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- Renata Orsini
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1 Commento all'art. 600-bis (Prostituzione minorile) del codice penale, alla luce della sentenza della Cassazione, sezioni unite penali, n /2013 dep Premessa È ben noto che il "cliente" di una persona di età maggiore che si dà alla prostituzione non commette un fatto penalmente rilevante. Le norme della legge n. 75 del 1958 (più nota come Legge Merlin, che ha chiuso i locali di meretricio) incriminano infatti lo sfruttamento e il favoreggiamento della prostituzione di persone dell'uno e dell'altro sesso, nonché l'induzione alla prostituzione di una donna di età maggiore (è piuttosto singolare che non sia prevista e punita l'induzione alla prostituzione di un maggiorenne di sesso maschile). Nel caso di parte lesa maggiorenne [e, come già detto, di sesso femminile] la mera prospettazione di vantaggi patrimoniali in cambio di prestazioni sessuali non costituisce condotta induttiva se non accompagnata da condotte ulteriori, sub specie di pressioni fisiche e psicologiche che, superando le resistenze di ordine morale (o di altra natura) che trattengono la persona dall'attività di prostituzione, incidono sulla libertà fisica e/o psichica della persona che viene spinta a prostituirsi. (Cassazione, sez. 3, n /2004). Sia la giurisprudenza sia la dottrina escludono la configurazione della condotta di induzione nell'ipotesi del "cliente" stesso della prostituta maggiorenne, che, inteso quale mero fruitore delle prestazioni sessuali, viene considerato del tutto estraneo a tale ipotesi criminosa. È invece punita penalmente l'utilizzazione della prostituzione minorile, cioè il compimento di atti sessuali con una persona minore, di età compresa tra il 14 e 18 anni, dell'uno o dell'altro sesso, in cambio di un corrispettivo o con la promessa di un corrispettivo in denaro o altra utilità. Il fatto è punito dal secondo comma dell'art. 600-bis c.p. che commina la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 1500 a 6000 euro. Costituisce più grave delitto, punito dall'art. 609-quater c.p. con la reclusione da 5 a 10 anni, il compimento di atti sessuali con una persona che non ha compiuto i 14 anni, (cioè con una bambina o un bambino,) indipendentemente da un'eventuale situazione di prostituzione. Tuttavia (per chi scrive ciò è agghiacciante) questo delitto è punibile a querela della persona offesa. Se la persona offesa non ha compiuto i 10 anni la pena è della reclusione da 6 a 12 anni e si procede d'ufficio. È inoltre punito d'ufficio l'atto sessuale commesso dal genitore o dall'educatore o tutore o affidatario, con la reclusione da 3 a 6 anni se il minore ha compiuto i 16 anni, con la reclusione da 5 a 10 anni se il minore ha età compresa tra i 14 e i 16 anni. Tornando al tema della prostituzione minorile, in questi anni (a partire dal 2006) è sorto un contrasto nella giurisprudenza di legittimità per stabilire se integri gli estremi della fattispecie di cui al comma primo o di cui al comma secondo dell'art. 600-bis del codice penale la condotta di dazione o promessa di denaro o altra utilità attraverso cui si convinca una persona minore di età (ma che ha compiuto i 14 anni) a intrattenere rapporti sessuali esclusivamente con il soggetto agente. Le sezioni unite penali della Corte suprema di cassazione con la sentenza n del depositata il si sono pronunciate statuendo che non integra il delitto di induzione della prostituzione minorile (primo comma) la condotta di promessa o dazione di denaro o altra utilità attraverso la quale si convinca un minore a intrattenere rapporti sessuali esclusivamente con il soggetto agente, dovendosi relegare il "cliente" a semplice fruitore della prestazione. Il fatto integra soltanto il reato della c.d. utilizzazione della prostituzione minorile (secondo comma). 1
