Guida all assicurazione sociale per i datori di lavoro. Edizione 2016

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Guida all assicurazione sociale per i datori di lavoro. Edizione 2016"

Transcript

1 Guida all assicurazione sociale per i datori di lavoro Edizione 2016

2 Indice Introduzione...3 sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)...4 sull assicurazione per l invalidità (LAI)...5 sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG)...6 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP)...7 sull assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l indennità per insolvenza (LADI) sull assicurazione militare (LAM) sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) sulle prestazioni complementari all assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPC) sull assicurazione malattie (LAMal)...20 Sommario Guida pratica... 27

3 Introduzione 3 Per saperne di più sulle assicurazioni sociali nelle aziende. Per i datori di lavoro, l assicurazione sociale è un argomento che richiede competenza, responsabilità e conoscenze ben precise. Questo opuscolo è stato concepito allo scopo di fornire ai datori di lavoro uno strumento conciso e completo sul sistema previdenziale svizzero per le aziende. In azienda, sicurezza è sinonimo non soltanto di disposizioni sulla sicurezza o prestazioni assicurative imparziali, bensì anche certezza di poter sempre contare su un partner assicurativo competente e affidabile. Forti della nostra esperienza pluriennale, offriamo alle aziende il sostegno di cui necessitano. In qualità di compagnia di assicurazioni per le aziende, possiamo contare su conoscenze fondate nell ambito della previdenza del personale e seguiamo attentamente gli sviluppi sociali e legislativi di rilievo per il settore, aggiornando tempestivamente i nostri prodotti. Insieme, elaboriamo una soluzione adeguata, completa e finanziariamente ottimale per la vostra azienda, per garantire la vostra sicurezza e il benessere dei vostri dipendenti. A proposito, per i dipendenti è disponibile un opuscolo specifico dal titolo «Guida all assicurazione sociale per i dipendenti» con molti consigli utili e preziosi suggerimenti. I nostri consulenti alla clientela saranno lieti di rispondere a tutte le vostre domande in fatto di assicurazione, in ambito privato o professionale. Grazie alle loro conoscenze specializzate e alla vasta formazione ricevuta, essi sono in grado di consigliarvi in modo competente e, se opportuno, potranno indirizzarvi a uno dei nostri specialisti. Se la vostra azienda desidera intraprendere di più rischiando di meno, chiamate la nostra agenzia più vicina.

4 4 sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) del 20 dicembre 1946, in vigore dal 1 o gennaio 1948 Scopo La funzione dell AVS è quella di attenuare le conseguenze economiche a cui vanno incontro le persone assicurate e i loro familiari in seguito alla diminuzione o soppressione del reddito percepito causa pensionamento o decesso. Ammontare delle rendite (in % della rendita semplice di vecchiaia) Rendita semplice di vecchiaia (uomo 65 anni, donna 64 anni) senza lacune di contribuzione: minimo CHF massimo CHF /al mese 100% Contributi (valido anche per AI e IPG) Le persone assicurate sono tenute a versare i contributi finché esercitano un attività lucrativa e il loro salario annuo presso il datore di lavoro supera CHF Per chi non svolge alcuna attività lucrativa, l obbligo di contribuzione inizia il 1 o gennaio dell anno successivo al compimento dei 20 anni. I coniugi o partner registrati che non svolgono attività lucrativa sono esonerati dall obbligo contributivo quando l altro coniuge o partner registrato versa contributi pari almeno al doppio del contributo minimo (2 CHF 478. /anno, incluso AI/IPG). Per la riscossione dei contributi, finanziati per metà dal datore di lavoro e per metà dal dipendente, è determinante il reddito complessivo. Somma delle due rendite per coniugi o per partner registrati Rendita per figli (uomo 65 anni o donna 64 anni) Rendita per vedovi (se vi sono figli fino a 18 anni) Rendita per vedove (se non vi sono figli, oppure età della donna 45 anni e coniugata da almeno 5 anni) Rendita per orfani orfani di padre o di madre orfani di padre e di madre al massimo 150% della rendita massima di vecchiaia 40% 80% 80% 40% al massimo 60% Aventi diritto (solo rendite) Hanno diritto alle prestazioni AVS i cittadini svizzeri, i rifugiati e gli apolidi in base a disposizioni di diritto federale, nonché i cittadini stranieri con domicilio in svizzera. Per i cittadini di stati membri dell Ue e dell AELS non è necessario il domicilio svizzero. Durata delle prestazioni Le rendite per i figli vengono versate fino al compimento dei 18 anni; se in formazione fino alla conclusione della formazione, al massimo sino a 25 anni. Il diritto alle rendite vedovili si estingue nel momento in cui il coniuge superstite si risposa. Inoltre, nel caso della rendita per i vedovi, il diritto si estingue quando l ultimo figlio compie 18 anni. Persone assicurate (valido anche per l AI) L assicurazione è obbligatoria per tutte le persone domiciliate in Svizzera o che vi esercitano un attività lucrativa oppure che, in conformità agli accordi bilaterali con l Ue, sottostanno al sistema di previdenza sociale svizzero. Le persone che lavorano all estero alle dipendenze di un datore di lavoro con sede in Svizzera e che sono da lui retribuite, possono mantenere l assicurazione previo comune accordo con il proprio datore di lavoro. I cittadini svizzeri residenti in paesi non membri dell Ue/AELS e i cittadini dei paesi membri dell Ue/AELS possono assicurarsi a titolo facoltativo, se sono già assicurati obbligatoriamente da almeno 5 anni senza interruzione. Effetti del divorzio, della separazione giudiziale e dello scioglimento dell unionedomesticaregistrata In caso di divorzio, sul conto individuale di ciascuno dei coniugi viene accreditata la metà del reddito percepito dall altro coniuge durante il matrimonio, nonché la metà di eventuali accrediti per compiti educativi e assistenziali (eccetto per l anno di matrimonio e di divorzio). Questa suddivisione obbligatoria degli accrediti AVS non può essere omessa nella sentenza di divorzio. Se l economia domestica comune viene annullata giudizialmente, il limite massimo di un eventuale rendita comune pari al 150% viene meno e ciascun coniuge riceve una rendita individuale. La stessa procedura si applica in caso di scioglimento dell unione domestica registrata.

5 sull assicurazione per l invalidità (LAI) 5 sull assicurazione per l invalidità (LAI) del 19 giugno 1959, in vigore dal 1 o gennaio 1960 Scopo Lo scopo principale dell AI è la «reintegrazione prima della rendita». L AI accorda la rendita esclusivamente quando la reintegrazione nella vita lavorativa è assolutamente impossibile oppure solo parzialmente possibile. Anche in occasione della revisione delle rendite, i beneficiari di rendite AI dovranno essere ricondotti per quanto possibile alla vita lavorativa. Persone assicurate e contributi (cfr. AVS) Definizione di invalidità Si parla di invalidità quando sussiste un incapacità al guadagno, probabilmente permanente o di lunga durata, insorta in seguito a un danno alla salute fisica, mentale o psichica dovuto a infermità congenita, malattia o infortunio. i provvedimenti di integrazione a preparazione del nuovo inserimento professionale, la consegna di mezzi ausiliari, il pagamento di indennità giornaliere (80% dell ultimo salario, al massimo 80% di CHF all anno). Le persone assicurate invalide, o che corrono il rischio di diventarlo, e i beneficiari di rendita, hanno diritto ai provvedimenti di integrazione necessari e atti a ristabilire, migliorare o salvaguardare la capacità di guadagno. Rendite Le rendite di invalidità ammontano allo stesso importo delle rendite di vecchiaia AVS e dipendono dal grado di invalidità stabilito: Grado di invalidità Diritto alla rendita (in frazione della rendita intera) Ammontare delle rendite (in % della rendita semplice di invalidità) Rendita semplice di invalidità 100% almeno 40% almeno 50% almeno 60% un quarto di rendita mezza rendita tre quarti di rendita Somma delle due rendite per i coniugi o partner registrati (entrambi i coniugi o partner registrati invalidi) Rendita semplice per i figli (padre invalido o madre invalida) Rendita doppia per i figli (entrambi i genitori invalidi) al massimo 150% della rendita massima di vecchiaia 40% 60% Le prestazioni principali dell AI consistono in provvedimenti di integrazione e rendite. Provvedimenti di integrazione I provvedimenti di integrazione comprendono: i provvedimenti sanitari, i provvedimenti professionali (orientamento professionale, prima formazione e riformazione professionale, collocamento), almeno 70% rendita intera Il diritto alla rendita si estende alle persone assicurate, diventate incapaci al guadagno per un grado costante di almeno 40% o che sono state in media incapaci di guadagnare al 40% senza grandi interruzioni per un anno e che lo saranno presumibilmente anche in futuro. Durata delle prestazioni La rendita di invalidità viene corrisposta dopo il compimento del 18 o anno di età, e non prima che siano trascorsi sei mesi dalla rivendicazione del diritto alla prestazione. Il diritto alla rendita si estingue con la cessazione dell invalidità (in alcuni casi al termine dei provvedimenti di integrazione e reinserimento), il decesso dell avente diritto o l inizio del diritto alla rendita AVS. Le rendite per i figli sono versate fino all età di 18 anni. I figli che non hanno ancora terminato la formazione professionale o gli studi universitari hanno diritto alla rendita fino alla conclusione degli stessi, al massimo però fino al compimento del 25 o anno di età.

6 6 sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG) sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG) del 25 settembre 1952, in vigore dal 1 o gennaio 1953 Scopo La legge sulle indennità di perdita di guadagno garantisce una compensazione adeguata della perdita di salario o stipendio in caso di servizio militare, servizio civile o di partecipazione ad altri servizi indicati nella legge. Essa fissa inoltre la durata e l importo dell indennità di perdita di guadagno durante il congedo di maternità per le donne che esercitano un attività lavorativa. Contributi Sono soggetti all obbligo contributivo i dipendenti e i datori di lavoro soggetti all AVS che finanziano rispettivamente per metà il tasso contributivo dello 0,45% del reddito. importo minimo/massimo in CHF al giorno Indennità di base, indipendentemente dallo stato civile: in generale durante i servizi di avanzamento reclute e coloro che hanno l obbligo di presentarsi per il servizio di leva, senza figli 62. / / partecipano a corsi federali o cantonali di animatori di gioventù e sport o a corsi di protezione dei giovani, per ogni giorno intero di corso, coloro che sono obbligati a presentarsi al servizio di leva per i giorni di reclutamento. L indennità totale si compone dell indennità di base e degli assegni per i figli. Gli assegni per spese di custodia e quelli per spese aziendali sono corrisposti in aggiunta all indennità totale e senza mai subire alcuna riduzione. Indennità di maternità Il diritto a 14 settimane di congedo di maternità pagato spetta a tutte le donne esercitanti una professione, che nei nove mesi precedenti al parto, erano assicurate obbligatoriamente secondo la LAVS e che durante questo lasso di tempo hanno esercitato per almeno cinque mesi un attività lavorativa. L indennità di maternità viene versata sotto forma di indennità giornaliera da parte del datore di lavoro e corrisponde all 80% del reddito lavorativo medio prima della nascita. L importo massimo ammonta a CHF 196. al giorno. Assegno per figli: per ogni figlio 20. Limite dell indennità totale 245. * Assegno per spese di custodia al massimo 67. Assegno per l azienda 67. * Questo limite massimo vale anche se la somma dell indennità di base e dell assegno per figli supera l importo di CHF 245. Diritto all indennità per chi presta servizio Aventi diritto Hanno diritto a prestazioni le persone domiciliate in Svizzera o all estero che prestano servizio nell esercito svizzero o nella Croce Rossa, per ogni giorno di soldo, prestano servizio civile, per ogni giorno di servizio computabile, prestano servizio nella protezione civile, per ogni giorno intero per il quale ricevono un indennità,

