1. La rilevanza economico-sociale e le peculiarità dei call center

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "1. La rilevanza economico-sociale e le peculiarità dei call center"

Transcript

1 La nuova prestazione di lavoro a progetto nei call center: a passo di gambero sul tortuoso percorso interpretativo della disciplina speciale. Il ruolo delle parti sociali Sabrina Cassar Sommario: 1. La rilevanza economico-sociale e le peculiarità dei call center. 2. Dal lavoro autonomo coordinato e continuativo al lavoro a progetto: la prassi amministrativa e l esperienza concertativa. 3. La riforma del lavoro c.d. Monti- Fornero e la deroga per gli operatori telefonici, in modalità outbound, per la vendita diretta di beni e servizi. 4. Presunzione legale di legittimità del progetto o ritorno alle collaborazioni coordinate e continuative senza progetto? 5. Il pragmatismo delle parti sociali nei primi accordi collettivi post-riforma. 6. Considerazioni conclusive. 1. La rilevanza economico-sociale e le peculiarità dei call center L industria ( 1 ) che comprende le attività dei call center ( 2 ) ha mostrato in questi anni una crescita importante, non tanto per dimensione ( 3 ), * Ricercatore presso l Università degli Studi di Roma Tor Vergata. ( 1 ) Con l uso del termine in parola s intende sottolineare la proposta di riconoscere i call center come aziende appartenenti ad un unico settore industriale con tutti gli effetti che ne conseguono, a cominciare dalla possibilità di prevedere un unica classificazione ai fini Inps; cfr. al riguardo Audizione XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) Camera dei Deputati Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Roma, 5 giugno ( 2 ) Per centro chiamate, più comune call center (call centre in inglese britannico), s intende l insieme dei dispositivi, dei sistemi informatici e delle risorse umane atti a gestire, in modo ottimizzato, le chiamate telefoniche da e verso un azienda. L attività di un call center può essere svolta da operatori specializzati e/o risponditori automatici interattivi IVR. Gli operatori e i risponditori automatici possono offrire informazioni, attivare servizi, fornire assistenza tecnica, offrire servizi di prenotazione, consentire acquisti e organizzare campagne promozionali; cfr. definizione in Sapere.it, Enciclopedia De Agostini. Sempre più comune è l uso del termine contact center con cui si evidenzia lo sviluppo della multicanalità e quindi l utilizzo di tecnologie e mezzi innovativi da parte dei call center. Diritto delle Relazioni Industriali Numero 1/XXIV Giuffrè Editore, Milano

2 160 SABRINA CASSAR quanto, soprattutto, per il fatto che è costituita da imprese presenti in moltissimi settori economici. In essa sono racchiusi e convivono aspetti di old e new economy, un crescente impiego di tecnologie innovative ed una consistente presenza del fattore umano. Si tratta di attività, prevalentemente, a basso valore aggiunto o c.d. labour intensive, oggetto di massicci fenomeni di esternalizzazione e, più di recente, di importanti operazioni di delocalizzazione ( 4 ). I dati di questo ultimo decennio mettono in evidenza come vi sia stata, per l Europa e per l Italia, una crescita senza precedenti dei call center e delle opportunità occupazionali ad essi collegate ( 5 ). In particolare, si usa classificare i call center in due grandi categorie a seconda che il centro si trovi all interno dell azienda c.d. in house oppure, all opposto, che il lavoro di assistenza venga svolto all esterno c.d. in outsourcing. A seconda delle modalità operative con cui si realizza la prestazione, ulteriormente si distingue tra c.d. attività inbound, cioè erogata al momento del ricevimento della chiamata, e c.d. attività outbound, ovvero fornita attraverso l effettuazione di chiamate dal centro verso l esterno ( 6 ). Nell immaginario collettivo, spesso, i call center rappresentano l emblema di un uso distorto delle forme contrattuali flessibili, in specie autonome, e il simbolo del lavoro precario ( 7 ). ( 3 ) Si vedano i dati e le stime di Assocontact (Associazione Nazionale dei Contact Center in Outsourcing), ricavabili dal sito ( 4 ) Spunti interessanti per comprendere natura e dimensione del fenomeno si possono trarre da G. GAMBERINI, F. PASQUINI, Il futuro dei call center dopo la riforma Monti- Fornero tra delocalizzazioni e fuga nel sommerso, in Boll. ADAPT, 2012, n. 18. ( 5 ) Una conferma, sia pure indiretta, si può ricavare dai dati forniti dalle agenzie di somministrazione, relativamente al primo trimestre del 2012, dai quali emerge un aumento anche del 50% di richieste di lavoratori da parte degli utilizzatori che effettuano attività di contact center; cfr. l intervista al responsabile dell Agenzia Randstand Italia che si può leggere in ( 6 ) Rientrano, nel primo caso, con una certa frequenza, i servizi di custode care e di help desk tecnico; sono, invece, generalmente forniti outbound i servizi di telemarketing e di promozione. La distinzione, si ricorderà, è divenuta di uso corrente dalla nota circ. Min. lav. n. 17 del 14 giugno 2006, per cui si rinvia infra. Tale indicazione amministrativa è più volte richiamata in senso adesivo dalle successive circolari che specificamente si occupano di call center da ultimo, circ. Min. lav. n. 14 del 2 aprile 2013, per cui si rinvia infra e dalla giurisprudenza di merito (tra le altre, ad esempio, si veda decisione del Trib. Livorno 8 gennaio 2007, in GM, 2007, 11, 2855 ss.). ( 7 ) Così come rappresentato dal regista P. VIRZÌ e dalla scrittrice M. MURGIA, solo per citare gli esempi più celebri.

3 LAVORO A PROGETTO NEI CALL CENTER: IL RUOLO DELLE PARTI SOCIALI 161 In effetti, e per quanto qui interessa, occorre richiamare il fatto che da un lato questo settore concentra in larga parte lavoratori privi di una specifica professionalità od esperienza e particolarmente deboli dal punto di vista economico-sociale, mentre dall altro proprio in questo settore si è avuto fin dall inizio uno dei più massicci ricorsi a collaborazioni coordinate e continuative, poi a progetto, che il nostro mercato del lavoro abbia mai registrato ( 8 ). Poiché il call center rappresenta una sorta di punta d iceberg delle trasformazioni organizzative e giuridiche in atto nei processi della produzione e del lavoro ( 9 ), l utilizzazione in questo ambito delle forme di collaborazione autonome, in specie a progetto ( 10 ), offre interessanti spunti di riflessione in ordine alla tenuta del tipo e alla relativa evoluzione regolamentare. L indagine prende così le mosse da un recente e quanto mai inatteso provvedimento del legislatore ( 11 ), che dopo aver modificato la disciplina ( 12 ) del giovane contratto a progetto interviene, nel giro di pochi ( 8 ) Così M. MARAZZA, Il mercato del lavoro dopo il caso Atesia. Percorsi alternativi di rientro dalla precarietà, in ADL, 2007, 2, 328. ( 9 ) In tal senso, si veda E. COMO, Neo-taylorismo e organizzazione del lavoro nei call center, in QRS, 2006, 3, 75 ss. ( 10 ) Per una richiamo al rapporto tra diritto del lavoro e teoria dell organizzazione nella regolazione delle relazioni di lavoro, proprio con riguardo alla fattispecie emblematica del lavoro a progetto, si rinvia all analisi di T.M. FABBRI, M. NERI, Teoria organizzativa e diritto del lavoro nella regolazione del lavoro a progetto, in q. Rivista, 2007, n. 3, 691 ss. ( 11 ) Art. 24-bis della l. n. 134/2012, di conversione del d.l. n. 83/2012, come si chiarirà infra. ( 12 ) Cfr. le novità introdotte dall art. 1, commi 23-27, e dall art. 2, commi 51-57, l. n. 92/2012 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita). In questa sede non sarà possibile affrontare tutti i numerosi aspetti delle modifiche alla tipologia contrattuale a progetto, che saranno richiamate solo per la parte necessaria all economicità del lavoro; per un approfondimento delle novità e per un primo commento a caldo della riforma dello strumento contrattuale nel suo complesso si rinvia, senza pretesa di completezza, a M. MARAZZA, Il lavoro autonomo dopo la riforma del Governo Monti, in ADL, 2012, 4-5, 875 ss.; G. BUBOLA, F. PA- SQUINI, D. VENTURI, Il lavoro a progetto, in M. MAGNANI, M. TIRABOSCHI (a cura di), La nuova riforma del lavoro, Giuffrè, 2012; F. CARINCI, M. MISCIONE (a cura di), Commentario alla Riforma Fornero, Ipsoa, 2012; G. FERRARO, Flessibilità in entrata: nuovi e vecchi modelli di lavoro flessibile, in RIDL, 2012, I, 567 ss.; A. VALLE- BONA, La riforma del lavoro 2012, Giappichelli, 2012; G. PROIA, Manuale del nuovo corso del diritto del lavoro, Cedam, 2013; G. PELLACANI, Lavoro a progetto nella legge di riforma, in DPL, 2012, 29 ss.; V. PINTO, Prime chiose sulla nuova disciplina delle collaborazioni a progetto, Working Paper C.S.D.L.E. Massimo D Antona.IT, 2012, n. 151; T. TREU, Flessibilità e tutele nella riforma del lavoro, Working Paper

4 162 SABRINA CASSAR giorni, a dettare una regolamentazione speciale per le «attività di vendita diretta di beni e servizi realizzate attraverso call center outbound». In questa sede, si propone una sintesi essenziale del quadro giuridico di riferimento, anche al fine di precisare quali siano le condizioni che rendono legittimo l uso di lavoro autonomo coordinato e continuativo nelle aziende di call center e quale sia la portata delle recenti modifiche specificamente riferite al «luogo all interno del quale convivono, in attesa di sistemazione, le più significative problematiche del diritto del lavoro» ( 13 ). 2. Dal lavoro autonomo coordinato e continuativo al lavoro a progetto: la prassi amministrativa e l esperienza concertativa La platea dei lavoratori impiegati in aziende di call center e chiamati a svolgere attività riconducibili, in senso ampio, a quella di operatore telefonico è composta si osserva ( 14 ) prevalentemente da donne e da giovani in cerca di prima occupazione. Raramente, peraltro, anche a causa della natura ripetitiva dell attività, si tratta di un occupazione che il lavoratore percepisce come definitiva. Trattandosi di attività produttive e di servizi caratterizzati da assai significative voci di costo del personale, è naturale la scelta aziendale a favore di tipi contrattuali di lavoro autonomo. Sicché, la risposta alle esigenze di flessibilità delle imprese del settore ( 15 ) è stata, in larga parte, quella di reclutare un consistente numero di consulenti telefonici attraverso contratti di collaborazione coordinata e continuativa prima dell intervento del decreto legislativo n. 276/2003 C.S.D.L.E. Massimo D Antona.IT, 2012, n. 155; A. PERULLI, Il lavoro autonomo tradito e il perdurante equivoco del lavoro a progetto, in q. Rivista, 2013, n. 1, 1 ss.; G. SANTORO-PASSARELLI, Lavoro a progetto e partite IVA nella Riforma del lavoro 2012, in LG, 2012, 10, 940 ss. ( 13 ) Così M. MARAZZA, Il mercato del lavoro dopo il caso Atesia, cit., 327. ( 14 ) Cfr. V. FORTUNATO, R. PALIDDA (a cura di), I call center in Italia. Lavoro, organizzazione tra retoriche e realtà, Carocci, ( 15 ) Come è stato detto «il successo di questo settore è nato dalla possibilità di avere una grande flessibilità rispetto alla rigidità delle aziende committenti, attraverso la velocità del just in time e la possibilità di legare il salario alla produttività», così G. GUALLA, Prospettive delle relazioni industriali nei settori call center, in q. Rivista, 2007, 3,

