SOCIETA ITALIANA DI CHIRURGIA ORALE ED IMPLANTOLOGIA STATUTO - REGOLAMENTO

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1 SOCIETA ITALIANA DI CHIRURGIA ORALE ED IMPLANTOLOGIA STATUTO - REGOLAMENTO Articolo 1. Nome - caratteristiche - sede - durata 1. E costituita l'associazione denominata "Società Italiana di Chirurgia Orale ed Implantologia (S.I.C.O.I.) 2. L Associazione è apolitica, apartitica e non persegue finalità di lucro. 3. L'Associazione ha sede nella residenza del presidente pro-tempore. 4. La durata dell'associazione è illimitata. Articolo 2. Fini e attività 1. L Associazione svolge e promuove, nell'ambito del territorio nazionale, attività didattica, di studio, di ricerca scientifica e di divulgazione nel campo della Chirurgia Orale. 2. A tali fini, l'associazione si propone: a) di organizzare congressi, corsi di aggiornamento e di formazione, convegni e incontri; b) di istituire borse di studio, concorsi, premi; c) di favorire scambi culturali anche con l'estero; d) di attuare ogni altra iniziativa che contribuisca al progresso scientifico od al miglioramento del livello professionale nel campo della Chirurgia Orale. Articolo 3. Mezzi ed esercizio finanziario 1. Alle proprie necessità finanziarie l'associazione provvede: a) mediante le quote annuali stabilite dal Consiglio Direttivo, in maniera differenziata per le categorie di Soci. Tali quote sono personali e in nessun modo trasmissibili ad altri soggetti b) mediante i contributi volontari e le oblazioni dei Soci, di Enti privati e pubblici, di Associazioni di persone fisiche e giuridiche. 2. L esercizio finanziario dell'associazione coincide con l'anno solare. Il bilancio preventivo contiene le entrate e le uscite, preventivamente rappresentate e classificate per entità e 3. natura, relative all'esercizio finanziario annuale successivo. Il bilancio consuntivo riporta la situazione finanziaria dell'associazione cd indica tutte le entrate e le uscite relative al periodo di un anno. Il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede dell'associazione, assieme alla relazione annuale del Collegio dei Revisori, almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell'assemblea annuale e può essere consultato, previa richiesta scritta da ogni Socio. E' vietata la distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell Associazione Articolo 4. Soci 1. I Soci si distinguono in Soci Attivi, Soci Ordinari, Soci Juniores e Soci Onorari. 2. Sono Soci Attivi, i Fondatori dell Associazione e cioè coloro, nominativamente indicati nell atto costitutivo dell Associazione - redatto per Notaio Pampaloni e registrato in Firenze l al numero 4324 degli Atti pubblici, i quali risultino in regola con il pagamento delle quote associative alla data di approvazione del presente Statuto-Regolamento. Versione

2 Sono altresì Soci Attivi coloro che, in possesso del titolo accademico legalmente riconosciuto per l'esercizio della professione di Odontoiatra o di Medico Chirurgo, siano dediti alla Chirurgia Orale, siano Soci Ordinari da almeno due anni, e siano stati accettati dalla Commissione Accettazione Soci e dal Consiglio Direttivo. Per essere ammesso all'associazione in qualità di Socio Attivo, il candidato dovrà inviare al Segretario dell' Associazione la propria domanda d'iscrizione corredata della seguente documentazione: a) presentazione sottoscritta da due Soci Attivi che si rendano personalmente garanti del reale interesse del candidato per l'associazione e la cultura della Chirurgia Orale, nonché della sua moralità; b) il candidato può presentare a discrezione il Curriculum Vitae c) documentazione relativa a casi clinici personalmente trattati nei diversi settori della Chirurgia Orale e considerati validi dalla Commissione Accettazione Soci, sulla base di un protocollo approvato dal Consiglio Direttivo; d) il Segretario provvederà, entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione della domanda d iscrizione, a trasmettere la medesima, assieme all'allegata documentazione, alla Commissione Accettazione Soci. La Commissione avrà la facoltà, entro e non oltre 30 giorni di esprimere un giudizio (accettazione, non accettazione, richiesta di modifiche e/o integrazione.). Trascorso tale periodo, nel caso non giungano al Segretario tutte le valutazioni, verranno considerate valide solo quelle pervenute.l'eventuale accettazione da parte della Commissione dovrà essere successivamente ratificata dal Consiglio Direttivo. Ad ammissione ratificata, il nuovo Socio Attivo dovrà versare, entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione della ratifica, la quota associativa, pena la decadenza immediata. l Soci Attivi: a) sono tenuti al pagamento della quota annuale associativa nella misura fissata dal Consiglio Direttivo; b) se in regola con il pagamento della predetta quota, hanno diritto di partecipare gratuitamente a tutti i congressi e ai corsi di aggiornamento c/o formazione dell'associazione, hanno diritto-dovere di presenziare ai lavori dell'assemblea, hanno diritto di voto in Assemblea, possono rivestire cariche associative; c) sono in ogni caso tenuti all'osservanza delle nonne associative, delle deliberazioni assunte dagli Organi associativi, nonché a dare il proprio contributo qualificato alle iniziative e alle finalità dell'associazione, in particolare collaborando alle attività scientifiche dell Associazione o all'organizzazione delle manifestazioni, oppure partecipando alle commissioni o pubblicando articoli scientifici nel campo della Chirurgia Orale su riviste controllate. 