REYL (Lux) GLOBAL FUNDS SICAV a compartimenti multipli di diritto lussemburghese

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1 P R O S P E T T O & S T AT U T O Febbraio 2010 Le sottoscrizioni possono essere effettuate unicamente sulla base di questo prospetto accompagnato dallo statuto e dalle schede segnaletiche di ciascun compartimento, esattamente come menzionate in questo documento, o sulla base del prospetto semplificato. Questo prospetto può essere distribuito unicamente se accompagnato dall ultima relazione annuale e dall ultimo rapporto semestrale, se quest ultimo è più recente della relazione annuale. I rendimenti storici, il TER ed il PTR dei diversi comparti sono riportati sul foglio allegato al Prospetto Semplificato I bollettini di sottoscrizione, di conversione e di riacquisto possono essere ottenuti a seguito di semplice richiesta : - presso la sede della SICAV, 14, boulevard Royal, L-2449 LUXEMBOURG. - presso il Sub-agente di Trasferimento, European Fund Administration, 2, rue d Alsace, B.P. 1725, L-1017 LUXEMBOURG. Le azioni di REYL (Lux) GLOBAL FUNDS Sicav sono quotate alla borsa di Lussemburgo a far data dalla loro emissione

2 Il presente Prospetto Informativo è la traduzione fedele dell ultimo Prospetto ricevuto ed approvato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) del Lussemburgo. I legali rappresentanti p.t.. I legali rappresentanti p.t

3 SOMMARIO LA SICAV E GLI INTERVENIENTI DESCRIZIONE DELLA SICAV OBIETTIVO DELLA SICAV INVESTIMENTI CONSENTITI RESTRIZIONI ALL INVESTIMENTO SOCIETA DI GESTIONE CONSULENTI PER GLI INVESTIMENTI BANCA DEPOSITARIA DESCRIZIONE DELLE AZIONI, DIRITTI DEGLI AZIONISTI E POLITICA DI DISTRIBUZIONE SOGGETTI ABILITATI A RICEVERE GLI ORDINI DI SOTTOSCRIZIONE, DI RIMBORSO E DI CONVERSIONE SOTTOSCRIZIONI, RIMBORSI E CONVERSIONI DEFINIZIONE E CALCOLO DEL VALORE NETTO D INVENTARIO FISCALITÀ DELLA SICAV E DEGLI AZIONISTI RAPPORTI FINANZIARI INFORMAZIONI AGLI AZIONISTI...23 SCHEDE SEGNALETICHE DEI COMPARTIMENTI...22 STATUTO...69 Nessuna informazione può fare testo ad eccezione di quelle che figurano in questo prospetto, in questo statuto nonché nei documenti citati negli stessi

4 LA SICAV E GLI INTERVENIENTI Denominazione della SICAV Sede legale della SICAV N del Registro del Commercio e delle società di Lussemburgo Forma giuridica Data di constituzione e data di modificazione degli statuti coordinati REYL (Lux) GLOBAL FUNDS 14, boulevard Royal L-2449 LUXEMBOURG R.C.S. B Società d'investimento a Capitale Variabile a compartimenti multipli, soggetta alla Parte I della legge del 20 dicembre 2002 riguardante gli organismi di investimento collettivi 19 dicembre 2002 con la denominazione sociale REYL (Lux) GLOBAL FUNDS Gli statuti coordinati sono stati modificati l ultima volta dall Assemblea Generale Straordinaria l 8 marzo Data di publicazione dell atto di constituzione presso il Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations e dell ultima versione degli statuti coordinati 20 gennaio 2003 (atto di constituzione) 19 marzo 2010 (ultima versione degli statuti coordinati) Capitale minimo EUR Valuta di consolidamento Chiusura dell esercizio sociale Consiglio d Amministrazione della SICAV EUR 31 dicembre di ciascun anno Thomas DE SAINT-SEINE Direttore generale REYL ASSET MANAGEMENT S.A. Société Anonyme 62, rue du Rhone CH-1204 GINEVRA Presidente Jean-Marie BETTINGER Direttore generale Reyl Conseil 3, Rue Goethe L-1637 Luxembourg Amminstratore Antoine CALVISI Vice presidente del comitato di direzione BANQUE DE LUXEMBOURG Société Anonyme 14, boulevard Royal L-2449 LUXEMBOURG Amministratore - 4 -

5 Nome e sede legale della Società di Gestione CONVENTUM ASSET MANAGEMENT Société Anonyme boulevard Royal L LUXEMBOURG Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione Antoine CALVISI Vice-Presidente del Comitato di Direzione BANQUE DE LUXEMBOURG Société Anonyme 14, boulevard Royal L-2449 Luxembourg Presidente Pierre AHLBORN Amministratore Delegato BANQUE DE LUXEMBOURG Société Anonyme 14, boulevard Royal L-2449 Luxembourg Amministratore Mario Keller Amministratore di Società 14, boulevard Royal L-2449 Luxembourg Amministratore Pit RECKINGER Avvocato ELVINGER, Hoss & Prussen 2 Place Winston Churchill L-1340 Luxembourg Fernand REINERS Membro del Comitato di Gestione BANQUE DE LUXEMBOURG Société Anonyme 24 Bis, boulevard Royal L-2449 Luxembourg Amministratore Dirigente della Società di Gestione Tom GUTENKAUF General Manager CONVENTUM ASSET MANAGEMENT 22-24, boulevard Royal L-2449 Luxembourg Rita Herrmann General Manager CONVENTUM ASSET MANAGEMENT 22-24, boulevard Royal L-2449 Luxembourg Françoise BARTHEL General Manager CONVENTUM ASSET MANAGEMENT Société Anonyme - 5 -

6 22-24, boulevard Royal L-2449 Luxembourg Nome e sede legale del Gestore dei comparti : REYL (Lux) GLOBAL FUNDS ELITE FRANCE-EUROPE REYL & CIE SA Societé Anonyme 62 Rue du Rhone CH-1204 GENEVE Nome e sede legale del Gestore dei comparti: REYL (Lux) GLOBAL FUNDS EUROPEAN EQUITIES REYL (Lux) GLOBAL FUNDS NORTH AMERICAN EQUITIES REYL (Lux) GLOBAL FUNDS EUROPE LOW VOL REYL (Lux) GLOBAL FUNDS ASIAN EQUITIES (a decorrere dal 9 febbraio 2010 EMERGING MARKETS EQUITIES) REYL (Lux) GLOBAL FUNDS EMERGING DEBT OPPORTUNITIES REYL (LUX) GLOBAL FUNDS EUROPEAN OPPORTUNITIES Nome e sede legale della Banca Depositaria Nome e sede legale dell Amministrazione Centrale Nome e sede legale del Subfornitore dell Amministrazione Centrale Nome e sede legale dei soggetti abilitati a ricevere gli ordini di sottoscrizione, rimborso e conversione REYL ASSET MANAGEMENT S.A. Societé Anonyme 62 Rue du Rhone CH-1204 GENEVE BANQUE DE LUXEMBOURG Société Anonyme 14, boulevard Royal L-2449 LUXEMBOURG BANQUE DE LUXEMBOURG Société Anonyme 14, boulevard Royal L-2449 LUXEMBOURG EUROPEAN FUND ADMINISTRATION Société Anonyme 2, rue d Alsace B.P L-1017 LUXEMBOURG EUROPEAN FUND ADMINISTRATION Société Anonyme 2, rue d Alsace B.P L-1017 LUXEMBOURG BANQUE DE LUXEMBOURG Société Anonyme 14, boulevard Royal L-2449 LUXEMBOURG - 6 -

