Anno 2014 N. RF099. La Nuova Redazione Fiscale BILANCIO ASPETTI CIVILI E FISCALI DEI VERSAMENTI DEI SOCI

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1 Anno 2014 N. RF099 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 10 OGGETTO BILANCIO ASPETTI CIVILI E FISCALI DEI VERSAMENTI DEI SOCI RIFERIMENTI OIC N.28; ART 22, DPR 131/86; CTP PIACENZA SENT.N. 71/2/14 DEL 18/02/2014 CIRCOLARE DEL 04/04/2014 Sintesi: nell'attuale contesto di perdurante crisi economica, per effetto della difficoltà ad accedere ai finanziamenti bancari, spesso le imprese chiedono ai propri soci di effettuare prestiti (finanziamenti soci) con versamento nelle casse sociali (non imputabili a capitale o copertura perdite), riconoscendo il pagamento di interessi. Pertanto, si riepilogano le principali problematiche contabili e fiscali relative il finanziamento soci, alla luce della recente pronunce di giurisprudenza. I FINANZIAMENTI SOCI - DISPOSIZIONI GENERALI Nell'ambito delle problematiche di bilancio, particolare rilevanza ha la analisi della natura dei versamenti che i soci hanno effettuato in assenza di formali aumenti del capitale sociale. Tali versamenti, possono assumere, in alternativa, la natura di: veri e propri conferimenti a titolo di dotazioni patrimoniali (senza obbligo di restituzione) finanziamenti a titolo di capitale di credito (con obbligo di restituzione) In generale, il Principio OIC 28 distingue questi interventi dei soci in quatto tipologie: 1) versamenti a titolo di finanziamento 2) versamenti a fondo perduto 3) versamenti in conto futuro aumento di capitale ed in conto aumento di capitale. VERSAMENTI A TITOLO DI FINANZIAMENTO I versamenti a titolo di finanziamento sono quelli per i quali la società ha obbligo di restituzione. Non è rilevante: la natura fruttifera o meno di tali debiti che i versamenti siano effettuati dai soci in modo proporzionale alle quote di partecipazione. Elemento discriminante va individuato esclusivamente nel diritto dei soci alla restituzione delle somme versate. Contabilità: vanno iscritti tra le passività, alla lett. D) (punto 3) debiti verso soci per finanziamenti nel caso di bilancio non in forma abbreviata). Passaggio a patrimonio: l'eventuale passaggio a capitale sociale o a riserve di patrimonio netto (con natura di riserva di capitale liberamente utilizzabile) necessita della preventiva rinuncia del singolo socio al proprio diritto soggettivo alla restituzione: si ha così la mutazione della natura del versamento in apporto di capitale. Nota: non è sufficiente una delibera assembleare dove sia dia atto della rinuncia; in tal caso il verbale di Assemblea deve essere sottoscritto dal socio per accettazione della rinuncia (ciò comporta la enunciazione del finanziamento v. oltre).

