NORMATIVA E RACCOLTA DI CRITERI INTERPRETATIVI AIDEPI

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1 Art. 62: la nuova disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e alimentari NORMATIVA E RACCOLTA DI CRITERI INTERPRETATIVI AIDEPI Viale del Poggio Fiorito, Roma T F C.F aidepi@aidepi.it

2 Sommario PREMESSA 4 STRUTTURA DEL DOCUMENTO 5 AMBITO DI APPLICAZIONE 6 PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 6 INDICAZIONI INTERPRETATIVE 6 Prodotti agricoli e alimentari 6 Nozione di cessione 6 Nozione di consumatore finale ed estensione della norma anche agli enti pubblici 7 Attività promozionali 7 Agenti e rappresentanti 7 Estensione territoriale del provvedimento 7 Relazioni connotate da significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale. 7 Espresse esclusioni dal campo di applicazione 8 SCHEDA SINOTTICA N.1: AMBITO DI APPLICAZIONE 9 PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 10 INDICAZIONI INTERPRETATIVE 11 Elenco esemplificativo di clausole 11 Condizioni retroattive 11 Valenza delle condotte incluse nelle Raccomandazioni dell High Level Forum 11 Sconti o contributi ancorati ai pagamenti anticipati 12 Prezzi sottocosto 12 Consegne differite 12 SCHEDA SINOTTICA N. 2 : PRATICHE COMMERCIALI SLEALI 13 FORMA SCRITTA DEI CONTRATTI 14 PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 14 INDICAZIONI INTERPRETATIVE 15 Principali ipotesi contrattuali 15 Superfluità della sottoscrizione in situazione qualificabili come equipollenti 16 Utilizzo della PEC e della firma elettronica o digitale 16 Elementi essenziali 17 SCHEDA SINOTTICA N. 3: FORMA SCRITTA 18 TERMINI DI PAGAMENTO 19 PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 19 INDICAZIONI INTERPRETATIVE 20 Prodotti deteriorabili e non 20 Prodotti a base di carne 21 Tutti i tipi di latte 21 Inderogabilità della disciplina dei termini di pagamento 22 Calcolo della decorrenza dei termini 22 Criteri per la certificazione del ricevimento della fattura 22 Criterio suppletivo del ricevimento della merce 22 Fatturazione separata per cessioni assoggettate a termini differenti 22 SCHEDA SINOTTICA N. 4 :TERMINI DI PAGAMENTO 24 2

3 INTERESSI DI MORA 25 PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 25 INDICAZIONI INTERPRETATIVE 26 Decorrenza automatica degli interessi 26 Computo del saggio degli interessi 26 Divieto eccezione di inadempimento per inadempimento solo parziale della controparte 26 Compensazione dei crediti/debiti 26 Rinuncia agli interessi 26 Fattura per gli interessi di mora non obbligatoria 27 Gestione contabile degli interessi 27 SCHEDA SINOTTICA N. 5 : INTERESSI DI MORA 28 FUNZIONI DELL AUTORITÀ GARANTE PER LA CONCORRENZA ED IL MERCATO 29 PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 29 INDICAZIONI INTERPRETATIVE 29 Intervento d ufficio e competenza all irrogazione delle sanzioni 29 Regolamento istruttorio 29 ENTRATA IN VIGORE 30 PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 30 INDICAZIONI INTERPRETATIVE 30 Entrata in vigore del provvedimento 30 APPENDICE NORMATIVA 31 3

