Aggiornamenti Fiscali Enti Pubblici n. 7/12 Novembre 2012

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Aggiornamenti Fiscali Enti Pubblici n. 7/12 Novembre 2012"

Transcript

1 Aggiornamenti Fiscali Enti Pubblici n. 7/12 Novembre 2012 ARGOMENTI TRATTATI: CESSIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI PAG. 1 COMUNI-AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI: ASSOGGETTAMENTO AL PATTO DI STABILITÀ INTERNO DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI AI SENSI DELL ARTICOLO 25, COMMA 2, DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2012, N.1, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, CON LEGGE 24 MARZO 2012, N. 27. PAG. 12 CESSIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI PREMESSA L art. 62 del DL n. 1, convertito nella L n. 27, ha previsto importanti novità in relazione alla disciplina dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, al fine di garantire maggiore trasparenza e prevedere meccanismi di tutela dei rapporti commerciali. In particolare: è stato introdotto l obbligo della forma scritta del contratto; è stato previsto un contenuto minimo obbligatorio del contratto; sono stati fissati termini inderogabili di pagamento, allo scadere di quali decorrono i previsti interessi di mora; sono state definite una serie di pratiche commerciali sleali vietate. Premesso che la Pubblica Amministrazione non è stata esonerata dall applicazione di questa normativa, è importante elencare ed esemplificare quali potrebbero essere le principali attività interessate a questa modifica. Si procede, pertanto, ad inquadrare prioritariamente le principali modifiche normative per poi calarle nella specifica realtà degli enti pubblici. Provvedimento attuativo Con il DM , il Ministero delle Politiche agricole, di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, ha dato attuazione alla nuova disciplina. Abrogazione della precedente disciplina Per effetto della nuova disciplina, vengono espressamente abrogate le precedenti disposizioni in materia, contenute: nell art. 4 co. 3-4 del DLgs n. 231, di recepimento delle direttive comunitarie relative alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali; nel DM , in relazione all individuazione dei prodotti alimentari deteriorabili. 1

2 DECORRENZA E REGIME TRANSITORIO Studio Legale Tributario Le disposizioni in esame, previste per le cessioni di prodotti agricoli e alimentari, si applicano a decorrere dai contratti stipulati dal (sette mesi dal , data di pubblicazione sulla G.U. della suddetta L. 27/2012). ADEGUAMENTO DEI CONTRATTI GIÀ STIPULATI AL I contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari, già in essere alla data del , devono essere adeguati all obbligo della forma scritta e al contenuto minimo, previsto dalla nuova disciplina: entro il ; ovvero, in relazione ai contratti stipulati in presenza di norme comunitarie da cui discendono termini per la stipula dei contratti stessi, per la campagna agricola successiva. APPLICAZIONE AUTOMATICA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI AI CONTRATTI GIÀ STIPULATI AL Anche in assenza di adeguamenti contrattuali alla disciplina in esame, le nuove disposizioni di legge si applicano automaticamente a tutti i contratti: in relazione: ai previsti termini di pagamento; al divieto di pratiche commerciali sleali; a partire dal AMBITO DI APPLICAZIONE AMBITO TERRITORIALE La nuova disciplina si applica alle cessioni di prodotti agricoli e alimentari la cui consegna avviene nel territorio italiano. Sono, dunque, soggetti alle nuove regole anche: le importazioni; gli acquisti intracomunitari. AMBITO OGGETTIVO Ai fini della disciplina in esame sono definiti: prodotti agricoli, i prodotti di cui all art. 38 co. 3 e all allegato I del Trattato sul funzionamento dell Unione europea; si tratta, in sostanza, di tutti i prodotti del suolo, dell allevamento e della pesca (es. ortaggi, frutta, legumi, cereali, foraggi, fiori, piante, semi, carne, latte, uova, animali vivi, pesci, crostacei e molluschi, fibre tessili, ecc.); prodotti alimentari, i prodotti di cui all art. 2 del regolamento CE n. 178; si tratta di ogni sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito. Le nuove disposizioni riguardano le cessioni di prodotti agricoli o alimentari, rimanendo quindi escluse le prestazioni di servizi. AMBITO SOGGETTIVO Salve le previste esclusioni, la disciplina in esame si applica alle cessioni di prodotti agricoli o alimentari effettuate nei confronti di qualsiasi acquirente, comprese le pubbliche amministrazioni. CESSIONI ESCLUSE Sono però previste alcune ipotesi di cessioni di prodotti agricoli o alimentari alle quali non si applicano, in tutto o in parte, le nuove disposizioni in esame. 2

3 1 Cessioni a consumatori finali Studio Legale Tributario Le nuove disposizioni non si applicano ai contratti conclusi con il consumatore finale, cioè la persona fisica che acquista prodotti agricoli e/o alimentari per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. 2 Conferimenti tra imprenditori Non costituiscono inoltre cessioni rilevanti ai sensi della disciplina in esame: i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori alle cooperative di cui all art. 1 co. 2 del DLgs n. 228 (cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi), se gli imprenditori sono soci delle cooperative stesse; i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori alle organizzazioni di produttori di cui al DLgs n. 102, se gli imprenditori risultano soci delle organizza-zioni stesse; i conferimenti di prodotti ittici operati tra imprenditori ittici, di cui all art. 4 del DLgs n Cessioni istantanee Con riferimento al requisito della forma scritta, al contenuto minimo del contratto e ai termini di pagamento, non rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni in esame le cessioni istantanee, cioè quelle con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito. FORMA E CONTENUTO DEI CONTRATTI DI CESSIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI I contratti relativi alle cessioni di prodotti agricoli e alimentari, rientranti nell ambito di applicazione della disciplina in esame, sono soggetti a particolari vincoli di forma e di contenuto. FORMA SCRITTA DEL CONTRATTO I contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari devono essere stipulati in forma scritta. Come precisato dal DM , per forma scritta si intende qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari. PRINCIPI DA OSSERVARE NELLA REDAZIONE DEI CONTRATTI I contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, con riferimento ai beni forniti, devono fondarsi su principi di: trasparenza; correttezza; proporzionalità; reciproca corrispettività delle prestazioni. CONTENUTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO A pena di nullità (rilevabile anche d ufficio da parte del giudice), il contratto in forma scritta di cessione dei prodotti agricoli e alimentari deve contenere i seguenti elementi essenziali: la durata; le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto; il prezzo; le modalità di consegna; le modalità di pagamento. 3

