ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA

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1 ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI NEL COMPLESSO DELL ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA PER UN PERIODO DI UN ANNO. CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO

2 2 ARTICOLO 1 OGGETTO DELL APPALTO L appalto ha per oggetto la esecuzione delle opere e provviste occorrenti per la manutenzione degli impianti elevatori nel complesso edilizio dell Istituto compresi nei grandi isolati delimitati da Viale Regina Elena, Via Tiburtina, Via Castro Laurenziano, Viale delle Provincie, Vicolo del Poggiolo ed i confini dell Istituto Regina Elena e l Università di Roma e nella sede distaccata di Via Giano della Bella 34, per un periodo di un anno ARTICOLO 2 AMMONTARE DELL APPALTO L importo annuale per la manutenzione ordinaria degli impianti esistenti nel complesso dell Istituto ammonta presuntivamente a ,00 = + I.V.A. ARTICOLO 3 DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE Le opere che formano oggetto dell appalto si riferiscono alla manutenzione dei seguenti impianti elevatori, la cui ubicazione è indicata nelle allegate planimetrie: Sede principale ASCENSORI n. 14 (Quattordici) N.1 SABIEM 4153 Cat.A Edificio 1 fermate n.8 N.2 SABIEM 9845 Cat.A Edificio 1 fermate n.7 N.3 SABIEM 4154 Cat.A Edificio 1 fermate n.9 N.4 SABIEM 4159 Cat.A Edificio 1 fermate n.7 N.8 SABIEM 4157 Cat.A Edificio 1 fermate n.9 N.9 SALIVETTO Cat.A Edificio 1 fermate n.8 N.11 SABIEM 4156 Cat.A Edificio 1 fermate n.7 N.20 KONE CR 2258 Cat.A Edificio 10 fermate n.5 N.21 SABIEM Cat.A Edificio 13 fermate n.5 N.22 FIAM Cat.A Edificio 13 fermate n.3 N.25 FIAM Cat.A Edificio 14 fermate n.7 N.40 SABIEM Cat.A Edificio 19 fermate n.4 N.41 KONE Cat.A Edificio 15 fermate n.5 N.44 FIAM Cat.A Edificio 20 fermate n.4 MONTACARICHI n. 23 (Ventitre) N.5 OTIS Cat.B Edificio 1 fermate n.8 N.7 SABIEM 4155 Cat.B Edificio 1 fermate n.3 N.10 SABIEM Cat.B Edificio 1 fermate n.9 N.26 FIAM Cat.B Edificio 14 fermate n.7 N.29 FIAM Cat.B Ed.sottopassaggio fermate n.2 N.30 FIAM Cat.B Ed.sottopassaggio fermate n.2

3 3 N.31 FIAM Cat.C Ed.sottopassaggio fermate n.2 N.32 FIAM Cat.B Edificio 8a fermate n.2 N.33 FIAM Cat.B Edificio 8 fermate n.3 N.34 KONE Cat.B Edificio 3 fermate n.2 N.35 PARENTI Cat.B Edificio 8 fermate n.3 N.42 KONE Cat.B Edificio 15 fermate n.5 N.43 FIAM Cat.B Edificio 20 fermate n.4 N.45 SABIEM Cat.B Edificio 16 fermate n.2 N.46 SIA 2182 Cat.B Edificio 8/a fermate n.3 N.47 SIA 2181 Cat.B Edificio 8/a fermate n.2 N.48 KONE Cat.B Edificio 21 fermate n.4 N.49 KONE Cat.B Edificio 21 fermate n.3 N.50 SABIEM Cat.B Edificio 30 fermate n.4 N.52 FIAM Cat.B Edificio 31 fermate n.2 N.53 KONE Cat.B Edificio 45 fermate n.2 N.54 BELLAGAMBA Cat.C Edificio 11 fermate n.2 N.55 PARENTI Cat.D Edificio 1 fermate n.2 MONTALIBRI n. 2 (Due) N.12 SABIEM Cat.D Edificio 14 fermate n.3 N.13 ASTER Cat.D Edificio 14 fermate n.3 PEDANE n. 6 (Sei) N.19 MANUEL Cat.D Edificio 13 N.56 VIMEC Cat.D Edificio 1 N.57 VIMEC Cat.D Edificio 1 N.18 PARENTI Cat.D Edificio 1 N.15 SABIEM Cat.D Ed.sottopassaggio N.58 ELFO Cat.D Edificio 8 N.59 VIMEC Cat.D Edificio Provvisorio Sede distaccata di Via Giano della Bella,34 - N.6(Sei) N.1 PARAVIA Cat.A Ascensore fermate n.5 N.2 PARAVIA Cat.A Ascensore fermate n.5 N.3 SABIEM Cat.A Ascensore fermate n.5 N.4 SABIEM Cat.A Ascensore fermate n.3 N.5 SABIEM Cat.B Montacarichi fermate n.3 N.6 I.S.I. Cat.D Elettroscala In particolare la manutenzione comporta l obbligo delle seguenti prestazioni: a) Conservazione di tutte le parti dell impianto comprendenti gli organi di trazione, di movimento ed elettrici degli ascensori occorrenti per il perfetto funzionamento del complesso, in modo che l impianto stesso sia sempre in condizioni di funzionare sotto il medesimo carico consentito dalle caratteristiche di costruzione e nei limiti di sicurezza previsti dal DPR n. 1497/1963 e successive modificazioni, b) L eliminazione di ogni irregolarità e guasto con sostituzione, se necessaria, di ogni e qualsiasi organo sia di parte elettrica che di parte meccanica, interessante il funzionamento

