DISCIPLINA DELLE RELAZIONI COMMERCIALI IN MATERIA DI CESSIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI

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1 DISCIPLINA DELLE RELAZIONI COMMERCIALI IN MATERIA DI CESSIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI FONTI NORMATIVE -Art. 62, D.L. 1/2012 convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27 -D.M attuativo dell art. 62 del D.L 1/2012 in corso di emanazione -Allegato I di cui all art. 38, co. 3 del Trattato U.E -REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA del 28 gennaio2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare -Risoluzione approvata dalla XIII Commissione Agricoltura (seduta del 14 giugno 2012) PREMESSA L art. 62, D.L. 1/2012 (Decreto Liberalizzazioni) introduce una specifica disciplina finalizzata a favorire una maggiore trasparenza ed efficienza nel settore agroalimentare prevedendo in particolare: - l obbligo della forma scritta per i contratti di cessione dei prodotti agricoli-alimentari; - la revisione dei termini di pagamento Va evidenziato che: -il citato art. 62 disciplina i contratti conclusi tra i diversi operatori della filiera agroalimentare che abbiano ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari (esclusi quelli conclusi con il consumatore finale); -la disciplina in esame è applicabile alle cessioni di prodotti agricoli e alimentari la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica Italiana; - l apposito Decreto Ministeriale attuativo della disciplina in esame è in corso di emanazione; - tra i prodotti agricoli e alimentari, il campo di applicazione dell Allegato I di cui all art. 38, co. 3 del Trattato U.E e della legislazione alimentare si estende a tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti e anche dei mangimi prodotti per gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati. (artt. 2 e 4, Regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell U.E ). FORMA SCRITTA DEL CONTRATTO Art. 62, co. 1: i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari devono, a pena di nullità (che può essere rilevata anche d ufficio dal giudice): Essere stipulati in forma scritta 1 ( elemento essenziale ) Per forma scritta si intende qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, anche priva di sottoscrizione, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari 2 ; Riportare la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto nonché il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento ( elementi essenziali ). Sembrerebbe necessario inoltre, far rientrare come essenziali, e quindi previste contrattualmente, quelle condizioni relative i servizi promozionali, sconti commerciali e premi fine anno al fine di 1 Cfr. art. 62, co. 1, D.L. 1/2012 convertito con modificazioni in Legge 24 marzo 2012, n.27 2 Cfr. art. 3, co. 2, D.M. di attuazione dell art. 62 del D.L 1/2012 in corso di emanazione -- Pagina 1

2 evitare di incorrere in comportamenti sleali stabiliti ex lege. Infatti, dalla lettura combinata della lettera a) ed e) dell art. 62, co. 2, lasciare suddetti sconti o premi a variabili che non definiscono con certezza il prezzo, ab origine, potrebbe configurare come una violazione del divieto di imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, vendita o altre condizioni ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive, ovvero, di adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento. Occorre altresì esaminare brevemente il rapporto tra il menzionato art. 62 e il D.M. del 15/11/1975 nelle ipotesi di cessioni di beni il cui prezzo, in base a disposizioni legislative, usi, commerciali, accordi economici collettivi o clausole contrattuali, è commisurato ad elementi non ancora conosciuti alla data di effettuazione dell operazione. Sugli aspetti fiscali si rinvia alla relativa nota 3. Dal punto di vista civilistico, le disposizioni dettate dall art. 62 del DL 1/2012 e dal relativo Decreto attuativo rilevano infatti solamente nella fase di contrattazione antecedente alla fatturazione e nella fase di pagamento successiva all emissione della fattura, mentre le modalità ed i termini di fatturazione sono lasciate alla normativa Iva in vigore. L indicazione obbligatoria nel contratto (a pena di nullità) del prezzo dell operazione potrebbe essere superata dalla stipulazione di una clausola che determini in modo obiettivo gli elementi ed il metodo di calcolo su cui si baserà il prezzo finale; in tal modo, infatti, pur non definendo un importo certo nell ammontare, viene comunque definito il metodo di valorizzazione dell operazione e quindi il relativo prezzo finale a cui verranno scambiati i beni. L esatto importo del prezzo verrà in ogni caso determinato al momento dell emissione della fattura e, di conseguenza, al momento del ricevimento della fattura, il cliente (soggetto economico operante del settore agroalimentare) potrà verificare non solo il prezzo pattuito, ma anche il metodo ed i criteri utilizzati per la valorizzazione dell operazione. Il prezzo verrebbe quindi espresso in termini di metodologia di valorizzazione nel contratto in forma scritta, ed in termini di valore effettivo in fattura. Con la fattura riportante gli elementi richiesti dall art. 62 DL 1/2012 ed emessa secondo le disposizioni del DM 15/11/1975, l importo del prezzo viene definito in modo certo nel momento stesso di emissione 4. 3 Secondo tale decreto ministeriale del 15/11/1975, ai fini fiscali, la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello in cui i suddetti elementi sono noti o il prezzo è stato comunque determinato. Di pari, nell ultima frase del comma 1 dell art. 5 il Decreto attuativo si prevede che Le modalità di emissione della fattura sono regolamentate dalla vigente normativa fiscale. Con la previsione appena riportata, il Decreto attuativo ha così richiamato tutta la normativa Iva applicabile alla fatturazione delle operazioni, compreso quindi il DM del 15/11/1975 che disciplina modalità e termini di fatturazione relativi a cessioni di beni con prezzo da determinare ai fini Iva. Stante quanto sopra, non sembrano esserci dubbi sul fatto che la fatturazione possa avvenire secondo quanto stabilito dal DM del 15/11/1975 tutt ora valido ai fini della disciplina Iva 4 Cfr. Articolo redazionale, Articolo 62, se il prezzo non è noto al momento della stipula del contratto, F. Grigoli, in L autore continua sostenendo che: è utile evidenziare che la modalità di fatturazione relativa alle cessioni di beni con prezzo da determinare potrebbe essere considerata non in linea con la disciplina dettata dall art. 62 e dal relativo Decreto attuativo ove la clausola di determinazione del prezzo: - non fosse prevista in un contratto scritto tra le parti; - venisse utilizzata nell ambito di condotte commerciali sleali Pagina 2

