Novità in materia di fatturazione nei confronti della Pubblica Amministrazione: split payment e fatturazione elettronica SPLIT PAYMENT

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1 Comune di Vedelago Piazza Martiri della Libertà Vedelago (TV) codice fiscale e partita I.V.A Settore Economico Finanziario Servizio Controlli Interni Capo Sett. Rag. capo dott. Paolo Baldassa Capo Servizio dott. Roberto Quagliotto telefono comune@comune.vedelago.tv.it telefax Orario apertura: Lun Ven 9:00 12:15; Lun e Merc 17:00 18:15 Protocollo 2701 Riferimento Vedelago, 11 febbraio 2015 OGGETTO: Novità in materia di fatturazione nei confronti della Pubblica Amministrazione: split payment e fatturazione elettronica Cos'è? Come si applica? è una nuova modalità di regolazione dell'iva esposta nelle fatture emesse nei confornti della Pubblica Amministrazione la Pubblica Amministrazione pagherà al fornitore di beni e/o servizi solamente l'imponibile mentre verserà l'iva direttamente all'erario (anziché al fornitore) Da quando? dalle fatture emesse (dai fornitori) a partire dal Esclusioni Normativa SPLIT PAYMENT fatture soggette a ritenuta d'acconto (sui redditi) e al c.d. "reverse charge" art. 1, commi , della Legge n.190 "Legge di stabilità 2015" Cos'è? Come si applica? Da quando? Esclusioni Normativa Codice FATTURAZIONI ELETTRONICA una fattura in un particolare formato elettronico (XML) e quindi non più cartacea attraverso procedure telematiche collegate ad un Sistema di Interscambio (SDI) che, una volta effettuati i controlli, invia le fatture ai soggetti della Pubblica Amministrazione destinatari dal 31 marzo 2015 (da tale data le P.A. non potranno più ricevere né pagare fatture emesse con il vecchio formato cartaceo) al momento non ne sono previste art. 25 del D.L n.66, convertito in Legge n.89 Il Codice Univoco Ufficio del Comune di Vedelago è: UFMHH - 1 -

2 SPLIT PAYMENT I commi da 629 a 633 dell art.1 della legge di stabilità 2015 (L. n.190/2014) introducono importanti novità nell ambito degli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni tanto nella gestione normale delle attività aventi rilevanza IVA e non dei comuni quanto nella gestione delle fasi dell impegno e susseguente pagamento (emissione mandati) delle forniture di beni e servizi. 1) COS È LO SPLIT PAYMENT? Il nuovo sistema prevede che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione, al cedente o prestatore sia corrisposto l importo indicato in fattura al netto dell IVA, la quale è versata all Erario direttamente dalla Pubblica Amministrazione beneficiaria della cessione o prestazione (secondo modalità e termini definiti con decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del ). 2) AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE (OVVERO DA QUANDO DECORRE?) Il D.M ha chiarito che lo split-payment risulta applicabile alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a decorrere dall L entrata in vigore quindi si riferisce al momento di effettuazione dell operazione. Ne consegue che tutte le operazioni fatturate entro il 31 dicembre 2014 (a prescindere dal momento di esigibilità dell IVA) sono escluse dalla nuova disciplina e l IVA dovrà essere liquidata e assolta secondo le modalità ordinarie. 3) AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE Il nuovo art.17-ter del DPR n.633/72, come introdotto dalla norma su indicata, fa riferimento alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti (omissis).. degli enti pubblici territoriali (omissis). per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto. Come chiarito dall Agenzia delle Entrate (circolare n.1/e del 9 febbraio c.a.) la disciplina riguarda tutti gli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni, ovvero: a. sia quelli effettuati in ambito non commerciale ossia nella veste istituzionale; b. sia quelli effettuati nell esercizio di attività d impresa. Pertanto, lo split payment, si applica tanto alle cessioni/prestazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici afferenti l attività commerciale (con esclusione dei casi in cui si applica il c.d. reverse charge ) quanto a destinazione istituzionale. 4) ESCLUSIONI Tale nuova disciplina normativa non opera nei seguenti casi: - 2 -