5 LAVORO A PROGETTO NEI CALL CENTER: IL RUOLO DELLE PARTI SOCIALI 163 e di ricollocare gli stessi lavoratori, ove possibile dopo la riforma del 2003 mediante contratti di collaborazione a progetto ( 16 ). In questa prospettiva, si segnala appena come qui l applicazione della relativa normativa abbia sollecitato l azione congiunta degli organi amministrativi, che hanno più volte dettato regole di interpretazione u- niforme rivolte ai servizi ispettivi ( 17 ), delle parti sociali e dello stesso legislatore. In breve, si ricorda che le circolari ministeriali sostanzialmente ammettono che il progetto (o, secondo la disciplina dell epoca, programma di lavoro) possa essere individuato nell ambito delle attività telefoniche di call center offerte in modalità outbound ove, in ogni caso, i compiti assegnati al prestatore siano idonei a configurare un risultato misurabile (ad esempio, sulla base dei prodotti venduti o dei contratti telefonici gestiti) che l operatore telefonico si obbliga a conseguire entro un termine prestabilito e con possibilità di autodeterminazione del ritmo di lavoro ( 18 ). All opposto, le indicazioni ministeriali sottolineano la difficoltà di ricondurre al progetto le attività esercitate prevalentemente in modalità inbound proprio perché, qui, l operatore rispondendo alle chiamate che ( 16 ) Il lavoro autonomo a progetto è particolarmente utilizzato nelle aziende di mediepiccole dimensioni (fino a 200 addetti), che operano in outsourcing e con modalità operativa c.d. in outbound, dove si osserva una percentuale di collaboratori autonomi del 40% in media; cfr. V. FORTUNATO, R. PALIDDA (a cura di), op. cit. ( 17 ) Con particolare riferimento all attività dei call center, reinterpretano la disciplina del contratto di lavoro a progetto la circ. Min. lav. 14 giugno 2006, n. 17; la circ. Min. lav. 29 gennaio 2008, n. 4; la circ. Inps 17 dicembre 2008, n. 111, nonché da ultimo, la circ. Min. lav. 2 aprile 2013, n. 14. Per un esame delle diverse interpretazioni della prassi amministrativa della disciplina del lavoro a progetto e delle relative ripercussioni nel definire il complessivo quadro giuridico di riferimento, sia consentito il rinvio a S. CASSAR, Lavoro a progetto: il dialogo a distanza tra giurisprudenza e prassi amministrativa (nota a App. Firenze 29 gennaio 2008, n. 100), in LPO, 2009, 2, 257 ss. ( 18 ) Cfr. circ. Min. lav. n. 17/2006, tra l altro precisa che il progetto o programma di lavoro deve riferirsi ad una singola campagna per committente ed avere una durata coincidente con lo svolgimento della prestazione del collaboratore. Come è noto, la circolare individua come indicatori essenziali di autonomia organizzativa dell operatore, rispettivamente, il fatto che il collaboratore non sia soggetto ad alcun vincolo di orario (anche se «all interno di fasce orarie prestabilite»), la possibilità che egli possa decidere («nel rispetto delle forme concordate di coordinamento, anche temporale, della prestazione») se eseguire la prestazione ed in quali giorni, nonché la facoltà riservata all operatore di sospendere la prestazione giornaliera («senza che l eventuale assenza debba essere mai giustificata ovvero che la presenza possa essere mai imposta»). A queste precisazioni, con espresso richiamo alla indicazione del 2006, fa di nuovo riferimento l ultima circ. Min. lav. n. 14/2013, 2.

6 164 SABRINA CASSAR riceve dagli utenti si limita a mettere a disposizione del datore di lavoro le proprie energie psicofisiche per un dato periodo di tempo. Le circolari confermano, dunque, che la scarsa autonomia gestionale dell addetto telefonico dipende non tanto o non solo dalla volontà accentratrice del committente ma soprattutto dalle caratteristiche della prestazione richiesta, tenuto conto che esse possono variare in relazione alla singola campagna o commessa ( 19 ). Per la nostra indagine è interessante rilevare come le determinazioni ministeriali, pur fondate su esemplificazioni di massima, abbiano da un lato posto le basi per l emanazione di una disciplina speciale ( 20 ) e dall altro lato indotto una modifica della pratica delle aziende. Basti richiamare al riguardo la vicenda contrattuale del più grande gruppo imprenditoriale del settore ( 21 ), che prende le mosse dal controllo degli ispettori del lavoro e che, ancora oggi, si può segnalare come un significativo caso di concertazione nel sistema delle relazioni industriali del mercato del lavoro italiano. In estrema sintesi, si ricorda che preso atto della questione della esatta qualificazione dei rapporti di lavoro a progetto, specialmente riferita dalla prassi amministrativa alle aziende dei call center ( 22 ) l azione ( 19 ) È evidente del resto che, da un lato, anche le attività svolte in modalità outbound possono essere ricondotte nell alveo della subordinazione in mancanza degli elementi che contraddistinguono una prestazione genuinamente autonoma; dall altro lato, nulla vieta di immaginare, nel concreto, che «attività inbound siano auto sufficientemente pianificate in termini spazio-temporali da parte del collaboratore», così A. MARESCA, L. CAROLLO, Il contratto di collaborazione a progetto nel settore call center, in q. Rivista, 2007, n. 3, 682. Anche il Ministro del lavoro con una nota esplicativa del 7 settembre 2006 si affretta a precisare e non può fare diversamente che «l attività ispettiva si conclude con un verbale di accertamento che rileva la corretta qualificazione del rapporto di lavoro (costituitosi ex ante attraverso la volontà delle parti), che acquista un valore definitivo solo a seguito dell esperimento dei rimedi amministrativi e giudiziari previsti». ( 20 ) Così come espressamente dichiara la circ. Min. lav. n. 14/2013, in specie aderendo alle indicazioni della circ. Min. lav. n. 17/2006. ( 21 ) Per un rapido richiamo delle fasi principali della vicenda contrattuale si veda la ricostruzione operata da V. SILVESTRI, Le collaborazioni nei call center e l avviso comune delle parti sociali, in GLav, 2006, 42, 28. Per una lettura delle carte si rinvia alla documentazione scaricabile sul sito di ADAPT, indice A-Z, voce Call center. ( 22 ) Questa considerazione è confermata dai fatti visto che il processo di stabilizzazione in parola è rimasto sostanzialmente un esperienza contingente alle aziende dei call center (per oltre il 90%).

7 LAVORO A PROGETTO NEI CALL CENTER: IL RUOLO DELLE PARTI SOCIALI 165 combinata delle parti sociali, prima, e del legislatore, poi, fornisce una soluzione che mira a contemperare gli interessi in gioco ( 23 ). Allo stesso tempo come era prevedibile ( 24 ) il processo di stabilizzazione non riduce la propensione delle aziende di call center all utilizzo del contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, come alternativo al lavoro subordinato ( 25 ). 3. La riforma del lavoro c.d. Monti-Fornero e la deroga per gli operatori telefonici, in modalità outbound, per la vendita diretta di beni e servizi La riconduzione delle collaborazioni coordinate e continuative ad un progetto secondo la ratio antielusiva delle norme sancite a mente degli articoli del decreto legislativo n. 276/2003 ( 26 ), che oggi è ( 23 ) Da un lato, l interesse dell impresa alla graduale sostituzione delle collaborazioni a progetto con contratti di lavoro subordinato; dall altro, l interesse dei lavoratori e degli istituti previdenziali alla esatta qualificazione del rapporto. Per un approfondimento, sul punto, si veda P. RAUSEI, Emersione dal lavoro nero e stabilizzazione delle co.co.co., in DPL, 2007, 19, 1204 ss.; G. SPOLVERATO, Lavoro nero e collaborazioni: sanatoria e mini condono, in DPL, 2007, 4, 284 ss. Più in generale, per un richiamo alle principali questioni applicative emerse dalla procedura di stabilizzazione si rinvia al contributo (e alle relative note bibliografiche) di L. CAROLLO, M. MA- ROCCO, Gli accordi collettivi per la stabilizzazione dei collaboratori a progetto, in q. Rivista, 2007, n. 3, 855 ss. ( 24 ) Come si afferma già all indomani della l. n. 296/2006; cfr. A. MARESCA, L. CA- ROLLO, op. cit., 689. ( 25 ) In specie, si osserva che il rapporto di lavoro subordinato (peraltro, in larga parte a tempo parziale o a tempo determinato) è offerto dalle grandi aziende, che producono in house, ed è riservato a giovani laureati chiamati ad operare con modalità inbound; cfr. V. FORTUNATO, R. PALIDDA (a cura di), op. cit. Per un esame sull utilizzo nei call center di tipologie contrattuali flessibili di tipo subordinato, si rimanda a F. ROTONDI, Lavoro flessibile nei call center, in DPL, 2003, 1, 7 ss. In particolare, per quanto attiene le condizioni di stipulazione del contratto di apprendistato, si rinvia a L. CAROL- LO, Il contratto di apprendistato nei call center, in q. Rivista, 2011, n. 3, 811 ss. ( 26 ) Per un analisi delle quali si rinvia ai numerosi contributi sul tema ed in particolare, senza alcuna pretesa di esaustività, ai lavori di M. PEDRAZZOLI, Tipologie contrattuali a progetto e occasionali, in M. PEDRAZZOLI (a cura di), Il nuovo mercato del lavoro, Zanichelli, 2004; G. SANTORO-PASSARELLI, Lavoro parasubordinato, lavoro coordinato, lavoro a progetto, in R. DE LUCA TAMAJO, M. RUSCIANO, L. ZOPPOLI, Mercato del lavoro. Riforma e vincoli di sistema, ESI, 2004, 187 ss.; G. PROIA, Lavoro a progetto e modelli contrattuali di lavoro, in ADL, 2003, 3, 665 ss.; V. PINTO, Le collaborazioni coordinate e continuative e il lavoro a progetto, in P. CURZIO (a cura di), Lavoro e diritti a tre anni dalla legge 30/2003, Cacucci, 2005, 431 ss.; D. MEZ-