2 Redazione Fiscale Info Fisco 099/2014 Pag. 2 / 10 Natura civilistica: il finanziamento è assimilato a un contratto di mutuo (art c.c. e seguenti): la società si assume l'obbligo di restituzione delle somme versate dal socio. Esso può essere: FRUTTIFERO INFRUTTIFERO vige la presunzione di fruttuosità degli interessi; in assenza di patto contrario, il mutuatario (la società) si impegna verso il socio alla corresponsione degli interessi convenuti, oltre che alla quota capitale. per vincere la presunzione di fruttuosità, vi è l obbligo di prova scritta, che può essere un atto avente data certa anteriore all'esborso del socio (atto pubblico/scrittura privata autenticata, scrittura privata registrata, verbale assemblea soci o scambio di racc. A/R). La modalità della restituzione è liberamente pattuita tra le parti (in genere è prevista la restituzione del capitale al termine del finanziamento in soluzione unica, ma è possibile prevedere dei piani di ammortamento). VERSAMENTI A FONDO PERDUTO In tal caso i soci, pur non volendo procedere ad un formale aumento di capitale, decidono di sopperire al fabbisogno di capitale di rischio con nuovi conferimenti; in tali casi, non vi è alcuna specifica pattuizione circa l'obbligo di restituzione ai soci dei versamenti effettuati. Questi si configurano, pertanto, come: vere e proprie riserve di capitale da collocare in bilancio all'interno del patrimonio netto al p.to VII Altre riserve nelle voci: Versamenti in conto capitale Versamenti a copertura perdite : nel caso di conferimento effettuato per coprire perdite. Nota: il rimborso della riserva costituita dai soci con i loro versamenti può avvenire a seguito di apposita delibera dell'assemblea ordinaria constatato che la riserva legale non sia inferiore al 20% del capitale sociale; la restituzione avviene non in proporzione alle quote di capitale ma in misura di quanto versato effettivamente da ciascun socio (Cass. sent.n.16393/2007). VERSAMENTI IN CONTO FUTURO AUMENTO DI CAPITALE I versamenti in conto futuro aumento di capitale sono quelli effettuati in via anticipata in previsione di un futuro aumento di capitale. Si tratta, pertanto di riserve di capitale (voce VII Altre riserve del Bil. UE) aventi uno specifico vincolo di destinazione. VERSAMENTI IN CONTO AUMENTO DI CAPITALE L'OIC n. 28 evidenzia la fattispecie dei versamenti effettuati dai soci in seguito ad un aumento di capitale sociale deliberato, nelle more della sua iscrizione nel registro delle imprese. L' art c.c. prevede, infatti, che: nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione che l'aumento del capitale è stato eseguito ( ) fino a che l'iscrizione nel registro non sia avvenuta, l'aumento del capitale non può essere menzionato negli atti della società. Dato che l'aumento del capitale non può essere menzionato negli atti della società fino a quando non sia avvenuta la suddetta iscrizione, i versamenti già effettuati dai soci vengono rilevati in un conto transitorio acceso ad una riserva di capitale ( Versamenti in conto aumento di capitale oppure Azioni sottoscritte per aumento di capitale ), che va imputata al capitale sociale una volta perfezionatasi l'operazione.

3 Redazione Fiscale Info Fisco 099/2014 Pag. 3 / 10 RESTITUZIONE AUTOMATICA DEI VERSAMENTI DESTINATI AD AUMENTO DI CAPITALE I versamenti c/futuro aumento di capitale (e, a fortiori, quelli c/aumento di capitale ) vanno restituiti ai soci se la procedura di aumento non giunge a perfezionamento (es: era stato prevista una sottoscrizione minima, che non è stata raggiunta) senza alcuna delibera dell Assemblea: i soci hanno un diritto soggettivo alla loro restituzione Essi hanno quindi una natura ibrida tra i finanziamenti infruttiferi ed i versamenti a fondo perduto: - vanno iscritti in bilancio tra le poste del patrimonio (e non tra i debiti, differenza dei finanziamenti) - pur attribuendo al socio il diritto alla restituzione (come i finanziamenti) anche se a certe condizioni. NOTA INTEGRATIVA: i finanziamenti dei soci vanno segnalati in Nota integrativa anche nel caso di bilancio in forma abbreviata; l'art. 2427, n.19-bis) C.C. richiede