Adempimenti ambientali lavanderie
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- Francesco Bartolini
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1 Adempimenti ambientali lavanderie Guida pratica Con questa guida, Arpa Umbria intende fornire, a quelle piccole imprese che per le loro dimensioni spesso non hanno personale interno specializzato nella normativa ambientale, il supporto necessario per orientarsi in materie complesse e in continua evoluzione come quelle relative alla protezione dell ambiente. 30/9/2014
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3 INDICE 1) RIFIUTI sistri registro di carico e scarico formulario di identificazione rifiuti MUD deposito temporaneo ) ACQUE acque di scarico delle lavatrici ad acqua acque di raffreddamento acque di contatto ) ARIA ) STOCCAGGIO SOSTANZE PERICOLOSE
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5 1) RIFIUTI Parte quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m. e i. Nelle attività di lavanderia possono essere prodotti i seguenti rifiuti: CER * altri solventi e miscele di solventi (es. morchie di distillazione del solvente con percloroetilene); CER * fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati (es. decalite, filtri macchine lavasecco); CER * soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose (es.acque di contatto); CER * imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze, CER * contenitori a pressione vuoti CER imballaggi in plastica; Altri rifiuti non pericolosi che possono essere assimilati agli urbani e gestiti come tali (carta, cartone, stracci non imbevuti di sostanze pericolose). Per verificare quali siano i rifiuti assimilabili agli urbani che vengono prodotti, è necessario controllare il regolamento comunale sui rifiuti e contattare il gestore del servizio pubblico di raccolta. I rifiuti contrassegnati da un asterisco sono pericolosi, quelli senza asterisco sono non pericolosi. Si fa presente che: gli imballaggi sotto pressione, come ad esempio gli spray, sono sempre pericolosi (CER *); I recipienti dove sono state contenute sostanze o miscele pericolose, qualora risultino contaminati dalle stesse o ne contengano residui, debbono essere classificati come rifiuti pericolosi (CER *) secondo quanto previsto dall'allegato D alla parte quarta del d.lgs 152/06 e s.m. 1.1 SISTRI Si ha l obbligo di aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) nel caso in cui vengano prodotti rifiuti speciali pericolosi e l attività comprenda più di 10 dipendenti. Tale sistema sostituisce il sistema cartaceo costituito da formulari, registro di carico e scarico e MUD. L utilizzo del SISTRI comporta per i produttori: 1. inserire nel registro cronologico (ex registro carico e scarico) le informazioni relative ai rifiuti prodotti entro 10gg lavorativi dalla produzione; 2. compilare la scheda SISTRI, area movimentazione, in caso di movimentazione rifiuti (ex formulario di trasporto). Tale documento accompagna il trasporto dei rifiuti. 4
6 Fino al 31 dicembre 2014 è stata confermata l operatività del SISTRI stabilendo un ulteriore allungamento del cosiddetto doppio binario, ossia del periodo transitorio durante il quale i soggetti obbligati a utilizzare il SISTRI devono al contempo osservare anche le prescrizioni relative al tradizionale tracciamento cartaceo degli stessi tramite registri di carico e scarico e formulario di trasporto godendo parallelamente di una sospensione delle sole sanzioni relative al SISTRI. 1.2 REGISTRO DI CARICO E SCARICO I soggetti non obbligati ad aderire al SISTRI e gli altri soggetti, hanno l'obbligo di tenere il Registro di Carico e Scarico fino al 31 dicembre Qualora i rifiuti derivino da un attività commerciale vige l obbligo del registro solo per i produttori di rifiuti pericolosi. Le annotazioni sul registro dei rifiuti pericolosi prodotti devono essere effettuate entro dieci giorni dalla produzione del rifiuto o dal conferimento dello stesso. Sul registro si devono annotare i rifiuti, inserendo le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Pertanto le operazioni di carico devono contenere: la data ed il numero progressivo della registrazione; i CER corrispondenti; la loro descrizione; il loro peso. Per lo scarico si dovrà segnalare: la data; il numero progressivo della registrazione; la descrizione del rifiuto; il relativo CER; la quantità; la destinazione (smaltimento o recupero); la data e il numero di riferimento del formulario di trasporto. La prima registrazione deve essere sempre in data successiva a quella di vidimazione del registro. Il registro è utilizzabile per più anni. Chiaramente, un unico registro potrà essere utilizzato per più rifiuti. Le informazioni contenute nel registro devono essere rese disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta. La gestione dei Registri di Carico e Scarico può essere affidata alle organizzazioni di categoria oppure alla loro società di servizi, occorre tuttavia sempre conservare presso la sede aziendale copia dei dati trasmessi. 1.3 FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI Per i soggetti non obbligati ad aderire al SISTRI e per gli altri soggetti, fino al 31 dicembre 2014, è obbligatorio compilare il formulario di identificazione che accompagna il trasporto dei rifiuti. Il produttore del rifiuto, al momento del conferimento degli stessi a un trasportatore autorizzato, deve compilare il formulario di identificazione preventivamente vidimato dall Agenzia delle entrate o dalla 5