8 166 SABRINA CASSAR confermata dalla definizione ancora più restrittiva introdotta dalla legge n. 92/2012 è come noto diretta ad accentuare il carattere autonomo della prestazione dedotta in contratto al fine di contrastare comportamenti elusivi della disciplina del lavoro subordinato ( 27 ). Su tale piano, in specie relativamente agli operatori telefonici di call center, non è sufficiente distinguere tra attività espletata inbound o outbound poiché ciò che rileva è, in ogni caso, il modo con cui il lavoratore esegue la prestazione, in quanto coordinato e, tuttavia, con esclusione dell assoggettamento al potere di direzione e di controllo del committente ( 28 ). ZACAPO, La fattispecie lavoro a progetto, Working Paper C.S.D.L.E. Massimo D Antona.IT, 2004, n. 25, 393 ss.; nonché ai numerosi commentari, tra cui A. PE- RULLI, Commento artt D.Lgs. n. 276/2003, G. ZILIO GRANDI, Commento artt D.Lgs. n. 276/2003, Commento artt D.Lgs. n. 276/2003, tutti in E. GRA- GNOLI, A. PERULLI (a cura di), La riforma del mercato del lavoro e i nuovi modelli contrattuali, Cedam, 2004, ; F. LUNARDON, Lavoro a progetto e lavoro occasionale, in F. CARINCI (coordinato da), Commentario al D.Lgs. n. 10 settembre 2003 n. 276, Ipsoa, 2004, 4-80; L. CASTELVETRI, Il lavoro a progetto: finalità e disciplina, in M. TIRABOSCHI (cura di), La riforma Biagi del mercato del lavoro, Giuffrè, 2004, ; G. VILLANI, Il lavoro a progetto, in M. MAGNANI, P.A. VARESI (a cura di), Organizzazione del mercato del lavoro e tipologie contrattuali, Giappichelli, 2005, ( 27 ) Cfr. M. TIRABOSCHI, Il lavoro a progetto: profili teorico-ricostruttivi, in AA.VV., Le nuove collaborazioni, in GLav, 2004, 1, 14. Contra, A. PERULLI, Il lavoro autonomo tradito e il perdurante equivoco del lavoro a progetto, cit., 12, che definisce, invece, come un «macroscopico errore di prospettiva» il tentativo del legislatore del 2003 di ricondurre le collaborazioni autonome nell alveo della legalità e di disincentivarne l uso attraverso la riconduzione delle stesse ad un progetto. ( 28 ) Come è noto le forme di coordinamento, anche temporale, devono essere indicate per iscritto nel contratto di lavoro (art. 62, lett. d) ed appaiono compatibili secondo le prevalenti indicazioni giurisprudenziali con la presenza di personale di sala (sia pure limitatamente ai fini di assistenza degli operatori telefonici) ovvero con la predisposizione di fasce orarie da rispettare; sul punto, tra le altre, si veda la decisione del Trib. Roma 22 maggio 2006, n , a quanto consta inedita, per cui si giunge ad affermare che la collaborazione autonoma coordinata è compatibile con l assoggettamento del collaboratore (addetto ad una centrale telefonica per l attività di ricerca di clientela, telemarketing e promozioni commerciali) «al potere di direzione del committente, se esercitato soltanto per la soddisfazione dell esigenza di continuità del servizio e non in senso conformativo alle proprie mutevoli esigenze». Assai rigorosa nella prova del coordinamento è la giurisprudenza di legittimità più recente, che ha precisato come non sia compatibile con il carattere autonomo della prestazione «un controllo particolarmente accentuato ed invasivo» che si può ravvisare nel caso in cui la prestazione di lavoro è sottoposta «ad istruzioni specifiche, sia nell ambito di briefing finalizzati a fornire informazioni e specifiche in merito alle prestazioni contrattuali» sia «con puntuali ordini di servizio, sia a seguito dell intervento dell assistente

9 LAVORO A PROGETTO NEI CALL CENTER: IL RUOLO DELLE PARTI SOCIALI 167 Se il dato normativo, come è ovvio ( 29 ), non preclude in assoluto l utilizzo del lavoro a progetto per le aziende di call center, va sottolineata la rilevanza ai fini qualificatori dell attività dedotta nel contratto che anche se priva di un carattere spiccatamente specialistico deve essere necessariamente finalizzata ad una specifica ( 30 ) commessa o campagna, ovvero ad una precisa attività delimitata temporalmente e collegata ad un obiettivo ( 31 ). di sala»; così, da ultimo, Cass. 21 marzo 2012, n. 4476, che si può leggere in analoga Cass. 14 aprile 2008, n. 9812, che tanto eco ha avuto sugli organi di stampa anche per il pubblico apprezzamento da parte dell allora Ministro del lavoro, che si può leggere in LG, 2008, 7, 685 ss. ( 29 ) In quanto l individuazione di un progetto non ha valenza qualificativa ai fini della distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, poiché è noto che «qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di un rapporto di lavoro dipendente, sia di un rapporto di lavoro autonomo»; cfr. Cass. 12 agosto 1997, n. 7498, in GLav, 1997, 6, 25 ss. In dottrina, si può rinviare, per tutti, a R. SCOGNAMI- GLIO, Lavoro subordinato, I, Diritto del lavoro, in EGT, Rileva, tra le altre, Cass. 28 settembre 2006, n , in Boll. ADAPT, 2007, n. 28, con cui la Suprema Corte, proprio con riguardo alla qualificazione di un rapporto di lavoro di una operatrice telefonica di call center, ammette la natura autonoma del contratto e sottolinea che ove le parti abbiano dichiarato di voler escludere la natura subordinata del rapporto, è possibile pervenire ad una diversa qualificazione solo se si dimostra in concreto l elemento della eterodirezione. ( 30 ) Sulla specificità, in particolare, insiste la circ. Min. lav. n. 4/2008, secondo cui il progetto o programma di lavoro «non può totalmente coincidere con l attività principale o accessoria» ma deve essere «ad essa funzionalmente correlato». In giurisprudenza, si ricorda appena come prevalga largamente l orientamento per cui, da un lato, non è richiesta l individuazione distinta del progetto per ogni singolo collaboratore (così, ad esempio, Trib. Modena 21 febbraio 2006, in LG, 2006, 477 ss., con nota di M. MISCIONE, Lavoro a progetto e libertà di contratto) ma, dall altro, si esclude la legittimità di progetti standard (cfr. Trib. Torino 15 aprile 2005). Con riguardo agli addetti ai call center, si veda V. ANIBALLI, Il lavoro a progetto nei call center: tra natura autonoma della prestazione e specificità del progetto in relazione all oggetto sociale, in ADL, 2009, 1, 149 ss., cui si rinvia per un approfondimento, con richiamo agli orientamenti della dottrina e alla elaborazione giurisprudenziale, dei relativi requisiti di legittimità. ( 31 ) Sul punto, si richiama il tentativo di una parte degli interpreti di stabilire, proprio con riferimento al termine risultato («forse incautamente utilizzato dal legislatore del 2003», così sottolinea S. SPATARO, Il lavoro a progetto nella giurisprudenza, in q. Rivista, 2007, n. 3, 668, il quale rileva, allora, come più accorta sia stata la giurisprudenza che ha prevalentemente usato il termine obiettivo ), un forte discrimine rispetto alla fattispecie del lavoro subordinato. Senza poter ulteriormente approfondire in questa sede, si sottolinea come, tuttavia, sia in dottrina (per cui, senza pretesa di esaustività, si rinvia alle considerazioni di A. PERULLI, Commento artt D.Lgs. n. 276/2003, cit., 722; A. MARESCA, La nuova disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative: profili generali, in GLav, 2004, 4, 9 ss.; A. VALLEBONA, Lavoro a

10 168 SABRINA CASSAR Questi profili, come detto, appaiono ad una prima lettura della norma rafforzati dalle modifiche apportate alla definizione originaria dell articolo 61, comma 1, del decreto legislativo n. 276/2003, dalla disposizione introdotta dalla riforma del lavoro c.d. Monti-Fornero ( 32 ) secondo la quale i nuovi ( 33 ) contratti di collaborazione a progetto devono essere, esclusivamente, ricondotti «ad uno o più progetti specifici, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore». Il legislatore nel tentativo di eliminare gli equivoci ( 34 ) rimuove dalla formulazione il richiamo alla locuzione programmi di lavoro o fasi di esso ed esclude specificamente che il progetto possa consistere «in una mera riproposizione dell oggetto sociale del committente», ovvero che il progetto possa comportare lo svolgimento di «compiti meramente esecutivi e ripetitivi» ( 35 ). Alle correzioni, operanti sul piano della qualificazione del progetto che è ancorato allo svolgimento di attività connotate dal raggiungimenprogetto: incostituzionalità e circolare di pentimento, in ADL, 2004, 1, 296; M. PE- DRAZZOLI, Riconduzione a progetto delle collaborazioni coordinate e continuative, lavoro occasionale e divieto delle collaborazioni semplici: il cielo diviso per due, in M. PEDRAZZOLI (a cura di), Il nuovo mercato del lavoro, cit., spec. 703 ss.; contra, G. SANTORO-PASSARELLI, La nuova figura del lavoro a progetto, in ADL, 2005, 1, 95, per il quale l obbligazione del lavoratore a progetto «si concreta in un attività qualificata da un risultato»), sia in giurisprudenza (contra, la diversa e isolata opinione di Trib. Modena 21 febbraio 2006) abbia prevalso l interpretazione secondo la quale l obbligazione del lavoratore a progetto può essere «tanto di mezzi quanto di risultato a seconda dell opus concretamente dedotto in contratto». Il richiamo, nei termini essenziali, al dibattito in parola rileva anche perché esso appare rinvigorito dalle modifiche operate, in specie al secondo capoverso del comma 1, art. 61, d.lgs. n. 276/2003, dalla riforma del 2012; per ulteriori rilievi si rinvia infra nota 36. ( 32 ) Cfr. comma 23, art. 1, della l. n. 92/2012 entrata in vigore il 18 luglio ( 33 ) Cfr. comma 24, art. 1, l. n. 92/2012 per cui le disposizioni di riforma si applicano limitatamente ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge, il che determina vale appena osservare la circostanza, densa di implicazioni innanzitutto di carattere pratico, della «coesistenza di due modelli di contratto a progetto, la cui disciplina è sensibilmente differenziata in ragione di un dato meramente temporale», per cui si rinvia a G. FERRARO, Flessibilità in entrata: nuovi e vecchi modelli di lavoro flessibile, cit., 593. ( 34 ) In specie, sancendo la netta appartenenza dei contratti a progetto alla categoria dei contratti d opera regolati dal codice civile; così, sottolinea G. FERRARO, Il lavoro autonomo nella riforma del mercato del lavoro, in MGL, 2012, 12, 986. ( 35 ) Corsivo aggiunto per evidenziare l ulteriore modifica introdotta a mente del d.l. 28 giugno 2013, n. 76, convertito nella l. 9 agosto 2013, n. 99.