siano indicati i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri crediti. LE RILEVAZIONI CONTABILI Ai fini della redazione del bilancio, si osserva che i finanziamento soci vanno così rilevati: Versamento del finanziamento soci: provoca da una parte l'accensione di un debito verso soci per i versamenti effettuati, dall'altro comporta un aumento delle disponibilità correnti della società. Banca c/c a Soci c/finanziamenti infruttiferi analogamente nel caso di finanziamento fruttifero: Banca c/c a Soci c/finanziamenti fruttiferi Interessi: in caso di fruttuosità del finanziamento si impone da parte della società l'obbligo della corresponsione degli interessi. Questi sono soggetti a ritenute a titolo di acconto o d'imposta a seconda che il beneficiario sia persona fisica residente o non residente. Interessi passivi su finanziamenti Sugli interessi erogati si applica l aliquota del 20%. a Banca c/c Ritenute su redditi di capitale Restituzione dei finanziamenti: all'atto della restituzione si chiuderà la passività verso soci. Le scritture sono analoghe nel caso di finanziamento fruttifero o infruttifero. Soci c/finanziamenti infruttiferi a Banca c/c Soci c/finanziamenti fruttiferi a Banca c/c Rinuncia ai finanziamenti da parte dei soci: i soci possono rinunciare alla restituzione dei finanziamenti e convertirli, quindi, in una posta di patrimonio netto. Questa, poi, potrà essere utilizzata per copertura perdite o per l'aumento gratuito del capitale sociale. Soci c/finanziamenti infruttiferi a Riserva versamenti in conto capitale Soci c/finanziamenti fruttiferi a Riserva versamenti in conto capitale

4 Redazione Fiscale Info Fisco 099/2014 Pag. 4 / 10 LA DISCIPLINA FISCALI DEI FINANZIAMENTI SOCI Il finanziamento soci sotto l'aspetto tributario coinvolge aspetti relativi sia le imposte dirette che quelle indirette con particolare riferimento all'imposta di registro. IMPOSTE INDIRETTE Gli aspetti relativi l'imposizione riguardano, in particolare, l'iva e l'imposta di registro. ASPETTI IVA L'applicazione dell'iva riguarda il finanziamento soci oneroso; infatti, essendo il finanziamento fruttifero assimilato al mutuo, l'operazione rientra nel campo Iva se l'erogazione degli interessi è effettuata a favore di altro soggetto Iva (impresa). Pertanto, l'operazione rientra tra quelle soggette ad Iva (art. 3, DPR 633/72) seppure in regime di esenzione (art. 10, DPR 633/72): in particolare il socio (soggetto Iva) dovrà: emettere una fattura esente art. 10, c. 1, n. 1) del DPR 633/72 per il corrispettivo relativo agli interessi del finanziamento. Nota: il contratto sarà comunque soggetto a registrazione in caso d'uso ad imposta fissa di registro. IMPOSTA REGISTRO Anche per quanto riguarda l'imposta di registro, il finanziamento soci è assimilato al contratto di mutuo; in particolare, se il contratto di finanziamento soci: è redatto in forma di atto pubblico, scrittura privata autenticata e non, lo stesso: va registrato entro 20 giorni dalla data dell'atto (art. 5, DPR 131/86). è soggetto ad imposta di registro del 3% (art. 9, Tariffa, parte I, all. DPR 131/86) si forma attraverso lo scambio di corrispondenza (lettere raccomandate) la registrazione è dovuta soltanto in caso d'uso con l'applicazione della predetta aliquota del 3%. CTP PIACENZA sent. n. 71/2/2014: nel caso in cui un finanziamento soci, redatto per corrispondenza, venga citato nel verbale di assemblea che aumenta il capitale sociale, non sussistono le condizioni per l enunciazione (che richiederebbero l imposta di registro sull atto enunciato - art. 22 DPR 131/86). ENUNCIAZIONE Come noto, l art. 22 del DPR 131/86 dispone che: se un atto menziona disposizioni contenute in atti scritti/verbali non sottoposti a registrazione l ufficio può, in presenza di talune condizioni, sottoporre a tassazione anche le disposizioni in esso enunciate. Art. 22 del DPR 131/86: se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene l'enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. In tal caso, se l atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso, è dovuta anche la sanzione per l omessa registrazione.