4 1. Scambi di comunicazioni e ordini Studio Legale Tributario Tali elementi essenziali possono anche essere contenuti negli scambi di comunicazioni e di ordini, antecedenti alla consegna dei prodotti. 2. Riferimento a contratti e accordi quadro I suddetti elementi essenziali possono essere contenuti anche: in un contratto quadro, accordo quadro o accordo di base: si tratta di accordi, conclusi anche a livello di centrali di acquisto, aventi ad oggetto la disciplina dei conseguenti contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, tra cui le condizioni di compravendita, le caratteristiche dei prodotti, il listino prezzi, le prestazioni di servizi e le loro eventuali rideterminazioni; con riferimento ai prezzi, il contratto quadro potrà individuare le modalità di determinazione del prezzo applicabile al momento dell emissione del singolo ordine, prevedendo che si faccia riferimento al listino. Nei contratti quadro conclusi con le centrali di acquisto dovranno essere indicati in allegato i nominativi degli associati che ne fanno parte che hanno conferito il mandato; in accordi interprofessionali conclusi tra gli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari; nei conseguenti documenti di seguito elencati, a condizione che riportino gli estremi ed il riferimento ai corrispondenti contratti o accordi: contratti di cessione dei prodotti; documenti di trasporto o di consegna, ovvero la fattura, purché recanti la seguente dicitura: Assolve agli obblighi di cui all art. 62 del DL n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L n. 27 ; ordini di acquisto con i quali l acquirente commissiona la consegna dei prodotti. 3. Sottoscrizione La sottoscrizione può essere considerata superflua solo in presenza di situazioni qualificabili equipollenti all apposizione della firma, idonee a dimostrare in modo inequivoco la riferibilità del documento scritto ad un determinato soggetto. CONTRATTAZIONI NELL AMBITO DELLE BORSE MERCI In relazione agli scambi di comunicazioni e alle contrattazioni effettuati nell ambito della Borsa Merci Telematica Italiana o nell ambito di altre Borse merci riconosciute dalla legge, gli obblighi di forma scritta e di contenuto del contratto sono assolti quando sono eseguiti su basi contrattuali previste dalla regolamentazione vigente in tali Borse e contengono i suddetti elementi essenziali. PAGAMENTO DELLE CESSIONI DI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI I contratti relativi alle cessioni di prodotti agricoli e alimentari, rientranti nell ambito di applicazione della disciplina in esame, sono altresì soggetti a specifici termini di pagamento e ad un particolare regime degli interessi di mora. TERMINI DI PAGAMENTO Il termine legale entro il quale devono essere effettuati i pagamenti per le cessioni di prodotti agricoli e alimentari è fissato inderogabilmente in: 30 giorni, per i prodotti deteriorabili; 60 giorni, per tutti gli altri prodotti. In entrambi i casi, il termine decorre dall ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Le modalità di emissione della fattura sono regolamentate dalla vigente disciplina fiscale. 4

5 Esempio Studio Legale Tributario Una fattura, avente ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, che è stata emessa, spedita e ricevuta nel mese di novembre 2012, ha come termine di pagamento il (30 giorni, a partire dal 30 novembre compreso). Se, invece, ha per oggetto prodotti alimentari non deteriorabili, il termine scade il (60 giorni, a partire dal 30 novembre compreso). 1. Prodotti deteriorabili Ai fini in esame, sono considerati deteriorabili : tutti i prodotti preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a 60 giorni; tutti i prodotti sfusi, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a 60 giorni; prodotti a base di carne, che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aw superiore a 0,95 e ph superiore a 5,2; oppure aw superiore a 0,91; oppure ph uguale o superiore a 4,5; L aw misura la presenza di acqua libera, che favorisce la crescita dei microorganismi. Il ph, invece, misura l acidità/basicità di una soluzione; anche una bassa acidità, infatti, favorisce una rapida crescita batterica; tutti i tipi di latte. La suddetta elencazione dei prodotti deteriorabili riprende quanto era già stato previsto nel citato DM , applicabile in relazione alla precedente disciplina. La durabilità del prodotto (superiore o inferiore a 60 giorni) si riferisce alla durata complessiva del prodotto, stabilita dal produttore. 2. Modalità di fatturazione Qualora vengano effettuate cessioni di prodotti soggetti a differenti termini di pagamento (cioè prodotti deteriorabili e prodotti non deteriorabili ), il cedente deve emettere fatture separate per le diverse tipologie di prodotti. 3. Data di ricevimento della fattura Al fine di determinare il termine vincolante per il pagamento, la data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo nel caso in cui la fattura sia stata consegnata: a mano, con l accortezza di raccogliere la sottoscrizione per ricevuta; mediante raccomandata A.R.; mediante posta elettronica certificata (PEC); attraverso l impiego del sistema EDI (Electronic Data Interchange) o altro mezzo equivalente. In mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura, ai fini della determinazione del termine di pagamento, si assume, salvo prova contraria, che essa sia stata ricevuta alla data di consegna dei prodotti (l ultima nel caso di più consegne). INTERESSI LEGALI DI MORA In caso di mancato rispetto dei suddetti termini di pagamento, dal giorno successivo alla scadenza del termine decorrono automaticamente i previsti interessi legali di mora. 1. Misura degli interessi Gli interessi legali di mora in esame sono pari: 5

6 al tasso di riferimento determinato ai sensi dall art. 5 del DLgs n. 231, in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali; si tratta del tasso di riferimento della Banca centrale europea (BCE), reso noto ogni sei mesi dal Ministero dell Economia e delle Finanze; tale tasso di riferimento: per il primo semestre dell anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1 gennaio di quell anno; per il secondo semestre dell anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1 luglio di quell anno; maggiorato di 7 punti percentuali, come previsto per i ritardi di pagamento in generale (che diventeranno 8 a decorrere dalle transazioni commerciali concluse dall ); maggiorato di ulteriori 2 punti percentuali, come specificatamente previsto per i beni agricoli e alimentari. Esempio Poiché il tasso BCE per il periodo dall al è pari all 1%, gli interessi moratori in esame, per il secondo semestre 2012, sono pari al 10% (1% + 7% + 2%). 2. Inderogabilità Gli interessi di mora previsti dalle disposizioni in esame sono inderogabili. CONTESTAZIONI RELATIVE ALLA FORNITURA A fronte di contestazioni solo parziali relative all adempimento della fornitura, è vietato negare il pagamento dell intero importo pattuito. CESSIONE DI PRODOTTI ALCOLICI In relazione alle cessioni di birra, vino, bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, di prodotti alcolici intermedi e dell alcole etilico, a soggetti autorizzati ad immetterli in consumo, resta ferma la specifica disciplina la quale prevede che: i corrispettivi devono essere versati entro 60 giorni dal momento della consegna o ritiro dei beni; in caso di mancato rispetto del termine di pagamento, il cessionario, senza bisogno di costituzione in mora, è tenuto al pagamento di interessi corrispondenti al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5 punti percentuali, salva pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. DIVIETO DI PRATICHE COMMERCIALI SLEALI La norma definisce condotta commerciale sleale il mancato rispetto dei principi di buona prassi nonché le pratiche sleali identificate dalla Commissione Europea. Con riferimento alle cessioni di prodotti agricoli e alimentari, è fatto divieto, da parte dei contraenti, di: adottare qualsiasi pratica commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento ; adottare qualsiasi comportamento in base al quale, abusando della propria maggiore forza contrattuale, vengano imposte condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose. Di seguito, in forma tabellare, si riepilogano le condotte commerciali espressamente vietate. DIVIETI APPLICABILI AI CONTRATTI DI CESSIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI Art. 62 co. 2 del DL 1/2012 Imposizione, anche indiretta, di condizioni di acquisto, di vendita o di altre condizioni ingiustamente gravose. Imposizione di condizioni extracontrattuali e/o retroattive. Applicazione di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti. Vincolare la conclusione, l esecuzione dei contratti, nonché la continuità e la regolarità delle medesime relazioni commerciali, all esecuzione di prestazioni che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l oggetto dei contratti o delle relazioni commerciali. 6