3. Soci Ordinari sono coloro che, in possesso del titolo accademico legalmente riconosciuto per l'esercizio della professione di Odontoiatra o di Medico Chirurgo, siano interessati alla Chirurgia Orale. Per essere ammesso all'associazione in qualità di Socio Ordinario, il candidato dovrà essere in possesso del titolo accademico legalmente riconosciuto per l'esercizio della professione di Odontoiatra o di Medico Chirurgo e versare la quota associativa. E' vietata la temporanea partecipazione alla vita associativa. I Soci Ordinari: a) sono tenuti al pagamento della quota annuale associativa, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, pena la decadenza; b) se in regola con il pagamento della predetta quota, hanno diritto di partecipare gratuitamente al Congresso e ai corsi aggiornamento e/o formazione dell'associazione; c) sono in ogni caso tenuti all osservanza delle norme associative e delle deliberazioni assunte dagli Organi associativi. 4. I Soci Juniores :sono coloro che, in possesso del titolo accademico legalmente riconosciuto per l'esercizio della professione di Odontoiatra o di Medico Chirurgo e di età inferiore agli anni 30, siano interessati alla Chirurgia Orale. Per essere ammesso all'associazione in qualità di Socio Juniores, il candidato dovrà essere in possesso del titolo accademico legalmente riconosciuto per l'esercizio della professione di Odontoiatra o di Medico Chirurgo e versare la quota associativa. I Soci Juniores: Versione

3 a) sono tenuti al pagamento della quota annuale associativa, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, pena la decadenza; b) se in regola con il pagamento della predetta quota, hanno diritto di partecipare gratuitamente al Congresso annuale e ai corsi di aggiornamento e/o formazione dell'associazione; e) sono in ogni caso tenuti all'osservanza delle norme associative e delle deliberazioni assunte dagli Organi associativi. 5. Soci Onorari possono essere nominati, all unanimità, dalla Commissione Accettazione Soci, su proposta del Consiglio Direttivo e successiva ratifica dell'assemblea, gli studiosi nel campo della Chirurgia Orale o altre personalità che, per singolari benemerenze scientifiche, siano ritenuti degni di particolare riconoscimento e possano dare un apporto qualificato all'associazione per il raggiungimento dei suoi scopi. Divengono altresì di diritto Soci Onorari, previa espressa richiesta al Consiglio Direttivo, coloro che sono stati Soci Attivi continuativamente per almeno vent'anni. I Soci Onorari: a) hanno diritto di partecipare gratuitamente al Congresso annuale dell'associazione, hanno diritto di presenziare senza diritto di voto ai lavori i dell'assemblea, possono essere designati a tenere corsi di aggiornamento e/o formazione per l'associazione; b) sono in ogni caso tenuti all osservanza delle norme associative, delle deliberazioni assunte dagli Organi associativi, nonché a dare il proprio contributo alle iniziative e finalità dell'associazione. 6. Ogni attività svolta dai Soci per conto e a favore dell'associazione è gratuita, salvo il rimborso delle eventuali spese documentate sostenute nell'interesse dell'associazione, nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo. 7. Lo status di Socio si perde: a) per decadenza, deliberata dal Consiglio Direttivo, in caso di mancato versamento anticipato della quota associativa entro il trentuno dicembre di ogni anno ovvero, per i nuovi Soci Attivi, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ammissione in seno all'associazione. I soli Soci Fondatori e Attivi potranno essere reintegrati automaticamente nelle proprie rispettive categorie, qualora entro tre anni versino tutte le quote arretrate pregresse, con una maggiorazione pari al 30% della somma complessivamente dovuta. Decorso inutilmente il predetto termine, i Soci Fondatori e Attivi decadono automaticamente dal loro status. La decadenze è altresì deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dei Soci Attivi non Fondatori che, senza giustificato motivo, abbiano omesso di partecipare in proprio o per delega, almeno una volta negli ultimi tre anni, all'assemblea annuale, ovvero che abbiano omesso di contribuire all'attività dell'associazione pubblicando negli ultimi cinque anni almeno due articoli nel campo della Chirurgia Orale su riviste controllate oppure tenendo negli ultimi cinque anni almeno tre corsi di aggiornamento e/o di formazione per l'associazione o partecipando a Commissioni o rivestendo cariche associative. In tali ipotesi i Soci Attivi decadono e divengono automaticamente Soci Ordinari. Il Socio Attivo decaduto dalla qualifica per i motivi sopra detti, per essere riammesso all'originaria qualifica dovrà presentare una nuovo domanda secondo quanto previsto al n. 2 che precede. Siffatta domanda seguirà l iter previsto al n. 2 che precede; a) per dimissioni scritte indirizzate, a mezzo raccomandata a/r, al Consiglio Direttivo; b) per espulsione, decretata dal Collegio dei Probiviri e ratificata dall'assemblea, per gravi motivi e in particolare, per comportamenti contrari agli scopi, allo spirito e alle scelte dell'associazione, all'etica professionale nonché alle nonne associative; c) per decesso. In ogni caso coloro che hanno perso lo status di Socio non hanno diritto ad alcun rimborso nei confronti dell'associazione. Articolo 5. Organi dell'associazione 1. Sono Organi dell Associazione: a) l'assemblea dei Soci Ordinari b) l'assemblea dei Soci Attivi; Versione

