specie di esecuzione forzata: 3

4 Espropriazione forzata di cose mobili o immobili è competente il giudice del luogo in cui si trovano i beni da espropriare; Espropriazione presso terzi è competente il giudice del luogo in cui risiede il terzo debitore; Esecuzione di obblighi di fare/di non fare è competente il giudice del luogo in cui deve essere adempiuto l obbligo. Il giudice dell esecuzione viene nominato dal presidente del tribunale su presentazione da parte del cancelliere del fascicolo dell esecuzione entro due giorni dalla sua formazione. Tale fascicolo ai sensi dell art. 388 contiene: Tutti gli atti compiuti dal giudice Tutti gli atti compiuti dal cancelliere Tutti gli atti compiuti dall'ufficiale giudiziario Gli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati. La legge tende ad assimilare la figura del giudice dell esecuzione a quella del giudice istruttore, ed estende al primo il potere di ordinanza attribuito al secondo. Con ciò, però, non bisogna dimenticare che esso non ha il compito di decidere le controversie nel contraddittorio tra le parti, bensì quello di guidare l espropriazione al soddisfacimento dei creditori nel modo consentito dalla legge. Da ciò consegue che: Il processo esecutivo non è intrinsecamente contraddittorio, in quanto non serve ad accertare giurisdizionalmente diritti incerti e/o contestati, ma serve soltanto a procurarne il soddisfacimento. ciò non toglie che secondo l art. 485 quando la legge richiede o il giudice ritiene necessario può essere dal giudice stesso fissata con decreto un udienza per sentire le parti. Se risulta o appare probabile che qualcuno non sia comparso per causa involontaria, egli fissa una nuova udienza da comunicarsi a quest ultimo. Tale disposizione non va intesa come espressione del principio del contraddittorio in senso tecnico, ma più semplicemente come espressione di un criterio di opportunità in vista del migliore e più ponderato esercizio del potere giurisdizionale; ciò comporta che la violazione dell art. 485 non sarà rilevabile d ufficio, ma potrà essere fatta valere soltanto dal soggetto interessato mediante tempestiva opposizione agli atti esecutivi. Il giudice dell esecuzione provvede sempre e solo con ordinanza o decreto e mai con sentenza, tranne che per decidere opposizioni di forma o di merito, in quanto vere e proprie cause a contraddittorio pieno. Ciò si spiega perché i suoi provvedimenti, di norma, non contengono un accertamento. L ordinanza può essere revocata o modificata finchè non abbia avuto a sua volta esecuzione. Quando il provvedimento giudiziale avrà sortito i suoi effetti, il giudice dell esecuzione perde il proprio potere e non potrà più tornare sui suoi passi. Le parti o gli interessati si rivolgono al giudice dell esecuzione con ricorso da depositarsi in cancelleria o oralmente all udienza: altro segno della mancanza del contraddittorio. CUMULO DEI MEZZI DI ESPROPRIAZIONE (ART. 483) Il co. 1 dell art. 483 stabilisce che il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge, vale a dire che può aggredire il patrimonio del debitore 4

5 pignorando sia denaro, sia beni mobili, sia beni immobili. E quindi ammessa la contemporanea pendenza di più procedimenti espropriativi tra le stesse parti, senza che ciò dia luogo a litispendenza; inoltre al creditore è consentito di intervenire in procedimenti espropriativi già avviati da terzi, senza che ciò pregiudichi il procedimento espropriativo da lui avviato. Tuttavia la legge si preoccupa di tutelare il debitore e di evitare che l azione del creditore sia eccessiva rispetto al credito da soddisfare. A tal fine l art. 483 prosegue stabilendo che il giudice dell esecuzione, su opposizione del debitore, con ordinanza non impugnabile, può limitare l'espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina. Se è iniziata anche l'esecuzione immobiliare, l'ordinanza è pronunciata dal giudice di quest'ultima. COMUNICAZIONI, NOTIFICAZIONI E AVVISI Le comunicazioni e le notificazioni nel processo esecutivo andranno fatte al creditore procedente e a quelli intervenuti nel domicilio da costoro eletto o nella residenza dichiarata; al debitore o ai terzi eventualmente interessati, alla loro residenza o domicilio. A tal proposito si precisa che l art. 492 stabilisce che il debitore ha l onere di eleggere il domicilio nella circoscrizione del giudice esecutore, ed in mancanza le notificazioni e le comunicazioni verranno effettuare presso la cancelleria dello stesso giudice. Il pignoramento (artt ) IL PIGNORAMENTO E L ESPROPRIAZIONE FORZATA L art. 491 stabilisce che, ad eccezione del caso di beni mobili sottoposti a pegno o ipoteca mobiliare, l espropriazione forzata inizia con il pignoramento. Il pignoramento è un atto devoluto alle attribuzioni dell ufficiale giudiziario, e precisamente compete a quello del luogo dove si trovano i beni da pignorare. In particolare, secondo l art. 492 co. 1 il pignoramento consiste in una ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi. I REQUISITI FORMALI E DI ATTUAZIONE DEL PIGNORAMENTO; POTERI DELL UFFICIALE GIUDIZIARIO L art. 492 stabilisce che il pignoramento deve altresì contenere [oltre all ingiunzione]: 1) l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice; 5

