DISCIPLINARE DEL PORTO TURISTICO MARINA DI SANTA CRISTINA

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1 DISCIPLINARE DEL PORTO TURISTICO MARINA DI SANTA CRISTINA Premessa Il presente Disciplinare viene emanato in virtù dell atto di concessione demaniale marittima del , n. 02 del reg. delle concessioni e n. 90 del rep. e nelle more dell approvazione del nuovo Regolamento del Porto Turistico. Articolo 1 (Oggetto del disciplinare e sfera di applicazione) Il presente disciplinare ha per oggetto la gestione e l utilizzo del Porto Turistico ubicato nel Comune di Campomarino. Avrà validità fino al completamento dei lavori di realizzazione del Porto turistico ed all individuazione, con procedura ad evidenza pubblica, di un patner privato. Vincola tutti coloro che usufruiscono, a qualsiasi titolo, dei beni ed infrastrutture che, in ogni caso, incidono nell ambito della concessione demaniale e che sottoscriveranno il presente disciplinare per completa accettazione senza riserva alcuna. Sono individuati, ai fini del presente disciplinare, i seguenti soggetti qualificati: 1. Comune Concessionario: Comune di Campomarino, titolare della concessione demaniale; 2. Soggetti convenzionati: Soggetti gestori in via esclusiva di spazi in mare ed a terra in virtù di apposita convenzione con il Comune Concessionario; 3. Utenti: tutti coloro che accedono alla struttura portuale e/o usufruiscono dei servizi portuali, anche in veste di assegnatari di unità immobiliari e/o gestori di attività commerciali. Articolo 2 (Modifiche al disciplinare) Il Comune Concessionario potrà in ogni momento con propria deliberazione proporre all Autorità Marittima, modifiche ed aggiornamenti al presente disciplinare ai fini di una migliore gestione ed uso del porto turistico. Art. 3 (Direzione del porto) La Direzione e conduzione del Porto Turistico di Campomarino è costituita, nell'organico e nelle modalità di funzionamento, con apposita deliberazione del Comune di Campomarino che designa la figura del Direttore del porto turistico ed il relativo personale di servizio, definendone e assumendone l onere dei relativi i costi. Art.4 (Compiti della Direzione del Porto) Ferme restando le attribuzioni e le prerogative dell'autorità Marittima, Doganale e di Pubblica Sicurezza, la Direzione del Porto per il tramite del Direttore controlla e coordina tutte le attività che si svolgono nell'ambito del Porto Turistico emanando disposizioni di natura gestionale tese alla migliore regolamentazione di dette attività. La Direzione del Porto persegue i propri fini sia a mezzo di proprio personale sia a mezzo di persone fisiche o giuridiche alle quali il Comune di Campomarino abbia disposto l'affidamento per specifiche attività. In ogni caso, il personale autorizzato ad operare nell'ambito della concessione demaniale dovrà essere riconoscibile per la tenuta che dovrà indossare e comunque immediatamente identificabile. Il personale che svolge incarichi operativi deve essere in possesso di indispensabili requisiti tecnici e capacità specifiche per ciascun settore o ramo d'impiego, avuto anche riguardo alla necessità di garantire la sicurezza dell'approdo, dei natanti e di quanti operano nel porto stesso. Art. 5 (Vigilanza e/o guardiania) La Direzione del Porto disporrà la vigilanza e/o guardiania nell'ambito portuale. La vigilanza e/o guardiania dovrà assicurare il rispetto da parte di tutti delle norme di legge vigenti, delle disposizioni previste dal presente disciplinare e di tutte le altre prescrizioni legittimamente impartite. Gli addetti alla vigilanza possono in ogni momento dare disposizioni agli Utenti ed a chi si trovi nell ambito portuale e debbono tempestivamente comunicare alla Direzione del Porto i nominativi di eventuali trasgressori per i conseguenti provvedimenti del caso. In caso di turbativa o molestia o di grave infrazione da parte di un Utente, è riconosciuta alla Direzione del Porto la facoltà di espellerlo con risoluzione di qualsiasi rapporto contrattuale. Ove si ravvisassero reati, la Direzione del Porto denuncerà i fatti alle competenti Autorità. Art. 6 (Sanzioni) Il Comune Concessionario può predisporre specifiche sanzioni a carico dei contravventori alle norme che regolano l'utilizzazione del porto. Tali sanzioni saranno applicate dal Comune su segnalazione della Direzione del Porto. Pag. 1