7 Nome e sede legale del Revisore dei conti ERNST & YOUNG Société Anonyme 7, parc d activité Syrdall L 5365 MUNSBACH - 7 -

8 1. DESCRIZIONE DELLA SICAV REYL (Lux) GLOBAL FUNDS è una Società d Investimento a Capitale Variabile (SICAV) a compartimenti multipli, soggetta alle disposizioni della Parte I della legge del 20 dicembre 2002 relativa agli organismi di collocamento collettivo, che riprende le disposizioni della direttiva europea del 20 dicembre 1985 (85/611/CEE) e delle successive modifiche. La circostanza che la SICAV sia iscritta nella lista ufficiale predisposta dall autorità di controllo non deve, in nessun caso e in qualunque forma si presenti, essere considerata come una valutazione positiva espressa dall autorità di controllo sulla qualità dei titoli offerti. I seguenti compartimenti sono attualmente offerti per la sottoscrizione : Denominazione Valuta di riferimento REYL (Lux) GLOBAL FUNDS EUROPEAN EQUITIES REYL (Lux) GLOBAL FUNDS NORTH AMERICAN EQUITIES REYL (Lux) GLOBAL FUNDS ASIAN EQUITIES (a decorrere dal 9 febbraio 2010 EMERGING MARKETS EQUITIES) REYL (Lux) GLOBAL FUNDS ELITE FRANCE-EUROPE REYL (Lux) GLOBAL FUNDS EUROPE LOW VOL REYL (Lux) GLOBAL FUNDS EMERGING DEBT OPPORTUNITIES REYL (Lux) GLOBAL FUNDS EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR USD USD EUR EUR USD EUR La politica d investimento e le altre caratteristiche di ciascun compartimento sono definite nelle schede segnaletiche dei compartimenti. La SICAV ha la possibilità di creare nuovi compartimenti. In tal caso il prospetto verrà modificato di conseguenza. L apertura di un nuovo compartimento sarà portata a conoscenza degli azionisti a mezzo stampa in conformità alle disposizioni del capitolo 14. Informazioni agli azionisti. La SICAV costituisce una sola ed unica entità giuridica. Gli attivi di un determinato compartimento non rispondono che per i debiti, le passività e le obbligazioni che riguardano quel compartimento. 2. OBIETTIVO DELLA SICAV L obiettivo primario della SICAV è quello di offrire agli azionisti la possibilità di partecipare a una gestione professionale dei portafogli di valori mobiliari, e/o di altri attivi finanziari liquidi così come definiti nella politica d investimento di ciascun compartimento (cfr. schede segnaletiche dei compartimenti). La diversificazione dei portafogli che compongono i compartimenti assicura una limitazione dei rischi inerenti a qualsiasi investimento, senza però escluderli totalmente. La SICAV non potrà pertanto garantire la piena realizzazione dei suoi obiettivi. Gli investimenti della SICAV saranno effettuati sotto il controllo e la responsabilità del Consiglio d'amministrazione. 3. INVESTIMENTI CONSENTITI 1. Gli investimenti della SICAV sono costituiti esclusivamente da: a. Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario quotati o negoziati su un mercato regolamentato; - 8 -

9 b. Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario negoziati su un altro mercato di uno Stato membro dell'unione Europea, regolamentato, regolarmente in funzione, riconosciuto e aperto al pubblico; - 9 -

10 c. Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori di uno Stato che non fa parte dell'unione Europea, o negoziati su un altro mercato di uno Stato che non fa parte dell'unione Europea, regolamentato, regolarmente in funzione, riconosciuto e aperto al pubblico, purché la scelta della borsa o del mercato sia stata prevista dallo statuto. Lo statuto permette d investire su tutte le borse valori e su tutti i mercati regolamentati, regolarmente in funzione, riconosciuti e aperti al pubblico, costituiti in un paese europeo, africano, americano, asiatico o dell Oceania; d. Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di nuova emissione, purché : - le condizioni d emissione comportino l impegno a presentare la domanda di ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa valori o di un altro mercato regolamentato, in funzionamento costante, riconosciuto ed aperto al pubblico. - l ammissione sia ottenuta entro la fine del periodo di un anno dall emissione; e. quote di OICVM autorizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE («OICVM») e/o di altri organismi di investimento collettivo («altri OIC») ai sensi del primo e del secondo trattino dell'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 85/611/CEE, a prescindere dal fatto che siano situati o meno in uno Stato membro dell Unione Europea, purché: - tali altri OIC siano autorizzati conformemente ad una legislazione che preveda che essi sono soggetti ad una vigilanza che La Commissione di Sorveglianza per il Settore Finanziario («CSSF») considera equivalente a quella stabilita dalla legislazione comunitaria e che la cooperazione tra le autorità sia sufficientemente garantita ; - il livello di protezione garantito ai detentori di quote degli altri OIC sia equivalente a quello previsto per i detentori di quote di un OICVM e in particolare le norme concernenti la segregazione degli attivi, i prestiti, concessi e assunti, e le vendite allo scoperto di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario siano equivalenti a quelle previste dalla direttiva 85/611/CEE ; - l'operatività degli altri OIC sia oggetto di relazioni semestrali e annuali che consentano una valutazione delle attività e delle passività, degli utili e delle operazioni compiute nel periodo di riferimento; - non oltre il 10 % delle attività degli OICVM o altri OIC di cui si prospetta l'acquisizione possa, conformemente al regolamento del fondo o agli atti costituitivi, essere complessivamente investito in quote di altri OICVM o OIC; f. depositi presso enti creditizi che siano rimborsabili su richiesta o possano essere ritirati e abbiano una scadenza non superiore a dodici mesi, a condizione che l'ente creditizio abbia la sede legale in uno Stato membro dell Unione Europea o, in caso contrario, che sia soggetto a norme prudenziali considerate, dalla CSSF, equivalenti a quelle stabilite dalla legislazione comunitaria; g. strumenti finanziari derivati, negoziati su uno dei mercati regolamentati di cui alle lettere a), b) e c) sopraelencate, compresi strumenti equivalenti che danno luogo ad un regolamento in contanti; e/o strumenti finanziari derivati negoziati fuori borsa ('strumenti derivati OTC'), a condizione che: - l'attività sottostante consista in strumenti di cui al presente punto 1, indici finanziari, tassi di interesse, tassi di cambio o valute nei quali la SICAV può investire in base agli obiettivi indicati nel presente prospetto; - le controparti alle operazioni relative a strumenti derivati OTC siano istituti soggetti a vigilanza prudenziale e appartenenti alle categorie approvate dalla CSSF;