2 L'articolo 600-bis del codice penale L'articolo 600-bis è stato inserito nel codice penale dalla legge n. 269 del 1998 (nota anche come legge contro la pedofilia) e poi modificato dalla legge n. 38 del 2006 e infine sostituito completamente dalla legge n. 172 del 2012 (ratifica della convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale). L'art. 600-bis citato prevede le seguenti figure di reato: comma 1 n. 1 (induzione alla prostituzione minorile): reclutare o indurre alla prostituzione una persona minorenne; comma 1 n. 2 (sfruttamento della prostituzione minorile): favorire, sfruttare, gestire, organizzare o controllare la prostituzione di una persona minorenne o altrimenti trarne profitto; comma 2 (utilizzazione della prostituzione minorile): salvo che il fatto costituisca più grave reato, compiere atti sessuali con un minore di età tra i 14 e i 18 anni, in cambio di denaro o altra utilità, anche solo promessi. Le due fattispecie di cui al primo comma puniscono coloro che avviano i minorenni all'attività di prostituzione, li trattengono in tale attività e ne traggono vantaggio, con la reclusione da 6 a 12 anni e con la multa da a euro, mentre quella di cui al secondo comma - meno grave - punisce con la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da a euro coloro che si limitano a compiere atti sessuali a pagamento co soggetti minorenni, indipendentemente dal fatto che questi ultimi siano o meno già dediti ad attività di mercimonio sessuale del proprio corpo. Per tutte le figure di reato previste si procede d'ufficio e la competenza è del tribunale in composizione collegiale (art. 33-bis, co. 1, lett. c) c.p.p.). Le funzioni di pubblico ministero sono attribuite al procuratore distrettuale. Sono applicabili le misure cautelari personali e consentite le intercettazioni telefoniche. Per i reati del primo comma è obbligatorio l'arresto in flagranza e consentito il fermo di indiziato di delitto, per quello del secondo comma è facoltativo l'arresto in flagranza e non è consentito il fermo. Circostanza attenuante a effetto speciale (Art. 600-septies.1) : La pena è diminuita da un terzo fino alla metà nei confronti del concorrente che si adopera per evitare che l attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l autorità di polizia o l autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l individuazione o la cattura dei concorrenti. Circostanze aggravanti a effetto speciale dei reati di cui al primo comma ( n. 1 induzione alla prostituzione minorile e n. 2 sfruttamento della prostituzione minorile): la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso con violenza o minaccia (art. 602-ter co. 3 c.p. ) la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso approfittando della situazione di necessità del minore (art. 602-ter co. 4 c.p. ) la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni 16 (art. 602-ter co. 5 c.p. ) la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se è commesso in danno di un minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata (art. 602-ter co. 6 c.p. ) 2
3 la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se è commesso nei confronti di tre o più persone (art. 602-ter co. 7 c.p. ). Circostanze aggravanti a effetto speciale del reato di cui al secondo comma (utilizzazione della prostituzione minorile): la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso approfittando della situazione di necessità del minore (art. 602-ter co. 4 c.p. ) la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni 16 (art. 602-ter co. 5 c.p. ) la pena è aumentata da un terzo alla metà quando delitto è commesso in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale (Art.36 Legge n. 104/1992) Secondo il disposto dell'articolo 602-quater c.p. : il colpevole non può invocare a propria scusa l ignoranza dell età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile. Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 322 del 2007 l'ignoranza inevitabile non può affatto fondarsi soltanto, o essenzialmente, sulla dichiarazione della vittima di avere un'età superiore a quella effettiva. Infatti il giudizio di inevitabilità postula, in chi si accinga al compimento di atti sessuali con un soggetto che appare di giovane età, un "impegno" conoscitivo proporzionale alla pregnanza dei valori in gioco, il quale non può certo esaurirsi nel mero affidamento nelle dichiarazioni del minore, che, secondo la comune esperienza, ben possono essere mendaci. (Cassazione, sez. III pen. n /2007) Le norme incriminatrici di cui al primo comma ( n. 1 induzione alla prostituzione minorile e n. 2 sfruttamento della prostituzione minorile) sono speciali rispetto a quelle dell'art. 3 legge n. 75 del 1958, pertanto si applicano queste ultime soltanto se la vittima dell'induzione o sfruttamento della prostituzione è maggiorenne oppure in via residuale, quando la vittima è minorenne, per i comportamenti non previsti dal codice penale ovvero quello di cui al n. 7 dell'art. 3 cit. La fattispecie meno grave di cui al comma 2 (atti sessuali con un minore di età compresa tra i 14 e i 18 anni) prevede la clausola di riserva (salvo che il fatto costituisca più grave reato), essendo residuale