7 Art. 4 co. 1 del DM Art. 4 co. 2 del DM Art. 4 co. 3 del DM Conseguimento di indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali. Mancato rispetto dei principi di buone prassi o presenza di pratiche sleali definite dalla Commissione Europea e dai rappresentanti della filiera agroalimentare a livello comunitario, nell ambito del Forum di alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare, il cui elenco è allegato al DM in esame. Imposizione, a carico di una parte, di servizi e/o di prestazioni accessorie rispetto all oggetto principale della fornitura (anche qualora siano rese da soggetti terzi), che non abbiano alcuna connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto. Esclusione dell applicazione degli interessi di mora a danno del creditore. Esclusione del risarcimento delle spese di recupero dei crediti. Imposizione di prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione medi dei prodotti oggetto di cessione. Utilizzo di clausole contrattuali che impongano al venditore, successivamente alla consegna dei prodotti, un termine minimo prima di poter emettere la fattura. È fatta salva la possibilità, nel caso di consegna dei prodotti in più quote nello stesso mese, di emettere la fattura successivamente all ultima consegna del mese. REGIME SANZIONATORIO I co. 5-8 dell art. 62 del DL 1/2012 stabiliscono le sanzioni applicabili alle violazioni riguardanti le nuove disposizioni in materia di cessioni di prodotti agricoli e alimentari. VIOLAZIONE DEL REQUISITO DELLA FORMA SCRITTA E DEL CONTENUTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 516,00 a ,00 euro il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di: forma scritta del contratto; contenuto essenziale minimo obbligatorio del contratto. L entità della sanzione è determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione. VIOLAZIONE DEL TERMINE DI PAGAMENTO Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a ,00 euro il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti dalle disposizioni in esame. L entità della sanzione è determinata in ragione del fatturato dell azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi. VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI PRATICHE COMMERCIALI SLEALI Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 516,00 a 3.000,00 euro il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene al divieto di pratiche commerciali sleali. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i previsti divieti. VIGILANZA E APPLICAZIONE DELLE SANZIONI Il compito di vigilare sull applicazione della nuova disciplina e di irrogare le previste sanzioni è attribuito all Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato. A tal fine, l Autorità può avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria. All accertamento delle violazioni in esame l Autorità provvede d ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. 7

8 ATTIVITÀ DEGLI ENTI PUBBLICI INTERESSATE Chiarito che l Ente Pubblico non è tra i soggetti esonerati e che l ambito oggettivo fa riferimento all acquisto o alla vendita di prodotti agricoli o alimentari, indipendentemente dalla sfera istituzionale o commerciale in cui opera, si elencano a titolo esemplificativo e non esaustivo le principali attività interessate: Mensa scolastica; SAD; Pasti a domicilio; Farmacia; Vendita fiori nei servizi cimiteriali. Essendo queste attività principalmente svolte a favore di consumatori finali, cioè persone fisiche che acquistano prodotti agricoli e/o alimentari per scopi estranei alle proprie attività imprenditoriali o professionali eventualmente svolte, la normativa interessa principalmente e quasi esclusivamente le operazioni passive di acquisto. Entriamo nel merito dei singoli servizi. I servizi mensa scolastica, sad e pasti a domicilio rientrano nell applicazione della Legge n.27 del 24/03/2012 solamente quando sono gestiti direttamente dall Ente. La loro esternalizzazione a fronte di un canone di concessione, invece, non rientra, trattandosi ovviamente di una prestazione di servizio e non di una cessione di beni. Sintetizzando, se l Ente acquista solo ed esclusivamente pasti o alimenti, senza chiedere servizi aggiuntivi (es. servizio di erogazione del pasto), allora deve adempiere a questi nuovi obblighi. Se, invece, l operazione principale è un servizio ed il pasto è solo accessorio, allora non c è alcun adempimento aggiuntivo. Un altra attività che potrebbe essere interessata è quella della farmacia. La bozza del DM attuativo, infatti, considera come prodotti alimentari quelli di cui all art. 2 del Reg. CE 178/2002 ossia ogni sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito. Da ciò consegue, ad esempio, che anche gli integratori alimentari sono considerati come alimenti, mentre sono esclusi i medicinali e i cosmetici, ai sensi delle direttive del Consiglio 65/65/CEE e 92/73/CEE per i primi e della direttiva 76/768/CEE del Consiglio per i secondi. A titolo esemplificativo, i prodotti venduti dalle farmacie oggetto della normativa suddetta sono: Integratori alimentari; Alimenti biologici; Prodotti da banco (chewing-gum, caramelle, ecc.); Prodotti alimentari per l infanzia (latte, omogeneizzati; ecc); Prodotti per particolari regimi alimentari. Si informa che Federfarma, con una propria nota trasmessa al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero della Salute, ha già provveduto a chiedere formalmente di prevedere, nell emanando decreto attuativo del citato art. 62, alcune eccezioni alla definizione di prodotto alimentare. 8

9 Si ricorda, infine, che i contratti e gli appalti già in essere alla data del 24 ottobre 2012, devono essere adeguati non oltre la data del 31 dicembre 2012 in relazione ai soli requisiti di cui al comma 1 dell art. 62 DL 1/2012. ALLEGATO I ELENCO PREVISTO DALL'ARTICOLO 38 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA Numeri della nomenclatura di Bruxelles Denominazione dei prodotti Capitolo 1 Capitolo 2 Capitolo 3 Capitolo 4 Animali vivi Carni e frattaglie commestibili Pesci, crostacei e molluschi Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale Capitolo Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana Capitolo 6 Capitolo 7 Capitolo 8 Piante vive e prodotti della floricoltura Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni Capitolo 9 Caffè, tè e spezie, escluso il matè (voce n. 0903) Capitolo 10 Capitolo 11 Capitolo 12 Cereali Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi Capitolo 13 ex Pectina Capitolo Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti "primo sugo" Stearina solare; oleo-stearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati 9

