Comunicazione del 22 marzo 2012 Normativa in materia di bilancio e segnalazioni delle banche e degli intermediari finanziari. Quesiti.

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1 Comunicazione del 22 marzo 2012 Normativa in materia di bilancio e segnalazioni delle banche e degli intermediari finanziari. Quesiti. Talune banche hanno chiesto di conoscere le corrette modalità di rilevazione, ai fini dell informativa di vita residua rischio di tasso d interesse prevista nelle segnalazioni di vigilanza e in bilancio, delle operazioni di rifinanziamento a lungo termine (Longer Term Refinancing Operations LTRO) recentemente poste in essere con la Banca Centrale Europea (BCE). Nell acclusa nota tecnica sono forniti i relativi chiarimenti. Con l occasione, vengono pure incluse le risposte a taluni quesiti aventi valenza generale, fornite successivamente all ultima nota indirizzata al sistema con la quale sono stati dati chiarimenti in materia di segnalazioni di vigilanza e bilancio. Ove non diversamente disposto, i criteri indicati per le banche devono essere applicati in modo coerente anche agli intermediari finanziari, nel bilancio e nelle segnalazioni di vigilanza, quando si tratta di fattispecie anche a loro applicabili e laddove siano previste analoghe informazioni. II.18

2 NOTA TECNICA 1. Operazioni di rifinanziamento a lungo termine con la BCE E stato chiesto di conoscere se, ai fini dell informativa di vita residua rischio di tasso d interesse, le operazioni di rifinanziamento a lungo termine (LTRO) poste in essere con la BCE debbano essere classificate come operazioni a tasso fisso ovvero a tasso indicizzato e, in quest ultimo caso, in quale fascia temporale ricondurre tali operazioni. Al riguardo, si osserva che le operazioni LTRO presentano le seguenti principali caratteristiche: il tasso di interesse è calcolato ex-post sulla base della media dei tassi applicati alle operazioni di rifinanziamento principale (MRO) della BCE nel periodo di durata delle LTRO; per le operazioni MRO la BCE ha la facoltà di svolgere sia aste a tasso fisso, sia aste a tasso variabile con indicazione del tasso minimo ( 1 ); il tasso applicato alle aste a tasso fisso, o il tasso minimo applicato alle aste a tasso variabile, viene deciso nella prima delle due riunioni mensili del Governing Council della BCE. In relazione a quanto precede, si precisa che nella matrice dei conti le suddette operazioni vanno classificate come indicizzate e ricondotte nella fascia temporale da oltre 7 giorni a 1 mese. Tale modalità segnaletica è coerente con quanto previsto dalla matrice dei conti con riferimento alle operazioni di finanziamento parametrate al tasso di rifinanziamento principale della BCE e al deposito di riserva obbligatoria (Cfr. Avvertenze Generali, paragrafo Vita residua ). Criteri analoghi vanno applicati in bilancio ai fini dell informativa di nota integrativa sul rischio di tasso d interesse. 2. Interessi di mora su sofferenze E stato chiesto di conoscere se, ai fini della compilazione delle voci della matrice dei conti contenute nella Sottosezione II.1 - Parte seconda - Altri dati statistici dati patrimoniali ( 2 ), il valore delle esposizioni creditizie debba essere comprensivo degli interessi di mora, ove contabilizzati. Al riguardo, si osserva che con riferimento alla suddetta sottosezione le istruzioni per la compilazione della matrice dei conti prevedono un rinvio ai criteri segnaletici adottati ai fini del bilancio (cfr. Sezione III Dati di bilancio ). In tale ambito, il riferimento al valore contabile è da intendersi che non è richiesto, a ogni data di riferimento della segnalazione, di aggiornare i valori delle attività e passività aziendali. Questi ultimi saranno aggiornati quando i valori di bilancio sono rilevati nella contabilità aziendale. Pertanto, si precisa che ai fini della segnalazione degli interessi di mora nelle esposizioni creditizie di cui alle voci della Sottosezione in esame le banche devono applicare il trattamento seguito ai fini di bilancio, a prescindere dalla modalità di rilevazione adottata ai fini della contabilità interna. (1) Attualmente, la BCE sta adottando la modalità dell asta a tasso fisso. (2) Ad esempio, le voci e II.19