7 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP) 7 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP) del 25 giugno 1982, in vigore dal 1 o gennaio 1985 Scopo Le prestazioni della previdenza professionale (2 o pilastro), insieme a quelle dell assicurazione federale AVS/AI (1 o pilastro), devono permettere alle persone anziane, ai superstiti e agli invalidi di mantenere in modo adeguato il tenore di vita abituale. Di seguito sono elencate le prestazioni minime previste dalla legge. Gli istituti di previdenza possono prevedere prestazioni superiori. Persone assicurate Assicurazione obbligatoria I lavoratori che riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo superiore a CHF sono assicurati contro i rischi decesso e invalidità dal 1 o gennaio successivo al compimento del 17 o anno di età e, per la vecchiaia, dal 1 o gennaio successivo al compimento del 24 o anno di età. Se una persona è già assicurata obbligatoriamente per la previdenza professionale nell ambito dell attività lavorativa principale oppure se svolge un attività indipendente a titolo principale, non è possibile assicurare le eventuali attività secondarie nel regime obbligatorio. L avere di vecchiaia si compone di accrediti di vecchiaia prestazioni di libero passaggio apportate acquisti di anni di contribuzione indennità di divorzio ricevute interessi sugli importi sopra indicati Gli accrediti di vecchiaia sono calcolati annualmente in percentuale del salario coordinato secondo i dati seguenti: Età donne/uomini /65 Percentuale del salario coordinato 7% 10% 15% 18% Assicurazione facoltativa per i lavoratori indipendenti I lavoratori indipendenti con personale possono assicurarsi pressi l istituto di previdenza deipropri dipendenti, della propria associazione di categoria o presso l istituto collettore. I lavoratori indipendenti senza personale possono scegliere tra le ultime due opzioni. Salario assicurato Viene assicurato il salario annuo compreso tra CHF e CHF Il salario massimo assicurabile è quindi pari a CHF e corrisponde al cosiddetto salario coordinato. Per i salari annui tra CHF e CHF viene assicurato un importo minimo di CHF Per le persone assicurate, riconosciute parzialmente invalide ai sensi dell AI, gli importi limite (CHF e CHF ) vengono ridotti della frazione corrispondente della rendita intera AI. Contributi Il datore di lavoro deve farsi carico almeno della metà dei contributi complessivi per il personale. Questi contributi comprendono gli accrediti di vecchiaia, i premi di puro rischio e i costi per ulteriori prestazioni legali (adeguamento al rincaro e fondo di garanzia). Il datore di lavoro versa i contributi complessivi all istituto di previdenza. di vecchiaia Rendita di vecchiaia Hanno diritto a una rendita di vecchiaia gli uomini che hanno compiuto i 65 anni e le donne che hanno compiuto i 64 anni. Il regolamento di previdenza dei singoli istituti di previdenza può consentire la possibilità del pensionamento anticipato e/o anche la proroga assicurativa fino a 70 anni. La rendita di vecchiaia viene calcolata in percentuale dell avere di vecchiaia acquisito dalla persona assicurata e disponibile al momento in cui raggiunge l età che dà diritto alla rendita. In caso di pensionamento a 64/65 anni, per il regime obbligatorio, l aliquota di conversione ammonta al 6,8%. Nel regime sovraobbligatorio, gli istituti di previdenza possono prevedere aliquote di conversione diversa. Rendita per figli di pensionati La persona assicurata, che beneficia di una rendita di vecchiaia, ha diritto a una rendita per figli di pensionati per ogni figlio che, in caso di decesso dei propri genitori, avrebbe diritto a una rendita per orfani. La rendita per figli di pensionati ammonta al 20% della rendita di vecchiaia.

8 8 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP) Indennità in capitale La persona assicurata può richiedere il pagamento in un indennità in capitale unica di un quarto del proprio avere di vecchiaia. Se il regolamento della propria cassa di previdenza lo consente, la persona assicurata può richiedere il versamento di un indennità in capitale al posto della rendita. Se sono stati effettuati acquisti di anni di contribuzione, le prestazioni da essi risultanti non possono essere versate sotto forma di capitale nei tre anni successivi all acquisto stesso. di invalidità Rendita di invalidità Hanno diritto a una rendita di invalidità le persone riconosciute invalide almeno al 40% ai sensi dell AI e che erano assicurate al momento in cui si è verificata l incapacità lavorativa all origine dell invalidità. Il diritto alla rendita si estingue con la morte della persona assicurata o con la cessazione dell invalidità. Ammontare della rendita La rendita di invalidità è calcolata applicando l aliquota di conversione valida per la rendita di vecchiaia. L avere di vecchiaia, considerato come base, è composto dall avere di vecchiaia acquisito dalla persona assicurata fino alla nascita del diritto alla rendita di invalidità, dalla somma degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti fino al raggiungimento dell età di pensionamento, interessi esclusi. Tuttavia, spesso la rendita di invalidità viene stabilita in percentuale del salario assicurato. L istituto di previdenza può ridurre la rendita di invalidità, se questa, insieme alle altre entrate conteggiabili, supera il 90% del guadagno perso. Rendita per figli di invalidi La persona assicurata, che beneficia di una rendita di invalidità, ha diritto a una rendita per figli di invalidi per ogni figlio che, in caso di decesso dei propri genitori, avrebbe diritto a una rendita per orfani. La rendita per figli di invalidi ammonta al 20% della rendita di invalidità. Diritto alle rendite per figli Il diritto alle rendite per figli si estingue in caso di decesso del figlio o quando quest ultimo compie il 18 o anno di età. Questo diritto si proroga al massimo fino al compimento del 25 o anno di età per i figli che devono ancora concludere la prima formazione professionale o scolastica, hanno un grado di invalidità di almeno il 70%. per i superstiti Rendita vedovile Il coniuge superstite ha diritto a una rendita vedovile se, con il decesso della persona assicurata deve provvedere al sostentamento di uno o più figli, ha compiuto i 45 anni e il matrimonio è durato almeno 5 anni. Se il coniuge superstite non soddisfa nessuna di queste condizioni, ha diritto a un indennità unica pari a tre rendite annue. Il diritto a una rendita vedovile nasce con il decesso della persona assicurata e tuttavia non prima della cessazione dell obbligo di pagamento del salario da parte del datore di lavoro. Questo diritto si estingue in caso di nuove nozze o decesso del coniuge superstite. In caso di decesso della persona assicurata, la rendita vedovile ammonta al 60% della rendita intera di invalidità alla quale avrebbe avuto diritto la persona assicurata. In caso di decesso di una persona assicurata che percepisce già una rendita di vecchiaia o di invalidità, la rendita vedovile ammonta al 60% dell ultima rendita percepita. I partner registrati superstiti hanno la stessa posizione giuridica deivedovi/delle vedove. Rendita per orfani In seguito al decesso della persona assicurata, i figli hanno diritto alla rendita per orfani. I figli affiliati godono di tale diritto unicamente se la persona deceduta provvedeva al loro mantenimento. La rendita per orfani ammonta al 20% della rendita intera di invalidità. Rendita per il coniuge divorziato In caso di decesso dell ex coniuge, il coniuge divorziato ha diritto alle stesse prestazioni della vedova o del vedovo a condizione che il matrimonio sia durato almeno 10 anni e che, in virtù della sentenza di divorzio, il coniuge divorziato abbia ottenuto una rendita oppure un indennità in capitale al posto di una rendita vitalizia. La rendita viene ridotta se, aggiunta a quella delle altre assicurazioni, in particolare dell AVS e dell AI, supera l ammontare delle pretese derivanti dalla sentenza di divorzio. In caso di decesso dell ex partner registrato, l ex partner facente parte dell unione registrata sciolta giudizialmente è equiparato al coniuge divorziato.

9 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP) 9 Indennità in capitale Se il regolamento lo prevede, la/il vedova/o può richiedere un indennità unica in capitale anziché una rendita vedovile. Il coniuge superstite deve presentare la relativa richiesta all istituto di previdenza prima del versamento della prima rendita. Lo stesso vale per il partner registrato superstite. Ulteriori costi legali Adeguamento al rincaro Le rendite di invalidità e per superstiti che vengono versate da oltre 3 anni sono adeguate al rincaro fino al compimento dei 64 anni per le donne e dei 65 anni per gli uomini. Fondo di garanzia Il fondo di garanzia versa sovvenzioni agli istituti di previdenza con una struttura di età sfavorevole (media degli accrediti di vecchiaia superiore al 14%) e indennità alle casse di compensazione. Esso garantisce le prestazioni legali degli istituti di previdenza divenuti insolventi fino al 150% dell importo limite superiore LPP (CHF ). I contributi versati al fondo di garanzia ammontano per la struttura d età sfavorevole: allo 0,08% dei salari coordinati di tutte le persone assicurate che pagano i contributi per le prestazioni di vecchiaia, per l insolvenza e altre prestazioni: allo 0,005% delle prestazioni di uscita regolamentari di tutte le persone assicurate al 31 dicembre e del decuplo dell importo di tutte le rendite versate secondo il conto d esercizio. Prestazione di libero passaggio Tramite la LPP per la vecchiaia, in caso di cambiamento di impiego le persone assicurate ricevono una prestazione di uscita (prestazione di libero passaggio) da parte dell istituto di previdenza dell ex datore di lavoro. Se presso il nuovo datore di lavoro lapersonaassicurataè nuovamente soggetta alla LPP, questa deve versare la prestazione di uscita al nuovo istituto di previdenza oppure può avvalersi del diritto di trasferire la prestazione di uscita su un conto o una polizza di libero passaggio. Coloro che trasferiscono definitivamente la propria residenza dalla Svizzera in un paese appartenente all Ue o all AELS possono richiedere il versamento in contanti della parte sovraobbligatoria della prestazione di uscita. Se la residenza viene trasferita in un paese al di fuori dell Ue o dell AELS, è possibile richiedere il versamento in contanti della prestazione di uscita complessiva. Promozione della proprietà d abitazioni Per l acquisto di un abitazione di proprietà per uso proprio, fino a 3 anni prima della nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia la persona assicurata può prelevare anticipatamente o costituire in pegno i fondi della propria previdenza professionale, attingendo non solo ai fondi disponibili nel regime obbligatorio. Gli importi di acquisto non possono essere prelevati per la promozione della proprietà d abitazioni entro tre anni dall acquisto stesso. Oltre alla LPP, per la costituzione in pegno o per il prelievo anticipato è determinante l ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale. Assicurazione obbligatoria per i disoccupati Le persone disoccupate con un indennità giornaliera di almeno CHF sono assicurate presso l istituto collettore per le prestazioni minime LPP in caso di invalidità e di decesso. La cassa di disoccupazione deduce dall indennità giornaliera la quota dei contributi della persona assicurata e la versa all istituto collettore insieme a quella del datore di lavoro di cui si fa carico essa stessa. Divorzio In caso di divorzio prima del sopraggiungere di un caso di previdenza, i diritti a prestazioni di uscita maturati durante il matrimonio vengono divisi a metà. Non è indispensabile invece dividere gli acquisti che, per legge, sarebbero da considerare beni propri nell ambito del regime deibeni della partecipazione agli acquisti. Se per uno o per entrambi i coniugi si è verificato un caso di previdenza prima del divorzio, al posto della divisione viene determinato un adeguato indennizzo dovuto direttamente al coniuge. In caso di scioglimento giudiziale dell unione registrata vengono applicate per analogia le disposizioni sul divorzio.