4 c) il Consiglio Direttivo; d) il Collegio dei Revisori dei Conti; e) il Collegio dei Probiviri; f) la Commissione Accettazione Soci; g) la Commissione Culturale; h) la Commissione per le Attività Editoriali; i) il Consiglio dei Past President. 2. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire ed insediare altre Commissioni di lavoro con incarichi specifici, i cui componenti saranno designati direttamente dal Presidente tra i Soci Attivi. Al raggiungimento degli obiettivi prefissati, tali Commissioni vengono sciolte, su delibera del Consiglio Direttivo. Le Commissioni decadono comunque al rinnovo del Consiglio Direttivo. 3. Ogni attività svolta dai componenti dei predetti Organi é gratuita, salvo il rimborso delle eventuali spese documentate sostenute nell'interesse dell'associazione, nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo. Articolo 6. L Assemblea dei Soci Ordinari L'Assemblea dei soci ordinari deve essere obbligatoriamente convocata una volta all'anno in occasione del congresso annuale, con avviso affisso almeno 15 giorni prima della data, presso la sede dell Associazione. A tale Assemblea hanno diritto a partecipare tutti i soci regolarmente iscritti alla Società cd in regola con il pagamento delle quote sociali. È presieduta dal Presidente della Società o, in sua assenza, dal Vice-Presidente. In caso di assenza anche di quest ultimo l'assemblea é presieduta dal componente più anziano del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da un Socio Attivo designato dagli intervenuti. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario del Consiglio Direttivo della Società che redige il verbale o, in sua assenza, da un Socio Attivo designato dal Presidente. Nel corso dell'assemblea il Presidente della Società deve illustrare l'attività annualmente svolta dall'associazione, i risultati ottenuti ed i programmi futuri. Alla stessa Assemblea possono essere sottoposte tutte le questioni sulle quali il Consiglio Direttivo della Società ritenga opportuno acquisire il parere, ancorché non vincolante, dei Soci. Ogni Socio può farsi rappresentare nell'assemblea Generale da un altro Socio al quale dovrà rilasciare delega scritta. Non è ammessa più di una delega per Socio. L Assemblea, da tenersi in convocazione unica, è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e rappresentanti. Articolo 7. L'Assemblea dei Soci Attivi a) approva il bilancio consuntivo e preventivo; b) delibera sulle modifiche dello ; c) delibera sulle materie sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo, dal Collegio dei Probiviri dal Collegio dei Revisori dei Conti, nonché da almeno un quinto dei Soci Attivi d) discute e approva la relazione annuale predisposta dal Presidente del Consiglio Direttivo sull'attività svolta; e) discute e approva la relazione annuale predisposta dal Collegio dei Revisori dei Conti sulla gestione economica, contabile e finanziaria dell'associazione; f) elegge i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri; g) elegge i componenti della Commissione Accettazione Soci, della Commissione Culturale e della Commissione per le Attività Editoriali; h) ratifica l'ammissione dei Soci Attivi, Sostenitori e Onorari; i) ratifica i provvedimenti disciplinari della sospensione temporanea e dell'espulsione adottati dal Collegio dei Probiviri; j) delibera l'eventuale scioglimento dell'associazione. Versione

5 1. L'Assemblea dei Soci Attivi è composta dai Soci-Attivi che, alla data della convocazione, risultino in regola con il pagamento delle quote associative,-nonché dai Soci Onorari. 2. Hanno diritto di voto in Assemblea soltanto tutti i Soci Attivi. A tal fine ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, da altri Soci aventi le medesime qualifiche, purché in regola con il pagamento delle quote associative e non rivestenti cariche in seno al Consiglio Direttivo. Non è ammessa più di una delega per Socio. Ciascun Socio Fondatore e Attivo ha diritto ad un voto, oltre quello eventualmente spettantegli per delega. 3. L'Assemblea dei Soci Attivi. è convocata almeno una volta l'anno, entro il mese di ottobre, in coincidenza con il Congresso annuale, dal Presidente del Consiglio Direttivo, su delibera del Consiglio medesimo. La convocazione, recante l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo e della data della prima nonché della seconda convocazione - che può essere fissata anche nel medesimo giorno, è inviata almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica ai Soci Attivi. L Assemblea è altresì convocata, con le predette modalità, alle scadenze degli Organi associativi per il rinnovo delle cariche associative, nonché quando lo richieda - per iscritto o per posta elettronica e con l'espressa indicazione delle materie da trattare - il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri o il Collegio dei Revisori, ovvero almeno un quinto dei Soci Attivi. 