3 1. operazioni/prestazioni soggette a ritenute d acconto a titolo di imposta sul reddito : l esclusione riguarda dunque le prestazioni (lavoratori autonomi) artistiche e professionali; 2. per le operazioni nelle quali l ente è debitore d imposta (in luogo del cedente): è il caso tipico delle operazioni soggette al c.d. reverse charge o degli acquisti intracomunitari; 3. fatture emesse entro il 31 dicembre 2014; 4. operazioni d acquisto documentate attraverso: - ricevuta fiscale; - scontrino fiscale (ovvero non fiscale per i soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi). 5) COME FUNZIONA? per i fornitori: i comportamenti fiscali dei fornitori delle Pubbliche Amministrazioni non dovrebbero cambiare. Essi infatti continueranno ad emettere la propria fattura con separata indicazione (in caso di imponibilità) dell IVA a debito. A tal riguardo il D.M del Ministero dell Economia e delle Finanze prevede che il fornitore indichi nella fattura che emette l annotazione scissione dei pagamenti. Per il resto, le fatture continueranno ad essere emesse ed annotate, nei termini ordinari, nei registri IVA vendite o corrispettivi (anche se non concorrerà alla liquidazione periodica). Qualche problema può sorgere in ordine gestione della liquidità aziendale. Considerato che ora l esigibilità dell imposta dipenderà da una libera scelta dell ente pubblico (al momento del pagamento o al momento della ricezione della fattura) viene, di conseguenza, meno la disposizione di cui all art.6, quinto comma, secondo periodo, del DPR n.633/72 che prevedeva il rinvio dell esigibilità dell imposta al momento del pagamento (in questo caso al fornitore non interessa più la sorte dell IVA addebitata all ente pubblico; la problematica dell esigibilità dell imposta viene ora spostata in capo a quest ultimo che, per conto del fornitore, dovrà provvedere al suo versamento). Da far notare e da far presente che per i fornitori il meccanismo dello split payment, sebbene produca, sostanzialmente, gli stessi effetti del reverse charge (incasso della sola base imponibile) rimane comunque una fattispecie diversa rispetto a quest ultima (esempio: con il reverse charge il cedente emette fattura senza indicazione dell IVA, con lo split payment l IVA deve essere comunque indicata in fattura). per gli enti pubblici: per quel che concerne il comportamento degli enti pubblici la novità in esame comporterà modifiche soprattutto nelle procedure contabili relative all emissione del mandato di pagamento. Nello specifico, si potrebbero adottare due diverse modalità di registrazione: 1^ - un unico impegno di spesa al quale fanno seguito poi due distinti mandati di pagamento; uno (il primo) relativo al pagamento - dell imponibile - del fornitore e un altro (il secondo) relativo al pagamento dell IVA verso l Erario. Ognuno dei due mandati avrà una propria scadenza di pagamento (per il versamento dell IVA, ad esempio, all avvicinarsi della scadenza del 16 di ogni mese, con riferimento all IVA esposta nelle - 3 -

