COMUNE DI LIPOMO Provincia di Como Regione Lombardia
|
|
- Oreste Lamberti
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 COMUNE DI LIPOMO Provincia di Como Regione Lombardia APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 22 DEL 28/06/2013 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SALE PUBBLICHE DA GIOCO E DEGLI APPARECCHI DI TRATTENIMENTO E SVAGO Capo I - NORME GENERALI INDICE Articolo 1 Principi generali e finalità pag. 2 Articolo 2 Definizione di sala pubblica da gioco pag. 3 Articolo 3 Normativa di riferimento. pag. 3 Articolo 4 Apparecchi per il gioco lecito. Caratteristiche, prescrizioni, divieti. pag. 3 Articolo 5 Giochi vietati pag. 4 Capo II REGIME DELLE AUTORIZZAZIONI pag. 5 Articolo 6 Autorizzazioni all esercizio delle sale pubbliche da giocopag pag 5 Articolo 7 Requisiti morali di accesso all attività pag. 5 Articolo 8 Domanda per l apertura di sala pubblica da gioco pag. 6 Articolo 9 Trasferimento di sede pag. 6 Articolo 10 Subingresso pag. 6 Articolo 11 Variazione di superficie pag. 7 Articolo 12 Caratteristiche dei locali destinati a sala da gioco. pag. 7 Articolo 13 Localizzazione e criteri pag. 8 Articolo 14 Attività accessoria di somministrazione pag. 8 Articolo 15 Installazione di giochi leciti in pubblici esercizi.. pag. 8 Capo III ESERCIZIO DELL ATTIVITA pag. 9 Articolo 16 Utilizzo degli apparecchi da gioco pag. 9 Articolo 17 Orari di esercizio. pag. 9 Articolo 18 Informazioni al pubblico pag. 10 Articolo 19 Sospensione temporanea dell attività pag. 10 Articolo 20 Cessazione dell attività. pag. 10 Capo IV SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI pag. 11 Articolo 21 Sanzioni pag. 11 Articolo 22 Revoca delle autorizzazioni pag. 11 Articolo 23 Norme finali. pag. 11
2 Capo I - NORME GENERALI. art. 1 Principi generali e finalità 1. Il presente Regolamento disciplina le licenze e le autorizzazioni di competenza comunale relative all esercizio di giochi leciti in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. 2. La regolamentazione, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, si attiene ai seguenti principi: a) tutela dei minori; b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di: contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d azzardo; contenere i costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall abuso del gioco d azzardo con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi derivanti dal fenomeno della sindrome da gioco patologico e dall effetto che questi potrebbero avere nel contesto familiare; promuovere presso la popolazione una cultura positiva circa la funzione sociale di ogni forma di intrattenimento ludico e privilegiare pertanto i giochi che non prevedono la vincita di somme in denaro; c) adeguamento degli esercizi esistenti alle disposizioni legislative vigenti; d) trasparenza e qualità del mercato; e) libera concorrenza e qualità di impresa; f) semplificazione dei procedimenti per le nuove aperture, subentri e trasferimenti di sede; g) controlli e vigilanza. 3. Il Comune, con il presente Regolamento, si prefigge l obiettivo di garantire che la diffusione dei locali in cui si pratica il gioco lecito avvenga evitando effetti pregiudizievoli per la sicurezza urbana, la viabilità, l inquinamento acustico e la quiete pubblica e limitando le conseguenze sociali dell offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché la dequalificazione territoriale e del valore degli immobili. 4. Ai sensi dell articolo 9 del T.U.L.P.S., l Amministrazione comunale si riserva la facoltà di imporre vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione al termine di un procedimento di valutazione in relazione a: a) rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili; b) prossimità dell attività a luoghi di pubblico interesse di cui al successivo art I procedimenti amministrativi di cui al presente atto rientrano nella competenza dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) competente al rilascio dell autorizzazione. 6. Le tipologie dei giochi trattati dal presente Regolamento sono: a) quelle previste dall art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S., cosiddette new slot e VLT, giochi leciti esercitati in apposite sale pubbliche da gioco, sale dedicate, sale biliardi, agenzie per la raccolta di scommesse ippiche e sportive, agenzie di scommesse, negozi di gioco sale bingo, alberghi, locande e pensioni, trattorie, ristoranti e caffè, enoteche e bar con somministrazione di bevande alcoliche e non, stabilimenti balneari e piscine, rivendite di tabacchi ed attività commerciali; b) apparecchi dell art. 110, comma 7 del T.U.L.P.S; c) apparecchi meccanici ed elettromeccanici (AM): biliardo e apparecchi similari, attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo; elettrogrammofono e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone ( juke box ); calcio balilla - bigliardini e apparecchi similari; apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo (flipper, gioco elettromeccanico dei dardi, cosiddette freccette e apparecchi similari) apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: congegno a vibrazione tipo Kiddie rides e apparecchi similari; apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: gioco a gettone azionato da ruspe e apparecchi similari. 2
3 3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento le forme di intrattenimento esercitate su area pubblica e quelle nelle quali è prevalente l attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo. Art. 2. Definizione di sala pubblica da gioco 1. Si intende per sala pubblica da gioco, in seguito denominata anche sala giochi, un esercizio composto da locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, biliardi, biliardini, flipper o juke-box ed altre apparecchiature per trattenimento quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: sale dedicate alle VLT, sale scommesse, sale bingo, negozi dedicati al gioco; Art. 3 Normativa di riferimento - Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i., di seguito T.U.L.P.S.; - Regolamento di esecuzione del TULPS approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635; - Art. 38, commi 1 e 5 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; - Art. 22, comma 6, della l. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall art. 38, comma 5, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; - Art. 14 bis del D.P.R n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni; - L.R , n. 6 Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere; - Decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003 concernente l individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all art. 110, c. 6 e 7 del T.U.L.P.S. che possono essere installati in esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative all installazione di tali apparecchi; - Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze 18 gennaio 2007 individuazione del numero massimo di apparecchi di intrattenimento di cui all art. 110, commi 6 e 7, del TULPS che possono essere installati per la raccolta del gioco presso i punti vendita - Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante provvedimenti urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che ha assorbito il Decreto Direttoriale 12 ottobre 2011, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell art. 2, comma 3, del Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di giochi pubblici; - Decreto Direttoriale 22 gennaio 2010, che ha introdotto la disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT, di cui all articolo 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S.; - Decreto del 27 luglio 2011 del Direttore Generale dell Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato con cui vengono determinati i parametri numerici per l installazione di apparecchi di gioco di cui all art. 10, c. 6, del TULPS in esercizi commerciali ed altri; Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, anche successive, nella materia. Art. 4 Apparecchi per il gioco lecito. Caratteristiche, prescrizioni, divieti. 1. I giochi devono essere leciti. 2. E' consentita l'installazione e la gestione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di trattenimenti e da gioco di abilità in cui l'elemento abilità e trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio. Tali apparecchi dovranno avere le caratteristiche del decreto 11 marzo 2003 e s.m.i. ed essere muniti dei relativi nulla osta rilasciati dall Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 3. E' consentita l'installazione di apparecchi telematici senza vincita in denaro con connessione ad INTERNET, utilizzabili anche come strumenti di gioco da trattenimento, purchè autorizzati secondo le vigenti normative e nel rispetto delle condizioni di cui al comma precedente. 3