5 Redazione Fiscale Info Fisco 099/2014 Pag. 5 / 10 CONDIZIONI: affinché sorga l obbligo di pagamento dell imposta di registro anche sull atto enunciato occorre che: a) le disposizioni enunciate siano intercorse tra le stesse parti che hanno stipulato l atto enunciante b) dall atto enunciante si possano desumere gli elementi essenziali dell atto enunciato c) l atto enunciato non sia stato registrato d) l atto enunciante sia presentato per la registrazione Detta norma appare applicabile alla fattispecie di: finanziamento soci non registrato ma enunciato in un successivo verbale di assemblea. Giurisprudenza: in senso favorevole la Cass. sent. n.15585/2010 secondo cui: l'atto originario (finanziamento soci stipulato verbalmente) è soggetto a imposta di registro 3% se richiamato o enunciato in un successivo atto soggetto a registrazione Nel caso di specie, la rinuncia ai finanziamenti era stato menzionato nel verbale di assemblea straordinaria che ripianava le perdite che avevano portato il capitale della Srl sotto il minimo legale. Nota: detta sentenza è stata oggetto di numerose critiche in dottrina. Anche la CTP Piacenza, nella sentenza citata, ritiene non sussistano tutte le condizioni che consentono di applicare l imposta di registro sull atto enunciato posto che mancherebbe la condizione dell identità delle parti, atteso che: nell atto di finanziamento la società figura nelle vesti di mutuataria la società non è parte del verbale di assemblea dei soci. Non esiste enunciazione e, quindi, applicazione dell'imposta di registro, nei casi in cui: la rinuncia al credito (per il suo utilizzo in aumenti di capitale o meno) avviene al di fuori di atti sottoposti a registrazione. Esempi: nei casi di perdite nelle società di capitali, ciò avviene in tutti i casi in cui il ripianamento non prevede l intervento del notaio (e quindi non vi è obbligo di assemblea straordinaria): semplice volontà di compensare le perdite di periodo (anche se inferiori ai limiti dell art bis e ter CC); perdite oltre 1/3 ripianate prima del decorso del 2 esercizio; ecc.). In ogni caso è sufficiente che la rinuncia al credito da finanziamento: intervenga per corrispondenza tra il socio e l amministratore prima della formazione dell atto pubblico (nel quale di prenderà solo atto di riserve già presenti in bilancio, senza che intervenga alcuna enunciazione). Finanziamento per corrispondenza : Quando l atto enunciato è soggetto a registrazione in caso d uso (finanziamento stipulato per corrispondenza), l imposta di registro scatta anche se il caso d uso non si è verificato autonomamente prima dell enunciazione (cioè dell Assemblea straordinaria); in tal senso la Cass. sent. 5946/07, anche se ha negato che l enunciazione, in sé, configuri un caso d uso. POSSIBILI CASISTICHE ESCLUSE DA IMPOSTA DI REGISTRO rinunce a finanziamenti per copertura perdite o trasformazione in versamenti in conto capitale contenuti in verbali di assemblea ordinaria quali quelli di approvazione del bilancio (atti compiuti senza intervento notarile)

6 Redazione Fiscale Info Fisco 099/2014 Pag. 6 / 10 aumenti del capitale sociale in cui il socio attraverso la rinuncia, non in sede di delibera di aumento di capitale sociale (atto soggetto a registrazione) ma successivamente al momento della sottoscrizione con lettera inviata alla società, libera le quote sottoscritte (in sostanza versa la propria quota rinunciando al finanziamento). CONTRATTI VERBALI: questioni particolari si pongono in relazione alla disciplina dell enunciazione dei contratti verbali; l art. 3 del DPR 131/86 dispone che vanno registrati i contratti verbali di: a) locazione/affitto di beni immobili esistenti in Italia e relative cessioni/risoluzioni/proroghe anche tacite; b) trasferimento o affitto di aziende esistenti in Italia Per gli altri contratti verbali, diversi da quelli elencati, non esiste l obbligo di registrazione, ma l art. 3 rinvia alla disciplina dell enunciazione (art. 22 del DPR 131/86). Ciò pare significare che l enunciazione, in un atto scritto portato alla registrazione, di un contratto verbale anche non soggetto a registrazione determini comunque l obbligo di corrispondere l imposta di registro. Pertanto, secondo questa impostazione, mentre: - gli atti scritti enunciati sono soggetti ad imposizione solo se per essi non sia stato adempiuto l obbligo di registrazione (già sorto); - per gli atti verbali, l enunciazione determina l obbligo di corrispondere l imposta in ogni caso. DECADENZA: il Ministero delle Finanze, nella