6 2) l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti [ ], sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione (conversione del pignoramento). La mancanza di tale avvertimento comporta una mera nullità formale da far valere con opposizione agli atti esecutivi entro 20 gg. dal compimento o dalla notifica dell atto di pignoramento, ed eventualmente la facoltà del debitore di chiederne la conversione anche oltre la fase prevista dall art Dal 4 co., l art. 492 individua i poteri dell ufficiale giudiziario nella ricerca dei beni da pignorare, tali da attribuirgli una veste inquisitoria. Infatti, quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione, l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione. Tale previsione normativa potrà applicarsi soltanto in caso di pignoramento mobiliare, in cui l ufficiale giudiziario si reca nella casa/azienda del debitore per ricercare cose da pignorare; nell espropriazione immobiliare o presso terzi, invece, l ufficiale giudiziario si limita ad eseguire la notifica di un atto di cui riferisce nell apposita relazione, e quindi non ha modo né potere di interpellare il debitore. L art. 492 stabilisce inoltre che della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili, queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate a tutti gli effetti, salve la ricognizione, descrizione e valutazione dell ufficiale giudiziario procedente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi, il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato/escusso dal momento della sua dichiarazione, e il terzo stesso viene costituito custode della somma o della cosa. In tale ipotesi occorre perfezionare il pignoramento presso terzi notificando l atto previsto dall art Detta notifica dovrà pure farsi al debitore escusso anche se egli è ormai edotto dalla vicenda. Infine, se il debitore indica beni immobili, il creditore dovrà pignorarli nelle forme di legge. Il co. 7 del medesimo art. 492 prosegue stabilendo che in ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione - quando non individua beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiono insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i creditori intervenuti - su richiesta del creditore procedente, rivolge richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. Chiaramente tale richiesta ha ad oggetto il patrimonio del debitore, nella speranza di reperirvi altri beni pignorabili, e deve indicare le generalità complete del debitore (o dei debitori) e del creditore istante (o dei creditori istanti). Coerentemente con la disposizione appena riportata, l art. 179-ter disp. Att. stabilisce che, in una situazione analoga a quella ora descritta, se il debitore è un imprenditore commerciale, l ufficiale 6

7 giudiziario può accedere alle scritture contabili dell impresa e nominare un consulente perché rediga una relazione sullo stato patrimoniale del debitore così come risultante dalle scritture contabili. ASPETTI ED EFFETTI PROCESSUALI DEL PIGNORAMENTO Il pignoramento, oltre a determinare l inizio dell espropriazione forzata, produce altre conseguenze processuali. La prima di esse è quella d individuare i beni che il creditore può fare espropriare per conseguire quanto gli è dovuto: in tal modo viene determinato l oggetto dell espropriazione. A differenza della responsabilità patrimoniale del debitore ex art c.c., la quale abbraccia l intero suo patrimonio, e in particolare tutti i suoi beni presenti e futuri, nel pignoramento il potere espropriativo attribuito al creditore va a colpire specificamente un bene o più beni determinati. Esso, inoltre, ai sensi dell art c.c., si estende agli accessori, alle pertinenze e ai frutti dei beni pignorati. In relazione a questo primo effetto, il pignoramento assolve anche ad una funzione conservativo-cautelare: esso, infatti, comporta sempre la custodia del bene pignorato e mira a preservare l integrità e la libertà giuridiche in vista delle ulteriori fasi del procedimento espropriativo. Tale funzione risulta anche: dall art c.c., che equipara il pignoramento al sequestro conservativo; dal regime dell inefficacia degli eventuali atti di disposizione del bene pignorato; dal fatto che il potere espropriativo ex art c.c. si ricollega alla responsabilità-garanzia patrimoniale gravante sul debitore. Il pignoramento, pertanto, in quanto primo atto dell espropriazione forzata, è anche un mezzo di conservazione della suddetta garanzia. GLI EFFETTI SOSTANZIALI DEL PIGNORAMENTO (ARTT C.C.) Gli effetti sostanziali del pignoramento possono riassumersi dicendo che sono inefficaci nei riguardi del creditore pignorante e di quelli intervenuti nell espropriazione forzata gli atti di disposizione in senso lato del bene pignorato, anche se essi creano solo dei vincoli a favore di terzi. Si tratta dunque non di un inefficacia assoluta, ma relativa. Infatti gli atti di disposizione dei beni pignorati non sono opponibili soltanto ai creditori impegnati nell espropriazione del bene, mentre saranno pienamente validi ed operanti nei confronti di chiunque altro. Il limite a cui va incontro il creditore è l impossibilità di pignorare beni di terzi, salvo che non siano soggetti a garanzia reale. Ma questo limite, derivante dall appartenenza del bene al terzo, non è neppure rilevabile di ufficio perché potrà essere fatto valere da costui (il terzo) soltanto nei limiti e nelle forme dell opposizione ex art In sostanza la proprietà del debitore non è un presupposto di legittimità del pignoramento, e l ufficiale giudiziario nell eseguirlo non è tenuto né può ad effettuare indagini o accertamenti preventivi su di essa. 7