10 10 sull assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l indennità per insolvenza (LADI) sull assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l indennità per insolvenza (LADI) del 25 giugno 1982, in vigore dal 1 o gennaio 1984 Scopo Lo scopo dell assicurazione contro la disoccupazione è di garantire un adeguata compensazione in caso di disoccupazione e di prevenire e combattere la disoccupazione mediante adeguate prestazioni finanziarie. Persone assicurate Sono assicurati i lavoratori soggetti all AVS che devono versare i relativi contributi per il reddito da attività dipendente. Sono invece esonerati dall obbligo assicurativo i membri della famiglia occupati nell azienda agricola, equiparati agli agricoltori indipendenti. I lavoratori indipendenti non possono assicurarsi contro la disoccupazione. Tipi di prestazione indennità di disoccupazione indennità per lavoro ridotto indennità per intemperie indennità per insolvenza prestazioni finanziarie per provvedimenti relativi alla situazione del mercato del lavoro Contributi I contributi assicurativi dipendono dal salario AVS, con un limite superiore pari all importo massimo mensile del guadagno assicurato determinante per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (CHF all anno, ossia CHF al mese). Il tasso di contribuzione ammonta al 2,2%, di cui 50% a carico del dipendente e 50% a carico del datore di lavoro. I dipendenti, i cui datori di lavoro non sono soggetti all obbligo di contribuzione, pagano il contributo intero. Fino a quando non saranno sanati i debiti strutturali dell assicurazione contro la disoccupazione, sulla parte di salario al di sopra di CHF sarà inoltre riscosso un contributo di solidarietà finanziato pariteticamente e pari all 1%. Indennità di disoccupazione La persona assicurata ha diritto all indennità di disoccupazione se soddisfa contemporaneamente tutti i seguenti requisiti: è parzialmente o completamente disoccupata, ha subito una perdita di lavoro computabile, risiede in Svizzera, ha terminato la scuola dell obbligo ma non ha ancora raggiunto l età di pensionamento AVS, né percepisce una rendita di vecchiaia AVS, ha portato a termine il periodo di contribuzione oppure è esonerata da esso, è idonea al collocamento, soddisfa le prescrizioni sul controllo. Per i cittadini svizzeri e i cittadini dell Ue/AELS che hanno un rapporto di lavoro indeterminato o della durata di più anni, vengono conteggiati anche i periodi di contribuzione trascorsi in uno Stato dell Ue/AELS. Un volta comunicato il licenziamento, e quindi durante il termine di preavviso ma anche durante tutto il periodo di disoccupazione, la persona assicurata è tenuta a fare il necessario per cercarsi un nuovo impiego. Per dimostrare il proprio impegno nella ricerca di esso, la persona assicurata deve presentare regolarmente all ufficio cantonale del lavoro le copie delle domande di assunzione inviate, eventuali appunti di colloqui di lavoro sostenuti e simili. Indennità per lavoro ridotto Hanno diritto all indennità per lavoro ridotto i dipendenti il cui normale tempo di lavoro viene ridotto o il cui lavoro viene totalmente sospeso se sono soggetti all obbligo di contribuzione per l assicurazione, la perdita di lavoro è computabile, il rapporto di lavoro non è stato disdetto, la perdita di lavoro ha carattere temporaneo e si presume che con l introduzione del lavoro ridotto possano essere mantenuti dei posti di lavoro. L introduzione del lavoro ridotto è soggetta alla verifica e all autorizzazione dell ufficio cantonale del lavoro.

11 sull assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l indennità per insolvenza (LADI) 11 Indennità per intemperie L indennità per intemperie viene versata soltanto per determinati rami di attività, nei quali sono consuete perdite di guadagno dovute alle intemperie, soprattutto nelle attività di edilizia e genio civile e in quelle ad esse connesse. Indennità per insolvenza Il dipendente può rivendicare il proprio diritto a un indennità per insolvenza se vanta crediti salariali nei confronti del datore di lavoro che, a sua volta, ha dichiarato fallimento, ha presentato, nei confronti del suo datore di lavoro, la domanda di pignoramento per crediti salariali. Provvedimenti relativi alla situazione del mercato del lavoro Tali provvedimenti (p. es. formazione professionale) sono finalizzati a facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro degli assicurati che sono difficilmente collocabili proprio a causa della mutata situazione del mercato stesso. Ammontare delle prestazioni Disoccupazione L indennità giornaliera intera ammonta all 80% del guadagno assicurato. Le persone assicurate che non hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli minori di 25 anni, che beneficiano di un indennità giornaliera intera di oltre CHF 140. e che non hanno un grado di invalidità superiore al 40% ricevono un indennità giornaliera pari al 70% del guadagno assicurato. Il diritto all indennità giornaliera non può superare il limite di CHF al mese, vale a dire CHF all anno. La persona assicurata ha diritto a 5 indennità giornaliere alla settimana e riceve inoltre un supplemento corrispondente agli assegni familiari non percepiti. Per evitare lacune contributive a livello di AVS, i rispettivi contributi vengono dedotti dall indennità giornaliera. A ciò si aggiungono al massimo ⅔ del premio dell assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali. Dall indennità giornaliera viene inoltre dedotto un contributo per la previdenza professionale obbligatoria finalizzato a garantire la copertura assicurativa in caso di invalidità e decesso. In tutti i casi, la cassa di disoccupazione si occupa di avviare le procedure necessarie. Per le persone assicurate che non hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli minori di 25 anni e che dispongono di un guadagno assicurato pari almeno a CHF al mese, a seconda dell ammontare delguadagno assicurato l indennità giornaliera non viene versata per i primi 5, 10, 15 o 20 giorni. In caso di obblighi di mantenimento verso figli, viene meno il periodo di attesa di cinque giorni, a condizione che il guadagno assicurato non superi CHF al mese. Indennità per lavoro ridotto e per intemperie Le indennità per lavoro ridotto e per intemperie ammontano ciascuna all 80% della perdita di guadagno computabile. Indennità per insolvenza L indennità per insolvenza copre i crediti salariali degli ultimi quattro mesi prima dell apertura della procedura fallimentare o della domanda di pignoramento. L importo massimo accordato è di CHF al mese. Provvedimenti relativi alla situazione del mercato del lavoro L assicurazione versa le indennità giornaliere per i giorni in cui, in seguito alla decisione dell ufficio competente, la persona assicurata partecipa a misure di formazione o di occupazione o si occupa della pianificazione di un attività indipendente. Durata delle prestazioni e termini quadro Il numero delle indennità giornaliere alle quali la persona assicurata ha diritto è determinato dall età e dalla durata di contribuzione (cfr. tabella) di almeno 12 mesi entro un termine di 2 anni. Questo termine quadro inizia due anni prima del giorno in cui sono soddisfatti per la prima volta tutti i presupposti che danno diritto all indennità giornaliera (di regola il primo giorno di timbratura). Diritto all indennità di disoccupazione (secondo lʼetà e la durata di contribuzione) durata di contribuzione di almeno 12 mesi durata di contribuzione di almeno 18 mesi durata di contribuzione di almeno 22 mesi e 55 anni di età durata di contribuzione di almeno 22 mesi e beneficiari di rendite AI almeno del 40% in caso di disoccupazione negli ultimi 4 anni prima del raggiungimento dellʼetà di pensionamento AVS persone esonerate dall obbligo contributivo persone minori di 25 anni, senza figli ma con una durata di contribuzione di almeno 12 mesi al massimo 260 indennità giornaliere al massimo 400 indennità giornaliere al massimo 520 indennità giornaliere al massimo 520 indennità giornaliere in supplemento 120 indennità giornaliere al massimo 90 indennità giornaliere al massimo 200 indennità giornaliere

12 12 sull assicurazione militare (LAM) sull assicurazione militare (LAM) del 19 giugno 1992, in vigore dal 1 o gennaio 1994 Scopo L assicurazione militare versa prestazioni in caso di incapacità lavorativa e/o di guadagno verificatasi durante la prestazione del servizio di mantenimento della sicurezza o della pace (esercito, protezione civile, servizio civile, aiuto in caso di catastrofi, ecc.). Questa è un assicurazione completa del rischio, volta a garantire la sicurezza sociale. Persone assicurate La copertura assicurativa è valida per i membri dell esercito e della protezione civile in servizio militare o civile a titolo obbligatorio o facoltativo, chi presta servizio civile, gli appartenenti al corpo degli istruttori, al corpo della guardia delle fortificazioni e al corpo svizzero di aiuto in caso di catastrofi, i partecipanti alle operazioni di reclutamento e di ispezione, alle esercitazioni di tiro fuori servizio, ad attività militari facoltative o ad attività sportive dell esercito fuori servizio, come pure ad azioni per il mantenimento della pace e per i buoni uffici della Confederazione. Contributi Gli assicurati sono esonerati dal pagamento dei contributi. La Confederazione si fa carico di tutti i costi. Il guadagno massimo assicurabile è di CHF Durata dell assicurazione L assicurazione si estende a tutta la durata del servizio o del corso. I percorsi di andata e ritorno sono compresi nella copertura assicurativa, a condizione che vengano effettuati entro un termine ragionevole. L assicurazione è sospesa durante il periodo in cui la persona assicurata esercita un attività lucrativa ed è quindi soggetta all assicurazione obbligatoria LAINF.

13 sull assicurazione militare (LAM) 13 Le prestazioni più importanti Indennità giornaliera Se la persona assicurata è incapace al lavoro in seguito a danni alla salute, questa ha diritto a un indennità giornaliera. In caso di incapacità lavorativa totale, l indennità giornaliera corrisponde all 80% del guadagno assicurato. In caso di incapacità lavorativa parziale, l indennità giornaliera viene ridotta proporzionalmente. Provvedimenti di integrazione Le persone assicurate invalide o che rischiano di diventarlo hanno diritto a provvedimenti di integrazione se questi sono ritenuti necessari e adeguati a conservare o migliorare la restante capacità di guadagno o l integrazione sociale. I provvedimenti di integrazione sono eseguiti generalmente in Svizzera. Oltre alle disposizioni mediche e alla consegna di mezzi ausiliari, essi comprendono anche l organizzazione e il finanziamento di provvedimenti concernenti sia l attività lavorativa che l integrazione sociale, come pure l indennizzo di eventuali perdite di guadagno durante il periodo di integrazione. Rendita di invalidità In caso di invalidità totale, la rendita annua di invalidità corrisponde all 80% del guadagno assicurato. In caso di invalidità parziale, la rendita viene proporzionalmente ridotta. Le rendite sono adeguate all evoluzione dei salari e dei prezzi dal Consiglio federale. Rendite per i superstiti Il coniuge, i figli, i genitori e il coniuge divorziato della persona assicurata deceduta hanno diritto a una rendita per i superstiti. Le rendite sono adeguate all evoluzione dei salari e dei prezzi dal Consiglio federale. Rendita per i superstiti (in % del guadagno assicurato) Coniuge 40% Coniuge divorziato, alimenti non più versati Orfano di un genitore 15% Orfano di padre e di madre 25% al massimo 20% Genitori (solo in caso di necessità) al massimo 20% Indennità per i lavoratori indipendenti Se il lavoratore indipendente, durante il periodo di incapacità lavorativa causa della struttura della propria azienda, subisce un ulteriore danno dovuto alle spese correnti fisse d esercizio, tale danno deve essere adeguatamente risarcito a condizione che esso sia inevitabile nonostante un accurata gestione aziendale. Al lavoratore indipendente che, a causa del danno alla salute, non riesce a mantenere l azienda con l indennità giornaliera e un eventuale altra indennità, possono essere corrisposte delle indennità complementari. L importo risultante dalla somma dell indennità ordinaria e le indennità complementari può ammontare al massimo al doppio del guadagno annuo massimo conteggiabile. Altre prestazioni cura medica (assistenza medica), assunzione delle spese di viaggio e di soccorso, indennità per spese funerarie, indennità per cure a domicilio e soggiorni di cura nonché assegno per grandi invalidi, mezzi ausiliari, indennità in capitale e a titolo di riparazione morale, rendite di vecchiaia per persone assicurate invalide, rendite per danno d integrità, assunzione di danni materiali.

