Sisma Abruzzo: nuove disposizioni Inps sulla sospensione dei contributi

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1 Sisma Abruzzo: nuove disposizioni Inps sulla sospensione dei contributi L Inps, con circolare 7 agosto 2009, n. 96, riepiloga le disposizioni relative alla sospensione degli adempimenti contributivi nei comuni abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e illustra le nuove norme in materia introdotte con la conversione in legge del Dl n. 78/2009 (cd. manovra d estate). Destinatari - In base alle ordinanze che si sono succedute la sospensione contributiva riguarda: 1) dal 6 al 30 aprile 2009, i soggetti sia privati che pubblici (ordinanza n. 3754/2009); 2) dal 1 maggio 2009, i soli soggetti privati (ordinanza n. 3757/2009). I soggetti pubblici dovevano provvedere al versamento dei contributi in maturazione dal 6 al 30 aprile e di quelli in scadenza il 16 aprile in unica soluzione entro il 16 maggio Soggetti assistiti da professionisti - La sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per un massimo di 60 giorni, compresi i contributi a carico dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori, riferiti ai periodi di paga di marzo, aprile e maggio 2009, riguarda le imprese, i lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, nonché i committenti con collaboratori, operanti fuori dei comuni terremotati, ma che alla data del 6 aprile 2009 erano assistiti da un consulente del lavoro o altro professionista con domicilio professionale nei suddetti comuni. I suddetti contributi dovevano essere versati entro il 16 luglio Il consulente del lavoro o altro professionista deve avere eletto, prima del 6 aprile 2009, domicilio professionale nei comuni individuati dall ordinanza 3754/2009. Altri soggetti - L Inps ha disposto l estensione del beneficio della sospensione anche a datori di lavoro domestico, prosecutori volontari e interessati a riscatti e ricongiunzioni. Il versamento, anche in questo caso, doveva essere effettuato entro il 16 luglio Regime sanzionatorio - È scaduto il 30 giugno 2009 il termine di sospensione delle sanzioni amministrative per inadempimenti in materia di lavoro e fiscale, per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro. Pertanto dal 1 luglio 2009 decorrono, l obbligo di effettuare tali adempimenti e il conseguente ordinario regime sanzionatorio in caso di omissione. Nuovi Comuni danneggiati - È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2009, n. 173 l integrazione all elenco dei Comuni danneggiati dal sisma in Abruzzo del 6 aprile Recupero dei contributi sospesi - A seguito dell emanazione dell articolo 25, legge n. 102/2009 (di conversione del Dl n. 78/2009, pubblicata in questo stesso numero di Guida al Lavoro), i contributi sospesi devono essere riscossi, senza oneri accessori, in 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio Tale modalità interessa le sole imprese private con esclusione pertanto degli altri soggetti (amministrazioni pubbliche, datori domestici, professionisti, ecc.) i quali dovevano provvedere alla restituzione in un unica soluzione o entro il 16 maggio o entro il 16 luglio 2009, a seconda dei casi. 1. Sospensione contributiva Inps - Circolare 6 agosto 2009, n a Settore pubblico L art. 2, comma 1, dell Opcm n. 3757/2009 (1), ha previsto che le disposizioni relative alla sospensione contributiva, di cui all art. 2, comma 1, dell Opcm n. 3754/2009, trovano applicazione, a decorrere dall , per i soli soggetti privati. Nell arco temporale che va dal 6 al 30 aprile 2009, trova applicazione la sospensione contributiva anche per il settore pubblico disposta dall Opcm n e confermata con nota del Oggetto: Sisma Abruzzo 2009: ulteriori disposizioni urgenti Sommario: 1. sospensione contributiva; 1.a settore pubblico; 1.b soggetti operanti fuori dai comuni interessati dall evento sismico assistiti da professionisti terremotati; 2. differimento termini di versamento per alcuni soggetti non interessati alla sospensione; 3. inadempimenti in materia di lavoro; 4. nuovi comuni danneggiati; 5. recupero contributi sospesi; 6. prospetto riepilogativo dei termini Dipartimento della Protezione Civile n. DPC/ CGCTZ/31269 del Pertanto, i soggetti pubblici dovevano provvedere al versamento dei contributi in maturazione dal 6 al 30 aprile e quelli in scadenza il 16 aprile in unica soluzione entro il b Soggetti operanti fuori dai comuni interessati dall evento sismico assistiti da professionisti con domicilio professionale in loco L Opcm n del 6 maggio 2009 (2), all art. 5, comma 3, concede la sospen 75