4 Premessa L art. 62 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 65 alla Gazzetta Ufficiale n. 79, del 3 aprile 2012, ha riformato la disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari. La nuova normativa abroga i commi 3 e 4 dell art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, modificato dal Decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE sui late payments (e il decreto del Ministero delle attività produttive del 13 maggio 2003), introducendo termini di pagamento e interessi inderogabili dalle parti, il requisito della forma scritta a pena di nullità degli stessi e pratiche commerciali espressamente vietate. Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2012, sono state definite, come previsto dal comma 11 bis dell art. 62, le relative modalità applicative, la cui entrata in vigore è fissata a decorrere dall 8 dicembre La normativa in commento si configura come disciplina speciale rispetto al citato Decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, che ha un ambito di applicazione ben più ampio di quello relativo all art. 62, in quanto le sue disposizioni si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale. Considerate l assoluta novità delle disposizioni, il rilevante impatto nella prassi delle transazioni commerciali consolidatesi nel tempo e i numerosi profili interpretativi cui l impianto normativo si presta, l AIDEPI ha inteso riprodurre, nel presente documento, le disposizioni dell art. 62, in combinato disposto con quelle del relativo decreto applicativo, accompagnate da brevi commenti esplicativi ed interpretativi delle stesse, basati sulle tesi dottrinarie e giurisprudenziali maggiormente accreditate in materia di diritto antitrust, diritto internazionale privato, diritto dei contratti, in materia fiscale, ecc. Il documento rimane necessariamente aperto a modifiche, integrazioni e migliorie che verranno apportate, di volta in volta, all esito dei futuri pronunciamenti dell Antitrust e dei competenti organi giurisdizionali, o degli aspetti applicativi che verranno ritenuti, sul piano giuridico, maggiormente aderenti al dettato normativo. Resta inteso che il documento rappresenta una semplice opera di natura compilativa ed interpretativa elaborata a cura degli Uffici AIDEPI e non è in alcun modo vincolante per le Aziende Associate, che rimarranno quindi libere di interpretare o attuare la normativa in questione in maniera in tutto o in parte difforme rispetto a quanto ivi previsto. 4

5 Struttura del documento La partizione del documento è effettuata per i macro temi che rappresentano l ossatura delle disposizioni dell art. 62, vale a dire il campo di applicazione del provvedimento, il requisito della forma scritta, le clausole commerciali vietate, la disciplina dei termini di pagamento, gli interessi di mora, le funzioni dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e l entrata in vigore del provvedimento. Ciascun tema è, a sua volta, suddiviso in una sezione contenente i principali riferimenti normativi, una sezione relativa ai profili interpretativi, ed una scheda sinottica. Nella sezione dedicata al riepilogo dei passaggi normativi riguardanti ciascun tema, vengono raccolti tutti i riferimenti normativi relativi a quello specifico tema, che sono tratti sia dall articolato dell art. 62, sia dal dettato del decreto applicativo. La sezione ha già, di per sé, il pregio di anticipare molti dei quesiti degli Associati, che trovano una risposta sufficientemente chiara proprio nel tessuto normativo. Nella sezione concernente i profili interpretativi vengono, invece, raccolte le interpretazioni che vanno via via facendosi strada, sia all esito dei confronti dottrinari che emergono in occasione dei principali convegni organizzati in materia, sia in seno alle istituzioni maggiormente coinvolte che traducono in documenti di Frequently Asked Questions and Answers i quesiti che provengono dagli operatori, sia alla luce degli orientamenti giurisprudenziali che contribuiscono a far luce su alcuni aspetti della materia. Nelle schede sinottiche si fornisce, infine, un prospetto sintetico degli aspetti normativi e interpretativi legati a ciascuna tematica. Le diciture ART. 62, che figurano nel documento, dovranno intendersi riferite all art. 62 del decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 recante Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27. Le diciture DECRETO APPLICATIVO, dovranno intendersi riferite al Decreto 19 Ottobre 2012, n. 199, intitolato Regolamento di attuazione dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n