14 14 sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) del 20 marzo 1981, in vigore dal 1 o gennaio 1984 Assicuratori L assicurazione obbligatoria e quella facoltativa contro gli infortuni sono gestite da compagnie di assicurazioni private e casse pubbliche di assicurazioni contro gli infortuni, dalla Suva per le aziende a essa soggette, dalle casse malati riconosciute a condizione che una compagnia di assicurazioni privata garantisca la copertura delle rendite. Le casse malati devono di conseguenza collaborare con un assicuratore privato contro gli infortuni. Ad eccezione di coloro che devono assicurarsi presso la Suva, i dipendenti hanno il diritto di partecipare alla decisione sulla scelta dell assicuratore. Scopo L assicurazione contro gli infortuni garantisce una compensazione adeguata della perdita di guadagno dovuta a infortuni e malattie professionali ma anche a infortuni non professionali e si occupa inoltre, all interno delle aziende, di prendere misure volte alla prevenzione di infortuni e malattie professionali. Persone assicurate Assicurazione obbligatoria Tutti i dipendenti occupati in Svizzera sono assicurati obbligatoriamente. Sono inoltre compresi i dipendenti nel settore dell agricoltura, i collaboratori domestici, le donne delle pulizie nelle famiglie private, i dipendenti a domicilio, gli apprendisti, gli stagisti, i volontari e il personale impiegato nelle imprese per la scelta di una professione per il periodo di questa attività (stage di pretirocinio), le persone che lavorano nei laboratori di apprendistato o protetti, le persone che esercitano un attività accessoria per la quale versano i contributi all AVS, i familiari del datore di lavoro che collaborano nell azienda familiare e percepiscono un salario in contanti e/o pagano i contributi AVS, i pensionati (beneficiari di una rendita AVS) che continuano l attività lavorativa come dipendenti anche se non versano più i contributi AVS. Eccezioni all obbligo assicurativo Oltre a coloro che esercitano un attività indipendente, le seguenti persone non sono sottoposte all obbligo di assicurazione: i familiari del datore di lavoro che collaborano nell azienda familiare e non ricevono né un salario in contanti e né versano contributi all AVS o che sono equiparati ai lavoratori agricoli indipendenti, i membri di consigli di amministrazione che non sono attivi per l azienda, le persone che svolgono un attività nell interesse pubblico, se non esiste un contratto di lavoro (p. es. membri di parlamenti, di autorità istituzionali e di commissioni), gli impiegati statali soggetti all assicurazione militare, le persone con domicilio in uno Stato dell Ue/AELS, che svolgono un attivitàlavorativainquestostatooinsvizzera. Assicurazione facoltativa Le persone che esercitano un attività lucrativa indipendente e sono domiciliate in Svizzera, come pure i loro familiari che collaborano nell azienda di famiglia, possono assicurarsi a titolo facoltativo. Questo è valido anche per le persone che svolgono un attività indipendente in Svizzera e che abitano in uno Stato dell Ue/AELS e sono già state soggette in passato al diritto svizzero delle assicurazioni sociali. Non possono aderire all assicurazione facoltativa i datori di lavoro senza attività lucrativa che hanno alle proprie dipendenze soltanto personale domestico. Se l azienda è soggetta alla Suva, l assicurazione facoltativa deve essere stipulata presso di essa, indipendentemente dalla presenza di personale impiegato. Se l azienda non è sottoposta alla Suva, le persone assicurate a titolo facoltativo devono essere incluse nel contratto per i dipendenti. In assenza di dipendenti, l assicurazione può essere stipulata presso una compagnia di assicurazioni privata o presso una cassa malati. Copertura e premi Le prestazioni assicurative sono garantite in caso di infortuni e di malattie professionali ma anche di infortuni non professionali. Le persone che svolgono un attività lavorativa a tempo parziale sono assicurate contro gli infortuni professionali solo se lavorano almeno 8 ore alla settimana presso uno stesso datore di lavoro. Il premio viene calcolato in base al guada-

15 sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) 15 gno soggetto a contribuzione che corrisponde al salario assicurato. Il datore di lavoro si fa carico dei premi dell assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, mentre i premi dell assicurazione contro gli infortuni non professionali sono a carico del dipendente. Sono fatti salvi eventuali accordi a favore del dipendente. Il datore di lavoro deve versare la totalità dei premi, deducendo dal salario la quota a carico del dipendente. Salario assicurato È considerato salario assicurato il salario determinante ai fini dell AVS fino a un massimo di CHF annui o di CHF 406. giornalieri come pure i salari sui quali non vengono applicati contributi AVS a causa dell età della persona assicurata e gli assegni familiari versati per i figli, per l istruzione o in forma di sussidi domestici. Durata dell assicurazione La copertura assicurativa inizia nel giorno in cui il dipendente avvia o avrebbe dovuto avviare l attività lavorativa, in ogni caso dal momento in cui egli si reca a lavoro. Essa termina allo scadere del 30 o giorno successivo alla data in cui cessa il diritto ad almeno la metà del salario. Entro il termine di proroga della copertura assicurativa, pari a 30 giorni, l assicurazione contro gli infortuni non professionali può essere protratta con un assicurazione mediante convenzione per un periodo massimo di 180 giorni. L assicurazione si protrae se viene percepito almeno il 50% del salario o dell indennità giornaliera, quindi anche in caso di malattia e infortunio. Per quanto riguarda la copertura assicurativa contro gli infortuni, le persone disoccupate che hanno diritto alle indennità giornaliere dell assicurazione contro la disoccupazione sono assicurate a titolo obbligatorio presso la Suva. L assicurazione rimane in vigore per due anni e può essere prorogata fino a un massimo di sei anni, se il dipendente viene trasferito all estero e se prima del trasferimento era assicurato a titolo obbligatorio in Svizzera. Chi viene trasferito in uno Stato dell Ue/AELS rimane assicurato per un anno. Questo termine può essere prorogato mediante autorizzazione dell autorità competente. Se la persona assicurata è soggetta all assicurazione militare o a un assicurazione obbligatoria estera contro gli infortuni, per questo lasso di tempo l assicurazione sarà sospesa. sanitarie e rimborso delle spese Cura medica Vengono pagate le spese per la cura ambulatoria da parte del medico, del dentista o, previa loro prescrizione, da parte del personale paramedico e del chiropratico, i medicamenti e le analisi ordinatedal medico o dal dentista, la cura, il vitto e l alloggio nel reparto comune di un ospedale, le cure complementari e quelle balneari prescritte dal medico, i mezzi e gli apparecchi occorrenti per la guarigione. Cura medica all estero Alla persona assicurata viene rimborsato al massimo il doppio delle spese che sarebbero state necessarie in caso di cura in Svizzera. Le cure mediche effettuate negli Stati dell Ue e dell AELSsottostannoaregole particolari.

16 16 sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Cura a domicilio Vengono versati i contributi per la cura a domicilio purché questa sia eseguita da una persona autorizzata alla cura dei malati a domicilio. Mezzi ausiliari La persona assicurata ha diritto ai mezzi ausiliari atti a compensare un pregiudizio fisico o funzionale (p. es. protesi). Danni materiali Vengono risarciti i danni causati da infortunio a quegli oggetti che sostituiscono una parte del corpo o una sua funzione (p. es. danni alle protesi esistenti). Il diritto alla sostituzione di occhiali, apparecchi acustici e protesi dentarie sussiste solo se esiste un pregiudizio fisico che necessita di cure. Spese di viaggio, di trasporto e di salvataggio Sono rimborsate le spese necessarie per il salvataggio così come le spese di viaggio e di trasporto necessarie dal punto di vista medico. Le spese di salvataggio, viaggio e trasporto sostenute all estero sono rimborsate unicamente fino al 20% dell importo massimo del salario annuo assicurato. Spese di trasporto della salma Di norma sono rimborsate le spese necessarie per il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura. Spese funerarie Le spese funerarie sono rimborsate fino a sette volte il salario massimo giornaliero assicurato. in contanti Indennità giornaliera Se la personan assicurata è totalmente o parzialmente incapace al lavoro a seguito di un infortunio, questa ha diritto a un indennità giornaliera. L indennità giornaliera viene versata a partire dal 3 o giorno successivo all infortunio e per ogni giorno civile. In caso di incapacità lavorativa totale, l indennità giornaliera corrisponde all 80% del salario assicurato, mentre in caso di incapacità lavorativa parziale essa si riduce proporzionalmente. L indennità giornaliera non è corrisposta finché sussiste il diritto all indennità giornaliera dell AI o all indennità di maternità secondo l indennità per perdita di guadagno (IPG). Durante il soggiorno in uno stabilimento di cura, sull indennità giornaliera è effettuata la seguente trattenuta per le cure di sostentamento coperte dall assicurazione contro gli infortuni: 20% dell indennità giornaliera, al massimo CHF 20., per le persone sole senza obbligo di sostentamento o di assistenza, 10% dell indennità giornaliera, al massimo CHF 10., per le persone coniugate e per le persone sole con obbligo di sostentamento o di assistenza se non è applicabile quanto segue. I coniugi e le persone sole che devono occuparsi di minorenni o di giovani in formazione sono esonerati da questa trattenuta. Rendita di invalidità Se la persona assicurata diventa invalida in seguito a un infortunio per almeno il 10%, ha diritto a una rendita di invalidità. In caso di invalidità totale, la rendita ammonta all 80% del salario assicurato, mentre è ridotta proporzionalmente in caso di invalidità parziale. Se la persona assicurata ha diritto a una rendita dell AI o dell AVS, le verrà assegnata una rendita complementare che va ad integrare quella dell AI o dell AVS fino al 90% del salario assicurato. L importo massimo versato è quello risultante dall invalidità totale o parziale. Se il grado di invalidità del beneficiario muta notevolmente, la rendita sarà quindi aumentata, ridotta oppure soppressa nel caso di recupero della piena capacità di guadagno.

