Novembre è arrivato e con

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1 FISCAL flash N Anno XX - Novembre/Dicembre 2013 Conto alla rovescia per l acconto di novembre Partito il timer per i contribuenti che dovranno vedersela col consueto salasso di fine anno. Versamenti spostati al 2 dicembre 2013 di Oliviero Franceschi Novembre è arrivato e con esso si avvicina il secondo acconto Irpef e non solo. Molti cittadini che hanno diligentemente presentato il modello Unico o il 730 in estate ora dovranno mettere mano al portafoglio. Ecco le regole da conoscere per tempo... L aumento E quest anno l acconto si profila più amaro del solito a motivo del D.L. che ha elevato la percentuale dell acconto per le persone fisiche dal 99% al 100%. Nella prima rata pa - gata a giugno, luglio od agosto non si doveva tener conto dell aumento ma ora gli italiani dovranno vedersela con questa ennesima beffa. An - cora peggio è andata per le società che pagano l Ires (imposta sul reddito delle società) la cui percentuale già in passato pari al 100% sale ora al 101%. Alla faccia della crisi economica che ha invece falcidiato nella maggioranza dei casi i redditi con - seguiti degli operatori economici. La data A favore dei contribuenti invece quest anno gioca il calendario che consente di rimandare di un paio di giorni il versamento. Il 30 novembre infatti, da anni tradizionale appuntamento per il versamento dell acconto, quest anno cade di sabato mentre il giorno successivo, il 1 dicembre, cade di domenica. In cassa perciò entro e non oltre il prossimo 2 dicembre. Evitare l acconto Per stabilire se il secondo acconto Irpef per il 2013 è dovuto o meno, il primo step consiste nel riprendere la copia dell Unico 2013 e la ricevuta di pagamento della prima rata, che sarà stata versata, a seconda dei casi, tra giugno e agosto. Naturalmente, se avete pagato a rate, occorrerà verificare che non ne abbiate saltata nessuna. Individuate nel modello Unico la voce Differenza (rigo RN33): se non è indicato alcun importo oppure se l importo è minore di 52 euro non dovete pagare nulla e potete stappare lo champagne. Nel caso opposto dovete effettuare il calcolo di quanto occorre dare al fisco. Tornate all importo del rigo RN33 ed applicate la nuova percentuale del 100%: in sostanza quest anno non dovete fare moltiplicazioni e prendere l importo bello e buono così com é. Quello che avete davanti è proprio l acconto complessivo: sottraete quanto eventualmente pagato come primo acconto ed ecco la differenza da versare entro il prossimo 2 dicembre. Come sempre occhio ai calcoli: se, ad esempio, avete pagato il primo acconto con la maggiorazione dello 0,40%, ricordate che per determinare la seconda rata, dovete scom- Sommario 2-3 Pagare l acconto di novembre 4 Comprare casa, cambiano le imposte 6 L Esperto risponde 8 Bonus arredi 10 Lo sapevate che Scadenze WWW. EDIPROITALIA.IT I.P.

2 2 Fiscal Flash putare questa maggiorazione. Ad esempio, se il 27 luglio 2013 avete versato complessivamente 502 euro tra primo acconto di 500 euro e maggiorazione di 2 euro (500 x 0,004 = 2), l importo da considerare ora come primo acconto versato sarà solo di 500 euro. Se, invece, avete pagato dopo i termini con il ravvedimento operoso applicando la sanzione (versata con un codice tributo a parte), l importo del primo acconto Irpef dovrebbe essere già depurato dalla quota di interessi poiché non si versano più insieme all imposta: se avete sbagliato, attenzione almeno a scorporare gli interessi dalla rata. Salvarsi in calcio d angolo Se dall Unico 2013 risulta un credito non chiesto a rimborso né compensato ora potete utilizzarlo per pagare meno o addirittura niente. L importo dei crediti che può essere utilizzato in diminuzione degli acconti di novembre è quello indicato nella colonna 4 dei righi da RX1 a RX19 e nella colonna 5 dei righi da RX20 a RX26 del modello Unico 2013, al netto delle compensazioni eventualmente già effettuate nell anno (ad esempio, per il pagamento delle addizionali all Irpef 2012, per i versamenti periodici relativi al 2013 di Iva, ritenute alla fonte, contributi, ecc.). I conti da fare Quest anno, per effetto dell aumento della percentuale dal 99% al 100% e del fatto che tale aumento non si applicava alla prima rata di acconto, la strada da seguire per il calcolo dell acconto di novembre risulta obbligata. Tuttavia, sia la prima che la seconda rata dell acconto Irpef per il 2013 si calcolano sul passato : sulla base, cioè, di quanto dovuto per i redditi del Chi, però, prevede di conseguire per il 2013 un reddito imponibile inferiore a quello dell anno precedente, o comunque di dover versare una minore imposta, può seguire una procedura diversa: calcolare l acconto sull Irpef che prevede sia dovuta per i redditi Si tratta, ad esempio, di chi quest anno ha cessato la propria attività o comunque ha conseguito redditi inferiori rispetto allo scorso anno, oppure ha sostenuto maggiori oneri e spese deducibili o detraibili rispetto al La convenienza dell autoriduzione è evidente, ma bisogna fare attenzione a stimare redditi non ancora percepiti e mettere in conto spese detraibili, a volte, non ancora sostenute, senza contare i nuovi tetti e le nuove franchigie (alcune delle quali al momento di andare in stampa ancora in discussione in Parlamento) sulle deduzioni e detrazioni fiscali. Cambiamenti a parte, chi volesse rifarsi i calcoli e stimare le tasse da pagare il prossimo anno deve tra l altro tener conto di tutte le detrazioni previste dall Unico, ESEMPIO 1 ESEMPIO 2 che diminuiscono gli importi finali da versare. Ci riferiamo alle detrazioni per familiari a carico e per lavoro dipendente, assimilato, autonomo e per altri redditi, il cui meccanismo di calcolo non è dei più semplici, perché spesso bisogna utilizzare vere e proprie formule che permettono di conoscere l entità della detrazione spettante nel caso concreto, a seconda di alcuni elementi reddituali e personali del contribuente. Il ravvedimento sprint Per chi vorrà ricalcolare l acconto e sbagliasse i conti oppure per chi dovesse versare l importo esatto ma in ritardo, ci sono ovviamente delle sanzioni. Ma con il ravvedimento operoso queste multe possono essere notevolmente ridotte. A tale proposito negli ultimi anni c è addirittura una possibilità in più, grazie al cd. ravvedimento sprint. Infatti se si paga entro il 14 giorno dalla scadenza e cioè entro il 16 dicem- Calcolo dell acconto Rigo Differenza (RN33) di Unico Acconto Irpef dovuto (100% di 3.100) Acconto versato a luglio 2013 (40% del 99% di 3.100) 1.227,60 2 acconto 1.872,40 da versare entro il 2/12/2013 ( ,60) Compensazione dell acconto con un credito Irpef Contribuente con credito Irpef non ancora utilizzato in compensazione Credito Irpef (rigo RX1 colonna 4 di Unico 2013) 300,00 Importo rigo RN33 800,00 Acconto complessivo (100% di 800) 800,00 1 acconto pagato a luglio 2013 (800x99%x40%) 316,80 Acconto di novembre ( ) 483,20 Importo da versare entro il 2 dicembre 483,20 300,00 = 183,20