8 PIGNORAMENTI PLURIMI (ART. 493) La garanzia patrimoniale gravante sul debitore e la conseguente espropriazione forzata sono istituti potenzialmente concorsuali, poiché di essi ha la facoltà di avvalersi ogni creditore. Il concorso di creditori, quindi, si attua in due modi: 1. In via preventiva ex art. 493 c.p.c. (Pignoramenti su istanza di più creditori); 2. Mediante l intervento in un espropriazione già in corso ex artt c.p.c. Il 1 co. dell art. 493 stabilisce che più creditori possono con unico pignoramento colpire il medesimo bene. L ipotesi in questione prevede che più creditori, con il medesimo titolo o anche con titoli esecutivi diversi, si rivolgano con unica richiesta all ufficiale giudiziario affinchè pignori i beni del debitore. Lo scopo e l interesse di tale operazione consiste in un risparmio di spesa e nell estensione quantitativa del pignoramento, il quale dovrà colpire e vincolare uno o più cespiti il cui valore corrisponde al complesso dei crediti per cui si procede. Il 2 co., invece, stabilisce che il bene sul quale è stato compiuto un pignoramento può essere pignorato successivamente su istanza di uno o più creditori. Tale norma conferma che, in ragione del concorso dei creditori, il pignoramento ad opera di un creditore non esclude analoga iniziativa da parte degli altri creditori sul medesimo bene: quando ciò avvenga, tutti i pignoramenti devono essere riuniti in un unico fascicolo ad opera del cancelliere, oppure dal giudice, e quelli successivi hanno l effetto di un intervento (tempestivo/tardivo) rispetto all espropriazione iniziale. Il co. 3, invece, prevede che Ogni pignoramento ha effetto indipendente, anche se è unito ad altri in unico processo. Ciò significa che l azione esecutiva intrapresa da ciascun creditore, anche se in forma congiunta, conserva ad ogni effetto la sua autonomia e individualità. Da questa disposizione si evince chiaramente che, nelle ipotesi appena prospettate, non ha luogo in alcun modo il litisconsorzio nel processo esecutivo, ma una mera riunione di procedimenti, ai fini di economia processuale. PAGAMENTO NELLE MANI DELL UFFICIALE GIUDIZIARIO (ART.494) E CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO (ART. 495) Il pagamento nelle mani dell ufficiale giudiziario e la conversione del pignoramento sono due strumenti che consentono al debitore di evitare il pignoramento dei suoi beni, o di farne cessare gli effetti cambiandone l oggetto. A proposito del pagamento nelle mani dell ufficiale giudiziario, l art. 494 stabilisce che Il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui 8

9 si procede e l'importo delle spese, con l'incarico di consegnarli al creditore. All'atto del versamento si può fare riserva di ripetere la somma versata. Tale istituto ha un incidenza pratica molto limitata, perché difficilmente il debitore pagherà l ufficiale giudiziario. Se il pagamento dovesse avvenire, questo andrà effettuato con denaro contante o con mezzo equivalente; di esso si dà atto a verbale, e ciò equivale ad una quietanza liberatoria per il debitore, essendo l ufficiale giudiziario persona autorizzata a ricevere il pagamento ex lege. Di conseguenza, se la somma in tal modo versata non giunge per qualsiasi motivo al creditore il debitore non è più tenuto a risponderne. Questi, inoltre, pagando può riservarsi ogni azione per ripetere la somma versata: in tal modo egli potrà evitare di essere considerato acquiescente alla pretesa creditoria. Il 2 co. dell art. 494 prevede un modo alternativo per evitare il pignoramento, e cioè il deposito nelle mani dell ufficiale giudiziario, in luogo delle cose pignorate, di una somma di denaro eguale all'importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi. In questo caso, però, il debitore non incarica l ufficiale giudiziario di versare la somma al creditore, ma la consegna all ufficiale giudiziario perché questa sia colpita da pignoramento. Ciò evidentemente comporta una semplificazione dell esecuzione, venendo meno la fase della vendita forzata. L art. 495, invece, si occupa della conversione dell oggetto di un pignoramento già eseguito. Art Conversione del pignoramento Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione [ ], il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese. Unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui e' stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. La somma e' depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice. La somma da sostituire al bene pignorato e' determinata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell'istanza di conversione. Qualora le cose pignorate siano costituite da beni immobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di diciotto mesi la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale. Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice ai sensi del terzo comma, ovvero ometta o ritardi di oltre 15 giorni il versamento anche di una sola delle rate previste nel quarto comma, le somme versate formano parte dei beni pignorati. Il giudice dell'esecuzione, su 9