4 4 degli elevatori, anche se non espressamente indicato, ed in particolare dei motori, delle funi, delle guide, della cabina ( comprese anche le porte di cabina e di piano, bottoniere interne ed esterne, pattini guida cabina, contrappesi, apparecchi di sicurezza elettronici e meccanici, tanto a canne che a rullo, lampadine elettriche e tappetini), degli apparecchi di caduta a forza centrifuga, delle pedane, del profilo dei cancelli o delle parti di accesso al vano, che non diano garanzia di regolarità e di sicurezza del lavoro; c) Registrazione e sostituzione dei nastri di acciaio, dei carboni di motori e di ribobbinamento dei motori andati in corto e surriscaldati senza alcuna esclusione di parti o limitazioni di quantità. Non sono compresi, invece, lavori e forniture per modifiche che venissero disposte dall Istituto nel corso dell appalto; d) Registrazione delle funi per mantenere il prescritto fattore di sicurezza e verifica dello stato di usura delle stesse e delle gole della puleggia di frizione come previsto dagli articoli 37, 38, 39 del DPR n del 1963 con eventuale sostituzione, se necessario; e) Fornitura di oli, grassi e stracci; f) Pulizia giornaliera dell interno delle cabine da scritte e macchie di vario genere; g) Pulizia delle buche e di ogni parte dell ascensore, non raggiungibile dall esterno, da grassi e polvere, comprese le grate di protezione; h) Tenuta di un registro nel quale debbano essere riportati i lavori di cui alle precedenti lettere, i guasti e le interruzioni, con le indicazioni delle rispettive cause, i controlli semestrali o annuali, eseguiti dall ingegnere addetto ed ogni altra osservazione, rilievo o notizia interessante lo stato di manutenzione e di efficienza degli impianti. Il registro verrà istituito a cura dell ufficio tecnico dell Istituto e dovrà avere pagine numerate e siglate dal medesimo. Ogni operazione sarà datata e firmata dal dipendente della Ditta e dovrà essere controfirmata per presa visione del funzionamento dal Funzionario addetto o da un suo sostituto. Il registro dovrà essere costantemente aggiornato; Qualsiasi parte meccanica e/o elettrica che sarà sostituita dalla Ditta, dovrà essere consegnata all Ufficio del Consegnatario. Tutta la mano d opera e il materiale occorrente per la manutenzione, per la riparazione e per le sostituzioni di cui al presente articolo, sono a totale carico della Ditta. La Direzione dell esecuzione del contratto impartirà, nel corso degli stessi, tutte le direttive e norme d esecuzione alle quali l appaltatore dovrà strettamente attenersi. ARTICOLO 4 CONSEGNA DEL SERVIZIO Prima dell inizio della manutenzione la Direzione dell esecuzione del contratto, dovrà consegnare gli impianti alla Ditta redigendone regolare verbale in duplice originale: uno verrà consegnato alla Ditta e l altro rimarrà presso la Direzione dell esecuzione del contratto. Alla scadenza del periodo di manutenzione, la Ditta dovrà riconsegnare gli impianti perfettamente funzionanti ed efficienti. Le parti per le quali sia intervenuta la sostituzione, alla riconsegna degli impianti dovranno essere in normali condizioni d uso, tenuto conto del periodo di funzionamento e della messa in opera a nuovo. ARTICOLO 5 PROVVISTA E PROVENIENZA DEI MATERIALI I materiali in genere da impiegare nei lavori saranno acquistati dall appaltatore ovunque egli lo riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dell esecuzione del