3 Fiscal Flash 3 COME FARE IL VERSAMENTO L acconto Irpef per il 2013 si paga in banca, alla posta o presso il concessionario della riscossione entro il 2 dicembre 2013, utilizzando il modello F24 ed il codice tributo 4034: Irpef acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione; l anno di riferimento è il Diversamente dagli importi a saldo risultanti dalla dichiarazione, gli importi vanno arrotondati al centesimo di euro: per difetto se la terza cifra decimale è minore di 5; per eccesso, se invece, è uguale o maggiore di 5. L acconto di no - vembre non può essere rateizzato. Tutti i titolari di partita Iva, invece, devono pagare l acconto esclusivamente on line. In questo caso il versamento può essere fatto direttamente, collegandosi al sito dell Agenzia delle Entrate e utilizzando fisco on line: è necessario però munirsi con anticipo del codice di accesso (Pin) all area riservata del sito. In alternativa si può sempre versare con i servizi di home ban king forniti dalla propria banca o di remote banking (CBI). Infine si può sempre ricorrere ad un in termediario abilitato che, a pagamento, effettuerà il versamento sul vostro conto corrente. bre basta versare la minisanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo più gli interessi legali (2,5%) maturati dal 2 dicembre al giorno del pagamento. Se invece si paga entro il 2 gennaio 2014 (il primo gennaio è festivo) è dovuta la classica sanzione del 3% più gli interessi legali (2,5% annuo) sempre maturati dal 2 dicembre fino al giorno in cui viene eseguito il versamento. Infine, oltre questo termine, e fino alla data di presentazione della prossima dichiarazione dei redditi la sanzione è del 3,75%, sempre più gli interessi del 2,5% con maturazione giorno per giorno. Gli interessi non si versano insieme al tributo principale, ma a parte con il codice tributo 1989, interessi sul ravvedimento Irpef. An - che la sanzione deve essere indicata a parte con il relativo codice (ad esempio, 8901 per l Irpef, 8918 per l Ires, ecc.). Buona sorte... Il pagamento dell acconto Irpef riguarda in generale chi ha presentato Unico Ma c è qualcuno che non deve pagare nulla: ecco di chi si tratta. 1) Chi ha indicato nella denuncia dei redditi (riga RN33) un imposta inferiore a 51,65 euro e chi prevede un Irpef 2013 inferiore a 51,65 euro (di queste ipotesi ci siamo appena occupati). 2) Chi ha avviato una nuova attività nel 2013 e non aveva redditi nel In pratica, chi non doveva presentare la dichiarazione nel 2013, anche a novembre non dovrà fare nulla: pagherà tutte le imposte a saldo sui redditi del 2013 a giugno Stesso discorso per dipendenti e pensionati che nel 2012 avevano solo redditi di lavoro dipendente o assimilati e che nel 2013 hanno avuto ulteriori redditi aggiuntivi (ad esempio, acquisto di un immobile, dividendi, collaborazioni, ecc.). 3) Chi a giugno, luglio o agosto, per errore, ha versato tutto l acconto del 100%, anziché la sola prima rata calcolandola come avrebbe dovuto sul 99%; chi, invece, per errore ha pagato più del dovuto a titolo di prima rata, ora può scalare dall importo della seconda rata le maggiori somme versate. 4) Gli eredi di persone decedute nel 2013 non devono versare nulla per conto del defunto. 5) Chi ha presentato il modello 730. Calcoli e pagamenti, infatti, vengono fatti direttamente dal sostituto d imposta: la seconda rata sarà trattenuta direttamente dallo stipendio o dalla pensione. Fa eccezione chi nel 2013 ha cessato il rapporto di lavoro, oppure è stato messo in aspettativa senza retribuzione. In questi casi, infatti, il versamento dell acconto dovrà essere fatto autonomamente dal lavoratore Nessun problema, invece, se i redditi del 2013 sono aumentati rispetto a quelli In questo caso, infatti, basta versare complessivamente il 100% dell Irpef relativa al 2012: il conguaglio, infatti, si farà con la prossima dichiarazione dei redditi, pagando la differenza. Acconto Irap Molti titolari di partita Iva devono versare (se dovuto) anche l acconto Irap. Attenzione però agli errori: la misura dell acconto è aumentata al 100% per le persone fisiche a e al 101% per i soggetti Ires. Le persone fisiche perciò potranno riferirsi all imposta indicata nella riga IR21 del modello Irap 2013 e sottrarre quanto è stato eventualmente pagato come prima rata, ottenendo così l importo da versare entro il2 dicembre. Il codice tributo da indicare nella sezione Regioni della delega F24 è il Occorre, inoltre, indicare il codice regionale (per il Lazio, ad esempio, è 08). Anche per l Irap è possibile calcolare l acconto non sullo storico ma sul reddito che si prevede di conseguire nel 2013, con l avvertenza che gli errori andranno sanati col ravvedimento operoso oppure sa - ranno contestati dal fisco. Infine, per le Regioni in deficit sanitario per le quali è stata introdotta un aliquota più alta rispetto a quella riportata in appendice alle Istruzioni Irap 2013, bisognerà ricalcolare l imposta 2013 con la maggiore aliquota e poi calcolare l acconto o analogamente, se si sceglie il metodo previsionale, fare i calcoli previsionali con l aliquota maggiorata.