2 Art 7 (Interventi d ufficio della Direzione del Porto) In caso di assenza o irreperibilità dei legittimi proprietari o degli equipaggi, ovvero in caso di rifiuto ad adempiere da parte degli stessi, la Direzione del Porto, informati gli Organi di Polizia competenti, provvederà direttamente allo spostamento delle imbarcazioni, degli autoveicoli e delle cose in genere che si trovino in violazione del presente Disciplinare o che comunque arrechino disturbo o impedimento al regolare svolgersi dell attività portuale. Tali spostamenti saranno effettuati a spese del proprietario, fatti salvi eventuali maggiori danni e salvo la applicazione delle sanzioni di cui al precedente art.6. Articolo 8 (Rapporti con le Pubbliche Autorità) I rapporti con le competenti Autorità sono intrattenuti dal Comune Concessionario. La Direzione del Porto, nell'espletamento delle sue funzioni, è tenuta ad agire di concerto con le Pubbliche Autorità competenti. Il Comune Concessionario curerà che ne vengano eseguite le disposizioni e si adopererà nel richiederne il rispetto da parte dell'utenza. Con particolare riferimento alle operazioni antincendio e antinquinamento disporrà, ove necessario e richiesto, che proprio personale operi in stretta collaborazione con le predette Autorità. Curerà, inoltre, per quanto di competenza, la predisposizione dei mezzi e delle strutture atte a rendere operative le disposizioni richiamate. Art 9 (Rapporti con Soggetti Convenzionati) Il Comune Concessionario può affidare a terzi in appalto o con apposita convenzione, a seguito di rilascio della dovuta autorizzazione regionale, la gestione di servizi, strutture, aree, impianti e posti barca, da attuarsi nel rispetto del presente disciplinare. Articolo 10 (Obblighi del Comune Concessionario) Il Comune in qualità di titolare della Concessione demaniale è tenuto a garantire lo svolgimento e la piena funzionalità dei seguenti servizi: pulizia dello specchio acqueo; pulizia dei pontili, banchine e aree a terra, nonché raccolta dei rifiuti e liquami; servizi antincendio, antinquinamento, pronto soccorso e quant'altro conseguente ad obblighi di legge e/o da disposizioni dell'autorità Marittima; primo intervento per i sinistri che si dovessero verificare nell'ambito portuale; servizi idrici, elettrici, igienici e loro manutenzione; illuminazione del porto; segnalamenti marittimi; sorveglianza nell'ambito della concessione demaniale; tenuta e aggiornamento dell elenco degli assegnatari di posti barca e relativa loro reperibilità; accettazione ed assistenza alle imbarcazioni in transito; manutenzioni ordinarie e straordinarie a tutte le strutture, aree, fondali, fabbricati, impianti, ecc. compresi nella concessione demaniale ; ascolto assistenza radiotelefonica di cui al successivo art. 11; quant'altro utile alla completezza ed al buon livello dell'offerta complessiva dei servizi portuali. Art. 11 (Assistenza radiotelefonica) La Direzione del Porto svolge il servizio di ascolto radio sul canale 16 VHF (frequenza 156,800 MHz) per l assistenza all Utenza. Articolo 12 (Costi di gestione) I servizi indicati negli articoli precedenti 10 e 11 sono gestiti dal Comune Concessionario utilizzando personale dipendente o servizi in appalto o in convenzione. Il Comune Concessionario darà comunicazione a tutte le utenze, che sottoscrivono il presente Disciplinare per completa accettazione senza riserva alcuna, del bilancio dei costi di gestione sostenuti per l espletamento dei suddetti servizi. Dalla gestione del Porto turistico il Comune di Campomarino non può ritrarre alcun lucro. Art. 13 (Quote) Gli utenti sono tenuti a rimborsare in quota parte i costi di gestione sostenuti dal Comune secondo i criteri e le modalità che saranno stabiliti dalla Giunta Comunale. Le quote versate dagli utenti saranno destinate a coprire i costi sostenuti dalla struttura per la gestione del Porto. Tutti gli utenti che sottoscrivono il presente Disciplinare per Pag. 2