7 Camera di Commercio e redatto in 4 copie. Il formulario deve essere controfirmato dal trasportatore il quale ne trattiene tre copie al momento del carico dei rifiuti. Avvenuto il trasporto, le tre copie devono essere firmate per accettazione dal destinatario. Delle tre copie, una resta al destinatario e due al trasportatore, il quale provvede a trasmetterne una al produttore, per indicarne l'avvenuto smaltimento o recupero. Il formulario, che fa parte itegrante del registro, deve essere conservato per 5 anni. La vidimazione del formulario è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto di imposta. Le aziende possono usufruire anche di formulari forniti di volta in volta dal trasportatore, ma restano responsabili della loro compilazione. I 4 fogli a ricalco dei quali è composto il formulario, devono essere compilati inserendo i seguenti dati: data di emissione; generalità del produttore; origine, tipologia, quantità del rifiuto, relativo codice CER; generalità del trasportatore; generalità del destinatario; riferimenti delle autorizzazioni al trasporto e alla destinazione; quantità presunte; verifica a destinazione; destinazione (smaltimento o recupero); eventuali caratteristiche di pericolo ed indicazione di eventuale trasporto ADR. Il produttore dovrà poi controllare che il trasportatore gli faccia ritornare la quarta copia del formulario con l accettazione del destinatario e verificare la correttezza del peso. Tale copia dovrà essere allegata a quella che il produttore aveva trattenuto al momento della consegna del rifiuto al trasportatore (la quarta copia certifica l'avvenuto conferimento del rifiuto). Anche i formulari potranno essere utilizzati per più anni e dovranno essere conservati per 5 anni dalla data di emissione. Tra formulario e registro si attua un'integrazione a mezzo dell'applicazione sul formulario (generalmente in alto a destra) del numero progressivo di registrazione dello scarico. Sul registro invece si riporta il numero progressivo del formulario. 1.4 MUD I soggetti non obbligati ad aderire al SISTRI e gli altri soggetti fino al 31 dicembre 2014 che producono rifiuti pericolosi e i produttori di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti, devono compilare la denuncia annuale MUD e trasmetterla alle Camere di Commercio competenti, esclusivamente per via telematica, entro il 30 aprile di ogni anno. 6
8 1.5 DEPOSITO TEMPORANEO articolo 183 D.Lgs. 152/06 e s.m. e i. E il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti. Il deposito temporaneo è permesso alle seguenti condizioni: 1) i rifiuti che contengono particolari sostanze chiamate inquinanti organici persistenti, previsti dal regolamento (Ce) 850/2004 e s.m. e i., devono essere depositati e gestiti con riferimento alle norme contenute in tale regolamento; 2) i rifiuti devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore a un anno. 3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose. 7
9 2) ACQUE Parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m. e i. - DGR 424/2012 e DGR 717/2013 Dall attività di lavanderia possono residuare tre tipi di acque: acque di scarico delle lavatrici ad acqua (lavaggio ad acqua); acque di raffreddamento (lavaggio a secco); acque di contatto (lavaggio a secco). 2.1 ACQUE DI SCARICO DELLE LAVATRICI AD ACQUA Vengono generate dal lavaggio ad acqua dei tessuti con l utilizzo di detergenti biodegradabili. Le acque provenienti dalle lavatrici ad acqua debbono essere scaricate in pubblica fognatura, qualora presente nel raggio di 200 m, o in un corpo idrico superficiale e al fine dello scarico sono classificate come acque reflue industriali. La direttiva regionale 424/2012 e DGR 717/2013 sugli scarichi di acque reflue, prevede che tali acque possano essere assimilate alle acque reflue domestiche qualora nello scarico non siano presenti sostanze solventi e abbiano macchinari con capacità complessiva non superiore ai 100 Kg. Al momento della richiesta di autorizzazione allo scarico o di assimilazione, occorre accertare se nello scarico, a causa di precedenti lavaggi dei tessuti a secco o a causa della presmacchiatura, siano presenti tracce di solventi. Qualora siano presenti solventi anche in tracce non potrà essere richiesta l assimilazione e pertanto lo scarico rimane industriale e dovrà essere richiesta specifica autorizzazione per lo scarico di sostanze pericolose. L autorizzazione allo scarico e/o l assimilazione alle acque reflue domestiche dovranno essere richieste all ATO se lo scarico avviene in pubblica fognatura o alla Provincia se lo scarico avviene fuori dalla pubblica fognatura. In caso di rilascio, modifica sostanziale o rinnovo dell autorizzazione allo scarico, il titolare dell impresa dovrà effettuare apposita istanza di A.U.A. (autorizzazione unica ambientale) allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune allegando tutta la documentazione prevista dall Autorità competente. L A.U.A. rilasciata avrà una validità di 15 anni ma nel caso di scarichi di sostanze pericolose il titolare dello scarico deve presentare all Autorità competente, almeno ogni quattro anni, una comunicazione contenente gli esiti della attività di autocontrollo. 8
