SALVADOR BERGAMO PADRONE

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1 rag. MARIO SALVADOR rag. ANTONIO BERGAMO dott. FRANCESCO PADRONE DOCENTE DI ISTITUZIONI DI ECONOMIA PRESSO L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRIESTE dott. ANNA MARIA SALVADOR dott. CLAUDIA SALVADOR Portogruaro, 14 gennaio Egregi signori CLIENTI LORO SEDI dott. DANIELA SALVADOR dott. MARTINA BEMBO COMMERCIALISTA dott. LUCIA PRESOTTO COMMERCIALISTA dott. LAURA BOSCHIN dott. ANNA PRESOTTO Circolare studio NUOVE DISPOSIZIONI LEGGE DI STABILITA La legge n. 228 del ha introdotto numerose novità, delle quali si menzionano quelle di maggiore interesse. Novità in materia di fatturazione 1 premessa Al fine di recepire il contenuto della direttiva 2010/45/UE, la L n. 228 (legge di stabilità ) introduce numerose novità in materia di fatturazione, applicabili alle operazioni effettuate a partire dall NUOVI OBBLIGHI DI FATTURAZIONE 2.1 Operazioni nei confronti di soggetti PASSIVI UE Per le operazioni non rilevanti territorialmente in Italia, l obbligo di fatturazione (finora limitato alle prestazioni di servizi generiche, ad esempio le consulenze) è esteso alla generalità delle operazioni. Per tutte le prestazioni di servizi (ad eccezione delle operazioni esenti di cui all art. 10 co. 1 numeri 1), 2), 3), 4) e 9) del DPR 633/72) e le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori d imposta in altro Stato UE, il cedente o prestatore di servizi nazionale emette fattura, con l annotazione inversione contabile. Ad esempio, la prestazione di un servizio di consulenza resa a una società stabilita in un altro Stato UE dovrà essere fatturata con la dicitura inversione contabile. 2.2 Operazioni extra-ue Per tutte le operazioni che si considerano effettuate al di fuori della UE, il cedente o prestatore di servizi nazionale emette fattura, con l annotazione operazione non soggetta.

2 2.3 Volume d affari Le operazioni non rilevanti territorialmente sopra descritte concorrono alla formazione del volume d affari annuo del cedente o prestatore di servizi. Tali operazioni, che non generano plafond per l acquisto di beni e servizi senza applicazione dell IVA, sono tuttavia irrilevanti nel calcolo del volume d affari da utilizzare per determinare lo status di esportatore abituale del soggetto passivo italiano. 3 CONTENUTO DEL DOCUMENTO E ANNOTAZIONI 3.1 CONTENUTO DELLA FATTURA In fattura diventa obbligatorio indicare: il numero di partita IVA del cliente nazionale (che in precedenza veniva generalmente indicato solo ai fini commerciali, pur non essendovi un obbligo di legge); il numero di partita IVA attribuito da un altro Stato UE, nel caso in cui il cliente sia stabilito in un altro Stato membro della UE; il codice fiscale del cliente nazionale, se non agisce nell esercizio d impresa, arte o professione. Numero progressivo della fattura La risoluzione n. 1 del ha sciolto i dubbi riguardante la numerazione della fattura, che ai sensi del nuovo art. 21 del DPR 633/72 va espressa in modo univoco. La risoluzione chiarisce che l univocità è garantita anche con il sistema attualmente in uso. 3.2 ANNOTAZIONI La fattura emessa per le seguenti operazioni deve contenere una specifica annotazione: per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori d imposta in altro Stato UE, il cedente o prestatore di servizi nazionale emette fattura con la dicitura inversione contabile ; per le cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale deve essere riportata la dicitura operazione non soggetta ; per le cessioni all esportazione, le operazioni assimilate, i servizi internazionali (di cui all art. 9 del DPR 633/72) deve essere riportata la dicitura operazione non imponibile ; per le operazioni esenti (escluse le operazioni relative alle lotterie di cui al n. 6) dell art. 10 del DPR 633/72) deve essere riportata la dicitura operazione esente ; per le operazioni soggette al regime del margine deve essere riportata, a seconda dei casi, la dicitura regime del margine beni usati, regime del margine oggetti d arte, regime del margine oggetti da antiquariato o da collezione, regime del margine agenzie di viaggio. 3.3 OPERAZIONI IN REVERSE CHARGE Le fatture emesse dal cedente o prestatore di servizi per operazioni in reverse charge (es. contratti di subappalto nel settore edile nei confronti dei costruttori o ristrutturatori degli immobili, cessioni di fabbricati strumentali, cessioni di cellulari e PC) devono contenere l annotazione inversione contabile. Le autofatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in regime di reverse charge devono recare la dicitura autofatturazione. 4 FATTURA CUMULATIVA La possibilità di emettere un unica fattura per le operazioni effettuate nello stesso mese solare nei confronti di un medesimo soggetto è estesa alle prestazioni di servizi.