3 completa accettazione senza riserva alcuna sono tenuti al pagamento della predetta quota anche nel caso in cui non ne traggano diretto vantaggio o beneficio o non siano interessati per qualsivoglia motivo alle spese di che trattasi. Articolo 14 (Accesso alle imbarcazioni del personale di servizio) E vietato richiedere direttamente al personale del porto turistico interventi di qualsiasi genere diversi dall assistenza all ormeggio. Ogni richiesta deve essere inoltrata al Concessionario il quale potrà autorizzare. In particolare al personale del porto turistico è fatto divieto di salire a bordo delle imbarcazioni, salvo nei casi di estrema necessità. La Direzione del porto non si assume responsabilità derivanti da richieste formulate al personale di servizio. Articolo 15 (Disponibilità del posto di ormeggio) I posti di ormeggio devono essere contrassegnati da segnaletica adeguata. L utente, al momento della consegna, ha piena disponibilità dell ormeggio assegnatogli. Il Comune Concessionario ha la facoltà di assegnare temporaneamente all utente un diverso posto di ormeggio per esigenze tecniche ed operative portuali. Ad ogni posto ormeggio può essere attraccata una sola imbarcazione. Qualora l utente attracchi al proprio ormeggio due o più unità, ancorché di dimensioni consentite, la Direzione del porto provvederà d ufficio a norma dell art. 7. Ciascun utente deve usufruire esclusivamente dell ormeggio a lui assegnato con divieto di ormeggiare altrove. In caso di inosservanza provvederà d ufficio a norma dell art. 7. Articolo 16 (Registro dell utenza portuale) La Direzione del porto deve mantenere presso i propri uffici un apposito registro con l indicazione dei nominativi degli aventi diritto all ormeggio, sia fisso che temporaneo, deve segnalare tempestivamente ogni variazione di imbarcazione. Le dimensioni da iscriversi vanno riferite agli effettivi ingombri dei natanti (compresi eventuali delfiniere, pulpiti, bompressi ed altre sporgenze a prua, a poppa o laterali, quali pinne stabilizzatrici ecc..). In sintesi,per effettivo ingombro si intende il fuori tutto dell imbarcazione. A tal fine le imbarcazioni sono divise in categorie, ed ad ogni categoria godrà di posti di ormeggio appositamente contrassegnati. Articolo 17 (Imbarcazioni di transito) Le imbarcazioni degli utenti in transito, qualora non abbiano preventivamente concordato con la direzione del Porto l assegnazione di un posto d ormeggio, devono sostare nell avamporto fino a quando non abbiano ottenuto l assegnazione del posto, se disponibile, ovvero le altre necessarie disposizioni. La sosta delle imbarcazioni di transito non dovrà superare, salvo comprovate esigenze o situazioni di forza maggiore, le settantadue ore. In caso di accertata disponibilità di ormeggi, e semprechè, esistano uno o più ormeggi completamente liberi, le stesse imbarcazioni potranno essere autorizzate a prolungare la sosta fino a quando sussista detta disponibilità. Articolo 18 (Modo di ormeggiarsi) E vietato dare fondo alle ancore, salvo casi di forza maggiore. Le unità devono ormeggiarsi esclusivamente alle bitte/anelli e catenarie appositamente predisposte. E vietato ormeggiarsi con la cima di salpamento delle catenarie: l ormeggio deve essere effettuato con cime o cavi di proprietà dell utente, di diametro adeguato ed in ottimo stato e deve soddisfare ogni prescrizione della Direzione del Porto; su fianchi