2 Guida al Lavoro 76 sione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, ivi compresi i contributi a carico dei lavoratori dipendenti e dei co.co.co., riferiti ai periodi di paga di marzo, aprile e maggio 2009, alle imprese, ai lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, nonché ai committenti con collaboratori co.co.co. o co.co.pro., operanti fuori dei comuni terremotati, ma che alla data del 6 aprile 2009 erano assistiti da un consulente del lavoro o altro professionista con domicilio professionale nei suddetti comuni. La sospensione ha validità di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell ordinanza stessa (11 maggio); pertanto, in armonia con le disposizioni in materia di versamenti unificati previste dai Dlgs n. 241/ 1997 e n. 422/1998, ed in assenza di ulteriori disposizioni, i suddetti contributi dovevano essere versati entro il 16 luglio Si precisa che sono oggetto di sospensione i pagamenti che avevano scadenza dal 6 aprile, ciò in quanto viene riconosciuta la possibilità ai consulenti, e non ai soggetti economici che non hanno subito alcun danno, di effettuare i pagamenti che avevano scadenza nell arco temporale post sisma, anche se di competenza del mese di marzo Il mese di marzo è infatti previsto come periodo di maturazione dei contributi da versare il 16 aprile, cioè dopo il sisma, non come periodo interessato alla sospensione del pagamento. Per analogia con quanto disposto nella circolare n. 59/ 2009, l Istituto riconosce anche la sospensione degli adempimenti connessi ai versamenti ricadenti in tale periodo. Per quanto espresso, non può essere fornita interpretazione diversa alla norma in esame se non quella di riconoscere ai consulenti che esercitano nei territori interessati dal sisma per le imprese estranee all evento, di poter effettuare i pagamenti e gli adempimenti senza porre a carico del soggetto assistito delle sanzioni civili previste per il ritardato pagamento. Considerato che la predetta sospensione ha la durata di sessanta giorni a decorrere dall 11 maggio 2009 i periodi di paga interessati sono i seguenti: per le aziende con personale dipendente i DM10 relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio 2009; per gli artigiani ed i commercianti il primo trimestre 2009 e la prima rata sui redditi d impresa eccedente il minimale, per le aziende agricole con dipendenti, solo la presentazione del DMAG relativo al I trimestre Il consulente del lavoro o altro professionista, di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, deve avere eletto prima del 6 aprile 2009 domicilio professionale nei comuni individuati ai sensi dell art. 1 dell Opcm n. 3754/2009. Tale circostanza deve risultare dalla comunicazione di cui all art. 2 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 9 luglio 2008 (3). Unitamente alla domanda di sospensione deve essere allegata la dichiarazione di responsabilità del professionista, attestante il possesso dei requisiti previsti dal citato comma 3, ed il mandato di assistenza dal quale risulta che l incarico è stato conferito prima del 6 aprile Alle posizioni assicurative delle aziende interessate, assistite dal consulente, deve essere inserito il codice di autorizzazione 2C avente il significato di «differimento contributi ex art. 5, comma 3, dell Opcm n. 3754/ 2009». 2. Differimento termini di versamento per alcuni soggetti non interessati dalla sospensione In considerazione delle oggettive difficoltà di effettuazione degli adempimenti, connesse alle attuali condizioni infrastrutturali dei territori danneggiati dal sisma, l Istituto dispone che i datori di lavoro domestico, i prosecutori volontari e gli interessati a riscatti e ricongiunzioni, naturalmente residenti nei territori calamitati e non ammessi alla sospensione contributiva in quanto non annoverati tra i soggetti beneficiari, possono differire il termine di versamento di tutte le rate in scadenza fino al 30 maggio Per tali soggetti si è operata una equiparazione dei benefici concessi ex Opcm n. 3763, in quanto nel periodo post sisma possono aver subito le stesse difficoltà oggettive. I suddetti versamenti dovevano pertanto essere effettuati in unica soluzione entro il 16 luglio 2009, senza aggravio di oneri accessori. I datori di lavoro domestico che sospendono l attività della colf o badante devono dare comunicazione affinché il lavoratore possa beneficiare degli aiuti concessi dallo Stato. 3. Inadempimenti in materia di lavoro L art. 5, comma 4 dell Opcm n. 3763/2009 dispone la non applicazione delle sanzioni amministrative per inadempimenti in materia di lavoro e fiscale, per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza nell arco temporale che va dal 6 aprile al 30 giugno Destinatari della norma sono i soggetti operanti alla data del sisma nei comuni terremotati, nonché le imprese ed i lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, che, pur operanti altrove, erano assistiti da soggetti con domicilio professionale nei suddetti comuni. Dal 1 luglio 2009 decorre l obbligo di effettuare tali adempimenti e l ordinario regime sanzionarlo in caso di omissione. Nel medesimo periodo è fatto comunque obbligo di trasmettere ai Centri per l Impiego il modello «Unificato URG», previsto dall art. 1, lett. d, dall art. 3, comma 2 e dall art. 4, comma 6 del decreto del Ministero del lavoro del 30 ottobre 2007 per i casi di assunzioni d urgenza o di mancato funzionamento dei servizi informatici. Si ritiene peraltro che, anche in tale occasione, l obbligo di comunicazione debba comunque essere assolto con le modalità ordinarie alla fine del suddetto periodo. 