10 15.04 Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali Capitolo 16 Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi Capitolo Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati Melassi, anche decolorati Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione Capitolo Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao Capitolo 20 Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante Capitolo Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle) Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate ex Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nell'allegato I, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande ex Aceti commestibili e loro succedanei commestibili Capitolo 23 Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali Capitolo Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco Capitolo Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato 10

11 Capitolo Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati) Capitolo Canapa (Cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati) Articolo 2 Reg. CE 178/2002 Definizione di «alimento» Ai fini del presente regolamento si intende per «alimento» (o «prodotto alimentare», o «derrata alimentare») qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. Esso include l'acqua nei punti in cui i valori devono essere rispettati come stabilito all'articolo 6 della direttiva 98/83/CEe fatti salvi i requisiti delle direttive 80/778/CEE e 98/83/CE. Non sono compresi: a) i mangimi; b) gli animali vivi, a meno che siano preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano; c) i vegetali prima della raccolta; d) i medicinali ai sensi delle direttive del Consiglio 65/65/CEE e 92/73/CEE; e) i cosmetici ai sensi della direttiva 76/768/CEE del Consiglio; f) il tabacco e i prodotti del tabacco ai sensi della direttiva 89/622/CEE del Consiglio; g) le sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 e della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971; h) residui e contaminanti. 11

12 COMUNI AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI: ASSOGGETTAMENTO AL PATTO DI STABILITÀ DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI Al fine di dare attuazione all articolo 25, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni, con legge 24 marzo 2012, n. 27, che introduce il comma 5 bis all articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267, si pubblica la nota prot. N del 19 novembre 2012 della Ragioneria generale dello Stato, con la quale gli enti locali sono chiamati a vigilare sugli adempimenti posti a carico delle aziende speciali e delle istituzioni dalla norma appena citata. Giova ricordare che le aziende speciali e le istituzioni sono sottoposte al patto di stabilità interno, secondo le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell interno e per gli affari regionali il turismo e lo sport, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali. A tal fine la norma introduce l obbligo, a carico di tali enti, di iscriversi e depositare i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio, entro il 31 maggio di ciascun anno e per l Unioncamere l obbligo di trasmettere al Ministero dell Economia e delle Finanze, entro il 30 giugno, l elenco delle citate aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio. Gli Enti Locali sono espressamente chiamati a vigilare sull osservanza degli obblighi sanciti dalla norma e, pertanto, con la nota prot. N del 19 novembre 2012 sono invitati a sollecitare gli adempimenti richiesti nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali, in quanto destinatari delle disposizioni in parola Entro il 30 novembre 2012 devono fornire alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del proprio territorio comunicazione dell avvenuto adempimento, fornendo adeguata motivazione circa la mancata registrazione e il mancato deposito dei bilanci. Giova altresì ricordare che sono escluse dalla applicazione della norma le aziende speciali e le istituzioni che gestisco servizi socio-sanitari ed educativi, culturali e farmacie. 12

Informativa per la clientela

Informativa per la clientela Informativa per la clientela Informativa n. 45 del 19 novembre 2012 Cessione di prodotti agricoli e alimentari - Forma e contenuto dei contratti - Termini di pagamento e interessi di mora - Contrasto alle

Dettagli

16.12.2004 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 310/395 B. ALLEGATI AL TRATTATO CHE ADOTTA UNA COSTITUZIONE PER L'EUROPA

16.12.2004 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 310/395 B. ALLEGATI AL TRATTATO CHE ADOTTA UNA COSTITUZIONE PER L'EUROPA 16.12.2004 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 310/395 B. ALLEGATI AL TRATTATO CHE ADOTTA UNA COSTITUZIONE PER L'EUROPA C 310/396 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea 16.12.2004 ALLEGATO I

Dettagli

www.studiofinpro.it CIRCOLARE n. 21/2012

www.studiofinpro.it CIRCOLARE n. 21/2012 CIRCOLARE n. 21/2012 NOVITA IN MATERIA DI CONTRATTI PER LA CESSIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E AGROALIMENTARI INTRODOTTE DALL ART. 62 DEL DL 1/2012 CONVERTITO NELLA LEGGE 27/2012. INDICE 1 PREMESSA 2 SOGGETTI

Dettagli

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dello sviluppo economico. di concerto con

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dello sviluppo economico. di concerto con Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con Il Ministro dello sviluppo economico VISTO l articolo 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante Disciplina dell'attività

Dettagli

Circolare N.114 del 26 Luglio 2012. Tempi certi per il pagamento dei prodotti agricoli

Circolare N.114 del 26 Luglio 2012. Tempi certi per il pagamento dei prodotti agricoli Circolare N.114 del 26 Luglio 2012 Tempi certi per il pagamento dei prodotti agricoli Tempi certi per il pagamento dei prodotti agricoli Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che è pronto

Dettagli

di concerto con VISTA la legge 18 giugno 1998, n. 192, recante "Disciplina della subfornitura nelle attività produttive"

di concerto con VISTA la legge 18 giugno 1998, n. 192, recante Disciplina della subfornitura nelle attività produttive Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con Il Ministro dello sviluppo economico VISTO l articolo 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante Disciplina dell'attività

Dettagli

SANZIONI PER TARDIVO PAGAMENTO DELLE FORNITURE DI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI

SANZIONI PER TARDIVO PAGAMENTO DELLE FORNITURE DI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI TMG COMMERCIALISTI rag. Sergio Corrente Numero circolare 5 Data 11/10/2012 SANZIONI PER TARDIVO PAGAMENTO DELLE FORNITURE DI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI Abstract: Rif.to normativo: Dal 24 ottobre 2012

Dettagli

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dello sviluppo economico. di concerto con

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dello sviluppo economico. di concerto con Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con Il Ministro dello sviluppo economico VISTO l articolo 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante Disciplina dell'attività

Dettagli

Anno 2012 RF194 CESSIONI DI PRODOTTI AGRICOLI/AGROALIMENTARI DAL 24 OTTOBRE

Anno 2012 RF194 CESSIONI DI PRODOTTI AGRICOLI/AGROALIMENTARI DAL 24 OTTOBRE Anno 2012 RF194 REDAZIONE FISCALE www.redazionefiscale.it Pag. 1 / 9 OGGETTO CESSIONI DI PRODOTTI AGRICOLI/AGROALIMENTARI DAL 24 OTTOBRE RIFERIMENTI ART. 62 DL N. 1/2012 (CONV. IN L. 27/2012) CIRCOLARE

Dettagli

NOTA * * * IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI. di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

NOTA * * * IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI. di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO D.M. 19 ottobre 2012 n. 199 NOTA Il Decreto 19 ottobre 2012, emanato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, nella G.U.R.I.

Dettagli

*Tutte le relazioni commerciali in materia di. cessione di prodotti agricoli e agroalimentari.