4 4. E' vietata l'installazione e l'uso degli apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo, fatta eccezione per i giochi espressamente ammessi dalla legge 5. Sono ritenuti giochi proibiti quelli indicati nella tabella predisposta dalla competente Questura, vidimata dal Sindaco o suo delegato, o quella predisposta dal Ministero dell Interno in caso di giochi a carattere nazionale. 6. Ai sensi dell articolo 9 del T.U.L.P.S. le attività di cui al presente regolamento devono osservare tutte le condizioni stabilite dalle normative vigenti, quelle riportate nella tabella dei giochi proibiti, nonché quelle particolari disposte nel pubblico interesse e di seguito elencate: a) l obbligo di installare l apparecchio in posizione tale da non arrecare intralcio al normale funzionamento dell esercizio e non arrecare disturbo alla quiete pubblica e privata; b) l obbligo di adottare le necessarie misure per la prevenzione dei rischi e la sicurezza degli ambienti di lavoro ai sensi della L. 81/2008 e s.m.i.; c) il divieto di installare qualsiasi gioco all esterno dei locali o aree destinate all attività, con esclusione dei soli giochi per bambini, tenendo conto dello spazio a disposizione che deve essere adiacente al fabbricato sede dell attività e non intralciare il pubblico passaggio, nel rispetto di quanto stabilito dal locale regolamento di occupazione del suolo pubblico; d) il divieto, già sopra menzionato, di utilizzare per i minori di anni 18 gli apparecchi e i congegni di cui all articolo 110 comma 6 del T.U.L.P.S. e il divieto del gioco delle carte, del biliardo e altri giochi simili e quant altro indicato nella tabella dei giochi proibiti per i minori di anni 14; e) Ove ricorrano le circostanze, sarà rispettato il D.M. 16/02/1982 e s.m.i. in materia di prevenzione incendi; f) Il rispetto delle vigenti norme in materia di inquinamento acustico; g) L impianto elettrico dei locali sarà realizzato in conformità alla vigente normativa di sicurezza, attestato con la procedura di cui alla L. 46/90 e successivi regolamenti di applicazione, come da dichiarazione di conformità sottoscritta da professionista abilitato; h) Il divieto di apportare modifiche alla normale sistemazione o collocazione degli arredi nel pubblico esercizio, al fine di trasformare il locale in una vera e propria sala da gioco; i) L obbligo di osservare le disposizioni legislative in materia di divieto di fumo. J) Il divieto di attività pubblicitaria relativa all apertura o all esercizio di sale giochi. Art. 5. Giochi vietati 1. L esercizio del gioco d azzardo è vietato in tutte le sue manifestazioni e l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie, ad eccezione degli apparecchi e congegni consentiti dalla legge statale. 2. Sono altresì vietati tutti gli apparecchi e congegni che sono privi del nulla osta, ove necessario, dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 3. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità. 4. Sono vietati gli apparecchi e i congegni automatici, semiautomatici da trattenimento e da gioco di abilità che, comunque denominati, si richiamino alle regole dei giochi indicati nella tabella dei giochi proibiti, qualunque siano i simboli adottati. 4
5 Capo II. REGIME DELLE AUTORIZZAZIONI. Art. 6. Autorizzazioni all esercizio delle sale pubbliche da gioco 1. L apertura delle sale pubbliche da gioco di cui all art. 1, punto 1, del presente Regolamento il loro trasferimento di sede, l ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono subordinati all ottenimento di autorizzazione comunale, ai sensi dell articolo 86 del T.U.L.P.S. 2. L apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche e sportive e per sale dedicate all installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT (Video Lottery Terminal) di cui all art. 110 comma 6 lettera b) del T.U.L.P.S., sarà subordinata all ottenimento della prescritta licenza di cui all art. 88 del T.U.L.P.S., rilasciata dal Questure. 3. Le autorizzazioni per l esercizio di sale giochi sono rilasciate a tempo indeterminato, ai sensi dall art. 11 del Regolamento di Attuazione del T.U.L.P.S, così come integrato dal DPR n. 311, e si riferiscono esclusivamente al soggetto ed ai locali in esse indicati. 4. Condizionano l efficacia dell autorizzazione: a) la validità dei nulla osta rilasciati dall Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato agli apparecchi installati; b) il regolare pagamento delle imposte stabilite dallo Stato sugli apparecchi installati; c) l esposizione della tabella dei giochi proibiti. 5. Oltre agli altri casi previsti dalle leggi vigenti, l autorizzazione decade: a) qualora il titolare sospenda l attività per più di un anno; b) quando vengano a mancare, del tutto od in parte, i requisiti richiesti per il rilascio dell autorizzazione; c) per esplicita dichiarazione scritta del titolare della medesima; d) l autorizzazione può essere sospesa o revocata per abusi del titolare, per motivi di ordine e sicurezza pubblica ed in caso di reiterate violazioni di cui al successivo art. 21 del presente Regolamento. 7. L autorizzazione comunale, la Tabella dei Giochi Proibiti e la tariffa dei prezzi, devono essere sempre tenute esposte nel locale e mostrate agli organi di controllo per gli accertamenti di competenza. 8. Ai sensi dell art. 9 del T.U.L.P.S., oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse. Art. 7. Requisiti morali di accesso all attività 1. Per poter richiedere ed ottenere il rilascio dell autorizzazione all attività, il titolare di impresa individuale deve: a) essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S.: b) non essere sottoposto a misure di prevenzione che costituiscano "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge , n. 575" e succ. mod. (antimafia). 2. In caso di società, tutte le persone di cui al D.P.R. n.252/98, art. 2, (Amministratori Soci) devono essere in possesso dei requisiti morali di cui al precedente comma 1: a) per le S.N.C.: tutti i soci b) per le S.A.S: e le S.A.P.A.: tutti i soci accomandatari c) per le S.P.A. e le S.R.L.: dall amministratore unico oppure dal Presidente e dai Consiglieri del Consiglio di Amministrazione. 3. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti all atto della presentazione della richiesta di autorizzazione e la loro perdita costituisce presupposto per la decadenza. 4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di permesso di soggiorno per i cittadini non appartenenti all unione Europea. 5
6 Art. 8. Domanda per l apertura di sala pubblica da gioco 1. La domanda, dovrà contenere: a) le generalità complete del richiedente ovvero per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale, la denominazione, la sede e le generalità complete del legale rappresentante; b) il Codice Fiscale del richiedente e la partita I.V.A., se trattasi di società; c) l ubicazione e l eventuale insegna dell esercizio; d) copia del documento di identità; e) dichiarazione di insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, di decadenza, o di sospensione di cui all art. 10 della L , n. 575 e s.m.i. (antimafia) 2. Alla domanda dovranno essere allegati: a) gli estremi di titolo idoneo per verificare la destinazione d uso commerciale dei locali; b) planimetria dei locali in scala 1:100, timbrata e firmata da un tecnico abilitato ed indicante le superfici complessive e quelle destinate agli apparecchi e congegni da gioco e dalla quale risulti il rispetto dei requisiti di sorvegliabilità. c) dichiarazione di messa a norma degli impianti ai sensi della Legge 46/90 e relativo regolamento di attuazione; d) certificato prevenzione Incendi (nei casi previsti dalla normativa); e) certificato di staticità e collaudo dell edificio; f) certificazione di agibilità della struttura da parte di un tecnico abilitato, se la stessa accoglie fino a 200 persone; se la struttura accoglie oltre 200 persone occorre la preventiva certificazione di agibilità rilasciata dalla commissione provinciale di Vigilanza su locali e impianti di pubblico spettacolo; g) documentazione comprovante la dotazione di parcheggi di cui all art. 13 comma 3 del presente Regolamento, integrata da planimetria in scala 1.200, timbrata e firmata da un tecnico abilitato. 