11 LAVORO A PROGETTO NEI CALL CENTER: IL RUOLO DELLE PARTI SOCIALI 169 to di un risultato ( 36 ) la novella legislativa aggiunge non senza contraddizioni una serie di interventi sul piano sanzionatorio, da un lato, e della disciplina di tutela, dall altro, che rendono strettissime le maglie della legittima utilizzazione dello strumento ( 37 ). Tali limitazioni dovrebbero incidere anche, in linea generale, sull applicazione di questo tipo contrattuale nei call center ( 38 ). Tuttavia, alle nuove rigidità ed incertezze del dato normativo che non sembrano risolte dalle successive precisazioni amministrative ( 39 ) si affianca un secondo provvedimento ( 40 ) per effetto del quale, e stavolta ( 36 ) La locuzione ribadita al secondo capoverso per cui «Il progetto deve essere funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale» (introdotto da lett. a, comma 23, art. 1, l. n. 92/2012) sembra far trasparire come già anticipato (vedi supra nota 31) la convinzione che il lavoro autonomo genuino sia soltanto quello avente ad oggetto «un obbligazione di risultato, rigidamente predeterminato nel suo contenuto al momento dell impegno contrattuale»; così G. FERRARO, Il lavoro autonomo nella riforma del mercato del lavoro, cit., 986. Contra, si rinvia alle argomentazioni di A. PERULLI, Il lavoro autonomo tradito e il perdurante equivoco del lavoro a progetto, cit., 12-16, che in specie valorizzando il nuovo dato normativo (soprattutto a mente delle modifiche operate dal legislatore del 2012 all art. 62, lett. b, del d.lgs. n. 276/2003) perviene a conclusioni diverse, sia pure in seconda battuta (si vedano, invece, in termini sostanzialmente adesivi le prime considerazioni dello stesso autore in A. PERULLI, Il lavoro autonomo e parasubordinato nella riforma Monti, in LD, 2012, 544). ( 37 ) Cfr. G. FERRARO, Flessibilità in entrata: nuovi e vecchi modelli di lavoro flessibile, cit., 567 ss. Per l esame approfondito delle modifiche si rinvia ai contributi degli autori citati in nota 12. ( 38 ) In quanto l attività richiesta al collaboratore è generalmente di tipo esecutivo o ripetitivo e non di rado coincidente proprio con l oggetto sociale (si pensi, ad esempio, alle imprese che esercitano soltanto attività di televendita o telepromozione). Sul vivace dibattito suscitato, già durante l iter di discussione della riforma delle collaborazioni a progetto, in ordine alle conseguenze per i committenti che gestiscono call center, si veda a titolo esemplificativo A. BIONDI, Allarme dei call center: in pericolo 30mila posti, in Il Sole 24 Ore, 23 aprile ( 39 ) In particolare, circ. Min. lav. n. 29 dell 11 dicembre 2012, che con un sostanziale pentimento fornisce una lettura mitigata dei contenuti della l. n. 92/2012, soprattutto con riguardo alle novità introdotte nella definizione di progetto; cfr. R. CAMERA, Collaborazione a progetto: requisiti di genuinità, in DPL, 2013, 5, 333 ss. Dello stesso tenore e sostanzialmente adesiva è anche la circ. Inail 19 febbraio 2013, n. 13, che si può leggere in Per un esame approfondito delle modifiche in parola che si è scelto di non compiere in questa sede si rinvia, ancora una volta, ai contributi segnalati in nota 12. ( 40 ) Cfr. art. 24-bis (Misure a sostegno della tutela dei dati personali, della sicurezza nazionale, della concorrenza e dell occupazione nelle attività svolte da call center), inserito nel provvedimento di conversione del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, così come modificato dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, che è entrata in vigore a decorrere dal 12 agosto La successione delle norme in parola pone, evidentemente, un problema

12 170 SABRINA CASSAR con esclusivo riferimento proprio ad aziende di call center, è sancita una rimodulazione ( 41 ) della disciplina del lavoro a progetto. L intervento, di sostanziale retromarcia, risalta subito sia per i tempi della modifica che per la tecnica normativa utilizzata. In effetti, a soli pochi giorni dall entrata in vigore della nuova definizione normativa, il legislatore sancisce un eccezione con riguardo al contratto a progetto stipulato con committenti che gestiscono call center per la «vendita diretta di beni e servizi» ( 42 ), allorquando l operatore telefonico operi in outbound e il corrispettivo sia «definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento». Questa clausola di salvaguardia la cui ratio sembra chiaramente quella, diametralmente opposta rispetto alla linea generale di politica legislativa in materia, di favorire l utilizzazione del contratto di lavoro a progetto nei call center pone una serie di questioni applicative. In primo luogo, elementi di criticità del mutato contesto normativo derivano dal richiamo espresso alla definizione originata dalla prassi amministrativa, cui più volte si è già fatto riferimento di attività svolte in modalità outbound: definizione che, sia pure ricollegata opportunamente ad un comportamento attivo del lavoratore, non è sempre agevolmente traducibile sul piano pratico ( 43 ). Inoltre, l individuazione delle ipotesi ricomprese nel campo di applicazione della previsione è resa ambigua dal requisito numerico introdotto dal comma 1, articolo 24-bis, della legge n. 134/2012 con riferimento di valutazione della legittimità dei contratti a progetto sottoscritti nel periodo che intercorre tra il 18 luglio e l 11 agosto 2012, per cui trova integrale applicazione la l. n. 92/2012. ( 41 ) Così M. MARAZZA, Il lavoro autonomo dopo la riforma del Governo Monti, cit., 895. ( 42 ) Secondo la definizione già contenuta nella circ. Min. lav. n. 17/2006. Sono pertanto escluse dalla deroga sebbene sfugga il senso di una limitazione di tal fatta le altre attività come quelle finalizzate a ricerche di mercato o al recupero dei crediti; conferma, su tale piano, nonostante l iniziale tentativo di resistenza a favore di un interpretazione estensiva capace di ricomprendere anche ogni altra attività svolta in modalità outbound (cfr. l intervista a M. BIONDI, responsabile del settore call center Federtelservizi, che parla di «refuso del legislatore», in si può trarre dalla stipulazione dei primi accordi tra le parti sociali, per un esame del quale di rinvia infra al paragrafo successivo. Contra, si veda lettera circ. Min. lav. del 12 luglio 2013 che sembra invece notevolmente ampliare il ventaglio delle ipotesi con riguardo in specie alle attività di servizi. ( 43 ) Si pensi alle attività c.d. multiskin, cioè sia in che outbound ; cfr., sul punto, A. MARESCA, L. CAROLLO, op. cit., 682.

13 LAVORO A PROGETTO NEI CALL CENTER: IL RUOLO DELLE PARTI SOCIALI 171 alla disciplina limitativa dettata in tema di delocalizzazione di call center ( 44 ). Al riguardo, sembra preferibile l interpretazione basata sulla distinzione ed autonomia delle due discipline relative a situazioni non coincidenti e volte a soddisfare esigenze diverse se non opposte nel senso che la precisazione per cui le misure previste «si applicano alle attività svolte da call center con almeno venti dipendenti» deve intendersi riferita solo alle limitazioni in materia di delocalizzazione dei call center, di cui ai commi successivi (fino al sesto), ma non già al comma settimo ( 45 ) della medesima disposizione in materia di esclusione (totale o parziale, è da vedere) delle stesse attività dalla disciplina del lavoro a progetto. In effetti, l ultimo comma dell articolo 24 citato, modificando direttamente il comma 1 dell articolo 61 del decreto legislativo n. 276/2003 (senza alcuna riproposizione, ivi, della limitazione numerica), sembra estendere la disciplina speciale in esame alle aziende di call center indipendentemente dalle loro dimensioni. D altro canto, l ambiguo dato letterale della norma rende difficile interpretare sia la portata della previsione speciale che il suo rapporto con la generale disciplina applicabile al contratto di lavoro a progetto. I dubbi, in particolare, nascono dal fatto che la precisazione introdotta con la legge dell agosto 2012 è inserita in una parte della norma di disciplina del lavoro a progetto in cui come è noto è prevista l esclusione in toto dalla relativa regolamentazione degli agenti e dei rappresentanti di commercio, cui ora sembra aggiungersi (stando alla locuzione nonché ) la nuova ipotesi. ( 44 ) Il provvedimento, rubricato Tutela della concorrenza e dell occupazione nelle attività svolte da call center, introduce nei primi sei commi un insieme di prescrizioni formali e procedurali volte ad evitare o contenere la delocalizzazione delle imprese esercenti call center, indipendentemente dalla tipologia contrattuale di lavoro utilizzata ovvero dall esercizio delle attività in inbound e in outbound. Per un primo chiarimento dei profili applicativi delle regole in parola si rinvia a circ. Min. lav. n. 14/2013, 3 ss. ( 45 ) Vale a dire proprio con riferimento al comma che, inserito con un emendamento dell ultima ora nella disposizione dell art. 24-bis in sede di conversione del c.d. decreto sviluppo, stabilisce che «All articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo le parole: rappresentanti di commercio sono inserite le seguenti: nonché delle attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center outbound per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento».

14 172 SABRINA CASSAR Nel contempo, sempre sul piano letterale, occorre dar conto del periodo immediatamente successivo ove si precisa che per le attività di call center in outbound il ricorso a contratti di collaborazione a progetto è «consentito sulla base del corrispettivo» definito dalla contrattazione collettiva. Stante la collocazione e la formulazione della disposizione in parola sembra condivisibile l interpretazione per cui il legislatore ha ammesso anche per tali attività l utilizzo del contratto di lavoro a progetto in deroga alla disciplina generale (rectius in deroga ai suoi elementi costitutivi) solo e nei limiti in cui sussista la determinazione negoziale rinviata alla individuata fonte collettiva. In altri termini, la norma in esame non può che avere una natura autorizzatoria : di talché, occorre ritenere che la mancata pattuizione di corrispettivi definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento non abilita, senza altra possibilità surrogatoria, la condizione di accesso alla disciplina (speciale) del progetto Peraltro, sul piano della determinazione del compenso, si osserva come qui non sia imposta come invece dalla attuale regolamentazione del corrispettivo (ai sensi del novellato articolo 63, decreto legislativo n. 276/2003) per la generalità dei collaboratori a progetto una valutazione temporale o professionale della prestazione, poiché è la «contrattazione collettiva nazionale di riferimento» che da un lato, come già detto, abilita la deroga rispetto al tipo generale e, dall altro, stabilisce tout court come deve essere determinato il compenso dell operatore. La stessa ratio ( 46 ) dello speciale assetto regolativo a «tutela della concorrenza e dell occupazione delle attività» di call center, sostanzialmente, esclude che la mancata determinazione del corrispettivo ne im- ( 46 ) Cfr. sul punto V. PINTO, Prime chiose sulla nuova disciplina delle collaborazioni a progetto, cit., 22, per cui è chiaro che il legislatore al fine di incentivare la permanenza sul territorio nazionale di queste attività labour intensive ha inteso garantire a- gli operatori economici un duplice beneficio: da un lato, l esonero dall obbligo di stipulare il contratto a progetto, e dall altro, in caso di ricorso al contratto a progetto l esonero dai parametri di comparazione ora sanciti in via generale. Contra, i dubbi di M. MARAZZA, Il lavoro autonomo dopo la riforma del Governo Monti, cit., 896, secondo cui è necessario interpretare la disposizione in parola nel senso che la legge ha solo autorizzato la contrattazione collettiva a definire il compenso di questi collaboratori in deroga alla disciplina generale «con la conseguenza che, in mancanza di specifiche pattuizioni collettive destinate ai venditori di call center outbound, è alla disciplina generale che le parti devono fare riferimento per la determinazione dei compensi», in quanto altrimenti si arriva alla conclusione della necessità «solo per i venditori» e non per le altre categorie di lavoratori a progetto, di condizionare «l utilizzabilità del contratto all esistenza di un preventivo accordo sindacale».