4. Nuovi comuni danneggiati È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2009, n. 173, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri Commissario delegato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, il decreto 17 luglio 2009, contenente un implementazione all elenco dei comuni interessati dagli eventi sismici. Provincia di L Aquila: Bugnara, Cagnano Amiterno, Capitignano, Fontecchio e Montereale; Provincia di Teramo: Colledara, Fano Adriano e Penna Sant Anrea 5. Recupero contributi sospesi L art. 6, comma 1, lett.g) del Dl n. 39/2009 (4), convertito in legge n. 77 del 24 giugno 2009 (5), aveva previsto la possibilità di una rideterminazione della sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché delle modalità di recupero della contribuzione sospesa. L art. 25, comma 3, del Dl n. 78 del 1 luglio 2009 (6) ha disposto che i contributi sospesi ai sensi dell art. 2, comma 1 dell Opcm n (cfr. circ. n. 59 del

3 ) siano riscossi, senza oneri accessori, in 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio Si ricorda che l Istituto ha stabilito che l importo minimo da versare per ciascuna rata sia non inferiore a 50,00 euro. Poiché il legislatore con il citato decreto legge ha stabilito le modalità di recupero dei soli contributi sospesi ex Opcm n. 3754/2009, si ritiene che per gli altri differimenti o sospensioni, l ammontare sospeso deve essere versato in unica soluzione alla prima scadenza utile, indicata nel prospetto che segue. 6. Prospetto riepilogativo dei termini Il prospetto illustra per i vari soggetti le diverse scadenze fissate dal legislatore. Per tutti la data di decorrenza del provvedimento è il 6 aprile Note: (1) G.U. n. 93 del (2) G.U. n. 107 dell (3) Decreto del Ministero del lavoro del 9 luglio 2008 Istituzione e tenuta del Libro unico del lavoro:... omissis art. 2: I consulenti del lavoro, i professionisti e gli altri soggetti di cui all articolo 1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che siano autorizzati ad adottare un sistema di numerazione unitaria del libro unico del lavoro per i datori di lavoro assistiti devono: a) ottenere delega scritta da ogni datore di lavoro, anche inserita nella lettera di incarico o documento equipollente; b) inviare, in via telematica, al l Inail con la prima richiesta di autorizzazione, un elenco dei suddetti datori di lavoro e del codice fiscale dei medesimi; c) dare comunicazione, in via telematica, all Inail, entro 30 giorni dall evento, della avvenuta acquisizione di un nuovo datore di lavoro e della interruzione di assistenza nei confronti di uno dei datori di lavoro già comunicati ai sensi della precedente lettera b). (4) G.U. n. 97 del (5) G.U. n. 147 del (6) G.U. n. 150 dell Prospetto riepilogativo dei termini Normativa Soggetti Sospensione Recupero Decorrenza Opcm n. 3754/2009 sospensione contributi soggettiterremotaticfrcirc.n.59/ novembre rate costanti 16 gennaio 2010 Opcm n. 3757/2009 sospensione contributi settore pubblico Opcm n. 3763/2009 sospensione soggetti estranei assistiti da professionisti con domicilio professionale nei comuni danneggiati 30 aprile 2009 unica soluzione 16 maggio maggio-11 luglio contributi maturati da marzo a maggio 2009 unica soluzione 16 luglio 2009 datori di lavoro domestico, prosecutori volontari, interessati a termini rate Solo differimento unica soluzione 16 luglio 2009 riscatti e ricongiunzioni Sisma Abruzzo: sospensione degli adempimenti fiscali fino al 30 novembre 2009 I contribuenti che alla data del 6 aprile 2009 avevano il domicilio fiscale o la sede operativa in un comune della Provincia di L Aquila, diverso da quelli maggiormente colpiti dal sisma, il termine per effettuare il versamento delle imposte non è quello fissato al 30 giugno 2009, ma quello del 30 novembre Ciò in considerazione dell intervento del Consiglio di Stato che ha sospeso gli effetti dell ordinanza n. 3780/2009 considerata illegittima. Restano validi ed efficaci i versamenti eventualmente già effettuati dai contribuenti interessati entro la scadenza del 16 luglio 2009, in esecuzione della citata ordinanza n. 3780/2009. AGENZIA DELLE ENTRATE - COMUNICATO STAMPA 7 AGOSTO 2009 Oggetto: Adempimenti tributari nelle zone terremotate. Si apprende da agenzie di stampa che il Consiglio di Stato ha recentemente sospeso gli effetti dell ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n del 6 