rispetto alle fattispecie di cui all'articolo 609-quater c.p. Questa fattispecie, così come modificata dalla legge n. 172/2012, prevede due elementi oggettivi: il compimento dell'atto sessuale e la promessa di un corrispettivo, sicché il delitto è da ritenersi sempre consumato allorché si verifichi l'atto sessuale, anche se il pagamento promesso poi non viene fatto. Si ricade invece nel delitto tentato (art. 56 c.p.) quando si perfeziona l'accordo con il minore (atto sessuale in cambio di un corrispettivo) ma l'atto sessuale non si verifica oppure quando la condotta consiste nella sola richiesta della prestazione sessuale (che non avviene) in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità. Come noto, per PROSTITUZIONE si intende il commercio del proprio corpo mediante il compimento di atti sessuali in cambio del corrispettivo di una somma di denaro o di altra utilità economica. Recentemente è stato precisato (Cassazione sez. III pen. n. 7368/2012) che rientra nella nozione di prostituzione qualsivoglia attività sessuale posta in essere dietro corrispettivo di denaro, anche se priva del contatto fisico tra i due soggetti, i quali possono anche trovarsi in luogo diverso, essendo unicamente richiesta la possibilità per gli stessi di interagire. (Fattispecie di prestazione chiesta e ottenuta via telefono.) L'elemento caratterizzante l'atto di prostituzione non è necessariamente costituito dal contatto fisico tra i soggetti della prestazione, bensì dal fatto che un qualsiasi atto sessuale venga compiuto dietro pagamento di un corrispettivo e risulti finalizzato, in via diretta e immediata, a soddisfare la libidine di colui che ha chiesto o che è destinatario della prestazione. L'attività di chi si prostituisce può consistere anche nell'esecuzione di atti sessuali di qualsiasi natura eseguiti su sé stesso in presenza di chi ha chiesto la prestazione, pagando un compenso, al fine di soddisfare la propria libidine, senza che intervenga alcun contatto fisico tra le parti (Cassazione, sez. 3, n /2004). 3
4 La nozione di ATTI SESSUALI (penalmente rilevante ai sensi dell'art. 609-bis c.p. ma anche dell'art. 600-bis c.p.) secondo un orientamento costante della giurisprudenza di legittimità (citiamo per tutte proprio la sentenza in esame delle sezioni unite penali della cassazione) ricomprende oltre a ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo tra soggetto attivo e soggetto passivo, ancorché fugace ed estemporaneo, o comunque coinvolgendo la corporeità sessuale di quest'ultimo, sia finalizzato e normalmente idoneo a porre in pericolo la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale. Punti focali sono la concreta idoneità della condotta, esprimente l'impulso sessuale dell'agente, a compromettere la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale, mentre nessun rilievo deciso si connette all'effettivo ottenimento del soddisfacimento del piacere sessuale dell'agente medesimo. Ne consegue che anche i palpeggiamenti, i toccamenti e gli sfregamenti corporei, posti in essere nella prospettiva del reo di soddisfare o eccitare il proprio istinto sessuale, in quanto coinvolgono la corporeità della vittima, possono costituire un'indebita intrusione nella sfera sessuale di quella. LA SENTENZA DELLE SEZIONI UNITE Con riferimento al reato di cui al n. 1 del primo comma dell'art. 600-bis (reclutamento o induzione alla prostituzione minorile) per induzione deve intendersi ogni condotta suggestiva o persuasiva idonea a sollecitare e convincere la vittima a compiere determinati atti (specificamente atti sessuali se si tratta di induzione alla prostituzione). Il problema interpretativo, oggetto di contrasto giurisprudenziale, riguarda l'addebito dell'induzione alla prostituzione minorile (comma 1 n. 1) contestuale al compimento di atti sessuali a pagamento col minorenne (comma 2), quest'ultimo reato quindi in continuazione (art. 81 capoverso c.p.) col primo. La terza sezione penale della Corte di Cassazione aveva sottoposto alla Sezioni Unite i seguenti quesiti in materia di "prostituzione minorile": 1) se il concetto di induzione alla prostituzione minorile sia integrato dalla sola condotta di promessa o dazione di denaro o altra utilità posta in essere nei confronti di persona minore di età convinta così a compiere una o più volte atti sessuali esclusivamente col soggetto agente; 2) se il soggetto attivo del reato previsto dall'art. 600-bis, comma 1, c.p. possa essere colui che si limita a compiere atti sessuali col minore. Nel fatto giudicato, l'imputato, un