*Tutte le relazioni commerciali in materia di. cessione di prodotti agricoli e agroalimentari. Articolo 62 Tutte le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari. Tutti gli operatori economici, indipendentemente dalle loro dimensioni Consumatore finale: persona

Dettagli

ALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI Dottori Commercialisti Associati

ALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI Dottori Commercialisti Associati STUDIO ALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI Dottori Commercialisti Associati ASSOCIATI: GIOVANNI ALBERTI Professore Ordinario di Economia Aziendale in quiescenza dottore commercialista - revisore legale CLAUDIO

Dettagli

Reg. Imprese di TARANTO n. 02581080732 - REA n. 156216 e-mail: info@studioformat.it sito web: http://www.studioformat.it

Reg. Imprese di TARANTO n. 02581080732 - REA n. 156216 e-mail: info@studioformat.it sito web: http://www.studioformat.it Circolare 9/2012 Sava lì 09 Novembre 2012 A tutti i Clienti dello Studio Loro sedi OGGETTO: Tempi certi per il pagamento dei prodotti alimentari Egregio Cliente, Con l articolo 62 del DL n. 1/2012 il governo

Dettagli

Novità per le cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari (art. 62 DL n. 1/2012, Decreto att. Min. politiche Agricole)

Novità per le cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari (art. 62 DL n. 1/2012, Decreto att. Min. politiche Agricole) Novità per le cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari (art. 62 DL n. 1/2012, Decreto att. Min. politiche Agricole) Premessa Con l articolo 62 del DL n. 1/2012 (C.D. Decreto Liberalizzazioni) il

Dettagli

Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari

Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari Art. 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo

Dettagli

DISCIPLINA DELLE RELAZIONI COMMERCIALI IN MATERIA DI CESSIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI

DISCIPLINA DELLE RELAZIONI COMMERCIALI IN MATERIA DI CESSIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI DISCIPLINA DELLE RELAZIONI COMMERCIALI IN MATERIA DI CESSIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI FONTI NORMATIVE -Art. 62, D.L. 1/2012 convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27 -D.M attuativo dell art. 62

Dettagli

ART. 62 DL 1/2012 Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli

ART. 62 DL 1/2012 Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli CS 71/2012 Foggia 22/10/2012 ART. 62 DL 1/2012 Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli L art. 62 del D.L. 24/01/2012, n. 1, ha introdotto nuove norme che disciplinano

Dettagli

Nuove regole per la compravendita di prodotti agricoli e alimentari

Nuove regole per la compravendita di prodotti agricoli e alimentari Circolare n. 9 - pagina 1 di 8 Achille Delmonte Alberto Bertani Mario Montepietra Anna Fantini Andrea Sassi Giacobbe Silvi Dottore Commercialista Dottore Commercialista Dottore Commercialista Ragioniere

Dettagli

G.U. n. 274, del 23 novembre scorso Regolamento di attuazione dell'art. 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1

G.U. n. 274, del 23 novembre scorso Regolamento di attuazione dell'art. 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 Sulla G.U. n. 274, del 23 novembre scorso, è stato pubblicato il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 19 ottobre 2012, Regolamento di attuazione dell'art. 62 del decreto-legge

Dettagli

Tempi certi per il pagamento dei prodotti agricoli

Tempi certi per il pagamento dei prodotti agricoli Tempi certi per il pagamento dei prodotti agricoli (art. 62 DL n. 1/2012, Decreto att. Min. politiche Agricole) Con la presente desideriamo informarla che è pronto il decreto attuativo dell articolo 62

Dettagli

La disciplina dei contratti di cessione di prodotti agroalimentari

La disciplina dei contratti di cessione di prodotti agroalimentari La disciplina dei contratti di cessione di prodotti agroalimentari L art. 62 del D.L 24 gennaio 2012 n.1, convertito nella L. n. 27 del 24 marzo 2012, ha introdotto una disciplina specifica in materia

Dettagli

Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari

Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari 20121117 12:59:12 L articolo 62 del Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012, meglio noto come Decreto

Dettagli

Informativa per la clientela

Informativa per la clientela Informativa per la clientela Circolare Informativa n. 10 n. 52 del del 1512 dicembre 2012 Tutela contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali - Nuova disciplina INDICE 1 Premessa... 2 2

Dettagli

Vinitaly 2013-7 Aprile 2013 -

Vinitaly 2013-7 Aprile 2013 - La riforma dei pagamenti e dei contratti Art. 62 D.L. 1/2012 Adempimenti e sanzioni per l'azienda Vitivinicola Vinitaly 2013-7 Aprile 2013 - Avv. Marco Giuri www.studiogiuri.it studio@studiogiuri.it Articolo

Dettagli

LA DISCIPLINA DETTATA DALL ART. 62 DELLA L. 24/03/2012 N. 27

LA DISCIPLINA DETTATA DALL ART. 62 DELLA L. 24/03/2012 N. 27 Forlì, 04 aprile 2013 Prot. n. 56/2013 LA DISCIPLINA DETTATA DALL ART. 62 DELLA L. 24/03/2012 N. 27 AMBITO DI APPLICAZIONE Le disposizioni di cui all art. 62 della legge 24/03/2012 n. 27 si applicano alle

Dettagli

AVVOCATO LORENZO BIANCHI

AVVOCATO LORENZO BIANCHI AVVOCATO LORENZO BIANCHI IMPORTANTI NOVITA NEL COMMERCIO DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI Dal prossimo 24 ottobre, si applicheranno le disposizioni dell art. 62 del decreto legge n. del 24.1.2012. Dette

Dettagli

DOMANDA DI FINANZIAMENTO E ALLEGATI

DOMANDA DI FINANZIAMENTO E ALLEGATI UNIONE EUROPEA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA REPUBBLICA ITALIANA Assessorato dell Igiene Sanità e dell Assistenza Sociale Direzione Generale delle Politiche Sociali DOMANDA DI FINANZIAMENTO E ALLEGATI

Dettagli

D.ssa Silvia Bresciani Dr Claudio Pedrazzani

D.ssa Silvia Bresciani Dr Claudio Pedrazzani Consulenza fiscale, amministrativa e societaria P.le Martesana, 10-20128 Milano - Tel. (02) 2552761 r.a. - Fax. (02) 2552692 E MAIL studio.professionale@apiesse.com www.apiesse.com Via Della Valle, 46B

Dettagli

APPLICAZIONE ARTICOLO 62

APPLICAZIONE ARTICOLO 62 COMUNICAZIONE APPLICAZIONE ARTICOLO 62 Come già è a vostra conoscenza, molti dei prodotti venduti nei nostri esercizi (ad esempio mangimi, animali vivi, alimenti per animali etc.) ricadono nell ambito

Dettagli

Cessione di prodotti agricoli e agroalimentari Art. 62 D.L. 1/2012 - bozza di DM attuativo.

Cessione di prodotti agricoli e agroalimentari Art. 62 D.L. 1/2012 - bozza di DM attuativo. Cessione di prodotti agricoli e agroalimentari Art. 62 D.L. 1/2012 - bozza di DM attuativo. L art. 62 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012,

Dettagli

IT Prezzo: Gazzetta ufficiale. C 115 dell Unione europea. Comunicazioni e informazioni. 51 o anno. Edizione in lingua italiana.