11 - gli strumenti derivati OTC siano oggetto di una valutazione affidabile e verificabile su base quotidiana e possano essere venduti, liquidati o chiusi con una operazione di compensazione in qualsiasi momento al loro equo valore su iniziativa della SICAV;

12 h. strumenti del mercato monetario diversi da quelli negoziati su un mercato regolamentato la cui emissione o il cui emittente sono di per sé regolamentati ai fini della protezione degli investitori e dei risparmi, purché siano: - emessi o garantiti da un'amministrazione centrale, regionale o locale o da una banca centrale di uno Stato membro, dalla Banca centrale europea, dall'unione europea o dalla Banca europea per gli investimenti, da un paese terzo o, nel caso di uno Stato federale, da uno dei membri che compongono la federazione o da un organismo pubblico internazionale al quale appartengono uno o più Stati membri, o - emessi da un'impresa i cui titoli sono negoziati sui mercati regolamentati di cui alle lettere a), b) o c), sopraesposte, o emessi o garantiti da un istituto soggetto a vigilanza prudenziale conformemente ai criteri definiti dal diritto comunitario o da un istituto che è soggetto e si conforma a norme prudenziali considerate dalla CSSF almeno altrettanto rigorose di quelle previste dal diritto comunitario, o - emessi da altri istituti che appartengono alle categorie approvate dalla CSSF nella misura in cui gli investimenti in tali strumenti godano di una protezione degli investitori equivalente a quella prevista al primo, secondo o terzo trattino e purché l'emittente sia una società con capitale e riserve pari ad almeno 10 milioni di EUR (EUR ), presenti e pubblichi i conti annuali conformemente alla quarta direttiva 78/660/CEE, oppure sia un soggetto che, all'interno di un gruppo di società comprendente una o più società quotate in borsa, sia dedicato al finanziamento del gruppo ovvero si tratti di un ente dedicato al finanziamento di veicoli di cartolarizzazione che usufruiscono di una 'liquidity line' bancaria. 2. Tuttavia la SICAV: a. può investire fino a un massimo del 10% dei suoi attivi netti in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario diversi dalle categorie indicate al punto 1 del presente capitolo; b. può acquisire i beni mobili e immobili indispensabili all esercizio diretto della sua attività; c. non può acquisire metalli preziosi, né certificati rappresentativi di questi; 3. La SICAV può detenere liquidità a titolo accessorio

13 4. RESTRIZIONI ALL INVESTIMENTO I criteri e le restrizioni dovranno essere rispettati da ciascun compartimento della SICAV, ad eccezione del punto 5. che si applica all insieme dei compartimenti. Restrizioni relative ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario 1. a. La SICAV non può investire più del 10 % delle sue attività in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente. La SICAV non può investire più del 20 % delle sue attività in depositi costituiti presso uno stesso organismo. L'esposizione verso una controparte della SICAV in una transazione su strumenti finanziari derivati OTC non può superare: - il 10 % delle sue attività se la controparte è un ente creditizio di cui al capitolo 3. punto 1.f; - o il 5 % delle sue attività negli altri casi. b. L'importo totale rappresentato dai valori mobiliari e dagli strumenti del mercato monetario detenuti dalla SICAV in emittenti in ciascuno dei quali essa investe più del 5 % delle sue attività non può superare il 40 % del valore delle sue attività. Questa limitazione non si applica ai depositi costituiti presso istituti finanziari soggetti a vigilanza prudenziale e alle transazioni su strumenti finanziari derivati OTC effettuate con detti istituti. c. Fermi restando i limiti individuali stabiliti al punto 1.a., la SICAV non può cumulare, in relazione ad un solo organismo: - investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi dallo stesso, - depositi costituiti presso di esso, e/o - esposizioni risultanti da transazioni su strumenti finanziari derivati OTC nei suoi confronti che rappresentano oltre il 20 % delle attività nette della SICAV stessa. d. Il limite previsto al punto 1.a., prima frase, è elevato sino ad un massimo del 35 % se i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario sono emessi o garantiti da uno Stato membro dell Unione Europea, dai suoi enti locali, da uno Stato terzo o da organismi internazionali a carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri. e. Il limite previsto al punto 1.a., prima frase, è elevato sino ad un massimo del 25 % per determinate obbligazioni emesse da istituti di credito che abbiano la sede statutaria in uno Stato membro dell Unione Europea e siano soggetti a controllo pubblico ai fini della tutela dei detentori delle obbligazioni. In particolare, le somme risultanti dall'emissione di tali obbligazioni devono essere investite, conformemente alla legge, in attività che per tutto il periodo di validità delle obbligazioni siano in grado di coprire i crediti connessi alle obbligazioni e che, in caso di insolvenza dell'emittente, verrebbero utilizzate a titolo prioritario per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi maturati. Quando una SICAV investe più del 5 % delle proprie attività nelle obbligazioni di cui al primo comma, emesse da un solo emittente, il valore complessivo di tali investimenti non può superare l'80 % del valore delle attività della SICAV. f. I valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario di cui ai paragrafi 1.d. e 1.e. non sono presi in considerazione per l'applicazione del limite del 40 % di cui al punto 1.b