4. In prima convocazione l'assemblea dei soci è validamente costituita con l'intervento, in proprio o per delega, di almeno i tre quarti dei Soci Attivi in regola con il pagamento delle quote associative. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con l intervento, in proprio o per delega, qualunque sia il numero dei Soci Attivi, in regola con il pagamento delle quote associative, intervenuti in proprio Statuto-Regolamento o lo scioglimento dell'associazione, per le quali è comunque richiesto l'intervento, in proprio o per delega di almeno la metà dei Soci Attivi in regola con il pagamento delle quote associative. 5. In prima convocazione l'assemblea dei Soci Attivi delibera a maggioranza assoluta dei Soci Attivi intervenuti. In seconda convocazione l'assemblea delibera a maggioranza semplice dei Soci Attivi intervenuti, tranne che per le delibere aventi ad oggetto le modifiche dello statuto - Regolamento dell'associazione, per le quali è comunque richiesta la maggioranza assoluta dei Soci Attivi intervenuti. 6. Tanto in prima quanto in seconda convocazione le delibere sono assunte mediante votazione palese - per chiamata nominale o per alzata di mano o per acclamazione tranne che per le delibere aventi ad oggetto il rinnovo degli Organi associativi o la ratifica dei provvedimenti disciplinari della,sospensione temporanea ovvero dell espulsione adottati dal Collegio dei Probiviri, per le quali si procede con scheda a scrutinio segreto. 7. L Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente ovvero, in caso di assenza anche di quest ultimo, da un Socio Attivo designato dall Assemblea medesima. Spetta al Presidente: a) accertare la regolare costituzione dell'assemblea; b) nominare un Segretario e, quando sia necessario, tre scrutatori, tutti estranei al Consiglio Direttivo; c) proclamare i risultati delle votazioni sui singoli punti all'ordine del giorno; d) dirigere lo svolgimento dell'assemblea, stabilendo la durata degli interventi, concedendo la facoltà di parlare a che ne abbia fatta richiesta, togliendo la facoltà e invitando l oratore a concludere il suo intervento ogniqualvolta lo ritenga opportuno, sospendendo la seduta ogniqualvolta lo ritenga opportuno e contestualmente indicando la durata della sospensione. 8. Il verbale dell'assemblea, redatto a cura del Segretario, è sottoscritto dal Segretario medesimo Versione

6 e dal Presidente dell'assemblea. Nel verbale sono indicati gli argomenti discussi e le deliberazioni prese, nonché il numero dei voti a favore e contro ogni deliberazione. Ciascun Socio ha diritto di far immediatamente risultare dal verbale il proprio voto, la propria dichiarazione di voto, nonché - in forma sintetica - la propria posizione in ordine alle specifiche questioni poste all'ordine del giorno. Articolo 8. Consiglio Direttivo 1. Il Consiglio Direttivo: a) dirige e amministra l'associazione; b) vigila sull'osservanza e sull'applicazione delle norme statutario-regolamentari; c) esegue le deliberazioni adottate dagli Organi associativi, assicurandolo svolgimento organico ed unitario dell attività dell Associazione. d) adotta le deliberazioni non riservate specificatamente agli altri Organi associativi; e) coordina i lavori delle varie Commissioni; t) formula il programma annuale dell'associazione da sottoporre all'assemblea dei Soci; g) predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell'associazione da sottoporre all approvazione dell'assemblea dei Soci; h) delibera la convocazione dell'assemblea dei Soci; i) fissa annualmente le quote associative a carico delle varie categorie di Soci; l) delibera l ammissione dei Soci Attivi proposti dalla Commissione Accettazione Soci, dei Soci Sostenitori e, all unanimità, dei Soci Onorari; m) recepisce e formula all'assemblea le proposte di modifica dello. 2. Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri, eletti dall'assemblea tra i Soci Attivi e precisamente: a) il Presidente; b) il Presidente Eletto; c) il Vice Presidente; d) il Tesoriere; e) il Segretario. L'elezione dei membri del Consiglio Direttivo avviene per scheda a scrutinio segreto. Le candidature dei Soci Attivi, nell'ambito di ciascuna carica, sono libere e i Soci aventi diritto al voto possono indicare sulla scheda di votazione un solo nominativo per ciascuna carica. Risulteranno eletti a ciascuna carica i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. Nelle schede non sarà di regola prevista la carica di Presidente, poiché ad essa accede automaticamente il precedente Presidente Eletto. 