giugno 2009, nella parte in cui la stessa aveva fissato al 30 giugno 2009 il termine ultimo della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari per i contribuenti che alla data del 6 aprile 2009 avevano il domicilio fiscale o la sede operativa in un comune della Provincia di L Aquila, diverso da quelli maggiormente colpiti dal sisma individuati ai sensi dell articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 39 del Si deve conseguentemente prendere atto che per tali contribuenti il termine ultimo della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari torna ad essere quello del 30 novembre 2009 originariamente stabilito. Restano ovviamente validi ed efficaci i versamenti eventualmente già effettuati dai contribuenti interessati entro la scadenza del 16 luglio 2009, in esecuzione della citata ordinanza n. 3780/

4 Guida al Lavoro Sisma Abruzzo: sospensione dei versamenti dei premi Inail INAIL - ISTRUZIONI OPERATIVE 6 AGOSTO 2009, PROT. N Oggetto: Sisma Abruzzo del Integrazione elenco Comuni danneggiati (Decreto Commissario delegato n. 11/2009) - Riscossione dei premi sospesi (Legge n. 102/2009). Si fa seguito alle precedenti note (1) concernenti l argomento in oggetto, per comunicare che il Commissario delegato con il decreto del 17 luglio 2009, n. 11 (2), che si allega alla presente, ha integrato l elenco dei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009, come segue: Provincia di L Aquila: Bugnara, Cagnano Amiterno, Capitignano, Fontecchio e Montereale. Provincia di Teramo: Colledara, Fano Adriano e Penna Sant Andrea. Pertanto, ai soggetti che alla data del 6 aprile 2009 avevano sede operativa nei sopracitati comuni si applica il beneficio della sospensione dei versamenti dei premi Inail, ai sensi delle Opcm n e n. 3757/2009. Si ricorda che la sospensione dei suddetti versamenti si applica: 1. ai datori di lavoro privati e ai lavoratori autonomi (artigiani, soci di società non artigiane, ecc.) per il periodo di sospensione dei versamenti dal 6 aprile al 30 novembre 2009 (codice 140 e aggregata ); 2. ai datori di lavoro pubblici per il periodo dal 6 al 30 aprile 2009 (codice 141 e aggregata ). Tali codici e le relative aggregate, allo stato, non ancora rilasciati in produzione, saranno inseriti - con operazione centralizzata - sulle Pat che risultano avere sede nei comuni individuati con i menzionati decreti del Commissario delegato n. 3 e n. 11 del 17 luglio Sul punto, si fa riserva di successive comunicazioni. Per i soggetti di cui al punto 1, si comunica, infine, che è stata pubblicata la legge 3 agosto 2009, n. 102 (3) di conversione del decreto legge n. 78/2009, che all articolo 25, comma 3, che si allega, ha confermato le modalità di recupero dei premi, recupero che decorre dal mese di gennaio 2010 (4), senza applicazione di «oneri accessori» (cioè di sanzioni e interessi), mediante 24 rate mensili di pari importo. Per i datori di lavoro pubblici, interessati da una sospensione di soli 25 giorni, non sono state previste modalità di recupero agevolato ovvero rateale, pertanto, i pagamenti con scadenza compresa tra il 6 e il 30 aprile hanno automaticamente assunto la prima data di scadenza utile, successiva al termine della sospensione ( ). Tale termine è, quindi, slittato al 16 maggio 2009, in base alla vigente normativa in tema di versamenti unificati. Allegati omissis Note: (1) Nota prot. n dell 8 aprile 2009, prot. n del 5 maggio 2009, prot del 19 maggio 2009 e prot. n del 20 luglio (2) Modifiche ed integrazioni al decreto n. 3 del 16 aprile 2009, recante «Individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia di l Aquila ed altri comuni della Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio (3) Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del , n (4) Vedi nota prot. n del Sisma Abruzzo: privacy e compensi al personale impiegato nei soccorsi PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - ORDINANZA 30 LUGLIO 2009, N (G.U. 10 AGOSTO 2009, N. 184) 78 Oggetto: Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile. Segnaliamo, tra le disposizioni dell ordinanza in oggetto quelle di maggior interesse per il lavoro. Personale impiegato per i soccorsi - Al personale direttamente impegnato dal prefetto di L Aquila con apposito ordine di servizio in attività necessarie al superamento dell emergenza, qualora comandato fuori sede, è corrisposto il trattamento di missione (art. 7). La Croce Rossa è autorizzata, fino al , a corrispondere al proprio personale, impegnato nei territori colpiti dal sisma, compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 70 ore mensili pro-capite (art. 11). Privacy - Le organizzazioni del servizio di protezione civile sono esonerate, fino al , dall osservare le norme del Codice della privacy su informativa, istruzioni agli incaricati, misure minime di sicurezza dei dati (art. 20).