risoluzione /92, ha chiarito che qualora le disposizioni enunciate (a suo tempo non registrate) abbiano data anteriore al termine quinquennale di decadenza stabilito dall art. 76 co.1 del DPR 131/86, non è possibile per l Amministrazione finanziaria applicare l imposta, né la relativa sanzione pecuniaria. FINANZIAMENTO SOCI E IMPOSTE INDIRETTE Soggetto Iva Imposta registro Tipo atto IVA NON IVA Operazione esente (art. 10, DPR 633/72) Esclusa IVA (artt. 4 e 5 DPR 633/72) fissa di.200 in caso d'uso Aliquota 3% fissa di.200 in caso d'uso Esclusa Contratto Atto pubblico, scrittura privata autenticata, scrittura privata non autenticata Contratto formato attraverso scambio di corrispondenza Contratti verbali o scritture private sottoscritte all'estero IMPOSTE DIRETTE Ai fini dell imposizione diretta (Irpef/Ires) occorre prioritariamente differenziare la disciplina applicabile al socio finanziatore da quella relativa alla società finanziata. DISCIPLINA FISCALE PER IL SOCIO FINANZIATORE Dal punto di vista del socio finanziatore occorre premettere che l art.46 del TUIR presume una onerosità dei versamenti effettuati dai soci; in particolare, gli elementi che assumono rilevanza in capo al socio finanziatore sono: la presunzione di fruttuosità dei finanziamenti concessi alla società la rinuncia del socio alla restituzione del finanziamento

7 Redazione Fiscale Info Fisco 099/2014 Pag. 7 / 10 Nota: anche la giurisprudenza (Cassazione, sent.n.15869/09) si è espressa sulla onerosità dei finanziamenti soci e conseguentemente produttivi di interessi. PROVA CONTRARIA: affinché non operi la predetta presunzione è necessaria l'esistenza di una prova contraria costituita dalla specifica pattuizione di infruttuosità del finanziamento (stipula di un atto pubblico, scrittura privata autenticata etc.). Collegato all'art. 46 TUIR è l'art. 45, TUIR secondo cui: per i capitali dati a mutuo gli interessi... se la misura non è determinata per iscritto... si computano al saggio legale. Pertanto, se il finanziamento soci non sarà dimostrato infruttifero ne verrà presunta l'onerosità con conseguente determinazione degli interessi al saggio legale (Cassazione n. 2735/2011). La corresponsione effettiva degli interessi nel caso di finanziamento fruttifero e presunta nel caso finanziamento infruttifero comporta da parte della società l'obbligo di effettuare la ritenuta sugli interessi maturati (art. 26, DPR 600/73) Gli interessi attivi corrisposti dalla società al socio relativamente a finanziamenti fruttiferi vanno assoggettati a tassazione come: redditi d impresa, se i percipienti sono soggetti imprenditori redditi di capitale, se percepiti al di fuori dell esercizio dell attività d impresa (art. 44,TUIR). In quest ultimo caso, in capo al percipiente: sorge l obbligo di dichiarazione annuale dei redditi trova applicazione una ritenuta: a titolo di acconto del 20%: se il socio percipiente è fiscalmente residente in Italia a titolo d imposta del 27%: se, viceversa, gli interessi sono erogati a percettori residenti in paesi a fiscalità privilegiata (black list). Nessuna ritenuta è dovuta, invece, se il socio è persona fisica o giuridica che detiene la partecipazione nell ambito del reddito d impresa, in quanto gli interessi sono tassati come componente positivo del reddito d impresa. RINUNCIA AL CREDITO: se il socio rinuncia al credito questi attribuisce alla società una somma che quest ultima era altrimenti tenuta a restituire; pertanto, dal punto di vista contabile, l operazione è un mero giroconto (dal passivo al patrimonio netto) dell importo che la società aveva originariamente contabilizzato come debito verso il socio e che, per effetto della rinuncia, si trasforma in un attribuzione definitiva del socio alla società, da iscrivere nel patrimonio netto di quest ultima. DISCIPLINA FISCALE PER LA SOCIETÀ FINANZIATA I medesimi fattori indicati, natura fruttifera e possibilità di rinuncia da parte del finanziatore, assumono rilievo anche ai fini del trattamento fiscale dei finanziamenti in capo alla società. Infatti, gli interessi passivi corrisposti al socio sono deducibili dalla società nei limiti dell art. 96 del TUIR, mentre la rinuncia del socio alla restituzione di tali finanziamenti genera una sopravvenienza attiva. PRESUNZIONE: come anticipato, l art.46 del TUIR contiene una disposizione di natura presuntiva, secondo la quale, ai fini delle imposte sui redditi, le somme versate dai soci alla società si considerano date a mutuo e, quindi, fruttifere di interessi.