devono essere posti parabordi efficienti ed in numero adeguato per evitare danni alla propria ed altrui imbarcazione. In caso di temporanea e breve assenza da bordo, la passerella deve essere rientrata o alzata; in caso di prolungata assenza deve essere completamente rientrata. La Direzione del Porto può disporre d ufficio il rinforzo degli ormeggi o l allontanamento delle unità in difetto con addebito all utente delle spese sostenute. Dei danni arrecati da ciascuna unità è esclusivamente responsabile il proprietario della stessa. Articolo 19 (Efficienza delle imbarcazioni) Onde prevenire incidenti le imbarcazioni devono essere tenute in piena efficienza sia in navigazione che all ormeggio. La Direzione del Porto, qualora sussistano motivi, può richiedere che siano effettuate ispezioni a bordo delle suddette unità da parte della competente Autorità Marittima. Pag. 3

4 Il proprietario dell imbarcazione è direttamente responsabile per i danneggiamenti provocati ad altre imbarcazioni e/o strutture dell approdo. Ogni utente deve essere in regola con la copertura assicurativa obbligatoria; il personale incaricato del servizio può disporre accertamenti in merito, segnalando le trasgressioni agli organi competenti. Articolo 20 (Entrata, uscita e manovre in porto) Tutte le manovre dovranno essere effettuate nella piena osservanza delle disposizioni generali sulla navigazione marittima e di quelle specifiche impartite dalla Direzione del Porto e dall Autorità Marittima tramite apposita ordinanza. Durante le manovre di entrata ed uscita dal porto e per gli spostamenti nell ambito del porto, le unità navali devono: Mantenere la propria dritta in caso di rotte opposte con altre unità; Mantenere una velocità non superiore a 2(due) nodi e comunque non provocare onda; Dare precedenza alle unità in uscita; Solo le unità addette al servizio del Porto potranno in caso di comprovata necessità, superare il limite di velocità indicato. In via generale bisogna fare particolare attenzione a rimanere nel canale di accesso delimitato da segnali galleggianti. Articolo 21 (Assenza superiore a 24 ore) L utente che per qualsiasi motivo intende lasciare libero il proprio posto barca per un periodo superiore alle 24 ore deve avvertire la Direzione del Porto indicando la data e l'ora di partenza e, possibilmente, la località che intende raggiungere nonché la data di previsto ritorno con almeno 48 ore di anticipo. Articolo 22 (Operazioni di alaggio e varo) Non è consentito l ingresso in porto di alcun mezzo mobile, oltre quelli espressamente autorizzati dalla Direzione del Porto. Gli utenti non potranno in alcun modo ingombrare le strade sia di accesso al porto che interne, se non limitatamente al tempo strettamente necessario alle operazioni relative agli spostamenti di imbarcazioni, mezzi e materiali e, sempre previa autorizzazione della Direzione portuale. Articolo 23 (Attività di pesca) In tutto lo specchio acqueo del porto turistico è vietata la pesca di qualsiasi organismo acquatico, da terra, da bordo con qualsiasi attrezzo. Articolo 24 (Attività balneari e sportive) In tutto l ambito portuale sono vietate le attività di balneazione, sportive, sci nautico, canottaggio e similari. Sono vietate altresì il gioco del pallone e ogni altra attività che possa recare disturbo o molestia ai frequentatori del porto. Articolo 25 (Introduzione di animali) All'interno del Porto, sono ammessi esclusivamente animali domestici per il tempo necessario al loro imbarco o sbarco. Questi dovranno essere tenuti al guinzaglio e muniti di museruola se risultino pericolosi o molesti nel rispetto delle vigenti norme e, in ogni caso, sotto controllo e con tutte le precauzioni atte ad evitare che possano arrecare molestia o disagio. I proprietari sono tenuti alla raccolta delle eventuali deiezioni. Articolo 26 (Tutela contro gli inquinamenti) E vietato il getto di rifiuti di qualsiasi genere, ed in particolare è vietato il getto in mare di qualsiasi tipo di materiale solido o liquido. E vietato l uso di detersivi ancorché biodegradabili, nonché lo scarico a mare delle relative acque di lavaggio, a meno che non si tratti di prodotti appositamente autorizzati dal Ministero dell Ambiente ( riscontrabile dalle etichette apposte nei relativi contenitori ). Articolo 27 (Attività commerciale o artigianale ) Pag. 4