14 I limiti previsti ai punti 1.a., 1.b., 1.c., 1.d. e 1.e. non possono essere cumulati e pertanto gli investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi dallo stesso organismo o in depositi o strumenti derivati costituiti presso tale organismo, effettuati a norma dei paragrafi 1.a., 1.b., 1.c., 1.d. e 1.e., non possono comunque superare, in totale, il 35 % delle attività della SICAV. Le società che sono incluse nello stesso gruppo ai fini della redazione dei conti consolidati, ai sensi della direttiva 83/349/CEE o conformemente alle norme contabili riconosciute a livello internazionale, sono considerate un unico organismo ai fini del calcolo dei limiti di cui al presente paragrafo. La SICAV può investire cumulativamente fino ad un limite massimo del 20 % dei propri attivi in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di uno stesso gruppo. 2. a. Fermi restando i limiti previsti al punto 5, i limiti previsti al punto 1. sono elevati fino ad un massimo del 20 % per gli investimenti in azioni e/o obbligazioni di uno stesso emittente, quando, conformemente allo statuto, l'obiettivo della politica di investimento della SICAV è riprodurre la composizione di un determinato indice azionario o obbligazionario riconosciuto dalla CSSF, a condizione che: - la composizione dell'indice sia sufficientemente diversificata; - l'indice rappresenti un parametro rappresentativo del mercato al quale si riferisce; - l'indice sia reso pubblico in modo adeguato. b. Il limite previsto al punto 2.a. è del 35 % allorché lo giustifichino condizioni eccezionali del mercato, in particolare dei mercati regolamentati nei quali prevalgono taluni valori mobiliari o strumenti del mercato monetario. L'investimento entro detto limite è possibile solo con riferimento ad un unico emittente. 3. La SICAV potrà investire secondo il principio della ripartizione dei rischi, fino al 100% dei suoi attivi netti in differenti emissioni di valori mobiliari e di strumenti del mercato mobiliare emessi o garantiti da uno Stato membro dell Unione Europea, da suoi enti pubblici territoriali, da uno Stato membro dell OCSE o da organismi internazionali a carattere pubblico di cui uno o più Stati dell Unione Europea facciano parte,a condizione che la SICAV detenga valori appartenenti ad almeno sei emissioni diverse, e che i valori appartenenti a una stessa emissione non superino il 30% dell importo totale. Restrizioni relative a OICVM e altri OIC 4. a. La SICAV può acquistare quote di OICVM e/o altri OIC di cui al paragrafo 3, punto 1.e., («altri OIC») purché non oltre il 20 % delle sue attività sia investito nelle quote di uno stesso OICVM o altro OIC. Ai fini dell applicazione di questi limiti d investimento, ciascun compartimento della SICAV deve considerarsi come un emittente distinto, a condizione che sia assicurato il principio della segregazione delle obbligazioni dei diversi compartimenti nei confronti dei terzi. b. Gli investimenti in quote di OIC diversi dagli OICVM non possono superare, in totale, il 30 % delle attività della SICAV. Allorchè la SICAV acquisisce parte di OICVM e/o di altri OIC, le attività di questi OICVM o altri OIC non sono cumulate ai fini dei limiti stabiliti al punto 1. c. Allorché la SICAV investe in quote di OICVM e/o altri OIC gestiti, direttamente o indirettamente, dalla stessa oppure dalla stessa società di gestione o da qualsiasi altra società con la quale la società di gestione sia collegata mediante gestione o controllo comuni o grazie ad una partecipazione diretta o indiretta,di più del 10% del

15 capitale o dei voti (fondi bersaglio collegati) nessuna commissione di gestione potrà essere addebitato al patrimonio del fondo nella misura di tali investimenti. La direzione non può d altra parte addebitare al fondo d investimento eventuali commissioni di emissione o di riscatto dei fondi bersaglio collegati. d. Allorchè la SICAV investe una quota cospicua delle proprie attività in altri OICVM e/o OIC, le schede segnaletiche dei compartimenti coinvolti riportano l'ammontare massimo delle commissioni di gestione che possono essere imputate sia alla SICAV sia agli altri OICVM e/o OIC nei quali intende investire. La SICAV indica nella relazione annuale la percentuale massima delle spese di gestione sostenute dalla SICAV e dagli OICVM e/o dagli altri OIC nei quali investe. Restrizioni relative all acquisizione del controllo 5. a. La SICAV non potrà acquisire azioni provviste di diritto di voto che le permettano di esercitare un influenza notevole sulla gestione di un emittente. b. La SICAV non può acquisire più di: - 10% delle azioni senza diritto di voto dello stesso emittente; - 10% delle obbligazioni dello stesso emittente; - 25% delle quote di uno stesso OIC; - 10% di strumenti del mercato monetario emessi dallo stesso emittente. I limiti previsti al secondo, al terzo e al quarto punto potranno non essere rispettati al momento dell acquisizione, se in quel momento sarà impossibile calcolare l importo lordo delle obbligazioni o degli strumenti del mercato mobiliare o quello netto dei titoli emessi. c. I Punti a) e b) non si applicheranno per quanto riguarda: - i valori mobiliari e gli strumenti del mercato mobiliare emessi o garantiti da uno Stato membro dell'unione Europea o dai suoi enti pubblici territoriali; - i valori mobiliari e gli strumenti del mercato mobiliare emessi o garantiti da uno Stato che non appartiene all Unione Europea; - i valori mobiliari e gli strumenti del mercato mobiliare emessi da organismi a carattere internazionale a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'unione Europea; - le azioni detenute dalla SICAV nel capitale di una società di uno Stato terzo all'unione Europea che investa i propri attivi essenzialmente in titoli di emittenti provenienti da questo Stato qualora, in conformità alla legge dello stesso, una tale partecipazione costituisca per la SICAV l unica possibilità d investire in titoli di emittenti di questo Stato. Comunque questa deroga si applica unicamente quando la politica di investimento della società dello Stato terzo all Unione Europea rispetti i limiti stabiliti ai punti 1., 4., 5.a. e 5.b. In caso di superamento dei limiti previsti ai punti 1. e 4., si applicheranno per analogia le disposizioni del punto 6.; - Le azioni detenute da una o più società d investimento nel capitale delle filiali che esercitino, unicamente a beneficio esclusivo della società-madre, determinate attività di gestione, di consulenza o di commercializzazione nei paesi dove è situata la filiale che riguardano rimborsi di parti richieste dai portatori