6 Ambito di applicazione Principali riferimenti normativi ART 62 Il comma 1 fa rientrare nell ambito di applicazione del provvedimento i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari ad eccezione di quelli stipulati con il consumatore finale. DECRETO APPLICATIVO L art. 1, comma 1, chiarisce che il provvedimento si applica ai contratti di cui all art. 62, comma 1 e alle relazioni commerciali in materia di cessioni di prodotti agricoli e alimentari, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana, con particolare riferimento alle relazioni economiche tra gli operatori della filiera connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale. L art. 2, comma 1, lett e), definisce la cessione dei prodotti agricoli e alimentari come il trasferimento della proprietà di prodotti agricoli e/o alimentari, dietro il pagamento di un prezzo, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica Italiana. Indicazioni interpretative Prodotti agricoli e alimentari I Prodotti rientranti nel campo di applicazione sono i prodotti agricoli e alimentari. In virtù della definizione di prodotti agricoli fornita dall art. 2, comma 1, lett. a), del decreto applicativo, sono tali tutti i prodotti agricoli elencati nell Allegato I, di cui all art. 38, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell Unione europea. In virtù della definizione di prodotti alimentari fornita dall art. 2, comma 1, lett. b), del decreto applicativo, sono tali i prodotti di cui all art. 2, del regolamento (CE) n. 178/2002. Nozione di cessione Per cessione, deve intendersi, come da definizione sopra riportata, il trasferimento della proprietà di prodotti agricoli e/o alimentari, dietro il pagamento di un prezzo. Il provvedimento, quindi, si applica anche alle cessioni effettuate nei confronti dei concessionari, degli agenti o dei rappresentanti ogni qualvolta si realizzi un trasferimento della proprietà di prodotti agricoli e/o alimentari, dietro il pagamento di un prezzo. Sono quindi in linea generale da escludersi i trasferimenti a titolo gratuito, le permute, i contratti di deposito e tutti i negozi che non realizzino un trasferimento nel senso sopra delineato. 6

7 Nozione di consumatore finale ed estensione della norma anche agli enti pubblici Per consumatore finale deve intendersi esclusivamente la persona fisica. In virtù della definizione fornita dall art. 2, comma 1, lett. c), il consumatore finale è infatti la persona fisica che acquista i prodotti agricoli e/o alimentari per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. L art. 62 si applica quindi alle cessione effettuate alle mense, ai ristoranti agli ospedali ed agli enti pubblici o privati. Attività promozionali Rientrano nell ambito di applicazione dell art. 62 le cessioni dei prodotti agricoli e alimentari. A rigore, quindi, le attività promozionali, quando non facenti parte dell assetto contrattuale relativo alla cessione dei prodotti, non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione del provvedimento, a meno che non risulti che siano state imposte unilateralmente in maniera diretta o indiretta. Nel qual caso, si ricadrebbe nel divieto espressamente previsto dall art. 62, comma 2, lett a) e nelle altre previsioni in materia di pratiche commerciali vietate. Agenti e rappresentanti L art. 62 si estende a tutte le cessioni di prodotti agricoli e alimentari, a prescindere dal soggetto nei cui confronti vengono effettuate, fatto salvo il solo consumatore finale come sopra evidenziato. Devono quindi ritenersi incluse nel campo di applicazione del provvedimento anche le cessioni effettuate nei confronti degli agenti e rappresentanti ogniqualvolta si realizzi il trasferimento dei beni in questione dietro il pagamento di un prezzo. Estensione territoriale del provvedimento Quanto all estensione territoriale del provvedimento si applica il criterio di collegamento della consegna nel territorio della Repubblica italiana. Rimangono quindi escluse dal campo di applicazione la Repubblica di San Marino e Città del Vaticano e tutte le consegne comunque effettuate fuori dal territorio della Repubblica italiana. Rientrano quindi nell ambito di applicazione dell art. 62 le consegne Ex works e comunque in tutti i casi in cui la consegna avviene presso uno stabilimento ubicato in Italia. Relazioni connotate da significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale. Di non facile lettura resta il riferimento effettuato dall art. 1, comma 1, del decreto applicativo nella parte in cui sembra voler circoscrivere l applicazione dell art. 62 alle relazioni economiche tra gli operatori della filiera connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale. L unica opzione interpretativa percorribile, nell ipotesi in cui non ci si voglia rassegnare ad attribuire alla puntualizzazione in commento una mera accezione descrittiva della ratio 7

