UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)"

Transcript

1 UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) Divisione d Opposizione OPPOSIZIONE N. B Costanza Bernocchi, Viale Europa, 44, Firenze, Italia (opponente), rappresentata da Marietti, Gislon e Trupiano S.r.l., Via Larga 16, Milano, Italia (rappresentante professionale) c o n t r o Jo Black S.r.l., Via La Villa 12 Località Bazzano, Neviano degli Arduini (Parma), Italia (richiedente), rappresentata da Bugnion S.p.A., largo Michele Novaro 1/A, Parma, Italia (rappresentante professionale). Il 24/05/2013, la Divisione d Opposizione emana la seguente DECISIONE: 1. L'opposizione n. B è accolta per tutti i prodotti contestati. 2. La domanda di marchio comunitario n è totalmente respinta. 3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in 650 EUR. MOTIVAZIONE: L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio comunitario n L opposizione si basa sulla registrazione di marchio comunitario n L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC. RISCHIO DI CONFUSIONE ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMC Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall'apprezzamento, nell'ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento. a) I prodotti I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d'uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità. I prodotti sui quali si basa l opposizione sono i seguenti:

2 Decisione sull Opposizione N. B pag. : 2 di 8 Class 9: Class 18: Class 25: Occhiali da vista, occhiali da sole, occhiali per lo sport; visiere; caschi di protezione per lo sport e loro parti inclusi i caschi per motociclisti, ciclisti ed automobilisti; dispositivi di protezione ad uso personale per la prevenzione di incidenti, in particolare rinforzi protettivi per spalle e gomiti, ginocchia ed altre parti del corpo. Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; bauli; borsette, borse da viaggio; borse sportive; valigie; portafogli e ombrelli. Articoli di abbigliamento, calzature, cappelleria. I prodotti contestati sono i seguenti: Class 9: Class 18: Class 25: Class 28: Occhiali da vista, occhiali da sole, occhiali per lo sport, visiere, caschi di protezione e loro parti inclusi i caschi per motociclisti, ciclisti ed automobilisti; occhiali per motociclisti, indumenti di protezione contro gli infortuni. Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; bauli e valigie; ombrelli; borse, borsette, borse da viaggio, borse sportive, portafogli, portadocumenti. Articoli di abbigliamento, calzature, cappelleria, inclusi camicie, calze, cappelli, magliette, maglioni, giacche, giacchetti, guanti, calzoni lunghi e corti, gonne, cinture, abbigliamento intimo e costumi da bagno. Attrezzi per lo sport, articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre classi. Al fine di determinare l effettiva portata della protezione attribuibile a un elenco di prodotti, è necessario interpretarne la formulazione. Il termine in particolare ed il termine inclusi, utilizzati nell elenco dei prodotti sia dell opponente che del richiedete, indica che i prodotti specificamente indicati sono solo esempi di prodotti compresi in quella categoria e che la protezione non è limitata ad essi. In altre parole, tale termine introduce un elenco non esaustivo di esempi (sull'uso dell'espressione in particolare, (v. richiamo nella sentenza del 09/04/2003, T-224/01, Nu-tride ). Inoltre, la domanda di marchio comunitario oggetto di contestazione rivendica la protezione del titolo della classe 25 della Classificazione di Nizza. Tale domanda è stata depositata il 06/10/2011. In seguito alla Comunicazione No. 2/12 del Presidente dell Ufficio del 20/06/2012, relativa alle domande di marchio comunitario depositate prima del 21/06/2012, l Ufficio ritiene che l intenzione del depositante fosse quella di rivendicare tutti i prodotti inclusi nell elenco alfabetico della classe sopra indicata conformemente all edizione della Classificazione di Nizza in vigore al momento della presentazione della domanda di marchio. Nel caso presente, si tratta della 9ª Edizione della Classificazione di Nizza. Di conseguenza, al fine di prendere in considerazione l intero elenco alfabetico della classe 25 della domanda di marchio comunitario oggetto di contestazione, la Divisione d Opposizione comparerà i prodotti del marchio anteriore sia con (i) le

3 Decisione sull Opposizione N. B pag. : 3 di 8 indicazioni generali specificamente menzionate che con (ii) quei prodotti che, pur comparendo nell elenco alfabetico non sono ricompresi in tali indicazioni generali, interpretate nel loro significato comune ed ordinario. Nel caso della classe 25, la Divisione d Opposizione ha identificato i seguenti prodotti inclusi nell elenco alfabetico rivendicati dalla domanda di marchio comunitario oggetto di contestazione, i quali non sono ricompresi nelle indicazioni generali interpretate nel loro significato comune ed ordinario. Classe 25: antisdrucciolevoli per calzature; bulloni per scarpe da calcio; carcasse di cappelli; ferramenti per calzature; fodere confezionate [parti di indumenti]; guardoli per calzature; petti di camicie; polsini [abbigliamento]; punte di calzature [spunterbi]; rinforzi al tallone per calzature; rinforzi al tallone per le calze; suole; suole interne; tacchi; tomaie; tomaie di calzature. Di conseguenza, per quanto riguarda tale classe, la comparazione terrà conto sia delle indicazioni generali che di tutti i prodotti più sopra indicati. Tuttavia, anche il marchio comunitario n è registrato per l'intero titolo della classe 25 della Classificazione di Nizza. Tale marchio è stato depositato il 05/08/2009. Ai sensi della comunicazione n. 2/12 del Presidente dell Ufficio del 20/06/2012, concernente i marchi comunitari registrati prima del 21/06/2012, l Ufficio considera che l intenzione del depositante fosse quella di rivendicare tutti i prodotti o servizi inclusi nell elenco alfabetico della classe in questione conformemente alla Classificazione di Nizza in vigore al momento della presentazione della domanda, che in questo caso è l edizione n. 9ª. Prodotti contestati in classe 9 I prodotti contestati occhiali da vista, occhiali da sole, occhiali per lo sport, visiere sono identicamente inclusi nella registrazione dell opponente. I prodotti contestati caschi di protezione e loro parti inclusi i caschi per motociclisti, ciclisti ed automobilisti includono i prodotti dell opponente caschi di protezione per lo sport e loro parti inclusi i caschi per motociclisti, ciclisti ed automobilisti. Poiché la Divisione d Opposizione non può artificialmente scorporare i prodotti dell opponente da quelli del richiedente, deve ritenersi che essi siano identici. I prodotti contestati occhiali per motociclisti, sono inclusi nella più ampia categoria dell opponente occhiali per lo sport (essendo il motociclismo uno sport). Pertanto, essi sono identici. I prodotti contestati indumenti di protezione contro gli infortuni sono identici ai dispositivi di protezione ad uso personale per la prevenzione di incidenti dell opponente in quanto inclusi in tale ultima più ampia categoria. Prodotti contestati in classe 18 I prodotti contestati cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; bauli e valigie; ombrelli; portafogli, borsette, borse da viaggio, borse

