BONELLI BERNARDI AGOSTINO E ASSOCIATI. Ai signori Clienti Loro indirizzi LEGGE DI STABILITÀ NOVITÀ IN MATERIA DI FATTURAZIONE
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1 Fulvio Bonelli Lucia Bernardi Rosetta Agostino Rossana Cirigliano Anna Quai Torino, lì 9 gennaio 2013 Ai signori Clienti Loro indirizzi Circolare n. 1/2013 LEGGE DI STABILITÀ NOVITÀ IN MATERIA DI FATTURAZIONE Premessa La numerazione delle fatture Quando va emessa la fattura Fattura semplificata Fatturazione elettronica ed equiparazione a quella cartacea Obbligo di fatturazione attiva nei confronti di soggetti UE ed Extra Comunitari Premessa Dal 1 gennaio 2013 è entrato in vigore il nuovo testo del DPR IVA che introduce molte novità applicative nella fatturazione attiva in Italia. Tali novità sono state introdotte a seguito del recepimento della Direttiva UE 2010/45 nel nostro ordinamento giuridico, ed entrata appunto in vigore l' In estrema sintesi queste le novità: nuove prescrizioni per la numerazione delle fatture emesse (e conseguente memorizzazione in sede di registrazione), con l introduzione del concetto di numerazione anche univoca; nasce la fattura semplificata, dotata di un contenuto ridotto al minimo, ma solo per operazioni fino a 100 (cento) euro; l'emissione della fattura diventa obbligatoria anche per le cessioni e prestazioni non territoriali effettuate nei confronti di soggetti passivi in altro Stato Ue e per tutte le operazioni che si considerano effettuate al di fuori della UE, senza considerazione alcuna per lo status e per il luogo di stabilimento del committente e del cessionario; si dovrà sempre indicare (in fattura) la partita Iva del cliente nazionale o UE, o, se questo agisce in veste privata, il suo codice fiscale; per i servizi generici UE e per quelli resi o ricevuti da soggetti ExtraUe la fattura o l'autofattura va emessa entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione e lo stesso vale per le cessioni intracomunitarie di beni; 1/6
2 il termine per regolarizzare le fatture non ricevute in ambito IntraUe passa al giorno 15 del terzo mese successivo all'effettuazione dell'operazioni (non più il secondo); il volume d'affari sarà formato anche dalle cessioni fuori campo Iva per carenza di territorialità; la fattura elettronica è equiparata alla cartacea e la sua autenticità è provata dalla firma digitale EDI. Nell attesa di disporre di chiarimenti da parte del Ministero e dell Agenzia delle Entrate, forniamo di seguito alcuni approfondimenti e prime analisi pratiche di cosa cambia nell operatività, riservandoci di fornire ulteriori ragguagli al più presto. La numerazione delle fatture Il nuovo art. 21 lett. b) del comma 2 del DPR 633/72 dispone che la fattura deve contenere un numero progressivo che la identifichi in modo univoco (prima lo stesso articolo recitava solo che la fattura è numerata e datata in ordine progressivo per anno solare ). In attesa di indicazioni più precise dell Agenzia delle Entrate, segnaliamo (in aderenza anche a quanto suggerito dall ANC - Associazione di dottori commercialisti) che la numerazione progressiva e univoca possa essere realizzata in alternativa: a) con numerazione progressiva, senza azzeramento all inizio di ciascun anno solare, con la conseguenza che, già a partire dal 1 gennaio 2013, la numerazione seguirà quella dell ultimo documento emesso nel Ad esempio, se l ultima fattura emessa in data 31 dicembre 2012 è la n. 200, la prima fattura emessa nel 2013 riporterà il numero 201, senza necessità di indicare l anno solare di riferimento (ossia non sarebbe necessario esporre il numero della fattura come 201/2013); b) progressiva, con azzeramento all inizio di ciascun anno solare, e quindi in continuità con il comportamento adottato dai soggetti passivi fino al In tale caso però, dovendo la numerazione essere anche univoca, le fatture emesse dal 1 gennaio 2013 devono riportare una numerazione progressiva a partire dal n. 1/2013 e via dicendo fino all ultima fattura emessa il 31 dicembre Il tutto si azzererebbe dal nuovo anno, data a partire dalla quale sarà ripresa la numerazione n. 1/201x. Per coerenza, nel caso di adozione di registri sezionali, e quindi con serie di numerazioni distinte, si ritiene che debbano essere adottate le descritte modalità di numerazione per ogni serie di numerazione stessa (e quindi all interno di ogni sezionale). Nel caso in cui la specificità del tipo di fattura emessa comporti, nella prassi aziendale, l evidenza di una desinenza, ovviamente questa desinenza continuerà ad essere esposta in abbinamento di una dei due alternativi criteri di numerazione. A titolo di esempio: - n.459/a, n.621/b, in caso di prosecuzione nel 2013 con la numerazione del 2012; - n.1/2013/a e n.1/2013/b, in caso di inizio dal 2013 con numerazione progressiva che a fianco al numero attribuito alla fattura indichi l anno di emissione. Infine è importante controllare quali dati vengono memorizzati (dai software gestionali) nei processi di registrazione delle fatture emesse nel relativo registro di cui all art. 23 del DPR 633/72, che prevede che siano indicati, per ciascuna fattura, il numero progressivo e la data di emissione di essa. 2/6
