CAPITOLATO INDICE. Capitolato Richiesta di Offerta avente per oggetto Noleggio a lungo termine di veicoli senza conducente

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1 ALLEGATO 1 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI VEICOLI SENZA CONDUCENTE CAPITOLATO INDICE Articolo 1. OGGETTO Articolo 2. IMPORTO DELL APPALTO Articolo 3. ORDINI Articolo 4. DURATA CONTRATTUALE Articolo 5. QUANTITA E CARATTERISTICHE DEI VEICOLI Articolo 6. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO Articolo 7. ATTIVITA' / SERVIZI NON COMPRESI NEL NOLEGGIO Articolo 8. RICONSEGNA ANTICIPATA Articolo 9. RIVALUTAZIONE PERCORRENZE CHILOMETRICHE Articolo 10. RICALCOLO DEL CANONE Articolo 11. RICONSEGNA VEICOLI Articolo 12. VALIDITA PREZZI - CORRISPETTIVI Articolo 13. ANNULLAMENTO ORDINI Articolo 14. CAUZIONE DEFINITIVA Articolo 15. FATTURAZIONE E PAGAMENTI Articolo 16. REGIME FISCALE Articolo 17. REVISIONE PREZZI Articolo 18. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA Articolo 19. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Articolo 20. CESSIONE DEL CREDITO Articolo 21. DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE Articolo 22. CONDIZIONE RISOLUTIVA Articolo 23. DISCORDANZE CONTRATTUALI Articolo 24. SUBAPPALTO Articolo 25. FORO COMPETENTE

2 Articolo 1. OGGETTO Il presente Capitolato regola le condizioni per il noleggio a lungo termine (di seguito Noleggio) di veicoli senza conducente richiesti dal Gruppo ADR (di seguito denominata anche ADR o anche Committente) al Locatore. Tutti i veicoli previsti nel presente capitolato potranno essere destinati a circolare anche all interno di siti aeroportuali. Articolo 2. IMPORTO DELL APPALTO L'importo complessivo dell appalto a base d asta è di /00 (Eurounmilioneduecentomila), così suddiviso: /00 (Eurounmilionecentonovantamila) a misura, soggetto a ribasso, per canoni di noleggio, /00 (Eurodiecimila), non soggetto a ribasso, per imprevisti non compresi nei canoni di noleggio. Articolo 3. ORDINI I veicoli saranno ordinati tramite un unico ordine cumulativo per le quantità definite all art.5. Articolo 4. DURATA CONTRATTUALE Per ogni veicolo è definito un periodo di Noleggio indicato nell Allegato A, che decorrerà dalla consegna del Locatore ad ADR, come risultante dal relativo verbale sottoscritto dalle Parti, e terminerà con la riconsegna del veicolo, risultante da verbale sottoscritto dalle Parti. Il raggiungimento della percorrenza chilometrica inizialmente fissata non sarà motivo di conclusione anticipata del contratto. L accordo decorre dalla stipula del primo Ordine e termina alla riconsegna dell ultimo veicolo in flotta. ADR si riserva la facoltà di esercitare, quale opzione, una o più proroghe per un massimo di ulteriori 12 mesi, alle stesse condizioni, patti e prezzi pattuiti all interno del contratto. Articolo 5. QUANTITA E CARATTERISTICHE DEI VEICOLI I veicoli oggetto del Noleggio, che dovranno essere nuovi di fabbrica, sono indicati per tipologia e quantità nell Allegato A. Le caratteristiche tecniche dei veicoli sono definite nell Allegato B. Pag.2/22

3 ADR si riserva la facoltà di ordinare fino ad un massimo di ulteriori 10 veicoli delle stesse caratteristiche, agli stessi prezzi, patti e condizioni, entro 6 mesi dalla data dell ordine. Il Locatore dovrà fornire i veicoli con gli allestimenti previsti dalle normative aeroportuali, descritti nell Allegato C. ADR potrà procedere, senza necessità di chiedere il consenso al Locatore, all applicazione sui veicoli di bandierine autoadesive a scacchiera rifrangente, logotipi (denominazione sociale), numero sociale ed impianti accessori quali lampeggiatori, barre luminose, impianti radio e quanto altro necessario a rendere i veicoli utilizzabili per le specifiche attività. ADR si impegna a rimuovere tali accessori prima della riconsegna delle vetture al Locatore. Resta salva la facoltà della Committente di richiedere accessori aggiuntivi, da saldare separatamente, secondo specifico accordo tra le parti. Articolo 6. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 6.1 Adempimenti amministrativi Sono compresi nel Canone di noleggio: gli oneri e i costi connessi a immatricolazione e messa su strada, la tassa di possesso, l assolvimento obblighi di Legge (revisioni MCTC, bollino blu, ). E richiesta la tempestiva rinotifica ad ADR delle singole multe ricevute; in nessun caso, il Locatore dovrà effettuare pagamenti per conto di ADR. ADR si riserva la facoltà di intraprendere azioni risarcitorie in caso di mancate o tardive notifiche dalle quali derivi un maggiore onere in capo alla stessa. 6.2 Consegna, ripresa e gestione dei veicoli La consegna iniziale dei veicoli dovrà essere effettuata entro i termini previsti nell art. 6.3 presso la sede ADR (Aeroporto di Roma Fiumicino) a cura e spese del Locatore. Al termine del Noleggio, i veicoli saranno ritirati, a cura e spese del Locatore, presso la stessa sede Durante il periodo contrattuale le operazioni di consegna/ritiro, necessarie per le attività di manutenzione, cambio pneumatici ecc. sui veicoli, saranno effettuate dal Locatore o da soggetti incaricati dal Locatore, sotto l esclusiva responsabilità del Locatore Pag.3/22