4 Decisione sull Opposizione N. B pag. : 4 di 8 sportive sono altresì inclusi nella registrazione dell opponente e di conseguenza sono identici. I prodotti contestati borse includono i prodotti dell opponente borsette, borse da viaggio; borse sportive. Poiché tali prodotti dell opponente non possono essere scorporati ex officio dall ampia categoria del richiedente, essi devono essere considerati identici. I prodotti contestati portadocumenti sono sovente prodotti in cuoio. Pertanto, devono ritenersi inclusi in articoli in queste materie non compresi in altre classi [cuoio e sue imitazioni] e di conseguenza sono identici. Prodotti contestati in classe 25 I prodotti contestati sono identici ai prodotti dell opponente. Prodotti contestati in classe 28 Gli articoli d'abbigliamento, scarpe e cappelleria includono gli articoli d'abbigliamento, scarpe e cappelleria di tipo sportivo, che sono capi d'abbigliamento destinati ad essere utilizzati durante lo svolgimento di un'attività fisica o di uno sport. Lo scopo e la natura di questi prodotti sono diversi da quelli degli attrezzi per lo sport, articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre classi, i quali sono articoli e attrezzature per la pratica di ogni tipo di sport e ginnastica (pesi, cavezze, racchette da tennis, palle e attrezzature ginniche). Tuttavia, le imprese che producono attrezzi per lo sport, articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre classi possono anche produrre abbigliamento, scarpe, cappelleria di tipo sportivo. In tal caso, i canali di distribuzione possono coincidere. Pertanto, vi è un basso grado di somiglianza fra l abbigliamento sportivo, scarpe sportive e gli attrezzi per lo sport, articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre classi. b) I segni Marchio anteriore Marchio impugnato

5 Decisione sull Opposizione N. B pag. : 5 di 8 Il territorio di riferimento è l Unione Europea. Per motivi di economia procedurale, la Divisione d'opposizione focalizzerà la comparazione dei segni su quella parte del pubblico di riferimento dotata di una sufficiente conoscenza della lingua italiana. Sotto il profilo visivo, entrambi i marchi raffigurano un lottatore di sumo in posizione di combattimento, con il braccio sinistro disteso in orizzontale e con indosso un paio di occhiali da sole. Le differenze in tali raffigurazioni sono minime (la raffigurazione del diritto anteriore include il disegno dell ombelico e dei pettorali, che sono invece assenti nel segno impugnato il quale invece raffigura un punto bianco sul lato sinistro del mawashi. Considerato quanto sopra, deve ritenersi che i marchi siano simili in conseguenza delle significative somiglianze in tale elemento figurativo. Essi sono invece dissimili nello sfondo nero del segno impugnato nonché nel termine WUASABY dello stesso. Sotto il profilo fonetico, il marchio contestato verrà pronunciato come /WUASABY/. Tuttavia, il marchio anteriore risulta invece essere puramente figurativo. I marchi meramente figurativi non sono soggetti a una valutazione fonetica; pertanto, non è possibile procedere alla loro comparazione fonetica. Sotto il profilo concettuale, entrambi i marchi evocano l idea di un lottatore di sumo con occhiali da sole in posizione di combattimento. Entro questi limiti, i segni sono concettualmente simili. L elemento WUASABY è invece privo di significato per il pubblico in esame. Tenuto conto delle summenzionate coincidenze visive e concettuali, si ritiene che i segni oggetto della comparazione siano simili. c) Elementi distintivi e dominanti dei segni Nel determinare la sussistenza del rischio di confusione, la comparazione dei segni in conflitto deve basarsi sull'impressione generale da essi prodotta, tenendo conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. Il marchio anteriore non contiene elementi che potrebbero essere considerati chiaramente più distintivi o dominanti (ovvero dotati di maggiore impatto visivo) rispetto ad altri. Per quanto attiene al marchio impugnato, occorre osservare quanto segue. Lo sfondo di colore nero ha una mera valenza decorativa, e pertanto deve ritenersi privo di capacita di distintiva, con la conseguenza che il pubblico presterà più attenzione agli altri elementi del segno al momento dell acquisto dei prodotti. Inoltre, l'elemento figurativo del marchio impugnato, in virtù della sua posizione centrale e delle sue dimensioni, fa passare in secondo piano l elemento verbale del marchio. Tale elemento figurativo è pertanto l'elemento visivamente dominante del marchio richiesto.