16 Deroghe 6. a. La SICAV non è tenuta ad osservare i limiti stabiliti nella presente sezione qualora eserciti il suo diritto di sottoscrizione su valori mobiliari o strumenti del mercato monetario che formano parte delle sua attività. Pur nel rispetto del principio della ripartizione dei rischi, la SICAV appena costituita può derogare ai punti 1., 2., 3. e 4. durante un periodo di sei mesi a decorrere dalla data della sua autorizzazione. b. Se si verifica un superamento dei limiti indicati al punto 6, indipendentemente dalla volontà della SICAV o in seguito all esercizio dei diritti di sottoscrizione, l obiettivo prioritario delle operazioni di vendita della SICAV dovrà essere la regolarizzazione di questa situazione, tenendo conto degli interessi degli azionisti. c. Nella misura in cui l emittente è un entità giuridica a compartimenti multipli in cui gli attivi di un compartimento rispondono esclusivamente dei diritti degli investitori relativi a quel compartimento e di quei creditori i cui crediti sono sorti in occasione della costituzione del funzionamento o della liquidazione del compartimento, ciascun compartimento è considerato come un emittente distinto ai fini dell applicazione delle regole di ripartizione dei rischi formulati ai punti 1., 2. e 4. Restrizioni relative a mutui, prestiti e vendite senza copertura 7. La SICAV non potrà contrarre prestiti, ad eccezione: a. dell acquisizione di valute attraverso un tipo di prestito «faccia a faccia» ( back to back loan ); b. dei prestiti fino alla concorrenza del 10% dei suoi attivi netti, purché si tratti di prestiti temporanei. c. dei prestiti fino alla concorrenza del 10% dei suoi attivi netti, purché si tratti di prestiti per permettere l acquisizione di beni immobili indispensabili per lo svolgimento diretto delle sue attività; in tale caso il valore totale di questi prestiti e quelli descritti al punto 7.b., non potrà in nessun momento, superare il 15% degli attivi netti della SICAV. 8. Fermo restando i poteri d investimento della SICAV previsti al capitolo 3., la SICAV non potrà concedere crediti, né farsi garante per conto di terzi. Questa restrizione non potrà costituire un ostacolo all acquisizione da parte della SICAV di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari previsti al capitolo 3. punti 1.e, 1.g e 1.h, non interamente liberati. 9. La SICAV non potrà effettuare vendite senza copertura di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari previsti al capitolo 3. punti 1.e, 1.g e 1.h, non interamente liberati. Restrizioni relative alle tecniche e agli strumenti derivati 10. a. la SICAV è autorizzata inoltre a ricorrere a tecniche e a strumenti che hanno per oggetto i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario alle condizioni ed entro i limiti fissati dalla CSSF qualora queste tecniche e strumenti siano impiegate col fine di ottenere una gestione efficace del portafoglio. Nel caso in cui queste operazioni dovessero riguardare l'utilizzo di strumenti derivati, queste condizioni e questi limiti dovranno essere conformi alle disposizioni della legge del 20 dicembre 2002 che riguarda gli organismi di investimento collettivo. In nessun caso, queste operazioni dovranno portare la SICAV ad allontanarsi dai suoi obiettivi d'investimento che sono espressi nei suoi documenti costitutivi e nel

17 presente prospetto d'emissione. b. La SICAV controlla che il rischio globale legato agli strumenti derivati non superi il valore Netto d'inventario totale del suo portafoglio. I rischi sono calcolati tenendo presente il valore corrente degli attivi subgiacenti, del rischio di contropartita, dell'evoluzione prevedibile dei mercati e del tempo disponibile per liquidare le posizioni. Ciò significa che il rischio globale legato all'utilizzo degli strumenti finanziari derivati non può superare il 100% del valore netto d'inventario (VNI o attivo netto) del SICAV e che il rischio globale assunto dalla SICAV non può superare 200% del VNI. Conformemente al punto 7b il rischio globale assunto dagli OICVM non può essere aumentato di più del 10% mediante prestiti temporanei, di modo che il rischio globale non può mai superare il 210% del VNI. La SICAV può, nel quadro della sua politica d'investimento e nei limiti fissati al punto 1.f. riportato di seguito, investire in strumenti finanziari derivati fintanto che, globalmente, i rischi ai quali sono esposti gli attivi subgiacenti non superano i limiti d'investimento fissati nel punto 1. Nel caso in cui la SIVAV dovesse investire in strumenti finanziari derivati basati su un indice, questi investimenti non saranno combinati ai limiti fissati al punto 1. Laddove un valore mobiliare o uno strumento del mercato monetario comporti uno strumento derivato, si dovrà tenerne conto ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente punto. Restrizioni relative a operazioni di prestiti su titoli 11. La SICAV può impegnarsi in operazioni di prestiti su titoli nel quadro di un sistema standardizzato di prestito organizzato da un organismo riconosciuto di compensazione di titoli o da un istituzione finanziaria di prim ordine specializzata in questo tipo di operazioni, a condizione che vengano rispettate le regole seguenti: - in linea di massima, la SICAV dovrà ricevere una garanzia, il cui valore al momento della conclusione del contratto di prestito sia almeno pari al valore di stima globale dei titoli prestati. Questa garanzia dovrà essere data sotto forma di liquidità e/o di titoli emessi o garantiti dagli Stati membri dell OCSE o dai loro enti pubblici territoriali o da istituzioni e organismi soprannazionali a carattere comunitario, regionale o mondiale, vincolata in nome della SICAV fino alla scadenza del contratto di prestito. - Le operazioni di prestito non potranno riguardare più del 50% del valore di stima globale dei titoli in portafoglio, nel caso in cui la SICAV non sia in grado di ottenere in qualsiasi momento la risoluzione del contratto e la restituzione dei titoli prestati. - Le operazioni non potranno estendersi per un periodo superiore a trenta giorni. Restrizioni relative ad operazioni con diritto di riscatto 12. La SICAV potrà impegnarsi in operazioni con diritto di riscatto che consistono in acquisti o vendite di titoli, le cui clausole riservano al venditore il diritto di riacquistare i titoli venduti a un prezzo e a condizioni stabilite tra le parti al momento della conclusione del contratto, purché le controparti siano istituzioni finanziarie di prim ordine specializzate in questo tipo di operazioni. Nel corso della durata di un contratto d acquisto con diritto di riscatto, la SICAV non potrà vendere i titoli oggetto di questo contratto prima che la controparte abbia esercitato il diritto di riacquisto dei titoli o che sia scaduto il termine per il riacquisto; la SICAV dovrà controllare che la quantità delle operazioni di acquisto con diritto di riscatto venga mantenuta a un livello tale che le sia sempre possibile fare fronte alle sue obbligazioni di riacquisto delle proprie azioni