uomo adulto, aveva compiuto più volte atti sessuali con tre minorenni stranieri, in cambio di ospitalità, piccole somme di denaro (da 10 a 20 euro) e "modeste regalie". I ragazzini, al momento dei fatti, avevano un'età prossima ai 18 anni, si erano recati spontaneamente presso l'abitazione dell'imputato e non risultavano essere stati oggetto né di minacce né di particolari condizionamenti. Le Sezione Unite della Suprema Corte, risolvendo un contrasto interpretativo insorto nella giurisprudenza di legittimità, hanno statuito che "La condotta di promessa o dazione di denaro o altra utilità, attraverso cui si convinca una persona minore di età ad intrattenere rapporti sessuali esclusivamente con il soggetto agente, integra gli estremi della fattispecie di cui al comma secondo e non al comma primo dell'art. 600-bis del codice penale". È stato dunque chiarito che il cosiddetto "fatto del cliente", e cioè il mero compimento di atti sessuali a pagamento con il minore, può rientrare esclusivamente nella fattispecie meno grave di cui al secondo comma dell'art. 600-bis c.p., e non configura il reato di "induzione" previsto al comma 1 della stessa norma. Le Sezioni Unite hanno in particolare precisato: che l atto sessuale compiuto dal minore prostituito, a differenza di quanto avviene per i maggiorenni, non può essere inquadrato in un area di libertà; 4
5 che da tale assenza di libertà della prostituzione minorile, di cui il fruitore della prestazione sessuale non può non essere a conoscenza, discende in forza della precisa incriminazione prevista dal comma secondo dell art.600 bis c.p. - la punibilità della condotta del cliente medesimo, che diversamente è immune da sanzione penale quando viene in rapporto, sempre da cliente, con la prostituzione del soggetto adulto; che, in tale logica punitiva del cliente del minorenne, la condotta di induzione alla prostituzione minorile di cui al primo comma della disposizione citata deve essere sganciata dal rapporto sessuale con l agente, dovendo avere riguardo alla prostituzione esercitata nei confronti di terzi, anche identificabili in un solo soggetto purché diverso dall induttore. Si legge nella sentenza: "anche la condotta di induzione alla prostituzione minorile (...), per essere penalmente rilevante, deve essere sganciata dall'occasione nella quale l'agente è parte del rapporto sessuale e oggettivamente rivolta ad operare sulla prostituzione esercitata nei confronti di terzi. L'induzione del minore alla prostituzione prescinde dall'effettuazione diretta dell'atto sessuale con l'induttore e può riguardare soltanto chi determina, persuade o convince il soggetto passivo a concedere il proprio corpo per pratiche sessuali da tenere non esclusivamente con il persuasore con terzi, che possono consistere anche in una sola persona, a condizione però che questa non si identifichi nell'induttore". Osserva la Suprema Corte che col ritenere che il mero pagamento di una prestazione sessuale sia di per sé una condotta di "induzione alla prostituzione" - si finirebbe per abrogare implicitamente la fattispecie di cui al comma secondo dell'art. 600 bis c.p.: "tenuto conto che la fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 600-bis cod. pen. presuppone la necessaria correlazione causale fra la dazione o la promessa di danaro o di altra utilità e la prestazione sessuale del minore, deve essere altresì evidenziato che la figura polivalente ed ubiquitaria del cliente mero fruitore del sesso a pagamento che, come tale, contestualmente indurrebbe il minore alla prostituzione comporterebbe, di fatto, l'abrogazione implicita dello stesso secondo comma dell'art. 600-bis". In secondo luogo, la collocazione sistematica della fattispecie di "induzione alla prostituzione" nel comma primo dell'art. 600-bis c.p., che viene equiparata a condotte di "indubbia maggiore gravità", ne impone - secondo il Collegio - una interpretazione che esclude la "mera fruizione di una prestazione sessuale a pagamento": "L'induzione di cui al primo comma dello stesso art. 600-bis è stata distinta dal legislatore dalle mera fruizione di una prestazione sessuale a pagamento in quanto equiparata a condotte di indubbia maggiore offensività (reclutamento, sfruttamento, favoreggiamento, organizzazione e gestione della prostituzione minorile) che ben giustificano - a fronte della collocazione sistematica delle due fattispecie all'interno del medesimo articolo - il diversissimo quadro edittale di pena". 5
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