6 Decisione sull Opposizione N. B pag. : 6 di 8 d) Carattere distintivo del marchio anteriore Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione. L'opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà. Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale. e) Pubblico di riferimento livello di attenzione Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi. Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili sono diretti al grande pubblico. f) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione I prodotti sono stati ritenuti essere in parte identici ed in parte simili, essi sono diretti al grande pubblico. I segni sono visivamente simili in quanto entrambi riproducono un lottatore di sumo, il cui aspetto non solo è pressoché identico (salvo per alcuni dettagli marginali; si veda supra, comparazione dei segni), ma è anche caratterizzato per elementi comuni particolarmente caratteristici, ovvero con il braccio sinistro disteso in orizzontale e gli occhiali da sole particolare quest ultimo del tutto inusuale per lottatori di sumo. Tali identiche raffigurazioni comportano altresì una coincidenza concettuale. Le uniche differenze risiedono nello sfondo di colore nero e nel termine WUASABY del segno richiesto. Tuttavia, la raffigurazione del lottatore di sumo, risulta essere da un lato più distintiva dello sfondo predetto e dall altro dominante rispetto all elemento denominativo citato. Posto quanto sopra, la Divisione d Opposizione osserva che come norma generale si deve ritenere meno probabile sussista rischio di confusione qualora i marchi coincidano solo nell elemento figurativo mentre uno degli stessi contenga altresì un elemento denominativo non incluso nell altro segno. Tuttavia, sussistono alcune eccezioni a tale regola di principio; in particolare il rischio di confusione rimane possibile laddove l elemento figurativo simile in entrambi i marchi abbia un chiaro carattere dominante e l elemento denominativo sia trascurabile, ad esempio, in ragione delle sue dimensioni ridotte (si veda Manuale UAMI, assessment of the factors, pagina 35).

7 Decisione sull Opposizione N. B pag. : 7 di 8 Tali condizioni risultano soddisfatte nel caso di specie; l elemento comune figurativo risulta essere l unico elemento del segno del richiedente che allo stesso tempo sia dominante che distintivo. Considerato anche ai sensi del c.d. principio di interdipendenza un minor grado di similarità tra i marchi può essere controbilanciato da un maggior grado di similarità tra i prodotti (nel caso di specie persino identità per la maggior parte dei prodotti), la Divisione d Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione da parte del pubblico e che pertanto l'opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio comunitario dell'opponente. Dal carattere unitario del marchio comunitario, sancito dall'articolo 1, paragrafo 2, RMC, discende che un marchio comunitario anteriore gode della stessa protezione in tutti gli Stati membri. I marchi comunitari anteriori possono, pertanto, essere invocati per contestare una domanda di marchio successiva che pregiudichi la loro protezione anche quando ciò avvenga unicamente in relazione alla percezione dei consumatori di una parte dell'unione europea. Ne consegue che il principio di cui all'articolo 7, paragrafo 2, RMC, secondo cui è sufficiente l'esistenza di un impedimento assoluto soltanto per una parte dell'unione perché una domanda di marchio sia respinta, si applica per analogia all'impedimento relativo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC. Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti considerati identici a quelli del marchio anteriore. L'opposizione è accolta anche per quanto riguarda i restanti prodotti scarsamente simili. Ciò in quanto risulta rilevante tenere in considerazione il fatto che il pubblico conserva generalmente un ricordo imperfetto e confuso dei marchi, memorizzando gli elementi comuni piuttosto che le differenze. Posto che i prodotti scarsamente simili sono diretti al grande pubblico, che non presterà particolare attenzione ai segni al momento dell acquisto, ne discende che sussiste un ragionevole rischio di confusione anche in relazione a tali prodotti. SPESE Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMC, la parte soccombente in un procedimento d'opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte. Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d opposizione così come delle spese sostenute dall'opponente nel corso del procedimento. Conformemente alla regola 94, paragrafi 3, 6 e 7, lettera d), punto i) REMC, le spese da rimborsare all'opponente sono la tassa d opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell importo massimo ivi stabilito.

8 Decisione sull Opposizione N. B pag. : 8 di 8 La Divisione d Opposizione Asta LUKOŠIŪTĖ Birgit FILTENBORG Mauro BUFFOLO Ai sensi dell'articolo 59 RMC, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 60 RMC, il ricorso deve essere presentato per iscritto all'ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 800 EUR è stata pagata. L'importo fissato nell'atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della Divisione d Opposizione. Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMC, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (articolo 2, punto 30, RTMC).

Se i segni e i prodotti e/o servizi sono simili, non significa necessariamente che vi sia rischio di confusione. I due

Se i segni e i prodotti e/o servizi sono simili, non significa necessariamente che vi sia rischio di confusione. I due Nella scelta del vostro marchio dovreste badare che non sia troppo simile ad altri marchi già registrati. Un marchio può infatti essere escluso dalla protezione se sussiste il rischio che possa essere

Dettagli

DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L'UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI

DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L'UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L'UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI PARTE A DISPOSIZIONI GENERALI SEZIONE 4 LINGUA PROCEDURALE

Dettagli

UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)

UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) DIPARTIMENTO DISEGNI E MODELLI DIVISIONE ANNULLAMENTO DECISIONE DELLA DIVISIONE ANNULLAMENTO DELL 8/02/06 NEL PROCEDIMENTO RELATIVO

Dettagli

UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)

UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) DIPARTIMENTO DISEGNI E MODELLI DIVISIONE ANNULLAMENTO DECISIONE DELLA DIVISIONE ANNULLAMENTO DEL 31/01/08 NEL PROCEDIMENTO RELATIVO

Dettagli

Sentenza 28 giugno 2005

Sentenza 28 giugno 2005 TRIBUNALE CE: SENTENZA NON CONFUSIONE MARCHI CANALI E CANAL JEAN CO. NEW YORK Ancora una interessante pronuncia del Tribunale di primo grado della Comunità con riferimento al conflitto tra un marchio di