18 Restrizioni relative a operazioni di consegna o di presa in custodia di titoli 13. La SICAV potrà impegnarsi in operazioni di consegna o di presa in custodia di titoli, le cui clausole riservino al venditore il diritto di riacquistare dall acquirente i titoli venduti a un prezzo e a condizioni stabilite tra le parti al momento della conclusione del contratto purché le controparti siano istituzioni finanziarie di prim ordine specializzate in questo tipo di operazioni. Nel corso della durata di un contratto di presa in custodia di titoli, la SICAV non potrà vendere i titoli oggetto di quel contratto; la SICAV dovrà controllare affinché la misura delle operazioni di presa in custodia di titoli venga mantenuta a un livello tale che le sia sempre possibile fare fronte alle sue obbligazioni di riacquisto delle proprie azioni. Alla scadenza del contratto di consegna in custodia, la SICAV dovrà disporre di liquidità sufficiente per poter adempiere alla propria obbligazione di riacquisto dei titoli. Restrizioni relative ad operazioni di "repurchase" o "repo" 14. La SICAV potrà impegnarsi in operazioni di "repurchase" o "repo" che consistono in operazioni, nelle quali una parte venditore conviene di vendere all altra acquirente dei titoli contro il pagamento del prezzo di acquisto, corredato dall impegno vincolante dell acquirente di vendere dei titoli equivalenti a una data certa o su richiesta, a fronte del pagamento di un prezzo d acquisto da parte del venditore all acquirente. La SICAV potrà agire sia come acquirente che come venditore nelle operazioni di "repo". Le controparti dovranno essere istituzioni di prim ordine specializzate in questo tipo di operazioni. Nel corso della durata di un contratto di repo, in cui la SICAV agisca in qualità di acquirente, la SICAV non potrà vendere i titoli oggetto di quel contratto prima che la controparte non abbia esercitato il suo diritto di riacquisto dei titoli o che sia scaduto il termine per il riacquisto. La SICAV dovrà controllare che la misura di questo tipo di operazioni venga mantenuta a un livello tale che le sia sempre possibile fare fronte alle sue obbligazioni di riacquisto delle proprie azioni. Alla scadenza di un contratto di repo, in cui la SICAV agisce in qualità di venditore, la SICAV dovrà disporre di liquidità sufficiente per poter adempiere alla propria obbligazione di riacquisto dei titoli. Restrizioni relative ad operazioni di «buy/sell» 15. La SICAV potrà anche impegnarsi in operazioni di buy/sell per le quali un venditore conviene di vendere l'obbligazione per contanti e di riacquistarla successivamente. Il prezzo di vendita dell obbligazione comprende gli interessi maturati sulla cedola alla data di vendita e il prezzo di riacquisto comprende questo importo iniziale e gli interessi del "repo". Le operazioni di buy/sell sono sottoposte alle stesse condizioni applicabili alle operazioni di "repo". 5. SOCIETA DI GESTIONE Con un contratto di servizi del 19 aprile 2006 la SICAV ha designato CONVENTUM ASSET MANAGEMENT quale società di gestione per prestare servizi di gestione, amministrazione e commercializzazione. La società é autorizzata come Società di Gestione ai sensi del Capitolo 13 della legge 20 dicembre 2002 riguardante gli organismi d investimento collettivo, conformemente alla direttiva 2001/107/CE. Quest ultima ha delegato, sotto la sua responsabilità e controllo, la funzione di Amministrazione Centrale alla BANQUE DE LUXEMBOURG che a sua volta subappalta parte delle sue attribuzioni,

19 ma sotto la responsabilità della Banca, ai servizi di European Fund Administration ("EFA") Société Anonyme, con sede in 2, rue d'alsace, L-1017 LUXEMBOURG. Peraltro la Società di Gestione ha delegato, sotto la sua responsabilità e controllo, la funzione di gestione a REYL & Cie SA 62, rue du Rhône CH-1204 GINEVRA, a REYL ASSET MANAGEMENT SA 62, rue du Rhône CH-1204 GINEVRA. Il tasso della commissione di gestione e quello della commissione di Amministrazione Centrale sono riportati nelle schede segnaletiche dei compartimenti. La commissione di gestione potrà servire a remunerare al tempo stesso la gestione e la distribuzione della SICAV. La Società di Gestione può incaricare, sotto sua responsabilità e controllo, uno o più distributori per collocare le azioni di uno o più comparti della SICAV. È possibile che alcuni Collocatori non offrano la totalità dei Comparti, delle classi di azioni o delle valute di sottoscrizione/rimborso ai loro clienti. Per ulteriori informazioni i clienti sono invitati a consultare il proprio Collocatore. Il Collocatore, i Sub-collocatori o l'agente pagatore locale possono fornire un servizio di nominee agli investitori che acquisiscono azioni per il loro tramite. A loro discrezione, tali investitori possono scegliere di avvalersi di questo servizio, in virtù del quale il nominee deterrà le azioni a proprio nome e per conto degli investitori. Questi ultimi, tuttavia, avranno il diritto di rivendicare in qualsiasi momento la proprietà diretta delle azioni e, al fine di conferire al nominee il diritto di voto alle assemblee generali degli Azionisti, gli forniranno istruzioni generali o specifiche. Fatto salvo quanto precede, gli investitori hanno la possibilità di investire direttamente nella SICAV senza utilizzare tali servizi di nominee. Gli Azionisti possono sottoscrivere azioni indirizzando le proprie richieste direttamente alla SICAV, senza l'intermediazione di Collocatori o Agenti pagatori locali. I Collocatori e Agenti pagatori locali sono Banche o intermediari finanziari appartenenti a un gruppo regolamentato avente sede legale in un paese del GAFI (Gruppo d'azione finanziaria internazionale per il contrasto del riciclaggio). Le disposizioni del GAFI in materia di riciclaggio di denaro applicabili a tali gruppi saranno valide per tutte le loro filiali e affiliate, anche qualora esse abbiano sede in un paese non appartenente al GAFI. Un elenco dei Collocatori e dei Nominee è disponibile presso la sede legale della SICAV. Le altre disposizioni del prospetto informativo restano invariate. 6. CONSULENTI PER GLI INVESTIMENTI La SICAV potrà farsi assistere da uno o più Consulenti per gli Investimenti la cui attività consiste nel consigliare la SICAV nella sua politica d investimento e di collocamento. La denominazione e una descrizione dei Consulenti per gli Investimenti così come la loro remunerazione, sono riassunti nelle schede segnaletiche dei compartimenti. 7. BANCA DEPOSITARIA La BANQUE DE LUXEMBOURG, società anonima, con sede legale a : 14, boulevard Royal, L-2449 LUXEMBOURG, è istituita a Lussemburgo dal Nella sua funzione di Banca Depositaria, la Banca adempie alle obbligazioni e ai compiti previsti dalla legge 20 dicembre 2002 relativa agli organismi di collocamento collettivo e le disposizioni regolamentari vigenti. La Banca è stata designata dalla SICAV in conformità a un contratto concluso il 19 dicembre DESCRIZIONE DELLE AZIONI, DIRITTI DEGLI AZIONISTI E POLITICA DI DISTRIBUZIONE Il capitale della SICAV è pari alla somma degli attivi netti dei differenti compartimenti