3. Il Presidente: a) ha la rappresentanza legale, anche in giudizio, dell'associazione; b) vigila sull'osservanza e sull'applicazione delle norme statutario-regolamentari; c) promuove le attività dell'associazione e il coordinamento tra i suoi Organi, vigilando sulla loro attività d) convoca, presiede e dirige l'assemblea dei Soci; e) convoca, presiede e dirige le riunioni del Consiglio Direttivo; f) indirizza l'attività del Consiglio Direttivo; g) presenta annualmente una relazione scritta all'assemblea sull attività svolta; h) propone all'assemblea i nominativi dei componenti delle varie Commissioni; i) adotta ogni altra deliberazione conferitagli espressamente dal presente Statuto- Regolamento; l) ha il potere di compiere atti vincolanti per l'associazione, su delibera del Consiglio Direttivo, quando trattasi di atti di straordinaria amministrazione; Il Presidente rimane in carica due anni e non può essere rieletto nella carica, né come Presidente Eletto per gli otto anni successivi. 4. Il Presidente Eletto rimane in carica due anni. Al termine del biennio di durata in carica, il Versione

7 Presidente Eletto diviene automaticamente Presidente e l'assemblea dei Soci provvede all elezione degli altri quattro componenti del Consiglio Direttivo. 5. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nella gestione dell'attività associativa e lo sostituisce in caso di sua assenza o qualsivoglia impedimento. Il Vice Presidente rimane in carica due anni e non può essere rieletto nella carica per i quattro anni successivi. 6. Il Tesoriere: a) coordina l attività economica, finanziaria e contabile dell'associazione; b) riscuote le quote associative ed ogni altro provento, provvedendo all'immediato deposito delle somme, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo; c) predispone annualmente il bilancio preventivo e consuntivo, seconde, le indicazioni del Consiglio Direttivo; d) apre e gestisce, su espresso mandato del Presidente, conti correnti bancari, postali o libretti di risparmio intestati all'associazione; e) redige semestralmente una relazione sull'andamento della gestione economica, finanziaria e contabile dell'associazione. Il Tesoriere rimane in carica due anni e può essere rieletto nella carica. 7. Il Segretario: a) redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo; b) mantiene aggiornati gli elenchi dei Soci, provvedendo tempestivamente alla registrazione delle ammissioni dei nuovi Soci; c) custodisce tutti i verbali dell'associazione e ne registra ogni atto; d) cura il protocollo per la registrazione della corrispondenza, in arrivo e in partenza, dell Associazione e) invia le convocazioni dell'assemblea dei Soci; f) invia le convocazioni del Consiglio Direttivo; g) sostituisce il Vice Presidente in caso di sua assenza o qualsivoglia impedimento. Il Segretario dura in carica due anni e può essere rieletto nella carica. 8. Qualora nel corso del biennio di durata in carica si renda vacante la carica di Presidente, il Vice Presidente ne assume di diritto le funzioni sino al termine del biennio. Qualora nel corso del biennio di durata in carica si renda vacante la carica di Vice Presidente, il Segretario ne assume di diritto le funzioni sino al termine del biennio. Qualora si dovessero rendere nell arco del biennio ed anche non contemporaneamente, le cariche di Presidente e di Vice Presidente, l intero Consiglio Direttivo decade, fatti salvi i poteri temporanei di ordinaria amministrazione, ed entro i successivi trenta giorni dovrà essere convocata l'assemblea dci Soci per l elezione del nuovo Consiglio che resterà in carica per i due anni successivi e nel quale il precedente Presidente Eletto assumerà la carica di Presidente. Qualora nel corso del biennio di durata in carica, si renda vacante la carica di Presidente Eletto e/o quella di Segretario e/o quella di Tesoriere, entro i successivi trenta giorni dovrà essere convocata l Assemblea dei Soci per la loro sostituzione. I nuovi eletti rimangono in carica sino al termine del biennio. 9.Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l anno, nonché ogniqualvolta lo ritenga necessario il Presidente ovvero su richiesta di due dei suoi membri. La convocazione, recante l indicazione dell'ordine del giorno, del luogo e della data e inviata ai membri del Consiglio, a cura del Segretario, almeno quindici gironi prima della data fissata per la riunione. I membri del Consiglio Direttivo decadono dalla loro carica in caso di assenza ingiustificata a due riunioni consecutive, su delibera del Consiglio medesimo. 10. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno tre dei suoi membri e.delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. ln caso di parità prevale il voto del Versione