17 sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) 17 Indennità per menomazione dell integrità Se, in seguito all infortunio, la persona assicurata accusa una menomazione rilevante e durevole all integrità fisica o mentale, ha diritto a un equa indennità in forma di prestazione in capitale. L indennità per menomazione dell integrità può essere concessa anche senza l assegnazione contemporanea di una rendita. Assegno per grandi invalidi Se la persona assicurata, a seguito di un danneggiamento della salute, ha bisogno in modo permanente dell aiuto di terzi o di sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari quotidiani, questa ha diritto all assegno per grandi invalidi. Rendite per i superstiti In caso di decesso della persona assicurata a seguito di un infortunio, il coniuge superstite e i figli hanno diritto alle rendite per i superstiti. Queste rendite ammontano alle seguenti percentuali del salario assicurato per la vedova e il vedovo al 40% (solo a determinate condizioni), per gli orfani di padre o di madre al 15%, per gli orfani di padre e di madre al 25%, in caso di più superstiti, al massimo complessivamente al 70%, per il coniuge divorziato al 20%, al massimo a un importo pari a quello degli alimenti. Se i superstiti hanno diritto a rendite AVS o AI, spetta loro in comune una rendita complementare che va a integrare quella dell AI o dell AVS fino al 90% del guadagno assicurato. L importo massimo versato è definito in base alla scala sopra indicata. Adeguamento delle rendite al rincaro Le rendite vengono adeguate al rincaro sulla base dell indice nazionale dei prezzi al consumo nello stesso momento in cui vengono adattate le rendite AVS. Riduzione e rifiuto delle prestazioni Le rendite di invalidità, le indennità per menomazione all integrità e le rendite per i superstiti vengono ridotte, se il danno alla salute o il decesso sono solo in parte riconducibili all infortunio. Se la persona assicurata ha provocato intenzionalmente il danno alla salute o il decesso, non sussiste alcun diritto alle prestazioni assicurative, ad eccezione delle spese funerarie. Se la persona assicurata ha provocato l infortunio per negligenza grave, le indennità giornaliere accordate nel quadro dell assicurazione contro gli infortuni non professionali vengono ridotte nei primi due anni successivi all infortunio. Se la persona assicurata ha provocato l infortunio mentre stava commettendo un crimine o un delitto, le prestazioni in contanti possono essere ridotte e, in casi particolarmente gravi, completamente rifiutate. Tutte le prestazioni assicurative sono rifiutate in caso di infortuni avvenuti durante il servizio militare all estero, la partecipazione ad azioni di guerriglia o ad atti di terrorismo o banditismo. Le prestazioni in contanti vengono ridotte almeno della metà per quegli infortuni che avvengono quando la persona assicurata partecipa in modo attivo a risse e baruffe, ad eccezione che si sia ferita senza prendere parte a tali eventi o qualora avesse assunto le difese di una persona minacciata, in caso di pericoli ai quali la persona assicurata si è esposta provocando fortemente terze persone, durante la partecipazione a disordini. In caso di infortuni non professionali dovuti ad atti temerari, le prestazioni in contanti vengono ridotte della metà e, in casi particolarmente gravi, completamente rifiutate. Si parla di atto temerario quando la persona assicurata si espone a un pericolo particolarmente grave senza che prenda o possa prendere le precauzioni necessarie per limitare ragionevolmente il rischio (ad es. corse in motocicletta, arrampicata su facciate di edifici, ecc.). Gli atti di salvataggio a favore di persone sono tuttavia assicurati anche se possono essere considerati di per sé come atti temerari.

18 18 sulle prestazioni complementari all assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPC) sulle prestazioni complementari all assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPC) del 6 ottobre 2006, in vigore dal 1 gennaio 2008 Scopo Le prestazioni complementari sono state introdotte per far sì che tutti i beneficiari di rendite AVS/AI e i beneficiari di un indennità giornaliera AI percepiscano un reddito tale da garantire il minimo esistenziale, come previsto dal mandato costituzionale. Per raggiungere tale obiettivo, la Confederazione e i Cantoni accordano alle persone che soddisfano le condizioni necessarie prestazioni complementari finalizzate a coprire il fabbisogno esistenziale. Aventi diritto Hanno diritto alle prestazioni complementari le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera che hanno compiuto il 18 anno di età. Gli stranieri devono aver dimorato ininterrottamente in Svizzera durante dieci anni immediatamente prima della data a partire dalla quale è chiesta la prestazione complementare (termine di attesa). Per i rifugiati e gli apolidi il termine di attesa è di cinque anni. Sono previste disposizioni speciali per i cittadini di paesi con i quali la Svizzera ha stipulato una convenzione sulla sicurezza sociale. Hanno diritto alle prestazioni complementari esclusivamente beneficiari di una rendita di vecchiaia o per superstiti dell AVS, beneficiari di una rendita o di un indennità giornaliera (da almeno sei mesi) dell AI, beneficiari di un assegno per grandi invalidi dell AI dopo che è stato compiuto il 18 anno di età, la cui rendita, indennità giornaliera o assegno per grandi invalidi non copre completamente il fabbisogno esistenziale. Contributi Le prestazioni complementari annue non sono finanziate da ritenute salariali, bensì dal gettito fiscale proveniente per cinque ottavi dalla Confederazione e per tre ottavi dai Cantoni. La prestazione complementare annua è una prestazione pecuniaria pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili. Le spese riconosciute sono le seguenti: importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale per le persone sole per i coniugi per i due primi figli, a testa per altri due figli, a testa per ogni altro figlio canone di locazione effettivo di un appartamento, per un massimo di per le persone sole per i coniugi spese per il conseguimento del reddito da attività lucrativa eventuali costi di manutenzione dei fabbricati premi versati alle assicurazioni sociali importo forfettario (diverso a seconda del Cantone) per l assicurazione obbligatoria delle cure medico-santarie contributi di mantenimento versati in virtù del diritto di famiglia in CHF all anno costi effettivi costi effettivi costi effettivi a seconda delle disposizioni cantonali costi effettivi Sono computati come reddito, tra l altro, una parte dei redditi da attività lucrativa e una parte del patrimonio, la rendita AVS/ AI o l indennità giornaliera AI percepita come pure gli assegni familiari o i contributi di mantenimento ricevuti.

19 sulle prestazioni complementari all assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPC) 19 Adeguamento delle prestazioni al rincaro Di norma, ogni due anni il Consiglio federale verifica l importo delle spese riconosciute e dei redditi computabili e, se necessario, provvede al loro adeguamento. Ne consegue che l importo delle prestazioni complementari erogate può essere adeguato al rialzo o al ribasso. Distinzione tra prestazioni complementari e aiuto sociale Anche l aiuto sociale contribuisce a coprire il fabbisogno esistenziale, innanzitutto per le persone che non percepiscono né rendite AVS/AI né indennità giornaliere AI e che pertanto non hanno diritto alle prestazioni complementari. Se la situazione reddituale o patrimoniale di una persona che percepisce un aiuto sociale migliora notevolmente, gli aiuti sociali percepiti devono essere restituiti. Per quanto riguarda invece le prestazioni complementari erogate, queste non devono essere restituiti in nessun caso.

20 20 sull assicurazione malattie (LAMal) sull assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994, in vigore dal 1 o gennaio 1996 Scopo La LAMal regola l assicurazione sociale contro le malattie e comprende l assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie e l assicurazione facoltativa di indennità giornaliera. L assicurazione sociale malattie concede prestazioni in caso di malattia, infortunio (per quanto non a carico di alcuna assicurazione contro gli infortuni) e maternità. Persone assicurate Sono assicurate tutte le persone domiciliate in Svizzera. Le persone provenienti dall estero devono assicurarsi entro 3 mesi dall acquisizione del domicilio in Svizzera. I frontalieri residenti in uno Stato dell Ue/AELS e i beneficiari di una rendita svizzera, come anche i membri della loro famiglia, sono soggetti all obbligo di assicurazione. Per i dipendenti inviati a lavorare in uno Stato dell Ue l assicurazione viene mantenuta per un periodo di un anno. Per i dipendenti inviati a lavorare nei restanti paesi esteri, l assicurazione viene mantenuta per due anni. Previa autorizzazione da parte delle autorità competenti, è possibile prorogare questi termini. Premi Tutti gli assicurati adulti che vivono nella stessa regione pagano alla propria cassa malati rispettivamente lo stesso premio e partecipano ai costi delle prestazioni ottenute assumendosi una franchigia (2016: minimo CHF 300. ) e un aliquota del 10%, per un importo massimo di CHF Sulle prestazioni in caso di maternità decade l aliquota. Per le persone assicurate residenti in un Paese dell Ue/AELS, per la franchigia e laquotapercentualevigono disposizionispeciali. Conlascelta contrattualmente definita del fornitore di prestazioni (p. es. medico) o con l aumento della franchigia, è possibile ridurre l entità del premio e della quota percentuale da versare. I Cantoni garantiscono una riduzione dei premi alle persone assicurate aventi un reddito modesto. (assicurazione obbligatoria di base) Le prestazioni comprendono esami, terapie e cure, analisi, medicamenti e apparecchi diagnostici o terapeutici, contributi alle spese di cure balneari prescritte dal medico, provvedimenti di riabilitazione medica, degenza nel reparto comune di un ospedale o in un istituto che fornisce prestazioni semiospedaliere, contributi alle spese di trasporto necessarie dal profilo medico e alle spese di salvataggio. Assicurazione malattie ai sensi della LCA Per le prestazioni non finanziate dall assicurazione malattie obbligatoria, è possibile stipulare un assicurazione malattia complementare sulla base della Legge sul contratto di assicurazione (LCA). Questo consente ad esempio di coprire le spese legate a metodi di trattamento alternativi, a trattamenti d urgenza all estero, quelle per medicamenti non mutuabili, trattamenti odontoiatrici, di trasporto e di salvataggio, di sistemazione in camera singola o doppia (struttura privata/semiprivata), per la libera scelta del medico, per l aiuto domestico, per interventi estetici e per altre prestazioni. Per le assicurazioni complementari in molti ambiti, tra cui l adeguamento dei premi, il preavviso ecc., si applicano norme diverse rispetto all assicurazione malattie obbligatoria ai sensi della LAMal.

Guida all assicurazione sociale per i dipendenti. Edizione 2015

Guida all assicurazione sociale per i dipendenti. Edizione 2015 Guida all assicurazione sociale per i dipendenti Edizione 2015 Indice Introduzione...3 Cambiamento di impiego...4 Disoccupazione...6 Congedo non pagato, perfezionamento professionale, soggiorni linguistici,

Dettagli

3.03 Prestazioni dell AVS Rendite per superstiti dell AVS

3.03 Prestazioni dell AVS Rendite per superstiti dell AVS 3.03 Prestazioni dell AVS Rendite per superstiti dell AVS Stato al 1 gennaio 2016 In breve Le rendite per superstiti hanno lo scopo di evitare che, al decesso del coniuge, di uno o di entrambi i genitori,

Dettagli

Previdenza professionale delle persone disoccupate secondo la LADI e la LPP

Previdenza professionale delle persone disoccupate secondo la LADI e la LPP Dipartimento federale dell'economia DFE EDIZIONE 2009 716.201 i Informazione complementare all Info-Service Disoccupazione Un opuscolo per i disoccupati Previdenza professionale delle persone disoccupate

Dettagli

2 pilastro, LPP Previdenza professionale

2 pilastro, LPP Previdenza professionale 2 pilastro, LPP Previdenza professionale La previdenza professionale è parte integrante del secondo pilastro e serve a mantenere il tenore di vita abituale. 1. Contesto In Svizzera la previdenza per la

Dettagli

1 pilastro, AVS / AI Garanzia del minimo esistenziale

1 pilastro, AVS / AI Garanzia del minimo esistenziale 1 pilastro, AVS / AI Garanzia del minimo esistenziale La previdenza statale, nell ambito dell AVS/ AI, garantisce il minimo di sussistenza a tutta la popolazione. 1. Contesto In Svizzera la previdenza

Dettagli

Guida all assicurazione sociale per i datori di lavoro. Edizione 2015

Guida all assicurazione sociale per i datori di lavoro. Edizione 2015 Guida all assicurazione sociale per i datori di lavoro Edizione 2015 Indice Introduzione...3 sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)...4 sull assicurazione per l invalidità (LAI)...