IT Prezzo: Gazzetta ufficiale. C 115 dell Unione europea. Comunicazioni e informazioni. 51 o anno. Edizione in lingua italiana. Gazzetta ufficiale ISSN 1725-2466 C 115 dell Unione europea Edizione in lingua italiana Comunicazioni e informazioni 51 o anno 9 maggio 2008 Numero d informazione Sommario Pagina 2008/C 115/01 Versione

Dettagli

Prodotti deteriorabili: i prodotti di cui all articolo 62, comma 4.

Prodotti deteriorabili: i prodotti di cui all articolo 62, comma 4. L art. 62 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, ha introdotto una specifica disciplina ai contratti che hanno ad oggetto la cessione dei

Dettagli

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era

Dettagli

L attuale Quadro Normativo

L attuale Quadro Normativo L attuale Quadro Normativo L educazione alimentare per il biologico Centro Congressi di Eatily Roma, 12 Ottobre 2012 Dott.ssa Teresa De Matthaeis Dirigente Ufficio Agricoltura Biologica - PQA V Ministero

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 924/2013 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 924/2013 DELLA COMMISSIONE L 254/6 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 26.9.2013 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 924/2013 DELLA COMMISSIONE del 25 settembre 2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari

Dettagli

Lotta contro i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali: l attuazione in Italia della Direttiva 2011/7/UE

Lotta contro i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali: l attuazione in Italia della Direttiva 2011/7/UE Lotta contro i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali: l attuazione in Italia della Direttiva 2011/7/UE Milano, mercoledì 6 febbraio ore 10,00 Seminario Qual è esattamente la legge di riferimento

Dettagli

CONTRATTI SCRITTI NELLA FILIERA AGROALIMENTARE

CONTRATTI SCRITTI NELLA FILIERA AGROALIMENTARE . Azienda certificata in Sistema di Qualità n 50 100 7754 ISO 9001 LINEE GUIDA CONTRATTI SCRITTI NELLA FILIERA AGROALIMENTARE Applicazione della Legge 24 marzo 2012, n. 27 art. 62 Disciplina delle relazioni

Dettagli

LA RIFORMA DEL LATTE DALLE QUOTE AL MERCATO LIBERO CENTRO STUDI

LA RIFORMA DEL LATTE DALLE QUOTE AL MERCATO LIBERO CENTRO STUDI CENTRO STUDI DALLE QUOTE AL MERCATO LIBERO Centro Studi di Confagricoltura Treviso Via Feltrina, 56/B Castagnole di Paese Tel. 0422 410135 Fax 0422 950179 treviso@confagricoltura.it www.confagricolturatreviso.it

Dettagli

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi - Novità del DLgs. 5.8.2015 n. 127

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi - Novità del DLgs. 5.8.2015 n. 127 Circolare 23 del 28 settembre 2015 Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi - Novità del DLgs. 5.8.2015 n. 127 INDICE 1 Premessa... 2 2 Regime opzionale per la trasmissione

Dettagli

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato agli artt. 27 e seguenti del Reg. (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione. VISTO il Reg. (CE) n. 834/2007

Dettagli

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi: novità a decorrere dal 01.01.2017

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi: novità a decorrere dal 01.01.2017 del 6 Novembre 2015 Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi: novità a decorrere dal 01.01.2017 Secondo quanto previsto dal DLgs. 127/2015, tutti i soggetti passivi IVA possono

Dettagli

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...

Dettagli

RISOLUZIONE N. 273/E. Roma, 03 luglio 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 273/E. Roma, 03 luglio 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 273/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 luglio 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 Trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri

Dettagli

VIANINI LAVORI S.p.A. CODICE DI COMPORTAMENTO

VIANINI LAVORI S.p.A. CODICE DI COMPORTAMENTO VIANINI LAVORI S.p.A. CODICE DI COMPORTAMENTO 2 1. Finalita Il presente Codice di Comportamento viene emanato, ai sensi dell art. 114 comma 7 - del Testo Unico Finanziario e degli articoli 152-sexies,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo 2007. Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l.

RISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo 2007. Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l. RISOLUZIONE N. 54/E Roma, 16 marzo 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l. La Direzione Regionale ha trasmesso un istanza

Dettagli

Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, 10125 Torino Telefono 0116698083 Fax 0116698132 e-mail info@studiocampasso.it www.studiocampasso.

Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, 10125 Torino Telefono 0116698083 Fax 0116698132 e-mail info@studiocampasso.it www.studiocampasso. Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, 10125 Torino Telefono 0116698083 Fax 0116698132 e-mail info@studiocampasso.it www.studiocampasso.it Circolare n. 15 del 24 ottobre 2014 Crediti commerciali certificati

Dettagli

Oggetto: Informativa n. 18 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Nuova modalità di presentazione dei modelli F24;

Oggetto: Informativa n. 18 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Nuova modalità di presentazione dei modelli F24; Alle ditte Clienti Loro sedi Parma, 27 ottobre 2014 Oggetto: Informativa n. 18 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. La presente per informarvi in merito a: Obbligo di comunicazione

Dettagli

www.lavoripubblici.it

www.lavoripubblici.it RELAZIONE TECNICA Il presente decreto legislativo specifica sostanzialmente obblighi cui i datori di lavoro sono già tenuti, in base alla disciplina generale del corrispondente Titolo I del decreto legislativo

Dettagli

Articolo 62 Decreto legge 24.1. 2012

Articolo 62 Decreto legge 24.1. 2012 Studio Legale MM & PARTNERS Viale Majno n 7 Milano Avv. Maria Sorbini m.sorbini@mmjus.it Tel. 02/76280777 02/76280776 Fax. 02/76407336 Articolo 62 Decreto legge 24.1. 2012 INDICE: 1. QUADRO NORMATIVO 2.

Dettagli

Emission trading Profili Iva

Emission trading Profili Iva Emission trading Profili Iva Avv. Sara Armella Armella & Associati www.studioarmella.com 1 Distinzione tra cessioni di beni e prestazioni di servizi nella disciplina Iva comunitaria Cessione di beni (art.