3. Prima del ritiro dell autorizzazione devono essere presentati i seguenti documenti: a) copie dei nulla-osta rilasciati dall Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per gli apparecchi installati; b) certificazione di impatto acustico, di cui all art. 8, Legge n. 447/95 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), redatta da tecnico abilitato; c) documentazione comprovante la disponibilità dei locali; d) autocertificazione del richiedente nella quale si dichiari di aver preso visione e di rispettare il presente Regolamento. Art. 9. Trasferimento di sede 1. Il trasferimento dell attività in altri locali viene considerata equivalente a quella di nuova apertura. Per tale motivo, segue lo stesso iter procedurale e deve contenere tutti gli elementi, la documentazione e gli allegati di cui al precedente articolo 8. Art. 10. Subingresso 1. Ai fini della tutela dei valori di cui all art. 1, il trasferimento della proprietà o della gestione dell azienda comporta il rilascio di una nuova autorizzazione al subentrante. A tal fine il cessionario, acquisito il titolo, deve presentare apposita domanda e non può iniziare l attività se non dopo il rilascio dell autorizzazione. 2. In caso di subentro in un azienda o ramo di azienda, il titolare della ditta individuale ed i legali rappresentanti delle società di persone o di capitali che hanno potere di gestione attiva nella società, devono possedere i requisiti di cui all art. 7 del presente Regolamento. 3. In caso di subingresso verrà verificata la corrispondenza dei locali e delle strutture con le prescrizioni previste dall art.12 del presente Regolamento. 6
7 4. L autorità di Pubblica Sicurezza può ordinare la cessazione dell attività se l interessato o il rappresentante esercente sia privo dei requisiti soggettivi previsti dalle vigenti normative e dal presente Regolamento. Art. 11. Variazione di superficie. 1. Le variazioni di superficie del locale destinato ai giochi ed al pubblico di una sala giochi, sono soggette a comunicazione da inoltrare allo Sportello Unico delle Attività Produttive. 2. La comunicazione deve contenere: a) Le generalità del richiedente; b) dichiarazione che: siano rispettate le norme in materia di barriere architettoniche; siano rispettate le norme igienico-sanitarie del relativo regolamento comunale; sia rispettato il principio che i giochi di cui all art. 110 c. 6 siano collocati in aree specificamente dedicate. 3. La comunicazione deve allegare i seguenti documenti: a) gli estremi di titolo idoneo per verificare la destinazione d uso commerciale dei locali; b) planimetria dei locali in scala 1:100, timbrata e firmata da un tecnico abilitato ed indicante le superfici complessive e quelle destinate agli apparecchi e congegni da gioco e dalla quale risulti il rispetto dei requisiti di sorvegliabilità. c) dichiarazione di messa a norma degli impianti ai sensi della Legge 46/90 e relativo regolamento di attuazione; d) certificato prevenzione Incendi (nei casi previsti dalla normativa); e) certificato di staticità e collaudo dell edificio; f) certificazione di agibilità della struttura da parte di un tecnico abilitato, se la stessa accoglie fino a 200 persone; se la struttura accoglie oltre 200 persone occorre la preventiva certificazione di agibilità rilasciata dalla commissione provinciale di Vigilanza su locali e impianti di pubblico spettacolo; g) documentazione comprovante la dotazione di parcheggi di cui all art. 13 comma 3 del presente Regolamento, integrata da planimetria in scala 1.200, timbrata e firmata da un tecnico abilitato; h) certificazione di impatto acustico, di cui all art. 8, Legge n. 447/95 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), redatta da tecnico abilitato; i) documentazione comprovante la disponibilità dei locali; j) nulla osta dei nuovi apparecchi installati. Art. 12. Caratteristiche dei locali destinati a sala da gioco 1. I locali destinati a sala gioco devono rispondere ai seguenti requisiti: a) avere destinazione d uso compatibile con l attività richiesta; b) rispettare le disposizioni in materia di prevenzione ed incendi e permettere la sorvegliabilità dei locali ai sensi del D.M. 564 del ; c) per l esercizio dell attività è necessario presentare idonea relazione tecnica di valutazione di impatto acustico; d) essere dotati di idonei servizi igienici, preceduti da antibagno, dei quali almeno uno accessibile per i portatori di handicap; e) rispettare le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche, per quanto riguarda l accessibilità, nonché qualsiasi altra norma vigente in materia edilizia; f) non è consentita l apertura di sale giochi all interno o in adiacenza ad edifici sottoposti a vincolo di tutela storico-culturale. 2. L esercizio delle attività di cui al presente titolo sono vietate negli immobili di proprietà della Civica Amministrazione, che opererà inoltre affinchè analogo divieto venga introdotto con riferimento agli immobili delle società partecipate della stessa; 7
8 Art. 13. Localizzazione e criteri 1. Le nuove aperture ed il trasferimento di sede delle sale giochi, potrà avvenire solo ad una distanza di almeno 500 metri da asili, scuole di ogni ordine e grado, luoghi destinati al culto, case di cura, cimiteri, case di riposo, strutture protette e similari, impianti sportivi e centri giovanili. La distanza di 500 metri è calcolata tenendo conto del percorso pedonale pubblico più breve compreso tra l accesso principale su via pubblica della sala giochi e gli accessi su area pubblica di ciascun edificio di cui alla presente lettera. 2. Qualora venga richiesta una modifica alla destinazione urbanistica dell immobile, in caso di variazione di superficie, nuova apertura o trasferimento di sede, l esercizio di una sala pubblica da gioco è subordinato ad una disponibilità di posti auto compatibile con i parametri dello strumento urbanistico vigente per l insediamento di edifici ad uso commerciale; 3. al fine di rendere conciliabili tali attività con le funzioni territoriali, in ordine alla viabilità ed alla mobilità, vengono pertanto applicati i seguenti criteri: a) Il rilascio di nuova autorizzazione per sala giochi è subordinato all effettiva disponibilità di una dotazione di parcheggi privati ad uso pubblico pari a n. 2 posti auto ogni 25 mq. di superficie destinata all attività; b) l attività di sala giochi, disciplinata dal Titolo III, Capo II, del T.U.L.P.S. degli Esercizi Pubblici, è inoltre subordinata all effettiva disponibilità di una dotazione di parcheggi aggiuntiva rispetto a quella già prevista dalla vigente normativa per le strutture a destinazione d uso commerciale, pari ad un posto auto ogni 20 mq. di superficie destinata all attività. 4. I parcheggi possono venire acquisiti anche in un raggio non superiore a 50 metri dal sito. Tale acquisizione deve essere comprovata con scrittura notarile stipulata con i proprietari di altre aree che garantiscano l uso delle stesse. Art. 14. Attività accessoria di somministrazione 1. Presso le sale pubbliche da gioco, può essere autorizzata l attività accessoria di somministrazione, nei limiti di quanto previsto dall art. 68, punto 4, della L.R n. 6. La somministrazione di alimenti e bevande può essere effettuata su un quarto della superficie di intrattenimento, autorizzata per sala giochi ed esclusivamente nei confronti di chi usufruisce dell attività di intrattenimento e svago. 2. L attività di somministrazione di alimenti e bevande potrà essere autorizzata mediante presentazione allo Sportello Unico Attività Produttive di apposita segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi della L. 122 del e del prescritto titolo sanitario sempreché: a) dall insegna risulti chiaramente la destinazione commerciale dell attività di gioco e l eventuale riferimento all attività di somministrazione non risulti autonomo rispetto all attività di gioco; b) l accesso all area di somministrazione avvenga dal medesimo ingresso di accesso al locale presso il quale si svolge l offerta di gioco; c) l area di somministrazione non sia situata immediatamente dopo aver varcato l ingresso al locale; d) l attività di somministrazione avvenga esclusivamente negli orari stabiliti per l erogazione del gioco e non disgiuntamente all attività di gioco stessa. Art. 15. Installazione di giochi leciti in pubblici esercizi. 1. Presso gli esercizi che svolgono in modo prevalente l attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentita, come attività accessoria, l'installazione di apparecchi da gioco o da trattenimento, nel rispetto del numero massimo stabilito dai D. Dirett e , ovverossia: a) in ciascun bar, esercizio assimilabile ed in circoli privati con somministrazione, è installabile un apparecchio o congegno di cui all art. 110, commi 6 lett. a) e 7, ogni 15 metri quadrati di superficie destinata alla somministrazione. Il numero di tali apparecchi o congegni non può 8