4 4 Fiscal Flash Acquisto della casa, da gennaio cambiano le aliquote Rivoluzionata l imposta di registro e gli altri tributi. Chi ci guadagna e chi ci rimette di Daniele Cuppone Comprare un appartamento, il so - gno nel cassetto di tanti italiani, da gennaio potrebbe diventare meno costoso in alcuni casi ma più caro in altri. Sono le novità introdotte di recente e che pertanto è sempre bene conoscere per tempo... Imposte rimodulate Prima di partire in questa cavalcata tra le novità, occorre precisare che le imposte sull acquisto di un immobile sono piuttosto variegate come dicono alcuni o piuttosto complicate come dicono altri. Esistono infatti diversi regimi di tassazione, con imposte ed aliquote differenti tra loro, a seconda di cosa si acquista, prima casa, seconda casa, terreno, ecc e a seconda di chi sia il venditore, privato, impresa etc. Cercheremo perciò di concentrarci su alcune precise casistiche rinviando l esame delle altre ai prossimi articoli. Le regole fino al 31 dicembre... Cominciamo perciò con l acquisto della prima casa da un privato, affare che da molti anni è già agevolato dal legislatore con speciali riduzioni delle aliquote. Sull acquisto di un immobile non prima casa da un privato, infatti, si paga l imposta di registro del 7%, quella ipotecaria del 2% e quella catastale dell 1%. Viceversa se si compra in regime di agevolazioni prima casa l imposta di registro scende al 3% e quella ipotecaria e catastale si pagano in misura fissa, cioè per 168 euro ciascuna. Un bel risparmio senza dubbio; ma da gennaio le cose dovrebbero andare ancora meglio. Cosa cambia dal 1 gennaio Per effetto della mini riforma del governo, infatti, salvo variazioni dell ultima ora, dal primo gennaio 2014 l imposta di registro sull acquisto della prima casa da un privato scenderà dal 3% al 2% (con un minimo di euro), mentre le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa diminuiranno da 168 euro a soli 50 euro ciascuna. Questo significa in moltissimi casi una bella sommetta. Ma per comprendere meglio, facciamo un esempio. Il signor Enrico ha deciso di comprare da un privato un appartamento a Roma, usufruendo delle agevolazioni prima casa. Ipotizzando una base imponibile di euro, attualmente le imposte da pagare sull acquisto sono: registro x 3% = euro ipotecaria 168 euro catastale 168 euro totale euro con le nuove norme invece il trattamento fiscale sarà ancora più benevolo e le imposte diventano: registro x 2% = euro ipotecaria 50 euro catastale 50 euro totale euro con un risparmio di oltre euro Agevolazioni sì ma solo se... Insomma si profilano tempi migliori per chi deve comprare con le agevolazioni prima casa. E a proposito di tale bonus, le nuove norme che entreranno in vigore dal 1 gennaio 2014 cambiano qualcosa anche in tema di requisiti. Prima di vedere la novità, ripassiamo le condizioni vigenti: l abitazione non deve avere caratteristiche di lusso; l immobile deve essere ubicato nel Comune in cui l acquirente ha la residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi dalla stipula o nel Comune in cui ha sede o svolge la propria attività principale ovvero, se trasferito all estero per lavoro, in cui ha sede il datore di lavoro. Inoltre, nell atto di acquisto il compratore deve dichiarare: di non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune dove si trova l immobile oggetto dell acquisto agevolato; di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l acquisto della prima casa; di impegnarsi a stabilire la residenza entro diciotto mesi nel comune dove è situato l immobile oggetto dell acquisto, qualora già non vi risieda. Semplificazioni Dal 1 gennaio viene ridefinita la prima delle condizioni stabilite dalla legge, cioè come abbiamo appena visto il fatto che l immobile non sia di lusso. Mentre con le vecchie regole occorreva riferirsi alla legge Tupini del 1969, che individua le caratteristiche degli immobili di pregio che non godono delle agevolazioni, dal 1 gennaio invece la norma sarà molto più semplice. Senza dover consultare leggi e interpretazioni, sarà sufficiente controllare l accatastamento dell appartamento, poiché con le regole nuove sono considerate di lusso e non usufruiscono delle agevolazioni gli immobili di categoria catastale A/1, abitazioni di tipo signorile, A/8, abitazioni in ville, e A/9 castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico. Acquistare dall impresa Non sempre chi vende è un privato e quando si tratta di un impresa le cose si complicano un po. Innanzitutto la prima cosa da verificare è se l impresa applica o non applica l Iva. Approfondiremo prossimamente puntate questa seconda casistica. N Anno XX - Novembre/Dicembre FiscalFlash pubblicazione bimestrale, edizione CEDAF S.r.l. - Piazza di Villa Fiorelli, 1 Roma - Spediz. in abbon. post. comma 20 lett. b) Legge 662/96 Roma - Stampato da: Pubbliprint Service snc - Tel Dir. resp.: Paolo Ricci - Iscr.Trib. Roma n /3/95 - Tutti i diritti riservati

5 NOVITÀ

6 6 Fiscal Flash L' Esperto risponde a cura dello studio di consulenza tributaria di Oliviero Franceschi I quesiti, redatti in maniera breve e concisa, possono essere inoltrati via fax al n. 06/ BOX AUTO Sono proprietario di un? box auto che non utilizzo in quanto molto di - stante dalla mia abitazione. Detta unità immobiliare non è nemmeno locata. Vorrei sapere se, ai fini della dichiarazione dei redditi, devo applicare la maggiorazione di un terzo alla rendita catastale. No: la maggiorazione della rendita catastale di un terzo, prevista in passato per gli immobili a disposizione con codice utilizzo 2, si applicava solamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione, possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale del possessore o dei suoi familiari o all esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi contribuenti. Erano comunque pertanto esclusi dalla maggiorazione box, garage, cantine, negozi ecc., anche se tenuti a disposizione, poiché non si trattava di unità immobiliari adibite ad abitazione. Per le dichiarazioni sui redditi dell anno 2012 non si paga più Irpef e addizionali per gli immobili a disposizione (codice 2). EREDI E 730 Agli inizi di gennaio è? venuto a mancare mio padre. Vorrei sapere se potevo presentare, essendo io l unico erede, il modello 730 a nome di mio padre. La risposta al quesito del nostro lettore è negativa. Il modello 730 non può essere utilizzato dai soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti. Il lettore dovrà necessariamente presentare per i redditi del de cuius, la dichiarazione dei redditi tramite il tradizionale modello Unico. VENDITA TERRENO Nel corso del 2012 ho? venduto la proprietà di un terreno agricolo posseduto al 100% e non affittato. Vorrei conoscere le modalità con cui dovevo segnalare tale nuova situazione nella dichiarazione dei redditi modello Unico. Il lettore doveva dichiarare nel proprio modello Unico, quadro RA, il reddito dominicale rivalutato dell 80% e a colonna 3 il reddito agrario del terreno rivalutato del 70%. Il reddito dominicale andava poi riportato, alternativamente, a colonna 10, se il terreno era esente dall Imu (in tal caso la colonna 9 andava barrata), oppure a colonna 12 nel caso di terreno non esente da Imu. Dal 2012 infatti l irpef si paga solo sul reddito agrario qualora il terreno sia per l appunto non esente da Imu e non locato. Nella colonna 4 andava invece indicato il periodo di possesso dell anno 2012 espresso in giorni. Per le altre colonne del quadro RA, che non dovrebbero creare particolari problemi, rinviamo alle istruzioni ministeriali. FIGLI A CARICO Nelle istruzioni della? dichiarazione dei redditi ho letto che è possibile usufruire di una detrazione per i figli a carico se il reddito complessivo è sotto un certo importo. Volevo sapere se posso utilizzare la detrazione considerando che i miei due figli hanno en - trambi reddito complessivo nel quadro RN dell Unico minore di 1500 euro e che uno dei due ha partita Iva col regime delle nuove iniziative produttive. Per essere considerati fiscalmente a carico il reddito complessivo non deve superare i 2840,51 euro. Tuttavia a tale importo occorre sommare altri redditi che non confluiscono nel reddito complessivo del quadro RN citato dal lettore, come appunto quelli realizzati col regime delle nuove iniziative produttive (anche detto forfettino ). Su - perato questo controllo il lettore potrà godere della detrazione per tutti e due i figli. CASE AL MARE Sono un lavoratore di -? pendente e posseggo 3 mini appartamenti che normalmente affitto nel periodo estivo e, per alcune settimane, anche d inverno. Talvolta, sempre per periodi limitati, mi trasferisco io stesso con la mia famiglia in uno di questi appartamenti per le vacanze.

