SERVIZI LOGISTICI E DI MOVIMENTAZIONE ATTREZZATURE PER UFFICIO ED ARREDI PER LA REGIONE LIGURIA E GLI ENTI APPARTENENTI AL SETTORE REGIONALE ALLARGATO
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- Antonietta Biagi
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1 REGIONE LIGURIA SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE SERVIZI LOGISTICI E DI MOVIMENTAZIONE ATTREZZATURE PER UFFICIO ED ARREDI PER LA REGIONE LIGURIA E GLI ENTI APPARTENENTI AL SETTORE REGIONALE ALLARGATO CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO
2 ARTICOLO 1 OGGETTO DEL CAPITOLATO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 1. Oggetto del capitolato è l affidamento del servizio di trasloco e sgombero, come meglio specificato all articolo 1, da effettuarsi per conto della Regione Liguria e degli enti appartenenti al settore regionale allargato presso i locali occupati dagli stessi e ubicati su tutto il territorio della Regione Liguria. ente sede dell ente importo annuo presunto Regione Liguria Via Fieschi 15 - Genova ,00 Agenzia Regionale Via B. Castello 3 - Genova ,00 Territoriale per l Edilizia di Genova Agenzia Liguria Lavoro Via Fieschi 11 G - Genova 1.000,00 totale ,00 2. L attività oggetto del presente contratto può essere ricompresa sotto le seguenti tipologie : Tipologia 1 (importo presunto annuale Euro ,00) comprende il trasporto di mobili, arredi e, ove necessario, l imballo e la sistemazione in appositi contenitori, di macchine, attrezzature, suppellettili e pratiche d ufficio da trasportare o da sistemare, oltre a piccoli interventi di riparazione e/o sostituzione come di seguito descritti : a) svuotamento dei mobili da trasportare e stivaggio delle pratiche d ufficio in essi contenute in idonei contenitori, nonché ricollocazione ad avvenuto spostamento; b) accurato imballo dei colli che possano subire danneggiamenti in fase di trasloco; c) smontaggio e successivi rimontaggio di mobili, arredi e scaffalature; Tipologia 2 (importo presunto annuale Euro ,00) comprende l attività di trasferimento, movimentazione, sistemazione e riordino dei documenti d archivio come da indicazioni della direzione d esecuzione del contratto da svolgersi presso gli spazi dell ente adibiti ad archivio e biblioteca l attività deve essere svolta con la massima diligenza dagli addetti, nel rispetto delle seguenti indicazioni particolari : a) le operazioni di trasferimento, movimentazione e sistemazione dei documenti di archivio devono essere svolte con particolare attenzione e precisione, da personale idoneo che deve redigere elenchi, provvedere ad operazioni di etichettatura in modo chiaro e corretto ed inscatolare le pratiche d ufficio secondo le indicazioni fornite dal direttore dell esecuzione del contratto; b) in considerazione del carattere ripetitivo e continuativo delle suddette prestazioni, la Ditta appaltatrice deve assicurare, per quanto possibile, che le medesime prestazioni siano eseguite, nell ambito dell ente contraente, dagli stessi addetti evitando forme di continuo turn over del proprio personale, in modo che lo stesso acquisisca l esperienza necessaria per poter svolgere il lavoro in modo sufficientemente autonomo. Tipologia 3 (importo presunto annuale Euro ,00) comprende l attività di sgombero di locali, magazzini e/o appartamenti compreso il trasporto del materiale presso sito idoneo o conferimento a discarica come di seguito descritto : a) sgombero locali;
3 b) sgombero coatto di alloggi, su disposizione dell Autorità Giudiziaria o Amministrativa; c) trasporto mobili e masserizie da e verso locali di proprietà dell Ente contraente; d) trasporto mobili e masserizie da e verso locali di proprietà della Ditta appaltatrice; e) custodia mobili e masserizie in locali di proprietà dell Ente contraente o di proprietà della Ditta appaltatrice; nel caso di sgomberi coatti di alloggi, la data e l ora dell esecuzione è fissata dall Autorità Giudiziaria o Amministrativa e risulta essere inderogabile; per quanto riguarda l attività di cui alla lettera e), che sarà attivata solo se necessario, la Ditta appaltatrice si assume la responsabilità civile e penale derivante dalla custodia stessa prendendo in carico i mobili o le masserizie sulla base di un verbale di consegna. La restituzione