ART. 62 DL 1/2012 Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli
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- Rosina Chiesa
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1 CS 71/2012 Foggia 22/10/2012 ART. 62 DL 1/2012 Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli L art. 62 del D.L. 24/01/2012, n. 1, ha introdotto nuove norme che disciplinano i rapporti commerciali fra imprese, in relazione alla cessione dei prodotti agricoli e alimentari. La disposizione in questione si pone come obiettivo la tutela dei soggetti imprenditoriali più deboli, intervenendo pesantemente su discipline contrattuali e termini di pagamento. Come spesso avviene, a fronte di emergenze in cui l obiettivo è assolutamente condivisibile, si introducono norme che, anziché tutelare i soggetti deboli, rischiano di produrre l effetto contrario. Da una parte si registra un appesantimento burocratico che cozza violentemente contro le affermazioni del Governo in materia di semplificazioni, rendendo contraddittorie le dichiarazioni rese dai diversi Ministri, dall altra si instaura un regime sanzionatorio sui pagamenti che mette in difficoltà proprio ed esclusivamente le micro e piccole imprese. Il regolamento di attuazione di cui anticipiamo i contenuti ha chiarito meglio alcuni passaggi che rendono ora meno onerosa l entrata in vigore della disposizione. Come Confesercenti e come Rete Imprese Italia siamo impegnati a fare tutte le necessarie pressioni affinché l art. 62 del D.L. 24/01/2012 venga significativamente modificato e fatta slittare la sua entrata in vigore. 1
2 NOTA DELL UFFICIO LEGISLATIVO CONFESERCENTI NAZIONALE Dal prossimo 24 ottobre, per effetto dell art. 62 del DL n. 1/2012, convertito nella legge n. 27/2012, scattano i nuovi obblighi concernenti la forma dei contratti relativi alla cessione tra imprese di prodotti agricoli ed alimentari ed i relativi termini inderogabili di pagamento, su cui l Ufficio Legislativo ha già diramato la nota circolare n. 4374, dello scorso 16 settembre. Campo di applicazione ed esclusioni Le norme si applicano ad ogni cessione o fornitura di prodotti agricoli, tra i quali, oltre all ortofrutta, le carni, i pesci, il latte, le uova, le piante, i fiori, fino ai tabacchi greggi non lavorati, al lino e alla canapa greggi non filati, nonché di prodotti alimentari, cioè qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o anche non trasformato destinato ad essere ingerito da esseri umani. Le disposizioni in questione, dunque, sono applicabili ad ogni acquisto di prodotti agricoli ed alimentari effettuato da parte di operatori commerciali, pubblici esercizi, alberghi, ma anche tabaccai, edicolanti, ecc. (ogni soggetto, in definitiva, che acquisti da un produttore o da un operatore intermedio i suddetti prodotti) e ad ogni vendita o fornitura dei medesimi prodotti nei confronti di imprese, con esclusione della vendita al consumatore finale. A norma del decreto di attuazione dell art. 62, ancora non approvato definitivamente (ma sul medesimo si è già espresso il Consiglio di Stato con parere sostanzialmente favorevole), sono escluse dal campo di applicazione della norma le cessioni di prodotti la cui consegna avviene fuori dal territorio italiano (ma che poi ben possono essere importati dal cessionario - ad esempio una catena distributiva o alberghiera - in Italia), le cessioni istantanee con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, i conferimenti operati dagli imprenditori alle cooperative di produttori agricoli di cui al D. Lgs. n. 228/2001, alle organizzazioni di produttori di cui al D. Lgs. n. 102/2005, e i conferimenti di prodotti ittici tra imprenditori ittici. Obbligo della forma scritta I contratti di cessione dei prodotti in questione devono essere stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicare a pena di nullità (rilevabile anche dal giudice, d ufficio) la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento (ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO). I contratti devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti. La bozza di decreto attuativo prevede che per forma scritta può intendersi qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax e anche priva di sottoscrizione, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli o alimentari. Sulla superfluità della sottoscrizione il Consiglio di Stato ha però richiesto al Ministero delle politiche agricole e forestali di effettuare una precisazione, non apparendo detta indicazione conforme alla disciplina legislativa generale in materia di forma del contratto, così come ricostruita dalla univoca giurisprudenza. Infatti, secondo un orientamento consolidato della Cassazione civile, nei contratti formali la sottoscrizione del documento costituisce sempre il presupposto necessario per collegare la manifestazione di volontà della parte al suo autore, consentendo di qualificare il documento come atto redatto in forma scritta. Ad avviso del 2