8 ispiratrice dell art. 62, resta quella di voler suggerire all organo di controllo incaricato, di non inficiare, con la pena della nullità e con la scure della sanzione, quei contratti che, pur non correttamente eseguiti sotto il profilo formale, non sono connotati da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale. Altra ipotesi potrebbe essere rappresentata da quelle particolari situazioni in cui l applicazione della norma possa risolversi in un effetto distorsivo proprio a danno del contraente sensibilmente più debole finendo con il realizzare un effetto contrario rispetto a quello della ratio ispiratrice dell art. 62. Le opzioni rappresentate, ad ogni modo, devono essere intese semplicemente come tali in quanto il dettato normativo non fornisce ulteriori elementi di chiarimento. Espresse esclusioni dal campo di applicazione Vengono inoltre espressamente esclusi dall art. 1, co. 3, lett. a), b) e c) del decreto applicativo e dal successivo comma 4: i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori, alle cooperative (di imprenditori agricoli e loro consorzi), se gli imprenditori risultano soci delle cooperative stesse; i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori alle organizzazioni di produttori, se gli imprenditori risultano soci delle organizzazioni di produttori stesse; i conferimenti di prodotti ittici operati tra imprenditori ittici. le cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito. 8

9 SCHEDA SINOTTICA N.1: AMBITO DI APPLICAZIONE 9

10 Pratiche commerciali sleali Principali riferimenti normativi ART 62 Il comma 2 prescrive, nelle relazioni commerciali tra gli operatori economici, ivi compresi i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari i seguenti 5 divieti ed, in particolare, di: a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive; b) applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti; c) subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre; d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali; e) adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento DECRETO APPLICATIVO L art. 4, comma 1, integra tali divieti, prevedendo che rientrino nella definizione di condotta commerciale sleale anche il mancato rispetto dei principi di buone prassi e le pratiche sleali identificate dalla Commissione europea e dai rappresentanti della filiera agro-alimentare a livello comunitario nell ambito del Forum di Alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare (High level Forum for a better functioning of the food supply chain), approvate in data 29 novembre 2011 (vedi allegato al decreto applicativo). Il comma 2, inoltre, rafforza la previsione dell art. 62, comma 2, precisando che tra le condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, imposte dalla parte contraente forte, debbano ricomprendersi quelle che: a) prevedano a carico di una parte l inclusione di servizi e/o prestazioni accessorie rispetto all oggetto principale della fornitura, anche qualora queste siano fornite da soggetti terzi, senza alcuna connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto (vedi art. 62, co. 2, lett. c); b) escludano l applicazione di interessi di mora a danno del creditore o escludano il risarcimento delle spese di recupero dei crediti; c) determinino, in contrasto con il principio di buona fede e correttezza, prezzi palesemente al di sotto del costo di produzione medio dei prodotti oggetto delle relazioni commerciali e delle cessioni da parte degli imprenditori agricoli. 10

11 Il comma 3, infine, contempla una specifica ipotesi di clausola commerciale sleale: la previsione nel contratto di una clausola che obbligatoriamente imponga al venditore, successivamente alla consegna dei prodotti, un termine minimo prima di poter emettere la fattura, fatto salvo il caso di consegna dei prodotti in più quote nello stesso mese, nel qual caso la fattura potrà essere emessa solo successivamente all ultima consegna del mese. Sanzione amministrativo pecuniaria prevista art. 62, co. 6: da euro 516,00 a euro 3.000,00 La misura della sanzione e' determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto contraente (escluso il consumatore finale) che non ha rispettato i divieti di cui al comma 2. Indicazioni interpretative Elenco esemplificativo di clausole L elenco di pratiche vietate introdotte dal legislatore deve intendersi come esemplificativo e non esaustivo. Devono, inoltre, ritenersi ricomprese, nella tutela accordata alla parte debole, sia le pratiche desumibili dall assetto contrattuale dei contratti di cessione, sia quelle che si ricavano dall intero complesso delle relazioni commerciali. Condizioni retroattive Quanto alla possibilità di prevedere nei contratti condizioni retroattive, va osservato che l art. 62, coma 2, lett. a) esclude l imposizione diretta o indiretta di condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive. L esclusione delle condizioni retroattive sembra quindi riferirsi ai casi in cui le condizioni retroattive siano, da un lato, extracontrattuali, vale a dire quando non hanno formato oggetto di specifica negoziazione, dall altro, imposte direttamente o in via indiretta. Conseguentemente, condizioni retroattive previste contrattualmente, non ingiustificatamente gravose, stipulate in maniera concertata, corretta e trasparente, sembrano potersi prevedere. La valutazione dell illiceità della pratica andrà comunque condotta caso per caso. Sul punto, tuttavia, non mancano vedute divergenti, tese a negare la validità della clausola in questione. Valenza delle condotte incluse nelle Raccomandazioni dell High Level Forum Come osservato in riferimento alle pratiche vietate contenute nel comma 2 dell art. 62, il richiamo alle buone prassi e alle pratiche sleali identificate dalla Commissione europea e dai rappresentanti della filiera agro-alimentare a livello comunitario nell ambito del Forum di Alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare, deve intendersi come riferimento puramente descrittivo ed esemplificativo e quindi non chiuso delle principali condotte commerciali sleali identificate al livello comunitario come tali. 11