5 5 contratto, siano riconosciuti delle migliori qualità, rispondano ai requisiti prescritti per ogni categoria di lavoro e che volta per volta saranno precisati dalla Direzione dell esecuzione del contratto. ARTICOLO 6 MODO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO I lavori dovranno essere eseguiti con l impiego dei mezzi d opera ed attrezzature più appropriate. Particolare cura sarà richiesta per la scelta della mano d opera da impiegare nei lavori, che dovrà essere altamente specializzata in rapporto alle particolari esigenze delle opere ed alle soggezioni ambientali. In particolare il personale tecnico della Ditta destinato alla manutenzione degli impianti, dovrà essere di provata capacità e, risultare di gradimento dell Istituto, al quale, all inizio della gestione, la Ditta dovrà inviare, in duplice copia, un elenco nominativo in cui sia indicata la qualifica e le attribuzioni specifiche di detto personale. La Ditta stessa dovrà dare preventiva notizia all Ingegnere che dirige l Ufficio Tecnico di ogni eventuale sostituzione o variazione. Il personale di cui sopra dovrà: - essere munito di patentino rilasciato dalla Prefettura; - adeguarsi alla disciplina vigente per i dipendenti delle carriere ausiliarie dell Istituto, salvo quanto disposto per gli orari indicati nel presente articolo; - indossare abiti da lavoro decorosi e puliti con indicazione ben visibile della Ditta da cui dipendono. Della disciplina di detto personale è sempre pienamente responsabile la Ditta. Saranno adottati dalla Ditta tutti gli accorgimenti necessari per dare ogni categoria di lavori perfettamente eseguita, in conformità alle buone regole dell arte. ARTICOLO 7 ORDINE DA TENERSI NELL ANDAMENTO DEL SERVIZIO Ciascun impianto dovrà essere visitato quotidianamente da parte di personale specializzato e qualificato distaccato presso la Sede dell Istituto con i seguenti orari: - dal lunedì al venerdì: dalle ore 07,00 alle ore 20,00; - il sabato: dalle ore 08,00 alle ore 14,00; Tale personale, quotidianamente, all ingresso e all uscita dell Istituto, dovrà firmare l apposito registro delle presenze, indicando le proprie generalità e l ora. Il suddetto personale dovrà intervenire tempestivamente, di propria iniziativa o a seguito di segnalazione effettuata dall Istituto anche tramite le radiotrasmittenti di cui all art. 15, per eliminare i guasti e le imperfezioni che negli impianti si fossero verificati. Tra le ore 14,00 del sabato e le ore 20,00 della Domenica la Ditta dovrà fornire uno o più recapiti telefonici di pronto intervento al fine di fronteggiare eventuali situazioni di emergenza con modalità e tempi di intervento come sopra descritti. Qualsiasi intervento di riparazione dovrà essere effettuato da personale in numero non inferiore a due. L eliminazione suddetta dovrà essere eseguita dalla Ditta con la massima sollecitudine ed in maniera da ridurre al minimo le interruzioni dal servizio degli elevatori e sarà eseguita, altresì sotto

