A407 - CONTO TV/SKY ITALIA Provvedimento n

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1 A407 - CONTO TV/SKY ITALIA Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 2 ottobre 2008; SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l articolo 54 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; VISTI gli articoli 81 e 82 del Trattato CE; VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE; VISTA la denuncia della società Conto Tv S.r.l., pervenuta in data 26 maggio 2008 e integrata in data 24 giugno 2008, relativa ad alcuni comportamenti ritenuti lesivi della concorrenza posti in essere dalla società Sky Italia S.r.l. in relazione ai corrispettivi richiesti per servizi di accesso alla propria piattaforma satellitare; CONSIDERATO quanto segue: I. LE PARTI 1. SKY ITALIA S.r.l. (di seguito Sky) è l operatore televisivo satellitare nato nel luglio 2003 dalla fusione delle piattaforme Stream e Tele+. Sky è soggetta all attività di direzione e coordinamento esercitata da The News Corporation Ltd., società a capo del gruppo Newscorp, attivo nel settore dei media su scala mondiale. Le attività di Newscorp includono la produzione e la distribuzione di film e di programmi televisivi, la trasmissione di programmi televisivi via satellite e via cavo, la pubblicazione di giornali, riviste e libri, la produzione e la distribuzione di prodotti e servizi promozionali e pubblicitari, lo sviluppo di mezzi di trasmissione digitale, lo sviluppo di sistemi di gestione ad accesso condizionato e su abbonamento e la creazione e la distribuzione di programmazioni online. Nel 2007, Sky ha realizzato un fatturato di 2,4 miliardi di euro CONTO TV S.r.l. (di seguito Conto Tv) è un emittente televisiva che trasmette programmi a pagamento sulla piattaforma satellitare, su internet e, limitatamente ad alcune aree del territorio, sul digitale terrestre. La programmazione dell emittente include film in pay-per-view, programmi per adulti, programmi di wellness ed eventi calcistici. In particolare, Conto Tv ha recentemente acquisito i diritti audiovisivi relativi ad alcune partite della UEFA Champions League, della Serie B del Campionato Italiano (stagione 2007/08) e ha da ultimo acquisito i diritti audiovisivi del terzo e quarto turno eliminatorio della TIM CUP 2008/09 e dei primi quattro turni eliminatori della TIM CUP 2009/2010. II. FATTI DENUNCIATI 3. Un emittente televisiva che intenda trasmettere programmi e canali a pagamento, in abbonamento e/o in modalità pay-per-view, sulla piattaforma satellitare di Sky deve acquistare da quest ultima diversi servizi tecnici a livello wholesale. Si tratta, inter alia, di servizi di simulcrypt 2, necessari nel caso in cui l emittente utilizzi un sistema di accesso condizionato diverso da quello proprietario utilizzato dalla stessa Sky, di servizi per la gestione degli utenti e per il posizionamento delle offerte nella guida elettronica dei programmi della piattaforma Il 6 luglio 2006 e il 18 settembre 2007, Conto Tv e Sky hanno stipulato un Contratto di Simulcrypt e fornitura di servizi e un Accordo di simulcrypt e fornitura di servizi relativo alle nuove offerte di Conto TV in forza dei quali Sky rende disponibile agli abbonati attivi sulla propria piattaforma i programmi e i canali a pagamento trasmessi dall emittente Conto Tv. Entrambi gli accordi prevedevano come data di scadenza il 29 novembre Nel corso del 2007 e del 2008, Sky ha inviato a Conto Tv diverse bozze di rinnovo contrattuale. 