12 Il documento contiene comunque un elencazione piuttosto corposa delle pratiche da considerarsi sleali. Si suggerisce, pertanto, di valutarle con attenzione nell ambito delle negoziazioni commerciali. Sconti o contributi ancorati ai pagamenti anticipati La previsione, da parte del cliente/acquirente, di una scontistica o comunque di un contributo, motivati dall adempimento alla disciplina dei termini di pagamento, collide, oltre ché con i principi generali della disciplina, con la previsione di cui all art. 62, comma 2, lett. c) e d) e con quella di cui all art. 3, comma 2, lett. a) del decreto applicativo. Prezzi sottocosto L art. 4, comma 2, lett. c) del decreto applicativo si spinge addirittura oltre prevedendo che costituisca condotta commerciale sleale la determinazione di prezzi palesemente al di sotto del costo di produzione medio dei prodotti oggetto delle relazioni commerciali e delle cessioni da parte degli imprenditori agricoli. L entità del differenziale tra il prezzo di produzione del prodotto ed il suo costo, considerata sleale, viene tuttavia qualificata come palese. Consegne differite Il comma 3 dell articolo 4 del decreto applicativo, infine, contempla una specifica ipotesi di clausola commerciale sleale: la previsione nel contratto di una clausola che obbligatoriamente imponga al venditore, successivamente alla consegna dei prodotti, un termine minimo prima di poter emettere la fattura, fatto salvo il caso di consegna dei prodotti in più quote nello stesso mese, nel qual caso la fattura potrà essere emessa solo successivamente all ultima consegna del mese. Il decreto applicativo considera sleale la clausola che imponga al venditore, con il preciso scopo di lucrare ulteriori giorni prima di eseguire il pagamento (in genere all inizio del mese successivo), un termine minimo prima di emettere fattura. Resta al di fuori da tale ipotesi la fattispecie della vendita a consegne differite che consiste in una speciale modalità di esecuzione di un contratto in cui un unica prestazione, consistente, nel caso di specie, nella cessione di prodotti agricoli e alimentari, viene in maniera predeterminata frazionata in una pluralità di momenti distinti. Nel qual caso, la norma prevede, con riferimento alla consegna dei prodotti in quote dello stesso mese, la possibilità di emissione della fattura solo successivamente all ultima consegna del mese. 12

13 SCHEDA SINOTTICA N. 2 : PRATICHE COMMERCIALI SLEALI 13

14 Forma scritta dei contratti Principali riferimenti normativi ART. 62 Il comma 1 prevede che i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano a pena di nullità la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e pagamento. I contratti devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti. La nullità può anche essere rilevata d ufficio dal giudice. DECRETO APPLICATIVO L art. 3, al comma 1, chiarisce che per forma scritta si intende qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari. L art. 2, lett. i) definisce contratto quadro, accordo quadro o contratto di base: accordi, conclusi anche a livello di centrali di acquisto, aventi ad oggetto la disciplina dei conseguenti contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, tra cui le condizioni di compravendita, le caratteristiche dei prodotti, il listino prezzi, le prestazioni di servizi e le loro eventuali rideterminazioni. Con riferimento ai prezzi, il contratto quadro potrà individuare le modalità di determinazione del prezzo applicabile al momento dell emissione del singolo ordine, prevedendo che si faccia riferimento al listino. Nei contratti quadro conclusi con le centrali di acquisto dovranno essere indicati in allegato i nominativi degli associati che ne fanno parte che hanno conferito il mandato ( ). Per quanto riguarda la trasposizione contrattuale degli elementi essenziali di cui all art. 62, il comma 2 prevede che essi possano essere contenuti sia nei contratti o accordi di cui sopra, sia nei conseguenti documenti di seguito elencati, a condizione che questi riportino gli estremi ed il riferimento ai corrispondenti contratti o accordi: a. contratti di cessione dei prodotti; b. documenti di trasporto o di consegna, ovvero la fattura; c. ordini di acquisto con i quali l acquirente commissiona la consegna dei prodotti. Il comma 3, inoltre, prevede che tali elementi essenziali, in forma scritta, possano essere contenuti negli scambi di comunicazioni e di ordini, antecedenti alla consegna dei prodotti. Al comma 4 viene prevista e quindi consentita una diversa specie contrattuale consistente nella possibilità che i documenti di trasporto o di consegna, nonché le fatture, integrati con 14