parziale o totale dei mobili e delle masserizie dovrà avvenire su esclusiva indicazione dell Amministrazione appaltante. Tipologia 4 (importo presunto annuale Euro ,00) Trasporto alla pubblica discarica di materiale vario di risulta proveniente : a) operazioni di trasloco (arredi, attrezzature, materiale ingombrante e da imballo, ecc); b) operazioni di sgombero (arredi, attrezzature, materiale ingombrante e da imballo, masserizie ed elettrodomestici, ecc.). attività da svolgersi nel rispetto delle normative vigenti in materia di gestione dei rifiuti siano essi non pericolosi che pericolosi. Gli oneri di discarica sono a carico dell Ente contraente al quale saranno direttamente fatturati. Tipologia 5 (importo presunto annuale Euro ,00) comprende l attività di registrazione dei beni acquistati o dismessi dall ente inclusa una ricognizione periodica degli stessi nell ambito di una gestione inventariale. L appaltatore durante la fase ordinaria del servizio ha l onere di registrare e mantenere il controllo dei flussi e degli spostamenti dei beni oggetto del servizio in stretta collaborazione ed assistenza alla figura del consegnatario, al quale devono puntualmente essere forniti tutti i dati identificativi dei beni trattati e la loro ubicazione, al fine di garantire un costante aggiornamento degli inventari; stesso onere in riferimento ai beni acquisiti o dismessi; con cadenza semestrale l insieme dei dati deve essere verificato ed eventualmente allineato attraverso una verifica sul posto al fine di intercettare eventuali variazioni non monitorate. Tipologia 6 (importo presunto annuale Euro ,00) comprende l esecuzione di piccole opere manutentive di allestimento descritte di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo : a) esecuzione di eventuali piccole riparazioni di mobili e arredi compresa la fornitura della ferramenta necessaria; b) interventi di sostituzione di pannelli o altri elementi mobili di controsoffitto danneggiati o sporchi (fornitura esclusa); c) interventi di sostituzione di maniglie e serrature dei serramenti interni. 3. La Ditta appaltatrice è responsabile di ogni danneggiamento causato al materiale o ad altre cose ed anche a terzi, da attribuire a disattenzione o incuria del personale della Ditta medesima.
4 4. L Amministrazione appaltante è autorizzata a rivalersi per l intero ammontare del danno subito dalla stessa anche in occasione del pagamento dei corrispettivi dovuti. ARTICOLO 2 - IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO 1. L importo complessivo presunto, posto a base d asta, ammonta a ,00 IVA esclusa per il triennio contrattuale. 2. Gli oneri per l attuazione della sicurezza, compresi negli importi di cui sopra, sono calcolati nella misura del 2 % dell importo complessivo IVA compresa. 3. Il contratto ha una durata di anni tre con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto da parte di ogni singolo Ente. 4. Alla scadenza del contratto la Ditta appaltatrice si impegna, su espressa richiesta della Regione, ad assicurare la prosecuzione del servizio alle medesime condizioni e per tutto il tempo necessario alla individuazione del nuovo appaltatore. 5. Alla scadenza del contratto si potrà procedere ad un solo rinnovo per la durata di anni uno. ARTICOLO 3 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 1.Tutti i lavori devono svolgersi di norma nei giorni feriali (da lunedì a venerdì) dalle ore 8.00 alle ore e dalle ore alle ore Per particolari esigenze dell Amministrazione appaltante, potranno essere concordati con la Ditta appaltatrice orari diversi. 3.La Ditta appaltatrice deve mettere a disposizione il numero di addetti e mezzi richiesti dal personale dell ente incaricato, che formula detta richiesta a mezzo telefax o posta elettronica entro le ore del giorno precedente l intervento. Ogni richiesta prevede il coinvolgimento di un numero minimo di tre addetti. Nella richiesta vengono specificati, oltre al numero degli addetti, la tipologia ed il numero dei mezzi di trasporto necessari e dei materiali ed attrezzature eventualmente occorrenti: In caso di attività particolarmente complesse, il direttore dell esecuzione del contratto fornisce alla Ditta appaltatrice, al momento di richiederne l intervento, una sintetica descrizione delle operazioni da effettuare. 