4 stesso, in un area all uopo dedicata presso la sede di ADR, previo accordo con il nostro Ente SEG Servizi Generali. L Appaltatore si obbliga a verificare il rispetto da parte dei suddetti soggetti autorizzati, manlevando esplicitamente la Committente riguardo a qualsivoglia responsabilità derivante dalle attività di cui al presente art. 6. Il trasferimento da e per la sede ADR dei veicoli per le attività di manutenzione dovrà avvenire preferibilmente con carro attrezzi. Nel caso di trasferimenti entro i 35 km dalla sede ADR si potrà procedere anche al trasferimento su strada con driver; in tal caso dovrà essere obbligatoriamente apposta una targa prova, onde sollevare ADR da qualsiasi responsabilità durante il trasporto. ADR si riserva la facoltà, per ragioni operative o di altra natura, di provvedere direttamente alla consegna e al ritiro di veicoli presso le Officine Autorizzate Relativamente alle attività di manutenzione / cambio pneumatici / ecc. facenti parte della gestione dei veicoli durante il periodo di vigenza contrattuale, il Locatore dovrà indicare almeno tre Officine Autorizzate esercitanti l attività di Meccanico-Elettrauto ed almeno tre Officine Autorizzate esercitanti l attività di Gommista, in grado di assicurare, per proprio conto e ferma restando la propria totale responsabilità ai fini contrattuali nei confronti di ADR, tutte le prestazioni previste nel presente capitolato, con particolare riferimento ai livelli di servizio di cui al successivo articolo 6.4. ADR si riserva la facoltà di utilizzare, a suo insindacabile giudizio, singolarmente o congiuntamente e comunque senza alcun obbligo di invio di veicoli né di quantità minime inviate, le Officine Autorizzate indicate dal Locatore per lo svolgimento delle attività di manutenzione / cambio pneumatici / etc. di cui al presente articolo. Limitatamente a casi specifici e circoscritti (ad esempio nel caso in cui il veicolo si guasti in luogo distante dalla sede ADR), le attività potranno comunque essere effettuate anche presso altre Officine Autorizzate dal Locatore, differenti rispetto a quelle indicate al punto precedente, con tempi di intervento concordati caso per caso tra le parti. Resta inteso che qualsiasi intervento, effettuato presso qualsiasi officina, che possa dar luogo ad addebiti nei confronti di ADR sulla base di presunzione di uso improprio o danneggiamento, dovrà essere preventivamente verificata in contraddittorio tra le parti. In tali casi è fatto obbligo al Locatore di trasmettere, nel minor tempo possibile e comunque non oltre 5 gg dalla consegna del veicolo, un preventivo per la necessaria approvazione di ADR. Nel caso in cui ciò non avvenga, ADR non sarà in alcun modo tenuta al pagamento, neppure parziale, dell intervento. Pag.4/22

5 Responsabilità e assicurazioni L Appaltatore assume a proprio carico gli oneri derivanti dalle seguenti coperture: a) Assicurazione del personale contro gli infortuni ed ogni altra assicurazione in accordo alle leggi e Norme vigenti. b) Assicurazione ai mezzi da impiegare nell esecuzione delle attività. c) Copertura Assicurativa concernente la Responsabilità Civile verso Terzi strettamente connessa all attività oggetto del presente accordo, con massimale assicurato pari ad ,00 (Cinquemilioni/00euro). Detta copertura dovrà comprendere la garanzia RC della Committenza qualora tutto o parte dei servizi vengano affidati a soggetti terzi. Tutte le coperture assicurative previste non costituiscono in alcun modo e non potranno costituire una limitazione delle responsabilità assunte dall Appaltatore con il contratto. La società assicuratrice e le condizioni di tutte le polizze dovranno essere di gradimento della Committente. La Committente si riserva, quindi, a suo insindacabile giudizio, di non accettare la società assicuratrice proposta o le condizioni contemplate in ogni polizza prodotta. Nella polizza sub c dovrà essere convenuto che: 1) dovranno essere considerati Terzi la Committente ed i suoi dipendenti, la Pubblica Amministrazione ed i suoi dipendenti; 2) l assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della Committente (Art c.c.). 6.3 Tempi di consegna Le date di consegna dei veicoli saranno concordate con il nostro Ente SEG Servizi Generali secondo il Piano di Consegne definito nell All. D. Eventuali consegne anticipate rispetto al piano saranno subordinate all accettazione di ADR e dovranno essere concordate con il nostro Ente SEG Servizi Generali. Il Locatore dovrà sostenere gli oneri e gli obblighi necessari per rispettare i termini di consegna contrattuali. Il Locatore dovrà comunicare la data esatta di consegna di ciascun veicolo oggetto della fornitura con un anticipo minimo di 5 (cinque) giorni rispetto alla data prevista, anche per permettere ad ADR di provvedere ad assicurare i veicoli in tempo utile per l utilizzo. Ai fini della determinazione dei tempi di consegna saranno conteggiati anche gli eventuali giorni necessari alla eliminazione di difetti, malfunzionamenti o difformità che dovessero essere riscontrati in sede di collaudo rispetto a quanto previsto in contratto. Qualora fossero previsti ritardi di consegna rispetto ai tempi concordati nell Ordine o nel Piano, il Locatore si impegna a fornirne tempestiva informazione ad ADR. In caso di ritardo nelle consegne rispetto al Piano concordato, sarà facoltà della Committente di applicare una penale pari a 20 euro per ogni giorno di ritardo per singolo Pag.5/22