3 La fattura, recante il dettaglio delle operazioni poste in essere, deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo all effettuazione delle operazioni. 5 TERMINI PER L EMISSIONE DELLA FATTURA Entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione deve essere emessa: - la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; - la fattura relativa alle prestazioni di servizi generiche rese a soggetti non stabiliti in Italia; - l autofattura relativa alle prestazioni di servizi generiche ricevute da un soggetto passivo stabilito al di fuori della UE. Per gli acquisti intracomunitari, il cessionario, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell operazione, deve emettere l autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell operazione stessa. 6 FATTURA SEMPLIFICATA È prevista la possibilità di emettere la fattura c.d. semplificata per tutte le operazioni di ammontare non superiore a 100,00 euro e per le note di variazione di cui all art. 26 del DPR 633/72. Tra le principali indicazioni che devono essere contenute sulla fattura semplificata vi sono: data di emissione e numero progressivo che la identifichi in modo univoco; descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; ammontare del corrispettivo complessivo e dell imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla; ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio, numero di partita IVA del cedente o prestatore di servizi e del cessionario o committente. In alternativa, se il cessionario o committente è stabilito: nel territorio nazionale, è sufficiente il solo codice fiscale o il numero di partita IVA; in un altro Stato UE, è sufficiente il solo numero di partita IVA attribuito da tale Stato. Un apposito decreto ministeriale potrebbe elevare il limite per l emissione della fattura semplificata fino a 400,00 euro, ovvero consentirne l emissione senza limite di importo per le operazioni effettuate in specifici settori o da specifiche tipologie di soggetti. Esclusioni La fattura semplificata non può essere emessa: per le cessioni intracomunitarie; per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, diverse da quelle esenti di cui all art. 10 numeri 1), 2), 3), 4) e 9) del DPR 633/72, effettuate nei confronti di un soggetto passivo debitore dell imposta in altro Stato UE. 7 FATTURA ELETTRONICA Le nuove disposizioni definiscono le caratteristiche che deve possedere la fattura in formato elettronico e le condizioni per la sua emissione: la fattura elettronica è equiparata alla fattura cartacea; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all accettazione da parte del destinatario; la fattura elettronica si considera emessa al momento della trasmissione o della messa a disposizione del cessionario o committente;

4 il soggetto passivo ha l obbligo di garantire l autenticità dell origine, l integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione; l autenticità dell origine e dell integrità del contenuto, oltre che dall apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell emittente e dai sistemi EDI (Electronic Data Interchange) di trasmissione elettronica dei dati, può essere garantita da sistemi di controllo di gestione in grado di assicurare un collegamento affidabile tra la fattura elettronica e l operazione ad essa riferibile. Conservazione delle fatture Le fatture elettroniche devono essere conservate in modalità elettronica. Le fatture cartacee e le fatture create in modo elettronico possono essere conservate elettronicamente. 8 INTEGRAZIONE DELLE FATTURE L obbligo di integrazione delle fatture, da parte del cessionario o committente nazionale, è esteso a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri della UE. 9 EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE Gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati nel momento di inizio del trasporto o della spedizione al cessionario (o a terzi per suo conto). Gli acquisti intracomunitari si considerano, pertanto, effettuati nello stesso momento delle corrispondenti cessioni. Se la fattura relativa a una cessione intracomunitaria è emessa prima dell inizio del trasporto o della spedizione, l operazione si considera effettuata alla data della fattura, mentre non assume più rilevanza il pagamento anticipato, in tutto o in parte, del corrispettivo. È stato, inoltre, previsto che le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni effettuati in modo continuativo nell arco di un periodo di tempo superiore ad un mese solare si considerano effettuati al termine di ciascun mese. Aumento dell IVA Aumenterà di un solo punto (dal 21% al 22% l'aliquota ordinaria) dal 1 luglio. Dimezzato quindi l'iniziale aumento previsto di due punti ed eliminato l'aumento dal 10% all'11% per i generi alimentari. Rivalutazione terreni e partecipazioni Art. 1, c. 473: riaperti i termini per la rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni in società non quotate e di terreni, agricoli e non. Le condizioni per rendere efficace la nuova rideterminazione sono il possesso dei beni al , il versamento dell imposta sostitutiva in un unica soluzione o in 3 rate annuali a partire dal e la redazione di una perizia asseverata a cura di un professionista abilitato. I contribuenti che hanno già eseguito una precedente rideterminazione del costo di acquisto possono detrarre dall imposta dovuta quella in precedenza versata, ricalcolando le rate ancora pendenti. L'imposta sostitutiva è pari al 4% per terreni e partecipazioni qualificate (superiori al 20% del capitale sociale per le società di capitali e al 25% per le società di persone) o del 2% per le partecipazioni non qualificate.