4.L operatore addetto a mansioni di autista dovrà partecipare, di norma, alle operazioni della squadra di smontaggio, rimontaggio, traslochi o sgomberi. 5.Al termine di ogni intervento e, comunque, alla fine di ogni giornata lavorativa, la Ditta appaltatrice deve redigere apposito rapporto concernente i lavori eseguiti e riportante: a) il nominativo e la qualifica degli operatori che hanno eseguito i lavori; b) l orario osservato; c) la descrizione degli interventi effettuati; d) le tipologie di servizio prestato con il corrispondente numero di ore; e) il numero, la tipologia e la targa degli eventuali mezzi utilizzati. 6. Il rapporto, debitamente firmato da un addetto della Ditta appaltatrice che ha svolto il lavoro, deve essere consegnato al direttore dell esecuzione del contratto che provvede a vistarlo trattenendone copia. 7. Gli interventi di carattere eccezionale che prevedono l utilizzo di macchinari o mezzi speciali, non compresi fra quelli previsti all articolo 4 comma 1, sono esclusi dal presente capitolato e formano oggetto di specifico affidamento preceduto, di norma, dall acquisizione di più offerte da parte di operatori economici del settore, ai sensi della vigente normativa. 8. Su espressa richiesta della direzione dell esecuzione del contratto, la Ditta appaltatrice deve mettere a disposizione gli spazi giudicati necessari per il deposito del materiale oggetto della singola prestazione. 9. Su espressa richiesta della direzione dell esecuzione del contratto, la Ditta appaltatrice deve provvedere alla custodia del materiale oggetto della singola prestazione.
5 ARTICOLO 4 - IMPIEGO DI AUTOMEZZI 1. Per l esecuzione delle operazioni di trasloco che richiedono l impiego di veicoli, la Ditta appaltatrice deve, a seguito di apposita richiesta, mettere a disposizione le seguenti tipologie di automezzi: a) veicolo sino a 30 mc. con autista; b) veicolo da 30 a 50 mc. con autista munito di patente C; c) piattaforma elevatrice esterna per altezze non superiori a 33 metri, con portata almeno pari a 3,0 q.li. 2. Il coinvolgimento di automezzi corrispondenti alle diverse tipologie A), B), e C) sarà di volta in volta contabilizzato secondo i seguenti parametri : - veicoli previsti al punto A) prezzo per ora/veicolo = 50 % del prezzo ora/uomo applicato Tipologia 1 (art. 1) - veicoli previsti ai punti B) e C) prezzo per ora/veicolo = il prezzo ora/uomo applicato Tipologia 1 (art. 1) 3. Detti prezzi sono da intendersi comprensivi di tutti gli oneri relativi all uso degli automezzi, pedaggi e carburante incluso. ARTICOLO 5 - OBBLIGHI DELL APPALTATORE 1. E obbligo della Ditta appaltatrice trasmettere, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, i recapiti via fax e posta elettronica ai quali inoltrare tutte le richieste di intervento. 2. La Ditta appaltatrice deve presentarsi nel luogo stabilito dall Amministrazione appaltante con le attrezzature, gli automezzi ed il personale richiesto e necessario per la perfetta esecuzione dei lavori. 3. Il personale deve essere messo a disposizione secondo quanto previsto dall articolo 3 lettera a). 4. Gli automezzi le attrezzature impiegati durante le attività devono corrispondere in tutto e per tutto alle leggi ed alla normativa vigente in materia di Codice della Strada e di sicurezza, secondo quanto previsto dal D. Lgs, 81/ La Ditta appaltatrice si impegna a fornire senza alcun corrispettivo tutte le attrezzature ed il materiale (quali, a mero titolo esemplificativo, scatoloni, contenitori, carrelli, nastro adesivo, corde, coperte, ferramenta) necessari per la migliore esecuzione dei lavori. 6. La Ditta appaltatrice si impegna a dotare i propri addetti delle attrezzature necessarie all esecuzione delle opere manutentive di allestimento previste dalla tipologia Il personale della Ditta appaltatrice deve presentarsi in servizio con la massima puntualità e munito di abbigliamento decoroso, adatto alla tipologia del lavoro da eseguire e riportante la denominazione della Ditta medesima. 8. Il personale deve essere in possesso di valido documento di riconoscimento, da esibire al personale di vigilanza preposto alla regolamentazione degli accessi presso le sedi lavorative, che provvede a rilasciare apposito cartellino identificativo. Tale cartellino deve essere sempre esposto e visibile. 9. Il personale della Ditta appaltatrice deve essere, in qualunque istante, dotato di tutti gli idonei indumenti e attrezzature antinfortunistiche e la Ditta appaltatrice ha l onere di effettuare i necessari controlli atti a verificare il corretto adempimento degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro e