7 Fiscal Flash 7 L' Esperto risponde a cura dello studio di consulenza tributaria di Oliviero Franceschi I quesiti, redatti in maniera breve e concisa, possono essere inoltrati via fax al n. 06/ Gradirei sapere a che tipo di regime fiscale è soggetta questa attività, ed in particolare se può essere considerata una attività commerciale. La risposta è sicuramente negativa in quanto, nel caso descritto, sembra che non venga fornito nessun servizio accessorio a quello di locazione che lei fornisce. Stando cosi le cose, lei dovrà soltanto dichiarare nel modello Unico, i redditi risultanti dai contratti di locazione degli immobili, ricordando che la normativa vigente le concede una detrazione forfetaria solo del 5 per cento (anziché del 15% per cento com era in passato). Qualora invece, venissero forniti dei servizi accessori, come ad esempio il servizio di pulizia dell appartamento, il cambio di biancheria o il rimessaggio della barca, allora si ricadrebbe in un attività commerciale. ABITAZIONE E STUDIO Sono un libero professionista ed occupo, co -? me ufficio, un locale che è pari a circa la metà dell abitazione di proprietà di mia moglie. Vorrei sapere se potrò dedurre il 50 per cento del reddito dell immobile, delle fatture relative alle spese per il riscaldamento, condominio, e delle utenze telefoniche, quelle del gas e della luce. Poiché il professionista non è anche proprietario dell immobile dove esercita l attività, la regola generale del 50 per cento non si può applicare. È necessario, quindi, che lei prenda in affitto, oppure in comodato dal coniuge la porzione dell immobile adibito a studio professionale. Per quanto riguarda le spese occorrerà fare un calcolo proporzionale all effettivo utilizzo. Ad esempio, per le spese condominiali, si potrebbe fare riferimento alla superficie in metri quadri utilizzata. ASSICURAZIONE VITA Vorrei sapere se potrò? detrarre il 19% di un assicurazione sulla vita di cui risulta contraente e assicurato mia moglie fiscalmente a mio carico. Il mio assicuratore mi dice di si ma sinceramente ho difficoltà a trovare qualsiasi riferimento normativo in merito. Inoltre vorrei sapere se anche l eventuale deduzione su tali polizze è soggetta alle nuove limitazioni sulla detraibilità previste nel Decreto Imu di questa estate. La risposta al quesito è positiva. Secondo quanto chiarito dalla circolare 17 del , le spese di assicurazione sostenute nell interesse dei familiari a carico sono detraibili nella misura del 19%, su un importo complessivamente non superiore a 1.291,14 euro, anche nel caso in cui il contraente e assicurato risulti il familiare stesso. Anche in questo caso valgono i nuovi limiti - già per il periodo d imposta 2013, stabiliti dal D.L 102/2013 (importo massimo 630 euro per il 2013 e 230 euro per il 2014). STANZE IN AFFITTO Vivo a Teramo e mia? figlia avrebbe deciso di iniziare l università a Roma. Vorrei cortesemente avere delle informazioni aggiornate sulla detrazione prevista per i contratti di affitto degli studenti universitari. In particolare: a quanto ammonta la detrazione? Cosa succede se la spesa viene sostenuta dal genitore e non direttamente dallo studente? È possibile detrarre il 19% della spesa su un canone di locazione di importo non superiore a euro (e, quindi, pari al massimo a 500 euro) per l affitto a studenti universitari, ove risultino soddisfatte le seguenti condizioni: l università deve essere ubicata in un Comune distante da quello di residenza dello studente almeno 100 chilometri; il Comune di residenza dello studente deve in ogni caso appartenere a una provincia diversa da quella in cui è situata l università. Gli immobili oggetto di locazione devono essere situati nello stesso Comune in cui ha sede l università o in comuni limitrofi. L agevolazione spetta anche se la spesa è sostenuta nell interesse di familiari fiscalmente a carico (con reddito complessivo, cioè, non su - periore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili).