4 fatture pagate nel mese precedente, l ente dovrebbe inviare al tesoriere un documento riepilogativo (mandato) da utilizzare per il versamento cumulativo dell IVA così divenuta esigibile); 2^ - diversamente da quanto sopra, si potrebbe fare riferimento alla procedura attualmente utilizzata per il versamento delle ritenute d acconto: emissione di un mandato per il totale (imponibile più IVA) ma vincolando la parte relativa all IVA ad una contestuale emissione di una reversale di incasso registrata poi tra le partite di giro, tra i servizi per conto terzi. All atto del pagamento dell IVA verrà emesso un mandato di pagamento a valere anch esso sulle partite di giro, tra i servizi per conto terzi come contropartita della reversale precedentemente contabilizzata. Quanto sopra per lo meno per quanto riguarda gli acquisti afferenti l attività istituzionale. Il problema rimane per quelli relativi alla sfera commerciale. In merito agli altri obblighi previsti dalla normativa IVA si fa presente che gli enti pubblici, per le sole fatture (di acquisto) nelle quali rivestano la figura di soggetto passivo d imposta (attività commerciali), oltre alle consuete registrazioni nel registro degli acquisti, dovranno (come disposto dal D.M ): a) provvedere alla loro registrazione anche nel registro delle vendite o dei corrispettivi (entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l imposta è divenuta esigibile con riferimento al mese precedente); b) l IVA concorrerà alla liquidazione (mensile o trimestrale) con riferimento al periodo in cui si è verificata l esigibilità. In sostanza, assistiamo ad un raddoppio delle registrazioni contabili per una stessa operazione d acquisto. Come appena detto, la registrazione delle fatture d acquisto va fatta: nel registro delle vendite o dei corrispettivi, obbligatoriamente entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui si è verificata l esigibilità (generalmente coincidente con il pagamento del fornitore) con riferimento al mese precedente; nel registro degli acquisti a discrezione dell Ente, non essendo previsto un termine analogo a quello indicato al punto precedente, ma con l avvertenza che il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto (art.19 DPR n.633/72). CASO PARTICOLARE 1: fatture emesse da enti pubblici. Ove ricorra tale casistica l ente emette la fattura con indicazione dell IVA e la dicitura scissione dei pagamenti e la contabilizza nel registro delle vendite (come un normale soggetto privato) senza però che l imposta in questione venga poi presa in considerazione ai fini della liquidazione periodica dell imposta. CASO PARTICOLARE 2: fatture c.d. promiscue (artt.19 e 19ter del DPR n.633/72). Nel caso di fatture c.d promiscue (e di pro-rata di indetraibilità per operazioni esenti) la fattura d acquisto potrà: essere imputata per intero nel registro vendite e annotata solo in parte (per la quota detraibile) nel registro degli acquisti (in questo modo si genera un debito d imposta per la parte non detraibile); - 4 -

5 essere annotata nel registro vendite ed acquisti per la sola parte detraibile (commerciale) provvedendo a versare l imposta non detraibile (attività istituzionale) con le modalità stabilite dall art.4 del D.M CASO PARTICOLARE 3: cessione del credito. Per quanto riguarda eventuali cessioni di crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione dobbiamo distinguere due ipotesi: I. crediti ceduti relativi a fatture emesse prima del 31 dicembre 2014: in questo caso, non essendo applicabile il meccanismo dello split payment si ritiene che la cessione riguardi l importo complessivo indicato in fattura (imponibile ed IVA); II. crediti ceduti relativi a fatture emesse dopo il 1 gennaio 2015: trovando applicazione il meccanismo dello split payment in questo caso si è dell avviso che l importo del credito ceduto non riguardi anche quanto addebitato a titolo di IVA. 6) COME SI ASSOLVE L IVA? Per completare la disciplina, il decreto ministeriale qui citato definisce le effettive modalità di assolvimento dell IVA da parte degli enti pubblici destinatari delle operazioni in regime di split payment. Al riguardo è necessario distinguere le operazioni di acquisto tra quelle effettuate nell ambito dell esercizio di attività commerciali (ente pubblico quindi quale soggetto passivo d imposta) e quelle effettuate nell ambito dell attività istituzionale propria dell ente. A) Acquisti per attività commerciali: le pubbliche amministrazioni effettuano il versamento dell imposta includendola nella liquidazione periodica mensile o trimestrale. L art. 5 del D.M. 23 gennaio 2015 prevede che, in questo caso, non occorre versare l IVA sugli acquisti (come previsto invece dall art.4) ma bensì, la stessa, confluisce nella liquidazione periodica (mensile o trimestrale) previa registrazione a debito (nei termini su indicati) e a credito (se l ente ha diritto alla detrazione d imposta di cui all art.19 del DPR n.633/72) con la conseguenza che la liquidazione dell imposta dovuta e di quella a credito si compenseranno. In pratica, per effetto della c.d. doppia registrazione (per la quale il decreto non individua alcuna modalità di contabilizzazione anche se parrebbe logico che dette fatture non debbano poi confluire nel calcolo del volume d affari in sede di dichiarazione IVA), l IVA, su tale tipologia di acquisti, non andrà versata allo Stato (come per le altre fatture soggette allo split payment) ma nemmeno genererà un credito d imposta (come avverrebbe con l annotazione dell acquisto nel relativo registro). In sostanza, l IVA sugli acquisti (reali) e l IVA sulle vendite (fittizie) si elidono (le reciproche posizioni di debito e credito tra lo Stato e l ente pubblico per tale imposta si compensano quindi) e l unico onere finanziario in capo all ente sarà costituito dal versamento del corrispettivo (al netto dell IVA) dovuto al fornitore. L effetto quindi di questa doppia annotazione è che l Ente non avrà più IVA a credito da utilizzare in compensazione con l IVA a debito sulle fatture emesse (compensazione interna) o con altri tributi (compensazione esterna). B) Acquisti per attività istituzionali: il versamento dell imposta potrà essere effettuato (mediante modello F24 Enti Pubblici per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d Italia) a scelta dell ente pubblico acquirente, con le seguenti modalità entro il giorno 16 di ciascun mese: - 5 -