Dettagli

Note relative al modulo per l istanza di trasformazione

Note relative al modulo per l istanza di trasformazione UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (UAMI) Marchi, disegni e modelli Note relative al modulo per l istanza di trasformazione Osservazioni di carattere generale Il modulo per l istanza di trasformazione

Dettagli

UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)

UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) Divisione di annullamento ANNULLAMENTO N. 9391 C (NULLITÀ) Nema S.r.l., Via Ca Ricchi 7, 40068 San Lazzaro di Savena (Bologna),

Dettagli

DISEGNI E MODELLI (legislazione italiana e comunitaria)

DISEGNI E MODELLI (legislazione italiana e comunitaria) DISEGNI E MODELLI (legislazione italiana e comunitaria) a cura di Forme di protezione Disegni e modelli registrati Disegni e modelli non registrati Definizione di disegno o modello Aspetto di un prodotto

Dettagli

TUTELA DEI MARCHI E SCELTA DEI PRODOTTI E SERVIZI DA RIVENDICARE: PROBLEMATICHE ED OPPORTUNITA ALLA LUCE DELLE NUOVE REGOLE E NON SOLO

TUTELA DEI MARCHI E SCELTA DEI PRODOTTI E SERVIZI DA RIVENDICARE: PROBLEMATICHE ED OPPORTUNITA ALLA LUCE DELLE NUOVE REGOLE E NON SOLO 21 ottobre 2014 La decisione IP Translator della Corte di Giustizia e i suoi riflessi sulla registrazione dei marchi 1 TUTELA DEI MARCHI E SCELTA DEI PRODOTTI E SERVIZI DA RIVENDICARE: PROBLEMATICHE ED

Dettagli

Roma, 30 ottobre 2008

Roma, 30 ottobre 2008 RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione

Dettagli

Regolamento di esecuzione del 7 dicembre 2006 della Convenzione sul brevetto europeo

Regolamento di esecuzione del 7 dicembre 2006 della Convenzione sul brevetto europeo Regolamento di esecuzione del 7 dicembre 2006 della Convenzione sul brevetto europeo (RE CBE 2000) RS 0.232.142.21; RU 2007 6541 Modifica del regolamento di esecuzione Approvata dal Consiglio d amministrazione

Dettagli

Note esplicative sul modulo per l istanza di trasformazione di una registrazione internazionale ( RI ) che designa la CE

Note esplicative sul modulo per l istanza di trasformazione di una registrazione internazionale ( RI ) che designa la CE UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (UAMI) Marchi, disegni e modelli Note esplicative sul modulo per l istanza di trasformazione di una registrazione internazionale ( RI ) che designa la CE

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE. del 17.7.2014

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE. del 17.7.2014 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 17.7.2014 C(2014) 4581 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE del 17.7.2014 relativo alle condizioni per la classificazione, senza prove, dei profili e

Dettagli

Diritto della proprietà industriale ed intellettuale Prof. G. Giannelli A.A. 2010 2011

Diritto della proprietà industriale ed intellettuale Prof. G. Giannelli A.A. 2010 2011 Diritto della proprietà industriale ed intellettuale Prof. G. Giannelli A.A. 2010 2011 Sentenza Corte di Giustizia Europea del 12 gennaio 2006 (C 361/04 P) Lezione del 28 ottobre 2010 Presentazione del

Dettagli

UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)

UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) DIPARTIMENTO OPERAZIONI SERVIZIO DISEGNI E MODELLI DECISIONE DELLA DIVISIONE ANNULLAMENTO DEL 07/12/2011 NEL PROCEDIMENTO RELATIVO

Dettagli

DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L'UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI

DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L'UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L'UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI PARTE A DISPOSIZIONI GENERALI SEZIONE 6 REVOCA DI DECISIONI,

Dettagli

DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI

DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI PARTE C OPPOSIZIONE SEZIONE 2 DOPPIA IDENTITÀ E RISCHIO

Dettagli

LA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 2014-2020. Riccardo Banfi Milano - 10 settembre 2014

LA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 2014-2020. Riccardo Banfi Milano - 10 settembre 2014 LA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 2014-2020 Riccardo Banfi Milano - 10 settembre 2014 Programma Definizioni Ammissibilità della spesa Opzioni di semplificazione dei costi Sistemi di controllo Definizioni (1)

Dettagli

RISOLUZIONE N. 242/E. Roma,13 giugno 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 242/E. Roma,13 giugno 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 242/E Roma,13 giugno 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Ministero Soggetti non residenti detrazioni

Dettagli

RENO DE MEDICI S.p.A.

RENO DE MEDICI S.p.A. RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI Redatta ai sensi dell art. 73 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive

Dettagli

REGOLAMENTO (CE) N. 2868/95 DELLA COMMISSIONE Sommario (non fa parte del testo ufficiale)

REGOLAMENTO (CE) N. 2868/95 DELLA COMMISSIONE Sommario (non fa parte del testo ufficiale) Articolo 1 REGOLAMENTO (CE) N. 2868/95 DELLA COMMISSIONE Sommario (non fa parte del testo ufficiale) TITOLO I MODALITÀ PROCEDURALI DELLA DOMANDA Regola 1 Contenuto della domanda Regola 2 Elenco dei prodotti

Dettagli

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti presentata, relativa alla corretta qualificazione

Dettagli

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) 21.12.2004 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 373/1 I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) REGOLAMENTO (CE) N. 2182/2004 DEL CONSIGLIO del 6 dicembre 2004 relativo

Dettagli

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI 22.5.2010 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 126/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) N. 440/2010 DELLA COMMISSIONE del 21 maggio 2010 relativo alle tariffe da pagare all'agenzia

