CIRCOLARE n. 21/2012

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1 CIRCOLARE n. 21/2012 NOVITA IN MATERIA DI CONTRATTI PER LA CESSIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E AGROALIMENTARI INTRODOTTE DALL ART. 62 DEL DL 1/2012 CONVERTITO NELLA LEGGE 27/2012.

2 INDICE 1 PREMESSA 2 SOGGETTI INTERESSATI 3 PRODOTTI INTERESSATI 4 L INTERVENTO DEL DECRETO LEGGE N. 1/2012 NEI CONTRATTI DI VENDITA AGROALIMENTARE 4.1 Eccezioni 4.2 Termini di pagamento 5 FATTURAZIONE 1 PREMESSA Dal 24 ottobre 2012 sono entrate in vigore le disposizioni dettate dall articolo 62 del D.L. 1/2012 (c.d. Decreto Liberalizzazioni), convertito nella Legge 27/2012, che riordina e disciplina le relazioni commerciali nella filiera agroalimentare ed, in particolare, i contratti che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale. 2 SOGGETTI INTERESSATI

3 Il comma 1 dell art. 62 riguarda i contratti che hanno per oggetto la cessione (vendita) dei prodotti agricoli ed agroalimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale [ ] e, pertanto, i soggetti interessati da tale normativa sono tutti gli operatori della filiera agroalimentare quali, ad esempio: agricoltori, commercianti al minuto e all ingrosso, la grande distribuzione, le industrie di trasformazione, gli intermediari commerciali, (in sintesi, ogni soggetto che acquista da un produttore o da un operatore intermedio i suddetti prodotti), per ogni vendita o fornitura dei medesimi prodotti nei confronti di imprese, con esclusione della vendita al consumatore finale. 3 PRODOTTI INTERESSATI In merito ai prodotti interessati dalla nuova normativa, è possibile individuare due categorie: i prodotti agricoli: elencati nell allegato I dell art.38 del trattato sul funzionamento dell Unione Europea, fra i quali i prodotti di origine vegetale e animale; i prodotti alimentari: tutti i prodotti alimentari di cui all art. 2 del Reg. CE n. 178/ L INTERVENTO DEL DECRETO LEGGE N. 1/2012 NEI CONTRATTI DI VENDITA AGROALIMENTARE Il 1 comma dell art. 62 prescrive che i contratti che hanno per oggetto la cessione (vendita) dei prodotti agricoli ed agroalimentari, ad eccezione di quelli conclusi col consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano a pena di nullità la durata, la quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. Il relativo decreto attuativo prevede che per "forma scritta" può intendersi qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax e anche priva di sottoscrizione, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli o alimentari. Inoltre, il decreto attuativo prevede che gli elementi essenziali del contratto, in forma scritta, possano essere contenuti anche in contratti o accordi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere l) ed m) e nei conseguenti documenti di seguito elencati, a condizione che questi riportino gli estremi ed il riferimento ai corrispondenti contratti o accordi: a) contratti di cessione dei prodotti; b) documenti di trasporto o di consegna, ovvero la fattura; c) ordini di acquisto con i quali l'acquirente commissiona la consegna dei prodotti. Anche in mancanza dei suddetti contratti e accordi quadro, i documenti di trasporto o di consegna, nonché le fatture (c.d. "parlanti"), integrati con gli elementi essenziali del contratto, assolvono gli obblighi di legge. In questo caso, documenti di trasporto o fatture devono riportare la seguente dicitura: "Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27". 4.1 Eccezioni Sono esclusi dal campo di applicazione del Decreto: - le vendite effettuate al consumatore finale;

4 - le vendite istantanee, cioè effettuate con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito; - le cessioni effettuate dai soci imprenditori di cooperative agricole alle stesse cooperative; - le cessioni effettuate ai soci co-imprenditori delle organizzazioni dei produttori alle organizzazioni stesse; - le cessioni effettuate tra imprenditori ittici. 4.2 Termini di pagamento In riferimento ai termini di pagamento, l'articolo 62 prevede un duplice termine legale (inderogabile dalle parti) per il pagamento, a seconda della tipologia di prodotto ed, in particolare: 1) 30 giorni per i prodotti alimentari deteriorabili, ovvero quei prodotti alimentari che: - riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a 60 giorni; - prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, compresi piante ed erbe aromatiche, anche se posti in involucri protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore ai 60 giorni; - prodotti a base di carne che presentino determinate caratteristiche fisico-chimiche; - tutti i tipi di latte. 2) 60 giorni per tutti gli altri prodotti alimentari. In entrambi i casi il termine di pagamento decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura, mentre gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. 5 FATTURAZIONE La fattura può essere: - fattura immediata: va emessa entro le 24 ore del giorno successivo alla consegna - fattura differita: emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna, da rilasciare previa emissione del documento di trasporto, da indicare in fattura. Il decreto attuativo specifica che la data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo nei seguenti casi: - consegna della fattura a mano (in questo caso il creditore si farà rilasciare ricevuta datata e firmata), - invio a mezzo di raccomandata A/R, - invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC), - invio con impiego del sistema EDI (Electronic Data Interchange) o mezzo equivalente. In mancanza di certezza circa la circa la data di ricevimento della fattura, si assume che la fattura sia ricevuta nella data di consegna dei prodotti.

5 Verranno forniti ulteriori dettagli sull argomento non appena verranno pubblicate interpretazioni esplicative, in ogni caso ulteriori richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica:

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