8 Redazione Fiscale Info Fisco 099/2014 Pag. 8 / 10 Affinché tale presunzione operi è necessario, però, che dai bilanci non risulti che il versamento sia stato fatto ad altro titolo, per cui si ritiene che possa ritenersi decisiva l eventuale iscrizione dei finanziamenti nel passivo di bilancio, alla voce Debiti verso soci per finanziamenti. Viceversa, l eventuale rilevazione in Versamenti in conto (futuro) aumento di capitale o Versamenti in conto capitale impedisce che operi detta presunzione, sicché le somme versate dai soci non possono essere trattate alla stregua di denaro preso a mutuo. Pertanto, essendo il finanziamento soci e assimilato al contratto di mutuo, gli interessi risultano deducibili in funzione della determinazione del ROL (risultato operativo lordo). RINUNCIA AL CREDITO: l eventuale rinuncia al credito relativo alla restituzione del capitale e/o alla corresponsione degli interessi da parte dei soci mutuanti, ai sensi dell art. 88 del TUIR, non costituisce sopravvenienza attiva. La predetta norma sancisce, quindi, l esclusione dal concorso alla formazione del reddito della società del beneficio riveniente dalla remissione. IRAP Per effetto del combinato disposto degli artt. 5 e 11 del D.Lgs.446/17, l IRAP si determina applicando la relativa aliquota proporzionale ad una base imponibile costituita (fatte salve specifiche esclusioni) dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lett. A) e B) dell art del codice civile. Da ciò discende che i finanziamenti dei soci, ed in particolare gli interessi, non influenzano la base imponibile IRAP, in quanto classificabili nella voce C.17 Interessi ed altri oneri finanziari del conto economico. FINANZIAMENTO SOCI E TASSAZIONE DIRETTA IN CAPO AL SOCIO Soggetto Tipologia reddito Trattamento fiscale PERSONA FISICA RESIDENTE Reddito di capitale Ritenuta d'acconto del 20% SOGGETTO NON RESIDENTE In qualunque caso Ritenuta d'imposta del 20% SOGGETTO NON RESIDENTE - PAESE BLACK LIST Tipologia costo Interessi corrisposti ai soci In qualunque caso Ritenute d'imposta del 27% IN CAPO ALLA SOCIETÀ Trattamento fiscale Deducibili nei limiti del ROL (art. 96, Tuir)

9 Redazione Fiscale Info Fisco 099/2014 Pag. 9 / 10 ESEMPIO - VERBALE DI ASSEMBLEA PER FINANZIAMENTO SOCI FRUTTIFERO PROPORZIONALE A QUOTE SOCI Alfa S.r.l. Via Colonna, n Milano (MI) C.F. e P. IVA VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 10/01/2014 L'anno 2014, il giorno 10 del mese di gennaio, alle ore 14,00, presso la sede sociale in Milano (MI) via Colonna n. 15, si è riunita l'assemblea della Società "Alfa srl" per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno 1) richiesta ai soci di finanziamento fruttifero 2) varie ed eventuali. Sono presenti in proprio n. 3 soci rappresentanti l'intero capitale sociale e l'amministratore Unico Signor Rossi Mario, che assume la presidenza, ai sensi dell'art... del vigente Statuto Sociale. Il Presidente constata e fa constatare la piena validità dell'odierna assemblea, ancorché non formalmente convocata, in quanto è rappresentato l'intero capitale sociale ed è intervenuto l'amministratore unico, nonché i componenti del collegio sindacale. Su proposta del Presidente, l'assemblea chiama a fungere da Segretario il Signor Rossi Carlo, presente che accetta, ed passa alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno. 1) richiesta ai soci di finanziamento fruttifero. Sul primo punto posto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente, Signor Rossi Mario, il quale illustra ai presenti i motivi per i quali si rende necessario che i soci provvedano al finanziamento fruttifero a favore della società nei termini e nei modi che l'odierna assemblea riterrà più opportuni:... (indicazione dei motivi). L'assemblea, dopo ampia discussione, delibera di chiedere ai soci, come previsto dallo Statuto sociale, per un miglior andamento della gestione, un finanziamento fruttifero per l'importo complessivo di , da corrispondere in base alle esigenze della società espresse dall Organo Amministrativo. Il finanziamento si intende concesso pro quota da ciascun socio come segue: - Sig. Mario Rossi , pari al 33,33.