5. Per i servizi wholesale prestati da Sky, gli accordi e le proposte di rinnovo prevedono il pagamento da parte di Conto Tv sia di corrispettivi una tantum che di somme periodiche, anche a titolo di contribuzione ai costi comuni della piattaforma satellitare. La contribuzione ai costi comuni richiesta da Sky a Conto Tv in base al contratto del settembre 2007 ammonta a circa [omissis]% 4 dei ricavi dell emittente. Tali condizioni contrattuali sono state confermate da Sky nella bozza di rinnovo 1 [Il risultato si riferisce all anno fiscale con scadenza il 30 giugno 2007.] 2 [Il simulcrypt è un servizio che consente di trasmettere la stessa offerta digitale criptata con differenti sistemi di accesso condizionato. ] 3 [In merito, si rileva che nell ambito degli impegni presentati dinanzi alla Commissione europea nell ambito della concentrazione comunitaria M.2876 Newscorp/Telepiù, Newscorp si è impegnata a: i) concedere l'accesso alla propria piattaforma ai concorrenti satellitari e ad offrire tutti i servizi relativi a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, ii) rilasciare licenze per il suo sistema di accesso condizionato proprietario a tutti i richiedenti su base equa e non discriminatoria, iii) concludere accordi di simulcrypt entro nove mesi dalla richiesta presentata da concorrenti intenzionati ad adottare un sistema di accesso condizionato diverso da quello utilizzato da Newscorp.] 4 [Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

2 presentata a Conto Tv nel novembre Nella proposta contrattuale da ultimo predisposta nel maggio 2008, Sky ha richiesto una contribuzione che costituisce [omissis]% dei ricavi di Conto Tv. 6. Conto Tv ritiene che i corrispettivi imposti da Sky siano definiti in maniera non trasparente, non riflettano i costi sottostanti essendo calcolati in funzione dei ricavi di Conto Tv e raggiungano un valore particolarmente elevato in termini assoluti nel caso di offerta dei contenuti di maggior richiamo, quali gli incontri calcistici. 7. Pertanto, ad avviso del segnalante le condizioni economiche richieste da Sky per la fornitura di servizi di simulcrypt e di altri servizi tecnici per l accesso alla piattaforma satellitare sarebbero incongrue, non orientate ai costi e discriminatorie, integrando un comportamento anticoncorrenziale da parte della stessa Sky, idoneo a compromettere la capacità competitiva di Conto Tv, anche in relazione all acquisizione di contenuti c.d. premium, quali i diritti audiovisivi delle partite di calcio. 8. La società denunciante rileva che l incongruità e il connotato discriminatorio dei contributi richiesti da Sky per la copertura dei costi comuni della piattaforma satellitare possono essere apprezzati chiaramente alla luce dell offerta in revenue sharing che Sky ha presentato alle società sportive di Serie B per i diritti audiovisivi relativi alla partite del campionato cadetto 2007/2008. Le condizioni economiche prospettate in tale proposta, infatti, avrebbero garantito alle squadre il 95% dei ricavi generati dalla vendita degli eventi in modalità pay per view, mentre solo il restante 5% sarebbe stato trattenuto da Sky per la copertura dei costi sostenuti. Nella proposta di accordo inviata da Sky ai club di Serie B in data 19 novembre 2007, si afferma: Sky è disposta ad accettare di essere remunerata solo in relazione ai costi effettivi che sosterrà nel realizzare l offerta. 