5 In linea generale, all interno del porto, sia a terra che a bordo, è fatto divieto di svolgere attività commerciale e professionale. Attività di tale tipo, ritenute utili al completamento della funzionalità delle strutture e della gestione del porto, potranno essere svolte solo dietro specifica autorizzazione del Comune Concessionario alle ditte regolarmente iscritte agli organi professionali e/ o artigianali preventivamente autorizzate dalla Regione Molise. Articolo 28 (Accesso ai pontili di ormeggio ) E fatto divieto agli estranei di accedere ai pontili di ormeggio. L accesso è riservato ai proprietari, agli equipaggi, ai passeggeri ed agli ospiti delle unità ormeggiate, al personale del Porto Turistico, ai tecnici autorizzati dal Direttore del Porto, agli organi della Pubblica Amministrazione per ragioni di servizio, nonché alle forze di polizia. E vietato l accesso ai pontili,qualsiasi ne sia il motivo,ad ogni tipo di autoveicolo, motocicletta o bicicletta, ad eccezione dei mezzi impiegati dal personale di servizio al porto. Il trasporto di oggetti di particolare ingombro, o che comunque non possono essere trasportati a mano, viene effettuato sui pontili utilizzando esclusivamente i mezzi messi a disposizione dalla Direzione. Articolo 29 (Accesso al porto) L accesso al porto è permesso oltre che ai soggetti di cui al precedente articolo 27 anche ai visitatori, salvo specifica autorizzazione. Articolo 30 (Accesso alle banchine o altri punti) Gli utenti, nel rispetto della segnaletica e delle disposizioni della Direzione del Porto, possono accedere con le loro autovetture alle banchine o ad altri punti di carico e scarico appositamente predisposti, per il tempo necessario a dette operazioni. Al termine, gli autoveicoli dovranno essere posteggiati negli spazi a ciò destinati. Nell ambito portuale possono accedere esclusivamente gli autoveicoli assegnatari di posti macchina muniti dell apposito contrassegno i quali, per depositare persone e bagagli possono accedere al punto della rete viaria interna destinata al transito autoveicoli attenendosi alla segnaletica inerente il Codice della strada. La Direzione del Porto potrà, di volta in volta, consentire l ingresso ad autoveicoli non assegnatari di parcheggi fissi interni anche per singole operazioni di carico-scarico da effettuarsi come sopra ed al termine delle quali l autoveicolo dovrà immediatamente essere riportato all esterno dell area portuale. La Direzione del Porto provvederà, a spese dei rispettivi proprietari e salve le maggiori sanzioni da parte dell Autorità, alla rimozione forzata degli autoveicoli in difetto ed al loro trasporto in area esterna al porto. Presso la Direzione del Porto è tenuto apposito registro nel quale sono elencati i nominativi di coloro che sono autorizzati a parcheggiare all interno dell area portuale. Articolo 31 (Mezzi antincendio) La lotta contro gli incendi è assicurata, oltre che dalle dotazioni di sicurezza obbligatorie per il tipo di imbarcazione o natante presenti a bordo, dagli impianti di terra istallati. Le operazioni antincendio si svolgeranno sotto la direzione dell Autorità Marittima che si avvarrà della collaborazione del personale dipendente dalla Direzione del porto. Le spese relative agli interventi, operati in conseguenza degli incendi summenzionati, sono a carico dell utente responsabile, cui farà altresì carico l eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi, agli arredi ed alle attrezzature