3 Oltre a quanto sopra esposto, il decreto attuativo dispone che gli elementi essenziali possono essere contenuti: -nei contratti o accordi quadro o di base conclusi a livello di centrali di acquisto 5 e nei contratti interprofessionali -nei seguenti documenti purché riportanti gli estremi ed il riferimento ai corrispondenti contratti/accordi 6 : a) contratti di cessione dei prodotti b) documenti di trasporto o fatture c) ordini di acquisto con i quali l acquirente commissione la consegna dei prodotti. Gli elementi essenziali, in forma scritta, possono essere contenuti negli scambi di comunicazioni e di ordini, antecedenti alla consegna dei prodotti 7. I documenti di trasporto, o di consegna, nonché le fatture, integrati con tutti gli elementi essenziali, assolvono gli obblighi di cui al predetto comma 1 dell art. 62 (sotto pena di nullità) e devono riportare la seguente dicitura 8 : Assolve gli obblighi di cui all articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. ESCLUSIONI Sono escluse dalla disciplina in esame in quanto non costituiscono cessioni ai sensi del citato art. 62: 1) Le cessioni effettuate nei confronti dei consumatori finali, dove per consumatore finale deve intendersi la persona fisica che acquista i prodotti agricoli e/o alimentari per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta 9 2) I conferimenti di prodotti agricoli alimentari effettuati alle cooperative, ex art. 1, co. 2, D. Lgs. 228/2001, da parte dei soci delle cooperative stesse 10 3) i conferimenti di prodotti agricoli alimentari effettuati alle organizzazioni di produttori, ex D. Lgs 102/2005, da parte dei soci delle organizzazioni stesse 11 4) i conferimenti di prodotti ittici effettuati tra imprenditori ittici, ex art. 4, D. Lgs 4/ Cfr art. 2, co. 1, lett. l): [ ] accordi, conclusi anche a livello di centrali di acquisto, aventi ad oggetto la disciplina dei conseguenti contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, tra cui le condizioni di compravendita, le caratteristiche dei prodotti, il listino prezzi, le prestazioni di servizi e le loro eventuali rideterminazioni. Con riferimento ai prezzi, il contratto quadro potrà individuare le modalità di determinazione del prezzo applicabile al momento dell emissione del singolo ordine, prevedendo che si faccia riferimento al listino. Nei contratti quadro conclusi con le centrali di acquisto dovranno essere indicati in allegato i nominativi degli associati che ne fanno parte che hanno conferito il mandato. 6 Cfr. art. 3, co. 3, D.M. di attuazione dell art. 62 del D.L 1/2012 in corso di emanazione 7 Cfr. art. 3, co. 4, D.M. di attuazione dell art. 62 del D.L 1/2012 in corso di emanazione 8 Cfr. art. 3, co. 5, D.M. di attuazione dell art. 62 del D.L 1/2012 in corso di emanazione 9 Cfr. art. 2, co. 1, lett. e), D.M. di attuazione dell art. 62 del D.L 1/2012 in corso di emanazione 10 Cfr. art. 1, co. 2, lett. a), D.M. di attuazione dell art. 62 del D.L 1/2012 in corso di emanazione 11 Cfr. art. 1, co. 2, lett. b), D.M. di attuazione dell art. 62 del D.L 1/2012 in corso di emanazione -- Pagina 3

