SCHEMA DI CONVENZIONE TRA ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DELLA PROFESSIONE. - ENPAPI (di seguito anche Ente) E......
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- Gilberta Giglio
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1 SCHEMA DI CONVENZIONE TRA ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA - ENPAPI (di seguito anche Ente) E (di seguito Istituto bancario) PER IL FINANZIAMENTO DELL AVVIO E DELL ESERCIZIO DELL ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE DEGLI ISCRITTI ALL ENTE ATTRAVERSO (barrare esclusivamente l attività di interesse) O - Mutui ipotecari finalizzati esclusivamente all acquisto o alla costruzione, manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, ampliamento e sopraelevazione con eventuale trasformazione delle unità immobiliari, nonché la ricostruzione di unità immobiliari, comprese pertinenze accessorie, destinate a studio o ambulatorio professionale ovvero l acquisto di macchinari, arredi, attrezzature destinati all esercizio dell attività professionale, di durata non superiore a dieci anni. O - Prestiti chirografari finalizzati alla copertura delle spese di avvio dell attività libero professionale a favore degli iscritti con età inferiore ai 50 anni che iniziano l attività autonoma di infermiere, di durata non superiore a cinque anni O - Prestiti chirografari finalizzati esclusivamente all acquisto di macchinari, arredi, attrezzature destinati all esercizio dell attività professionale, o per l esecuzione di lavori di ristrutturazione ordinaria e straordinaria dell immobile destinato a studio o
2 ambulatorio professionale, di durata non superiore a cinque anni Il presente schema di convenzione, finalizzato al finanziamento dell attività libero professionale degli iscritti all Ente (di seguito, Iscritti), attraverso gli strumenti scelti dall Istituto Bancario aderente, è stipulato tra l Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica ENPAPI, con sede in Roma in Lungotevere dei Mellini n. 27 (di seguito Ente) nella persona del Cav. Mario Schiavon, Presidente e legale rappresentante dell'ente stesso, e (denominazione) , con sede legale in iscritta all'albo delle Banche al n...., iscritta al Registro delle Imprese di... al numero..., Codice Fiscale..., rappresentata da..., nella sua qualità di... Premesso che a) l'ente, con il Regolamento per l erogazione di contributi per l avvio e l esercizio dell attività libero professionale (di seguito, Regolamento) intende agevolare la concessione di mutui e prestiti in favore dei propri Iscritti finalizzati al sostegno delle spese di avvio o sviluppo dell attività libero professionale e, nello specifico, all acquisto di macchinari, attrezzature, strumenti e/o arredi necessari allo svolgimento o all avvio dell'attività professionale o per
3 l esecuzione di lavori di ristrutturazione ordinarie e straordinaria dell immobile destinato a studio o ambulatorio professionale, sostenendone una parte del peso finanziario secondo quanto previsto dall art. 3 del citato regolamento (. 1.L erogazione del contributo avviene mediante la corresponsione diretta all Istituto di credito convenzionato dell importo corrispondente al tasso di interesse fisso dell 1% annuo commisurato all importo minore tra quello del mutuo effettivamente stipulato ed euro centomila; 2.l erogazione dei contributi di cui all art. 1.lettere b) e c) prestiti chirografari avviene mediante corresponsione diretta all Istituto di credito convenzionato dell importo corrispondente al tasso di interesse fisso del 1% annuo commisurato ad un importo massimo pari a cinquanta volte il contributo soggettivo minimo vigente per l anno della domanda anche in ipotesi di concessione di finanziamenti superiori da parte degli Istituti di credito convenzionati con l Ente ); b) il Regolamento prevede che gli Iscritti possano accedere al beneficio sulla base di alcuni presupposti di fatto e di diritto, il cui accertamento è di esclusiva competenza dell'ente; c) rimane di esclusiva competenza dell Istituto bancario verificare il merito di credito del richiedente il finanziamento ed oggetto di suo insindacabile giudizio l erogazione del finanziamento nelle forme tecniche e alle condizioni autonomamente stabilite; d) l Istituto bancario si è dichiarato disponibile ad attivare il rapporto in convenzione per permettere l erogazione del contributo a favore degli iscritti ENPAPI; e) il rapporto tra ENPAPI e l Istituto bancario aderente non è un rapporto in esclusiva e l Ente potrà sottoscrivere un numero illimitato di accordi/convenzioni allo scopo di avvantaggiare i propri iscritti e migliorare le condizioni di erogazione della prestazione;