6 veicolo. L importo delle eventuali penali, di cui sarà data preventiva comunicazione, sarà oggetto di fatturazione da parte di ADR e detratto dai pagamenti che ADR effettuerà a favore del Locatore. ADR si riserva inoltre la facoltà di cancellare, senza onere alcuno, ordini relativi ai singoli veicoli con ritardi nei tempi di consegna di oltre 90 giorni rispetto ai tempi definiti nel Piano di Consegne. Nel caso di ripetuti ritardi rispetto al piano di consegna, tali da prevedere l addebito di penali di importo superiore al 10% del valore contrattuale dell appalto e/o la cancellazione degli ordini, come indicato nei commi precedenti, ADR si riserva la facoltà di risolvere il contratto secondo quanto definito all art. 19. Il Locatore non potrà attribuire la causa dei ritardi, in tutto o in parte, alla inadempienza di altre Ditte produttrici ovvero utilizzate dallo stesso per la fornitura. 6.4 Manutenzione e riparazione a. Sono a carico del Locatore, per tutta la durata contrattuale e senza limitazioni: tutti gli interventi necessari al mantenimento in efficienza dei veicoli associati a manutenzione ordinaria (tagliandi come da indicazione della Casa Costruttrice ed eventuali rabbocchi, Revisione MCTC, Bollino Blu, ) e straordinaria (guasti, richiami delle Case Costruttrici), la fornitura degli eventuali codici necessari all esecuzione di interventi manutenzione o alla duplicazione di chiavi di avviamento, gli pneumatici, senza limite di numero, da sostituirsi per usura. b. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere garantiti anche in caso di superamento dei chilometri contrattualmente previsti prima della scadenza contrattuale. c. Premesso che per i veicoli nuovi di fabbrica, concessi in locazione, è previsto un periodo di garanzia del costruttore, il Locatore dovrà provvedere a fornire integralmente le prestazioni necessarie al mantenimento in efficienza dei veicoli attraverso: l esecuzione delle operazioni del piano di manutenzione preventiva programmata del libretto di assistenza di dotazione di ciascun veicolo; le riparazioni conseguenti a normale usura in relazione alle percorrenze ed all utilizzo; le riparazioni conseguenti a guasto, con esclusione di quelle indicate al successivo art. 7; l esecuzione delle operazioni di controllo e riparazione occorrenti per il superamento delle prove di revisione, o qualsiasi altra prova prevista dalla Pag.6/22

7 normativa vigente e necessaria per il proseguimento dell utilizzo del veicolo in locazione; l esecuzione di lavori resisi necessari per non contravvenire a norme legislative o in seguito a prescrizioni emanate dal costruttore, anche se non previsti nel contratto. Le attività saranno effettuate c/o le Officine Autorizzate di cui al precedente articolo 6.2. e/o, limitatamente ad eventuali casi specifici e circoscritti, presso altri centri di assistenza autorizzati dal Locatore. d. Gli interventi di manutenzione/riparazione dovranno avere inizio entro un massimo di 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta di ADR. Tutte le operazioni comprese nel servizio di manutenzione e riparazione non dovranno comportare, per ogni evento, un fermo macchina (da consegna a riconsegna) superiore ai 5 giorni lavorativi, ad eccezione di diversi accordi con l Ente SEG Servizi Generali relativamente a casi di comprovata criticità. Tutte le operazioni di consegna/ritiro dovranno essere sempre preventivamente concordate direttamente con l Ente SEG Servizi Generali di ADR. Il Locatore dovrà rendere disponibile un report a livello trimestrale con la lista degli interventi effettuati ed il dettaglio dei tempi di consegna/riconsegna. ADR, a proprio insindacabile giudizio, potrà predisporre una procedura di monitoraggio del singolo intervento articolata come segue: ADR segnalerà al Locatore la necessità dell intervento, attraverso l invio di un fax o equipollente ( ), con l indicazione della data/ora di richiesta; sullo stesso documento saranno riportate, sottoscritte dell incaricato del Centro di Assistenza, la data/ora di riconsegna del veicolo riparato e funzionante. Le date indicate in questo documento saranno considerate ai fini della valutazione dei tempi di fermo macchina. e. In caso di ritardo nelle riconsegne, di cui ai punti successivi, rispetto ai giorni sopra previsti sarà facoltà della Committente di applicare una penale pari a 20 euro per ogni giorno e per ogni veicolo, L eventuale intenzione di applicare le suddette penali sarà formalmente comunicata da ADR al Locatore non oltre il mese successivo rispetto al verificarsi dell inadempienza; trascorsi 15 (quindici) giorni solari senza che il Locatore abbia fornito idonee giustificazioni le penali saranno applicate. Si sottolinea che il Locatore, a propria giustificazione, non potrà attribuire il ritardo della consegna dei veicoli, in tutto o in parte, alla inadempienza di altre Ditte utilizzate dallo stesso per l erogazione del servizio, con particolare ma non esclusivo riferimento alle Officine Autorizzate di cui al precedente articolo 6.2. f. Nel caso l indisponibilità del veicolo, per qualsiasi motivo, superasse il termine di 30 gg naturali e consecutivi, ADR avrà la facoltà di sospendere il pagamento del canone relativo fino al momento della riconsegna del veicolo funzionante. Pag.7/22