4 5) le cessioni di prodotti agricoli alimentari istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito 12. CONDOTTE SLEALI L art. 62, co. 2, individua una serie di condotte sleali: a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonche' condizioni extracontrattuali e retroattive; b) applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti; c) subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuita' e regolarita' delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre; d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali; e) adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento. In merito, il menzionato Decreto attuativo, rammentando che il comma 2 dell art. 62 ha la funzione di evitare qualsiasi comportamento del contraente che, abusando della propria maggior forza commerciale, imponga condizioni contrattuali gravose, individua le stesse facendo riferimento a quelle condizioni che 13 : -prevedano a carico di una parte l inclusione di servizi e/o prestazioni accessorie rispetto all oggetto principale della fornitura, anche qualora queste siano fornite da soggetti terzi, senza alcuna connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto; -escludano l applicazione di interessi di mora a danno del creditore o escludano il risarcimento delle spese di recupero dei crediti; -determinino, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza, prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione dei prodotti oggetto delle relazioni commerciali e delle cessioni da parte degli imprenditori agricoli -impongano al cedente, dopo la consegna dei prodotti, un termine minimo prima di poter emettere la fattura. Tuttavia è fatto salvo il caso di consegna dei prodotti in più quote nello stesso mese, sicchè la fattura potrà essere emessa solo successivamente all ultima consegna del mese. TERMINI DEL PAGAMENTO L art. 62, co. 3, prevede che per i contratti aventi ad oggetto cessioni di prodotti agricoli e alimentari, il termine di pagamento del corrispettivo va effettuato a seconda che si tratti di: - merci deteriorabili, entro il termine legale di 30 giorni decorrenti dall ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura 14 - altre merci (non deteriorabili), entro il termine di 60 giorni decorrenti dall ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura Cfr. art. 1, co. 3, D.M. di attuazione dell art. 62 del D.L 1/2012 in corso di emanazione 13 Cfr. art. 4, D.M. di attuazione dell art. 62 del D.L 1/2012 in corso di emanazione 14 Cfr. art. 5, co. 1, D.M. di attuazione dell art. 62 del D.L 1/2012 in corso di emanazione 15 Cfr. art. 5, co. 1, D.M. di attuazione dell art. 62 del D.L 1/2012 in corso di emanazione -- Pagina 4

5 FATTURAZIONE E INTERESSI DI MORA L art. 5 del Decreto attuativo prevede che le modalità di emissione della fattura sono regolamentate dalla vigente normativa fiscale tenuto conto che la fatturazione va effettuata considerando le differenti tipologie di termini di pagamento previste per le cessioni dei prodotti in relazione quindi del carattere di deteriorabilità o meno degli stessi. Pertanto, il cedente deve emettere fattura separata per cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti. In caso di ritardato pagamento sono legislativamente previsti degli interessi di mora che decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento del corrispettivo; il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori 2 punti percentuali ed è inderogabile 16. Al fine dell individuazione del calcolo degli interessi dovuti assume particolare rilevanza la data di ricevimento della fattura. Sul punto il Decreto attuativo prevede che 17 : - tale data è validamente certificata soltanto se il ricevimento della fattura è avvenuto mediante consegna a mani, raccomandata A.R., impiego del sistema EDI (electronic data interchange) o altro mezzo equivalente previsto dalla normativa fiscale vigente. - nel caso di incertezza in merito alla data di ricevimento della fattura, va fatto riferimento alla data di consegna dei prodotti. MERCI DETERIORABILI Secondo quanto stabilito dall art 62, co. 4, sono prodotti alimentari deteriorabili quelli che rientrano in una delle seguenti categorie: a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni; b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilita' degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni; c) prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aw superiore a 0,95 e ph superiore a 5,2 oppure aw superiore a 0,91 oppure ph uguale o superiore a 4,5; d) tutti i tipi di latte. REGIME SANZIONATORIO Ai sensi dei commi da 5 a 7 del citato art. 62, si prevede un regime sanzionatorio variabile. Nello specifico: - in caso di violazione dell obbligo della forma scritta del contratto o degli altri obblighi previsti sugli elementi essenziali, è applicabile una sanzione da 516 a determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto della cessione - in caso di condotta sleale, è applicabile la sanzione da 516 a determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti. - in caso di mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento è applicabile allo stesso debitore una sanzione da 500 a determinata in ragione del fatturato dell azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi. ENTRATA IN VIGORE 16 Cfr. art. 62, co. 3, D.L. 1/2012 convertito con modificazioni in Legge 24 marzo 2012, n Cfr. art. 5, co. 3, D.M. di attuazione dell art. 62 del D.L 1/2012 in corso di emanazione -- Pagina 5

6 Sull obbligo della forma scritta e degli elementi essenziali, la normativa prevista dall art. 62, D. L. 1/2012 si applica a tutti i contratti stipulati a decorrere dal 24 ottobre I contratti in essere al 24 ottobre 2012 vanno adeguati ai nuovi requisiti entro il 31/12/2012. Sul divieto di condotte sleali e termini di pagamento, le disposizioni previste dal citato art. 62 si applicano automaticamente a tutti i contratti a partire dal 24 ottobre 2012, anche in assenza di adeguamenti contrattuali alla predetta normativa. Mestre, 29 Settembre 2012 Dott. Enrico Giurizzato -- Pagina 6

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