10 richiesta del creditore procedente o creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi. Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento e che la somma versata vi sia sottoposta in loro vece. I beni immobili sono liberati dal pignoramento con il versamento dell'intera somma. L'istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità. RIDUZIONE E CESSAZIONE DELL EFFICACIA DEL PIGNORAMENTO (ARTT ) L art. 496 prevede che su istanza del debitore o anche d'ufficio, quando il valore dei beni pignorati e' superiore all'importo delle spese e dei crediti di cui all'articolo precedente, il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti, può disporre la riduzione del pignoramento. Essa pertanto presuppone: Che sia stata pignorata una pluralità di beni o un bene facilmente divisibile; Che sia preclusa la possibilità di interventi tempestivi i quali, se proposti, fanno venire meno l eccesso di valore dei beni pignorati: la riduzione, pertanto, può disporsi solo dopo l udienza di autorizzazione alla vendita; Che la vendita non sia stata eseguita. La riduzione del pignoramento può essere disposta dal debitore o d ufficio; il giudice provvede con ordinanza, sentiti tutti i creditori. Tale ordinanza è modificabile o revocabile finché non sia stata eseguita ed è attaccabile per vizi formali con opposizione agli atti esecutivi. Disposta la riduzione, i beni esclusi vengono liberati dal vincolo del pignoramento. L art. 497, che si occupa della cessazione dell efficacia del pignoramento, lo sottopone ad un termine perentorio di efficacia di 90 gg. dal suo compimento, entro il quale il creditore procedente ha l onere di chiedere al giudice dell esecuzione l assegnazione o la vendita forzata dei beni pignorata. Il termine di 90 gg. è previsto anche per l istituto del precetto, ma ben diverse sono le conseguenze dell inutile decorso nei due casi: Nel caso del precetto, l unica conseguenza è quella che dovrà essere notificato un nuovo precetto basato sul medesimo titolo esecutivo; Nel caso del pignoramento, invece, si avrà la cessazione del vincolo gravante sui beni pignorati. Da ciò conseguirà l opponibilità, da parte del debitore nei confronti dei creditori, degli atti di disposizione dei beni che erano stati pignorati, eventualmente compiuti dal debitore nell arco dei 90 gg.. Si ritiene che il decorso del termine, integrando un caso di estinzione del processo esecutivo, debba essere eccepito dal debitore prima di ogni altra difesa. 10

11 L inefficacia del pignoramento non travolge il precetto, in base al quale, pertanto, possono eseguirsi ulteriori azioni esecutive (in quanto il termine di 90 gg. relativo al precetto si sospende nel momento in cui viene iniziato il pignoramento). L intervento dei creditori (artt ) I PRESUPPOSTI DEL CONCORSO E DELL INTERVENTO DEI CREDITORI Secondo le norme del c.p.c., il concorso nel processo civile si attua proprio tramite l intervento. L intervento dei creditori nell espropriazione singolare trova il suo fondamento nelle norme regolatrici delle obbligazioni civili e, in particolare, rispetto a quelle della responsabilità garanzia patrimoniale gravante sul debitore: l art c.c., nel prevedere che il debitore risponde dell adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, implicitamente prevede le obbligazioni di uno o più creditori. L intervento si effettua mediante un ricorso nel quale si chiede di partecipare alla distribuzione del ricavato: con l intervento, e perciò con il concorso dei creditori, si mira essenzialmente ad ottenere l attribuzione di una somma di denaro a soddisfacimento del credito attraverso la partecipazione alla fase distributivo satisfattiva dell espropriazione forzata. Regola generale vuole che questo istituto sia subordinato al possesso del titolo esecutivo (giudiziale o stragiudiziale), anche se non mancano delle eccezioni. I creditori che possono essere sprovvisti di titolo esecutivo sono: Coloro che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro conservativo sui beni successivamente pignorati; Coloro che hanno un diritto di pegno o di prelazione, risultante da pubblici registri, sui beni pignorati; Coloro il cui credito è documentato dalle scritture contabili imprenditoriali. REGOLE FORMALI E TEMPO DELL INTERVENTO (ART. 498) L intervento si attua mediante deposito innanzi al giudice dell esecuzione o in cancelleria di un ricorso, il quale deve contenere: L indicazione del credito dell interveniente L indicazione del titolo La domanda di partecipazione alla distribuzione del ricavato La dichiarazione di residenza o l elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l esecuzione. L art. 498 stabilisce che debbono essere avvertiti dell'espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri. A tal fine è notificato a ciascuno di essi, a cura del creditore pignorante ed entro cinque giorni dal 11