5 Sisma Abruzzo: proroga dell indennità di disoccupazione con requisiti normali Inps - Messaggio 7 agosto 2009, n Oggetto: Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n del 6 maggio Disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la Provincia di L Aquila ed altri comuni della Regione Abruzzo il giorno 6 aprile Con messaggio n del 10 aprile 2009, sono state fornite le prime istruzioni operative per l applicazione del comma 4, art. 2 dell Opcm n del 9 aprile 2009, che disponeva per i lavoratori residenti nei Comuni della Regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, la proroga di un mese dell indennità di disoccupazione con requisiti normali. Con Opcm n del 6 maggio 2009, il comma 4 del citato art. 2 è soppresso e viene sostituito dall art. 5, comma 1, che prevede la proroga di sei mesi della indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali scaduta o in scadenza dopo il 1 gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2010, con riconoscimento della contribuzione figurativa. Pertanto le indennità in godimento al 2 gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2010 saranno prorogate automaticamente di sei mesi. Le relative procedure informatiche sono state implementate al fine di permettere la gestione delle pratiche interessate dalla proroga in esame. I Comuni interessati, individuati sulla base di rilievi macrosismici, sono quelli che hanno risentito di una intensità uguale o superiore a sesto grado e sono elencati nel Dpcm n. 3 del 16 aprile Sisma Marche ed Umbria del 1997 e di Campobasso e Foggia del 2002 Inps - Messaggio 21 agosto 2009, n Oggetto: Legge 3 agosto 2009, n. 102: inapplicabilità degli oneri accessori per le rate di giugno, luglio, agosto e settembre alla definizione agevolata concessa ai soggetti interessati dal sisma Marche ed Umbria del 1997 e dal sisma di Campobasso e Foggia del Come noto, l art. 3, comma 4, Dl , n. 162, convertito, con modi.i, dalla legge , n. 201, ha disposto che il mancato versamento nei termini previsti delle somme dovute dai soggetti beneficiari della definizione agevolata di cui al comma 2 (1), non determina l inefficacia della definizione stessa ma comporta l applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di mancato o tardivo versamento. La legge , n. 102, di conversione, con modificazioni, del Dl , n. 78 (2), ha stabilito, all art. 25, comma 5-bis, che i versamenti e gli adempimenti previsti per le scadenze del 16 giugno, 16 luglio, 16 agosto e 16 settembre 2009 possono essere eseguiti senza alcuna maggiorazione per sanzioni e interessi. Rimane fermo che il mancato versamento delle predette rate, come previsto dal citato art. 3, comma 4, comporterà l attivazione da parte dell Istituto delle procedure di recupero, mediante iscrizione a ruolo. (1) I soggetti beneficiari della definizione agevolata prevista per il sisma Marche e Umbria del 1997 e per il sisma di Campobasso e Foggia del 2002 devono provvedere al versamento del 40% dell importo dei contributi dovuti, al netto dei pagamenti già effettuati, in 120 rate mensili di pari importo da versare entro il giorno 16 di ciascun mese a decorrere da giugno (2) G.U. n. 179 del LAVORO SCUOLA PERMANENTE DI ALTA FORMAZIONE PER CONSULENTI DEL LAVORO GLI APPUNTAMENTI CON GLI ESPERTI DE PER I PROFESSIONISTI Consulta l offerta formativa dell area lavoro sul sito: Servizio Clienti Tel Fax info@formazione.ilsole24ore.com Organizzazione con sistema di qualità certificato ISO 9001:2000 Il Sole 24 ORE Via Monte Rosa, Milano 79

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