Dettagli

RISOLUZIONE N. 337/E

RISOLUZIONE N. 337/E RISOLUZIONE N. 337/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 01 agosto 2008 Oggetto: Istanza d Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - IVA - Operazioni accessorie -

Dettagli

La proprietà Intellettuale ed Industriale e la tutela offerta dalla UE

La proprietà Intellettuale ed Industriale e la tutela offerta dalla UE La proprietà Intellettuale ed Industriale e la tutela offerta dalla UE Il Marchio di posizione ed il caso Steiff Gmbh/UAMI Firenze 15 Maggio 2015 Fondazione per la Formazione Forense dell Ordine degli

Dettagli

UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)

UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) Il presidente DECISIONE EX-96-1 DEL PRESIDENTE DELL UFFICIO dell'11 gennaio 1996 relativa alle modalità di apertura di conti

Dettagli

RISOLUZIONE N. 206/E

RISOLUZIONE N. 206/E RISOLUZIONE N. 206/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 Novembre 2003 Oggetto: Istanza di interpello il requisito della novità articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 Con istanza

Dettagli

La ricerca empirica in educazione

La ricerca empirica in educazione La ricerca empirica in educazione Alberto Fornasari Docente di Pedagogia Sperimentale Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione Il ricercatore ha il compito di trovare relazioni

Dettagli

Il 19/06/2012 la Corte ha pronunciato la sentenza nella causa C-307/10 IP Translator, rispondendo alle questioni sottoposte nei seguenti termini:

Il 19/06/2012 la Corte ha pronunciato la sentenza nella causa C-307/10 IP Translator, rispondendo alle questioni sottoposte nei seguenti termini: Comunicazione comune sull esecuzione della sentenza IP Translator v1.2, 20 febbraio 2014 1 Il 19/06/2012 la Corte ha pronunciato la sentenza nella causa C-307/10 IP Translator, rispondendo alle questioni

Dettagli

Ai fini economici i costi di un impresa sono distinti principalmente in due gruppi: costi fissi e costi variabili. Vale ovviamente la relazione:

Ai fini economici i costi di un impresa sono distinti principalmente in due gruppi: costi fissi e costi variabili. Vale ovviamente la relazione: 1 Lastoriadiun impresa Il Signor Isacco, che ormai conosciamo per il suo consumo di caviale, decide di intraprendere l attività di produttore di caviale! (Vuole essere sicuro della qualità del caviale

Dettagli

La prevenzione incendi

La prevenzione incendi Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Direzione Regionale Emilia-Romagna Stabilimenti a rischio di incidente rilevante Nuova scheda tecnica (D.G.R. 392/2009: Direttiva per l applicazionel dell art. 2 della

Dettagli

CORSO DI INFOGRAFICA PROF. MANUELA PISCITELLI A.A.

CORSO DI INFOGRAFICA PROF. MANUELA PISCITELLI A.A. 9. Lettering Il presente file costituisce una SINTESI del materiale presentato nel corso delle lezioni. Tale sintesi non deve essere ritenuta esaustiva dell argomento, ma andrà integrata dallo studente

Dettagli

La correlazione tra la direttiva 98/34/CE e il regolamento sul reciproco riconoscimento

La correlazione tra la direttiva 98/34/CE e il regolamento sul reciproco riconoscimento COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE IMPRESE E INDUSTRIA Documento orientativo 1 Bruxelles 1.2.2010 - La correlazione tra la direttiva 98/34/CE e il regolamento sul reciproco riconoscimento 1. INTRODUZIONE

Dettagli

GUIDA Il marchio comunitario (Diritti, costi e fasi del procedimento di registrazione)

GUIDA Il marchio comunitario (Diritti, costi e fasi del procedimento di registrazione) GUIDA Il marchio comunitario (Diritti, costi e fasi del procedimento di registrazione) Il marchio comunitario è un marchio unico valevole sull intero territorio dell Unione Europea. Il marchio comunitario

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 254/2013 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 254/2013 DELLA COMMISSIONE 21.3.2013 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 79/7 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 254/2013 DELLA COMMISSIONE del 20 marzo 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione relativo

Dettagli

1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione al compimento di operazioni su azioni proprie

1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione al compimento di operazioni su azioni proprie 3. Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile e dell art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative

Dettagli

Uso di base delle funzioni in Microsoft Excel

Uso di base delle funzioni in Microsoft Excel Uso di base delle funzioni in Microsoft Excel Le funzioni Una funzione è un operatore che applicato a uno o più argomenti (valori, siano essi numeri con virgola, numeri interi, stringhe di caratteri) restituisce

Dettagli

Roma,28 dicembre 2007

Roma,28 dicembre 2007 CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta

Dettagli

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Premessa L INAIL, con una nota, in risposta ad un quesito dell Ordine dei Consulenti del lavoro (prot. n. 60010 del

Dettagli

STUDIO DI SETTORE UM05U ATTIVITÀ 52.42.1 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ATTIVITÀ 52.42.2 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI

STUDIO DI SETTORE UM05U ATTIVITÀ 52.42.1 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ATTIVITÀ 52.42.2 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI STUDIO DI SETTORE UM05U ATTIVITÀ 52.42.1 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CONFEZIONI PER ADULTI ATTIVITÀ 52.42.2 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CONFEZIONI PER BAMBINI E NEONATI ATTIVITÀ 52.42.3 COMMERCIO AL DETTAGLIO

Dettagli

4. IL PUNTO SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I COMMITTENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA IN CONTO TERZI E PER I FINANZIAMENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA.