8 Le penali saranno oggetto di fatturazione da parte di ADR e detratte dai pagamenti da effettuare a favore del Locatore. 6.5 Assistenza/sostituzione pneumatici E richiesta l attività di assistenza e sostituzione pneumatici al raggiungimento dei limiti del battistrada fissati dal Codice della Strada, da effettuarsi, senza limite di numero, presso le Officine Autorizzate di cui al precedente articolo 6.2. o presso altri c/o centri di assistenza autorizzati dal Locatore. Gli interventi di sostituzione pneumatici, dovranno avere inizio entro un massimo di 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta del Cliente. Tutte le operazioni di consegna/ritiro dovranno essere sempre preventivamente concordate direttamente con l Ente SEG Servizi Generali di ADR. Per l intervento di sostituzione pneumatici è previsto un fermo macchina massimo di 48 ore. In caso di ritardo nelle riconsegne rispetto ai termini sopra indicati, sarà facoltà della Committente di applicare una penale pari a 20 euro per ogni giorno e per ogni veicolo, nei termini e con le riserve di cui all art Le suddette voci riferite all assistenza e sostituzione degli pneumatici sono comprese nel canone di cui all art Loghi I veicoli non dovranno essere contrassegnati da loghi né da scritte identificative di alcuna Società, in nessun punto, con particolare riferimento al lunotto termico e alla cornice della targa posteriore, se non previa autorizzazione scritta da parte di ADR. ADR si riserva la facoltà di non procedere all accettazione di veicoli che presentino loghi, se non preventivamente autorizzati. 6.7 Irreparabilità e furto In caso di danno irreparabile del veicolo, ADR, previa dichiarazione di non riparabilità da parte del Locatore stesso, provvederà alla restituzione del veicolo, previa sottoscrizione di apposito verbale di consegna, riconoscendo un importo pari al valore rilevato da Eurotax compra (blu), ultimo edito al momento del sinistro. Dalla data del suddetto verbale di restituzione del veicolo sinistrato non saranno più dovuti da ADR i canoni di noleggio relativi. Pag.8/22

9 In caso di furto del veicolo non saranno più dovuti i canoni di noleggio residui relativi a tale veicolo se lo stesso non sarà ritrovato entro 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia al Locatore. Il canone periodico sarà comunque dovuto per il periodo di 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia al Locatore. In caso di furto sarà riconosciuto all Appaltatore un importo pari al valore rilevato da Eurotax compra (blu), ultimo edito al momento del sinistro. 6.8 Uso dei veicoli da parte di terzi I veicoli potranno essere inseriti nei carpooling Aziendali e potranno essere inoltre utilizzati, oltre che dal personale del Gruppo ADR, anche da dipendenti di società collegate a ADR, e da società diverse che agiscano per conto di ADR. Articolo 7. ATTIVITA /SERVIZI NON COMPRESI NEL NOLEGGIO 7.1 Vettura sostitutiva In nessun caso è richiesta la disponibilità della vettura sostitutiva. 7.2 Assicurazione dei veicoli L assicurazione dei veicoli sarà a carico di ADR con facoltà di scelta della Compagnia Assicuratrice e massimali previsti dalla legge. Prima della consegna il Locatore comunicherà ad ADR i dati dei veicoli da assicurare ed il valore di assicurazione. Gli eventuali indennizzi erogati dalla Compagnia di Assicurazione a fronte dei danni subiti dai mezzi concessi in locazione ad ADR potranno essere da quest ultima incassati in nome e per conto del Locatore; allo scopo si richiede al Locatore di voler produrre un documento di autorizzazione permanente all incasso per tutta la durata del presente accordo. 7.3 Interventi di manutenzione/riparazione Sono escluse dal servizio di manutenzione e riparazione le seguenti prestazioni: riparazione di parti e componenti danneggiati (compresi pneumatici) a seguito di atti vandalici o uso improprio; riparazione di equipaggiamenti ed accessori non facenti parte dell equipaggiamento previsto nell Ordine; Pag.9/22

10 riparazioni conseguenti a perdita di chiavi di avviamento o apertura porte, esclusa la fornitura di eventuali codici per la codifica delle chiavi che rimarrà a carico del locatore; riparazioni di carrozzeria per incidenti; riparazioni di pneumatici dovute a forature; lavaggio e pulizia dei veicoli; traino veicoli; ADR si riserva la facoltà di eseguire direttamente a proprie spese, tramite le proprie strutture o attraverso Ditte di propria fiducia, le prestazioni escluse dal servizio di riparazione e manutenzione. ADR si intende autorizzata a procedere alle riparazioni di cui sopra, senza darne comunicazione o richiederne preventiva autorizzazione al Locatore. Il Locatore si rende disponibile a fornire a pagamento il servizio di traino veicoli, laddove ADR ne facesse richiesta. 7.4 Pneumatici invernali Sono esclusi dal servizio di noleggio la fornitura ed il montaggio dei pneumatici invernali. ADR è autorizzata alla sostituzione, a proprie spese, degli pneumatici installati con pneumatici invernali di sua proprietà. Al termine della stagione invernale ADR provvederà, sempre a proprie spese, a rimontare gli pneumatici tradizionali a suo tempo smontati. Articolo 8. RICONSEGNA ANTICIPATA In caso di restituzione di un veicolo prima della scadenza prevista, da comunicare con 30 giorni di preavviso, ADR sarà tenuta a pagare, a titolo di indennizzo di qualsiasi tipo, un importo pari a: 5 mesi di canone, se la restituzione avviene nel penultimo anno di Noleggio; 2 mesi di canone, se la restituzione avviene nell ultimo anno di Noleggio. Non è prevista la restituzione nei primi due anni di noleggio. Articolo 9. RIVALUTAZIONI PER PERCORRENZE CHILOMETRICHE Alla restituzione del veicolo saranno verificati i chilometri effettivamente percorsi. L eventuale differenza in più o in meno rispetto ai chilometri previsti contrattualmente, o rispetto alla loro riparametrazione in funzione dell effettivo periodo di utilizzo rispetto a Pag.10/22