6 versamento cumulativo dell IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l imposta è divenuta esigibile nel mese precedente; in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l imposta è divenuta esigibile in tale giorno; utilizzando un distinto versamento dell IVA dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile. Il comunicato stampa del MEF del 9 gennaio 2015 ribadisce poi che, in attesa del previsto adeguamento dei sistemi informativi degli enti pubblici interessati (e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2015), gli enti pubblici accantonano le somme destinate al versamento dell IVA, che dovrà comunque essere effettuato entro il 16 aprile 2015 (codice tributo 620 per versamenti con modello F24EP). Un aspetto importante da considerare è che l IVA sugli acquisti per attività istituzionali non potrà essere in alcun caso compensata con eventuali crediti IVA di altro genere vantati. Infine, un altro elemento importante da sottolineare è quello relativo al concetto di esigibilità dell imposta. Ebbene, contrariamente alla regola generale che fa coincidere l esigibilità dell imposta al momento del pagamento, nel caso di operazioni soggette allo split payment, su opzione dell amministrazione acquirente, detta esigibilità può essere anticipata al momento della ricezione della fattura. 7) MONITORAGGIO E CONTROLLO Ai fini del monitoraggio dei versamenti IVA, l Agenzia delle Entrate si avvarrà delle informazioni derivanti dal c.d. sistema della fatturazione elettronica (art.1, commi da 209 a 214, L.244/2007). In caso di controlli le pubbliche amministrazioni mettono a disposizione dell Amministrazione Finanziaria la documentazione utile allo scopo. Il controllo, in particolare sul corretto versamento dell imposta, spetta, nell ambito delle proprie competenze istituzionali anche agli organi interni di revisione e di controllo (revisore dei conti). 8) SANZIONI In caso di omesso e/o insufficiente versamento si applica la sanzione del 30% sull importo non versato (art. 13 D.Lgs. n.471/97). E fatta salva comunque la possibilità ricorrere all istituto del c.d. ravvedimento operoso. FATTURAZIONE ELETTRONICA 1) La normativa in pillole Le disposizioni della legge finanziaria 2008 prevedono che l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le pubbliche - 6 -

7 amministrazioni P.A. - (anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili) deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica. A livello normativo, quindi, tutte le P.A. destinatarie non potranno né accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né procedere al pagamento, neppure parziale, sino all'invio del documento in forma elettronica. I fornitori delle amministrazioni pubbliche dovranno invece gestire il proprio ciclo di fatturazione esclusivamente in modalità di fatturazione elettronica, non solo nelle fasi di emissione e trasmissione ma anche in quella di conservazione. 2) Decorrenza Secondo il Decreto 3 aprile 2013 n. 55: - dal 6 giugno 2014 per le amministrazioni centrali (Ministeri, Agenzie Fiscali, Scuole ed Enti Previdenziali). Da tale data quindi tali enti non possono più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea; - dal 31 marzo 2015 per quanto riguarda le amministrazioni locali (decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito in Legge 23 giugno 2014, n. 89). 3) Soggetti coinvolti L obbligo riguarda tutti i soggetti (privati o pubblici) che emettono fatture nei confronti della pubblica amministrazione, indipendentemente dalla loro qualificazione (società, imprese individuali, lavoratori autonomi, altri enti pubblici) e dal loro regime fiscale (contabilità ordinaria, contabilità semplificata, regime dei minimi, ecc.)- 4) Sistema di Interscambio La legge ha stabilito che la trasmissione delle fatture elettroniche (FatturaPA) destinate alle Amministrazioni dello Stato deve essere effettuata attraverso il Sistema d'interscambio (SdI), ossia un sistema informatico di supporto al processo di "ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie". ll SdI è un sistema informatico in grado di: - ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche della FatturaPA; - effettuare controlli sui file ricevuti; - inoltrare le fatture alle amministrazioni destinatarie. Il sistema non ha alcun ruolo amministrativo e non assolve compiti relativi all archiviazione e alla conservazione delle fatture. Gestore del Sistema d'interscambio è l'agenzia delle Entrate, alla quale sono stati demandati, tra gli altri compiti, quello relativo alla vigilanza in ordine al trattamento dei dati e delle - 7 -