Dettagli

6.02 Stato al 1 gennaio 2010

6.02 Stato al 1 gennaio 2010 6.02 Stato al 1 gennaio 2010 Indennità in caso di maternità Aventi diritto 1 Hanno diritto all indennità di maternità le donne che al momento della nascita del bambino: esercitano un attività lucrativa

Dettagli

3.03 Stato al 1 gennaio 2011

3.03 Stato al 1 gennaio 2011 3.03 Stato al 1 gennaio 2011 Rendite per superstiti dell AVS Rendite per superstiti 1 Le rendite per superstiti hanno lo scopo di evitare che, al decesso del coniuge, del padre o della madre, i superstiti

Dettagli

Il vostro attestato di previdenza spiegato in modo semplice. Previdenza professionale della Fondazione colle va Vita e della Zurich Assicurazioni

Il vostro attestato di previdenza spiegato in modo semplice. Previdenza professionale della Fondazione colle va Vita e della Zurich Assicurazioni Il vostro attestato di previdenza spiegato in modo semplice Previdenza professionale della Fondazione colle va Vita e della Zurich Assicurazioni Il vostro attestato di previdenza A prima vista, il vostro

Dettagli

6.02 Prestazioni dell'ipg (servizio e maternità) Indennità in caso di maternità

6.02 Prestazioni dell'ipg (servizio e maternità) Indennità in caso di maternità 6.02 Prestazioni dell'ipg (servizio e maternità) Indennità in caso di maternità Stato al 1 gennaio 2015 1 In breve Le donne che esercitano un attività lucrativa hanno diritto all indennità di maternità

Dettagli

Qual è la mia copertura assicurativa? Piccola guida all assicurazione obbligatoria contro gli infortuni per i lavoratori dipendenti

Qual è la mia copertura assicurativa? Piccola guida all assicurazione obbligatoria contro gli infortuni per i lavoratori dipendenti Piccola guida all assicurazione obbligatoria contro gli infortuni per i lavoratori dipendenti 2 Questo opuscolo La informa sulla Sua situazione assicurativa spiegandole se e in che misura Lei è coperto

Dettagli

Informazione aggiornata La previdenza sociale in Svizzera

Informazione aggiornata La previdenza sociale in Svizzera Informazione aggiornata La previdenza sociale in Svizzera Prestazioni Assicurati/Aventi diritto Basi per calcolare l ammontare delle prestazioni per cura, assistenza, guarigione AVS/AI Sono assicurate

Dettagli

3.03 Prestazioni dell AVS Renditi per superstiti dell AVS

3.03 Prestazioni dell AVS Renditi per superstiti dell AVS 3.03 Prestazioni dell AVS Renditi per superstiti dell AVS Stato al 1 gennaio 2015 1 In breve Le rendite per superstiti hanno lo scopo di evitare che, al decesso del coniuge, di uno o di entrambi i genitori,

Dettagli

4.13 Stato al 1 gennaio 2012

4.13 Stato al 1 gennaio 2012 4.13 Stato al 1 gennaio 2012 Assegni per grandi invalidi dell AI In generale 1 Un assicurato è considerato grande invalido se, a causa di un danno alla salute, ha bisogno costantemente dell aiuto di terzi

Dettagli

1 Il presente promemoria fornisce informazioni sui contributi

1 Il presente promemoria fornisce informazioni sui contributi 2.09 Stato al 1 gennaio 2010 Statuto dei lavoratori indipendenti nelle assicurazioni sociali svizzere In generale 1 Il presente promemoria fornisce informazioni sui contributi che i lavoratori indipendenti

Dettagli

Promemoria relativo alla polizza di previdenza vincolata (pilastro 3a), valido a partire dal 1 gennaio 2008

Promemoria relativo alla polizza di previdenza vincolata (pilastro 3a), valido a partire dal 1 gennaio 2008 Promemoria relativo alla polizza di previdenza vincolata (pilastro 3a), valido a partire dal 1 gennaio 2008 1. Ordinamento dei beneficiari I contratti del pilastro 3a devono comprendere obbligatoriamente

Dettagli

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2013

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2013 Cassa pensione PANVICA (proparis Fondazione di previdenza nelle arti e mestieri Svizzera) REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2013 Prima parte: piano di previdenza KU33a A partire dal 1 luglio 2013 per tutte le

Dettagli

6.01 Prestazioni dell'ipg (servizio e maternità) Indennità di perdita di guadagno

6.01 Prestazioni dell'ipg (servizio e maternità) Indennità di perdita di guadagno 6.01 Prestazioni dell'ipg ( e maternità) perdita di guadagno Stato al 1 gennaio 2015 1 In breve Le persone che prestano nell esercito svizzero, nel di protezione civile, nel civile, nel della Croce Rossa

Dettagli

DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI

DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI 5.2.5 DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI Bellinzona, marzo 2010 CIRCOLARE N. 5/2010 Abroga la circolare n. 5/2003 del gennaio 2003 TRATTAMENTO FISCALE DELLE PRESTAZIONI E DEI CONTRIBUTI DELLE ASSICURAZIONI

Dettagli

4.04 Prestazioni dell AI Rendite d invalidità dell AI

4.04 Prestazioni dell AI Rendite d invalidità dell AI 4.04 Prestazioni dell AI Rendite d invalidità dell AI Stato al 1 gennaio 2015 1 In breve Hanno diritto a prestazioni dell assicurazione invalidità (AI) gli assicurati cui un danno alla salute di lunga

Dettagli

Contributi degli indipendenti all AVS, all AI e alle IPG

Contributi degli indipendenti all AVS, all AI e alle IPG 2.02 Contributi Contributi degli indipendenti all AVS, all AI e alle IPG Stato al 1 gennaio 2015 1 In breve L assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), l assicurazione invalidità (AI) e

Dettagli

Sicurezza sociale. Ecco come siete assicurati in Svizzera secondo la legge. (Stato: gennaio 2015) ASSICURAZIONI SOCIALI DELLA SVIZZERA

Sicurezza sociale. Ecco come siete assicurati in Svizzera secondo la legge. (Stato: gennaio 2015) ASSICURAZIONI SOCIALI DELLA SVIZZERA sozialversicherungen der Schweiz ASSICURAZIONI SOCIALI DELLA SVIZZERA Sicurezza sociale. Ecco come siete assicurati in Svizzera secondo la legge. (Stato: gennaio 2015) Prestazioni Assicurazione per la

Dettagli

PIANO DI PREVIDENZA F10

PIANO DI PREVIDENZA F10 REGOLAMENTO 1 a PARTE PIANO DI PREVIDENZA F10 A partire dal 1 gennaio 2012, per tutte le persone assicurate nel piano di previdenza F10 entra in vigore l ordinamento per la previdenza professionale ai

Dettagli

INDICE ALFABETICO. DOSSIER 2011 Keiser Verlag Lucerna

INDICE ALFABETICO. DOSSIER 2011 Keiser Verlag Lucerna INDICE ALFABETICO DOSSIER 2011 Keiser Verlag Lucerna 153 153 2 pilastro 126 3 O Pilastro 126 Assicurazione militare 124 Assicurazione obbligatorie 2 Assicurazioni complementari 76 Abitazione familiare

Dettagli

Assicurazione infortuni secondo la LAINF Compendio

Assicurazione infortuni secondo la LAINF Compendio Assicurazione infortuni secondo la LAINF Edizione 2016 La vostra sicurezza ci sta a cuore. 2 Assicurazione infortuni secondo la LAINF Assicurazione infortuni secondo la LAINF 3 Contenuto 1. Base legale

Dettagli

Calcolo e pagamento dell indennità giornaliera

Calcolo e pagamento dell indennità giornaliera Calcolo e pagamento dell indennità giornaliera 1. Basi 2. Come calcola la Suva l indennità giornaliera? 1.1 Il guadagno assicurato massimo ammonta a 126 000 franchi all anno. 1.2 L indennità giornaliera

Dettagli

2.09 Stato al 1 gennaio 2013

2.09 Stato al 1 gennaio 2013 2.09 Stato al 1 gennaio 2013 Statuto dei lavoratori indipendenti nelle assicurazioni sociali svizzere In generale 1 Il presente promemoria fornisce informazioni sui contributi che i lavoratori indipendenti

Dettagli

1.07 Generalità Accrediti per compiti educativi

1.07 Generalità Accrediti per compiti educativi 1.07 Generalità Accrediti per compiti educativi Stato al 1 gennaio 2016 In breve Le disposizioni legali prevedono che, nel calcolo delle rendite, si possano eventualmente conteggiare degli accrediti per

Dettagli

INFORMAZIONE SUL PIANO DI RISANAMENTO DELL ISTITUTO DI PREVIDENZA DEL CANTONE TICINO CHE ENTRERÀ IN VIGORE IL 1 GENNAIO 2013

INFORMAZIONE SUL PIANO DI RISANAMENTO DELL ISTITUTO DI PREVIDENZA DEL CANTONE TICINO CHE ENTRERÀ IN VIGORE IL 1 GENNAIO 2013 dicembre 2012 Agli Assicurati dell Istituto di previdenza del Cantone Ticino INFORMAZIONE SUL PIANO DI RISANAMENTO DELL ISTITUTO DI PREVIDENZA DEL CANTONE TICINO CHE ENTRERÀ IN VIGORE IL 1 GENNAIO 2013

Dettagli

2.08 Stato al 1 gennaio 2011

2.08 Stato al 1 gennaio 2011 2.08 Stato al 1 gennaio 2011 Contributi all assicurazione contro la disoccupazione L assicurazione contro la disoccupazione è obbligatoria 1 Come l assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS),

Dettagli

3.04 Prestazioni dell AVS Età flessibile di pensionamento

3.04 Prestazioni dell AVS Età flessibile di pensionamento 3.04 Prestazioni dell AVS Età flessibile di pensionamento Stato al 1 gennaio 2015 1 In breve Hanno diritto a una rendita di vecchiaia le persone che hanno raggiunto l età ordinaria di pensionamento. Gli

Dettagli

Cassa pensione del Credit Suisse Group (Svizzera) Spiegazioni sul certificato d assicurazione Assicurazione di risparmio

Cassa pensione del Credit Suisse Group (Svizzera) Spiegazioni sul certificato d assicurazione Assicurazione di risparmio Cassa pensione del Credit Suisse Group (Svizzera) Spiegazioni sul certificato d assicurazione Assicurazione di risparmio In vigore dal 1 gennaio 2015 FACSIMILE Personale Signor Gianni Modello Via Modello

Dettagli

La Cassa pensioni Posta

La Cassa pensioni Posta La Cassa pensioni Posta Perché un opuscolo? Con questo opuscolo desideriamo aiutarla a comprendere meglio la complessa materia della previdenza professionale e del regolamento di previdenza. L opuscolo

Dettagli

Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione

Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) Modifica del 26 giugno 2012 Approvata dal Consiglio federale

Dettagli

Promemoria. Assicurazioni

Promemoria. Assicurazioni Promemoria Assicurazioni Giocatori tesserati Regio League Swiss Ice Hockey Association, Hagenholzstrasse 81, P.O. Box, CH-8050 Zürich Pagina 1 su 6 1. Indice Indice 2 Introduzione 2 1. Assicurazione delle

Dettagli

Assicurazioni sociali. Informazioni utili sulla sicurezza sociale/

Assicurazioni sociali. Informazioni utili sulla sicurezza sociale/ ssicurazioni sociali Informazioni utili sulla sicurezza sociale/ Sistema previdenziale in Svizzera Stato gennaio 2015 Cerchia delle persone assicurate Prestazioni Basi per il calcolo dell importo delle

Dettagli

Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni LAINF

Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni LAINF 6.05 Stato al 1 gennaio 2008 Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni LAINF Obbligo d assicurazione per salariati in Svizzera 1 Tutti i salariati occupati in Svizzera devono essere assicurati contro

Dettagli

La vostra previdenza presso PUBLICA

La vostra previdenza presso PUBLICA La vostra previdenza presso PUBLICA Versione ridotta del Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione Il presente opuscolo vi fornisce

Dettagli

Disoccupazione e infortunio L ABC dell assicurazione

Disoccupazione e infortunio L ABC dell assicurazione Disoccupazione e infortunio L ABC dell assicurazione Le persone disoccupate con diritto all'indennità di disoccupazione sono assicurate contro gli infortuni alla Suva. In caso di infortunio è opportuno