11 quello inizialmente stabilito (sia nei casi di proroghe che di cessazione anticipata), darà luogo per il ADR ad un addebito/accredito in funzione dei valori/km secondo i seguenti parametri: Modello Tipologia Km percorsi in + ( /km) Km percorsi in ( /km) A2 Autovettura operativa piccola 0,05 0,02 A3 Autovettura operativa 0,05 0,02 A4 Autovettura multispazio 0,08 0,04 B2 Autovettura minivan 9 posti 0,08 0,04 B3 Autovettura van 9 posti 0,08 0,04 C4 minifurgone 0,08 0,04 C5 Furgone medio 0,08 0,04 D1 Autocarro casson. leggero 0,08 0,04 D1-L Autocarro casson. leggero lungo 0,08 0,04 D3 Mini autocarro cassonato 0,08 0,04 E1 Vettura op. a trazione integrale 0,12 0,06 E1-G Vettura op. a traz. int. con gancio 0,12 0,06 E3 Fuoristrada Pick-up 4x4 0,12 0,06 Non sono previste franchigie in più o in meno. Ogni possibile maggiore spesa relativa al superamento dei chilometri contrattualmente previsti si intende compensata con il costo stesso dei km extra. In tutti i casi in cui il contachilometri del veicolo non potrà essere controllato, per guasto o furto del veicolo stesso, sarà considerata una percorrenza riparametrata del chilometraggio contrattualmente previsto rispetto ai giorni di effettivo possesso. Articolo 10. RICALCOLO DEL CANONE Le Parti potranno eventualmente concordare, nell ambito della durata dell accordo, possibili modalità di ricalcolo del canone in funzione di previsione di percorrenze chilometriche difformi da quelle inizialmente pattuite. Articolo 11. RICONSEGNA VEICOLI Alla scadenza originaria o prorogata di ciascuno dei singoli noleggi o in qualsiasi altro caso di risoluzione o scadenza anticipata dei medesimi, ADR metterà a disposizione del Pag.11/22

12 Locatore i veicoli, in condizioni correlate al normale stato di usura in relazione alla durata del Contratto ed alle percorrenze effettuate. Al momento della riconsegna sarà effettuata una perizia congiunta dello stato dei veicoli; la valorizzazione di eventuali danni presenti sarà effettuata sulla base del tempario BADA ed elaborata su programma informatico di larga diffusione, dal quale scaturirà una quantificazione dei danni presenti definita in ore di lavoro e ricambi necessari al ripristino. La valutazione degli eventuali danni sarà effettuata sulla base: - del costo orario della manodopera rilevato dalle ultime tabelle disponibili redatte da Confindustria, relative al costo della manodopera per il settore metalmeccanico per Aziende fino a 15 dipendenti e riferite a operaio di 5 livello; - del prezzo dei ricambi, valorizzato con uno sconto pari almeno al 20% rispetto al listino dei costruttori. Successivamente alla valutazione, ADR potrà procedere: 1. all acquisto del veicolo nelle condizioni in cui si trova, riconoscendo al Locatore il valore commerciale del veicolo stesso rilevato da Eurotax compra (blu) ultimo edito al momento della riconsegna o condizioni migliori da concordare; 2. alla riparazione a proprie spese del veicolo, per la successiva restituzione; 3. alla compensazione del danno direttamente al Locatore, in funzione della perizia congiunta. La riconsegna sarà opportunamente corredata da verbale sottoscritto dalle Parti. Nel caso di mancanza di accordo, sarà nominato concordemente un perito (a spese di entrambe le Parti), il cui giudizio sarà ritenuto definitivo. In nessun caso potranno essere addebitati alla Committente importi per un valore superiore a quello del veicolo oggetto dell addebito stesso, rilevato da Eurotax compra (blu) ultimo edito al momento dell evento. Tutte le operazioni sopra descritte, relativamente a quanto di competenza del Locatore e con particolare riferimento alla messa a disposizione di tecnici per l esecuzione delle perizie congiunte, dovranno essere condotte dal Locatore stesso con la massima celerità possibile, allo scopo di evitare indebite occupazioni di spazio destinato a parcheggio veicoli presso la sede di ADR nonché ritardi nella riconsegna dei veicoli che possano tradursi in maggiori oneri per ADR per mancata cessazione del canone di locazione. Nel caso il Locatore non mettesse a disposizione i tecnici per le perizie entro 5 gg dalla data di richiesta da parte di ADR, quest ultima si riserva la facoltà di sospendere il pagamento dei canoni fino a quando i periti si rendano disponibili. Pag.12/22

13 Articolo 12. VALIDITA PREZZI - CORRISPETTIVI Il corrispettivo dovuto da ADR, comprensivo di tutte le prestazioni indicate all art. 6 è suddiviso in canoni mensili. I canoni si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. L adeguamento in corso di contratto sarà possibile solo per fatti non soggetti al controllo del Locatore, esplicitamente riconducibili ad imposizioni governative (tasse/imposte) associate all utilizzo dei veicoli, oggettivamente riscontrabili da pubblicazioni ufficiali e previo concordamento. Nel caso di eventuale proroga, come previsto all art. 4, i canoni saranno quelli identificati in ambito di gara. Non sarà corrisposta alcuna forma di anticipazione e/o deposito cauzionale Altri corrispettivi Gestione multe Qualora al Locatore venissero notificate multe relative a veicoli in noleggio a ADR, lo stesso dovrà chiedere agli organi sanzionanti la rinotifica a ADR. Per tale servizio la Committente riconoscerà al Locatore un corrispettivo unitario per ciascuna pratica pari ad euro 10, Gestione pratiche per smarrimento targa/carta di circolazione La re-immatricolazione del veicolo, in caso di smarrimento targa, sarà compensata con un corrispettivo unitario per ciascuna pratica pari a Euro 183,00 (Euro centoottantatre/00) comprensivo degli oneri di legge quali ad esempio i valori bollati. Tale importo potrà essere rivisto, in aumento o in diminuzione, esclusivamente in caso di variazione di detti oneri di legge, limitatamente e corrispondentemente alle suddette variazioni. Il duplicato della carta di circolazione, in caso di smarrimento della stessa, sarà compensato con un corrispettivo unitario per ciascuna pratica pari a Euro 62,00 (Euro sessantadue/00) comprensivo degli oneri di legge quali ad esempio i valori bollati. Tale importo potrà essere rivisto, in aumento o in diminuzione, esclusivamente in caso di variazione di detti oneri di legge, limitatamente e corrispondentemente alle suddette variazioni. Pag.13/22