Dettagli

STUDIO MANENTI RAYNERI

STUDIO MANENTI RAYNERI DOTTORI COMMERCIALISTI Sede: corso Re Umberto n 65-10128 TORINO Telefono: (+39) 011.19702231 r.a. - Fax: (+39) 011.19702371 e.mail: info@studiomrv.it ANDREA MANENTI Commercialista Collaboratori: CINZIA

Dettagli

ART. 62 LIBERALIZZAZIONI RAPPORTI ECONOMICI

ART. 62 LIBERALIZZAZIONI RAPPORTI ECONOMICI Marcello Fiore Rosa Caterina Cirillo Lino Enrico Stoppani ART. 62 LIBERALIZZAZIONI RAPPORTI ECONOMICI CON I FORNITORI Guida Pratica GUIDA PRATICA ALL ARTICOLO 62 (edizione provvisoria in attesa della

Dettagli

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale Visto l articolo 2120 del codice civile; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ed, in particolare, gli articoli 8, concernente l espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione

Dettagli

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Criteri, condizioni e modalità cui si conforma la società SNAM S.p.A. per adottare il modello di separazione proprietaria della gestione della rete nazionale

Dettagli

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE Decreto del Ministero dell interno 4 febbraio 2011 Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all art. 82, comma 2, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Dettagli

Legge 30 aprile 1999, n. 130. " Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti "

Legge 30 aprile 1999, n. 130.  Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti Legge 30 aprile 1999, n. 130 " Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti " pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1999 Art. 1. (Ambito di applicazione e definizioni) 1. La presente

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 24-07-1995 REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli - Venezia Giulia

LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 24-07-1995 REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli - Venezia Giulia LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 24-07-1995 REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli - Venezia Giulia Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

Guida alla FATTURAZIONE ELETTRONICA

Guida alla FATTURAZIONE ELETTRONICA Guida alla FATTURAZIONE ELETTRONICA 1) Normativa Le disposizioni della Legge finanziaria 2008 prevedono che l emissione, la trasmissione, la conservazione e l archiviazione delle fatture emesse nei rapporti

Dettagli

FATTURAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

FATTURAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI Studio Fabrizio Mariani Viale Brigata Bisagno 12/1 16129 Genova Tel. e. fax. 010.59.58.294 f.mariani@studio-mariani.it Circolare n. 27/2015 Del 15 ottobre 2015 FATTURAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA

Dettagli

REGOLAMENTO (CE) N. 183/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO (CE) N. 183/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO REGOLAMENTO (CE) N. 183/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l igiene dei mangimi Regolamento 183/2005 Applicazione sul territorio regionale L applicazione

Dettagli

Circolare n. 8. del 15 marzo 2010

Circolare n. 8. del 15 marzo 2010 Via Principe Amedeo 11 10123 Torino c.f. e p.iva 06944680013 Tel. 011 8126939 Fax. 011 8122079 Email: info@studiobgr.it www.studiobgr.it Circolare n. 8 del 15 marzo 2010 Modelli INTRASTAT - Recepimento

Dettagli

carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria)

carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria) carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria) (indicare denominazione e indirizzo completo della filiale/agenzia emittente la garanzia) Riferimento

Dettagli

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 RISOLUZIONE N. 81/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Comunicazione del luogo di conservazione in modalità elettronica dei

Dettagli

RISOLUZIONE N. 45/E. Roma, 6 maggio 2015

RISOLUZIONE N. 45/E. Roma, 6 maggio 2015 RISOLUZIONE N. 45/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 6 maggio 2015 OGGETTO: Obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti delle Associazioni sportive dilettantistiche - Vigenza

Dettagli

Pesaro, lì 29 marzo 2013. CIRCOLARE n. 06/2013. 1- La prova delle cessioni Intraue; 2- L obbligo della PEC per le ditte individuali;

Pesaro, lì 29 marzo 2013. CIRCOLARE n. 06/2013. 1- La prova delle cessioni Intraue; 2- L obbligo della PEC per le ditte individuali; Pesaro, lì 29 marzo 2013 CIRCOLARE n. 06/2013 1- La prova delle cessioni Intraue; 2- L obbligo della PEC per le ditte individuali; 1 - LA PROVA DELLE CESSIONI INTRAUE Le cessioni di beni intraue sono assoggettate

Dettagli

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale Visto l articolo 2120 del codice civile; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ed, in particolare, gli articoli 8, concernente l espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione

Dettagli

Finanziamenti agevolati

Finanziamenti agevolati BENEFICIARI E SETTORI D INTERVENTO Beneficiari 1. microimprese (impresa che occupa meno di 10 persone, realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro); 2. imprese

Dettagli

ALLEGATO 4 STUDIO DI FATTIBILITA

ALLEGATO 4 STUDIO DI FATTIBILITA ALLEGATO 4 STUDIO DI FATTIBILITA Procedura aperta per la selezione di una Società di Gestione del Risparmio per l'istituzione e la gestione di un fondo di investimento, immobiliare, chiuso per il patrimonio

Dettagli

9.3.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 DELIBERAZIONE 28 febbraio 2011, n. 104

9.3.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 DELIBERAZIONE 28 febbraio 2011, n. 104 9.3.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 DELIBERAZIONE 28 febbraio 2011, n. 104 Indirizzi per l attività di gestione degli elenchi regionali degli operatori biologici e dei concessionari

Dettagli

C i r c o l a r e d e l 9 s e t t e m b r e 2 0 1 3 P a g. 1 di 5

C i r c o l a r e d e l 9 s e t t e m b r e 2 0 1 3 P a g. 1 di 5 C i r c o l a r e d e l 9 s e t t e m b r e 2 0 1 3 P a g. 1 di 5 Circolare Numero 32/2013 Oggetto Sommario La disciplina del contratto di rete alla luce delle recenti modifiche legislative e della circolare

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI Approvato con deliberazione di C.C. n. 51 del 29/09/2008

Dettagli

Informativa Clienti. del 1 marzo 2010

Informativa Clienti. del 1 marzo 2010 S T U D I O C O M M E R C I A L I S T A dott. sa Ausilia RUBIANO Commercialista Revisore Contabile Consulente Tecnico del Giudice Informativa Clienti. del 1 marzo 2010 MODELLI INTRASTAT: NOVITA. Con il

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l articolo 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Dettagli

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO RISOLUZIONE N. 308/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2007 OGGETTO: Art. 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 IVA. Esenzione Corsi di formazione per l accesso alla professione

Dettagli

Art. 83-bis (Tutela della sicurezza stradale e della regolarita' del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi)

Art. 83-bis (Tutela della sicurezza stradale e della regolarita' del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi) Testo in vigore dal: 15-8-2012 Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 Modificato dalla L.127/2010, dalla L.10/2011, dalla L.148/2011 e dalla

Dettagli

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014)

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 FEBBRAIO 2015 ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) Gentile Cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

LE NUOVE DICHIARAZIONI D INTENTO: I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E LA COMPILAZIONE DEL MOD. DI

LE NUOVE DICHIARAZIONI D INTENTO: I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E LA COMPILAZIONE DEL MOD. DI CIRCOLARE N. 08 DEL 05/03/2015 SOMMARIO Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: LE NUOVE DICHIARAZIONI D INTENTO: I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E LA COMPILAZIONE DEL MOD. DI

Dettagli

Ministero dell Interno

Ministero dell Interno ALLEGATO ALLA CIRCOLARE - FL 7/2012 LINEE GUIDA PER L ISCRIZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI nell elenco, di cui al Decreto del Ministro dell Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il Regolamento

Dettagli

Note per art.62 - D.L.1/2012 (agroalimentare)

Note per art.62 - D.L.1/2012 (agroalimentare) Note per art.62 - D.L.1/2012 (agroalimentare) aggiornamento 18/10/2012 Questo documento illustra le operazioni da eseguire in Gestionale2 in vista dell entrata in vigore dell art.62 D.L. 1/2012 (agroalimentari).