10 2.2 ACQUE DI RAFFREDDAMENTO Le acque di raffreddamento vengono prelevate allo scopo di condensare i vapori di solvente e al fine di mantenere la temperatura della lavatrice. Queste acque non entrano mai in contatto con il solvente a meno di rottura di qualche tubo o valvola, inconvenienti che generalmente vengono segnalati dalla macchina. Al fine comunque di limitare il rischio di inquinamento delle acque prelevate allo scopo di raffreddamento è necessario installare una valvola anti-rigurgito sull entrata delle acque. Le acque di raffreddamento al fine dello scarico sono considerate acque reflue industriali ed è fatto obbligo del loro riciclo con un reintegro massimo del 20%. Gli impianti esistenti hanno tempo fino a 36 mesi dall atto del rinnovo dell autorizzazione allo scarico per adeguare i propri impianti. Per le autorizzazioni allo scarico delle acque di raffreddamento vale quanto già detto per le lavatrici ad acqua 2.3 ACQUE DI CONTATTO Le acque di contatto vengono prodotte nel processo di recupero del solvente e possiedono concentrazioni elevate di solvente. Vista quindi la pericolosità per l ambiente, tali acque debbono essere gestite come rifiuto liquido pericoloso. 9
11 3) ARIA Parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m. e i. DGR 351/05 e DD 2011/05 - DGP 123/05 Le lavatrici a secco a ciclo chiuso sono macchine ermetiche la cui unica emissione di solvente nell aria avviene al momento dell apertura dell oblò al termine del ciclo di lavaggio. Per ogni chilogrammo di prodotto pulito e asciugato gli impianti possono emettere un massimo di 20 g di solvente e quindi debbono essere gestiti in modo da assicurare il rispetto di tale valore limite. Le attività a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellame, escluse le pellicce, e le pulitintolavanderie a ciclo chiuso, che utilizzano solventi nell impianto di pulitura, ad eccezione della rimozione manuale di macchie e di chiazze nell industria tessile e dell abbigliamento, sono soggette ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera a carattere generale, ai sensi dell art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., da richiedere al SUAP comunale nell ambito dell ottenimento dell AUA. Tale richiesta è possibile effettuarla tramite l apposita modulistica predisposta dalle province sui loro siti. Al fine di dimostrare la conformità dell impianto al valore limite di cui sopra, il gestore è obbligato a tenere un registro vidimato dalla Sezione Territoriale di Arpa competente, su cui annotare: 1. ragione sociale della Ditta con ubicazione dell impianto, specifica dell attività e dati tecnici delle macchine lavatrici; 2. quantitativo di panni lavati espressi in Kg/giorno e le aggiunte di solvente in Kg/giorno da registrare giornalmente; 3. dichiarazione annuale ove si calcola il FATTORE DI EMISSIONE che deve essere annualmente spedito alla Provincia di Perugia e ad Arpa Umbria Sezione Territoriale competente, tramite apposito modulo di dichiarazione annuale. La formula per determinare il FATTORE DI EMISSIONE è la seguente: FE = solvente in grammi X 1000 / Kg di panni lavati Il Fattore di emissione che è dato dal rapporto tra la quantità di solvente in grammi moltiplicato per 1000 e i Kg di panni lavati, deve essere inferiore o uguale a 20. Le lavanderie con lavaggio a sola acqua calda e asciugatura ad aria calda prodotta da impianto di combustione rientrante nell allegato IV, parte I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, necessitano della comunicazione ai sensi dell art. 272 comma 1 prevista dalla Provincia. 10
12 4) STOCCAGGIO SOSTANZE PERICOLOSE Le sostanze pericolose presenti in un attività di lavanderia sono costituite dal solvente utilizzato per il lavaggio a secco. In genere la maggior quantità di solvente è contenuta all interno delle lavatrici ed una minore quantità è stoccata in fusti in attesa del suo utilizzo per il rabbocco. La gestione di questo solvente richiede la massima cautela in quanto lo stoccaggio di sostanze pericolose costituisce un grande potenziale pericolo. A tal fine si consiglia di dotare le macchine lavatrici a secco, qualora ne siano sprovviste, di una bacinella di contenimento posizionata sotto la lavatrice, che consenta di verificare e contenere eventuali perdite di solvente. Anche per i fusti di solvente immagazzinati, si consiglia il loro stoccaggio all interno di bacini di contenimento. 11
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