8 8 Fiscal Flash Bonus mobili e elettrodomestici, pagamento anche con bancomat e carta di credito Niente ritenuta se non si effettua il bonifico di Alberto Martinelli Dopo tanta attesa è uscita la Circolare dell Agenzia delle Entrate che do - vrebbe portare chiarezza sul bonus per l acquisto di mobili e elettrodomestici. E per chi intende fare acquisti è sempre importante conoscere in anticipo come stanno le cose... Il Bonus Il D.L. 63/2013 dello scorso 4 giugno ha introdotto molte novità positive per i contribuenti, come la proroga della detrazione del 50% (invece che del 36%) per i lavori di recupero del patrimonio edilizio, la proroga della detrazione per i lavori di risparmio energetico, l innalzamento della detrazione per i lavori di risparmio energetico dal 55% al 65% e l introduzione di un ulteriore detrazione del 50% per le spese sostenute per l acquisto di mobili e grandi elettrodomestici sostenute su immobili oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio. Quest ultima detrazione, che è quella che noi interessa in questa sede, si applica alle spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 ed è pari al 50% della spesa effettuata, nel limite di un importo massimo di euro, da suddividere in dieci rate annuali. A ben vedere perciò il bonus è di tutto rispetto: lo sconto annuo dall Irpef lorda per ogni contribuente, infatti, potrebbe arrivare a 500 euro, cioè il 50% della rata annuale di 1000 euro (10000 euro di spesa diviso 10). A condizione però di rispettare tutte le regole Pagamenti anche col bancomat Con la Circolare n. 29 del 18 settembre 2013, l Agenzia delle entrate è finalmente tornata sull argomento per portare luce su una materia densa di dubbi. La Circolare arriva dopo circa tre mesi dal Decreto e considerando che la scadenza del bonus sembrava essere alla fine dell anno, il ritardo è stato salutato al grido del meglio tardi che mai da parte dei contribuenti e professionisti. Comunque nella legge di stabilità si parla di proroga al 2014, ma il provvedimento di legge è ancora in fase di approvazione. La prima piacevole sorpresa della Circolare è stata che il pagamento della spesa può essere effettuato non solo con bonifico ma anche con bancomat o con carta di credito. Si tratta di una mini rivoluzione in materia, considerato che in tema di detrazione per lavori di recupero del patrimonio edilizio (cioè la vecchia detrazione del 36% oggi temporaneamente elevata al 50%) o di riqualificazione energetica (anche questa temporaneamente maggiorata al 65% invece del 55%) una delle condizioni assolutamente irrinunciabili per usufruire del bonus da sempre è proprio costituita dal fatto che i pagamenti avvengano esclusivamente con bonifico bancario o postale, eliminando qualsiasi altra forma compresa la moneta tracciabile, come gli assegni o appunto la moneta elettronica. Niente ritenuta Naturalmente acquirenti e venditori salutano con gioia la novità. In effetti trattandosi di mobili ed elettrodomestici e in sostanza di spese talvolta di modesta entità, pagare con bonifico rappresentava un indubbia complessità che avrebbe potuto compromettere seriamente in molti casi l utilizzo stesso del bonus. Corollario di questa opzione è la mancanza della ritenuta d acconto che la banca effettua sui bonifici e versa allo Stato. Un altro vantaggio per il venditore che, se si paga con carta o bancomat, non deve perciò anticipare soldi all Erario. Quali beni Per conoscere quali sono i beni agevolati, consultiamo la Circolare n. 29/2013. A titolo di esempio, nel concetto di mobili su cui applicare la detrazione sono riportati: letti, materassi, armadi, librerie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze. Sono comprese nel bonus anche le spese di trasporto e di montaggio, necessarie e spesso indispensabili per concretizzare l acquisto. È agevolato solo l acquisto di mobili ed elettrodomestici nuovi, senza spazio perciò all usato o ai beni d antiquariato. La detrazione inoltre si applica anche agli apparecchi di illuminazione che costituiscono un complemento all arredo dell immobile, mentre sono esclusi gli acquisti di tende, tendaggi e altri tipi di complementi d arredo e quello di porte e pavimentazioni, compreso il parquet. Per quel che riguarda i grandi elettrodomestici, la disposizione limita il beneficio alle tipologie di classe A+ o superiore, A o superiore per i forni, se è obbligatoria l etichetta energetica. Per individuare i grandi elettrodomestici occorre fare riferimento all allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n Sempre a titolo di esempio rientrano nel bonus frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici e apparecchi per il condizionamento. Condizioni L acquisto di mobili ed elettrodomestici è agevolato solo se rientra nell ambito di un intervento di recupero del patrimonio edilizio. Secondo la Circolare n. 29/2013, infatti, si ritiene che il legislatore abbia considerato il sostenimento di spese per gli interventi edilizi come presupposto indispensabile cui collegare la possibilità di avvalersi della detrazione. I lavori edili devono essere in corso di esecuzione oppure terminati da un lasso di tempo ridotto, tale cioè da far presumere che l acquisto sia diretto all arredo dell immobile su cui i lavori sono stati effettuati. Gli acquisti possono riguardare una stanza diversa di quella ristrutturata, purché appartenente allo stesso immobile oggetto di lavori. Le spese per l acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere sostenute anche prima di quelle per i lavori edili, a condizione che i lavori di ristrutturazione siano stati già avviati. Per provare la data di avvio dei lavori si potranno esibire le eventuali abilitazioni amministrative o le comunicazioni richieste dalla legge (come la Comunicazione alla Asl) oppure si potrà rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Infine, secondo la Circolare i lavori che usufruiscono del bonus arredi sono quelli di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, i lavori necessari alla ricostruzione o al ripristino dell immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi (se è stato dichiarato lo stato d emergenza) e i lavori di restauro e risanamento conservativo su un intero fabbricato eseguiti dall impresa che successivamente vende o assegna l immobile. Nel caso di lavori condominiali il bonus arredi è limitato ad acquisti comuni, come ad esempio l arredo della guardiola o della sala riunioni assembleari.

9 LE NUOVE AGENDE LEGALI 2014 AGENDA ANNUALE 2014 Giornaliera Dimensione 17x24 cm Pagine 352 Chiusura con elastico Cod. A0600A AGENDA TRIENNALE 2014/2015/2016 Bigiornaliera Dimensione 17x24 cm Pagine 512 AGENDA ANNUALE POCKET 2014 Giornaliera Dimensione 12x17 cm Pagine 352 Chiusura con elastico Cod. A0601A AGENDA BIENNALE POCKET 2014/2015 Bigiornaliera Dimensione 12x17 cm Pagine 352 Blocco fisso Carta color avorio Copertina ecopelle Vivella Nastrino segna pagina Planning annuale Diario delle udienze Appuntamenti a studio Spazio per note giornaliere Memorandum settimane in corso Rubrica telefonica Disponibili nei seguenti colori: GRIGIO ARANCIO Cod. A0600T Cod. A0601B VERDE MARRONE