4. IL PUNTO SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I COMMITTENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA IN CONTO TERZI E PER I FINANZIAMENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA. 4. IL PUNTO SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I COMMITTENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA IN CONTO TERZI E PER I FINANZIAMENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA. Nei precedenti corsi abbiamo dato notizia di una specifica agevolazione

Dettagli

L età dei vincitori La presenza femminile. L età dei vincitori La presenza femminile. Confronto tra il concorso ordinario ed il concorso riservato

L età dei vincitori La presenza femminile. L età dei vincitori La presenza femminile. Confronto tra il concorso ordinario ed il concorso riservato Premessa Corso-concorso ordinario L età dei vincitori La presenza femminile Corso-concorso riservato L età dei vincitori La presenza femminile Confronto tra il concorso ordinario ed il concorso riservato

Dettagli

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA Classification Policy PREMESSA, FONTI NORMATIVE ED OBIETTIVO DEL DOCUMENTO... 3 1. DEFINIZIONI... 3 1.1. CLIENTI PROFESSIONALI...

Dettagli

Progetto PI.20060128, passo A.1 versione del 14 febbraio 2007

Progetto PI.20060128, passo A.1 versione del 14 febbraio 2007 Università degli Studi di Roma La Sapienza Facoltà di Ingegneria Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale Corso di Progettazione del Software Proff. Toni Mancini e Monica Scannapieco Progetto PI.20060128,

Dettagli

ATI. Umbria 3. RELAZIONE INCIDENZA AMMORTAMENTI ED ONERI FINANZIARI SU REVISIONE PIANO D AMBITO TRIENNIO 2011/2013 V.U.S. Spa

ATI. Umbria 3. RELAZIONE INCIDENZA AMMORTAMENTI ED ONERI FINANZIARI SU REVISIONE PIANO D AMBITO TRIENNIO 2011/2013 V.U.S. Spa Regione dell Umbria Provincia di Perugia ATI Umbria 3 RELAZIONE INCIDENZA AMMORTAMENTI ED ONERI FINANZIARI SU REVISIONE PIANO D AMBITO TRIENNIO 2011/2013 V.U.S. Spa INTRODUZIONE Lo scopo del presente documento

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

GUIDA ALLA LETTURA DELL INFORMATIVA TITOLO

GUIDA ALLA LETTURA DELL INFORMATIVA TITOLO GUIDA ALLA LETTURA DELL INFORMATIVA TITOLO 1 AVVERTENZE GENERALI COSA NON DIMENTICARE MAI DI FARE Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari, l'investitore non deve mai dimenticarsi di

Dettagli

Diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare ***I

Diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare ***I P7_TA-PROV(2011)0208 Diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sulla

Dettagli

Gli attributi di STUDENTE saranno: Matricola (chiave primaria), Cognome, Nome.

Gli attributi di STUDENTE saranno: Matricola (chiave primaria), Cognome, Nome. Prof. Francesco Accarino Raccolta di esercizi modello ER Esercizio 1 Un università vuole raccogliere ed organizzare in un database le informazioni sui propri studenti in relazione ai corsi che essi frequentano

Dettagli

Nota interpretativa. La definizione delle imprese di dimensione minori ai fini dell applicazione dei principi di revisione internazionali

Nota interpretativa. La definizione delle imprese di dimensione minori ai fini dell applicazione dei principi di revisione internazionali Nota interpretativa La definizione delle imprese di dimensione minori ai fini dell applicazione dei principi di revisione internazionali Febbraio 2012 1 Mandato 2008-2012 Area di delega Consigliere Delegato

Dettagli

STUDIO LEGALE PROF. AVV. ORESTE CAGNASSO E ASSOCIATI

STUDIO LEGALE PROF. AVV. ORESTE CAGNASSO E ASSOCIATI per e-mail: consob@consob.it Torino, 23 luglio 2010 CONSOB Divisione Studi Giuridici Via G. B. Martini, 3 00198 - Roma Documento di consultazione avente ad oggetto indicazioni e orientamenti per l applicazione

Dettagli

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero Il fallimento italiano delle società trasferite all estero La globalizzazione, con l apertura delle frontiere, e l allargamento dei mercati, comporta contatti sempre più intensi con imprenditori esteri.

Dettagli

Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova.

Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova. Regolamento (CE) n. 1028/2006 del 19 giugno 2006. Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova. (pubbl. in Gazz. Uff. dell Unione

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

1. PREMESSA...3 2. GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE.4 3. GESTIONE DEL CONTENZIOSO PENDENTE

1. PREMESSA...3 2. GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE.4 3. GESTIONE DEL CONTENZIOSO PENDENTE CIRCOLARE N. 55/E Roma, 22 novembre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Agevolazioni ai fini dell imposta di registro e ipotecaria per l acquisto di fondi rustici da parte di cooperative

Dettagli

RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI

RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI CONSIGLIO D EUROPA RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI (adottata dal Comitato dei Ministri

Dettagli

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00 Parte ordinaria 4 Punto Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato

Dettagli

DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI

DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI Consiglio di Amministrazione 1 aprile 2016 Signori Azionisti, l Assemblea

Dettagli

La figura del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) IN AZIENDA quali prospettive di collaborazione

La figura del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) IN AZIENDA quali prospettive di collaborazione La figura del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) IN AZIENDA quali prospettive di collaborazione Riferimenti normativi Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81: cd TESTO UNICO SULLA SALUTE

Dettagli

DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO SUI MARCHI COMUNITARI PRESSO L UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)

DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO SUI MARCHI COMUNITARI PRESSO L UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO SUI MARCHI COMUNITARI PRESSO L UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) PARTE A DISPOSIZIONI GENERALI SEZIONE 2 PRINCIPI GENERALI

Dettagli

Oggetto: Istanza di interpello. Aliquota Iva da applicare alle cessioni di preparazioni alimentari per cani e gatti.