6 misure antinfortunistiche, manlevando l Amministrazione contraente da ogni pregiudizio che dovesse verificarsi in conseguenza di inadempimento di quanto richiesto o per inosservanza di tutte le norme di legge vigenti. 10. La Ditta appaltatrice deve provvedere alla sostituzione del personale il cui comportamento sul lavoro (per indolenza, incapacità, scorrettezza) non sia ritenuto idoneo, ad insindacabile giudizio dell Amministrazione contraente. 11. Qualora, durante l esecuzione dei lavori di cui al presente capitolato, si dovesse verificare l assenza, anche parziale, di uno o più componenti del gruppo di lavoro, la Ditta appaltatrice deve assicurarne l immediata sostituzione; in caso contrario il relativo compenso sarà determinato in ragione delle ore lavorative effettivamente prestate, rapportate al prezzo della giornata-uomo ed all orario di lavoro effettivamente prestato. 12. Gli automezzi e le attrezzature impiegati durante le attività devono corrispondere in tutto e per tutto alle leggi ed alla normativa vigente in materia di Codice della Strada, e di sicurezza secondo quanto previsto dal D. Lgs 81/ La Ditta appaltatrice si impegna a fornire senza alcun corrispettivo tutte le attrezzature ed il materiale (quali, a mero titolo esemplificativo, scatoloni, contenitori, carrelli, nastro adesivo, corde, coperte, ferramenta) necessari per la migliore esecuzione dei lavori. 14. La Ditta appaltatrice è l unica responsabile dell esecuzione dei lavori quand anche essa provveda a fornire o noleggiare strumenti, apparati od automezzi non di sua proprietà. 15. E, inoltre, obbligo della Ditta appaltatrice: a) l osservanza delle norme derivanti dalla vigente normativa in materia assicurativa relativa agli addetti ai lavori; b) la corresponsione delle retribuzioni agli addetti ai lavori, conformemente al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalla stessa Ditta appaltatrice; 16. La Ditta appaltatrice è responsabile: a) in caso di eventuali infortuni al personale addetto ai lavori; b) in caso di eventuali infortuni a terzi; c) per eventuali danni arrecati a beni pubblici e/o privati; d) per eventuali danni arrecati ai beni trasportati. 17. La Ditta appaltatrice, a copertura degli eventuali danni arrecati o infortuni occorsi nel corso delle operazioni di trasloco, stipula un apposita polizza assicurativa con massimale di almeno ,00= avente validità per tutta la durata del contratto. Copia di detta polizza dovrà essere consegnata all Amministrazione appaltante entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto. 18. Qualora si rendesse necessario provvedere al conferimento di rifiuti presso la pubblica discarica e/o eventuali altri impianti autorizzati, la Ditta appaltatrice deve occuparsi di tutto ciò che riguarda il carico, il trasporto e lo scarico del materiale, con tenuta dei registri, dei formulari e di quanto previsto per legge. Restano a carico dell Amministrazione appaltante l ottenimento delle necessarie autorizzazioni ed il conseguente pagamento degli oneri di smaltimento. 19. Qualora si rendesse necessario provvedere alla temporanea occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento delle operazioni oggetto del presente Capitolato, la ditta dovrà ottenere le previste autorizzazioni e provvedere direttamente al pagamento degli eventuali oneri che saranno rimborsati con inserimento in fattura dietro presentazione delle idonee ricevute. 20. La Ditta appaltatrice deve redigere e consegnare il rapporto giornaliero previsto all articolo 3, lettera b). 21. La Ditta appaltatrice si impegna ad applicare le presenti condizioni contrattuali, incluse le tariffe proposte in sede di offerta, ai restanti enti appartenenti al settore regionale allargato che ne facciano richiesta ai sensi dell articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2003 n. 13 ed al Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria.