8 Presidente. In caso di urgenza, il Presidente può richiedere il parere ed il voto degli altri Consiglieri tramite posta o mezzi telefonici o telematici. In questo caso la delibera è valida solo se tutti i Consiglieri rispondono. Il Segretario chiede conferma ai singoli Consiglieri del voto pervenuto. 11 Il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo, redatto a cura del Segretario, è sottoscritto dal Segretario medesimo e dal Presidente. Nel verbale sono indicati gli argomenti discussi e le deliberazioni prese, nonché il numero dei voti a favore e contro ogni deliberazione. Ciascun membro del consiglio Direttivo ha diritto di far immediatamente risultare dal verbale il proprio voto, la propria dichiarazione di voto, nonché - in forma sintetica - la propria posizione in ordine a specifiche questioni. Articolo 9. Collegio dei Revisori dei Conti 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti: a) esamina il bilancio preventivo da sottoporre all'assemblea; b) controlla la gestione economica, finanziaria e contabile dell'associazione, con diritto di accesso, esame e studio alle relazioni semestrali predisposte dal Tesoriere nonché a qualsiasi altro documento inerente la gestione associativa; c) redige una relazione annuale sulla gestione dell'associazione da presentare all Assemblea annuale che approva il conto consuntivo, con l'obbligo di deposito di tale relazione presso la sede dell Associazione almeno quindici giorni prima della data di convocazione della predetta Assemblea; d) emette pareri su richiesta del Consiglio Direttivo. 2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi ed un supplente, tutti Soci Attivi estranei alle altre cariche dell'associazione, nominati dall'assemblea dei Soci dopo ogni rinnovo del Consiglio Direttivo. La votazione per i membri del Collegio avviene per scheda. Le candidature sono libere e i Soci aventi diritto al voto possono indicare sulla scheda di votazione tre nominativi per i membri effettivi ed un nominativo per il supplente. Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto rispettivamente il maggior numero di voti. 3. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica due anni ed i suoi membri non possono essere rieletti nella carica per i quattro anni successivi. 4. Qualora nel corso del biennio di durata in carica venga a mancare, per qualsiasi causa, un membro effettivo, si provvederà all'integrazione con il supplente. Qualora non sia possibile integrare il Collegio con il solo supplente, il Presidente del Consiglio Direttivo provvederà a designare i sostituti, scegliendoli tra i Soci Attivi che non rivestano altre cariche associative, i quali resteranno in carica sino alla scadenza del mandato del Collegio. 5. Nella sua prima riunione il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il Presidente ed il Segretario. 6. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno due volte l anno, nonché ogniqualvolta lo ritenga necessario il Presidente ovvero su richiesta di uno dei suoi membri effettivi. La convocazione, recante l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo e della data è inviata ai membri del Collegio, a cura del Segretario, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. 7. Il Collegio dei Revisori dei Conti viene convocato, in prima riunione, dal membro effettivo che ha riportato il maggior numero di voti e, per le successive riunioni, dal Presidente. 8. Il verbale delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti, redatto a cura del Segretario, sottoscritto dal Segretario medesimo e dal Presidente. Articolo 10. Collegio dei Probiviri Versione

9 1. Il Collegio dei Probiviri: a) vigila, nell'espletamento delle proprie funzioni, sull osservanza delle norme statutarioregolamentari da parte dei vari Organi associativi e, se ravvisa comportamenti censurabili, informa il Consiglio Direttivo per gli opportuni provvedimenti; b) applica ai Soci che si siano resi responsabili di comportamenti contrari agli scopi, allo spirito e alle scelte dell'associazione, all'etica professionale, nonché alle norme associative, le sanzioni della censura, della sospensione temporanea e dell'espulsione. I provvedimenti disciplinari della sospensione temporanea e dell espulsione adottati dal Collegio dei Probiviri, pur immediatamente esecutivi sin dal momento della loro comunicazione al Socio interessato, devono essere ratificati dalla prima Assemblea dei Soci utile. In caso di mancata ratifica essi divengono immediatamente inefficaci. Qualsiasi provvedimento disciplinare, esclusa la censura, adottato dal Collegio dei Probiviri nei confronti dei Soci che rivestono cariche associative comporta l immediata decadenza dalla carica stessa. Le denunzie al Collegio dei Probiviri devono essere presentate per iscritto, a mezzo raccomandata a/r, direttamente al Presidente del Collegio presso la sede dell'associazione, fatta comunque salva la facoltà per il Collegio di procedere di propria iniziativa. In ogni caso il Collegio deve invitare il Socio sottoposto a procedimento disciplinare ad esporre le proprie ragioni personalmente o per iscritto. La decisione, motivata per iscritto, è inviata, a cura del Presidente del Collegio dei Probiviri al Presidente del Consiglio Direttivo per il successivo inoltro, a mezzo raccomandata a/r, al Socio interessato al provvedimento; c) dirime con lodo inappellabile ogni controversia che dovesse sorgere tra l'associazione, i suoi Organi ed i Soci. 2. Il Collegio dei Probiviri composto da cinque membri effettivi e due supplenti, tutti Soci Attivi estranei alle altre cariche dell'associazione, nominati dall'assemblea dei Soci dopo ogni rinnovo del Consiglio Direttivo. La votazione per i membri del Collegio avviene per scheda. Le candidature sono libere e i Soci aventi diritto al voto possono indicare sulla scheda di votazione cinque nominativi per i membri effettivi e due nominativi per i supplenti. Risulteranno candidati che avranno ottenuto rispettivamente il maggior numero di voti. 3. Il Collegio dei Probiviri dura in carica due anni ed i suoi componenti non possono essere rieletti nella carica per i quattro anni successivi. 