12 pignoramento, un avviso contenente l'indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate. La funzione di tale avviso consiste nel consentire l intervento dei creditori privilegiati, stante che la vendita coattiva del bene comporta la cancellazione dei diritti di prelazione. Per garantire che il creditore privilegiato venga avvertito del pignoramento, l art. 498 stabilisce altresì che in mancanza della prova di tale notificazione, il giudice non può provvedere sull'istanza di assegnazione o di vendita. Tuttavia si ritiene che qualora la vendita venga ugualmente realizzata, il creditore non intervenuto potrà agire soltanto per il risarcimento del danno contro il creditore procedente, ma la vendita resterà valida. L intervento può essere tempestivo o tardivo. L art. 499 stabilisce che si ritiene tempestivo l intervento fatto entro la prima udienza di autorizzazione a vendita, ovvero entro l udienza fissata per la dichiarazione del terzo nell espropriazione presso terzi. L intervento effettuato dopo tali udienze comporta la postergazione del creditore rispetto al pignorante e agli intervenuti tempestivamente, nel senso che il creditore intervenuto tardivamente potrà concorrere alla distribuzione del ricavato solo dopo il soddisfacimento degli altri, quindi sull eventuale residuo. Tuttavia questa grave conseguenza non si verifica in danno dei creditori muniti di prelazione sui beni pignorati, in quanto questi conservano la priorità nella distribuzione anche se sono intervenuti tardivamente: la postergazione, pertanto, colpisce solo i chirografari. La vendita e l assegnazione (artt ) LA NATURA PROCESSUALE DELLA VENDITA FORZATA E I SUOI RIFLESSI Al pignoramento dei beni del debitore segue la fase della vendita forzata o dell assegnazione, la cui funzione è quella di procurare le somme con le quali soddisfare i creditori. Tale fase, ovviamente, non è necessaria qualora il pignoramento cada direttamente sul denaro del debitore o su beni ad esso equiparati; in tal caso si passa direttamente alla distribuzione-assegnazione ai creditori. Per quanto riguarda la vendita forzata, questa deve essere chiesta dal creditore procedente o da altro intervenuto, purché provvisto di titolo esecutivo. Tale richiesta deve necessariamente essere avanzata entro il termine di 90 gg. dal pignoramento, a pena di inefficacia del medesimo ex art L art. 501, inoltre, fissa un termine dilatorio di 10 gg. dal pignoramento, prima dei quali non può essere avanzata la richiesta. Di conseguenza, l istanza di vendita (o di assegnazione) deve essere proposta non prima di 10 gg. e non oltre 90 gg. dal pignoramento. Per quanto riguarda la natura giuridica della vendita forzata, bisogna partire dal seguente presupposto: il trasferimento coattivo si attua attraverso un procedimento i cui soggetti sono: 12

13 Il creditore procedente Il debitore escusso Il giudice dell esecuzione L offerente e/o aggiudicatario del bene pignorato. La necessità di risolvere la vendita in un procedimento deriva dal fatto che essa non è voluta dal proprietario del bene pignorato, ma, al contrario, questi subisce l espropriazione e pertanto occorre surrogare la sua iniziativa e la sua volontà negoziale per cercare e trovare chi compri il bene. Fra l acquirente e gli altri soggetti menzionati, dunque, non si instaura nessun rapporto; il debitore escusso non assume né obblighi né responsabilità poiché subisce l espropriazione; il creditore si limita a chiedere la vendita e non assume ugualmente alcun obbligo o responsabilità (salvo il caso di comportamento fraudolento); l organo esecutivo agisce in forza di un suo potere giurisdizionale. Tale sistema comporta che ogni irregolarità o vizio attinente alla vendita forzata deve farsi valere mediante opposizione agli atti esecutivi, proponibile da chiunque vi abbia interesse nei modi e nei termini di legge. Il che significa che non si può attaccare o impugnare la vendita forzata con i mezzi previsti dalle norme sostanziali (es.: garanzia per evizione/per vizi), poiché prevale la legge processuale dell espropriazione forzata. EFFETTI SOSTANZIALI DELLA VENDITA FORZATA (ARTT C.C.) Secondo quanto stabilito dall art c.c. la vendita forzata trasferisce all'acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subito l'espropriazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede. L art. 2920, inoltre, aggiunge che se oggetto della vendita è una cosa mobile, coloro che avevano la proprietà o altri diritti reali su di essa, ma non hanno fatto valere le loro ragioni sulla somma ricavata dall'esecuzione, non possono farle valere nei confronti dell'acquirente di buona fede, né possono ripetere dai creditori la somma distribuita. Resta ferma la responsabilità del creditore procedente di mala fede per i danni e per le spese. MODI E CESSAZIONE DELLA VENDITA FORZATA Secondo quanto stabilito dall art. 503 c.p.c., la vendita forzata può farsi: a. Con incanto in pubblica udienza con gara tra i vari offerenti; b. Senza incanto. Inoltre la legge stabilisce che se la vendita viene fatta per partite o lotti plurimi e separati, essa deve cessare non appena si incassano le somme necessarie a coprire le spese dell esecuzione e a soddisfare i crediti del creditore procedente e di quelli intervenuti. 13