9. Tale offerta sarebbe stata presentata anche a emittenti televisive locali, concorrenti di Conto Tv, che avevano concluso accordi con le squadre di Serie B. Infatti, Sky avrebbe stipulato un accordo di questo tenore con Rete Tele Brescia, l emittente televisiva a cui il Brescia Calcio aveva ceduto i diritti televisivi relativi alle proprie partite casalinghe per la trasmissione della partita Brescia-Frosinone del 25 maggio Inoltre, risulterebbe che la stessa Sky abbia siglato direttamente con l Albinoleffe un accordo per la trasmissione in revenue sharing della partita disputata con il Lecce l 11 giugno 2008 per i play-off del campionato di Serie B. 10. Conto Tv sostiene che non avrebbe potuto presentare una simile offerta per l acquisizione dei diritti audiovisivi delle partite di Serie B, dato che avrebbe dovuto corrispondere a Sky ben oltre il 5% dei propri ricavi come contributo per la sola copertura dei costi comuni della piattaforma satellitare, e sopportare altresì in proprio rilevanti costi di distribuzione e di marketing. 11. Peraltro, risulta che Sky abbia presentato alla Lega Nazionale Professionisti una nuova offerta in revenue-sharing per l acquisizione dei diritti audiovisivi delle dirette degli incontri del Campionato di serie B 2008/2009 e 2009/2010, aggiudicandosi i medesimi per la piattaforma satellitare. III. I MERCATI RILEVANTI A) Il mercato della pay-tv Il mercato del prodotto 12. Il mercato della pay-tv coincide con il mercato complessivo dei servizi televisivi a pagamento, che possono essere erogati con vari mezzi di trasmissione, e in particolare via satellite (DTH) e attraverso il digitale terrestre (DTT), nonché via cavo, internet e reti di telefonia mobile. 13. Nella prassi della Commissione e dell Autorità, il mercato della pay-tv è tradizionalmente considerato distinto dal mercato della televisione in chiaro e, più specificamente, dal mercato della raccolta pubblicitaria su mezzo televisivo 5. Ciò, in primo luogo, in quanto i programmi e i contenuti premium normalmente distribuiti attraverso la pay-tv non sono di norma sostituibili con i programmi e i contenuti trasmessi dai canali in chiaro. Inoltre, la principale fonte di ricavi degli operatori attivi nella pay-tv è rappresentata dagli abbonamenti e dalla vendita di programmi in pay-perview; gli operatori attivi nel mercato della televisione in chiaro si finanziano invece con la pubblicità e/o con contributi statali. Mentre nel mercato della pay-tv esiste dunque una relazione commerciale diretta tra l operatore televisivo e gli spettatori, nel mercato della televisione in chiaro vi è un unica relazione commerciale tra l operatore e gli inserzionisti pubblicitari. Pertanto, le caratteristiche della domanda e dell offerta sono profondamente diverse nei due mercati, e risulta limitata anche la sostituibilità dal lato dell offerta tra televisione free-to-air e pay-tv. In conclusione, dunque, il mercato della pay-tv e quello della raccolta pubblicitaria televisiva possono essere considerati distinti, tra i quali intercorrono comunque collegamenti derivanti da relazioni orizzontali. 14. Coerentemente con la prassi comunitaria, non si ritiene necessario operare un ulteriore distinzione all interno del mercato della pay-tv in base alle differenti piattaforme trasmissive utilizzate per la fornitura dei servizi 6. In ogni caso, si sottolinea che la posizione di mercato di Sky risulterebbe ulteriormente rafforzata nel caso in cui si volesse individuare un distinto mercato della pay-tv su piattaforma satellitare, dato che in tale contesto Sky deterrebbe una quota prossima al 100%. 5 [Cfr. provvedimento finale del procedimento A362 Diritti calcistici, e le decisioni della Commissione Europea nei casi COMP/M.5121, Newscorp/Premiere; COMP/M.4504, SFR/Télé2 France; COMP/M.4204, Cinven/UPC France; COMP/M.3411, UGC/Noos; e COMP/M.2876, Newscorp/Telepiù.] 6 [Cfr., inter alia, le decisioni della Commissione Europea nei casi COMP/M.5121, Newscorp/Premiere; e COMP/M.2211 Universal Studio Networks/De Facto 829 (NTL) /Studio Channel Limited.]