6 6 l osservanza delle prescrizioni tecniche in vigore e curando che non si verifichino danni alle persone e alle cose. Tutte le riparazioni dovranno essere di massima effettuate sul posto, salvo che ciò non possa avvenire per deficienza di mezzi o per altri fondati motivi di ordine tecnico ed economico, nel qual caso il Consegnatario dell Istituto autorizzerà la Ditta ad asportare i meccanismi da riparare fissando il termine massimo di consegna. Di tutte le operazioni dovrà essere fatta annotazione sull apposito registro. Inoltre ciascun impianto dovrà essere oggetto di una verifica generale da effettuarsi ad intervalli non superiori a 15 giorni da parte del personale tecnico specializzato. Nel corso di ogni verifica dovranno essere ispezionati, regolati e lubrificati tutti gli organi e dovranno essere riparate o sostituite quelle parti che non dessero più garanzia di perfetta efficienza. I risultati della verifica devono essere riportati nel registro anzidetto. Il servizio dovrà svilupparsi avendo particolare riguardo alle esigenze di funzionamento delle strutture impegnate direttamente o indirettamente dalla realizzazione del servizio. In caso di inadempienza alle disposizioni previste dal presente art. 7 l Istituto, a suo insindacabile giudizio, potrà applicare una penale pari a 100 Euro, IVA esclusa, per ogni singola inadempienza. Nel caso di inadempienze gravi e ripetute, l Istituto, esperita negativamente un ingiunzione, ha la facoltà di risolvere il contratto e di fare eseguire ad altri la manutenzione degli elevatori nel modo che riterrà opportuno ed in danno della Ditta. La risoluzione del contratto comporta l incameramento della cauzione di cui al successivo art. 11. ARTICOLO 8 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE L appalto è soggetto a stretta osservanza di tutte le condizioni stabilite dal Capitolato Generale per gli appalti delle opere pubbliche di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con DM del 19 aprile 2000 n ARTICOLO 9 SUBAPPALTO L impresa dovrà indicare la parte dell appalto che intenda eventualmente subappaltare a terzi; l indicazione di cui sopra lascia impregiudicata la responsabilità dell appaltatore aggiudicatario. Il subappalto verrà disciplinato sulla base di quanto disposto dall art. 118 del D.Lgs. n.163/12006 e successive modificazioni ed integrazioni. ARTICOLO 10 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO Fanno parte del contratto il presente Capitolato Speciale e, per quanto non materialmente allegato il predetto Capitolato generale, le planimetrie generali dei complessi dell Istituto recanti l ubicazione e la Scheda per la formulazione dell offerta economica con i relativi importi mensili di manutenzione e l importo complessivo annuo offerto.

7 7 ARTICOLO 11 CAUZIONE DEFINITIVA Ai fini della stipula del contratto, e a garanzia degli obblighi assunti con lo stesso, la ditta aggiudicataria dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo secondo quanto previsto dalla normativa vigente. ARTICOLO 12 PAGAMENTI I pagamenti saranno disposti trimestralmente a seguito di presentazione di fattura sulla base degli importi mensili individuati nella Scheda per la formulazione dell offerta economica : la fattura dovrà essere corrisposta sulla base di apposito certificato di pagamento dal responsabile dell ufficio tecnico. La Ditta non avrà diritto ad aver compensato l importo della manutenzione per i giorni di fermo degli impianti, eccedenti il periodo di 3 (tre) giorni. Tali detrazioni saranno valutate sulla base dell importo giornaliero corrispondente ad 1/30 (un trentesimo) dell importo mensile. Oltre quanto stabilito nel comma 2 del presente articolo, nel caso in cui si verifichi il fermo degli impianti superiori a giorni 3, fatto salvo il caso di idonee giustificazioni presentate all Istituto, quest ultimo procederà ad applicare una penale giornaliera pari al 10/100 del canone mensile dell impianto oggetto del fermo fino a un massimo del 10/100 dell importo contrattuale complessivo annuale. Nel caso di recidiva e di inadempienze gravi troverà applicazione quanto già disposto dal precedente articolo 7. ARTICOLO 13 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DELL IMPIEGO E DI CONDIZIONI DI LAVORO In riferimento a quanto disposto dal D.Lgs. 626/94,l impresa,prima del servizio oggetto dell appalto, dovrà presentare dichiarazione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. stesso ed in particolare: - di attenersi alle misure generali di tutela previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori (art.3); - di attenersi e di aver adempiuto a quanto previsto dall art.4 (obblighi del datore di lavoro); - di adempiere a quanto dettato dall art.11 se l impresa rientra in tale categoria, (riunioni periodiche). In detta dichiarazione, l impresa dovrà inoltre indicare: - Azienda (ragione sociale); - Sede sociale; - Nominativo del datore di lavoro; - Committente ( sede dell unità protettiva a cui fa riferimento il documento);