7 ARTICOLO 6 - PRIVACY (D.Lgs.196 del 30 giugno 2003) 1. La Ditta aggiudicataria si impegna a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori il vincolo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie riservate e, comunque, non finalizzate alla pubblica diffusione, di cui venga a conoscenza nell espletamento dell attività affidata. 2. In tal senso la Ditta sarà tenuta porre in essere tutte le necessarie misure di prevenzione necessarie per evitare la diffusione e l utilizzo delle informazioni ritenute riservate. 3. Qualora la divulgazione di materiali o informazioni ritenuti riservati sia stata causata da atti o fatti direttamente o indirettamente imputabili alla Ditta e/o ai suoi dipendenti e collaboratori, la Ditta sarà tenuta a risarcire alla Regione Liguria o agli altri enti del settore regionale allargato gli eventuali danni che siano direttamente o indirettamente connessi alla suddetta divulgazione. La Ditta è tenuta al rispetto ed all osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003, per quanto applicabile. ARTICOLO 7 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA AI SENSI DEL D. LGS. n. 81/ Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 ed ai fini degli adempimenti in materia di sicurezza, ciascun Ente predispone i documenti che costituiscono il Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze previsto all art. 26 dello stesso decreto o altri documenti in uso, adottati per le medesime finalità, che la Ditta appaltatrice è tenuta a presentare, debitamente compilati, prima della stipulazione del contratto. ARTICOLO 8 - CAUZIONE 1. La Ditta appaltatrice sarà tenuta a prestare, prima della stipulazione del contratto, un deposito cauzionale definitivo nella misura del 10% dell importo contrattuale prevista dall articolo 113, comma 1 del D.Lgs. n. 163/ Il deposito cauzionale definitivo, ai sensi dell articolo 113 del D. Lgs. n. 163/2006, dovrà essere costituito con una delle seguenti modalità: a) fidejussione bancaria rilasciata da azienda di credito ai sensi del D.Lgs. 1/9/1993 n. 385; b) polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all esercizio del ramo cauzioni. 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione. 4. In ogni caso il deposito cauzionale deve essere effettuato con un unico tipo di valori. 5. Il deposito cauzionale definitivo è progressivamente svincolato a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito, ai sensi di quanto indicato dall articolo 113 comma 3 del D. Lgs. 163/ Qualora si verificassero inadempienze da parte della Ditta appaltatrice si procederà all incameramento del deposito cauzionale, incameramento al quale la Ditta appaltatrice presta il suo consenso, fermo restando il diritto dell'amministrazione al risarcimento dei maggiori danni che da detta inadempienza dovessero derivare. 7. Lo svincolo finale della cauzione sarà subordinato all adempimento di tutti gli obblighi cui la stessa si riferisce e sarà effettuato entro tre mesi dalla conclusione dell esecuzione del contratto, a seguito di verifica della regolare esecuzione di tutti gli adempimenti contrattuali. 8. La cauzione provvisoria versata dal soggetto risultato aggiudicatario verrà svincolata automaticamente
8 ARTICOLO 9 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO 1. Il pagamento avverrà come segue: - le fatture devono essere emesse in via mensile posticipata e contenere l elenco dei rapporti giornalieri di cui all articolo 3, lettera b) relativi al mese di riferimento, nonché l indicazione dei costi dettagliati riferiti alle diverse tipologie di servizio ed ai mezzi utilizzati; - le fatture devono essere intestate ed inviate all indirizzo della sede dell Ente contraente; - il pagamento è effettuato di norma entro 60 giorni dalla data di presentazione delle stesse. 2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese tutte le incombenze relative ai pagamenti, comprese la fatturazione e l incasso, devono far capo all impresa mandataria. 3. La ditta appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall articolo 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all appalto. 