4 f) l Ente ha consegnato all Istituto bancario copia del Regolamento per l erogazione di contributi per l avvio e l esercizio dell attività libero professionale, che l Istituto stesso, pertanto, dichiara di conoscere; g) l Istituto bancario è interessato a collaborare con ENPAPI offrendo i propri prodotti finanziari; h) la concessione del contributo da parte dell Ente, previsto nel citato regolamento integra una prestazione di assistenza a favore della libera professione infermieristica. Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo, le parti convenute stipulano l accordo di seguito riportato. Art. 1 Interesse comune ENPAPI e l Istituto bancario riconoscono il comune interesse ad agevolare le richieste di credito avanzate dagli Iscritti ENPAPI per l avvio e lo sviluppo dell attività libero professionale e regolano i loro rapporti ai sensi della presente scrittura Art. 2 Caratteristiche del finanziamento I finanziamenti erogati dall Istituto bancario dovranno presentare le seguenti caratteristiche : Destinatari: iscritti ad ENPAPI, in possesso dei seguenti requisiti: A. avere un reddito imponibile dichiarato nei due anni precedenti alla richiesta; B. essere in regola con la contribuzione dell Ente ai sensi della vigente normativa; C. aver accesso all area riservata del sito internet dell Ente.
5 Finalità: acquisto, manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione ampliamento o soprelevazione con eventuale trasformazione delle unità immobiliari, nonché la ricostruzione di unità immobiliari, comprese pertinenze e accessori destinate a studio o ambulatorio professionale, ovvero acquisto di macchinari, arredi, attrezzature, strumenti necessari allo svolgimento o all avvio dell'attività professionale spese di avvio dell attività libero professionale per iscritti con età inferiore ai 50 anni Documentazione: all atto della richiesta dell erogazione del contributo l Iscritto/richiedente dovrà inviare all Ente una domanda redatta secondo il format predisposto dall Ente allegando copia dei documenti di spesa quietanzati o con clausola di pagamento a 30 o più giorni data fattura ovvero il preventivo di spesa effettuato dal fornitore. La verifica dell effettivo sostenimento della spesa è a carico dell Ente. Importo massimo erogabile: l importo finanziabile per accedere al contributo ENPAPI è pari al 80% delle spese documentate per l acquisto di beni strumentali e funzionali all esercizio della libera professione al netto dell IVA, con un minimo di 5.000,00 euro e un massimo di ,00 euro. In caso di mutuo ipotecario l erogazione del contributo ENAPAPI avviene tramite corresponsione diretta all Istituto di credito convenzionato dell importo corrispondente al tasso di interesse fisso dell 1% annuo calcolato sull importo minore tra quello del mutuo effettivamente erogato ed euro ,00 ( centomila). Tasso di interessi: è quello stabilito dalla banca convenzionata
6 Durata del prestito: minimo 2 anni, massimo 5 anni (10 anni per i mutui), oltre al periodo di preammortamento intercorrente tra la data di erogazione e la prima scadenza di rata. Modalità di rimborso: mediante il versamento di rate trimestrali posticipate, consecutive e senza interruzione, comprensive di capitale e interessi, scadenti il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ciascun anno. Spese di istruttoria: stabilite dalla banca convenzionata Spese di incasso rata: stabilite dalla banca convenzionata Estinzione anticipata: stabilite dalla banca convenzionata Polizza assicurativa: l istituto bancario deve prevedere la possibilità di sottoscrivere una polizza assicurativa che garantisce ai titolari di un finanziamento il pagamento del loro debito residuo in caso di morte o invalidità totale e permanente. Art. 3 - Procedura L'erogazione dei finanziamenti avverrà secondo il seguente procedimento: - l Iscritto all Ente deve compilare, all interno dell area riservata del sito internet dell Ente, il modulo di richiesta del prestito ( Domanda di accesso alla prestazione di assistenza ) che deve essere trasmessa all Ente con l indicazione dell Istituto bancario prescelto dall iscritto (che abbia aderito alla convenzione con ENPAPI).