9 essere superiore a 2 fino a 50 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 50 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a quattro. b) In ciascun ristorante ed esercizio assimilabile è installabile un apparecchio o congegno di cui all art. 110, commi 6 lett. a) e 7, ogni 30 metri quadrati di superficie destinata alla somministrazione. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 100 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 100 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a quattro. 2. L offerta deve essere diversificata e non può riguardare solo i giochi di cui all art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. Sono esclusi dai limiti di cui sopra gli apparecchi meccanici quali biliardi, juke box, ping-pong. Capo III ESERCIZIO DELL ATTIVITA Art. 16. Utilizzo degli apparecchi da gioco 1. In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il titolare della relativa autorizzazione è tenuto ad osservare le seguenti disposizioni: a) gli apparecchi o congegni di cui all art. 110 comma 6 del T.U.P.S., devono essere collocati in aree specificamente dedicate e separate da quelle degli altri apparecchi di tipologia diversa; b) non è consentita l attività congiunta di internet-point, sala giochi e centri di telefonia internazionale. c) non è consentita l installazione degli apparecchi da gioco all esterno dei locali o fuori dalle aree destinate all attività di sala giochi; d) è fatto obbligo di esporre all interno dell esercizio la prescritta tabella dei giochi proibiti, vidimata dal Sindaco ovvero da suo delegato; 2. In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il titolare della relativa autorizzazione è tenuto a far osservare il divieto dell utilizzo degli stessi: a) ai minori di anni 18 relativamente agli apparecchi e congegni di cui all art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S.; b) ai minori di anni 16, quando non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne, per quanto attiene gli altri giochi presenti nell esercizio; Art. 17. Orari di esercizio 1. L esercente ha l obbligo di comunicare al competente ufficio comunale l orario adottato, nel rispetto delle disposizioni del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i. 2. E fatto obbligo esporre all esterno dell esercizio apposito cartello indicante gli orari di apertura e chiusura prescelti; 3. il Sindaco ha facoltà di rideterminare la fascia oraria di uno specifico esercizio, tenuto conto della collocazione dello stesso in zone a prevalente destinazione residenziale, ove vengano riscontrati casi di superamento dei limiti di rumore consentiti dalla vigente normativa, episodi di disturbo e intralcio alla viabilità, o qualora ne ricorrano motivi di pubblico interesse o di ordine pubblico, al fine di limitare od eliminare problemi legati ad assembramenti od affollamenti pericolosi, nonché disturbo della quiete pubblica. 9
10 Art. 18. Informazioni al pubblico 1. All interno delle sale giochi devono essere esposte, in maniera visibile: a) l autorizzazione rilasciata dall Amministrazione Comunale; b) la prescritta tabella dei giochi proibiti, vidimata dal Sindaco ovvero da suo delegato; 2. All ingresso delle sale giochi deve essere chiaramente esposto un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi di cui al precedente art Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all art. 110 del T.U.L.P.S., devono essere chiaramente visibili i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti. 4. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui al comma 6 dell art. 110 del T.U.L.P.S. deve essere chiaramente visibile anche il divieto di utilizzo ai minori di anni Ai sensi della legge n.189, gli esercenti sono tenuti a esporre, all ingresso e all interno dei locali, materiale informativo diretto ad evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al gioco d azzardo patologico. 6. All esterno del locale ove esistessero indicazioni di vincite effettuate, devono essere riportati anche gli importi totali delle giocate relative a quella vincita. 7. Gli esercenti sono tenuti altresì ad esporre in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco. Qualora la stessa percentuale non sia definibile, è indicata la percentuale storica per giochi similari. I cartelli devono avere dimensioni ed essere in numero tale da poter risultare facilmente visibili alla generalità dei giocatori. 8. E vietato pubblicizzare l attività di sala giochi con insegne, cartelli o altro utilizzando i termini Casinò o analoghe definizioni che richiamino il gioco d azzardo. Art. 19. Sospensione temporanea dell attività 1. All esercente è consentita la sospensione dell attività fino ad un anno, previa comunicazione al Comune in forma scritta. Il titolare è altresì tenuto a comunicare, sempre per iscritto, la ripresa dell attività d esercizio al termine del periodo di sospensione. Art. 20. Cessazione dell attività. 1. Il titolare di autorizzazione per l esercizio dell attività di sala giochi e assimilabili che cessa di esercitare l attività a qualunque titolo, deve trasmettere all Ufficio comunale competente, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l originale della autorizzazione stessa. 2. L avvenuta presentazione della comunicazione di prosecuzione di attività da parte del subentrante, non esime il cedente dall obbligo di comunicare la cessazione e restituire l autorizzazione. 3. In caso di morte del titolare, l obbligo di comunicazione della cessazione spetta agli eredi. 10
11 Capo IV SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI Art. 21. Sanzioni 1. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza sono punite a norma degli art. 17-bis, 17-ter, 17-quater, 110 e 221-bis del medesimo. 2. Le altre violazioni al presente Regolamento comportano l applicazione della sanzione amministrativa prevista dall art. 7 bis del Dlgs. 267/2000 Testo Unico delle leggi sugli enti locali, il cui importo è rideterminato ai sensi dell art. 16 comma 2 della L. 689/1981 in Euro 500, In caso di violazioni delle norme del presente Regolamento, fatte salve le prerogative dell Autorità di Pubblica Sicurezza, l Autorità Amministrativa, con ordinanza-ingiunzione, può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell attività per un massimo di tre mesi. 4. In caso di attività esercitata in violazione delle prescrizioni imposte, viene ordinata, entro 30 giorni dalla data della violazione, la sospensione dell attività per il periodo necessario per uniformarsi alle prescrizioni, comunque non superiore a tre mesi, salvo che l interessato non dimostri di aver sanato le violazioni o di aver dato avvio alle procedure amministrative previste per l ottenimento della sanatoria. 5. Ai sensi dell art. 110 c. 10 del T.U.L.P.S., se l autore degli illeciti di cui all art. 110 c. 9 è titolare di licenza di pubblico esercizio, la licenza è sospesa da fino a 30 giorni e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione della violazione, è revocata. Art. 22. Revoca delle autorizzazioni 1. Le autorizzazioni per l esercizio delle sale pubbliche da gioco sono revocate nei seguenti casi: a) mancata attivazione dell esercizio entro il termine di 90 giorni dal rilascio dell autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, o sospensione dell attività per un periodo superiore a un anno; b) venir meno dei requisiti morali di cui all art. 6 del presente Regolamento in capo al titolare dell autorizzazione; c) venir meno, per i locali sede dell attività, della sorvegliabilità o della conformità urbanistica, sanitaria, di prevenzione incendi o sicurezza, qualora, nei termine (non superiore a tre mesi) di sospensione dell attività disposta dal Comune, non siano ripristinati i requisiti mancanti; d) mancato rispetto di un provvedimento di sospensione dell attività; e) su richiesta del Prefetto, per motivi di ordine pubblico (art. 100 del T.U.L.P.S.). Art. 23. Norme finali 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge ovvero di regolamento vigenti, anche successive, nella materia. 11
REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE GIOCHI
REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE GIOCHI Art.1 Principi Generali CAPO I NORME GENERALI 1.Il presente regolamento disciplina: a) l apertura, il trasferimento di sede, la variazione di superficie ed il subentro