14 L ASSEGNAZIONE FORZATA Con l espressione assegnazione il c.p.c. designa tre istituti almeno parzialmente diversi tra loro: 1. L assegnazione satisfattiva (art. 529), la quale è prevista nell ambito dell espropriazione mobiliare e consiste nell assegnazione ai creditori di ufficio o su loro domanda di danaro, titoli di credito, cose il cui valore risulta da listino di borsa o di mercato, qualora il pignoramento cada direttamente su tali beni; 2. L assegnazione dei crediti, la quale ha luogo nell ambito dell espropriazione mobiliare presso terzi e può avere carattere pro solvendo o pro soluto; 3. L assegnazione sostitutiva della vendita, la quale consiste in una vendita forzata dei beni pignorati fatta al creditore anziché a un terzo offerente. L assegnazione è un atto espropriativo, pertanto può essere chiesta dal creditore pignorante munito di titolo esecutivo entro il termine di 90 gg. dal pignoramento dei beni (stesso termine previsto per la richiesta della vendita forzata). Secondo i principi generali, si deve ritenere che l assegnazione possa essere chiesta anche dal creditore tempestivamente intervenuto e provvisto di titolo esecutivo; tuttavia l art. 505 statuisce che se sono intervenuti altri creditori, l'assegnazione può essere chiesta a vantaggio di uno solo o di più, d'accordo fra tutti. Pertanto in presenza di pluralità di creditori l assegnazione, pur potendo essere autonomamente e legittimamente chiesta da ognuno di essi purché munito di titolo potrà essere disposta dal giudice solo con l accordo di tutti. L art. 506 fissa il valore minimo dell assegnazione sostituiva della vendita. Da tale disposizione deriva che un creditore avrà interesse a chiedere l assegnazione o quando è solo o quando gode di un diritto di prelazione che lo antepone agli altri creditori. Solo in questo caso, infatti, egli sarà sicuro di soddisfare il suo credito per mezzo della compensazione con il prezzo dovuto per l acquisto del bene pignorato. Infine l art. 507 stabilisce che L'assegnazione si fa mediante ordinanza del giudice dell'esecuzione contente l indicazione : dell'assegnatario del creditore pignorante e di quelli intervenuti del debitore dell eventuale terzo proprietario del bene assegnato del prezzo di assegnazione. GLI EFFETTI SOSTANZIALI DELL ASSEGNAZIONE Anche tali effetti sono regolati dal c.c. e, in particolare, dall art. 2926, il quale stabilisce che se l assegnazione ha ad oggetto cose mobili, i terzi proprietari, o i titolari di altri diritti reali sulle stesse, possono rivolgersi, entro 60 gg. da questa, al creditore assegnatario di buona fede, ma solo per ripetere la somma corrispondente al suo credito soddisfatto. 14

15 La distribuzione del ricavato (artt ) LA FASE DISTRIBUTIVA E IL SUO OGGETTO La fase distributiva si apre con la liquidazione dei beni pignorati, e cioè con la loro trasformazione in denaro, in modo che siano ottenute le somme di denaro per soddisfare il/i diritto/i di credito del/i creditore/i. In particolare, l art. 509 prevede che La somma [c.d. ricavato] da distribuire e' formata da quanto proviene a titolo di prezzo o conguaglio delle cose vendute o assegnate, di rendita o provento delle cose pignorate, di multa e risarcimento di danno da parte dell'aggiudicatario. Va inoltre precisato che la fase della distribuzione integra una espropriazione ad ogni effetto: il denaro espropriato non appartiene allo Stato, ma al debitore (o al terzo espropriato per debito altrui) il quale subirà l espropriazione dello stesso su provvedimento dell autorità giudiziaria. La disciplina in esame presuppone, poi, che il creditore sia munito di titolo esecutivo; i creditori senza titolo, invece, potranno limitarsi a chiedere l accantonamento delle somme loro dovute, dimostrando di avere proposto, entro 30 gg. dall udienza in cui vi è stato il disconoscimento del loro credito, l azione volta a conseguire il necessario titolo esecutivo. L accantonamento è disposto dal giudice per il periodo necessario per il conseguimento del titolo esecutivo ma per un periodo comunque non superiore a 3 anni. Decorso tale termine, il giudice fissa un udienza di comparizione in cui procede alla distribuzione delle somme in precedenza accantonate. L espropriazione mobiliare presso il debitore (artt ) Sezione I Il pignoramento (artt ) INDIVIDUAZIONE E RICERCA DELLE COSE DA PIGNORARE Come confermato dall art. 513, il pignoramento è un atto esecutivo di competenza dell Ufficiale giudiziario addetto al tribunale giudice unico del luogo dove si trovano i beni da pignorare. L art. 513 prevede che l'ufficiale giudiziario sia munito del titolo esecutivo e del precetto. Su tali atti l ufficiale giudiziario non potrà compiere alcuna verifica che ecceda la loro esistenza e la loro regolarità formale e solo in caso di manifesto difetto può opporre un rifiuto dell espropriazione al creditore specificandone le ragioni. Il pignoramento mobiliare distingue tre fasi processuali: 15