10 10 Fiscal Flash Lo sapevate che... ANNUARIO CONTRIBUENTE, VERSIONE AGGIORNATA ON LINE È disponibile presso il sito dell Agenzia delle Entrate l ultima versione dell Annuario del contribuente, la preziosa guida annuale predisposta dall amministrazione a beneficio degli italiani. Negli ultimi mesi l Agenzia sta intervenendo periodicamente sui testi dell annuario, aggiornando di volta in volta quei temi che sono maggiormente modificati dalle normative in continua evoluzione. Questa volta, ad esempio, è stato il turno dell assistenza e dei servizi offerti dall Agenzia stessa, della tassazione degli immobili, della ristrutturazioni edilizie e del bonus mobili ed elettrodomestici. In pratica i capitoli interessati sono ri - spettivamente la parte I - Assistenza e servizi dell Agenzia e la parte II - Il Fisco sulla casa, come indicato sulle prime pagine da un postit virtuale Ottobre ultimo aggiornamento. Più in dettaglio, la sezione sull assistenza ai cittadini, dove sono elencate le informazioni utili per mettersi in contatto con l Agenzia, o per conoscere i servizi di assistenza, è stata integrata con le indicazioni sulle attività e sui canali dedicati all assistenza in materia catastale e ipotecaria. Nel nuovo paragrafo Reclami e suggerimenti, sono presenti le istruzioni per chi intende proporre un suggerimento o presentare un reclamo su un disservizio. Tra le altre novità nel capitolo riservato ai servizi telematici, c é la nuova procedura di abilitazione ad Entratel, disponibile dal 1 ottobre 2013 e le prossime modifiche al servizio di consultazione del Cassetto fiscale delegato, con le notevoli semplificazioni stabilite per l adesione al servizio. Dovrebbe divenire più semplice anche la presentazione delle deleghe conferite dai clienti da parte dell intermediario:infatti se questi ultimi sono abilitati ai servizi online dell Agenzia, potranno conferire la delega direttamente on line, grazie alle nuove funzionalità che saranno presenti nell area au - tenticata del sito. Molto interessanti, infine, le informazioni su Sister, la piattaforma telematica dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare dedicata ai Comuni, alle istituzioni, ai professionisti e alle imprese. Per utilizzare Sister occorre prima stipulare una convenzione con l Agenzia. Lo strumento permette di effettuare visure, ricerche catastali e ispezioni ipotecarie, oppure consente di presentare per via telematica i documenti di aggiornamento delle banche dati catastale e ipotecaria. DETRAZIONE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ANTISISMICA Ultimi mesi a disposizione per usufruire della nuova detrazione del 65% per interventi antisimici, a parte naturalmente i cambiamenti che po - trebbero arrivare in materia con la legge di stabilità, attualmente ancora in discussione in Parlamento. Nel campo della detrazione per le ristrutturazioni edilizie, una tra le agevolazioni fiscali più apprezzate negli ultimi dieci anni, è stata creata dalla legge n. 90/2013 (che ha convertito il Dl n. 63/2013 un apposita detrazione del 65% per coloro che effettuano interventi antisismici su immobili che si trovano in zone ad alto rischio sismico. Per avere diritto al bonus, l intervento vede essere effettuato su costruzioni adibite ad abitazione principale oppure ad attività produttive e gli immobili devono essere ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), i cui criteri di identificazione sono stati fissati con l ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n del 20 marzo Per quanto riguarda le costruzioni adibite ad attività produttive, queste sono le unita immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali. La de trazione va calcolata su un importo complessivo massimo di euro per unità immobiliare, deve essere distribuita in dieci quote annuali di pari importo e può essere utilizzata da soggetti passivi Irpef e Ires, a condizione che le spese siano rimaste a loro carico e che possiedano o detengano l immobile in base a un titolo idoneo (come il diritto di proprietà o altro diritto reale o un contratto di locazione o ancora un altro diritto personale di godimento. EQUITALIA, CARTELLE ON LINE ALLA POSTA Novità per il momento sperimentale solo a Roma e provincia nel settore delle cartelle e del dialogo telematico tra amministrazioni ed enti. Grazie al nuo- continua a pagina 12

11 LA NUOVA AGENDA DEL COMMERCIALISTA AGENDA F I S C A L E DEL COMMERCIALISTA 2014 cod. A Fisco oggi Sul sito è possibile consultare il periodico telematico delle Agen trate, con articoli e approfondimenti sulla normativa e giurisprudenza tributaria. Newsletter Chi si registra ad Entrate News ( può ricevere dirett propria casella di posta elettronica tutte le novità sui provvedimenti, le scadenz fiscali. AGENDA FISCALE DEL COMMERCIALISTA 2014 Settimanale Dimensione 17x24 cm Pagine 208 Rilegatura con spirale interna Carta colore avorio Elegante copertina plastificata Cod. A0400A Le scadenze fiscali guidano il professionista nelle attività di un anno intero. Un importante sezione, dell Agenda Fiscale, è dedicata alle informazioni utili al contribuente. Trovano spazio, infatti, i codici dei Modelli F23 e F24, gli indirizzi e i numeri telefonici del Ministero dell Economia, delle Finanze, delle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Entrate, e degli Uffici Locali e dei Garanti dei Contribuenti. Con l Agenda Fiscale Edipro, tutte le informazioni sono sempre a portata di mano. Per chi viaggia, infine, vengono forniti i recapiti dei taxi, insieme all elenco dei numeri utili e quelli d emergenza.

12 12 Fiscal Flash Lo sapevate che... continua da pagina 10 vo servizio i cittadini possono pa - gare l importo aggiornato del debito direttamente agli sportelli postali, senza ulteriori verifiche e adempimenti. La novità è stata resa pos si bi le dall ampliamento dell utilizzo del canale telematico e dall aumento dei flussi informativi tra i due enti. I terminali delle Poste sono perciò in grado di effettuare un calcolo sempre aggiornato degli importi da pagare, tenendo conto di eventuali diminuzioni, degli interessi e delle possibili maggiorazioni, co me, ad esempio, quelle previste dalla legge dopo sessanta giorni dalla notifica della cartella. Se la sperimentazione avrà successo, en tro l anno il nuovo servizio sarà operativo in tutti i 14mila uffici postali. Sempre possibile comunque avvalersi degli altri canali a disposizione dei cittadini per pagare le cartelle come ad esempio il sito internet (funzione Estratto conto o Pagare online ) e gli sportelli di Equitalia, le ricevitorie Sisal e Lottomatica, i tabaccai convenzionati con banca Itb e gli sportelli bancari. È possibile trovare informazioni a riguardo direttamente sul sito di Equitalia alla voce come e dove pagare. QUOTAZIONI IMMOBILIARI, ANCHE SU PC, TABLET E SMARTPHONE Nuovo servizio disponibile sul sito dell Agenzia delle Entrate: collegandosi con un pc è infatti possibile consultare la banca dati ag - giornata dell Osservatorio del mercato immobiliare, riferita ai prezzi del primo semestre 2013, con l indicazione dei prezzi medi di mercato di case, uffici, negozi e capannoni. Il servizio è disponibile an - che su smartphone o tablet, tramite la localizzazione satellitare Gps. In questo modo è facile conoscere la quotazione al metro quadro di un immobile nel proprio quartiere. Le quotazioni sono disponibili per tutti i comuni italiani. Naturalmente queste consentono di avere un indicazione generale del valore di mercato degli immobili nel settore residenziale, commerciale, terziario e produttivo, ma non sono valori che sostituiscono la stima vera e propria dell immobile, tuttavia forniscono valori che costituiscono un utilissima base di partenza. Il servizio è gratuito e si può accedere sia dal sito dell agenzia delle Entrate, collegandosi alla sezione banche dati dell Osservatorio del mercato immobiliare, sia tramite la navigazione su Geopoi, il framework cartografico realizzato dalla Sogei che consente la ricerca su mappa per circa comuni. Con i dispositivi touch screen che utilizzano la localizzazione satellitare Gps, digitando sul proprio smartphone o tablet l indirizzo MI/index.php, il sistema individuerà la posizione dell utente e visualizzerà sullo schermo la rappresentazione cartografica evidenziando la zona Omi di riferimento: toccandola, si aprirà un pop-up che permetterà di accedere alle schede delle quotazioni immobiliari relative alle diverse destinazioni d uso. La consultazione delle quotazioni immobiliari è disponibile anche per i semestri precedenti, a partire dal 1 semestre STUDI DI SETTORE E REGIME PREMIALE Cresce la platea dei soggetti che in quanto congrui, coerenti e normali, possono accedere al regime premiale, il trattamento agevolativo per il Infatti, il numero dei fortunati è stato stimato dall Agenzia delle entrate in poco meno di un milione di contribuenti. Il regime premiale è stato introdotto dall articolo 10 del Dl n. 201/2011 e riguarda 55 studi di settore am - messi per il 2011 al trattamento di favore dal decreto salva Italia più altri 35 per il I contribuenti premiati godono dei seguenti benefici: - esclusione dagli accertamenti analitico-presuntivi basati su presunzioni semplici; - riduzione di un anno dei termini di decadenza per l attività di accertamento da parte dell ufficio; - determinazione sintetica del reddito complessivo solo se lo stesso eccede di almeno un terzo quello dichiarato. Per rientrare nell ambito del regime i cittadini devono dichiarare rica - vi/compensi almeno pari a quelli risultanti dall applicazione degli studi di settore, devono rispettare regolarmente l obbligo di invio degli stu - di e devono essere coerenti con gli indicatori previsti dagli studi stessi. Ritira da una copia di FISCAL FLASH