Oggetto: Istanza di interpello. Aliquota Iva da applicare alle cessioni di preparazioni alimentari per cani e gatti. RISOLUZIONE N. 210/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 18 novembre 2003 Oggetto: Istanza di interpello. Aliquota Iva da applicare alle cessioni di preparazioni alimentari per cani e gatti.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 41/E. Roma, 23 aprile 2015

RISOLUZIONE N. 41/E. Roma, 23 aprile 2015 RISOLUZIONE N. 41/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 23 aprile 2015 OGGETTO: Piani urbanistici particolareggiati - Art. 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000 Applicabilità regime

Dettagli

RISOLUZIONE N. 225/E

RISOLUZIONE N. 225/E RISOLUZIONE N. 225/E Roma, 5 giugno 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 cessione di quote sociali - art. 11 Tariffa

Dettagli

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO PSICOLOGI ELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. Diritto di accesso ai documenti amministrativi

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO PSICOLOGI ELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. Diritto di accesso ai documenti amministrativi REGOLAMENTO IN MATERIA DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI DEL CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI PSICOLOGI ELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (in vigore dal 08/10/2011) Visto il capo V della

Dettagli

L ADOZIONE DI ATTI REGOLAMENTARI E GENERALI. Si premette che gli obiettivi di SNA, in generale, ed in particolare rispetto

L ADOZIONE DI ATTI REGOLAMENTARI E GENERALI. Si premette che gli obiettivi di SNA, in generale, ed in particolare rispetto SINTESI DI PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI DEL SINDACATO NAZIONALE AGENTI AL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 8/2013 RELATIVO AI PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI REGOLAMENTARI E GENERALI Si premette che

Dettagli

RISOLUZIONE N. 163/E

RISOLUZIONE N. 163/E RISOLUZIONE N. 163/E Roma, 25 novembre 2005 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. X S.p.A. Con l interpello specificato

Dettagli

Regolamento (CE) n. 1992/2003 del Consiglio del 27 ottobre 2003

Regolamento (CE) n. 1992/2003 del Consiglio del 27 ottobre 2003 Regolamento (CE) n. 1992/2003 del Consiglio del 27 ottobre 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario allo scopo di rendere operativa l'adesione della Comunità europea al protocollo

Dettagli

RISOLUZIONE N. 27/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Nozione di valore unitario, di cui al comma 2 dell articolo 108 del TUIR

RISOLUZIONE N. 27/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Nozione di valore unitario, di cui al comma 2 dell articolo 108 del TUIR RISOLUZIONE N. 27/E Direzione Centrale Normativa Roma, 12 Marzo 2014 OGGETTO: Consulenza giuridica - Nozione di valore unitario, di cui al comma 2 dell articolo 108 del TUIR Con la consulenza specificata

Dettagli

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell articolo 109, comma 9, lettera b), del Tuir, è stato esposto il seguente

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell articolo 109, comma 9, lettera b), del Tuir, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 192/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Disciplina fiscale applicabile al contratto di associazione in partecipazione

Dettagli

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE L 86/6 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 5.4.2005 II (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 marzo 2005 che stabilisce

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 24 maggio 2012(*)

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 24 maggio 2012(*) SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 24 maggio 2012(*) «Impugnazione Marchio comunitario Marchio figurativo F1-LIVE Opposizione del titolare dei marchi denominativi internazionali e nazionali F1 e di un

Dettagli

LA TUTELA DEI SISTEMI DI CONFEZIONAMENTO E DEL PACKAGING ATTRAVERSO IL BREVETTO ED IL DESIGN

LA TUTELA DEI SISTEMI DI CONFEZIONAMENTO E DEL PACKAGING ATTRAVERSO IL BREVETTO ED IL DESIGN LA TUTELA DEI SISTEMI DI CONFEZIONAMENTO E DEL PACKAGING ATTRAVERSO IL BREVETTO ED IL DESIGN Fabio D Angelo Consulente in Proprietà Industriale Mandatario abilitato Italiano, Europeo e Comunitario per

Dettagli

MARCHIO: italiano & comunitario. Edoardo Fano 2011

MARCHIO: italiano & comunitario. Edoardo Fano 2011 MARCHIO: italiano & comunitario Strategia di protezione Estensione territoriale Prodotti e/o servizi Ricerca di anteriorità Domanda di registrazione Estensione territoriale Marchio nazionale Marchio internazionale

Dettagli

Ragionamento spaziale visivo e percezione

Ragionamento spaziale visivo e percezione 2 Ragionamento spaziale visivo e percezione Serie e analogie figurali! In alcune batterie di test psicoattitudinali sono ampiamente rappresentati i quesiti che propongono un elenco di figure: in alcuni

Dettagli

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305 Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie LA GIUNTA REGIONALE Premesso: che con D.P.R. 12 aprile

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 24 maggio 2012(*)

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 24 maggio 2012(*) SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 24 maggio 2012(*) «Impugnazione Marchio comunitario Marchio figurativo F1-LIVE Opposizione del titolare dei marchi denominativi internazionali e nazionali F1 e di un

Dettagli

Rischio di atmosfera esplosiva e misuratori elettronici e meccanici di gas G4 in ambiente domestico

Rischio di atmosfera esplosiva e misuratori elettronici e meccanici di gas G4 in ambiente domestico Milano, 2 aprile 2013 Rischio di atmosfera esplosiva e misuratori elettronici e meccanici di gas G4 in ambiente domestico 1. Premessa 2. Norme cogenti e volontarie per l immissione di prodotti sul mercato