3 Viceversa, si rammenta che ai fini della Sezione I Dati statistici mensili le esposizioni creditizie vanno rilevate comprendendo gli interessi di mora, ove contabilizzati (cfr. voce Sofferenze ). 3. Nuova convenzione ABI-CDP per il credito alle PMI In data 1 marzo u.s. l Associazione Bancaria Italiana (ABI) e la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) hanno sottoscritto una nuova convenzione per il sostegno delle piccole e medie imprese (PMI). Rispetto alle convenzioni precedenti ( 3 ) la nuova convenzione si caratterizza, oltre che per l istituzione di uno specifico plafond finalizzato a fornire un supporto di liquidità alle PMI che vantano crediti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (c.d. Plafond Crediti vs PA ), per la previsione in base alla quale i finanziamenti erogati alle PMI nell ambito del Plafond Investimenti vengano obbligatoriamente ceduti in garanzia alla CDP. In relazione a tale ultimo aspetto, talune banche hanno chiesto di conoscere come debbano essere rilevati, nelle segnalazioni di vigilanza e in bilancio, i finanziamenti ceduti in garanzia alla CDP. Al riguardo, si fa preliminarmente presente che le istruzioni segnaletiche fornite con la lettera roneata di questi Centrali Uffici n /09 del 6 ottobre 2009 relativamente alla Convenzione ABI-CDP del 28 maggio 2009 trovano applicazione anche per la nuova Convenzione. Ciò posto, con riferimento ai finanziamenti alle PMI ceduti a CDP si precisa che, trattandosi di cessioni con finalità di garanzia, nella matrice dei conti essi devono continuare a essere rilevati nell attivo delle banche erogatrici. Inoltre, tali finanziamenti non devono formare oggetto di rilevazione nella voce Attività finanziarie oggetto di operazioni di cessione non cancellate dall attivo. Medesimi criteri segnaletici vanno adottati ai fini del bilancio. In aggiunta, si precisa che le banche devono rilevare nella Tabella 2 Attività costituite a garanzia di proprie passività e impegni della Parte B Informazioni sullo stato patrimoniale, l ammontare dei finanziamenti ceduti in garanzia alla CDP. 4. Operatività di correspondent banking Con riferimento all operatività di correspondent banking è stato chiesto di conoscere le corrette modalità di segnalazione, nelle voci e seguenti della matrice dei conti, delle seguenti fattispecie: Caso A: la banca segnalante intrattiene con la banca corrispondente sia un conto nostro (conto intestato alla banca segnalante, aperto presso la banca corrispondente) che un conto loro (conto intestato alla banca corrispondente, aperto presso la banca segnalante); Caso B: la banca segnalante intrattiene un unico conto ( conto loro o conto nostro, ovvero un conto reciproco) con la banca corrispondente. Al riguardo, si precisa quanto segue: Caso A: nella voce Correspondent banking: numero di conti occorre rilevare i conti loro / nostro in essere alla data di riferimento della segnalazione; (3) Convenzioni ABI-CDP del 28 maggio 2009, 17 febbraio 2010 e 17 dicembre II.20

4 nella sottovoce Correspondent banking: importi conti loro vanno segnalati i pagamenti inviati per conto della propria clientela, rilevati in contabilità come accrediti (movimenti avere) dei conto loro ; nella sottovoce Correspondent banking: importi conti nostro vanno segnalati i pagamenti ricevuti per conto della clientela della banca corrispondente, rilevati in contabilità come addebiti (movimenti dare) dei conto nostro ; coerenti criteri segnaletici si applicano ai fini della rilevazione della voce Correspondent banking: numero dei movimenti ; Caso B: ai fini della rilevazione della voce Correspondent banking: numero di conti, il conto unico utilizzato per i pagamenti inviati e ricevuti va, convenzionalmente, segnalato sia nella sottovoce 02 ( Conti loro ) sia nella sottovoce 04 ( Conti nostro ); ai fini della rilevazione delle sottovoci Correspondent banking: importi conti loro, Correspondent banking: importi conti nostro e Correspondent banking: numero dei movimenti, si applicano i criteri segnaletici indicati per il Caso A, anche se i movimenti dare e avere si riferiscono al medesimo conto. 5. Vita residua rischio di liquidità: quota interessi dei depositi non a vista E stato chiesto di conoscere come rilevare nella matrice dei conti, ai fini della vita residua rischio di liquidità, la quota interessi relativa ai depositi non a vista (ad esempio, i depositi da ricondurre nella sottovoce Debiti verso clientela: depositi rimborsabili con preavviso ). In particolare, è stato chiesto come poter quantificare l ammontare dei flussi finanziari in linea interessi che verranno liquidati entro l anno successivo alla data di riferimento della segnalazione ( 4 ), in considerazione dell incertezza derivante dalla possibilità che versamenti e prelevamenti possano nel corso dell anno modificare il capitale di riferimento su cui calcolare tali interessi. Al riguardo, si osserva in via generale che il periodo temporale cui riferire la quantificazione dei flussi finanziari in linea interessi non può mai eccedere la durata residua per scadenza del capitale delle corrispondenti attività o passività finanziarie. Ciò premesso, si precisa che i rapporti attivi e passivi per cassa non a vista nei quali il capitale di riferimento per il calcolo degli interessi può variare così da rendere incerta la stima dei flussi d interessi che verranno liquidati entro l anno successivo (ovvero entro la data di scadenza del capitale se inferiore) alla data di riferimento della segnalazione, vanno trattati come le attività e passività a vista ( 5 ). Pertanto, i depositi non a vista per i quali si verifichi l anzidetta condizione vanno trattati come le passività per cassa a vista, rilevando l ammontare degli interessi maturati nel periodo di riferimento della segnalazione nella fascia temporale a vista e a revoca. Criteri analoghi vanno applicati in bilancio ai fini dell informativa di nota integrativa sul rischio di liquidità. 6. Attività e passività finanziarie valutate al fair value (4) Il testo riportato tra virgolette corrisponde all istruzione contenuta nelle Avvertenze generali della matrice dei conti, paragrafo Vita residua, relativamente alla segnalazione per data di scadenza del capitale delle attività/passività per cassa non deteriorate (ad eccezione delle esposizioni ristrutturate) diverse da quelle a vista e dagli zero coupon e one coupon. (5) Ad esempio, gli utilizzi di carte di credito a rimborso rateale e i prestiti rotativi (cfr. Avvertenze Generali, paragrafo Vita residua ). II.21