Dettagli

STUDIO BD e ASSOCIATI Associazione Professionale Cod. Fisc. e Partita Iva 01727930354 web: www.bdassociati.it e-mail: info@bdassociati.

STUDIO BD e ASSOCIATI Associazione Professionale Cod. Fisc. e Partita Iva 01727930354 web: www.bdassociati.it e-mail: info@bdassociati. Circolare n. 5/2013 Pagina 1 di 6 A tutti i Clienti Loro sedi Circolare n. 5/2013 del 7 marzo 2013 SICUREZZA SUL LAVORO OBBLIGHI IN VIGORE E DI PROSSIMA SCADENZA PER I DATORI DI LAVORO Come noto, il D.Lgs

Dettagli

Approfondimenti sull art. 62 e ripercussioni sui processi di relazione lungo la filiera

Approfondimenti sull art. 62 e ripercussioni sui processi di relazione lungo la filiera Piergiorgio Licciardello Approfondimenti sull art. 62 e ripercussioni sui processi di relazione lungo la filiera Verona, 17 ottobre 2012 INDICE Introduzione all articolo 62 I riferimenti normativi Cosa

Dettagli

Circolare N.148 del 03 Ottobre 2013

Circolare N.148 del 03 Ottobre 2013 Circolare N.148 del 03 Ottobre 2013 La fattura elettronica e le operazioni con la PA: L obbligo parte dal 06.06.2014 Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che il MEF ha recentemente definito

Dettagli

LA NUOVA FATTURA DAL 01 GENNAIO 2013. Esemplificando, le novità possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie: Contenuto.

LA NUOVA FATTURA DAL 01 GENNAIO 2013. Esemplificando, le novità possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie: Contenuto. LA NUOVA FATTURA DAL 01 GENNAIO 2013 La legge 24/12/2012 n. 228, pubblicata nella G.U. 29/12/2012 N. 312, supplemento ordinario n. 212 (legge di stabilità), ha recepito nell ordinamento nazionale le misure

Dettagli

STATO CODICE ISO N.RO CARATTERE DEL CODICE IVA. Bulgaria BG 9 ovvero 10

STATO CODICE ISO N.RO CARATTERE DEL CODICE IVA. Bulgaria BG 9 ovvero 10 N. 2 del 2007 NOVITA IN MATERIA DI ELENCHI INTRASTAT ADESIONE ALL UNIONE EUROPEA DI DUE NUOVI STATI A decorrere dal 1 gennaio 2007, sono entrati a far parte dell Unione Europea due nuovi Stati: la Bulgaria

Dettagli

* al Comitato introdotto con delibera del Comitato Agevolazioni dell 11.10.2011.

* al Comitato introdotto con delibera del Comitato Agevolazioni dell 11.10.2011. Comitato Agevolazioni istituito presso la SIMEST in base alla Convenzione stipulata il 16.10.1998 tra il Ministero del Commercio con l Estero (ora Ministero dello Sviluppo Economico) e la SIMEST CIRCOLARE

Dettagli

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE IL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, che all articolo 17, comma 1, stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, le imprese che intendono svolgere

Dettagli

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI SEGRETERIA NAZIONALE 00198 ROMA VIA TEVERE, 46 TEL. 06.84.15.751/2/3/4 FAX 06.85.59.220 06.85.52.275 SITO INTERNET: www.fabi.it E-MAIL: federazione@fabi.it FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI Ai Sindacati

Dettagli

La fatturazione elettronica verso la P.A. - Modalità operative -

La fatturazione elettronica verso la P.A. - Modalità operative - I Dossier fiscali La fatturazione elettronica verso la P.A. - Modalità operative - Aprile 2014 pag. 1 SOMMARIO PREMESSA... 3 Decorrenza del nuovo regime... 3 La procedura di fatturazione elettronica...

Dettagli

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 OGGETTO: Consulenza giuridica Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con

Dettagli

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI ACQUISTI MICHELIN ITALIA Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1 CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1. Premessa... 3 2. Principi etici... 3 3. Prezzi... 3 4. Consegna della fornitura... 3 5.

Dettagli

IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B

IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B La Legge 217/2011 prevede che le prestazioni di servizi generiche poste in essere con soggetti non residenti si considerino effettuate nel momento

Dettagli

Problemi di coordinamento nelle. Organizzazioni dei Produttori. attività agro-industriali: le. Lezione 9

Problemi di coordinamento nelle. Organizzazioni dei Produttori. attività agro-industriali: le. Lezione 9 Lezione 9 Problemi di coordinamento nelle attività agro-industriali: le Organizzazioni dei Produttori 1 Le proposte delle leggi di orientamento (I) Nel Dlgs 228/2001, i soggetti sono: al livello centrale

Dettagli

1. Smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione; 2. Plafond Progetti Investimenti Italia.

1. Smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione; 2. Plafond Progetti Investimenti Italia. Protocolli Confindustria-ABI. Smobilizzo crediti PA e Investimenti Roma, 29 Maggio 2012 Confindustria Fisco, Finanza e Welfare Il Direttore Elio Schettino Si allegano i protocolli firmati il 22 maggio

Dettagli

Direttiva CE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 41/2004 del 21/4/2004

Direttiva CE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 41/2004 del 21/4/2004 Direttiva CE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 41/2004 del 21/4/2004 che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione

Dettagli

MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI

MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 27 luglio 2006 Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire entro il 7 agosto 2006 al

Dettagli

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013 Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013 L AGENZIA DELLE ENTRATE, CON

Dettagli

R E G I O N E U M B R I A GIUNTA REGIONALE. Direzione Affari Generali della Presidenza e della Giunta regionale. Servizio Segreteria della Giunta

R E G I O N E U M B R I A GIUNTA REGIONALE. Direzione Affari Generali della Presidenza e della Giunta regionale. Servizio Segreteria della Giunta R E G I O N E U M B R I A GIUNTA REGIONALE Direzione Affari Generali della Presidenza e della Giunta regionale Servizio Segreteria della Giunta Disciplinare sull utilizzo della posta elettronica certificata

Dettagli

COMMENTO ACCORDI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DATORE LAVORO-RSPP

COMMENTO ACCORDI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DATORE LAVORO-RSPP ALLEGATO 1 COMMENTO ACCORDI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DATORE LAVORO-RSPP Premessa. I corsi hanno una durata minima di 16 ore e a determinate condizioni e entro certi limiti (v. punto 4), è consentito

Dettagli