7 - Il richiedente deve altresì inviare all Ente, unitamente alla predetta domanda, la documentazione di cui al citato regolamento (titoli e documenti comprovanti l effettiva spesa sostenuta per le finalità previste dall art.1 del citato regolamento). -ENPAPI provvede alla verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi all'ottenimento del prestito e, in caso di esito positivo, trasmette alla Banca e all iscritto una certificazione con la quale attesta che il richiedente è in possesso dei requisiti previsti dall art. 2 del Regolamento. -In caso di esito negativo dell istruttoria interna ENPAPI informa l Iscritto e l Istituto bancario indicato nella domanda. -L Istituto bancario, ricevuta la certificazione dell Ente, invia al domicilio del richiedente, per la relativa sottoscrizione, la domanda di finanziamento e, avvenuta la sottoscrizione da parte dell iscritto del contratto di finanziamento e di ogni suo allegato, effettua l analisi del merito creditizio e le verifiche di rito che rimangono di sua esclusiva competenza e responsabilità - e, in caso di esito positivo comunica all Ente l avvenuta erogazione del finanziamento/mutuo -nel caso in cui l istruttoria abbia esito negativo, l Istituto bancario ne da comunicazione al richiedente ed informa, per conoscenza, ENPAPI che chiude la procedura interna.
8 - nel caso in cui la richiesta di finanziamento sia stata effettuata a fronte di investimenti ancora da effettuare (preventivo di spesa), la Banca non erogherà il prestito se non dopo che l Ente abbia verificato l avvenuto investimento e ne abbia dato comunicazione alla Banca stessa. Art. 4 Erogazione contributo L Ente corrisponderà, agli iscritti che presentano le caratteristiche di ammissibilità a usufruire dei contributi stabiliti dal Regolamento citato in premessa, un contributo corrispondente al tasso di interesse fisso dell 1% annuo a decurtazione della quota interessi di ciascuna rata. Detto contributo sarà addebitato dalla banca sul conto corrente dell Ente in corrispondenza di ciascuna liquidazione, senza necessità di alcuna autorizzazione. Allo scopo, l Ente, a fronte di ogni finanziamento erogato e con riferimento al periodo di ammortamento relativo, metterà a disposizione - in via anticipata -, su un apposito conto corrente, un importo pari al contributo in conto monte interessi di ogni finanziamento erogato. L erogazione del contributo ENPAPI pure già deliberato è comunque subordinato al mantenimento da parte dell iscritto della regolarità delle posizione contributiva e documentale verso l Ente. ENPAPI, venendo meno i presupposti previsti nel citato regolamento, potrà cessare l erogazione del contributo a partire dalla rata scadente il mese successivo alla data di comunicazione alla banca e senza che l istituto bancario o l iscritto possano avanzare nei suoi confronti alcuna pretesa economica.
9 Art. 5 Pubblicità delle condizioni applicate È facoltà ed interesse specifico dell Ente pubblicare sul proprio sito internet e sulla rivista, informare, comunicare o diffondere la sintesi delle condizioni (ad es. tasso applicato, assicurazione, spese ecc.) applicate dall Istituto bancario, anche in diretto confronto con quelle applicate da altri istituti erogatori che hanno stipulato una Convenzione con l Ente avente le stesse finalità della presente. Art. 6 Erogazione del contributo Ogni valutazione circa le modalità di erogazione del contributo a favore del richiedente sono di competenza esclusiva di ENPAPI. Art. 7 Efficacia, rinnovo e controversie La presente convenzione avrà validità di un anno dalla data della sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, per un uguale periodo, salvo disdetta di una delle parti da notificarsi mediante lettera raccomandata con tre mesi di preavviso dalla scadenza. Nel caso sorga una qualsiasi controversia inerente alla presente scrittura sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma. ENTE DI PREVIDENZA DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA Mario Schiavon
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