14 Articolo 13. ANNULLAMENTO ORDINI Il Cliente potrà annullare gli ordini relativi a singoli veicoli, mediante comunicazione scritta. In caso di annullamento potranno essere applicate da parte del Locatore le seguenti penali: nessuna penale fino al 10 giorno dall emissione dell Ordine; 2 canoni fino ad immatricolazione dell autovettura; 4 canoni successivamente all immatricolazione. Articolo 14. CAUZIONE DEFINITIVA Ai sensi dell art. 113, comma 1, del D.Lgs 163/2006, L Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo dell appalto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa rilasciata da Impresa autorizzata al ramo cauzioni. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei 15 (quindici) giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell Appaltatore per la quale la garanzia è prestata. Ai sensi di quanto disposto dall Art. 123 DPR 207/2010, la cauzione definitiva deve permanere fino a 12 mesi successivi alla data di ultimazione dell appalto risultante dal relativo certificato. Resta convenuto che, anche quando dopo l emissione del certificato di regolare esecuzione nulla osti nei rapporti con l Appaltante, alla restituzione della cauzione, questa continuerà a restare in tutto o in parte vincolata a garanzia dei creditori per i titoli di cui alle vigenti disposizioni sui lavori pubblici, qualora la rata di saldo, dovuta all Appaltatore, non sia, a giudizio dell Ente Appaltante, sufficiente allo scopo. Pag.14/22

15 Articolo 15. FATTURAZIONE E PAGAMENTI I canoni potranno essere fatturati nel mese di competenza o, anticipatamente, il mese precedente. La prima fattura comprenderà anche il canone pro-rata relativo al periodo tra la data di consegna dell autovettura ed il giorno 1 del mese successivo. Le fatture dovranno fare sempre riferimento al relativo Ordine, indicare il mese di competenza e riportare distintamente la quota parte di canone relativa alla locazione e quella relativa ai servizi. Eventuali importi dovuti per servizi non ricompresi nei canoni mensili dovranno essere concordati preventivamente e fatturati separatamente. I pagamenti relativi ai canoni saranno effettuati entro la fine del secondo mese successivo a quello di competenza (a titolo di esempio, i canoni di gennaio saranno pagati entro fine marzo), indipendentemente dalla data di emissione fattura. Le fatture relative ad importi extra-canoni, soggette alla nota di carico di nostri enti competenti, saranno pagate a 60 giorni dalla data di emissione della fattura, la quale verrà emessa previo assenso della Committente. Tutti i pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario. I pagamenti, ove previsto, dovranno avvenire nel rispetto di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010. Il Fornitore si impegna, pertanto, a rispettare tutti gli obblighi connessi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla menzionata legge nei confronti della Committente nonché degli eventuali subappaltatori o subcontraenti. In tal senso, si precisa che per la presente iniziativa, priva di finanziamento pubblico, non è previsto il C.U.P. Il Fornitore prende atto ed accetta espressamente che l eventuale espletamento anche di una sola transazione relativa al contratto che verrà stipulato per la presente iniziativa, anche inerente ad eventuali subappaltatori o subcontraenti, effettuata non avvalendosi di conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., costituirà causa di risoluzione espressa del contratto, ai sensi di quanto disposto dall art. 3, Pag.15/22

16 comma 8 della menzionata Legge n. 136/2010; gli estremi di tale conto corrente dovranno essere comunicati alla Committente entro sette giorni dalla sua accensione. Inoltre, qualora il Fornitore intenda avvalersi di attività e/o forniture rese da terzi subcontraenti ai sensi dell art. 118 del D.Lgs 163/2006 e s.m. ed i., lo stesso dovrà, con almeno venti giorni di anticipo sull inizio previsto delle stesse, far pervenire a ADRM copia del relativo contratto, al fine di consentire a ADRM stessa di verificare la presenza della clausola inerente l obbligo, a pena di nullità assoluta, di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell art. 3, comma 9 della Legge n. 136/2010. Articolo 16. REGIME FISCALE I corrispettivi relativi alla prestazioni/forniture del presente appalto sono assoggettate al regime IVA ad esse applicabile in base a quanto disposto dal D.P.R. 633/72 e successive modifiche ed integrazioni. Articolo 17. REVISIONE PREZZI Non è ammessa alcuna revisione dei prezzi, nonché la possibilità di risoluzione del contratto ai sensi dell art c.c. Salvo quanto disposto all art 10. Articolo 18. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA Le Parti si impegnano reciprocamente a scambiarsi tutte le informazioni necessarie ed utili alla corretta esecuzione delle attività previste dal presente contratto. Si impegnano inoltre, per sé e per i propri collaboratori, a non divulgare, a non rivelare a terzi ed a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del presente contratto, senza il permesso dell altra Parte, sia durante che dopo la cessazione del presente contratto, ogni e qualsiasi informazione inerente l'attività di quest'ultima ed, in genere del rispettivo Pag.16/22