15 LAVORO A PROGETTO NEI CALL CENTER: IL RUOLO DELLE PARTI SOCIALI 173 porti la relativa definizione con applicazione degli elementi di comparazione previsti dal nuovo comma 2 dell articolo 63. L ineludibilità della disposizione in esame, tuttavia, appare contraddetta sia pure solo pro-tempore dagli interventi amministrativi. In particolare, infatti, una recente indicazione ministeriale che, vale ricordarlo, ha un efficacia limitata agli organi ispettivi specificamente ammette che nelle more della introduzione delle clausole relative da parte della contrattazione collettiva di riferimento, «al fine di non impedire l utilizzo della tipologia contrattuale, il contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell ambito dei call-center appare comunque consentito nel rispetto di quanto stabilito in via generale dall art. 63, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003» ( 47 ). Questa interpretazione, sebbene ragionevole, è stata accolta con notevole stupore dagli operatori (e non solo) in quanto, sostanzialmente, in contrasto con la lettera della disposizione nonché con la ratio dell intervento legislativo, che, come evidenziato, sembra invece volto ad assecondare le richieste degli addetti del settore di ricorrere a collaborazioni non subordinate e con la possibilità di corrispondere trattamenti economici di mercato, sia pure con il filtro sindacale. 4. Presunzione legale di legittimità del progetto o ritorno alle collaborazioni coordinate e continuative senza progetto? L esame della deroga in argomento appare sollevare criticità quantomeno ad una prima lettura anche con riguardo al rapporto tra detta disciplina speciale e la regolamentazione generale sancita a mente degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo n. 276/2003. In particolare, la previsione di salvaguardia inserita nell incipit dell articolo 61 non esclude una diversa interpretazione, rispetto a quella finora prevalsa di ritenere, in ogni caso, necessaria (fatte salve solo le eccezioni di carattere definitorio) la riconduzione al tipo generale (lavoro a progetto) delle collaborazione coordinate e continuativa prestate a favore di call center in outbound, per la vendita diretta di beni e servizi. ( 47 ) Così, testualmente circ. Min. lav. n. 14/2013, 5, che, allo stesso tempo, contraddice l affermazione relativa all inderogabilità della medesima previsione, la cui mancanza determina «l illegittimità del co.co.pro. e la sua conversione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato».

16 174 SABRINA CASSAR Così si può affermare ( 48 ) ragionando a contrario che il legislatore opti per l esclusione dall ambito di applicazione della disciplina del lavoro a progetto delle attività di vendita mediante call center in outbound e che le conseguenze giuridiche di tale esclusione debbano essere le stesse di quelle valevoli per ogni altra ipotesi di eccezione già sancita dal legislatore del In altri termini, secondo la lettura proposta, si ritiene che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in parola non vengano ricondotti ex lege ad un progetto e che nel caso in mancanza di una propria regolamentazione (come, invece, prevista per gli agenti e i rappresentanti di commercio) ad essi si applica la disciplina generale e residuale delle collaborazioni coordinate e continuative ( 49 ). Nel contempo, la tesi appena richiamata, fa salva ma, qui, senza una imposizione di carattere legale ( 50 ) la possibilità di stipulare contratti di lavoro a progetto anche nell ambito dei call center per la vendita diretta di beni o servizi in modalità outbound ed, in questo caso, con l applicazione della regolamentazione speciale di deroga agli elementi costitutivi del progetto. Vale sottolineare che tale suggestiva lettura della norma, che pure non è priva di un supporto argomentativo sul piano strettamente ermeneutico ( 51 ), sconta il rischio che si determini un irragionevole abbassamento ( 48 ) Cfr. V. PINTO, Prime chiose sulla nuova disciplina delle collaborazioni a progetto, cit., 21 ss. In termini adesivi, si rinvia anche alle argomentazioni di P. CHIECO, G. FARINA, I contratti di collaborazione nei call center dopo la riforma Monti-Fornero, in Boll. ADAPT, 2013, n. 1, 4-5. ( 49 ) Contra, l indicazione della Fondazione studi dei consulenti del lavoro dell 8 ottobre 2012, n. 17, scaricabile in ( 50 ) Stante la locuzione devono essere riconducibili che segue e che va riferita a tutte le altre ipotesi rientranti nel campo di applicazione della norma generale ; P. CHIECO, G. FARINA, op. cit., 4. ( 51 ) Soprattutto ove si consideri il testo originario dell emendamento (recante numero ) proposto e approvato in sede di conversione del d.l. n. 83/2012 che prevedeva che «All articolo 1, comma 23, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole rappresentanti di commercio sono aggiunte le seguenti: nonché le attività di vendita diretta di beni e servizi realizzati attraverso call center Outbound per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale,»; corsivo aggiunto. In particolare, sul punto rileva come in sede di conversione nel testo di l. n. 134/2012 si legga, invece, «nonché delle attività di vendita diretta di beni e servizi realizzati attraverso call center Outbound per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale,»; anche qui corsivo aggiunto. In altri termini, sulla base del testo originario dell emendamento sembra possibile argomentare più agevolmente la volontà di rife-

17 LAVORO A PROGETTO NEI CALL CENTER: IL RUOLO DELLE PARTI SOCIALI 175 delle tutele per i lavoratori interessati, ancora privi di una diversa sostanziale disciplina. Di talché, sembra preferibile una interpretazione che nonostante la scarsa chiarezza delle locuzioni utilizzate e la originale posizione in cui è stata inserita la nuova disposizione sul piano sistematico tenuto anche conto dello spirito complessivo della riforma attuata con legge n. 92/2012 conduca a ritenere che la precisazione introdotta importi una sostanziale presunzione di legittimità del contratto a progetto a- vente ad oggetto attività di vendita diretta di beni e servizi realizzate attraverso call center. In altri termini, si conviene che le attività di vendita diretta di beni e servizi realizzate attraverso call center rientranti nel campo di applicazione della disciplina speciale (e per ciò autorizzate dall accordo sindacale) sono validamente, esse stesse, riconducibili ad un progetto senza necessità dei presupposti costitutivi stabiliti in termini generali dall articolo 61 del decreto legislativo n. 276/2003. Peraltro, sul piano dell individuazione dei termini dell eccezione vale appena aggiungere come all interpretazione più larga che si preferisce si contrapponga una diversa lettura per cui la deroga della disciplina speciale è limitata alla determinazione del compenso minimo dovuto, nonché, alla verifica della natura meramente esecutiva o ripetitiva della prestazione ( 52 ). Il breve richiamo agli elementi essenziali della nuova regolamentazione manifesta dunque più di una inquietudine a fronte delle differenti posizioni prospettabili. L unico dato certo appare quello di una complicazione rilevante del quadro normativo che non solo condurrà, con ogni probabilità, ad un aumento del contenzioso ma che, soprattutto, determina il rischio di un effetto contrario alla ratio del frettoloso intervento legislativo. rirsi ad una disciplina specifica per le attività in parola ed alla relativa esclusione dal campo di applicazione della disciplina generale. Il testo dell emendamento nelle diverse versioni è scaricabile sul sito della Camera dei deputati, nel link Elenco delle proposte emendative (36) nelle commissioni riunite VI-X in sede referente pubblicate nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/07/2012 (n. 687) riferite al C. 5312, in ordine di pubblicazione. ( 52 ) Così M. MARAZZA, Il lavoro autonomo dopo la riforma del Governo Monti, cit., 897, per cui, in ogni caso, resta applicabile, al fine della legittima configurabilità del tipo speciale, la disciplina generale del progetto relativamente all individuazione del risultato finale e alla non coincidenza con l oggetto sociale.

18 176 SABRINA CASSAR 5. Il pragmatismo delle parti sociali nei primi accordi collettivi post-riforma A fronte delle modifiche legislative sopra richiamate, nervi più saldi e maggiore pragmatismo rispetto alla sbrigativa soluzione del legislatore sembrano dimostrare ancora una volta le parti sociali. Queste ultime in primo luogo prendono atto che l esenzione ad hoc dalla disciplina del lavoro a progetto a favore degli operatori telefonici di call center è limitata esclusivamente alle attività di «vendita diretta di beni e servizi» che sia riconducibile ad un singolo committente e che si realizzi con chiamate all utenza per un arco di tempo predeterminato. Nel contempo, le parti sociali provvedono a colmare la mancanza di una contrattazione collettiva specifica per gli operatori di call center. In particolare, subito dopo l entrata in vigore delle nuove disposizioni normative, le associazioni di categoria prevedono ove possibile un percorso di adattamento alle nuove condizioni di legittimità del lavoro autonomo a progetto e, dall altro, propongono programmi di graduale assorbimento nell area del lavoro dipendente. Su questo piano, vale il richiamo al protocollo d intesa Unirec e Filcams, Fisascat e Uiltucs, per il settore dei servizi a tutela del credito ( 53 ), e all accordo quadro raggiunto tra Anasfim e una parte degli stessi sindacati di categoria ( 54 ), relativamente al settore del marketing operativo. La prima intesa è diretta a regolamentare per gli operatori telefonici l applicazione della disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative nella modalità a progetto senza deroga ( 55 ) e, a tal fine, stabilisce «le linee guida vincolanti» per le aziende del settore. In specie, la previsione contrattuale in esame, che rappresenta la prima regolamentazione collettiva ( 56 ) relativa al settore del recupero crediti ( 53 ) Stipulato in data 5 dicembre L accordo si può scaricare dal sito ( 54 ) In particolare, alla sottoscrizione dell intesa avvenuta in data 7 dicembre 2012 (consultabile online all indirizzo si sottrae la Nidil-Cgil. ( 55 ) In effetti, si sottolinea che se l accordo dichiara, in premessa, che il recupero crediti «rientra nel quadro di perfezionamento della obbligazione della vendita» e, perciò, è ivi richiamato «il regime del 24 bis del decreto sviluppo» tuttavia, nel proseguo l accordo stesso non cita più la deroga e ogni altra disposizione in esso contenuta è diretta, appunto, all utilizzo della disciplina generale del tipo a progetto nel settore ovvero alla stabilizzazione dei rapporti esclusi. ( 56 ) Sostanzialmente incardinata nel Ccnl degli Studi professionali (economicamente meno oneroso del Ccnl commercio ma più vantaggioso del Ccnl TLC), il quale do-