4. Qualora nel corso del biennio di durata in carica vengano a mancare, per qualsiasi causa, uno o più membri effettivi, si provvederà all integrazione con i supplenti, secondo l'ordine determinato dal numero di voti ottenuti da ciascun supplente. Qualora non sia possibile integrare il Collegio con i soli supplenti, il Presidente del Consiglio Direttivo provvederà a designare i sostituti. scegliendoli tra i Soci Attivi che non rivestano altre cariche associative, i quali resteranno in carica sino alla scadenza del mandato del Collegio. 5. Nella sua prima riunione il Collegio dei Probiviri elegge il Presidente ed il Segretario. 6. Il Collegio dei Probiviri si riunisce almeno una volta l'anno, nonché ogniqualvolta lo ritenga necessario il Presidente ovvero su richiesta di due dei suoi membri effettivi. La convocazione, recante l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo e della data è inviata ai membri del Collegio, a cura del Segretario, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. 7. Il Collegio dei Probiviri viene convocato, in prima riunione, dal membro effettivo che ha riportato il maggior numero di voti e, per le successive riunioni, dal Presidente. 8. Il Collegio dei Probiviri è validamente costituito con la presenza di almeno tre dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Versione

10 Presidente. 9. Il verbale delle riunioni del Collegio dei Probiviri, redatto a cura del Segretario, è sottoscritto dal Segretario medesimo e dal Presidente. Articolo 11. Commissione Accettazione Soci 1. La Commissione Accettazione Soci controlla la documentazione presentata ed eventualmente suggerisce delle modifiche, per scritto, entro due mesi dal ricevimento. Gli elaborati, qualora non rispondano ai requisiti richiesti, vengono restituiti al candidato con i suggerimenti per le modifiche. In tal caso il candidato ripresenta la documentazione dopo averla corretta e completata. Infine, quando la documentazione risponde appieno ai requisiti, La Commissione restituisce la documentazione approvata al Segretario. 2. La Commissione è composta da cinque componenti, tutti Soci Attivi, eletti dall'assemblea all atto del rinnovo del Consiglio Direttivo, tra i nominativi indicati dal Presidente del Consiglio Direttivo uscente. La votazione avviene, a scrutinio segreto, tramite scheda sulla quale sono riportati i nomi dei candidati. Ogni Socio avente diritto al voto può indicare sulla scheda di votazione cinque nominativi; risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. 3. La Commissione rimane in carica per due anni e i suoi componenti non sono rieleggibili per i due anni successivi. 4. La carica di componente della Commissione è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo; in caso di successiva elezione al Consiglio Direttivo, il componente eletto decade automaticamente. 5. Qualora nel corso dei biennio di durata in carica vengano a mancare, per decadenza o per qualsiasi altra causa, uno o più componenti, il Presidente del Consiglio Direttivo provvederà a designare i sostituti, scegliendoli tra i Soci Attivi estranei al Consiglio Direttivo, i quali resteranno in carica sino alla scadenza del mandato della Commissione. 6. Nella prima riunione la Commissione elegge il Presidente ed il Segretario. 7. La Commissione viene convocata, in prima riunione, dal componente che ha riportato il maggior numero di voti e, per le successive riunioni, dal Presidente. La Commissione si riunisce almeno due volte all'anno, nonché ogniqualvolta lo ritenga necessario il Presidente. La convocazione, recante l'indicazione dell ordine del giorno, del luogo e della data è inviata ai componenti della Commissione, a cura del Segretario, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. 8. La Commissione è validamente costituita con la presenza di almeno tre dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, tranne che per l'ammissione dei Soci Onorari per i quali è richiesta l'unanimità. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 9. Il verbale delle riunioni della Commissione, redatto a cura del Segretario, è sottoscritto dal Segretario medesimo e dal Presidente. 10. La Commissione redige annualmente una relazione scritta sull attività svolta da inviare al Consiglio Direttivo. Articolo 12. Commissione Culturale 1. La Commissione Culturale coadiuva il Consiglio Direttivo nell'organizzazione e selezione delle Versione