16 1. Ricerca, individuazione ed apprensione dei beni; 2. Descrizione e stima approssimativa in apposito verbale; 3. Deposito e custodia dei medesimi. In merito alla determinazione dell oggetto, va precisato come non esistono criteri prefissati dalla legge per la determinazione dei beni oggetto del pignoramento, come invece previsto per gli immobili e i beni mobili registrati. L art. 513 ricorre così ad una relazione spaziale fra i beni e il debitore: l ufficiale giudiziario può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Può anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro. Pertanto, tutti i beni mobili che vengono trovati dall ufficiale giudiziario in tali luoghi, si considerano del debitore, senza che l organo procedente abbia il potere o il dovere di eseguire accertamenti sulla loro proprietà. I termini casa del debitore o altri luoghi, invece, non vanno intesi in senso stretto, ma come tutti i luoghi in cui il debitore conduce la propria vita o il proprio lavoro con un minimo di stabilità. Ciò ovviamente può dar vita a problemi relativamente all appartenenza dei beni nel caso in cui altri soggetti convivano o lavorino con il debitore. In tali ipotesi prevale comunque il criterio della relazione spaziale visto sopra, pertanto esso sarà sufficiente per il pignoramento, a meno che non emergano prove evidenti ed inconfutabili della alienità del bene rispetto al patrimonio del debitore. Qualora il terzo voglia far valere il suo diritto di proprietà sul bene, dovrà promuovere apposita opposizione per far valere il suo diritto e sottrarre il bene all espropriazione la proprietà del bene non è presupposto del pignoramento, ma solo un limite esterno da esso. L ufficiale giudiziario gode di un potere coercitivo che gli consente, quando e' necessario, di aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l'esecuzione del pignoramento, l'ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre, l'assistenza della forza pubblica. Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, su ricorso del creditore, può autorizzare con decreto l'ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali egli può direttamente disporre. In ogni caso l'ufficiale giudiziario può sottoporre a pignoramento, secondo le norme della presente sezione, le cose del debitore che il terzo possessore consente di esibirgli. L art. 517, invece, si occupa della scelta delle cose da pignorare. In particolare, il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritiene di più facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito precettato aumentato della metà. In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve preferire il denaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito e ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione. 16

17 FORMA DEL PIGNORAMENTO (ART. 518) 1. L art. 518 si occupa delle modalità esecutive del pignoramento mobiliare: l'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell'ingiunzione di cui all'art. 492 e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo con l'assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore da lui scelto. Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, l'ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualità e l'ubicazione. Quando ritiene opportuno differire le operazioni di stima l'ufficiale giudiziario redige un primo verbale di pignoramento, procedendo senza indugio e comunque entro il termine perentorio di trenta giorni alla definitiva individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento sulla base dei valori indicati dall'esperto, al quale e' consentito in ogni caso accedere al luogo in cui i beni si trovano. Il giudice dell'esecuzione liquida le spese ed il compenso spettanti all'esperto, tenuto conto dei valori di effettiva vendita o assegnazione dei beni. Da ciò consegue che la liquidazione delle spese e il compenso all esperto debbano essere realizzati dopo la vendita o assegnazione e che le somme dovute al perito saranno prededotte dalla massa prima della distribuzione. Il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto devono essere depositati in cancelleria entro le ventiquattro ore dal compimento delle operazioni. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Su istanza del creditore, da depositare non oltre il termine per il deposito dell'istanza di vendita, il giudice, nominato uno stimatore quando appare opportuno, ordina l'integrazione del pignoramento se ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore a quello indicato nel primo comma. In tale caso l'ufficiale giudiziario riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni. Deposito e custodia (artt ) 1. L art. 520 prevede che l'ufficiale giudiziario consegna al cancelliere del tribunale il danaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento. Per la conservazione delle altre cose l'ufficiale giudiziario provvede, quando il creditore ne fa richiesta, trasportandole presso un luogo di pubblico deposito oppure affidandole a un custode. L art. 521 si occupa della nomina e degli obblighi del custode: non possono essere nominati custode il creditore o il suo coniuge senza il consenso del debitore e viceversa. Il custode non può usare delle cose pignorate senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione e deve rendere il conto a norma dell'art

18 Quando e' depositata l'istanza di vendita il giudice dispone la sostituzione del custode nominando l'istituto delle vendite giudiziarie che entro trenta giorni, previo invio di comunicazione contenente la data e l'orario approssimativo dell'accesso, provvede al trasporto dei beni pignorati presso la propria sede o altri locali nella propria disponibilità. L art 522 si occupa del compenso del debitore, disponendo che il custode non ha diritto a compenso se non l'ha chiesto e se non gli è stato riconosciuto dall'ufficiale giudiziario all'atto della nomina. IMPIGNORABILITÀ ASSOLUTA E RELATIVA L art. 514 individua dei beni assolutamente impignorabili. In questo caso il legislatore ha preferito posporre l interesse del creditore alla persona del debitore, escludendo dall espropriazione i beni necessari per il soddisfacimento dei più elementari bisogni di vita o aventi un valore essenzialmente affettivo. Va però precisato che, sebbene il legislatore abbia agito soprattutto con questa ratio, in alcuni casi è il regime giuridico del bene a renderlo impignorabile (es. beni demaniali). In tali casi l impignorabilità è rilevabile anche d ufficio, essendo generalmente alla sua base ragioni di ordine pubblico non superabili dall azione esecutiva del creditore e, se essa dovesse essere rilevata, l eventuale vendita sarebbe nulla e priva di effetti. Invece, in caso di impignorabilità puramente processuale, questa sarà eccepibile solo dal debitore con apposita opposizione e questi potrà pure rinunciarvi, consentendo pertanto il libero pignoramento del bene, essendo questo liberamente disponibile (es. anello nuziale). Pertanto, ai sensi dell art. 514, non si possono pignorare: 1. le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto; 2. l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato; 3. i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente; 4. Abrogato 5. le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio; 18