Dettagli

Indennità di perdita di guadagno. Persone aventi diritto alle indennità

Indennità di perdita di guadagno. Persone aventi diritto alle indennità 6.01 Stato al 1 gennaio 2009 perdita di guadagno Persone aventi diritto alle indennità 1 Hanno diritto alle indennità di perdita di guadagno (IPG) le persone domiciliate in Svizzera o all estero che: prestano

Dettagli

Valida dal 1 gennaio 1994. Stato: 1 gennaio 2005. 318.102.07 i 6.07

Valida dal 1 gennaio 1994. Stato: 1 gennaio 2005. 318.102.07 i 6.07 Circolare sui contributi dovuti all AVS AI e IPG, dalle persone esercitanti un attività lucrativa che hanno raggiunto l età conferente il diritto alla rendita di vecchiaia Valida dal 1 gennaio 1994 Stato:

Dettagli

Cassa pensioni del gruppo assicurativo Zurich. Regolamento Piano di risparmio supplementare 1 valido dal 1 0 gennaio 2015

Cassa pensioni del gruppo assicurativo Zurich. Regolamento Piano di risparmio supplementare 1 valido dal 1 0 gennaio 2015 Cassa pensioni del gruppo assicurativo Zurich Regolamento Piano di risparmio supplementare valido dal 0 gennaio 05 Indice DISPOSIZIONI GENERALI... 3. Cerchia delle persone assicurate... 3. Scopo... 3.3

Dettagli

4.14 Stato al 1 gennaio 2012

4.14 Stato al 1 gennaio 2012 4.14 Stato al 1 gennaio 2012 Contributo per l assistenza dell AI In generale 1 Il contributo per l assistenza permette ai beneficiari di un assegno per grandi invalidi che desiderano vivere a domicilio

Dettagli

La mia cassa pensione

La mia cassa pensione La mia cassa pensione 2015 GastroSocial la sua cassa pensione L esercizio nel quale lavora è assicurato presso la Cassa pensione GastroSocial. La cassa opera nel rispetto delle disposizioni della Legge

Dettagli

2.03 Contributi Contributi delle persone senza attività lucrativa all AVS, all AI e alle IPG

2.03 Contributi Contributi delle persone senza attività lucrativa all AVS, all AI e alle IPG 2.03 Contributi Contributi delle persone senza attività lucrativa all AVS, all AI e alle IPG Stato al 1 gennaio 2016 In breve L assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS), l assicurazione invalidità (AI)

Dettagli

Misure volte a gettare le fondamenta per un avvenire sicuro della CPE

Misure volte a gettare le fondamenta per un avvenire sicuro della CPE Risposte alle domande più frequenti (FAQ) Misure volte a gettare le fondamenta per un avvenire sicuro della CPE 1. Dal 2014, l aliquota di conversione legale LPP all età di 65 anni è del 6,8%. È ammissibile

Dettagli

1 Il calcolo anticipato della rendita informa sulle rendite

1 Il calcolo anticipato della rendita informa sulle rendite 3.06 Stato al 1 o gennaio 2007 Calcolo anticipato della rendita Informazioni sulla rendita futura 1 Il calcolo anticipato della rendita informa sulle rendite AVS/AI a cui si avrà verosimilmente diritto.

Dettagli

Informazioni per datori di lavoro e collaboratori Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni secondo la LAINF

Informazioni per datori di lavoro e collaboratori Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni secondo la LAINF per datori di lavoro e collaboratori Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni secondo la LAINF Prestazioni di cura e rimborso delle spese Indennità giornaliera Rendita d invalidità Indennità per

Dettagli

Assicurazione infortuni obbligatoria (LAINF) Base legislativa e possibili integrazioni

Assicurazione infortuni obbligatoria (LAINF) Base legislativa e possibili integrazioni Assicurazione infortuni obbligatoria (LAINF) Base legislativa e possibili integrazioni Assicurazione infortuni obbligatoria (LAINF)/ L assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF) protegge dipendenti

Dettagli

Updates. Internazionale. Stato: 1 gennaio 2016. Revisioni. Revisioni. Centro d informazione AVS/AI. Centro d informazione AVS/AI

Updates. Internazionale. Stato: 1 gennaio 2016. Revisioni. Revisioni. Centro d informazione AVS/AI. Centro d informazione AVS/AI Updates Stato: 1 gennaio 2016 2014.10 IPG O esecuzione 2015.1 PC 55 OPGA 9a PC 56 LPC 10 I lett. a IPG 49 OPGA 9a IPG 50 OIPG 36 AF 53 OPGA 9a 2015.2 IPG 51 LIPG 1a, 11 I, 20a 2016.1 AI 195 OMAI 15.02,

Dettagli

Regolamento di previdenza della Bâloise-Fondazione collettiva per la previdenza professionale obbligatoria

Regolamento di previdenza della Bâloise-Fondazione collettiva per la previdenza professionale obbligatoria Regolamento di previdenza della Bâloise-Fondazione collettiva per la previdenza professionale obbligatoria Edizione gennaio 2015 La vostra sicurezza ci sta a cuore. Indice I. Generalità 1. Basi 3 2. Obbligo

Dettagli

Previdenza statale. Informazioni utili sul 1 pilastro

Previdenza statale. Informazioni utili sul 1 pilastro Previdenza statale Informazioni utili sul 1 pilastro Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (AVS/AI) in Svizzera Stato gennaio 2012 Sommario Il 1 pilastro nel sistema previdenziale

Dettagli

Assicurazioni sociali e lavoro a tempo parziale. assegni famiglia.

Assicurazioni sociali e lavoro a tempo parziale. assegni famiglia. Assicurazioni sociali e lavoro a tempo parziale importanti per tutti coloro che lavorano a tempo parziale e allevano figli o assistono familiari. sull AVS, l AI, la previdenza professionale, nonché sull

Dettagli

L acquisto di una proprietà di abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale. Promozione della proprietà di abitazioni

L acquisto di una proprietà di abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale. Promozione della proprietà di abitazioni L acquisto di una proprietà di abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale Promozione della proprietà di abitazioni Promozione della proprietà di abitazioni L acquisto di una proprietà di

Dettagli

Piano previdenziale in complemento al Regolamento di previdenza della Cassa Pensione del Gruppo C&A. Piano base per i collaboratori della C&A Mode SA

Piano previdenziale in complemento al Regolamento di previdenza della Cassa Pensione del Gruppo C&A. Piano base per i collaboratori della C&A Mode SA Piano previdenziale in complemento al Regolamento di previdenza della Cassa Pensione del Gruppo C&A Piano base per i collaboratori della C&A Mode SA Valido dal 1 o gennaio 2015 Indice Art. 1 Regolamento

Dettagli

1.03 Stato al 1 gennaio 2012

1.03 Stato al 1 gennaio 2012 1.03 Stato al 1 gennaio 2012 Accrediti per compiti assistenziali Base legale 1 Le disposizioni legali prevedono che, per il calcolo delle rendite, possano essere conteggiati anche accrediti per compiti

Dettagli

Foglio informativo: l assicurazione contro la disoccupazione

Foglio informativo: l assicurazione contro la disoccupazione Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Segreteria di Stato dell economia SECO Mercato del lavoro / Assicurazione contro la disoccupazione Foglio informativo: l assicurazione

Dettagli

1.2011 Stato al 1 gennaio 2011

1.2011 Stato al 1 gennaio 2011 1.2011 Stato al 1 gennaio 2011 Modifiche concernenti contributi e prestazioni in vigore dal 1 gennaio 2011 Indice Cifra Contributi 1-5 Prestazioni dell AVS 6-7 Prestazioni dell AI 8-9 Prestazioni complementari

Dettagli

Statuto dei lavoratori indipendenti nelle assicurazioni sociali svizzere

Statuto dei lavoratori indipendenti nelle assicurazioni sociali svizzere 2.09 Contributi Statuto dei lavoratori indipendenti nelle assicurazioni sociali svizzere Stato al 1 gennaio 2015 1 In breve Questo promemoria fornisce informazioni sui contributi che i lavoratori indipendenti

Dettagli

Assicurazioni di persone Infortuni obbligatoria LAINF, complementare LAINF. I rischi del mestiere sono reali, ma si possono anticipare

Assicurazioni di persone Infortuni obbligatoria LAINF, complementare LAINF. I rischi del mestiere sono reali, ma si possono anticipare Assicurazioni di persone Infortuni obbligatoria, complementare I rischi del mestiere sono reali, ma si possono anticipare Assicurazioni di persone Vaudoise Una migliore copertura infortuni per migliori

Dettagli

Assicurazioni di persone Infortuni, obbligatoria LAINF, complementare LAINF. I rischi del mestiere sono reali, ma si possono anticipare

Assicurazioni di persone Infortuni, obbligatoria LAINF, complementare LAINF. I rischi del mestiere sono reali, ma si possono anticipare Assicurazioni di persone Infortuni, obbligatoria, complementare I rischi del mestiere sono reali, ma si possono anticipare Assicurazioni di persone Vaudoise Una migliore copertura infortuni per migliori

Dettagli

N.B. Il pagamento delle indennità di disoccupazione cessa quando il lavoratore:

N.B. Il pagamento delle indennità di disoccupazione cessa quando il lavoratore: Disoccupazione Una quota dei contributi versati serve per assicurarsi contro la disoccupazione, causata dall estinzione di un rapporto di lavoro per cause non attribuibili alla volontà del lavoratore stesso.

Dettagli

FISSATE LE BASI PER IL VOSTRO FUTURO LA PREVIDENZA SOCIALE IN SVIZZERA

FISSATE LE BASI PER IL VOSTRO FUTURO LA PREVIDENZA SOCIALE IN SVIZZERA 2015 FISSATE LE BASI PER IL VOSTRO FUTURO LA PREVIDENZA SOCIALE IN SVIZZERA IL MODELLO UNICO A TRE PILASTRI Previdenza statale, professionale e individuale. Il modello a tre pilastri è la flessibile risposta

Dettagli

FIAS. Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali. Commissione centrale d esame. Esame professionale 2013

FIAS. Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali. Commissione centrale d esame. Esame professionale 2013 FIAS Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali Commissione centrale d esame Esame professionale 203 Previdenza professionale (PP) Numero della/del candidata/o: Durata dell esame:

Dettagli

Prima parte del piano di previdenza: S1 - S4 risp. S1U - S4U

Prima parte del piano di previdenza: S1 - S4 risp. S1U - S4U Cassa pensione Macellai (proparis - Previdenza arti e mestieri Svizzera) REGOLAMENTO 2009 Prima parte del piano di previdenza: S1 - S4 risp. S1U - S4U Per la previdenza professionale descritta nelle Disposizioni

Dettagli

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia 861.1 del 9 dicembre 2002 (Stato 1 febbraio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 9 della legge

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (A) Regime fiscale applicabile agli iscritti a partire dal 1 gennaio 2007ed ai contributi versati dal 1 gennaio 2007dai lavoratori già iscritti 1. I Contributi 1.1 Il regime

Dettagli

4.06 Stato al 1 gennaio 2013

4.06 Stato al 1 gennaio 2013 4.06 Stato al 1 gennaio 2013 Procedura nell AI Comunicazione 1 Le persone che chiedono l intervento dell AI nell ambito del rilevamento tempestivo possono inoltrare una comunicazione all ufficio AI del

Dettagli

Promozione della proprietà di abitazione e previdenza professionale. Edizione 2013 Consigli e suggerimenti

Promozione della proprietà di abitazione e previdenza professionale. Edizione 2013 Consigli e suggerimenti Promozione della proprietà di abitazione e previdenza professionale Edizione 2013 Consigli e suggerimenti 2 Promozione della proprietà di abitazione e previdenza professionale Informazioni generali Informazioni

Dettagli

4.13 Prestazioni dell AI Assegni per grandi invalidi dell AI

4.13 Prestazioni dell AI Assegni per grandi invalidi dell AI 4.13 Prestazioni dell AI Assegni per grandi invalidi dell AI Stato al 1 gennaio 2015 1 In breve L obiettivo dell assegno per grandi invalidi è consentire alle persone disabili di vivere in modo indipendente.