8 8 - Attività svolta o esercitata (oggetto dell impresa); - Nominativo del responsabile dell unità protettiva; - Nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione interno; - Nome del medico competente (se previsto); - Nominativo del rappresentante della sicurezza dei lavoratori; - Nominativi del personale dipendente dell azienda impiegato nel servizio; - Luogo presso l unità produttiva ove verrà conservato il documento di cui all art.4 del succitato D.Lgs. Tale dichiarazione dovrà essere firmata dal legale dell impresa. ARTICOLO 14 ONERI PARTICOLARI A CARICO DELL APPALTATORE Oltre agli oneri specificati nel presente Capitolato Speciale e nel Capitolato Generale, sono a carico dell appaltatore i seguenti oneri particolari: 1) La Ditta adotterà tutte le cautele e disposizioni atte a garantire l incolumità del personale addetto ai lavori in ambienti in cui si svolgono lavorazioni che sviluppino gas, liquami e radiazioni nocive. 2) Gli agenti ed operai addetti ai lavori dovranno essere di pieno gradimento della Direzione dell esecuzione del contratto. A tale fine l appaltatore dovrà presentare, all inizio dei lavori, un elenco completo, in doppio esemplare, del personale da adibire ai lavori, comunicando in seguito e tempestivamente, tutte le variazioni per licenziamento e nuove assunzioni. Le persone non accettate dalla Direzione dell esecuzione del contratto, dovranno essere allontanate immediatamente. I dipendenti della Ditta e gli automezzi dovranno circolare nel comprensorio dell Istituto muniti di contrassegno prescritto dall Amministrazione. 3) L orario di lavoro dovrà essere stabilito con la Direzione dell esecuzione del contratto, in relazione alle esigenze dell Istituto,del pari il movimento degli operai e il trasporto dei materiali e rifiuti, dovranno svolgersi secondo le disposizioni del servizio di ordine dell Istituto e comunque in modo da non arrecare disturbo al funzionamento degli uffici e laboratori, anche se i percorsi e le limitazioni rendessero più costosi i lavori. 4) Le attrezzature, i mezzi e depositi di materiali occorrenti per i lavori, saranno disposti nelle aree e nei locali dell Istituto all uopo destinati. L approvvigionamento dei materiali dovrà avvenire in misura proporzionale alle opere da eseguire, in modo da evitare ingombri eccessivi. 5) Il trasporto dei materiali e mezzi d opera dai luoghi di deposito ai luoghi d impiego è a carico della Ditta, qualunque sia la distanza intercorrente e le altezze da superare. 6) L appaltatore dovrà riparare a sue spese e nel più breve tempo possibile eventuali danni che per negligenza o imprevidenza fossero arrecati agli edifici o agli impianti, arredamenti ed installazioni in essi esistenti. 7) Per il movimento degli operai della Ditta e per il trasporto dei materiali, è tassativamente vietato l uso degli ascensori e dei montacarichi dell Istituto. Per i lavori di particolare importanza, la Ditta potrà impiantare, previa autorizzazione della Direzione dell esecuzione del contratto, mezzi meccanici propri di sollevamento, da ubicare e disporre comunque in modo da non recare alcun disturbo al normale funzionamento dei Laboratori ed Uffici. 8) La Ditta curerà a sue spese la perfetta conservazione e manutenzione dei locali e degli impianti messi a sua disposizione per la esecuzione dei lavori, per gli uffici della Ditta, per spogliatoi e mensa degli operai, rimanendo responsabile di eventuali danneggiamenti o sottrazioni.