DettagliCOMUNE DI TRISSINO Provincia di Vicenza
COMUNE DI TRISSINO Provincia di Vicenza REGOLAMENTO PER L APERTURA E L ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI E L INSTALLAZIONE DI APPARECCHI O CONGEGNI DA TRATTENIMENTO Approvato con delibera consiliare n. 4 del
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER SALA GIOCHI
REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER SALA GIOCHI Approvato con deliberazione consiliare n. 41 del 28/07/2011 Pubblicato all albo pretorio dal 08 al 22 agosto 2011 Art. 1 AMBITO
DettagliCOMUNE DI TRECATE PROVINCIA DI NOVARA REGOLAMENTO SALE PUBBLICHE DA GIOCO
COMUNE DI TRECATE PROVINCIA DI NOVARA REGOLAMENTO SALE PUBBLICHE DA GIOCO INDICE TITOLO I - PRESCRIZIONI GENERALI Art 1 Definizione e ambito di applicazione Art 2 Licenza amministrativa Art 3 Requisiti
DettagliCOMUNE DI PAOLA. ( Provincia Di Cosenza ) GIOCHI LECITI ALL INTERNO DEI PUBBLICI ESERCIZI E SIMILARI SPECIFICA DEI GIOCHI
COMUNE DI PAOLA ( Provincia Di Cosenza ) SETTORE N. 7 UFFICIO : Attività Economiche e Produttive ( Piazza IV Novembre,22 ) tel. 0982 582860 fax 0982582397 PEC : qsarpa@comune.paola.cs.it legislazione di
DettagliDISCIPLINARE PER L APERTURA E LA GESTIONE DI SALE GIOCHI
DISCIPLINARE PER L APERTURA E LA GESTIONE DI SALE GIOCHI Approvato con deliberazione di G.M. n. 122 dell 1/6/2012 INDICE GENERALE CAPO I DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Definizioni Art. 2 Ambito
DettagliCOMUNE DELLA SPEZIA REGOLAMENTO PER IL RILASCIO E LA DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI DI SALA GIOCHI
COMUNE DELLA SPEZIA REGOLAMENTO PER IL RILASCIO E LA DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI DI SALA GIOCHI Delibera del Consiglio Comunale n 1 del 09.01.2012 INDICE Art. 1 DEFINIZIONE e AMBITO DI APPLICAZIONE
DettagliREGOLAMENTO SALA GIOCHI
REGOLAMENTO SALA GIOCHI APPROVATO CON D.C. N. 1 DEL 31.1.2011 Art. 1 DEFINIZIONE Art. 2 CARATTERISTICHE DEI LOCALI Art. 3 CARATTERISTICHE E NUMERO DEI GIOCHI Art. 4 ESERCIZI AUTORIZZABILI Art. 5 REQUISITI
DettagliCOMUNE DI TRESANA. Massa Carrara REGOLAMENTO COMUNALE PER L APERTURA E LA GESTIONE DI SALE GIOCHI
COMUNE DI TRESANA Massa Carrara REGOLAMENTO COMUNALE PER L APERTURA E LA GESTIONE DI SALE GIOCHI Approvato con deliberazione del C.C. n. 3 del 14.01.2012 INDICE TITOLO I NORME GENERALI Art. 1 - Oggetto
DettagliAl SIGNOR SINDACO del Comune di C H I E D E
Prima di consegnare il modulo, munirsi di fotocopia da far timbrare per ricevuta dall Ufficio Protocollo e conservare per gli usi successivi Al SIGNOR SINDACO del Comune di. marca da bollo 14,62 Oggetto:
DettagliC I T T À D I V E R OLI * * * * * REGOLAMENTO PER L ATTIVITA DI SALE GIOCHI E GIOCHI AUTOMATICI IN PUBBLICI ESERCIZI ED IN CIRCOLI PRIVATI
C I T T À D I V E R OLI * * * * * REGOLAMENTO PER L ATTIVITA DI SALE GIOCHI E GIOCHI AUTOMATICI IN PUBBLICI ESERCIZI ED IN CIRCOLI PRIVATI Approvato con delibera di C.C. n. 27 del 28/11/2012 I N D I C
DettagliCOMUNE DI PAOLA ( Provincia di Cosenza )
COMUNE DI PAOLA ( Provincia di Cosenza ) SETTORE N. 7 UFFICIO : Attività Economiche e Produttive ( Piazza IV Novembre,22 ) tel. 0982 582860 fax 0982582397 SALA GIOCHI legislazione di riferimento : Legge
DettagliCOMUNE DI MONTECATINI TERME Viale Verdi, 46-51016 Provincia di Pistoia - Tel. 0572/9181 - Fax 0572/918264 REGOLAMENTO DELLE SALE GIOCHI.
COMUNE DI MONTECATINI TERME Viale Verdi, 46-51016 Provincia di Pistoia - Tel. 0572/9181 - Fax 0572/918264 REGOLAMENTO DELLE SALE GIOCHI. approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 26 febbraio
DettagliRegolamento per il rilascio di licenze per sale gioco
Regolamento per il rilascio di licenze per sale gioco Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 08.07.2008 In vigore dal 17.09.2008 I 20099 Sesto San Giovanni (MI), Piazza della Resistenza,
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE GIOCHI L INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO. (Deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 10.01.
REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE GIOCHI E L INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO (Deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 10.01.2011) 1 INDICE TITOLO I - Norme generali Art. 1 - Oggetto ed ambito
DettagliCOMUNE DI BOSCO MARENGO Provincia di Alessandria REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SALE DA GIOCO
COMUNE DI BOSCO MARENGO Provincia di Alessandria REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SALE DA GIOCO Approvato con delibera di CC n. 34 del 27/09/2011 INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 PRINCIPI
DettagliComune di Pesaro. Regolamento sale giochi, detenzione videogiochi e giochi leciti
Comune di Pesaro Regolamento sale giochi, detenzione videogiochi e giochi leciti Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 3.6.2010 INDICE Art. 1 Definizione Art. 2-Ambito di applicazione
DettagliPOLIZIA DI STATO Questura di Udine. Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale e dell Immigrazione
POLIZIA DI STATO Questura di Udine Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale e dell Immigrazione Norme principali di riferimento in materia di scommesse e gioco Testo Unico delle Leggi di Pubblica
DettagliComune di Trevignano Romano
Comune di Trevignano Romano (Prov. di Roma) REGOLAMENTO IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO E RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER SALE GIOCHI Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 13.10.2009 INDICE
DettagliREGOLAMENTO SALE PUBBLICHE DA GIOCO
CITTÀ DI BORGOMANERO PROVINCIA DI NOVARA REGOLAMENTO SALE PUBBLICHE DA GIOCO APPROVATO CON ATTO C.C. N. 38 DEL 07/07/2008 Il presente Regolamento è entrato in vigore il 07/07/2008 INDICE Art. 1 Definizione
DettagliCOMUNE DI LEVANTO REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DI SALE DA GIOCO
COMUNE DI LEVANTO REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DI SALE DA GIOCO Approvato con Deliberazione di C.C. n. 13 del 29/03/2012 TITOLO I DEI PRINCIPI GENERALI Articolo 1 Oggetto del Regolamento Il presente
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER L APERTURA E LA GESTIONE DI SALE GIOCO Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 121 del 09.12.
REGOLAMENTO COMUNALE PER L APERTURA E LA GESTIONE DI SALE GIOCO Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 121 del 09.12.2008 INDICE TITOLO I - PRINCIPI GENERALI pag. 1 Art. 1 DEFINIZIONI pag. 1
DettagliComune di Thiene CRITERI PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E NORME PROCEDURALI
Comune di Thiene CRITERI PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E NORME PROCEDURALI Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 43, del 13/12/2012 Articolo 1 Obiettivi
DettagliREGOLAMENTO. Comune di Follonica. per l'apertura e la gestione di sale giochi. Delibera del Consiglio Comunale n. 79 del 26 novembre 2007
Comune di Follonica per l'apertura e la gestione di sale giochi Delibera del Consiglio Comunale n. 79 del 26 novembre 2007 REGOLAMENTO INDICE SOMMARIO Articolo 1 Definizioni 1 Articolo 2 Ambito di applicazione
DettagliSEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ
Allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ INSTALLAZIONE APPARECCHI E CONGEGNI DA DIVERTIMENTO E INTRATTENIMENTO PER IL GIOCO LECITO 1. Dati impresa
DettagliRegolamento comunale per la disciplina delle sale giochi
Regolamento comunale per la disciplina delle sale giochi Approvato dal Consiglio Comunale di Lecco con deliberazione del 14.03.2011, n. 33- Articolo 1 - Principi generali 1. Il presente regolamento disciplina
DettagliREGOLAMENTO PER L APERTURA E LA GESTIONE DI SALE GIOCHI
COMUNE DI ASSO Prov. di Como REGOLAMENTO PER L APERTURA E LA GESTIONE DI SALE GIOCHI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 29.09.2010 IL PRESENTE REGOLAMENTO: è stato deliberato dal
DettagliOggetto: Regolamento per il rilascio di licenze per sale gioco. IL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: Regolamento per il rilascio di licenze per sale gioco. IL CONSIGLIO COMUNALE Vista la relazione del Direttore del Settore dei Servizi Istituzionali e comunicazioni che è parte integrante del presente
DettagliCOMUNE DI PASIAN DI PRATO PROVINCIA DI UDINE. Ord. n. 10 Data, 26 febbraio 2010 IL SINDACO
COMUNE DI PASIAN DI PRATO PROVINCIA DI UDINE UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIO VIA ROMA N. 46 33037 PASIAN DI PRATO - TEL. 0432/645953 FAX 0432/645918 E-MAIL: segreteria@comune.pasiandiprato.ud.it Ord. n.