8 informazioni e all elaborazione di flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica. 5) Requisiti della FatturaPA La FatturaPA è una fattura elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del DPR n.633/72, ed è la sola tipologia di fattura accettata dalle Amministrazioni che, secondo le disposizioni di legge, sono tenute ad avvalersi del Sistema di Interscambio. La FatturaPA ha le seguenti caratteristiche: il contenuto è rappresentato in un file XML (extensible Markup Language), secondo il formato della FatturaPA. Questo formato è l'unico accettato dal Sistema di Interscambio; l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto sono garantite tramite l'apposizione della firma elettronica qualificata di chi emette la fattura; la trasmissione è vincolata alla presenza del codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura riportato nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni. Caratteristiche della fattura elettronica (ulteriore dettaglio): a) Autenticità dell'origine: comprovazione dell'identità del fornitore o del prestatore o dell'emittente della fattura e della riferibilità della fattura allo stesso attraverso: riferimento temporale in fase di emissione (data e ora di emissione); la firma digitale apposta dall'emittente che garantisce la provenienza della fattura; con le nuove disposizioni comunitarie: anche mediante appositi sistemi di controllo di gestione; sistemi di trasmissione EDI (Electronic Data Interchange, che assicurano gli stessi requisiti suddetti). b) Integrità del contenuto: non modificabilità dello stesso dall'emissione alla conservazione delle fatture (ad esempio usando XML, PDF). c) Leggibilità del documento: il documento deve poter essere letto e consultato nel tempo, a prescindere dal formato originale con cui è stato emesso e conservato. I requisiti devono essere assicurati dal momento dell'emissione fino al termine del periodo di archiviazione della fattura. Ogni soggetto passivo stabilisce il modo in cui assicurare i tre requisiti. N.B.: Il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario (art. 21, comma 1, D.P.R. n. 633 del 1973) Le fatture in formato xml permettono di: - 8 -

9 automatizzare l'intero processo amministrativo, contabile, gestionale e finanziario; collegare le fatture sia in entrata che in uscita con estrattori automatici di dati e di informazioni al fine di effettuare elaborazioni relative ai propri clienti ed ai propri fornitori oltre che a tutti gli altri dati contabili; La fattura informatizzata utilizzando il metalinguaggio di descrizione dei dati XML (extensible Markup Language), diventa da semplice "documento fiscale" ad un vero e proprio "oggetto software fiscale". 6) Contenuto Oltre ai tradizionali dati che devono essere presenti in una fattura in base a quanto disposto dall art.21 del D.P.R. n.633/72, nella FatturaPA devono essere obbligatoriamente inseriti il Codice Univoco Ufficio rappresenta l identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio di recapitare correttamente la fattura elettronica all ufficio destinatario. A tal riguardo, le P.A. devono identificare singolarmente i propri uffici centrali e periferici destinatari di fatturazione, e non semplicemente l ente committente (avendo cura di aggiornare periodicamente tale dati); il Codice Unitario di Progetto (codice CUP) nel caso di fatture relative ad opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari, ecc ; il Codice Identificativo Gara (codice CIG) tranne che nei casi di esclusione dall obbligo di tracciabilità. 7) Funzionamento del sistema Il sistema di trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche verso la pubblica amministrazione funziona nel seguente modo: adempimenti del fornitore adempimenti del SdI creazione della FatturaPA nel formato XML previsto dall Agenzia delle Entrate sottoscrizione della FatturaPA con firma elettronica qualificata o digitale (per attestare autenticità dell origine e integrità del contenuto) trasmissione elettronica della FatturaPA a mezzo PEC, (o altri canali telematici) oppure tramite intermediari abilitati scambio di informazioni con il sistema di interscambio gestito da SOGEI (ricevute, notifiche,.) effettuazione di controlli formali da parte del SDI (ad es. correttezza del formato, validità dei dati inseriti, presenza di tutte le informazioni obbligatorie, ); trasmissione della FatturaPA alla pubblica amministrazione destinataria; gestione da parte del SdI di notifiche e ricevute; - 9 -