15 tutti gli elementi essenziali, tranne che nelle fattispecie di cui al predetto comma 2, assolvano gli obblighi della forma scritta e devono riportare la seguente dicitura: Assolve gli obblighi di cui all art. 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 maro 2012, n. 27. Il comma 5 statuisce poi, circa il requisito della sottoscrizione, che la superfluità della sottoscrizione può affermarsi solo in presenza di situazioni qualificabili equipollenti all apposizione della firma, idonee a dimostrare in modo in equivoco la riferibilità del documento scritto ad un determinato soggetto. Il comma 6 infine considera conformi ai requisiti di forma scritta gli scambi di comunicazioni e contrattazioni effettuati nell ambito della Borsa Merci Telematica Italiana ( ) o delle altre Borse merci riconosciute dalla legge ( ), quando eseguiti su basi contrattuali generate dalla regolamentazione in esse vigenti e contenenti gli elementi previsti dall art. 62. Sanzione amministrativo pecuniaria prevista art. 62, co 5: da euro 516,00 a euro ,00. L'entita' della sanzione e' determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione Indicazioni interpretative Principali ipotesi contrattuali Dall esame delle disposizioni di cui sopra ed alla luce della linea interpretativa che va facendosi progressivamente strada, emergono sostanzialmente due ipotesi contrattuali che si ritiene coerenti con il nuovo quadro legislativo: 1. contratti o accordi quadro debitamente sottoscritti, anche con firma elettronica, seguiti da successivi contratti di cessione di prodotti o da documenti di trasporto o di consegna, o da fatture o da ordini di acquisto. In questo caso, gli elementi essenziali, in forma scritta, possono essere contenuti sia nei contratti o accordi quadro, sia nei successivi citati documenti a condizione che questi ultimi riportino gli estremi ed il riferimento ai corrispondenti contratti quadro. 2. documenti di trasporto o di consegna, fatture, ordini di acquisto, ecc., completi di tutti gli elementi richiesti dall art. 62 e della frase Assolve agli obblighi di cui all art. 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. E da ritenersi che il caso sub n. 2 ricorra nelle ipotesi in cui l assetto contrattuale complessivo sia strettamente confinato agli aspetti riportati nel documento commerciale 15