9 9 Si precisa che tutte le dette condizioni speciali si devono intendere considerate e compensate nei prezzi unitari dei lavori a misura, e che pertanto la rigorosa osservanza di esso non può costituire motivo per l appaltatore per esigere ulteriori compensi. ARTICOLO 15 IMPIANTI DI CANTIERE La Ditta dovrà predisporre condutture a suo carico per la derivazione degli impianti dell Istituto dell acqua e dell energia elettrica occorrenti per la esecuzione dei lavori oggetto dell appalto. Tali impianti dovranno essere apprestati secondo accordi da stabilire con la Direzione dell esecuzione del contratto, in modo da non recare alcun disturbo al funzionamento degli impianti dell Istituto. La Direzione dell esecuzione del contratto metterà a disposizione della Ditta un locale adibito quale sede del personale distaccato presso l Istituto di cui al primo comma del precedente art.7 del presente Capitolato. Per lo svolgimento delle attività e degli interventi dei cui all art.7 il suddetto personale distaccato, avrà in dotazione delle radiotrasmittenti di proprietà dell Istituto Superiore di Sanità di cui dovrà avere la massima cura. In caso di guasto o smarrimento delle citate radiotrasmittenti, l Istituto si riserva di chiedere risarcimento alla Ditta. ARTICOLO 16 OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO 1. Nell esecuzione dei lavori che formano oggetto dell appalto, la Ditta si obbliga ad attuare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili e affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgeranno i lavori. La Ditta si obbliga altresì a continuare ad applicare il contratto collettivo e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino a loro sostituzione, e se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche nel caso che stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. 2. La Ditta è responsabile in rapporto alla Amministrazione della osservanza delle norme di cui al precedente articolo da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l ipotesi di subappalto. Il fatto che il subappalto non sia autorizzato, non esime la Ditta dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. La Ditta è tenuta altresì all osservanza delle disposizioni di cui all art.1 della Legge 22 ottobre 1960 n che vieta di affidare in appalto e in subappalto o in qualsiasi altra forma, che a società cooperative al esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante l impiego di mano d opera assunta e retribuita dall appaltatore o dall intermediario, qualunque sia la natura dell opera o del servizio cui le prescrizioni si riferiscono, nonché di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche cooperative, lavori da eseguire a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari. 3. In caso di inottemperanza degli obblighi derivati dai precedenti articoli, accertata dall Amministrazione appaltante o a questa segnalata dall Ispettorato del lavoro, l Amministrazione appaltante medesima comunica alla Ditta l inadempienza accertata e

10 10 procede ad una detrazione pari al 20 % sui pagamenti in accordo, destinando le somme così accantonate a garanzia dell adempimento degli obblighi di cui sopra, se i lavori sono in corso di esecuzione ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati. Il pagamento alla Ditta delle somme accantonate, o della rata di saldo non sarà effettuato sino a quando dall Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti è stato loro corrisposto quanto dovuto, ovvero che la vertenza è stata definita. Per tale sospensione o ritardo di pagamento, la Ditta non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né a titolo di risarcimento danni. ARTICOLO 17 POLIZZA ASSICURATIVA E a carico della Ditta la responsabilità civile verso terzi ed a garanzia dovrà costituire polizza assicurativa, per ciascun impianto elevatore per importi non inferiori a: ,00 = per catastrofe; ,00 = per danneggiamenti a persone; ,00 = per danni alle cose. Qualora non venga costituita una assicurazione con una polizza per ciascun elevatore, la Ditta dovrà provvedervi con una polizza cumulativa e presentare una dichiarazione della società assicurativa dalla quale risulti che tale polizza copre anche i massimali predetti per gli impianti oggetto della presente manutenzione. ARTICOLO 18 DURATA DEL SERVIZIO La durata dell appalto è fissata in anni uno. Per alcuni impianti in ragione dei lavori di ristrutturazione dell Istituto Superiore di Sanità finanziati con le delibere CIPE n.n. 52 e 53 del 06/05/1998 il contratto potrà avere una durata inferiore così come è specificato dall elenco di seguito riportato, indicante gli impianti oggetto di ristrutturazione con i relativi periodi presunti di manutenzione: Impianto N. 40 Edificio 19 mesi presunti di manutenzione 8. Qualora si verifichino le condizioni in precedenza indicate verrà data tempestiva comunicazione alla Ditta (a mezzo A/R) dei tempi e delle modalità di interruzione o ripristino del servizio manutenzione dei sopraindicati impianti. Il pagamento dei relativi periodi verrà quantificato con le modalità indicate nel precedente art.12 comma 2. ARTICOLO 19 ELENCO DEI PREZZI L elenco dei prezzi in base al quale saranno pagati i lavori di manutenzione sarà quello indicato nella Scheda per la formulazione dell offerta economica, allegata al presente capitolato sulla quale la Ditta dovrà indicare i prezzi unitari di offerta come canone mensile di manutenzione.

11 11 ARTICOLO 20 ATTESTATO DI SOPRALLUOGO In fase d elaborazione dell offerta l appaltatore dovrà constatare a seguito di sopralluogo presso i luoghi interessati al servizio, la consistenza degli interventi e le modalità di esecuzione degli stessi. All appaltatore saranno fornite tutte le informazioni necessarie onde poter acquisire gli elementi sufficienti per una corretta e coerente valutazione degli oneri relativi al presente appalto. Di tale sopralluogo la Ditta emetterà certificazione per iscritto. Il responsabile della sorveglianza del contratto Geom. Alfredo Giuffrida Il Direttore dell Ufficio Tecnico Ing. Velio Macellari

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