19 LAVORO A PROGETTO NEI CALL CENTER: IL RUOLO DELLE PARTI SOCIALI 177 stragiudiziale, definisce la Declaratoria, le caratteristiche e le modalità di esecuzione della prestazione, nonché la determinazione del compenso e dei relativi criteri ( 57 ) relativamente alle attività per la tutela del credito affidate all operatore telefonico outbound a progetto. D altro canto, per le attività esclusivamente svolte in modalità inbound, allorquando esse consistano in «compiti meramente esecutivi o ripetitivi» ( 58 ), le parti dell intesa in parola convengono espressamente sulla riconduzione del contratto di lavoro degli operatori a rapporti di tipo subordinato sulla base di percorsi di stabilizzazione che consentono il graduale assorbimento dei costi più elevati per le imprese ( 59 ). Nella prospettiva evidenziata, nell ambito delle relazioni industriali in esame appare significativo anche un brevissimo richiamo all accordo ( 60 ) relativo al marketing operativo che, pur esulando dall analisi specifica delle prestazioni di lavoro nei call center, si segnala come importante intesa che mira a contrastare, alla luce delle modifiche legislative sul progetto, l utilizzo di contratti di collaborazione autonoma in questo settore. Anche qui, per garantire un passaggio morbido da questa condizione alla più costosa area del lavoro subordinato, vengono definite regole particolarmente flessibili, con rinvio (come sancito espressamente nel titolo dell accordo quadro) alla «contrattazione aziendale di 2 livello». po un analisi congiunta con Confprofessioni disciplinerà il comparto del recupero crediti nella sua interezza. ( 57 ) Cfr. punto b dell art. 2. ( 58 ) Cfr. punto b dell art. 1, che specificamente richiama come tali i livelli dal V al VII del Ccnl commercio e terziario e i livelli IV e V del Ccnl studi professionali. ( 59 ) Cfr. punto e dell art. 2, che, in particolare, prevede la possibilità per un periodo massimo di trenta mesi relativamente al personale da stabilizzare, ovvero per i primi sei mesi in caso di nuove assunzioni di parametrare la retribuzione al livello più basso (V livello) del Ccnl degli studi professionali. ( 60 ) In specie, si osserva trattasi di un applicazione contrattuale operata ai sensi dell art. 8 della l. n. 148/2011, che però non viene mai citato! Per un esame del tema, che non si può approfondire in questa sede, si rinvia tra gli altri ai contributi di R. DEL PUNTA, Gli accordi separati sono antisindacali? Il sistema sindacale di fatto nell era della disunità sindacale, in RIDL, 2011, II, 690; A. VALLEBONA, L efficacia derogatoria dei contratti aziendali o territoriali: si sgretola l idolo dell uniformità oppressiva, in MGL, 2011, n. 10; G. SANTORO-PASSARELLI, Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e art. 8, d.l. n. 138/2011, conv. con modifiche in legge n. 148/2011: molte divergenze e poche convergenze, in ADL, 2011, 6, 1224 ss.; A. MA- RESCA, La contrattazione collettiva aziendale dopo l art. 8 d.l. 13 agosto 2011, n. 138, in A. GARILLI, L art. 8 della legge n. 148/2011 nel sistema delle relazioni sindacali, Working Paper C.S.D.L.E. Massimo D Antona.IT, 2012, n. 139.

20 178 SABRINA CASSAR In specie, se da un lato si prevede l applicazione del Ccnl del terziario della distribuzione e dei servizi, dall altro si specifica l intenzione di «utilizzare gli spazi offerti dalla contrattazione e dalla legge, per adattare la disciplina dei rapporti individuali alle esigenze specifiche di questo comparto» ( 61 ). Nell accordo, come detto, le figure professionali del promoter e del merchandiser sono ricondotte esclusivamente nell alveo del lavoro dipendente, ma collocate (almeno fino a tutto il 2015) in un livello molto basso, il settimo, e con progressioni retributive lente e scaglionate nel tempo ( 62 ). D altro canto ad un anno dall entrata in vigore delle nuove disposizioni normative rileva segnalare che le parti sociali hanno raggiunto importanti intese di carattere nazionale proprio con riguardo al settore dei call center in outbound. Particolarmente significativo è il primo contratto collettivo nazionale di categoria stipulato, il 22 luglio 2013, tra Assocall e Ugl terziario ( 63 ) cui ha fatto già seguito un ulteriore intesa, sul piano nazionale, siglata il 1 agosto tra Assocontact e i principali sindacati di categoria Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom ( 64 ). uesti contratti collettivi di lavoro rappresentano senz altro un importante novità nel panorama delle relazioni industriali in quanto, per la prima volta, le parti sociali stabiliscono a livello nazionale una piattaforma di regole, di diritti e di welfare per i lavoratori operanti come collaboratori autonomi nei call center. ( 61 ) Non senza un pizzico di malizia, sul punto, non sfugge il tempismo di una recente indicazione ministeriale che fornisce ulteriori istruzioni alla attività ispettiva a seguito delle novità sul progetto proprio con riguardo all attività dei c.d. promoters. Ci si riferisce a circ. Min. lav. n. 7 del 13 febbraio 2013 che con riguardo al lavoro dei promoters e dei merchandisers richiama le possibilità di regolare tali rapporti, nel rispetto della l. n. 173/2005 (recante la Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali), nell ambito delle collaborazioni occasionali. ( 62 ) Inoltre, sul piano retributivo, è significativa la dichiarazione con cui le parti stipulanti si impegnano a porre in essere «tutte le iniziative più opportune» affinché la retribuzione calcolata secondo le disposizioni dell accordo venga, in ogni caso, assunta come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali; cfr. punto F dell accordo. ( 63 ) Tale contratto, siglato con la consulenza giuridica della Fondazione studi del Consiglio nazionale dell Ordine dei consulenti del lavoro, è scaricabile dal sito ( 64 ) L accordo si può leggere sul sito di Assocontact.

LE COLLABORAZIONI A PROGETTO

LE COLLABORAZIONI A PROGETTO LE COLLABORAZIONI A PROGETTO Un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa esiste in quanto sussistano i requisiti di: continuità della prestazione; inserimento funzionale; personalità della

Dettagli

Circolare Informativa n 30/2013. Collocamento obbligatorio e Riforma del lavoro

Circolare Informativa n 30/2013. Collocamento obbligatorio e Riforma del lavoro Circolare Informativa n 30/2013 Collocamento obbligatorio e Riforma del lavoro e-mail: info@cafassoefigli.it - www.cafassoefigli.it Pagina 1 di 5 INDICE Premessa pag.3 1) Collocamento disabili e disciplina

Dettagli

Il lavoro autonomo coordinato *** Il lavoro occasionale

Il lavoro autonomo coordinato *** Il lavoro occasionale Il lavoro autonomo coordinato *** Il lavoro occasionale Il lavoro autonomo coordinato Lavoro autonomo / Lavoro subordinato Lavoro autonomo (art. 2222 cod. civ.) Quando una persona si obbliga a compiere

Dettagli

Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015

Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015 Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015 Presunzioni, riqualificazioni ed abrogazioni: come vanno gestiti i contratti a progetto e le partite IVA? Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali INTERPELLO N. 65/2009 Roma, 31 luglio 2009 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali DIREZIONE GENERALE PER L ATTIVITÀ ISPETTIVA Al Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 OGGETTO: Consulenza giuridica Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con

Dettagli

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero del lavoro e delle politiche sociali CIRCOLARE N. 14/2013 Roma, 2 aprile 2013 Ministero del lavoro e delle politiche sociali Agli indirizzi in allegato Direzione generale per l Attività Ispettiva Prot. 37/0005914 Oggetto: L. n. 92/2012 (c.d.

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COMINARDI, LOMBARDI, DI BATTISTA, TRIPIEDI, CIPRINI, CHIMIENTI, BALDASSARRE, BARONI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COMINARDI, LOMBARDI, DI BATTISTA, TRIPIEDI, CIPRINI, CHIMIENTI, BALDASSARRE, BARONI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2832 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI COMINARDI, LOMBARDI, DI BATTISTA, TRIPIEDI, CIPRINI, CHIMIENTI, BALDASSARRE, BARONI Modifiche

Dettagli

del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE

del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE Circolare n. 5 del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE 1 Premessa... 2 2 Detassazione dei premi di produttività... 2 2.1 Regime

Dettagli

RIORDINO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

RIORDINO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI RIORDINO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI Schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni in attuazione della Legge delega

Dettagli

RISOLUZIONE N. 1/2008

RISOLUZIONE N. 1/2008 PROT. n. 29463 ENTE EMITTENTE: OGGETTO: DESTINATARI: RISOLUZIONE N. 1/2008 Direzione dell Agenzia Mutui posti in essere da Enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti di propri dipendenti

Dettagli

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Premessa L INAIL, con una nota, in risposta ad un quesito dell Ordine dei Consulenti del lavoro (prot. n. 60010 del

Dettagli

DELIBERA N. 211 della GIUNTA CAMERALE N 24 del 22/12/2015

DELIBERA N. 211 della GIUNTA CAMERALE N 24 del 22/12/2015 DELIBERA N. 211 della GIUNTA CAMERALE N 24 del 22/12/2015 OGGETTO: Asseverazione ed Autorizzazione - Azienda Speciale Fermo Promuove - Proroga contratto di somministrazione lavoro a tempo determinato.

Dettagli

ALCUNE RIFLESSIONI SULLA CIRCOLARE N. 51/E DEL 28 NOVEMBRE 2011 DELL AGENZIA DELLE ENTRATE

ALCUNE RIFLESSIONI SULLA CIRCOLARE N. 51/E DEL 28 NOVEMBRE 2011 DELL AGENZIA DELLE ENTRATE ALCUNE RIFLESSIONI SULLA CIRCOLARE N. 51/E DEL 28 NOVEMBRE 2011 DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E di pochi giorni fa la circolare n. 51/E emessa dall Agenzia delle Entrate, con la quale si chiariscono i requisiti

Dettagli

Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni.

Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. QUADRO NORMATIVO ( Stralcio in Allegato n.1): L art. 23 della L.62/2005 (Comunitaria 2004) ha

Dettagli

CIRCOLARE N. 14/E. Roma,10 aprile 2009

CIRCOLARE N. 14/E. Roma,10 aprile 2009 CIRCOLARE N. 14/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,10 aprile 2009 OGGETTO: Transazione fiscale Articolo 32, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,

Dettagli

Call center: collaborazioni a progetto anche per indagini di mercato, statistiche e scientifiche

Call center: collaborazioni a progetto anche per indagini di mercato, statistiche e scientifiche CIRCOLARE A.F. N. 141 del 20 Settembre 2013 Ai gentili clienti Loro sedi Call center: collaborazioni a progetto anche per indagini di mercato, statistiche e scientifiche Gentile cliente, desideriamo informarla

Dettagli

Incontro informativo LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO. Area Sindacale e Lavoro-Previdenza Confindustria Monza e Brianza Monza, 24 settembre 2012

Incontro informativo LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO. Area Sindacale e Lavoro-Previdenza Confindustria Monza e Brianza Monza, 24 settembre 2012 Incontro informativo LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO Area Sindacale e Lavoro-Previdenza Confindustria Monza e Brianza Monza, 24 settembre 2012 La riforma del lavoro Legge 28 giugno 2012, n. 92 Flessibilità

Dettagli

Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita.

Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita. PILLOLE DI GIURISPRUDENZA Colaci.it Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita. Sentenza n.1740 del

Dettagli

GESTIONE SEPARATA ENPAPI FAQ RISPOSTE AI DUBBI PIÙ FREQUENTI DEI COMMITTENTI

GESTIONE SEPARATA ENPAPI FAQ RISPOSTE AI DUBBI PIÙ FREQUENTI DEI COMMITTENTI GESTIONE SEPARATA ENPAPI FAQ RISPOSTE AI DUBBI PIÙ FREQUENTI DEI COMMITTENTI Qual è l ambito di applicazione della nuova normativa previdenziale? A decorrere dal 1 gennaio 2012 sono iscritti alla Gestione

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI RICERCA, SELEZIONE E INSERIMENTO DI PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI RICERCA, SELEZIONE E INSERIMENTO DI PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI RICERCA, SELEZIONE E INSERIMENTO DI PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI Approvato con Delibera dell Amministratore Unico n 164 del

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N. 44 del 24 Marzo 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che

Dettagli

RISOLUZIONE N. 273/E. Roma, 03 luglio 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 273/E. Roma, 03 luglio 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 273/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 luglio 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 Trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri

Dettagli

Roma, 30 ottobre 2008

Roma, 30 ottobre 2008 RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 169 Trattamento dei compensi reversibili degli

Dettagli

Circolare N.29 del 14 Febbraio 2013. Ticket sui licenziamenti anche per colf e badanti?

Circolare N.29 del 14 Febbraio 2013. Ticket sui licenziamenti anche per colf e badanti? Circolare N.29 del 14 Febbraio 2013 Ticket sui licenziamenti anche per colf e badanti? Ticket sui licenziamenti anche per colf e badanti? Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che le

Dettagli

La riforma del lavoro

La riforma del lavoro La riforma del lavoro Cosa cambia per le imprese LAVORO A CHIAMATA Contratto di lavoro con cui il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione in modo discontinuo

Dettagli

I rapporti tra ordinamento interno e CEDU Dott. Francesco Vittorio Rinaldi

I rapporti tra ordinamento interno e CEDU Dott. Francesco Vittorio Rinaldi I rapporti tra ordinamento interno e CEDU Dott. Francesco Vittorio Rinaldi 1. Il rango della CEDU nell ordinamento interno. Il tema dei rapporti tra CEDU e ordinamento interno e dunque, del rango della

Dettagli

Risoluzione n. 153829 del 10.6.2011

Risoluzione n. 153829 del 10.6.2011 Risoluzione n. 153829 del 10.6.2011 OGGETTO: D.P.R. 4 aprile 2001, n.235, Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande

Dettagli

Ufficio Legislativo. Direzione Centrale Entrate. Direzione Centrale Organizzazione. Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

Ufficio Legislativo. Direzione Centrale Entrate. Direzione Centrale Organizzazione. Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Ufficio Legislativo Entrate Organizzazione Sistemi Informativi e Tecnologici Bilanci e Servizi fiscali Roma, 24 Marzo 2009 Circolare n. 44 Allegati 3 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle

Dettagli

Risoluzione n. 343/E

Risoluzione n. 343/E Risoluzione n. 343/E Roma, 04 agosto 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Richiesta di consulenza giuridica. Articolo 10, n. 4, D.P.R. n. 633 del 1972. Regime IVA applicabile ai servizi

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ORDINE DEL GIORNO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ORDINE DEL GIORNO ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ORDINE DEL GIORNO OGGETTO: Figli orfani, studenti ed inabili, titolari di pensione di reversibilità che percepiscono un piccolo reddito per attività lavorativa

Dettagli

La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due

La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due anni dopo la Riforma Fornero. a cura di Stefano Petri E stata pubblicata in G. U., n. 114 del 19 maggio 2014, la Legge

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA. Commissione Lavoro, Previdenza Sociale

SENATO DELLA REPUBBLICA. Commissione Lavoro, Previdenza Sociale SENATO DELLA REPUBBLICA Commissione Lavoro, Previdenza Sociale Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della disciplina in materia di diritto al lavoro delle persone disabili Audizione Associazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 110/E

RISOLUZIONE N. 110/E RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.

Dettagli

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO In questa Circolare 1. Premessa 2. La responsabilità solidale fiscale 3. La responsabilità solidale retributiva / contributiva 1. PREMESSA Come noto

Dettagli

OGGETTO: Consulenza giuridica Imposta regionale sulle attività produttive Deduzioni IRAP Cuneo fiscale Richiesta parere

OGGETTO: Consulenza giuridica Imposta regionale sulle attività produttive Deduzioni IRAP Cuneo fiscale Richiesta parere RISOLUZIONE N. 235/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,10 giugno 2008 OGGETTO: Consulenza giuridica Imposta regionale sulle attività produttive Deduzioni IRAP Cuneo fiscale Richiesta parere

Dettagli

REGOLAMENTO PER GLI STAGE

REGOLAMENTO PER GLI STAGE REGOLAMENTO PER GLI STAGE emanato con D.R. n. 5146 del 2000, successivamente modificato con D.R. n. 9 del 16 gennaio 2007 e D.R. n. 198 del 29 novembre 2011 1/5 ART. 1 Ambito di applicazione 1.1 Il presente

Dettagli

RIFORMA DELLA L. 92/2012: INTRODUZIONE

RIFORMA DELLA L. 92/2012: INTRODUZIONE S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO CONTRATTO A PROGETTO, PARTITE IVA DOPO LA RIFORMA FORNERO RIFORMA DELLA L. 92/2012: INTRODUZIONE avv. Antonella Lo Sinno 12 Marzo 2013 Ordine dei Commercialisti

Dettagli

ARTICOLATO CON PROPOSTE DI EMENDAMENTI

ARTICOLATO CON PROPOSTE DI EMENDAMENTI ARTICOLATO CON PROPOSTE DI EMENDAMENTI Il presente articolato è stato depositato alla Camera dei Deputati in sede di audizione dalla dott.ssa Barbara Fabbrini.. TESTO DA EMENDARE PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Dettagli

Nota di approfondimento

Nota di approfondimento Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con

Dettagli

I contratti di lavoro a progetto, di collaborazione con titolari di partita IVA e di associazione in partecipazione

I contratti di lavoro a progetto, di collaborazione con titolari di partita IVA e di associazione in partecipazione I contratti di lavoro a progetto, di collaborazione con titolari di partita IVA e di associazione in partecipazione IL SUPERAMENTO DEI CO.CO.PRO. E IL RITORNO DEI CO.CO.CO. D. Lgs. n. 81/2015 Due norme

Dettagli

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Vengono posti alcuni quesiti in relazione al servizio di trasporto dei rifiuti. Un Consorzio di Enti Locali, costituito

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli

Dettagli

La figura del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) IN AZIENDA quali prospettive di collaborazione

La figura del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) IN AZIENDA quali prospettive di collaborazione La figura del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) IN AZIENDA quali prospettive di collaborazione Riferimenti normativi Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81: cd TESTO UNICO SULLA SALUTE

Dettagli

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N. 222 DEL 29/11/2011 Articolo 1 Finalità ed ambito applicativo 1. Il presente

Dettagli

RISOLUZIONE N. 117/E

RISOLUZIONE N. 117/E RISOLUZIONE N. 117/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 novembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica Opere ultrannuali Costi relativi ai SAL liquidati in via provvisoria al subappaltatore Articoli 93

Dettagli

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO RISOLUZIONE N. 430/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 novembre 2008 OGGETTO: Consulenza giuridica. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Irap cuneo fiscale Imprese che svolgono

Dettagli

CGIL CISL UIL. Gli Enti Bilaterali emanazione delle parti sociali (alle quali resta la competenza delle politiche. 00198 Roma Corso d Italia, 25

CGIL CISL UIL. Gli Enti Bilaterali emanazione delle parti sociali (alle quali resta la competenza delle politiche. 00198 Roma Corso d Italia, 25 Particolare rilievo è posto alla questione della formazione professionale continua che si evidenzia come un importante strumento per il rafforzamento del patrimonio di conoscenze dei lavoratori, per il

Dettagli

Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx

Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA INTERNAZIONALI IL RESPONSABILE GIOVANNI

Dettagli

RISOLUZIONE N. 211/E

RISOLUZIONE N. 211/E RISOLUZIONE N. 211/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,11 agosto 2009 OGGETTO: Sanzioni amministrative per l utilizzo di lavoratori irregolari Principio del favor rei 1. Premessa Al fine

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico Visto la legge 15 aprile 1886, n. 3818, recante la disciplina della costituzione legale delle società di mutuo soccorso (in seguito SMS), modificata dall art. 23 D.L.

Dettagli

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,

Dettagli

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato Al fine di promuovere una stabile occupazione, la Legge di Stabilità 2015 introduce un esonero contributivo per le assunzioni con contratto a tempo effettuate nel 2015. L introduzione del beneficio in

Dettagli

CIRCOLARE N. 2/E. Roma, 1 marzo 2013. Prot. n.

CIRCOLARE N. 2/E. Roma, 1 marzo 2013. Prot. n. CIRCOLARE N. 2/E Direzione Centrale Normativa Roma, 1 marzo 2013 Prot. n. OGGETTO: Articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 - Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell appaltatore - Circolare

Dettagli

Scheda approfondita LAVORO INTERMITTENTE

Scheda approfondita LAVORO INTERMITTENTE Scheda approfondita LAVORO INTERMITTENTE Nozione Finalità Ambito soggettivo di applicazione Legenda Contenuto Precisazioni Riferimenti normativi Ambito oggettivo di applicazione Forma Durata Trattamento

Dettagli

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 RISOLUZIONE N.1/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 Oggetto: Istanza d interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. INPDAP- IVA-Trattamento fiscale applicabile ai mutui

Dettagli

REGOLAMENTO SULL USO DEL MEZZO PROPRIO DA PARTE DEI DIPENDENTI DELL AZIENDA SANITARIA DI NUORO

REGOLAMENTO SULL USO DEL MEZZO PROPRIO DA PARTE DEI DIPENDENTI DELL AZIENDA SANITARIA DI NUORO Allegato alla deliberazione n. 696 del 23.05.2012 REGOLAMENTO SULL USO DEL MEZZO PROPRIO DA PARTE DEI DIPENDENTI DELL AZIENDA SANITARIA DI NUORO 1 INDICE PREMESSA ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO NEL D.GLS.N. 81-2015 LE NOVITÀ

IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO NEL D.GLS.N. 81-2015 LE NOVITÀ IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO NEL D.GLS.N. 81-2015 LE NOVITÀ Avv. Prof. Giuseppe Pellacani Presidente CesLaR 1 ENTRATA IN VIGORE Pur in mancanza di una previsione analoga a quella dell art. 2-bis della

Dettagli

Uso delle attrezzature di lavoro

Uso delle attrezzature di lavoro COORDINAMENTO TECNICO PER LA PREVENZIONE DEGLI ASSESSORATI ALLA SANITA DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Decreto Legislativo n 626/94 D O C U M E N T O N 11 LINEE GUIDA SU TITOLO III

Dettagli

Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007. Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134

Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007. Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134 Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007 Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134 Nuove disposizioni in materia di trasporto a mezzo autoambulanza ai sensi della l.r. 42/1992.