5 Rivalutazione del reddito dominicale e del reddito agrario dei terreni Art. 1 co. 512: i redditi dominicali e agrari sono rivalutati del 15%. La rivalutazione si applica sull'importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell'art. 3 co. 50 della L n. 662, quindi dopo avere rivalutato: il reddito dominicale, dell'80%; il reddito agrario, del 70%. Terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali La nuova rivalutazione è ridotta dal 15% al 5% in relazione ai terreni agricoli, compresi quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola. Anche in tale caso, la nuova rivalutazione del 5% si applica sull'importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi della suddetta L. 662/96. Ambito applicativo della rivalutazione Le rivalutazioni in esame si applicano: ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi; per i periodi d'imposta, 2014 e Effetti ai fini della determinazione degli acconti Ai fini della determinazione degli acconti delle imposte sui redditi dovuti per l'anno, viene stabilito che si deve tenere conto delle suddette rivalutazioni. Società agricole Art. 1 commi 513 e 514: disposizioni determinazione reddito delle società agricole. Il comma 1093, dell'art. 1, della legge 296/2006 (Finanziaria 2007) disponeva che le società di persone (sas e snc), le società a responsabilità limitata e le società cooperative (con esclusione delle Spa), con qualifica di società agricola, potessero optare per la tassazione basata sui redditi fondiari. Con la nuova legge di Stabilità il legislatore abroga dal 2015 (non più dal ) questo regime opzionale, riportando queste società tra quei soggetti che determinano il proprio reddito ai sensi degli articoli 55 e seguenti del Tuir (reddito d'impresa). E, contestualmente, abroga, sempre dal 2015, il regime (introdotto col comma successivo, il 1094), che consente la tassazione forfetizzata del reddito anche per le società costituite da imprenditori agricoli che esercitano esclusivamente attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. Permane la tassazione fondiaria, quale regime naturale, per gli imprenditori individuali, gli enti non commerciali e, soprattutto, le società semplici. Le opzioni previste dai commi 1093 e 1094 dell'articolo 1, non saranno più esercitabili a decorrere dal periodo d'imposta 2015 (per i soggetti con periodo d'imposta solare), con la conseguenza che, anche chi avrà effettuato tale scelta a ridosso del 2015 (per esempio per l'esercizio 2014), ancorché la scelta abbia valenza per un triennio, dovranno rientrare nella tassazione secondo di criteri previsti per il reddito d'impresa, a decorrere da tale periodo d'imposta (2015). Un successivo decreto ministeriale potrà dettare le regole per il passaggio di regime. Effetti ai fini della determinazione degli acconti Gli acconti delle imposte sui redditi dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al (anno 2015 per i soggetti "solari") dovranno essere calcolati in base alle nuove disposizioni (tassazione in base a bilancio).