19 6. le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione. Detta impignorabilità, pur non essendo rilevabile d ufficio, può essere rilevato dall ufficiale giudiziario che, riscontrandola, può evitare il pignoramento salva espressa richiesta del debitore. Oltre ai beni assolutamente impignorabili, esistono dei beni relativamente impignorabili (es. le cose che il proprietario di un fondo tiene per la coltivazione il loro pignoramento separato dall immobile è ammesso solo se mancano altri beni mobili) L intervento dei creditori (artt ) L INTERVENTO TEMPESTIVO L intervento è tempestivo quando il ricorso con cui si chiede di partecipare alla distribuzione del ricavato sia inoltrato: non oltre la prima udienza fissata per l autorizzazione della vendita o dell assegnazione, se il valore dei beni pignorati sia superiore a ; non oltre la data di presentazione del ricorso con cui il creditore procedente fa istanza di vendita o di assegnazione, nel caso contrario in cui il valore dei beni pignorati non superi i Dell intervento il cancelliere dà notizia al creditore pignorante. I creditori intervenuti tempestivamente hanno diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato in parità con ogni altro e, se muniti di titolo, possono anche compiere atti esecutivi, e cioè chiedere la vendita o l assegnazione dei beni pignorati, oppure ancora la distribuzione del denaro colpito dal pignoramento o quella del ricavato. Il creditore pignorante ha la facoltà di indicare agli intervenuti in udienza o con atto notificato l esistenza di altri beni mobili pignorabili, invitandoli a pignorarli o ad anticipargli le spese necessarie. Se costoro rifiutano senza giusto motivo, o non rispondono all invito entro 10 gg., sono postergati in sede distributiva rispetto al creditore pignorante. INTERVENTO TARDIVO L intervento è tardivo quando sia posteriore alle fasi processuali indicate relativamente all intervento tempestivo. L intervento in discorso è possibile finché la distribuzione del ricavato non sia definitivamente chiusa, e quindi anche in caso di sospensione totale o parziale della stessa per l insorgere di opposizioni o contestazioni ex art

20 Il creditore chirografario intervenuto tardivamente subisce la postergazione sia rispetto al creditore pignorante che rispetto ai creditori intervenuti tempestivamente, e il suo credito sarà soddisfatto nella misura in cui ci sia un residuo. Se però egli ha diritto di prelazione sui beni pignorati (pegno o privilegio), lo conserva ugualmente nonostante sia intervenuto tardivamente. Vendita e assegnazione (artt ) ATTIVITÀ PRELIMINARI ALLA VENDITA Una volta decorso il termine dilatorio di 10 gg. dal pignoramento, ma non oltre il termine di 90 gg. da esso, il creditore procedente e gli intervenuti tempestivamente muniti di titolo possono chiedere con ricorso la vendita dei beni pignorati o la distribuzione del ricavato. Il giudice esecutore provvede sull istanza, fissando con decreto l udienza per l audizione di tutte le parti alle quali il provvedimento giudiziale dovrà essere comunicato. In udienza ciascuno può fare le sue osservazioni sul tempo e sulle modalità della vendita, e inoltre, a pena di decadenza, devono essere sollevate le eventuali opposizioni agli atti esecutivi non ancora precluse. Il giudice dispone con ordinanza la vendita se non vi sono contestazioni o osservazioni intorno ad essa o se su di essa si raggiunge un accordo. Se invece sono state sollevate opposizioni agli atti, queste sono decise con sentenza ricorribile in cassazione ex art. 111 Cost.. Dopo l emanazione di tale sentenza, il giudice pronuncia ordinanza con cui decide sulla vendita. MODI E FORME DELLA VENDITA MOBILIARE La vendita può essere disposta: A. Senza incanto In tal caso, essa è affidata ad un commissionario. Una volta che la vendita è stata affidata al commissionario, il giudice dell esecuzione ne fissa il prezzo minimo e l importo globale oltre il quale essa deve cessare. Se la vendita non ha luogo entro un mese dall ordinanza che l autorizza, il commissionario deve riconsegnare i beni perché si attui l incanto, salvo proroga richiesta da tutti i creditori. Se la vendita ha luogo, il commissionario consegna al cancelliere il denaro ricavato e ha diritto a un compenso. B. Con incanto L incanto viene generalmente affidato a un istituto di vendite giudiziarie. 20

INDICE. CAPITOLO PRIMO IL TITOLO ESECUTIVO (artt. 474 475 476 478 c.p.c.) CAPITOLO SECONDO IL PRECETTO (artt. 477 479 480 481 482 c.p.c.

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