DettagliRICHIESTA AUTORIZZAZIONE APERTURA SALA GIOCHI AI SENSI DELL ART. 86 DEL T.U.L.P.S.
BOLLO AL COMUNE DI FOLIGNO SERVIZIO COMMERCIO E P.A. RICHIESTA AUTORIZZAZIONE APERTURA SALA GIOCHI AI SENSI DELL ART. 86 DEL T.U.L.P.S. Il sottoscritto Cognome. Nome Data di nascita /../.. Luogo di nascita...
DettagliSEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (S.C.I.A.)
AL COMUNE DI MONTE SAN SAVINO U Sportello Unico per le Attività Produttive Corso Sangallo, 38 52048 Monte San Savino (Arezzo) Da inoltrare utilizzando il Portale Regionale accessibile dal sito web del
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLAPERTURA E DELLA GESTIONE DELLE SALE GIOCO
CITTA DI BISCEGLIE Provincia di Barletta Andria Trani CODICE POSTALE 70052 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLAPERTURA E DELLA GESTIONE DELLE SALE GIOCO (APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
DettagliAREA PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA SERVIZIO COMMERCIO. Redatto a cura del Servizio Commercio
AREA PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA SERVIZIO COMMERCIO REGOLAMENTO COMUNALE PER L INSEDIAMENTO DI SALE GIOCO AVENTI COME ATTIVITA PRINCIPALE LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI
DettagliSCIA per apparecchi e congegni per il gioco lecito -
ALLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA PROFUTTIVE del Comune di CORTONA Piazza della Repubblica n. 13 52044 CORTONA da presentare in duplice copia OGGETTO: Avvio installazione apparecchi e congegni per il gioco
DettagliArt. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6
7213 LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 15 novembre 2007, n. 34, 7 agosto 2013, n. 27 e 11 febbraio 1999, n. 11. IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO Art.
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER L APERTURA E LA GESTIONE DI SALE GIOCO
Allegato B a Delibera C.C. n.36 del 27/9/2010 REGOLAMENTO COMUNALE PER L APERTURA E LA GESTIONE DI SALE GIOCO Approvato con delibera di C.C. n. 36 del 27/09/2010 Pubblicato all albo Pretorio dal 5/10/2010
DettagliSCIA EX ART. 86 TULPS per l installazione di apparecchi per il gioco lecito (presentare in duplice copia)
ALLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE DEL COMUNE DI erseguito S.C.I.A. per l installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all articolo 110, commi 6 e 7 in
DettagliAllo Sportello Unico Attività Produttive. Comune di
Allo Sportello Unico Attività Produttive Comune di PROT. N DEL SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA PER LABORATORIO DI PANIFICAZIONE (Ai sensi dell art. 19 della L.241/90 e successive modifiche
DettagliIl/La sottoscritto nato/a a il e residente a in via n. codice fiscale
AL COMUNE DI VILLA GUARDIA UFFICIO COMMERCIO Oggetto: Denuncia, ai sensi delle legge 241/90, di inizio di attività per detenere e far funzionare in pubblico esercizio apparecchi e congegni automatici,
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE SALE GIOCHI
COMUNE DI PONTE LAMBRO Via Roma n. 23 22037 Ponte Lambro (Co) C.F. / P.I. 00601450133 tel. 031 / 623240 fax 031 / 622491 www.comune.pontelambro.co.it UFFICIO COMMERCIO Posta elettronica: protocollo@comune.pontelambro.co.it
DettagliBAR- RISTORANTI- CIRCOLI- ALBERGHI- AGENZIE DI SCOMMESSE- ESERCIZI DI RACCOLTA SCOMMESSE
BAR- RISTORANTI- CIRCOLI- ALBERGHI- AGENZIE DI SCOMMESSE- ESERCIZI DI RACCOLTA SCOMMESSE Timbro ufficiale (spazio riservato all ufficio) Al Signor SINDACO Servizio Polizia Amministrativa SALICE SALENTINO
DettagliAl Sig. Sindaco del Comune di VETTO
Al Sig. Sindaco del Comune di VETTO in carta semplice COMUNE DI VETTO Data arrivo Prot. Gen.. Fascicolo... Vetto, lì,..... (data di compilazione) Oggetto: Segnalazione certificata di inizio attività di
DettagliDENUNCIA INIZIO ATTIVITA' DI GIOCHI LECITI
MOD. DIA1 DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' DI GIOCHI LECITI (art. 19, L. 241/1990; art. 86 110 T.U.L.P.S.). da presentare in 2 esemplari: ( 1 originale per il comune e 1 copia per il dichiarante, sulla quale
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE SUGLI APPARECCHI DI TRATTENIMENTO E SVAGO E SULLE SALE GIOCHI
REGOLAMENTO COMUNALE SUGLI APPARECCHI DI TRATTENIMENTO E SVAGO E SULLE SALE GIOCHI - Articolo 1 - Principi generali - Articolo 2 - Definizioni - Articolo 3 - Apertura,trasferimento di sede e variazione
DettagliRegolamento Comunale per la disciplina delle Sale Giochi e degli apparecchi da gioco
COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO Provincia di Pisa Sportelli Unici Integrati del Comprensorio Regolamento Comunale per la disciplina delle Sale Giochi e degli apparecchi da gioco Approvato con Deliberazione
DettagliSOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE
SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE S.C.I.A. - Segnalazione Certificata di Inizio Attività AL COMUNE DI Cod. ISTAT _ _ _ _ _ _...l... sottoscritt...: Cognome Nome C.F. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
DettagliDENUNCIA INIZIO ATTIVITA' GIOCHI LECITI
DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' GIOCHI LECITI AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI TORTONA Oggetto: Denuncia inizio attivitá per INSTALLAZIONE di: Il sottoscritto apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed
DettagliC O M U N E D I MASSA LUBRENSE Provincia di Napoli C.C. n. 45 del 29/11/2011
C O M U N E D I MASSA LUBRENSE Provincia di Napoli C.C. n. 45 del 29/11/2011 REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DI SALA GIOCHI E INSTALLAZIONE DI APPRACCHI DI TRATTENIMENTO AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI
DettagliSEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (S.C.I.A.)
AL COMUNE DI MONTE SAN SAVINO U Sportello Unico per le Attività Produttive Corso Sangallo, 38 52048 Monte San Savino (Arezzo) Da inoltrare utilizzando il Portale Regionale accessibile dal sito web del
DettagliDIRETTIVE PER LA DISCIPLINA DELLE SALE GIOCHI E PER L INSTALLAZIONE E L USO NEI PUBBLICI ESERCIZI DI APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO E GIOCO
COMUNE DI SAREZZO PROVINCIA DI BRESCIA Ufficio Commercio tel. 030/802021 DIRETTIVE PER LA DISCIPLINA DELLE SALE GIOCHI E PER L INSTALLAZIONE E L USO NEI PUBBLICI ESERCIZI DI APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO
DettagliRegolamento per la disciplina dell' attività di sala giochi e per l installazione di apparecchi da gioco INDICE
Regolamento per la disciplina dell' attività di sala giochi e per l installazione di apparecchi da gioco INDICE Art. 1 Disposizioni generali e definizione di sala giochi Art. 2 Sale giochi e pubblici esercizi
DettagliLegge 23 dicembre 2005, n. 266: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).