6 Deducibilità costi auto I veicoli interessati dalle modifiche introdotte dalla legge di stabilità sono: - quelli utilizzati dai lavoratori autonomi e quelli d impresa utilizzati ad uso promiscuo; - quelli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo si imposta. Non sono stati modificati i limiti di deducibilità e la percentuale di detraibilità iva. La deducibilità dei costi e delle spese relativi ai veicoli utilizzati dai lavoratori autonomi e dalle imprese (uso promiscuo) si riduce da 40% a 20%. La deducibilità dei costi e delle spese eccedenti il fringe benefit relativi ai veicoli concessi in uso promiscuo agli amministratori si riduce da 40% a 20%. La deducibilità dei costi e delle spese relative ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti si riduce da 90% a 70%. Le novità sono operative dall FATTISPECIE Lavoratori autonomi generalità imprese e Uso promiscuo dipendenti Uso promiscuo amministratori Quote ammortamento Fino al Canoni leasing Fino al Canoni noleggio Fino al 40% 20% 40% 20% 40% 20% Ded.ammessa in Nel limite di Euro Nel limite di ,99 Euro 3.615,20 misura proporz.corrisp.al costo sostenuto Carburante, assicurazione, manutenzione, ecc. Fino al 40% 20% 90% 70% 90% 70% 90% 70% 90% 70% 40% 20% 40% 20% 40% 20% 40% 20% Parte eccedente il Parte Parte eccedente Parte eccedente il fronge benefit eccedente il il fronge benefit fronge benefit fronge benefit La percentuale di deducibilità del 20% sostituisce direttamente la percentuale del 40%, non trovando applicazione, di fatto, la percentuale del 27,50% prevista in precedenza. Nessuna modifica con riferimento ai veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti. TARES, IVIE, IVAFE, TOBIN TAX E IMPOSTA DI BOLLO SU PRODOTTI FINANZIARI Tares: dal 1 gennaio sostituisce TIA e TARSU e sarà pagata a partire da aprile. Costituita da due quote: una per coprire tutti i costi di raccolta e smaltimento rifiuti e l'altra per coprire i costi relativi ai servizi cd. indivisibili dei Comuni. Ivie: l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, è pari allo 0,76 %, l aliquota si riduce allo 0,40% nel caso in cui si tratti di abitazione principale. La decorrenza è stata spostata al per cui non ci sono conseguenze per chi non ha effettuato i versamenti, mentre i versamenti effettuati per l anno 2011 si considerano eseguiti in acconto per il. Ivafe: l imposta sulle attività finanziarie detenute all estero, è pari all 1 per mille nel e al 1,5 per mille negli anni successivi. Nel caso si abbia a che fare con un conto corrente o con un libretto di risparmio, l imposta è dovuta in misura fissa (34,20 euro), a patto che le giacenze non

7 siano superiori ai cinquemila euro. Analogamente a quanto detto per l Ivie, la decorrenza è stata spostata al per cui non ci sono conseguenze per chi non ha effettuato i versamenti, mentre i versamenti effettuati per l anno 2011 si considerano eseguiti in acconto per il. Tobin Tax: partirà dal primo marzo e si applicherà ai trasferimenti di azioni e titoli partecipativi. Il prelievo sarà pari allo 0,10% sugli scambi sui mercati regolamentati e dello 0,20% per quelli sui mercati non regolamentati. Per il l'importo sarà rispettivamente dello 0,12% e dello 0,22% per compensare lo slittamento a marzo. L imposta fissa sui contratti a termine, sui contratti derivati e sulle operazioni relative a valori immobiliari equivalenti a tali contratti si applicherà a decorrere dal 1 luglio. Imposta di bollo sui prodotti finanziari: si applica nel con l aliquota annua del 0,15% rispetto al 0,10% in vigore nel, la misura minima di bollo annuale resta invariata a 34,20 Euro da calcolarsi sul totale degli investimenti detenuti in rapporti identicamente intestati presso il medesimo intermediario. Le persone fisiche non usufruiscono più di alcun massimale di imposta. è previsto, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, un tetto massimo nella misura di Euro. Il valore dell investimento assorbito dalla misura minima di 34,20 Euro si riduce da Euro a Euro Crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo Art. 1 co : istituito, a decorrere dal, un credito d'imposta per le imprese che investono in ricerca e sviluppo. Soggetti beneficiari Il credito d'imposta è concesso alle imprese e alle reti di imprese. Stando al tenore letterale della disposizione, il credito d'imposta dovrebbe essere riconosciuto in via preferenziale alle PMI. Attività di ricerca e sviluppo agevolabili Il credito d'imposta è concesso: per investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuati direttamente dalle imprese; per attività di ricerca e sviluppo affidata ad università, enti pubblici di ricerca, ecc.. Disposizioni attuative Con un apposito decreto, emanato dal Ministero dell'economia e della Finanze e dal Ministero per lo Sviluppo economico, saranno stabiliti i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta in esame. * * * Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti. Cordiali saluti. L Amministrazione

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