17 gruppo. Si intende come "informazione" anche il contenuto del presente contratto. Non sono considerati terzi i dipendenti o ausiliari delle Parti che siano espressamente incaricati di dare esecuzione ai servizi in oggetto. Ciascuna delle Parti conviene di proteggere la segretezza del presente contratto e di tutte le informazioni scambiate ai sensi del medesimo. Ciascuna delle Parti conviene inoltre di non usare o rendere noti per alcun motivo, salvo quanto eventualmente richiesto in contrario dalla legge o dall applicazione delle espresse disposizioni del presente contratto, i dati forniti o ottenuti relativamente allo stesso. Le Parti potranno utilizzare le informazioni al solo ed unico fine di adempiere correttamente alle obbligazioni previste nel presente contratto. Le Parti si impegnano a far osservare i medesimi obblighi di riservatezza ai loro dipendenti o ausiliari che siano venuti o verranno a conoscenza delle informazioni, garantendone l'adempimento anche quale promessa del fatto di terzo ai sensi dell'art Cod. civ. Articolo 19. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Ai sensi dell art c.c. la Committente ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto ovvero dai singoli ordini secondo le modalità di seguito precisate. La Committente recederà dal contratto o dal singolo ordine attraverso comunicazione scritta nei confronti dell Appaltatore, mediante raccomandata a/r ovvero p.e.c., con un preavviso di 30 giorni, decorsi i quali il contratto si dovrà ritenere privo di effetti. Per quanto attiene alle attività c.d. a misura, in virtù della natura eventuale delle stesse prestazioni, non sarà erogato alcun indennizzo o risarcimento in favore dell appaltatore, salvo il pagamento delle prestazioni eseguite, compresi i canoni riferiti ai giorni di preavviso, 2. La Committente ha il diritto, inoltre, di risolvere il Contratto ai sensi dell art c.c. nei seguenti casi: 1. violazione di una delle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7, 13, 14, 15, 20, 21, 22 e 24 del presente Capitolato. 2. Cessazione del rapporto di concessione tra Committente e Concedente; Pag.17/22

18 3. gravi violazioni contrattuali o condotte negligenti dalle quali sia derivato pregiudizio alla sicurezza e/o alla salute degli utenti dei luoghi dove si svolge l appalto, dei lavoratori addetti al servizio stesso o di terzi; 4. mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale dipendente; 5. perdita dei requisiti minimi previsti per l accesso all appalto, anche in corso di esecuzione; 6. accertata colpevolezza per reati di evasione fiscale o frode; 7. fallimento, messa in liquidazione od apertura di altra procedura concorsuale, fatto salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 8. cessioni di crediti, mandati all incasso o delegazioni di pagamenti non autorizzati preventivamente da Aeroporti di Roma S.p.A.; In tali casi, la Committente potrà risolvere di diritto il contratto attraverso comunicazione scritta all Appaltatore, per mezzo di Raccomandata a/r ovvero p.e.c., di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui all art c.c., con la facoltà di indicare la data di decorrenza della risoluzione stessa, salva l ipotesi in cui questa sia contestuale alla comunicazione medesima, come nei casi di particolare gravità e pregiudizio nello svolgimento dell appalto. 3. Da ultimo, il presente contratto potrà essere risolto da ADR, ai sensi dell art c.c., nei casi di inadempimento o di inesatto adempimento agli obblighi ivi assunti, nonché nel caso di negligenza o imperizia o ritardo nell esecuzione delle prestazioni affidate. Qualora si verifichino tali condizioni, ADR notificherà all Appaltatore una diffida formale specificando gli inadempimenti ed assegnando un termine di quindici giorni per formulare giustificazioni e per provvedere secondo le modalità necessarie. In caso di omissione o di persistenza nell inadempimento, ADR potrà notificare la risoluzione con le modalità di cui sopra. Articolo 20. CESSIONE DEL CREDITO Resta inteso che ai sensi dell art del Codice Civile, ultimo comma, i crediti derivanti dall esecuzione del presente contratto non potranno essere oggetto di cessione a terzi o di mandato all incasso o di delegazione sotto qualsiasi forma. Fermo restando quanto sopra l eccezionale cessione del corrispettivo dell appalto è rimessa alla insindacabile discrezionalità della Committente e condizionata alla formale autorizzazione della stessa. In deroga all art del Codice Civile, la Committente ha diritto di opporre al cessionario la compensazione in relazione a crediti sorti sia antecedentemente che successivamente alla Pag.18/22

19 comunicazione della cessione e fino al momento del pagamento dell importo ceduto, ancorché tali crediti non siano ancora scaduti, fatti salvi, comunque, tutti gli altri diritti opponibili. Articolo 21. DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE L Appaltatore dichiara di conoscere il contenuto del D. Lgs. 231/2001 e del Codice Etico della Committente, disponibile sul sito e si impegna a tenere un comportamento, nei rapporti reciproci con la Committente, conforme ai principi in essi contenuti. Dichiara inoltre, di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 9 del D.Lgs. 231/2001, e che nessuna azione è pendente a proprio carico in relazione a tale normativa. Qualora, in costanza del rapporto contrattuale, l Appaltatore dovesse trovarsi nelle condizioni di cui sopra, la stessa si impegna a darne tempestiva informativa alla Committente. L inosservanza di una qualsiasi delle previsioni della citata normativa, e dei principi contenuti nel suddetto Codice Etico, costituirà inadempimento grave agli obblighi del presente contratto e legittimerà la Committente a valutare le opportune misure di tutela da adottare, tra cui quella di esercitare il diritto di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art c.c., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni eventualmente causati alla stessa Committente. L Appaltatore si impegna a far osservare ai soggetti che operano per proprio conto nell ambito dell esecuzione del presente appalto, i principi di cui al D.Lgs. 231/2001 e i contenuti riportati nel Codice Etico, in particolare l Appaltatore dichiara di conoscere e di rispettare le previsioni dell art. 25-undecies del D.lgs 231/01 (c.d. reati ambientali) con riferimento allo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato Articolo 22. CONDIZIONE RISOLUTIVA Nel caso che gli accertamenti antimafia di cui al D.lgs 6 settembre 2011, n. 159 diano esito positivo durante l esecuzione del contratto, quest ultimo si risolverà di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo il maggior danno; tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione. Pag.19/22