3 15. Per quanto concerne la possibile distinzione tra canali lineari e non lineari e cioè tra canali a pagamento fruibili tramite abbonamento e l offerta di contenuti acquistabili in pay-per-view, near-video-on-demand e video-on-demand 7, si ritiene che nel caso di specie, coerentemente con quanto affermato nella decisione adottata dalla Commissione europea nel caso COMP/M.2876 Newscorp/Telepiù, la pay-per-view non costituisca un mercato rilevante distinto dalla pay-tv tradizionale. In proposito, con riferimento alla sostituibilità dal lato della domanda, si osserva che gli operatori offrono spesso un medesimo contenuto, soprattutto nel caso di incontri calcistici, sia all interno di un pacchetto di eventi acquistabili in abbonamento che come singolo evento acquistabile in pay-per-view. Inoltre, dal lato dell offerta non appaiono esservi particolari barriere che possano ostacolare un cambiamento in tempi relativamente brevi delle modalità di vendita dei propri contenuti, e in particolare da pay-per-view ad abbonamento. Il mercato geografico 16. Dal punto di vista geografico, il mercato della pay-tv è tipicamente considerato di dimensione nazionale, in considerazione del regime normativo, delle barriere linguistiche, nonché di fattori culturali. Le caratteristiche del mercato e la posizione dominante di Sky 17. Nel 2007, il mercato italiano della pay-tv ha raggiunto un valore complessivo pari a 2,3 miliardi di euro. In Italia, il satellite e il digitale terrestre costituiscono le tecnologie trasmissive più importanti per l offerta e la fruizione di contenuti televisivi a pagamento. Si stima che, nel primo trimestre del 2008, in virtù di un incremento netto di circa 400 mila abbonati nel corso dell anno precedente, 4,5 milioni famiglie italiane avessero un accesso alla televisione satellitare a pagamento. Nel corso dello stesso anno vi è stato un significativo aumento dei decoder digitali terrestri venduti, che si stima siano ora posseduti da oltre 5 milioni di famiglie, e una significativa diffusione dei servizi di televisione a pagamento offerti su tale piattaforma, utilizzati da oltre 2,4 milioni famiglie. 18. Nel 2007, Sky ha ottenuto ricavi da pay-tv di oltre 2,1 miliardi di euro e, alla luce della struttura del mercato, illustrata nella seguente tabella, risulta detenere una posizione dominante nel mercato della pay-tv in Italia. Tabella 1 Quote di mercato nelle offerte televisive a pagamento Sky 93,9 % 91,2 % RTI 3,9 % 5,4 % Telecom Italia Media 0,5% 0,5 % Operatori TLC 1,7 % 2,9 % Totale 100 % 100 % Fonte: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Relazione Annuale La quota di mercato di Sky è infatti superiore al 90%, ed è significativamente maggiore di quella detenuta dal principale concorrente, RTI, inferiore al 6%. 20. Si rileva inoltre che Sky detiene un insieme di caratteristiche che concorrono a sostanziare la propria posizione di dominanza nel mercato: afferisce a un gruppo attivo nel settore media a livello mondiale; offre una programmazione televisiva che per ampiezza, varietà e qualità non è allo stato paragonabile a quella di altre emittenti a pagamento; dispone di un elevata forza contrattuale per l acquisizione di contenuti premium; gestisce l unica importante piattaforma satellitare attiva in Italia che, nell attuale contesto tecnologico e di mercato, rappresenta il principale e più diffuso canale di distribuzione di contenuti televisivi a pagamento. B) Il mercato dell accesso wholesale alla piattaforma satellitare Il mercato del prodotto 21. Un emittente che intenda operare come pay-tv può costituire una propria piattaforma o accedere alla piattaforma tecnica già esistente di un operatore, acquistando da quest ultimo i necessari servizi wholesale. 22. L accesso wholesale alla piattaforma satellitare appare configurare un mercato rilevante a sé stante. Si tratta, infatti, di un mercato che può essere distinto dall accesso ad altre piattaforme per la pay-tv. Ciò, in primo luogo, in considerazione della diffusione delle piattaforma satellitare, alla quale sono imputabili oltre il 90% dei ricavi della paytv in Italia, rispetto alle altre piattaforme di pay-tv. Si rileva, inoltre, che i costi che un emittente dovrebbe sostenere per offrire servizi di pay-tv attraverso le varie piattaforme sono significativamente diversi e, in particolare, che, per un 7 [Cfr. casi n. COMP/M.2211 Universal Studio Networks/De Facto 829 (NTL) Studio Channel Ltd.; COMP JV 37 BSkyB/Kirch Pay Tv.; COMP/M.5121 Newscorp/Premiere.]