3 Consiglio di Stato, dunque, il MIPAF dovrà valutare l opportunità di chiarire, correggendo la bozza di decreto, che il requisito della forma scritta possa essere soddisfatto, anche in assenza di sottoscrizione dell atto, in presenza di elementi certi idonei a dimostrare la provenienza del documento, quali l apposizione della firma elettronica o digitale, oppure la trasmissione di documenti mediante lo strumento della posta elettronica certificata. La bozza di decreto, inoltre, prevede che gli elementi essenziali del contratto (si ripete: la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento), in forma scritta, possono essere contenuti anche in contratti quadro, accordi quadro o contratti di base e in accordi interprofessionali, e nei conseguenti documenti di seguito elencati, a condizione che questi riportino gli estremi ed il riferimento ai corrispondenti contratti o accordi: a) contratti di cessione dei prodotti; b) documenti di trasporto o di consegna, ovvero la fattura; c) ordini di acquisto con i quali l acquirente commissiona la consegna dei prodotti. Inoltre, anche in mancanza dei suddetti contratti e accordi quadro, i documenti di trasporto o di consegna, nonché le fatture (c.d. parlanti ), integrati con gli elementi essenziali del contratto, assolvono gli obblighi di legge. In questo caso, documenti di trasporto o fatture devono riportare la seguente dicitura: Assolve gli obblighi di cui all articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. In caso di mancato rispetto degli obblighi di forma, i contraenti sono sottoposti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro Termini di pagamento Attualmente, nelle transazioni commerciali, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002, i termini per il pagamento sono stabiliti dalle parti di comune accordo, oppure, in mancanza di accordo, sono di trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente, o dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento. Per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato invece entro il termine legale di sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi, a meno che le parti, nella propria libertà contrattuale, non stabiliscano un termine superiore rispetto a quello legale, a condizione che le diverse pattuizioni siano stabilite per iscritto e rispettino i limiti concordati nell'àmbito di accordi sottoscritti, presso il Ministero delle attività produttive, dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della produzione, della trasformazione e della distribuzione per categorie di prodotti deteriorabili specifici. Le nuove disposizioni stabiliscono, invece, che per le cessioni dei prodotti agricoli ed alimentari il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato (inderogabilmente) per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni, termini decorrenti dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Sono da considerare deteriorabili: i prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a 60 giorni; i prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti tali da 3
4 prolungare la durabilità per un periodo superiore a 60 giorni; i prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aw superiore a 0,95 e ph superiore a 5,2 oppure aw superiore a 0,91 oppure ph uguale o superiore a 4,5; tutti i tipi di latte. La bozza di decreto attuativo specifica che la data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo nel caso di consegna della fattura a mano (in questo caso il creditore si farà rilasciare ricevuta datata e firmata), di invio a mezzo di raccomandata A.R., di posta elettronica certificata (PEC), di impiego del sistema EDI (Electronic Data Interchange) o mezzo equivalente. In mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura, si assume che la fattura sia ricevuta nella data di consegna dei prodotti. Secondo le norme fiscali (art. 21, comma 4, del DPR n. 633/72), la fattura è emessa al momento di effettuazione dell'operazione. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione e contiene anche l'indicazione della data e del numero dei documenti stessi. In tale caso, può essere emessa una sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti. A titolo esemplificativo, per i beni consegnati dal 24 ottobre, la fattura può essere emessa il 15 novembre e i 30 giorni decorrono dal 30 novembre; quindi il pagamento deve avvenire entro il 29 dicembre, o il 28 gennaio se i prodotti non sono deteriorabili Sempre secondo la bozza di decreto, per cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti, il cedente deve emettere fattura separata. Interessi di mora Il pagamento degli interessi decorre automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, qualora il creditore abbia adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge e non abbia ricevuto nei termini l importo dovuto per ritardo imputabile al debitore. Secondo quanto osservato dal Consiglio di Stato, il saggio degli interessi va determinato, inderogabilmente, assumendo quale base il tasso di riferimento, come calcolato in applicazione della normativa comunitaria riguardante la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, maggiorato di ulteriori due punti percentuali. L art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002 stabilisce che il saggio degli interessi è determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali. In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento, il debitore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a euro. L entità è determinata in ragione del fatturato dell azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi. All accertamento delle violazioni provvede d ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato l Autorità 4
5 garante della concorrenza e del mercato, che può avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza. Entrata in vigore Le norme dell art. 62, relative ai termini di pagamento, sono direttamente applicabili dal prossimo 24 ottobre. Le norme del decreto di attuazione si applicheranno a tutti i contratti di cessione stipulati da quella data, mentre i contratti in essere, se la bozza di decreto dovesse essere confermata, dovranno essere adeguati, con riferimento ai soli elementi essenziali di forma dei medesimi, entro il ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ A cura dell Ufficio Stampa 5
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