16 (fattura, ordine, ecc.), non sussistendo in sostanza voci fuori fattura facenti parte di una più ampia negoziazione, che quindi richiederebbe una diversa formalizzazione ai sensi dell art. 62. Conseguentemente, la frase Assolve agli obblighi sopra riportata, va inserita (cfr. art. 3 comma 4 del decreto applicativo) solo in tali fattispecie e non anche nelle fatture che trovano la loro origine in un contratto o accordo quadro che, come osservato, devono riportare il riferimento al contratto originario (cfr. art. 3 comma 2 del decreto applicativo). Superfluità della sottoscrizione in situazione qualificabili come equipollenti L art. 3, comma 5 del decreto applicativo precisa, circa il requisito della sottoscrizione, che la superfluità della sottoscrizione può affermarsi solo in presenza di situazioni qualificabili equipollenti all apposizione della firma, idonee a dimostrare in modo in equivoco la riferibilità del documento scritto ad un determinato soggetto. In virtù della ricostruzione delle ipotesi contrattuali sopra riportata, il tema della sottoscrizione rileva solo in relazione alla fattispecie di cui al punto 1, in quanto il requisito della sottoscrizione nelle fatture parlanti deve ritenersi interamente assolto, per espressa previsione del decreto applicativo (art. 3, comma 4), mediante l indicazione degli elementi essenziali completata dalla frase Assolve agli obblighi di cui... Il principio in questione, che affonda le sue radici in un consolidato anche se risalente orientamento giurisprudenziale, viene importato nel nuovo testo del decreto applicativo dal Parere del Consiglio di Stato emesso sulla prima versione del decreto applicativo, che ammetteva infondatamente il difetto di sottoscrizione dei contratti di cui all art. 62. Il Consiglio di Stato quindi nel ribadire la necessità della sottoscrizione nei contratti con forma ad substantiam o della adozione di particolari situazioni qualificabili come effettivamente equipollenti rimetteva alle Amministrazioni concertanti il compito di valutare di chiarire che il requisito della forma scritta ad substantiam può essere soddisfatto, anche in assenza di sottoscrizione dell atto, in presenza di elementi certi idonei a dimostrare la provenienza del documento, quali l apposizione delle firma elettronica o digitale, oppure la trasmissione di documenti mediante lo strumento della PEC. La versione modificata del decreto applicativo, lungi dall accogliere tale invito, si è limitata a richiamare in via generale il principio di cui all art. 3, comma 5, sopra richiamato. Si ritiene, tuttavia, che le situazioni qualificabili equipollenti all apposizione della firma possano comunque identificarsi con quelle tratteggiate dal Consiglio di Stato, vale a dire in presenza di elementi certi idonei a dimostrare la provenienza del documento, la firma digitale o elettronica, la PEC ed altri elementi idonei atti allo scopo. Utilizzo della PEC e della firma elettronica o digitale L invio del contratto mediante PEC alla PEC della controparte non comporta, di per sé, l obbligo di quest ultima di utilizzare lo strumento della PEC per la conclusione dell accordo. Come noto, infatti, l invio di documenti tramite PEC ha valenza legale al pari dell invio di documenti tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Lo stesso dicasi in riferimento all ipotesi di invio della fattura (o degli altri documenti commerciali) tramite PEC. 16

17 Inoltre, in caso di utilizzo della firma elettronica/digitale, sulla base della normativa in materia, non vi è l obbligo di tale modalità di firma in capo a entrambi i contraenti. Pertanto, un contraente potrà optare di sottoscrivere i documenti in esame mediante firma elettronica/digitale e l altro, mediante firma autografa. Elementi essenziali Quanto all indicazione degli elementi essenziali, si deve ritenere che essi, seppur non puntualmente determinabili al momento della elaborazione del contratto, debbano comunque essere determinati nelle fasi successive della sua esecuzione e quindi nelle fatture, ordini, ecc. Nell accordo quadro, comunque, qualora esistente, dovranno figurare gli elementi base per la loro determinazione, quali, ad esempio, i criteri che le parti hanno deciso di adottare per la determinazione del prezzo o le modalità attraverso le quali verranno via via stabilite le quantità. In merito alla esplicitazione dei singoli elementi essenziali, si ritiene che debba intendersi per: durata, quella del contratto. Nelle cessioni che si esauriscono in un unica fornitura potrà essere esplicitato, per evitare equivoci in sede di controllo, che la fornitura è singola. La frase nelle fatture o nei documenti commerciali Assolve agli obblighi di cui.. sembra comunque già sufficientemente esplicita in tal senso. quantità di prodotto oggetto della cessione. In presenza di accordo quadro occorre quanto meno indicare come tali quantità verranno determinandosi nel corso del rapporto o i documenti nei quali esse verranno indicate ed eventualmente un range presuntivo. Nelle fatture parlanti le quantità vanno indicate con chiarezza. caratteristiche del prodotto venduto consistono in una descrizione seppur sintetica del prodotto venduto atto ad individuare in maniera inequivocabile il prodotto oggetto di trasferimento. Non è necessario indicare le caratteristiche fisico chimiche del prodotto, quanto piuttosto la referenza oggetto di cessione. prezzo del prodotto oggetto della cessione. In presenza di accordo quadro occorre indicare in maniera chiara i meccanismi di formazione del prezzo o i parametri che le parti hanno inteso adottare per la loro determinazione. L art. 2, comma1, lett. i) chiarisce al riguardo che il contratto quadro potrà individuare le modalità di rideterminazione del prezzo applicabile al momento dell emissione del singolo ordine, prevedendo che si faccia riferimento al listino. Nelle fatture parlanti il prezzo va chiaramente indicato. modalita' di consegna del prodotto paiono potersi individuare nel luogo, nei tempi e negli strumenti attraverso cui si effettua la consegna, avuto riguardo al tipo di fornitura e attribuendo eventualmente rilievo a quelle informazioni relative alla consegna suscettibili di spostare da una parte o dall'altra gli oneri derivanti dalla stessa e la responsabilità in caso di mancata consegna. modalità di pagamento sono tipicamente i mezzi di pagamento (bonifico, assegno, ) 17