13 Cosa hanno in comune un Ristoratore, un Commerciante, un Commercialista? Hanno cambiato i registri con i registri Ricevute fiscali per ristoranti, alberghi, parrucchieri e artigiani Blocchi fattura Registri Iva Schede carburanti Buoni consegna Libri Sociali Modulistica fiscale Rubriche Agende Ricevute e registri per il condominio EG01 m d f g g f m d d d e e d

14 VERS. IVA RITENUTE DICHIARAZIONI D INTENTO RAVVEDIMENTO INTRASTAT REGISTRO BLACK LIST Tutti i Santi RAVVEDIMENTO OTTOBRE 2013 DICEMBRE 2013 L M M G V S D L M M G V S D VERS. IVA RITENUTE DICHIARAZIONI D INTENTO INTRASTAT BLACK LIST REGISTRO VERS. ACCONTO IRPEF IRES IRAP Imm. Concezione NOVEMBRE 2013 L M M G V S D GENNAIO 2014 L M M G V S D VERS. IVA RITENUTE IMU DICHIARAZIONI D INTENTO RAVVEDIMENTO Natale di N.S. S. Stefano ACCONTO IVA INTRASTAT REGISTRO BLACK LIST GENNAIO 2013 L M M G V S D MAGGIO 2013 L M M G V S D SETTEMBRE 2013 L M M G V S D FEBBRAIO 2013 L M M G V S D GIUGNO 2013 L M M G V S D OTTOBRE 2013 L M M G V S D Fiscal Flash 1 V 2 S 3 D 4 L 5 M 6 M 7 G 8 V 9 S 10 D 11 L 12 M 13 M 14 G 15 V NOVEMBRE 2013 Spagna - Formentera, La Mola 16 S 17 D 18 L 19 M 20 M 21 G 22 V 23 S 24 D 25 L 26 M 27 M 28 G 29 V 30 S Le scadenze di Novembre/Dicembre 1 D 2 L 3 M 4 M 5 G 6 V 7 S 8 D 9 L 10 M 11 M 12 G 13 V 14 S 15 D DICEMBRE 2013 New Jersey - Barnegat 16 L 17 M 18 M 19 G 20 V 21 S 22 D 23 L 24 M 25 M 26 G 27 V 28 S 29 D 30 L 31 M NOVEMBRE Martedì 12 SPESOMETRO (MENSILI) Salvo proroga, entro oggi si deve trasmettere per via telematica all Agenzia delle entrate il nuovo Modello di Comunicazione Polivalente (anche detto spesometro o elenco clienti e fornitori) per comunicare le operazioni Iva (cessioni di beni e prestazioni di servizi) rese e ricevute nel Soltanto per le operazioni per le quali non c è l obbligo di emettere la fattura (per esempio, vendite effettuate da commercianti al dettaglio) la comunicazione deve essere effettuata se l importo della singola operazione supera euro (Iva compresa). L indicazione dei dati potrà avvenire sia in modo analitico (cioè fattura per fattura) sia in modo aggregato (cioè cumulando i dati complessivi per ciascun cliente o fornitore). La scadenza di oggi riguarda i contribuenti che effettuano nel 2013 la liquidazione Iva mensile. Per gli altri, invece, l invio della comunicazione slitta al prossimo 21 novembre (per esempio, contribuenti con liquidazione Iva trimestrale). Venerdì 15 RAVVEDIMENTO OPEROSO Scade oggi il termine per la regolarizzazione degli adempimenti (omessi, tardivi o insufficienti versamenti di imposte o ritenute) non effettuati entro il 16 ottobre con l applicazione della sanzione ridotta del 3% e degli interessi del 2,5% annuo dal 17 ottobre fino al giorno in cui il pagamento viene effettivamente eseguito. I principali codici tributo da utilizzare per il pagamento delle sanzioni e degli interessi sono i seguenti: Sanzione pecuniaria IVA; Sanzione pecuniaria sostituti d imposta; Interessi sul ravvedimento IVA. Per il ravvedimento operoso delle ritenute da parte dei sostituti d imposta gli interessi vanno sommati e versati insieme al tributo principale. Lunedì 18 IVA - RITENUTE MENSILE E TRIMESTRALE Ultimo giorno utile per versare l eventuale imposta a debito relativa al 3 trimestre 2013 (per i contribuenti che hanno optato per il versamento dell IVA trimestrale) o relativa al mese di ottobre (contribuenti mensili). I codici tributo da utilizzare per il versamento sono i seguenti: Versamento IVA trimestrale- 3 trimestre; Versamento IVA mensile ottobre. Vanno anche versate le ritenute operate nel mese di ottobre sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui compensi di lavoro autonomo e sulle provvigioni ad agenti o rappresentanti di commercio. Va effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti ad ottobre per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi. IMPOSTE RATEIZZATE Ultimo giorno utile per effettuare il versamento della rata delle imposte e/o contributi rateizzati da parte dei contribuenti titolari di partita IVA. DICHIARAZIONI D INTENTO I contribuenti Iva devono presentare, per via telematica, la comunicazione dei dati relativi alle lettere d intento ricevute nel mese di ottobre 2013 da parte degli esportatori abituali che possono effettuare acquisti senza applicazione dell IVA. Giovedì 21 SPESOMETRO (TRIMESTRALI) Salvo proroga, entro oggi i contribuenti che effettuano le liquidazioni Iva trimestrali devono inviare on line all Agenzia delle entrate il Modello di Comunicazione Polivalente per le operazioni Iva del 2012 (il cosiddetto spesometro o elenco clienti e fornitori). Al riguardo si veda quanto precisato per i contribuenti mensili alla scadenza del 12 novembre. Lunedì 25 INTRASTAT Entro oggi devono essere presentati gli elenchi Intrastat delle cessioni e/o acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari effettuati a ottobre (operatori mensili). La presentazione deve essere effettuata per via telematica (tramite Electronic Data Interchange). DICEMBRE Lunedì 2 ACCONTO IRPEF Ultimo giorno utile per versare la seconda o unica rata di acconto dovuto per il 2013 dalle persone fisiche. Il codice tributo da indicare nella delega F24 è il 4034: IRPEF acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione. Chi si avvale del regime agevolato previsto per i contribuenti minimi entro oggi deve effettuare - se dovuto - il pagamento della seconda o unica rata dell acconto dell imposta sostitutiva Il codice tributo da indicare nella delega F24 è 1794 per i nuovi (regime fiscale di vantaggio). ACCONTO IRES Ultimo giorno utile per effettuare il versamento della seconda o unica rata dell acconto dovuto per il 2013 da parte dei soggetti aventi esercizio sociale compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre. Il codice tributo da indicare nella delega F24 è il 2002 IRES acconto seconda rata o acconto in unica soluzione.