3 Per questo è importante verificare che i numeri progressivi, nelle due modalità alternative illustrate, siano trascritti nel registro delle fatture emesse, con riporto integrale di quanto esposto sulla fattura e quindi sulla successiva stampa dei registri. Quando va emessa la fattura La fattura, cartacea o elettronica, viene data per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente (art 21 comma 1 DPR 633/72). La fattura va emessa al momento di effettuazione dell'operazione. Tale regola trova una serie di deroghe: a) per le cessioni di beni la cui consegna / spedizione risulta da ddt o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione avente le caratteristiche di cui al DPR n. 472/96, nonché per le prestazioni di servizi idoneamente documentate, effettuate nello stesso mese nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura nella quale va specificato il dettaglio delle operazioni, entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle stesse. Va notato che la nuova disposizione introduce la fattura c.d. "differita" anche per le prestazioni di servizi; b) per le cessioni di beni effettuate dall'acquirente nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, la fattura va emessa entro il mese successivo a quello della consegna / spedizione dei beni; c) per le prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi UE ex art. 7-ter, la fattura (senza IVA) va emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. La disciplina della fatturazione nel caso di acconti è distinta a seconda che si tratti di prestazioni di servizio o di cessione di beni. Nel caso di acconti, pagati o incassati, per un operazione di servizio vanno sempre fatturati (come già avviene). Al contrario, gli acconti incassati o pagati per una cessione o acquisto di beni con un Paese Ue non sono più soggetti all obbligo di fatturazione: nei casi in cui si emettano fatture anticipate esse diventano prova dell effettuazione dell operazione e rendono l imposta, da quello stesso momento, immediatamente esigibile. Fattura semplificata La fattura semplificata, potrà essere emessa per: le operazioni di ammontare complessivo non superiore a euro 100; le note di variazione ex art. 26, DPR n. 633/72. Dovrà contenere (almeno) i seguenti dati: data di emissione; numero progressivo che la identifichi in modo univoco (vedi nuove regole di numerazione commentate prima); ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito in Italia può essere indicato il codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo UE, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato di stabilimento; 3/6
4 numero di partita Iva del cedente o prestatore; dati identificativi del cessionario/committente, descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; ammontare del corrispettivo complessivo e dell imposta incorporata oppure i dati che permettono di calcolarla; per le fatture emesse ai sensi dell'art. 26, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate. La fattura semplificata non può essere emessa per le seguenti tipologie di operazioni: - cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; - operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, lettera a) (cessioni di beni / prestazioni di servizi diverse da quelle di cui all'art. 10, comma 1, nn. da 1 a 4, effettuate da un soggetto passivo italiano ad un soggetto passivo UE, per le quali l'iva non va applicata in Italia ex artt. da 7 a 7-septies). La fattura, anche nella modalità semplificata, può essere emessa tramite gli apparecchi misuratori fiscali. Fatturazione elettronica ed equiparazione a quella cartacea Fattura cartacea ed elettronica sono ora equiparate. Agli operatori viene data massima libertà nell individuare le procedure gestionali ritenute più idonee a garantire autenticità e integrità della fattura. Non sono richiesti accordi scritti o verbali. E sufficiente che il destinatario riconosca e accetti tacitamente il documento ovvero, effettui operazioni come: la registrazione in contabilità o il pagamento della fattura ricevuta. Per fattura elettronica si intende il documento informatico, predisposto in modo tale da garantire l integrità dei dati contenuti e l attribuzione univoca del documento al soggetto emittente (questi deve assicurare l attestazione della data e l autenticità dell origine), senza necessità di provvedere alla stampa su supporto cartaceo. Ciò viene garantito mediante l apposizione su ciascuna fattura, ovvero sul lotto delle fatture destinate ad un unico soggetto, del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata dell emittente, ovvero mediante sistemi Edi ( Electronic data interchange ) di trasmissione elettronica. Infatti il soggetto che intende utilizzare la fatture elettronica deve garantirne l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento dell'emissione fino al periodo di conservazione della stessa. Tali elementi sono garantiti alternativamente tramite: sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni / prestazione di servizi ad essa riferibile; apposizione della firma elettronica qualificata o digitale; utilizzo del sistema EDI; altre tecnologie in grado di garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati. La fattura elettronica si ha per emessa nel momento della trasmissione o di messa a disposizione (per via telematica) all'acquirente / committente. 4/6