20 Per i compartimenti al momento offerti alla sottoscrizione, potranno essere emesse le seguenti classi di azioni: 1. azioni di classe A: azioni di distribuzione denominate nella valuta di riferimento del compartimento, che conferiscono, in linea di massima, al loro detentore, il diritto di ricevere un dividendo in contanti, così come descritto nello statuto allegato al presente prospetto; 2. azioni di classe B: azioni di capitalizzazione denominate nella valuta di riferimento del compartimento, che in linea di massima, non conferiscono al loro detentore il diritto di ricevere un dividendo, ma ove la quota a lui spettante sull importo da distribuire è capitalizzata nel compartimento pertinente a queste azioni di capitalizzazione; 3. azioni di classe C : azioni di capitalizzazione denominate in CHF per le quali il rischio di cambio in relazione alla valuta di riferimento del compartimento è sistematicamente coperto; 4. azioni di classe D : azioni di capitalizzazione denominate in USD per le quali il rischio di cambio in relazione alla valuta di riferimento del compartimento è sistematicamente coperto; 5. azioni di classe E : azioni di capitalizzazione denominate in EUR per le quali il rischio di cambio in relazione alla valuta di riferimento del compartimento è sistematicamente coperto. 6. azioni di classe F: azioni di capitalizzazione denominate nella valuta di riferimento del compartimento, che si distinguono dalle azioni della classe B o della classe H per una diversa struttura delle spese e commissioni, come specificata nella scheda segnaletica di ciascun compartimento. 7. azioni di classe G : azioni di capitalizzazione denominate in EUR per le quali il rischio di cambio in relazione alla valuta di riferimento del compartimento è sistematicamente coperto e che si distinguono dalle azioni della classe E per una diversa struttura delle spese e commissioni, come specificata nella scheda segnaletica di ciascun compartimento. 8. azioni di classe H: azioni di capitalizzazione denominate nella valuta di riferimento del compartimento, che si distinguono dalle azioni della classe B o della classe F per una diversa struttura delle spese e commissioni, come specificata nella scheda segnaletica di ciascun compartimento. 9. azioni di classe I: azioni di capitalizzazione denominate nella valuta di riferimento del compartimento, che si distinguono dalle azioni della classe B per il fatto che sono indirizzate esclusivamente ad investitori istituzionali ai sensi dell articolo 129 della legge del 20 dicembre 2002 e per una diversa struttura delle commissioni di gestione e/o di performance, come specificata nella scheda segnaletica di ciascun compartimento. 10. azioni di classe I (i) : azioni a capitalizzazione denominate nella valuta di riferimento del comparto, il cui rischio di cambio nei confronti di quest'ultima è sistematicamente coperto. Tali azioni sono riservate in via esclusiva agli investitori istituzionali ai sensi dell'articolo 129 della legge del 20 dicembre 2002 e si distinguono dalle azioni di classe I per una diversa struttura delle commissioni di gestione e/o di performance, come specificato nella scheda informativa di ciascun comparto. 11. azioni di classe J: azioni di capitalizzazione denominate in CHF per le quali il rischio di cambio in relazione alla valuta di riferimento del compartimento non è sistematicamente coperto. 12. azioni di classe K: azioni di capitalizzazione denominate in USD per le quali il rischio di cambio in relazione alla valuta di riferimento del compartimento non è sistematicamente coperto. 13. azioni di classe L: azioni di capitalizzazione denominate in EUR per le quali il rischio di

21 cambio in relazione alla valuta di riferimento del compartimento non è sistematicamente coperto. 14. azioni di classe M: azioni a capitalizzazione denominate in EUR, il cui rischio di cambio nei confronti della valuta di riferimento del comparto è sistematicamente coperto. Tali azioni si distinguono dalle azioni di classe E, G o L in quanto riservate agli investitori istituzionali ai sensi dell'articolo 129 della legge del 20 dicembre 2002 e per una diversa struttura delle commissioni di gestione e/o di performance, come specificato nella scheda informativa di ciascun comparto. 15. azioni di classe N: azioni a capitalizzazione denominate in CHF, il cui rischio di cambio nei confronti della valuta di riferimento del comparto è sistematicamente coperto. Tali azioni si distinguono dalle azioni di classe C per una diversa struttura delle spese e delle commissioni. A causa della volatilità dei portafogli sottostanti, la SICAV non potrà garantire che le azioni denominate in una valuta diversa da quella di riferimento saranno in tutti momenti totalmente coperte contro il rischio di cambio. Un rischio di cambio residuale non può quindi essere escluso. I dividendi sono pagati nella valuta corrispondente al compartimento. Le classi di azioni disponibili per ciascun compartimento sono descritte nella scheda segnaletica del compartimento. 9. SOGGETTI ABILITATI A RICEVERE GLI ORDINI DI SOTTOSCRIZIONE, DI RIMBORSO E DI CONVERSIONE I soggetti sottoelencati sono abilitati a ricevere gli ordini di sottoscrizione, di rimborso e di conversione per conto della SICAV. EUROPEAN FUND ADMINISTRATION S.A., Lussemburgo BANQUE DE LUXEMBOURG, Lussemburgo 10. SOTTOSCRIZIONI, RIMBORSI E CONVERSIONI Le sottoscrizioni, i rimborsi e le conversioni sono effettuate conformemente alle disposizioni degli statuti annessi al presente prospetto come pure menzionate nelle schede segnaletiche dei compartimenti. Le sottoscrizioni, i rimborsi e le conversioni sono effettuate nella valuta delle rispettive categorie dei compartimenti considerati. Il Consiglio d'amministazione della SICAV può prevedere che le azioni non siano emesse fino al ricevimento della somma di sottoscrizione trasmessa in compenso. Se il pagamento non sarà effettuato in tempo, la domanda di sottoscrizione potrebbe decadere ed essere annullata a spese del sottoscrittore o del suo intermediario finanziario. Inoltre, il trattamento della domanda di sottoscrizione può essere differita in modo tale da permettere l'incasso dei fondi corrispondenti alla sottoscrizione. Le azioni dei compartimenti possono ugualmente essere sottoscritte e disinvestite nell' ambito del piano di risparmio alle condizioni riportate nelle condizioni particolari applicabili a questo prodotto. Nella misura in cui l'emissione delle azioni avviene nel quadro del piano di risparmio, un massimo di un terzo di ciascuno dei pagamenti convenuti per il primo anno può servire a coprire delle spese e le spese restanti saranno ripartite in egual misura su tutti i pagamenti ulteriori. La SICAV ha il diritto: di rifiutare a sua discrezione una domanda di acquisizione di azioni,