4 nuovo entrante, la trasmissione sul digitale terrestre sull intero territorio nazionale comporterebbe costi fissi significativamente più elevati rispetto alla trasmissione su piattaforma satellitare 8. Pertanto, allo stato, si ritiene che per un emittente di pay-tv l accesso wholesale alla piattaforma satellitare non sia sostituibile con l utilizzo di piattaforme di pay-tv alternative, le quali possono piuttosto essere considerate come complementari alla diffusione via satellite. In proposito, si ritiene che attualmente le altre piattaforme non siano in grado di esercitare un vincolo competitivo tale da disciplinare le condizioni economiche praticate per l accesso alla piattaforma satellitare. Il mercato geografico 23. Dal punto di vista geografico, il mercato ha dimensione nazionale, in quanto concerne specificamente l accesso al mezzo trasmissivo con l obiettivo di raggiungere una base clienti localizzata nel territorio italiano. Le caratteristiche del mercato e la posizione dominante di Sky 24. Nel mercato dell accesso wholesale alla piattaforma satellitare, Sky ha una posizione dominante, dato che, a seguito della concentrazione Newscorp/Telepiù, controlla l unica importante piattaforma satellitare in Italia, che costituisce il mezzo più diffuso per la fruizione di canali e di programmi televisivi a pagamento in Italia, alla quale sono imputabili oltre il 90% dei ricavi complessivi realizzati nel mercato della pay-tv. 25. Si rileva, inoltre, che appaiono esservi notevoli barriere all entrata che ostacolano la creazione di una piattaforma satellitare alternativa, dovute ai costi fissi e irrecuperabili che devono essere sostenuti per l approvvigionamento di contenuti premium e per raggiungere una significativa diffusione di decoder tra gli utenti. Si consideri, al riguardo, che la piattaforma di Sky è chiusa, nel senso che gli utenti devono necessariamente utilizzare i decoder forniti dalla stessa Sky, i quali possono essere utilizzati esclusivamente per ricevere le trasmissioni della piattaforma satellitare di quest ultima. IV. VALUTAZIONI 26. I fatti e i comportamenti segnalati sembrano manifestare che Sky abbia applicato a Conto Tv condizioni per la fornitura di servizi di simulcrypt e di altri servizi tecnici, e in particolare corrispettivi a titolo di contribuzione ai costi comuni della piattaforma satellitare, che hanno un connotato discriminatorio, anche alla luce dei costi sottostanti. 27. I corrispettivi periodici richiesti da Sky per la copertura dei costi comuni, che costituiscono una percentuale particolarmente elevata dei ricavi di Conto Tv e sono definiti in maniera non trasparente, appaiono discriminatori. Ciò risulterebbe, in particolare, alla luce dell offerta presentata dalla stessa Sky per l acquisto dei diritti relativi alle partite di Serie B del Campionato 2007/08. Infatti, da tale offerta si desume che il 5% dei ricavi conseguiti dalla trasmissione degli eventi è ritenuta da Sky sufficiente a coprire i costi da essa sostenuti, e dunque anche la contribuzione ai costi comuni della piattaforma satellitare. 28. Peraltro, risulta configurabile una condotta discriminatoria da parte di Sky anche nell ipotesi in cui detta offerta non consentisse all impresa la piena copertura di tutti i costi sottostanti, ivi compresi i costi comuni di piattaforma. In questo caso, infatti, Sky avrebbe di fatto riservato a se stessa condizioni di accesso alla piattaforma notevolmente meno onerose di quelle applicate a Conto Tv, ottenendo un indebito vantaggio nell acquisizione dei diritti audiovisivi relativi agli incontri di Serie B e limitando in tal modo la capacità competitiva di Conto Tv nel mercato della pay-tv. 29. L impossibilità di accedere alla piattaforma satellitare di Sky a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie rappresenta, nell attuale contesto di mercato, un ostacolo tale da impedire lo sviluppo di una effettiva concorrenza nel mercato della pay-tv, nella misura in cui limita l accesso a nuovi concorrenti e la pressione competitiva esercitabile dalle emittenti satellitari già attive. 