% del capitale sociale; - Sig. Carlo Rossi , pari al 33,33.% del capitale sociale; - Sig. Verde Luigi , pari al 33,33.% del capitale sociale; Il finanziamento si intenderà concesso sino alla data del 31/12/2016 (ovvero, per n.... anni dalla data del..). Sarà produttivo di interessi al tasso nominale lordo annuo del 5%, a partire dal 10/01/2014; gli interessi saranno corrisposti alla data del 31/12 di ciascun anno. L assemblea delibera, inoltre, che il finanziamento potrà essere rimborsato anticipatamente rispetto alla scadenza prevista dietro richiesta scritta dei soci o su proposta della società; in tal caso, gli interessi saranno liquidati contestualmente al capitale e in proporzione a quanto rimborsato. 2) varie ed eventuali. Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente, dichiara conclusa l'odierna assemblea alle ore 16,00, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale. Il Segretario Carlo Rossi Il Presidente Mario Rossi

10 Redazione Fiscale Info Fisco 099/2014 Pag. 10 / 10 Oggetto: finanziamento fruttifero ESEMPIO - LETTERA DI PROPOSTA FINANZIAMENTO SOCI FRUTTIFERO Spett. Alfa Srl Via. Con la presente, il sottoscritto Carlo Rossi, residente a Milano, dichiara la propria disponibilità ad operare un finanziamento fruttifero, ai sensi dell'art Codice Civile, a favore della società Alfa srl, con sede in via Colonna, n.15 - Milano per un importo complessivo di (euro centomila /00). Data certa Nella presente proposta di finanziamento, ai sensi dell'art Codice Civile, si precisa che il finanziamento proposto dovrà essere restituito entro il 31/12/2016 e sarà produttivo di interessi al tasso nominale lordo annuo pari al 5%, da corrispondersi alla data del 31/12 di ciascun anno. Gli interessi saranno quindi da calcolare secondo il seguente schema di computo: Capitale x tasso x giorni Il finanziamento s'intenderà accettato a partire dalla positiva risposta del legale rappresentante della società di cui sopra. Milano, 10/01/2014 Oggetto: finanziamento fruttifero In fede Carlo Rossi ESEMPIO - LETTERA DI ACCETTAZIONE FINANZIAMENTO SOCI FRUTTIFERO Spett. Alfa Srl Via. In relazione alla Sua disponibilità ad operare un finanziamento fruttifero di (euro centomila/00) a favore della società Alfa srl, che qui rappresento in qualità di Mario Rossi, Le comunico che il medesimo è stato accettato. Potrà, quindi, versare nelle casse sociali la somma di cui sopra a partire dalla data di ricevimento della presente. La società si obbliga a restituirle entro il 31/12/2016 l importo di più gli interessi maturati al tasso nominale lordo del 5% da corrispondere alla data del 31/12 di ciascun anno, calcolati secondo il seguente schema di computo: Capitale x tasso x giorni La società potrà estinguere anticipatamente il debito in qualsiasi momento, anche per importi parziali. Il socio potrà chiedere la restituzione prima della scadenza naturale, facendone richiesta almeno 3 mesi prima, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando le modalità di restituzione. In caso di estinzione o restituzione anticipata, oltre al capitale saranno corrisposti gli interessi maturati sulla quota rimborsata, calcolati secondo le modalità sopra descritte, per i giorni trascorsi dalla data di erogazione o di pagamento annuale degli interessi, e quella di rimborso. Milano, 10/01/2014 In fede Mario Rossi Data certa Data certa - apporre francobollo e riportare dicitura si richiede l apposizione del timbro postale per la data certa - annullare il francobollo con timbro postale.

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