22 di riacquistare in qualsiasi momento le azioni detenute da quei possessori che non sono ammessi all acquisto o al possesso delle azioni della SICAV. La SICAV non autorizza le pratiche associate al Marketing Timing ed al Late trading. La SICAV si riserva il diritto di rigettare gli ordini di sottoscrizione e di conversione provenienti da un investitore che la SICAV sospetti di utilizzare tali pratiche e di adottare, all occorrenza, le misure necessarie per proteggere gli altri investitori della SICAV. Le sottoscrizioni, rimborsi e conversioni sono effettuate ad un valore patrimoniale netto ignoto. 11. DEFINIZIONE E CALCOLO DEL VALORE NETTO D INVENTARIO La valutazione dell attivo netto di ciascun compartimento della SICAV così come la determinazione del Valore Netto d Inventario per azione viene effettuata al giorno (Giorno di Valutazione) indicato nella scheda segnaletica del compartimento. Il Valore Netto d Inventario sarà determinato sulla base degli ultimi corsi disponibili il Giorno di Valutazione e di fatto verrà calcolato il giorno lavorativo per le banche nel Lussemburgo immediatamente successivo al Giorno di Valutazione. Il Valore Netto d Inventario di un azione, indipendentemente dal compartimento e dalla classe per il quale l azione è emessa, sarà determinato nella rispettiva valuta della classe dell azione. Swing pricing Lo swing pricing permette ai diversi comparti della SICAV di regolare i costi di transazione derivanti dalle sottoscrizioni e dai rimborsi per gli investitori entranti e uscenti. Grazie allo swing pricing i costi di transazione non dovranno più essere sostenuti indirettamente dagli investitori esistenti, ma saranno integrati direttamente nel calcolo del valore patrimoniale netto e pagati dagli investitori entranti e uscenti. La rettifica del valore patrimoniale netto sarà effettuata unicamente al superamento di una soglia predefinita. Il Consiglio di amministrazione della SICAV determina una soglia per le sottoscrizioni o i rimborsi netti che fa scattare l'applicazione dello swing pricing. Detta soglia viene fissata per ciascun comparto ed è espressa sotto forma di percentuale del patrimonio netto complessivo del comparto interessato. Nell'ambito dello swing pricing, il valore patrimoniale netto viene rettificato per i costi di transazione netti ogniqualvolta venga superata la suddetta soglia. L'orientamento dello swing dipende dai flussi netti di capitali applicabili al valore patrimoniale netto. In caso di afflussi netti di capitali, il fattore swing relativo alle sottoscrizioni di azioni del comparto viene sommato al valore patrimoniale netto e, in caso di rimborsi netti, il fattore swing relativo ai rimborsi di azioni del comparto in questione viene detratto dal valore patrimoniale netto. In entrambi i casi, a tutti gli investitori entranti/uscenti a una certa data sarà applicato il medesimo valore patrimoniale netto. I fattori swing utilizzati per la rettifica del valore patrimoniale netto sono calcolati in base alle spese di intermediazione esterne, alle imposte e alle commissioni nonché ai differenziali stimati tra i corsi denaro e lettera delle operazioni eseguite dal comparto a seguito delle sottoscrizioni e dei rimborsi di azioni. Il valore del fattore swing sarà determinato dal Consiglio di amministrazione della SICAV e potrà variare da un comparto all'altro, senza tuttavia superare il 3% del valore patrimoniale netto non rettificato. La performance e i dati storici relativi al portafoglio sono elaborati in base al valore patrimoniale netto non rettificato. 12. FISCALITÀ DELLA SICAV E DEGLI AZIONISTI

23 In conformità alla legislazione in vigore, la SICAV non è soggetta ad alcuna imposta lussemburghese ad eccezione di un diritto di conferimento unico di EUR dovuto in occasione della costituzione. Sarà tuttavia soggetta alla tassa di abbonamento, il cui tasso annuo è precisato nelle schede segnaletiche di ciascun compartimento, pagabile trimestralmente sulla base degli attivi netti della SICAV all ultimo giorno di ciascun trimestre. Gli attivi netti investiti in OIC che siano già soggetti alla tassa di abbonamento prevista dall articolo 108 della legge modificata del 30 marzo 1988 rispettivamente dall articolo 129 della legge 20 dicembre 2002 concernente gli organismi di investimento collettivo, sono esentati dalla tassa di abbonamento. La SICAV subirà nei diversi paesi, le ritenute d imposta alla fonte eventualmente pagabili sui redditi, dividendi e interessi, dei suoi investimenti in quei paesi, anche se queste potrebbero non essere recuperabili. Infine, potrà essere assoggettata alle imposte indirette sulle sue operazioni e sui servizi che le saranno fatturati in conformità alle diverse legislazioni in vigore. I pagamenti dei dividendi o del prezzo di rimborso a favore degli azionisti possono essere soggetti ad una ritenuta alla fonte conformemente alle disposizioni della direttiva europea 2003/48/CE del Consiglio del 3 giugno 2003 in materia di fiscalità sul reddito da risparmio sotto forma di pagamento di interessi. La suddetta ritenuta alla fonte sul pagamento d interessi raggiungerà 15% per i primi 3 anni a partire dal 1 luglio 2005, 20% per i successivi 3 anni a partire dal 2008, e 35% successivamente. La SICAV raccomanda ai potenziali azionisti di informarsi e, se necessario di farsi consigliare sulle leggi e i regolamenti (in particolare quelli sulla fiscalità e il controllo dei cambi) applicabili alla sottoscrizione, all acquisto, alla detenzione e alla realizzazione di azioni nel loro paese di origine, di residenza o di domicilio. 13. RAPPORTI FINANZIARI Alla fine di ogni anno, la SICAV pubblica una relazione annuale certificata dai Revisori dei Conti e alla fine di ogni semestre, al 30 giugno, un rapporto semestrale non certificato. Questi rapporti finanziari contengono tra l altro le situazioni finanziarie distinte redatte per ciascun compartimento. La valuta di consolidamento è l euro. 14. INFORMAZIONI AGLI AZIONISTI Il Valore Netto d'inventario, il prezzo d emissione, di riacquisto e di conversione di ciascun compartimento, saranno disponibili ogni giorno lavorativo per le banche a Lussemburgo presso la sede legale della SICAV. Le modifiche allo statuto della SICAV dovranno essere pubblicate nel Mémorial, Récueil des Sociétés et Associations del Lussemburgo. Gli avvisi di convocazione alle Assemblee Generali degli azionisti saranno pubblicati nel Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations e nel "Luxemburger Wort" a Lussemburgo e in uno o più giornali distribuiti nei paesi in cui le quote della SICAV saranno offerte per la sottoscrizione. Gli altri avvisi agli azionisti saranno pubblicati nel "Luxemburger Wort" a Lussemburgo e in uno o più giornali distribuiti nei paesi in cui le quote della SICAV saranno offerte per la sottoscrizione. I seguenti documenti saranno a disposizione del pubblico. Il prospetto d emissione e lo statuto della SICAV,

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