Legge 23 dicembre 2005, n. 266: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006). (Stralcio) Art. 1 (Omissis) 525. Il comma 6 dell articolo 110 del
DettagliCOMUNE DI Settimo Milanese (Provincia di Milano) CRITERI COMUNALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI SALA GIOCHI E SALA SCOMMESSE
COMUNE DI Settimo Milanese (Provincia di Milano) CRITERI COMUNALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI SALA GIOCHI E SALA SCOMMESSE Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE Il presente provvedimento disciplina
DettagliCOMUNE DI CAGLIARI REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' DI SALE GIOCHI E GIOCHI AUTOMATICI IN PUBBLICI ESERCIZI E IN CIRCOLI PRIVATI
COMUNE DI CAGLIARI REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' DI SALE GIOCHI E GIOCHI AUTOMATICI IN PUBBLICI ESERCIZI E IN CIRCOLI PRIVATI (Approvato con deliberazione dal C.C. n 4 del 19.01.1998) ART. 1 Per "Automatico
Dettagli[ ] Titolare della impresa individuale [ ] Legale rappresentante della Società [ ] Proprietario/comproprietario [ ] Affittuario [ ] Presidente [ ]
Al COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI (Provincia di Brindisi) Servizio SUAP DISTRIBUZIONE E GESTIONE DI GIOCHI Segnalazione Certificata Inizio Attività NUOVA APERTURA TRASFERIMENTO DI SEDE (allegare vecchia
DettagliIl sottoscritto (Cognome e nome): Luogo e data di nascita / / Residente in alla Via n Codice Fiscale TEL
COMUNE DI CAROVIGNO (BR) PROV. BRINDISI Settore Gestione del Territorio Urbanistica LL. PP. Sezione Attività Produttive SUAP Polizia Amministrativa Commercio AVVERTENZA: la presente segnalazione certificata
DettagliREGOLAMENTO GIOCHI LECITI E SALE DA GIOCO approvato con Deliberazione Consiliare n 075 del 28.11.2014
Ufficio Licenze e Polizia Amministrativa - Tel. 0184/280.264-267-268-269 Fax 0184/280.266 E-MAIL: licenze@comune.ventimiglia.it CITTÀ di VENTIMIGLIA REGOLAMENTO GIOCHI LECITI E SALE DA GIOCO approvato
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE SUGLI APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO E SULLE SALE GIOCHI
CITTÀ DI IMOLA REGOLAMENTO COMUNALE SUGLI APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO E SULLE SALE GIOCHI Approvato con deliberazione C.C. n. 214 del 19.11.2007, esecutiva; Modificato con deliberazione C.C.
DettagliCOMUNE DI VALENTANO. Provincia di Viterbo REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE GIOCHI E L INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO
COMUNE DI VALENTANO Provincia di Viterbo REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE GIOCHI E L INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 16 del 05.08.2014 INDICE
DettagliSOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE
CAPES09C.rtf - (05/2014) SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE S.C.I.A. - Segnalazione Certificata di Inizio Attività AL COMUNE DI Cod. ISTAT _ _ _ _ _ _...l... sottoscritt...: Cognome Nome
DettagliRegolamento di procedura per l apertura delle medie strutture di vendita nel territorio comunale.
Regolamento di procedura per l apertura delle medie strutture di vendita nel territorio comunale. Norme per l esercizio delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa. Decreto legislativo 31 marzo
DettagliRICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE GIOCO LECITO IN LOCALE APERTO AL PUBBLICO
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE GIOCO LECITO IN LOCALE APERTO AL PUBBLICO Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Genova Via di Francia 1 Genova IL MODELLO DEBITAMENTE COMPILATO E
Dettagli1. Dati generali dell intervento. 2. Specifiche relative all attività SUAP COMUNE DI CIVITAVECCHIA ALLEGATO B-16 SCIA
SUAP COMUNE DI CIVITAVECCHIA Ultimo Aggiornamento: 22/09/2014 ALLEGATO B-16 SCIA Produzione/Importazione/Distribuzione/ Installazione giochi Sale giochi (Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 - art. 86 e 110)
DettagliCOMUNE DI GAVORRANO PROVINCIA DI GROSSETO
REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APERTURA E LA GESTIONE DI SALE GIOCHI 1 INDICE GENERALE Art. 1- Obiettivi CAPO I DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI Art. 2- Definizioni Art. 3- Normativa di riferimento Art.
DettagliSOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE
AL COMUNE DI PAESE SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE S.C.I.A. - Segnalazione Certificata di Inizio Attività Mod 1 SOMMINISTRAZIONE - Scia...l... sottoscritt...: Cognome Nome C.F. _ _ _
DettagliArt. 1 - Definizioni Art. 2 Ambito di applicazione Art. 3 Principi generali
Regolamento Regolamento comunale per l apertura e la gestione di sale giochi (Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 dell 11/06/2007) (Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 25
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE N. 82 REGOLAMENTO COMUNALE PER L APERTURA E LA GESTIONE DI SALE GIOCHI
COMUNE DI CASTEL DEL PIANO Provincia di Grosseto Via G. Marconi, 9 Tel. 0564 973511 Fax 0564 957155 SERVIZIO 1 - AMMINISTRATIVO http: www.comune.casteldelpiano.gr.it REGOLAMENTO COMUNALE N. 82 REGOLAMENTO
Dettagliattività commerciali vendita della stampa quotidiana e periodica modello 2_15_05
AL COMUNE DI MONTE SAN SAVINO U Sportello Unico per le Attività Produttive - Corso Sangallo, 38 52048 Monte San Savino (Arezzo) Da inoltrare utilizzando il Portale Regionale accessibile dal sito web del
DettagliSEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA PER APERTURA DI SALA GIOCHI (Art. 49 - L. 122/2010 - articoli 86-88 e 110 del T.U.L.P.S.
da presentare in duplice copia SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA PER APERTURA DI SALA GIOCHI (Art. 49 - L. 122/2010 - articoli 86-88 e 110 del T.U.L.P.S.) Al COMUNE di VILLANOVA D ASTI (AT) Il
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER L APERTURA E LA GESTIONE DI SALE GIOCHI
REGOLAMENTO COMUNALE PER L APERTURA E LA GESTIONE DI SALE GIOCHI Approvato con Deliberazione C.C. n. 38 del 18.06.2007 1 INDICE GENERALE Art. 1 - Definizioni Art. 2 Ambito di applicazione Art. 3 - Principi
DettagliC O M U N E D I F O R M I A P R O V I N C I A DI L A T I N A
P R O V I N C I A DI L A T I N A REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE SALE DA GIOCO E DEI GIOCHI LECITI TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 OGGETTO 1. Il presente regolamento disciplina le
DettagliComune di Bojano Campobasso
Mod. SCIA Agenzia di Viaggi SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (SCIA) Art. 19 L. 241/90 Per l attività di AGENZIA DI VIAGGI Intervento nel di _BOJANO _ Ai sensi della L.R. 32/1996 e del D.lgs.
Dettagli(PROVINCIA DI ROMA) MANIFESTAZIONE OCCASIONALE DI PUBBLICO SPETTACOLO DOMANDA NUOVA AUTORIZZAZIONE
CITTÀ DI FIUMICINO (PROVINCIA DI ROMA) Marca Bollo 16,00 AL S.U.A.P. Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Fiumicino MANIFESTAZIONE OCCASIONALE DI PUBBLICO SPETTACOLO DOMANDA NUOVA AUTORIZZAZIONE
DettagliISTRUZIONI ALL USO DELLA SCIA
ISTRUZIONI ALL USO DELLA SCIA 1) Che cos è la SCIA? La SCIA - Segnalazione di Inizio Attività (Produttiva) - è la dichiarazione che, correttamente compilata e consegnata, consente di iniziare, modificare
DettagliRegolamento Comunale Per la disciplina dell attività dei
Regolamento Comunale Per la disciplina dell attività dei Centri di Telefonia Internazionale Approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 30/06/2006 ART. 1 Oggetto e finalità Il presente regolamento
DettagliMinistero dell economia e delle finanze
Protocollo n 2011/30011/giochi/UD Ministero dell economia e delle finanze IL DIRETTORE GENERALE DELL AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
DettagliSOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN PUBBLICI ESERCIZI E CIRCOLI PRIVATI
CITTÀ DI BARLETTA COMANDO POLIZIA MUNICIPALE SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN PUBBLICI ESERCIZI E CIRCOLI PRIVATI Descrizione : L apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione
DettagliRegolamento Comunale sugli apparecchi da divertimento e intrattenimento e sugli esercizi e locali in cui si svolge il gioco
Regolamento Comunale sugli apparecchi da divertimento e intrattenimento e sugli esercizi e locali in cui si svolge il gioco Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 30.7.2012 INDICE I - titolo:
DettagliSOTTOSCRITT. Cognome Nome. Nato a Prov. Stato. Via/Piazza n. Comune CAP Prov. in qualità di: Tipo attività svolta: con sede nel Comune di CAP Prov.