5 La scelta e l onere di ricorrere all emissione della fattura elettronica ricadono su chi effettua l operazione imponibile il quale è il responsabile dell obbligo documentale; In base alle disposizioni contenute nel comma 1, ultimo periodo, e comma 3, quarto periodo, dell art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, la fattura elettronica si ha per emessa mediante la consegna o spedizione all altra parte ovvero con la trasmissione per via elettronica (previo consenso del destinatario); in tale ultimo caso, al fine di salvaguardare l integrità e l immodificabilità del documento informatico, la trasmissione non deve includere né macroistruzioni né codici eseguibili. In assenza del consenso, l invio della fattura elettronica mediante un qualsiasi strumento elettronico (i.e., , telefax, eccetera), non dà luogo ad una trasmissione elettronica della stessa, bensì ad una sua consegna o spedizione con l utilizzo di strumenti elettronici. In pratica, fattura cartacea ed elettronica vengono equiparate. Agli operatori è data massima libertà nell individuare le procedure gestionali ritenute più idonee a garantire autenticità e integrità della fattura. Il soggetto passivo, pertanto, non sarà più obbligato a dover utilizzare il formato XML ma qualsiasi formato elettronico. Sarà possibile, pertanto, inviare un messaggio con allegato la fattura in Pdf. Resta inteso che prima di emettere fattura elettronica la parte emittente dovrà accordarsi con il destinatario. L accordo, in particolare, non deve necessariamente essere manifestato tra le parti tramite accordi scritti o verbali. E sufficiente che il destinatario riconosca e accetti tacitamente il documento ovvero compia comportamenti concludenti come la registrazione in contabilità o il pagamento della fattura ricevuta. Obbligo di fatturazione attiva nei confronti di soggetti UE ed Extra Comunitari Viene esteso l obbligo di fatturazione anche alle cessioni di beni e alle prestazioni non territoriali effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori dell imposta in un altro Stato Ue e nei confronti di soggetti extracomunitari. Nel primo caso (cessionario/committente residente in Ue), in fattura si dovrà inserire la dicitura inversione contabile, mentre nel secondo caso (residente extra Ue) la dicitura sarà operazione non soggetta. In fattura sarà obbligatoria l indicazione del numero di partita Iva del cessionario/committente, del numero identificativo Iva nel caso in cui il destinatario è un soggetto residente in altro stato membro dell Ue oppure del codice fiscale nel caso in cui il cessionario/committente è un soggetto residente o domiciliato in Italia che non agisce nell esercizio dell attività. La fattura è emessa (ai sensi del nuovo comma 6 dell art 21 DPR 633/72) anche per le seguenti tipologie di operazioni esponendo, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale: a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all'imposta a norma dell'articolo 7-bis, comma 1, con l'annotazione "operazione non soggetta"; b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater, con l'annotazione "operazione non imponibile"; c) operazioni esenti di cui all'articolo 10, eccetto quelle indicate al n. 6) (operazioni relative all esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, ecc.), con l'annotazione "operazione esente"; d) operazioni soggette al regime del margine previsto dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.85, con l'annotazione, a seconda 5/6
6 dei casi, "regime del margine - beni usati", "regime del margine - oggetti d'arte" o "regime del margine - oggetti di antiquariato o da collezione"; e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto dall'articolo 74-ter, con l'annotazione "regime del margine - agenzie di viaggio. Anche per le operazioni rese da soggetti passivi italiani, per le quali l IVA non è dovuta in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies, è necessario emettere la fattura (in attuazione del comma 6 bis dello stesso art 21 IVA) riportando, in luogo dell imposta, una specifica annotazione, ed eventualmente indicando la relativa norma comunitaria o nazionale: a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'unione europea, con l'annotazione "inversione contabile"; b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'unione europea, con l'annotazione "operazione non soggetta". Nel ribadire che si è in attesa di disporre di chiarimenti ufficiali da parte del Ministero e/o dell Agenzia delle Entrate, lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento. Cordiali saluti. 6/6
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