30. Va peraltro osservato che la contribuzione richiesta da Sky a Conto TV, in quanto calcolata in funzione dei ricavi derivanti da abbonamenti e dalle vendite di eventi in pay-per-view, rappresenta un costo variabile idoneo a riflettersi direttamente sui prezzi che l emittente può praticare ai propri clienti. Pertanto, esso rappresenta uno strumento a disposizione dell operatore dominante particolarmente efficace per incidere sulla capacità competitiva dei propri concorrenti e per limitare gli effetti benefici del confronto concorrenziale. 31. Gli ostacoli allo sviluppo di una effettiva concorrenza nel mercato della pay-tv sono altresì idonei a generare un danno per i consumatori, in quanto possono tradursi sia in prezzi più elevati sia in una ridotta varietà e qualità della programmazione. 32. Inoltre, i corrispettivi richiesti da Sky a Conto Tv possono avere prodotto conseguenze distorsive sulla concorrenza nei mercati a monte dell acquisizione di contenuti audiovisivi quali, ad esempio, i diritti calcistici. In questo senso, occorre verificare se le condizioni economiche imposte a Conto Tv, rispetto a quelle praticate da Sky a se stessa o ad altri operatori terzi per servizi equivalenti, siano tali da pregiudicare la capacità della stessa Conto Tv di acquisire contenuti. 33. Per quanto evidenziato, le condizioni economiche imposte da Sky a Conto Tv per i servizi wholesale di accesso alla piattaforma satellitare, laddove ne fosse confermata la natura discriminatoria, sono suscettibili di configurare un abuso di posizione dominante di natura escludente volto a limitare lo sviluppo della concorrenza nel mercato italiano della pay-tv. 8 [Cfr. concentrazione M.2876 Newscorp/Telepiù, 108.]

5 V. L APPLICABILITÀ DELL ARTICOLO 82 DEL TRATTATO CE 34. Tutti i comportamenti denunciati appaiono idonei a pregiudicare il commercio tra gli Stati membri della Comunità europea, in quanto interessano una parte sostanziale del mercato comune e hanno significative conseguenze sugli scambi intracomunitari. 35. I comportamenti posti in essere da Sky investono mercati nazionali, come sopra più ampiamente descritti, i quali, per definizione, costituiscono una parte sostanziale del mercato comune. I comportamenti contestati sono idonei, quindi, a produrre effetti nei confronti di fornitori sia italiani che stranieri, i quali desiderino offrire servizi di pay-tv a clienti italiani. 36. Tali condotte appaiono idonee a pregiudicare il commercio tra gli Stati membri, in quanto condizioni di accesso alla piattaforma satellitare di Sky ingiustificatamente gravose e/o discriminatorie risultano atte a limitare od ostacolare l accesso al mercato italiano della pay-tv da parte di altri operatori anche stranieri 9. RITENUTO, pertanto, che, sulla base delle evidenze raccolte, i comportamenti di Sky Italia S.r.l. potrebbero dare luogo ad una violazione dell articolo 82 del Trattato CE; DELIBERA a) l'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti della società Sky Italia S.r.l., per accertare l'esistenza di una violazione dell articolo 82 del Trattato CE; b) la fissazione del termine di giorni trenta decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Comunicazioni della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato; c) che il responsabile del procedimento è il Dott. Antonio Buttà; d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Comunicazioni della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai rappresentanti legali delle parti, nonché da persona da essi delegata; e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 dicembre Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino IL PRESIDENTE Antonio Catricalà 9 [In merito al pregiudizio al commercio intracomunitario, la Commissione ritiene che qualsiasi abuso che rende più difficile l accesso ad un mercato nazionale incide sensibilmente sul commercio. Cfr. Comunicazione della Commissione Linee direttrici la nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del trattato 2004/C 101/07, 3.2.5, punto 96.]

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