4. Qualora la ditta appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall articolo 3 di cui sopra, l Amministrazione regionale ovvero l ente contraente risolverà il contratto di diritto, ai sensi del comma 8 del citato art. 3 della L. n. 136/2010 Piano straordinaria contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia e ss.mm.ii. e dell articolo 1456 del codice civile e ss.mm. e ii. dandone comunicazione alla ditta appaltatrice a mezzo lettera raccomandata A.R. ARTICOLO 10 - REVISIONE PREZZI 1. Il prezzo offerto, su espressa richiesta della Ditta appaltatrice, è soggetto a revisione periodica ai sensi dell articolo 115 del D.Lgs. 163/2006 e dell art. 30 del Regolamento regionale n. 2/2012, sulla base di apposita istruttoria. ARTICOLO 11 - RITARDI E PENALITA 1. Qualora a seguito di richiesta regolarmente formulata secondo quanto previsto all articolo 3 lettera a) si verifichino ritardi nella messa a disposizione di personale e/o mezzi, viene applicata una penalità pari all uno per mille dell importo contrattuale, per ogni giornata interessata da anomalia rispetto a quanto richiesto. ARTICOLO 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 1. L Ente contraente si riserva facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell art.1456 c.c. nei seguenti casi: a) per motivi di pubblico interesse; b) mancato rispetto dell articolo 5, comma 15 c) gravi e reiterate violazioni delle disposizioni del presente capitolato d) al verificarsi per cinque giorni consecutivi di un anomalia rispetto a quanto richiesto e) mancato servizio con ritardo superiore a tre giorni naturali consecutivi qualora detto ritardo non si verifichi per cause imputabili a circostanze di comprovata forza maggiore non dipendenti dalla volontà della Ditta appaltatrice o del personale incaricato f) il mancato rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsti dalla L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. (vedi precedente articolo 9 comma 4) 2. Tutte le cause di ritardo dovute a forza maggiore dovranno essere comunicate a mezzo fax al numero 010/ entro 24 ore dal loro verificarsi e provate all Amministrazione contraente sotto pena di decadenza del diritto ad invocarle.
9 3. La Ditta appaltatrice può chiedere la risoluzione del contratto nel caso di impossibilità ad eseguire le proprie prestazioni, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa impresa, secondo il disposto dell art.1672 del codice civile. 4. Nel caso di risoluzione del contratto, l Amministrazione contraente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dalla Ditta appaltatrice il rimborso di eventuali maggiori spese sostenute rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di regolare esecuzione del servizio. ARTICOLO 13 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE 1. Con la risoluzione del contratto sorge nell Amministrazione contraente il diritto di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di quota, in danno dell impresa inadempiente. 2. L affidamento avviene in economia ai sensi della vigente normativa statale e regionale, stante l esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto. ARTICOLO 14 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE SU RICHIESTA DELLA DITTA APPALTATRICE 1. Nel caso di risoluzione del contratto in relazione all ipotesi di cui all articolo 12, comma 3, viene riconosciuto all impresa il pagamento del servizio già prestato in proporzione del prezzo pattuito. ARTICOLO 15 - SUBAPPALTO E vietato il subappalto totale o parziale di quanto forma oggetto del presente capitolato. ARTICOLO 16 - FORO COMPETENTE 1. Per eventuali controversie che emergessero in ordine all interpretazione ed all esecuzione di quanto previsto dal presente capitolato, l unico Foro competente è quello di Genova. ARTICOLO 17 - NORME DI RINVIO 1. Per quanto non disciplinato dal presente capitolato si fa rinvio: - D. Lgs 163/2006 e ss. mm. e ii.; - D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii.; - D.P.R. 207/2010 ss. mm. e ii. ; - L. r. 11 marzo 2008 n. 5 e ss. mm. e ii.; - Regolamento regionale 5 aprile 2012 n. 2.
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