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA art. 86 T.U.L.P.S. per installazione di APPARECCHI E CONGEGNI PER IL GIOCO LECITO Art. 110, comma 6, lett. a) e comma 7 del T.U.L.P.S. SOTTOSCRITT AL COMUNE
DettagliCOMUNE DI MALALBERGO. Provincia di Bologna
COMUNE DI MALALBERGO Provincia di Bologna REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE GIOCHI E L INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DELL 8 NOVEMBRE 2013
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE SUGLI APPARECCHI ED ATTIVITA DI TRATTENIMENTO E SVAGO E SULLE SALE GIOCHI
Allegato alla Deliberazione del C.C. n. 46 del 26/03/2009 Comune di Castel San Pietro Terme Piazza XX Settembre, 3 40024 Castel San Pietro Terme (BO) Area Servizi per il Territorio e la Collettività Servizio
DettagliSEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA
AL COMUNE DI PORTOGRUARO UFFICIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE e SUAP P.zza della Repubblica n. 1 30026 Portogruaro (VE) SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA PER L INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO
DettagliREGOLAMENTO SALE DA GIOCO E GIOCHI LECITI
REGOLAMENTO SALE DA GIOCO E GIOCHI LECITI Adottato con deliberazione C.C. n. 21/2013 In vigore dal 24 maggio 2013 1 INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art.1 Ambito di applicazione Art.2 Finalità e principi
DettagliTipologia degli esercizi Numero massimo degli apparecchi installabili
Informativa E.P. CITTÀ DI TORINO DIVISIONE COMMERCIO SETTORE ATTIVITÀ ECONOMICHE E DI SERVIZIO Con questo scritto il Settore intende fornire le informazioni essenziali che riguardano l installazione di
Dettagli2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.
LEGGE REGIONALE 20 novembre 2007, n. 17 Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista (B.U. 29 novembre 2007, n. 104) INDICE DELLA LEGGE Art. 1 (Oggetto) Art. 2 (Competenze della Regione, delle
DettagliREGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI PHONE CENTER ED INTERNET POINT
REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI PHONE CENTER ED INTERNET POINT Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 16.9.2010 INDICE Articolo 1: Oggetto ed ambito di applicazione Articolo 2: Definizioni
DettagliSUAP I GELSI DEI COMUNI DI ALZATE BRIANZA, ANZANO DEL PARCO, ALSERIO, BRENNA, LURAGO D ERBA, MERONE E MONGUZZO
SUAP I GELSI DEI COMUNI DI ALZATE BRIANZA, ANZANO DEL PARCO, ALSERIO, BRENNA, LURAGO D ERBA, MERONE E MONGUZZO Piazza Municipio n. 1 22040 ALZATE BRIANZA (CO) Tel. 031/6349306 031/6349323 031/6349322 -
DettagliCOMUNE DI VEROLENGO NORME E DIRETTIVE PER L ATTIVITA DELLE SALE GIOCHI E L INSTALLAZIONE E L USO NEI PUBBLICI
COMUNE DI VEROLENGO Via Rimembranza, 4 CAP 10038 P R O V I N C I A D I T O R I N O Tel. 011.91.49.102 / 011.91.49.135 Fax 011.91.49.397 Cod. Fisc. 82500370018 P.I. 01716930019 NORME E DIRETTIVE PER L ATTIVITA
DettagliCOMUNE DI SARNO (PROVINCIA DI SALERNO) SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI NIZIO ATTIVITA LUDOTECA
COMUNE DI SARNO (PROVINCIA DI SALERNO) SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI NIZIO ATTIVITA LUDOTECA NUOVA ATTIVITÀ-SUBINGRESSO TRASFERIMENTO DI SEDE VARIAZIONI CESSAZIONE ATTIVITÀ
Dettagli[ ] Titolare della impresa individuale [ ] Legale rappresentante della Società [ ] Proprietario/comproprietario [ ] Affittuario [ ] Presidente [ ]
AL COMUNE DI POGGIARDO (Provincia di Lecce) Servizio SUAP INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO DI GIOCHI LECITI presso esercizi non in possesso di Autorizzazione ex artt.86 o 88 TULPS R.D. 18/6/1931 n.773 domanda
DettagliCittà di Castel San Giovanni Provincia di Piacenza. Settore IV: Sviluppo Urbano
Città di Castel San Giovanni Provincia di Piacenza Settore IV: Sviluppo Urbano N. 12/2015 DISCIPLINA EDILIZIA SPECIALE PER LA REALIZZAZIONE E TRASFORMAZIONE DELLE SALE DA GIOCO E RACCOLTA SCOMMESSE Disposizione
DettagliAllegato A. REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE SALE GIOCHI Approvato con delibera C.C. n 19 del 30/04/2010
Allegato A REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE SALE GIOCHI Approvato con delibera C.C. n 19 del 30/04/2010 Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: - TULPS: il Testo
DettagliIl sottoscritto. nato a il nazionalità. Cod.Fisc. residente in. Via n. C.A.P. Tel. Cell. Codice fiscale/partita IVA. Con sede nel Comune di Provincia
da presentarsi all'ufficio Protocollo 30 giorni prima dell'inizio dell'attività DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' PER INSTALLAZIONE DI GIOCHI LECITI E APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED
DettagliCOMUNE DI FORMIGNANA (Provincia di Ferrara) REGOLAMENTO DELLE SALE DA GIOCO
COMUNE DI FORMIGNANA (Provincia di Ferrara) REGOLAMENTO DELLE SALE DA GIOCO ART. 1 Disposizioni generali L esercizio di una sala pubblica per biliardi o per altri giochi leciti, in seguito definita convenzionalmente
DettagliCOMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE. Provincia di Brescia
COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE Provincia di Brescia REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DI SALE PUBBLICHE DA GIOCO E PER L INSTALLAZIONE DI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DA
DettagliAl SIGNOR SINDACO del Comune di
Da presentare in doppia copia Prima di consegnare il modulo, munirsi di fotocopia da far timbrare per ricevuta dall Ufficio Protocollo e conservare per gli usi successivi Al SIGNOR SINDACO del Comune di.
DettagliCOMUNE DI SALZANO Provincia di Venezia REGOLAMENTO PER LE SALE GIOCHI E PER L INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO
COMUNE DI SALZANO Provincia di Venezia REGOLAMENTO PER LE SALE GIOCHI E PER L INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO Approvato con Delibera di C.C. n. 46 del 08.08.2011 INDICE CAPO I NORME GENERALI
Dettaglivia/piazza n. tel. fax e-mail N.di iscrizione al Registro Imprese N. REA CCIAA di
Scheda 8 Peca S.C.I.A. SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE Al Dipartimento SUAP Sportello Unico Attività Produttive Comune Di Messina l sottoscritt
DettagliDIA SALA GIOCHI DICHIARA
DIA SALA GIOCHI AVVERTENZA PER IL DICHIARANTE L apertura di una nuova sala giochi può essere effettuata DECORSI ALMENO TRENTA GIORNI dalla data di presentazione della presente. La presente dichiarazione,
DettagliApprovato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 29.12. 2011
COMUNE DI DERUTA PROVINCIA DI PERUGIA REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE GIOCHI E L INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 29.12. 2011 1 INDICE TITOLO
Dettagli