5 Taluni intermediari hanno manifestato l intenzione di riclassificare al di fuori dei portafogli Attività/passività finanziarie valutate al fair value attività o passività finanziarie che al momento della rilevazione iniziale (operata anche nel corso dell esercizio 2011) siano state designate in tali portafogli (c.d. Fair Value Option ). La designazione degli strumenti finanziari nei portafogli Attività/passività finanziarie valutate al fair value è stata motivata con l esigenza di evitare lo scorporo dei derivati incorporati in tali strumenti, ovvero con il c.d. natural hedge. La riclassificazione avverrebbe in applicazione dello IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors paragrafi 41 e ss. ( Errors ). Al riguardo, si osserva innanzitutto che lo IAS 39 (paragrafi 9, 11A) prevede che al momento della rilevazione iniziale (initial recognition) un entità può designare un attività o una passività finanziaria alla Fair Value Option esclusivamente in uno dei seguenti casi: quando elimina o riduce significativamente una asimmetria contabile ( accounting mismatch ) ( 6 ); un gruppo di attività finanziarie, di passività finanziarie o di entrambe è gestito e il suo rendimento è valutato in base al fair value, secondo una strategia di gestione del rischio d investimento documentata e con opportuna informativa interna ( 7 ); l entità scelga di designare l intero contratto ibrido alla Fair Value Option, senza procedere così allo scorporo dei derivati incorporati ( 8 ). Inoltre, lo IAS 39 paragrafo 50 (b) vieta di riclassificare gli strumenti finanziari designati al momento della rilevazione iniziale come oggetto di Fair Value Option al di fuori di tale portafoglio ( 9 ). Si rammenta, infine, che la classificazione degli strumenti finanziari in un determinato portafoglio contabile è rimessa all esclusiva responsabilità dei competenti organi aziendali che, con apposita delibera quadro, decidono le politiche di investimento e di gestione dei portafogli in coerenza con le linee strategiche che orientano la conduzione dell intermediario nel suo complesso. Tale delibera prevede l imputazione degli strumenti finanziari nei diversi portafogli al momento del loro acquisto o emissione. Alla luce di tutto quanto precede, si precisa che qualora la designazione iniziale alla Fair Value Option, come nei casi di specie, venga effettuata nel rispetto dei criteri previsti dallo IAS 39 sopra richiamati, successivamente non ricorre la fattispecie dell errore di cui allo IAS 8 e, quindi, gli intermediari non possono procedere alla riclassificazione delle attività o passività finanziarie al di fuori dei portafogli Attività/passività finanziarie valutate al fair value. (6) Lo IAS 39, para. 9(b)(i) recita così: it eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency (sometimes referred to as an accounting mismatch ) that would otherwise arise from measuring assets or liabilities or recognising the gains and losses on them on different bases. (7) Lo IAS 39, para. 9(b)(ii) recita così: a group of financial assets, financial liabilities or both is managed and its performance is evaluated on a fair value basis, in accordance with a documented risk management or investment strategy, and information about the group is provided internally on that basis to that entity s key management personnel (as defined in IAS 24 Related Party Disclosures), for example the entity s board of directors and chief executive officer. (8) Lo IAS 39, para. 11A recita così: Notwithstanding paragraph 11, if a contract contains one or more embedded derivatives, an entity may designate the entire hybrid (combined) contract as a financial asset or financial liability at fair value through profit or loss unless: (a) the embedded derivative(s) does not significantly modify the cash flows that otherwise would be required by the contract; or (b) it is clear with little or no analysis when a similar hybrid (combined) instrument is first considered that separation of the embedded derivative(s) is prohibited, such as a prepayment option embedded in a loan that permits the holder to prepay the loan for approximately its amortised cost. (9) Lo IAS 39, para. 50 (b) recita così: An entity shall not reclassify any financial instrument out of the fair value through profit or loss category if upon initial recognition it was designated by the entity as at fair value through profit or loss. II.22

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