10 adempimenti della P.A. effettuazione di controlli sostanziali da parte della pubblica amministrazione destinataria (se la fattura si riferisce ad operazioni inesistenti la P.A. invia una segnalazione di contestazione) protocollare in ingresso le fatture elettroniche ricevute Il Sistema di Interscambio distingue tre tipi di file: a) file FatturaPA: file XMLfirmato digitalmente conforme alle specifiche del formato della FatturaPA. Può contenere una fattura singola (un solo corpo fattura) o un lotto di fatture (più corpi fattura con la stessa intestazione); b) file archivio: file compresso (esclusivamente nel formato zip) contenente uno o più file FatturaPA. Il sistema in questo caso elabora l archivio controllando e inoltrando al destinatario i singoli file FatturaPA contenuti al suo interno (di fatto, i file FatturaPA vengono trattati come se venissero trasmessi singolarmente); c) file messaggio: file XML che può essere: - una notifica di scarto: messaggio che SdI invia al trasmittente nel caso in cui il file trasmesso (file FatturaPA o file archivio) non abbia superato i controlli previsti; - un file dei metadati: file che SdI invia al destinatario, insieme al file FatturaPA; - una ricevuta di consegna: messaggio che SdI invia al trasmittente per certificare l avvenuta consegna al destinatario del file FatturaPA; - una notifica di mancata consegna: messaggio che SdI invia al trasmittente per segnalare la temporanea impossibilità di recapitare al destinatario il file FatturaPA. È generalmente seguita da una ricevuta di consegna; - una notifica di esito committente: messaggio che il destinatario invia al SdI per segnalare l accettazione o il rifiuto della fattura ricevuta, la segnalazione può pervenire al SdI entro il termine di 15 giorni; - una notifica di esito: messaggio che il SdI inoltra al trasmittente contenente l esito segnalato dal destinatario nella notifica di esito committente; - uno scarto esito committente: messaggio che il SdI invia al destinatario per segnalare un eventuale situazione di non ammissibilità o non conformità della notifica di esito committente; - una notifica di decorrenza termini: messaggio che il SdI invia sia al trasmittente sia al destinatario, trascorsi 15 giorni dalla data della prima comunicazione (ricevuta di consegna o notifica di mancata consegna) inoltrata al trasmittente senza aver ricevuto

11 notifica di esito committente, per informare della decorrenza del periodo entro il quale il sistema accetta il messaggio notifica esito; - una notifica di file non recapitabile: messaggio che il SdI invia al trasmittente qualora, trascorsi 15 giorni dalla data della notifica di mancata consegna, non sia stato possibile recapitare in alcun modo il file FatturaPA al destinatario. 8) Obbligo di Conservazione La Legge di stabilità del 2013 ha introdotto delle semplificazioni anche per la conservazione delle fatture elettroniche. Le fatture elettroniche devono essere conservate in modalità elettronica in conformità alle disposizioni del D.M. emanato ai sensi dell'art.21, comma 5, del D.Lgs n.82/2005 recante il codice dell'amministrazione Digitale. È necessario quindi completare il processo di fatturazione elettronica con la conservazione sostitutiva. F.to Il capo servizio controlli interni Quagliotto Roberto

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