Dettagli

Risoluzione n. 343/E

Risoluzione n. 343/E Risoluzione n. 343/E Roma, 04 agosto 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Richiesta di consulenza giuridica. Articolo 10, n. 4, D.P.R. n. 633 del 1972. Regime IVA applicabile ai servizi

Dettagli

1. PREMESSA... 3 2. MOTIVAZIONI PER LE QUALI È RICHIESTA L AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE... 3

1. PREMESSA... 3 2. MOTIVAZIONI PER LE QUALI È RICHIESTA L AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE... 3 Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 3 all ordine del giorno (Proposta di Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie) ai sensi dell'art. 73 del Regolamento

Dettagli

Ministero delle Attività Produttive

Ministero delle Attività Produttive Ministero delle Attività Produttive DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE COMMISSIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLA DIMENSIONE AZIENDALE AI FINI DELLA CONCESSIONE DI AIUTI

Dettagli

BANCA CENTRALE EUROPEA

BANCA CENTRALE EUROPEA 22.2.2014 Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 51/3 III (Atti preparatori) BANCA CENTRALE EUROPEA PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 19 novembre 2013 in merito a una proposta di direttiva del

Dettagli

RISOLUZIONE N.254/E QUESITO

RISOLUZIONE N.254/E QUESITO RISOLUZIONE N.254/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,20 giugno 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge 212 del 2000. Cessione gratuita di beni alle ONLUS. Art. 13,

Dettagli

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione) 30 giugno 2004 (1)

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione) 30 giugno 2004 (1) Page 1 of 13 AVVISO IMPORTANTE:Le informazioni contenute in questo sito sono soggette ad una Clausola di esclusione della responsabilità e ad un avviso relativo al Copyright. SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda

Dettagli

ISA 610 e ISA 620 L'utilizzo durante la revisione dei revisori interni e degli esperti. Corso di revisione legale dei conti progredito

ISA 610 e ISA 620 L'utilizzo durante la revisione dei revisori interni e degli esperti. Corso di revisione legale dei conti progredito ISA 610 e ISA 620 L'utilizzo durante la revisione dei revisori interni e degli esperti. Corso di revisione legale dei conti progredito 1 ISA 610 USING THE WORK OF INTERNAL AUDITORS Questo principio tratta

Dettagli

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 by www.finanzaefisco.it OGGETTO: Trattamento tributario degli atti di costituzione del fondo patrimoniale. L argomento oggetto

Dettagli

Politica di recupero. Principi e procedure. Commissione europea, DG Concorrenza, Direzione H, Unità H4 Applicazione e riforma procedurale

Politica di recupero. Principi e procedure. Commissione europea, DG Concorrenza, Direzione H, Unità H4 Applicazione e riforma procedurale Politica di recupero Principi e procedure Principi di recupero Esecuzione di una decisione di recupero Ricorsi dinanzi ai giudici nazionali e UE Insolvenza Mancata esecuzione Link e formazione 2 Principali

Dettagli

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO RISOLUZIONE N.80/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 luglio 2012 OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatture di importo inferiore a 300,00 euro - Annotazione cumulativa anche

Dettagli

Alcune regole di base

Alcune regole di base Alcune regole di base Alcune regole di base L esercente è tenuto a consegnare al Titolare della Carta almeno 1 copia della ricevuta di pagamento se richiesta L esercente non può applicare procedure che

Dettagli

I GRUPPI TRANSFRONTALIERI.

I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. 1. Premessa. Per effetto della globalizzazione dei mercati è sempre più frequente la creazione di gruppi transfrontalieri, di gruppi cioè in cui le diverse imprese sono localizzate

Dettagli

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione) 3 marzo 2004 (1)

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione) 3 marzo 2004 (1) AVVISO IMPORTANTE:Le informazioni contenute in questo sito sono soggette ad una Clausola di esclusione della responsabilità e ad un avviso relativo al Copyright. SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

Dettagli

ALLEGATO 8) Si riportano di seguito le regole comunitarie che disciplinano l ammissibilità agli aiuti di Stato da parte delle imprese.

ALLEGATO 8) Si riportano di seguito le regole comunitarie che disciplinano l ammissibilità agli aiuti di Stato da parte delle imprese. ALLEGATO 8) Si riportano di seguito le regole comunitarie che disciplinano l ammissibilità agli aiuti di Stato da parte delle imprese. Articoli 38 e 39 del Regolamento generale di esenzione per gli aiuti

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli

Dettagli

News di approfondimento

News di approfondimento News di approfondimento N. 11 8 maggio Ai gentili 13Clienti Loro sedi Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Appalti - autocertificazione di regolarità semplificata Gentile Cliente, la presente per ricordarle

Dettagli

Nota sullo svolgimento delle prove INVALSI 2012 2013 per gli allievi con bisogni educativi speciali

Nota sullo svolgimento delle prove INVALSI 2012 2013 per gli allievi con bisogni educativi speciali Nota sullo svolgimento delle prove INVALSI 2012 2013 per gli allievi con bisogni educativi speciali 1 A.S. 2012 13 Bisogni educativi speciali. Documento pubblicato il 23.4.2013 1. Premessa A titolo di

Dettagli

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974 Sentenza della Corte 12 febbraio 1974 Giovanni Maria Sotgiu contro Deutsche Bundespost - (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Bundesarbeitsgerischt) Causa 152/73 1. LIBERA CIRCOLAZIONE - LAVORATORI

Dettagli

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del 12.2.2015

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del 12.2.2015 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 12.2.2015 C(2015) 902 final DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 12.2.2015 che approva determinati elementi del programma operativo "Investimenti per la crescita

Dettagli

Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita.

Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita. PILLOLE DI GIURISPRUDENZA Colaci.it Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita. Sentenza n.1740 del

Dettagli

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile. ASSEMBLEA DEGLI

Dettagli