15 Fiscal Flash 15 3 ACCONTO IRAP Scade oggi il termine per effettuare il versamento dell acconto IRAP dovuto per il 2013 (persone fisiche titolari di partita IVA, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali, ecc.). Il codice tributo da indicare nella delega F24 è il 3813: IRAP acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione. GESTIONE SEPARATA INPS Scade il termine per effettuare il versamento della seconda o unica rata di acconto dei contributi dovuti per il 2013 dai professionisti sprovvisti di una cassa autonoma di previdenza. Il versamento deve essere effettuato utilizzando la delega di pagamento F24. CEDOLARE SECCA Scade il termine per effettuare il versamento della seconda rata di acconto della cedolare secca sui contratti di locazione, se dovuta. Per la seconda rata di acconto, ricordiamo, il codice tributo da utilizzare è REGISTRO Scade oggi il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1 novembre 2013 e per versare l imposta di registro (2% o 1% per alcune locazioni effettuate da soggetti Iva) sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente (il pagamento è escluso per i contratti cui si applica il regime della cedolare secca). Il versamento dell imposta di registro dovrà essere effettuato presso il concessionario della riscossione, in banca o alla posta utilizzando il modello di pagamento F23. IMPOSTE RATEIZZATE Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dell ultima rata delle imposte rateizzate da parte dei contribuenti non titolari di partita IVA. OPERAZIONI CON PARADISI FISCALI Oggi è l ultimo giorno utile per presentare per via telematica all Agenzia delle entrate la comunicazione delle operazioni effettuate nel mese di ottobre (operatori mensili), nei confronti di operatori residenti in Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti territori black list ). Lunedì 16 IVA MENSILE Ultimo giorno utile per versare l eventuale imposta a debito relativa al mese di novembre (contribuenti mensili) con il codice tributo Versamento IVA mensile novembre. Vanno versate le ritenute operate nel mese di novembre sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui compensi di lavoro autonomo e sulle provvigioni ad agenti o rappresentanti di commercio. Versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti a novembre per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi. DICHIARAZIONI D INTENTO I contribuenti Iva devono presentare, per via telematica, la comunicazione dei dati relativi alle lettere d intento ricevute nel mese di novembre IMU Ultimo giorno utile per effettuare il versamento del saldo dell imposta dovuta per l anno Mercoledì 18 RAVVEDIMENTO OPEROSO Scade oggi il termine per la regolarizzazione degli adempimenti (omessi, tardivi o insufficienti versamenti di imposte o ritenute) non effettuati entro il 18 novembre scorso con l applicazione della sanzione ridotta del 3% e degli interessi del 2,5% annuo dal 17 novembre fino al giorno in cui il pagamento viene effettivamente eseguito. Venerdì 27 ACCONTO IVA Scade oggi il termine per effettuare il versamento dell acconto IVA I codici tributo da utilizzare sono i seguenti: Versamento IVA acconto (per i contribuenti mensili); Versamento IVA acconto (per i contribuenti trimestrali). INTRASTAT Entro oggi devono essere presentati gli elenchi Intrastat delle cessioni e/o acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari effettuati a novembre (operatori mensili). La presentazione deve essere effettuata per via telematica (tramite Electronic Data Interchange). Lunedì 30 REGISTRO Scade oggi il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1 dicembre 2013 e per versare l imposta di registro (2% o 1% per alcune locazioni effettuate da soggetti Iva) sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente (il pagamento è escluso per i contratti cui si applica il regime della cedolare secca). Il versamento dell imposta di registro dovrà essere effettuato presso il concessionario della riscossione, in banca o alla posta utilizzando il modello di pagamento F23. OPERAZIONI CON PARADISI FISCALI Oggi è l ultimo giorno utile per presentare per via telematica all Agenzia delle entrate la comunicazione delle operazioni effettuate nel mese di novembre (operatori mensili), nei confronti di operatori residenti in Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti territori black list ). FISCAL FLASH PRESSO TUTTI I PUNTI VENDITA FiscalFlashèindistribuzionegratuitapressotuttiipuntivenditaEdipro. Chiama il numero persapere qual è il tuo puntovendita più vicino.

16 Edipro si mette in mostra. BOLOGNA, NOVEMBRE PAD. 18 STAND G10 Venite a scoprire la professionalità Edipro, entrate nei nostri stand, troverete la più ampia gamma di prodotti per l ufficio: dai registri alla modulistica fiscale, dall editoria professionale all archivio e al software. Edipro offre una scelta di servizi studiati su misura per migliorare il lavoro di aziende, imprese e studi professionali. Ogni giorno, in tutta Italia, con 550 centri specializzati. Edipro vi aspetta con i suoi prodotti nelle più importanti manifestazioni di settore.

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