20 Articolo 23. DISCORDANZE ATTI CONTRATTUALI Nel caso che uno stesso atto contrattuale o uno stesso documento prescriva modalità di esecuzione delle prestazioni discordanti tra loro, prevarranno inderogabilmente le disposizioni contenute nei documenti di seguito indicati, secondo la seguente priorità. In ogni caso, l Impresa dovrà adempiere eseguendo le prestazioni secondo le indicazioni della Committente: 1. Ordine 2. il presente Capitolato Speciale di Appalto con i suoi allegati 3. Offerta del Fornitore con i relativi allegati L'Appaltatore, con il fatto stesso di partecipare alla gara espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nei documenti di cui sopra hanno carattere di essenzialità. Articolo 24. SUBAPPALTO L esecuzione dei lavori/opere/servizi è sottoposta alla disciplina di cui all'art. 118 del D. Lgs 163/2006, nonché a quanto previsto dal presente articolo. E' vietato all Appaltatore, a pena di risoluzione del contratto e di risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, affidare in subappalto o concedere in cottimo o, comunque, stipulare contratti che prevedano l impiego di manodopera, in assenza di preventiva autorizzazione richiesta dall Appaltatore stesso e rilasciata dalla Committente. L'autorizzazione alla stipula dei subappalti, dei cottimi e dei contratti, sarà rilasciata esclusivamente per l'esecuzione di lavori o parti di opere espressamente indicati in fase di offerta nell apposita dichiarazione. Le richieste di autorizzazione al subappalto, che la Committente si riserva di non autorizzare a suo insindacabile giudizio, dovranno essere presentate, pena il rifiuto dell autorizzazione medesima, almeno 30 giorni prima dell inizio dei lavori inerenti l oggetto del subappalto, e dovranno essere corredate da: 1) indicazione dei soggetti cui l Appaltatore intende subappaltare le attività con il relativo importo; Pag.20/22

21 2) idonea documentazione fornita dal subappaltatore atta a comprovare, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, la sussistenza dei requisiti necessari per essere legittimati ad effettuare le attività oggetto del subappalto, per il relativo importo; 3) documentazione per l adempimento di quanto previsto dalla vigente normativa antimafia da parte dell'impresa assuntrice del subappalto; 4) certificazione del subappaltatore, rilasciata dagli uffici competenti, da cui risulti che lo stesso è in regola con le vigenti norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed in particolare l ottemperanza di quanto previsto dalla legge n. 68/1999; qualora il subappaltatore non sia assoggettabile a detta norma, è necessaria la dichiarazione che attesti tale circostanza; 5) dichiarazione di cui al D.P.C.M. n. 187 dell'11/5/91 dell impresa assuntrice del subappalto in tema di controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso; 6) dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell Art C.C., con l impresa affidataria del subappalto. 7) DURC impresa subappaltatrice; 8) Camera di Commercio ovvero dichiarazione sostitutiva dell impresa subappaltatrice; 9) Dichiarazione ai sensi dell art. 36 D.Lgs 163 del 2006 e s.m.i. da parte della ditta subappaltatrice; Le eventuali autorizzazioni saranno revocate come conseguenza del venir meno di una delle condizioni che ne avevano inizialmente consentito il rilascio, senza che l Appaltatore abbia per questo nulla a pretendere dalla Committente a qualunque titolo. La Committente si riserva di adottare gli opportuni provvedimenti quali, in via meramente esemplificativa, la sospensione di tutti i pagamenti o altro, nei confronti dell Appaltatore, nei seguenti casi: a) in caso di mancato deposito presso la Committente del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell esecuzione dei relativi lavori; copia del contratto dovrà essere fornita, negli stessi termini, anche alla Direzione Lavori. Nel contratto di subappalto dovrà risultare che il ribasso sui prezzi unitari dell ordine non è superiore al 20%; b) in caso di mancata consegna alla Committente, almeno dieci giorni prima dell inizio delle opere oggetto del subappalto, della documentazione di cui all Art. 131, comma 2, lettere B) e C), del D.Lgs 163/2006, predisposta dal subappaltatore; Pag.21/22

22 c) in caso di mancata consegna alla Committente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dalla Committente all Appaltatore, della copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati ai subappaltatori da parte dell Appaltatore, con le indicazioni delle ritenute di garanzia applicate; d) in caso di mancata consegna alla Committente, prima dell'inizio delle attività, della documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la documentazione relativa alla cassa edile, quella in materia assicurativa ed antinfortunistica; e) in caso di mancata consegna alla Committente trimestralmente di copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi nonché, di quelli dovuti ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Ai sensi e per gli effetti di cui all art. 118, comma 3, la Committente si riserva la facoltà, previa sua esplicita dichiarazione in tal senso e fatte salve le disposizioni di cui sopra, di corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l importo dovuto per le attività svolte in ragione del subappalto: cionondimeno, rimane il primario l obbligo di trasmissione della copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati ai subappaltatori da parte dell Appaltatore. La Committente rimarrà comunque estranea ai rapporti tra l Appaltatore ed i suoi subappaltatori, né l Appaltatore potrà opporre eccezioni di sorta per fatti o colpe imputabili ai suoi subappaltatori Articolo 25. FORO COMPETENTE Per qualsiasi controversia relativa alla presente procedura è competente in via esclusiva il Foro di Roma. Per la definizione di qualsiasi controversia derivante dal contratto di appalto le parti convengono di non avvalersi dell istituto dell arbitrato di cui all art. 241 del D. Lgs. 163/2006. Pag.22/22

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