Dettagli

CIRCOLARE N. 56/E. OGGETTO: Chiarimenti in merito ai soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell Irpef

CIRCOLARE N. 56/E. OGGETTO: Chiarimenti in merito ai soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell Irpef CIRCOLARE N. 56/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 10 dicembre 2010 OGGETTO: Chiarimenti in merito ai soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell Irpef 2 INDICE PREMESSA

Dettagli

COMUNE DI RAVENNA GUIDA ALLA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI (FAMIGLIE, FATTORI, LIVELLI)

COMUNE DI RAVENNA GUIDA ALLA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI (FAMIGLIE, FATTORI, LIVELLI) COMUNE DI RAVENNA Il sistema di valutazione delle posizioni del personale dirigente GUIDA ALLA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI (FAMIGLIE, FATTORI, LIVELLI) Ravenna, Settembre 2004 SCHEMA DI SINTESI PER LA

Dettagli

CARTA DEI SERVIZI. Premessa:

CARTA DEI SERVIZI. Premessa: CARTA DEI SERVIZI Premessa: La Carta dei Servizi è uno strumento utile al cittadino per essere informato sulle caratteristiche del servizio offerto, sulla organizzazione degli uffici comunali, sugli standards

Dettagli

Oggetto: Istanza di interpello - Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto - D.Lgs. n. 460 del 1997 Esenzione regionale dall IRAP

Oggetto: Istanza di interpello - Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto - D.Lgs. n. 460 del 1997 Esenzione regionale dall IRAP RISOLUZIONE N.79/E Roma,31 marzo 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello - Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto - D.Lgs. n. 460 del 1997 Esenzione regionale

Dettagli

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013 Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Sicurezza sul lavoro: obblighi e scadenze Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, il D.Lgs n. 81/2008

Dettagli

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO Segnalazione di contrasto Rel. n. 123 Roma, 21 giugno 2012 Oggetto: TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA

Dettagli

RISOLUZIONE N. 212/E

RISOLUZIONE N. 212/E RISOLUZIONE N. 212/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso ROMA 22 maggio 2008 Oggetto: Consulenza giuridica Interpello IVA Fornitura di energia elettrica ai consorzi per uso irriguo, di sollevamento

Dettagli

Circolare n.11 /2010 del 23 dicembre 2010* RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO: ENTRO IL 31.12.2010 E SUFFICIENTE AVVIARE LE ATTIVITA DI VALUTAZIONE

Circolare n.11 /2010 del 23 dicembre 2010* RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO: ENTRO IL 31.12.2010 E SUFFICIENTE AVVIARE LE ATTIVITA DI VALUTAZIONE Circolare n.11 /2010 del 23 dicembre 2010* RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO: ENTRO IL 31.12.2010 E SUFFICIENTE AVVIARE LE ATTIVITA DI VALUTAZIONE L art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008 sulla sicurezza e salute

Dettagli

JOBS ACT : I CHIARIMENTI SULL APPRENDISTATO

JOBS ACT : I CHIARIMENTI SULL APPRENDISTATO Lavoro Modena, 02 agosto 2014 JOBS ACT : I CHIARIMENTI SULL APPRENDISTATO Legge n. 78 del 16 maggio 2014 di conversione, con modificazioni, del DL n. 34/2014 Ministero del Lavoro, Circolare n. 18 del 30

Dettagli

Spett.le Dipartimento del Tesoro Direzione IV dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it

Spett.le Dipartimento del Tesoro Direzione IV dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it Spett.le Dipartimento del Tesoro Direzione IV dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it Oggetto: osservazioni al documento di consultazione del Ministero dell economia e delle finanze,

Dettagli

Circolare n. 41/E. Roma, 21 luglio 2003

Circolare n. 41/E. Roma, 21 luglio 2003 Circolare n. 41/E Roma, 21 luglio 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Convenzioni internazionali in materia di doppia imposizione- Tassazione delle pensioni pagate ai sensi della legislazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 26/E. Roma, 6 marzo 2015

RISOLUZIONE N. 26/E. Roma, 6 marzo 2015 RISOLUZIONE N. 26/E Direzione Centrale Normativa Roma, 6 marzo 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica applicabilità delle agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina alle pertinenze dei terreni

Dettagli

IL LAVORO NEL TURISMO

IL LAVORO NEL TURISMO IL LAVORO NEL TURISMO Recenti interventi normativi e prospettive per il settore Castelfranco Veneto, 20 febbraio 2012 Area Relazioni Sindacali, Previdenziali e Formazione Tempo Determinato Maggiore costo

Dettagli

RISOLUZIONE N. 3/E. Quesito

RISOLUZIONE N. 3/E. Quesito RISOLUZIONE N. 3/E Roma, 9 gennaio 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Artt. 5 e c. 5-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 Determinazione base imponibile IRAP imprenditori agricoli

Dettagli

RAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA

RAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA RAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA 16 maggio 2014 Avv. Marcello Giustiniani www.beplex.com Il trasferimento d azienda e di ramo d azienda A) La nozione di trasferimento d azienda (art. 2112,

Dettagli

www.lavoripubblici.it

www.lavoripubblici.it RELAZIONE TECNICA Il presente decreto legislativo specifica sostanzialmente obblighi cui i datori di lavoro sono già tenuti, in base alla disciplina generale del corrispondente Titolo I del decreto legislativo

Dettagli

Città di Nichelino Provincia di Torino. Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici. al fine dell iscrizione nell Elenco speciale

Città di Nichelino Provincia di Torino. Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici. al fine dell iscrizione nell Elenco speciale Città di Nichelino Provincia di Torino Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici al fine dell iscrizione nell Elenco speciale Approvato dal Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Torino il 29.4.2014

Dettagli

ONLUS e pubblici esercizi, attività polisportive dilettantistiche e commercio su aree pubbliche: i chiarimenti del MISE

ONLUS e pubblici esercizi, attività polisportive dilettantistiche e commercio su aree pubbliche: i chiarimenti del MISE CIRCOLARE A.F. N. 34 del 6 Marzo 2014 Ai gentili clienti Loro sedi ONLUS e pubblici esercizi, attività polisportive dilettantistiche e commercio su aree pubbliche: i chiarimenti del MISE Premessa Il Ministero

Dettagli

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014)

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 FEBBRAIO 2015 ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) Gentile Cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

Legge accesso disabili agli strumenti informatici

Legge accesso disabili agli strumenti informatici Legge accesso disabili agli strumenti informatici da Newsletter Giuridica: Numero 81-26 gennaio 2004 Pubblicata sulla Gazzetta la Legge in materia di accesso dei disabili agli strumenti informatici, approvata

Dettagli

Guide operative. Le collaborazioni occasionali

Guide operative. Le collaborazioni occasionali Guide operative Schede di sintesi A cura di Stefano Liali - Consulente del lavoro Le collaborazioni occasionali Requisiti principali Differenze con le mini co.co.co. Caratteristiche lavoro autonomo occasionale

Dettagli

ESPOSIZIONE DEL QUESITO

ESPOSIZIONE DEL QUESITO RISOLUZIONE N. 378/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 ottobre 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Qualificazione fiscale dei compensi erogati

Dettagli

Roma,28 dicembre 2007

Roma,28 dicembre 2007 CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta

Dettagli

sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che:

sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che: 114 sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che: Dottrina «sarebbe valida un accettazione beneficiata senza successivo inventario, che potrebbe essere formato dal minore entro un anno dalla

Dettagli

PROGETTO DI RICERCA. Titolo: LO STUDIO DI UNA GOVERNANCE PER L ATTUAZIONE DI PROTOCOLLI DI AZIONE IN

PROGETTO DI RICERCA. Titolo: LO STUDIO DI UNA GOVERNANCE PER L ATTUAZIONE DI PROTOCOLLI DI AZIONE IN PROGETTO DI RICERCA Titolo: LO STUDIO DI UNA GOVERNANCE PER L ATTUAZIONE DI PROTOCOLLI DI AZIONE IN MATERIA DI MEDIAZIONE. Ambito: Mediazione civile e commerciale delle controversie. Proponenti: Prof.

Dettagli

Circolare N.181 del 11 Dicembre 2013

Circolare N.181 del 11 Dicembre 2013 Circolare N.181 del 11 Dicembre 2013 Accordi di prepensionamento. L istituto ed i benefici Gentile cliente, con la presente desideriamo fornirle alcuni chiarimenti circa l istituto del prepensionamento

Dettagli

CIRCOLARE N. 15/E 1. DICHIARAZIONE ANNUALE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI 2

CIRCOLARE N. 15/E 1. DICHIARAZIONE ANNUALE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI 2 CIRCOLARE N. 15/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 marzo 2008 OGGETTO: Questioni interpretative connesse con gli adempimenti a carico dei sostituti d imposta. Incontro con la stampa specializzata

Dettagli

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti presentata, relativa alla corretta qualificazione

Dettagli

Apprendistato formazione e studi professionali

Apprendistato formazione e studi professionali Apprendistato formazione e studi professionali Danilo Papa La formazione in apprendistato costituisce un elemento fondamentale che, anche in relazione alla nuova disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 167/2011,

Dettagli

RISOLUZINE N. 267/E. Roma, 30 ottobre 2009

RISOLUZINE N. 267/E. Roma, 30 ottobre 2009 RISOLUZINE N. 267/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 30 ottobre 2009 OGGETTO: Interpello articolo 11 legge 27 luglio 2000, n. 212 Operazioni esenti IVA Attività di intermediazione relative

Dettagli

Oggetto: Istanza d interpello. Fondazione X. Acquisizione della qualifica di ONLUS. Partecipazione di enti pubblici e società commerciali.

Oggetto: Istanza d interpello. Fondazione X. Acquisizione della qualifica di ONLUS. Partecipazione di enti pubblici e società commerciali. RISOLUZIONE N.164/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 28 dicembre 2004 Oggetto: Istanza d interpello. Fondazione X. Acquisizione della qualifica di ONLUS. Partecipazione di enti pubblici

Dettagli

Oggetto: Lavoro Collaborazioni a progetto Circolare Ministero del Lavoro n. 4 del 29.1.2008.

Oggetto: Lavoro Collaborazioni a progetto Circolare Ministero del Lavoro n. 4 del 29.1.2008. Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576 e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com Roma, 29 febbraio

Dettagli

RISOLUZIONE N. 248/E

RISOLUZIONE N. 248/E RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti

Dettagli

2 aprile 2010 Sicurezza: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

2 aprile 2010 Sicurezza: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Chiarimenti 2 aprile 2010 Sicurezza: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Questo soggetto della prevenzione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 337/E

RISOLUZIONE N. 337/E RISOLUZIONE N. 337/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 01 agosto 2008 Oggetto: Istanza d Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - IVA - Operazioni accessorie -

Dettagli

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO RISOLUZIONE N. 301/E Roma, 15 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di Interpello n. 954-787/2007 - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 INPS D.lgs. 21 aprile 1993,

Dettagli