11 attività culturali, di ricerca, di formazione e di aggiornamento dell'associazione. 2. La Commissione è composta da tre componenti, tutti Soci Attivi, eletti dall'assemblea all'atto del rinnovo del Consiglio Direttivo, tra i nominativi indicati dal Presidente del Consiglio Direttivo uscente. La votazione avviene, a scrutinio segreto, tramite scheda sulla quale sono riportati i nomi dei candidati. Ogni Socio avente diritto al voto può indicare tre nominativi; risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. 3. La Commissione rimane in carica per due anni e i suoi componenti non sono rieleggibili per i due anni successivi. 4. Qualora nel corso del biennio di durata in carica vengano a mancare, per qualsiasi causa, uno o più componenti, il Presidente del Consiglio Direttivo provvederà a designare i sostituti, scegliendoli tra i Soci Attivi, i quali resteranno in carica sino alla scadenza del mandato della Commissione. 5. Nella prima riunione la Commissione elegge il Presidente cd il Segretario. 6. La Commissione viene convocata, in prima riunione, dal componente che ha riportato il maggior numero di voti e, per le successive riunioni, dal Presidente. La Commissione si riunisce almeno due volte all'anno, nonché ogniqualvolta lo ritenga necessario il Presidente. 7. La Commissione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 8. Il verbale delle riunioni della Commissione, redatto dal Segretario, è sottoscritto dal Segretario medesimo e dal Presidente. 9. La Commissione redige annualmente una relazione scritta sull'attività svolta da inviare al Consiglio Direttivo. Articolo 13. Commissione per le Attività Editoriali 1. La Commissione per le Attività Editoriali: a) cura la redazione degli atti dei Congressi, dei corsi di aggiornamento e di formazione, dei convegni, degli incontri e delle sessioni di ricerca dell'associazione; b) pubblicizza le attività dell'associazione sugli organi di stampa. 2. La Commissione è composta da tre componenti, tutti Soci Attivi, eletti dall'assemblea all atto del rinnovo del Consiglio Direttivo, tra i nominativi indicati dal Presidente del Consiglio Direttivo uscente. La votazione a avviene a scrutinio segreto, tramite scheda sulla quale sono riportati i nomi dei candidati. Ogni Socio avente diritto al voto può indicare tre nominativi; risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. 3. La Commissione rimane in carica per due anni e i suoi componenti non sono rieleggibili per i due anni successivi. 4. Qualora nel corso del biennio di durata in carica vengano a mancare, per qualsiasi causa, uno o più componenti, il Presidente del Consiglio Direttivo provvederà a designare i sostituti, scegliendoli tra i Soci Attivi, i quali resteranno in carica sino alla scadenza del mandato della Commissione. 5. Nella prima riunione la Commissione elegge il Presidente ed il Segretario. 6. La Commissione viene convocata, in prima riunione, dal componente che ha riportato il maggior numero di voti e, per le successive riunioni, dal Presidente. La Commissione si riunisce almeno Versione

12 due volte all'anno, nonché ogniqualvolta lo ritenga necessario il Presidente. 7. La Commissione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 8. Il verbale delle riunioni della Commissione, redatto a cura del Segretario, è sottoscritto dal Segretario medesimo e dal Presidente. 9. La Commissione redige annualmente una relazione scritta sull'attività svolta da inviare al Consiglio Direttivo. Articolo 14. Collegio dei Past President 1. Il Collegio dei Past President ha funzioni di studio e consultive in ordine a questioni di rilevante interesse associativo sottopostegli dal Consiglio Direttivo o dall'assemblea dei Soci. 2. Il Collegio dei Past President è composto da tutti coloro che abbiano rivestito la carica di Presidente dell Associazione. 3. Ogni due anni, in coincidenza con il rinnovo del Consiglio Direttivo, il Collegio elegge tra i suoi componenti un Coordinatore delle Attività, espressamente delegato a curare i rapporti con gli altri Organi associativi. 4. Il parere del Collegio, quando richiesto, è espresso dal Coordinatore delle Attività e non è comunque vincolante per l'organo richiedente. 5. Il Collegio è validamente costituito con la presenza di almeno tre dei suoi membri e predispone i propri pareri con il voto favorevole della maggioranza dei presenti In caso di parità prevale il voto del Coordinatore delle Attività. Articolo 15. Scioglimento e liquidazione 1. Lo scioglimento dell'associazione dev'essere deliberato all'unanimità dall'assemblea dei Soci. 2. La stessa Assemblea determina le modalità della liquidazione e la destinazione dei fondi residui, secondo le vigenti norme di legge. 3. In caso di scioglimento il patrimonio dovrà essere devoluto ad alte associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l organo di controllo. Articolo 16. Entrata in vigore - controversie - disciplina residuale 1. Il presente entra immediatamente in vigore; le norme che riguardano gli Organi associate e, la loro elezione entrano in vigore al rinnovo dei singoli Organi. 2. Tutte le controversie che dovessero sorgere per la validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente tra l'associazione, i suoi Organi ed i Soci, saranno deferite ai Collegio dei Probiviri, che agirà in qualità di amichevole compositore, con dispensa da ogni formalità, fermo il rispetto del contraddittorio. 3. Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente Statuto-Regolamento, si rinvia al disposto di cui agli artt. 36 e segg. del codice civile e, in quanto applicabili per identità di ratio, alle norme sulle Associazioni riconosciute. Versione

13 Milano, 14 Dicembre 2014 Versione

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