Dettagli

Cambiamento nella vita professionale. La previdenza dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro.

Cambiamento nella vita professionale. La previdenza dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro. Cambiamento nella vita professionale. La previdenza dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro. Cambiamento nella vita professionale. La previdenza dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro. Inizio

Dettagli

Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero

Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero (Regolamento del personale del MNS) del settembre 00 (Stato º gennaio 06) approvato dal Consiglio federale il 7 ottobre 0 Il consiglio

Dettagli

Regolamento del personale

Regolamento del personale Regolamento del personale Valido dal 1 luglio 2008 Basato sull articolo 24 lettera h della legge federale concernente l Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (LA- RE) e l articolo 20

Dettagli

Insieme per una migliore assicurazione.

Insieme per una migliore assicurazione. Insieme per una migliore assicurazione. Cassa di compensazione / Cassa assegni familiari / Previdenza professionale PROMEA 1 Assicurazioni sociali PROMEA. Con lo scopo di poter mettere a disposizione un

Dettagli

del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2008)

del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2008) Ordinanza sul «Fondo di garanzia LPP» (OFG) 831.432.1 del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 56 capoversi 3 e 4, 59 capoverso 2 e 97 capoverso 1 della

Dettagli

ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI REGOLAMENTO PER I TRATTAMENTI ASSISTENZIALI E DI TUTELA SANITARIA INTEGRATIVA per l'attuazione delle

Dettagli

B. Finanziamento I. Finanziamento per l acquisto di terreni, la costruzione, la ristrutturazione e l ampliamento 1. Principio Art.

B. Finanziamento I. Finanziamento per l acquisto di terreni, la costruzione, la ristrutturazione e l ampliamento 1. Principio Art. Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane (LAnz) (del 30 novembre 2010) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 6.4.5.1

Dettagli

Istruzioni agli organi d esecuzione del servizio civile sull attestazione del numero di giorni di servizio

Istruzioni agli organi d esecuzione del servizio civile sull attestazione del numero di giorni di servizio Ufficio federale delle assicurazioni sociali Indennità di perdita di guadagno Istruzioni agli organi d esecuzione del servizio civile sull attestazione del numero di giorni di servizio Valide dal 1 o gennaio

Dettagli

Questionario somme di assicurazione elevate Complemento alla proposta

Questionario somme di assicurazione elevate Complemento alla proposta Pax Aeschenplatz 13, 4002 Basilea Questionario somme di assicurazione elevate Complemento alla proposta 1. Proponente/contraente Nome Proposta del N proposta 2. Informazioni relative all attività professionale

Dettagli

INFORMAZIONE ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SECONDO LA LAINF Valida dal 2012

INFORMAZIONE ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SECONDO LA LAINF Valida dal 2012 INFORMAZIONE ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SECONDO LA LAINF Valida dal 2012 Basi legali dell assicurazione LAINF/LPGA Persone assicurate obbligatoriamente Le basi legali dell assicurazione sono costituite

Dettagli

IL NUOVO TFR, GUIDA ALL USO A cura di Tommaso Roberto De Maria

IL NUOVO TFR, GUIDA ALL USO A cura di Tommaso Roberto De Maria LIBERA Confederazione Sindacale Li.Co.S. Sede nazionale Via Garibaldi, 45-20092 Cinisello Balsamo (MI) Tel.: 02 / 39.43.76.31. Fax: 02 / 39.43.75.26. e-mail: sindacatolicos@libero.it IL NUOVO TFR, GUIDA

Dettagli

Disposizioni generali d assicurazione Edizione 01.01.2013. Business One Assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF

Disposizioni generali d assicurazione Edizione 01.01.2013. Business One Assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF Disposizioni generali d assicurazione Edizione 01.01.2013 Business One Assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF Sommario 1. Persone assicurate 3 2. Estensione della copertura assicurativa 3

Dettagli

PREVIDENZA OGGI E DOMANI. ASCOM PENSIONSKASSE (APK) BREVE GUIDA

PREVIDENZA OGGI E DOMANI. ASCOM PENSIONSKASSE (APK) BREVE GUIDA PREVIDENZA OGGI E DOMANI. ASCOM PENSIONSKASSE (APK) BREVE GUIDA PREVIDENZA GLOBALE TRE È IL NUMERO PERFETTO In Svizzera la previdenza globale si fonda su tre pilastri Come lavoratori dipendenti siete assicurati

Dettagli

Certificato di previdenza

Certificato di previdenza www.allianz.ch Certificato di previdenza Marzo 2014 Scheda informativa per l assicurato Il certificato di previdenza del singolo lavoratore viene creato annualmente. Il documento fornisce importanti informazioni

Dettagli

Regolamento per la previdenza professionale della cassa pensione pro

Regolamento per la previdenza professionale della cassa pensione pro Regolamento per la previdenza professionale della cassa pensione pro validi dallo 31.12.2012 cassa pensione pro Bahnhofstrasse 4 Casella postale 434 CH-6431 Svitto t + 41 41 817 70 10 f + 41 41 817 70

Dettagli

Circolare sui contributi all assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione (AD)

Circolare sui contributi all assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione (AD) Circolare sui contributi all assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione (AD) Valida dal 1 gennaio 2004 Stato: 1 gennaio 2007 318.102.05 i AD 4.08 2 Premessa Con l entrata in vigore della LADI,

Dettagli

Il certificato di previdenza. Chiarezza sulle prestazioni di previdenza professionale.

Il certificato di previdenza. Chiarezza sulle prestazioni di previdenza professionale. Il certificato di previdenza. Chiarezza sulle prestazioni di previdenza professionale. Il certificato di previdenza, allestito e spedito dal vostro istituto di previdenza del personale (fondazione) ogni

Dettagli

Le prestazioni previdenziali della Cassa pensioni SRG SSR idée suisse Conto complementare (gennaio 2011)

Le prestazioni previdenziali della Cassa pensioni SRG SSR idée suisse Conto complementare (gennaio 2011) PKS CPS Le prestazioni previdenziali della Cassa pensioni SRG SSR idée suisse Conto complementare (gennaio 2011) Il presente documento, che completa il prospetto informativo sul primato delle prestazioni,

Dettagli

Deve andare in ospedale? Cosa è importante sapere. L importante in breve

Deve andare in ospedale? Cosa è importante sapere. L importante in breve Deve andare in ospedale? Cosa è importante sapere L importante in breve 2 Ha davanti a lei una degenza stazionaria? Il nuovo finanziamento ospedaliero ha portato diversi cambiamenti. Nel presente opuscolo

Dettagli

Modello previdenziale 2017 Maggiori informazioni sul calcolatore comparativo

Modello previdenziale 2017 Maggiori informazioni sul calcolatore comparativo Cassa pensione di Credit Suisse Group (Svizzera) Modello previdenziale 2017 Maggiori informazioni sul calcolatore comparativo Dal 1 gennaio 2017 la Cassa pensione di Credit Suisse Group (Svizzera) introdurrà

Dettagli

RIPOSI E PERMESSI PER LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP E PER FAMILIARI CHE ASSISTONO PORTATORI DI HANDICAP LAVORATORE PORTATORE DI HANDICAP

RIPOSI E PERMESSI PER LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP E PER FAMILIARI CHE ASSISTONO PORTATORI DI HANDICAP LAVORATORE PORTATORE DI HANDICAP RIPOSI E PERMESSI PER LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP E PER FAMILIARI CHE ASSISTONO PORTATORI DI HANDICAP LAVORATORE PORTATORE DI HANDICAP La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità

Dettagli

Portrait. Contributi e prestazioni. Piani assicurativi e le loro possibilità di combinazione Disposizioni comuni

Portrait. Contributi e prestazioni. Piani assicurativi e le loro possibilità di combinazione Disposizioni comuni Portrait Contributi e prestazioni Piani assicurativi e le loro possibilità di combinazione Disposizioni comuni Sono determinanti le disposizioni del Regolamento Berna, febbraio 2008 I nostri Piani delle

Dettagli

Entusiasmo? «Sapere in buone mani la mia previdenza per la vecchiaia.»

Entusiasmo? «Sapere in buone mani la mia previdenza per la vecchiaia.» Entusiasmo? «Sapere in buone mani la mia previdenza per la vecchiaia.» Helvetia Soluzioni di libero passaggio. Investire l avere di previdenza in base al bisogno. La Sua Assicurazione svizzera. Libero

Dettagli

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli

Dettagli

Convenzione sulle conseguenze del divorzio 1

Convenzione sulle conseguenze del divorzio 1 Convenzione sulle conseguenze del divorzio 1 tra (Nome, cognome, data di nascita, via, NAP, luogo) rappresentata/o da (Nome, cognome, via, NAP, luogo) e (Nome, cognome, data di nascita, via, NAP, luogo)

Dettagli

I REQUISITI PER LA REALIZZAZIONE DEI DIRITTI ALLA PENSIONE NELLA REPUBBLICA DI CROAZIA SECONDO LA LEGGE SULL ASSICURAZIONE PENSIONI

I REQUISITI PER LA REALIZZAZIONE DEI DIRITTI ALLA PENSIONE NELLA REPUBBLICA DI CROAZIA SECONDO LA LEGGE SULL ASSICURAZIONE PENSIONI I REQUISITI PER LA REALIZZAZIONE DEI DIRITTI ALLA PENSIONE NELLA REPUBBLICA DI CROAZIA SECONDO LA LEGGE SULL ASSICURAZIONE PENSIONI 2015. ISTITUTO CROATO ASSICURAZIONE PENSION La Legge in vigore: La Legge

Dettagli

ESTRATTO. Sommario. Indice... 3 Elenco delle abbreviature... 11 Legenda... 16

ESTRATTO. Sommario. Indice... 3 Elenco delle abbreviature... 11 Legenda... 16 Sommario Indice... 3 Elenco delle abbreviature... 11 Legenda... 16 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost., estratto)... 25 830.1 LF sulla parte generale del diritto delle assicurazioni

Dettagli

Diritto alle prestazioni per gli Svizzeri e le Svizzere all estero. Informazione complementare all Info-Service «Disoccupazione»

Diritto alle prestazioni per gli Svizzeri e le Svizzere all estero. Informazione complementare all Info-Service «Disoccupazione» Dipartimento federale dell'economia DFE EDIZIONE 2011 Informazione complementare all Info-Service «Disoccupazione» Un opuscolo per i disoccupati Diritto alle prestazioni per gli Svizzeri e le Svizzere

Dettagli

Come Il Lavoro Riguarda Suoi Sussidi

Come Il Lavoro Riguarda Suoi Sussidi Come Il Lavoro Riguarda Suoi Sussidi 2012 Come Il Lavoro Riguarda Suoi Sussidi possibile percepire sussidi Social Security È di pensionamento o per familiari superstiti anche se si svolge un attività lavorativa.

Dettagli

Previdenza statale. Informazioni utili sul 1 pilastro/

Previdenza statale. Informazioni utili sul 1 pilastro/ Previdenza statale Informazioni utili sul 1 pilastro/ Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (AVS/AI) in Svizzera Stato gennaio 2015 Sommario Il 1 pilastro nel sistema previdenziale

Dettagli