18 SCHEDA SINOTTICA N. 3: FORMA SCRITTA 18

19 Termini di pagamento Principali riferimenti normativi ART. 62 Il comma 3, prima parte, prevede che per i contratti di cui al comma 1, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni. In entrambi i casi il termine decorre dall ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Il comma 4 da le definizioni di prodotti deteriorabili e prodotti non deteriorabili. Per «prodotti alimentari deteriorabili» si intendono i prodotti che rientrano in una delle seguenti categorie: a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni; b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni; c) prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aw superiore a 0,95 e ph superiore a 5,2 oppure aw superiore a 0,91 oppure ph uguale o superiore a 4,5 d) tutti i tipi di latte DECRETO APPLICATIVO L art. 5 comma 1 interviene a chiarire la decorrenza dei termini di pagamento. In particolare, viene precisato che i termini di pagamento ( ) decorrono dall ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Le modalità di emissione della fattura sono regolamentate dalla vigente normativa fiscale. Il comma 2 disciplina i casi delle cessioni assoggettate a termini differenti, stabilendo che il cedente deve emettere fattura separata per cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti. Il comma 3 fornisce gli elementi atti a certificare l avvenuto ricevimento della fattura ai fini dell individuazione della data di scadenza del termine di pagamento, da cui far decorrere gli interessi in caso di ritardo di pagamento. Viene così disposto che la data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo nel caso di consegna della fattura a mano, di invio a mezzo di raccomandata A.R., di posta elettronica certificata (PEC) o di impiego del sistema EDI (Electronic Data Interchange) o altro mezzo equivalente, come previsto dalla vigente normativa fiscale. 19

20 Il comma 4 introduce un criterio suppletivo alla mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura. In tal caso, si assume, salvo prova contraria, che la medesima coincide con la data di consegna dei prodotti. Il comma 5 fa salvo quanto previsto dall art. 22 della legge 18 febbraio 1999 n. 28 e s.m.i. in riferimento ai prodotti alcolici. L art. 2, comma 1, lett. c), definisce, infine, i prodotti deteriorabili come i prodotti di cui all articolo 62, comma 4. La durabilità del prodotto (superiore o inferiore a 60 giorni) si riferisce alla durata complessiva del prodotto stabilita dal produttore. Sanzione amministrativo pecuniaria prevista art. 62, co 7: da 500 euro a euro L'entita' della sanzione viene determinata, a carico del debitore, in ragione del fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi. Indicazioni interpretative Prodotti deteriorabili e non Il primo tema su cui occorre soffermarsi è la scelta operata dal legislatore in merito al concetto di deteriorabilità dei prodotti. Adottando la precedente definizione contenuta nel decreto del Ministro delle attività produttive del 13 maggio 2003, che viene quindi abrogato dal comma 11 dell art. 62, vengono tipizzati i prodotti da ritenersi comunque deteriorabili, in quanto rientranti nelle fattispecie di cui al comma 4, mentre per i restanti prodotti viene invece lasciata al produttore la facoltà di stabilirne la durata. Come sopra richiamato, il comma 4 elenca 4 fattispecie di prodotti deteriorabili: a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni; b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni; c) prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aw superiore a 0,95 e ph superiore a 5,2 oppure aw superiore a 0,91 oppure ph uguale o superiore a 4,5 d) tutti i tipi di latte 20

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