del Porto. Articolo 32 (Prescrizioni per gli utenti) Le imbarcazioni ormeggiate devono osservare le seguenti disposizioni di carattere generale, fatta salva la facoltà della Direzione del Porto di chiedere l intervento ispettivo dell Autorità Marittima a bordo dei natanti. In caso di versamento accidentale di idrocarburi sulla superficie dell acqua o sulle banchine o pontili, il Comandante dell unità deve immediatamente avvisare la Direzione del Porto provvedendo nel contempo ad iniziare con mezzi a sua disposizione, la bonifica della zona interessata e a informare il personale delle unità vicine e quanti si trovano in loco. La bonifica della zona interessata sarà effettuata dalla Direzione del Porto con proprio personale e a a spese del responsabile dell evento. Prima della messa in moto del motore, l utente deve provvedere all areazione del vano motore e di adottare tutte le precauzioni suggerite dall arte marinaresca. Ogni imbarcazione deve controllare, prima di ormeggiarsi o di disormeggiarsi, che non esistano residui di perdite di idrocarburi in sentina e che non vi siano perdite degli stessi in atto. Gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di efficienza o di manutenzione; Il rifornimento e il trasporto di carburanti alle imbarcazioni deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di contenitori o taniche a norma; Pag. 5

6 Gli estintori di bordo devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero adeguato ed in perfetta efficienza Articolo 33 (Misure da adottare in caso di incendio) In caso di incendio a bordo di una imbarcazione, sia da parte del personale della stessa che di quelle delle imbarcazioni vicine, deve farsi il possibile per lottare contro le fiamme avvisando nel contempo coi mezzi più rapidi possibili ( sirene di bordo, mezzi acustici, invio del personale agli uffici ecc.) la Direzione che informerà l Autorità Marittima ed i VV.FF. In particolare l imbarcazione incendiatasi deve essere immediatamente isolata, a cura del personale della Direzione e/o del Comandante della stessa. Articolo 34 (Raccolta dei rifiuti) Il Comune Concessionario, in qualità di gestore del Porto turistico, provvede alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti così come regolamentato dal servizio di raccolta cittadino. In relazione a quanto contemplato nel capitolato di appalto del servizio, provvede alla predisposizione all ingresso del porto dei relativi contenitori a seconda della tipologia del rifiuto. Inoltre previo accordo con ditta autorizzata predisporrà un contenitore per la raccolta dell olio esausto. Nel caso in cui i contenitori predisposti dovessero essere pieni, sarà cura dell utilizzatore avvisare la Direzione del Porto. E assolutamente vietato non differenziare i rifiuti speciali con quelli non speciali. E vietato il getto o l abbandono incontrollato dei rifiuti di qualsiasi genere, sia a terra che a mare. Articolo 35 (Servizi igienici-acque luride) Il Comune Concessionario predispone e mantiene appositi locali igienici a terra. E vietato l uso dei servizi di bordo alle unità che non siano munite di apposita attrezzature per la raccolta dei liquami e delle acque luride in genere. Per le acque luride di bordo potrà essere richiesto l intervento di ditte autorizzate ed attrezzate per l aspirazione e lo smaltimento dei liquami da bordo. E ad ogni modo vietato lo smaltimento a mare di qualsiasi sostanza. Articolo 36 (Banchina d ormeggio) Il Porto turistico in concessione al Comune di Campomarino, allo stato attuale consente l ormeggio a n 120 natanti e/o imbarcazioni nella penisola centrale, indicata nella planimetria che si allega al presente atto sotto la lettera a). Conformemente a quanto previsto dalle norme vigenti i posti barca per le unità in transito saranno pari al 10% dei posti disponibili. Sarà possibile aumentare i posti barca non appena le banchine, che attualmente non dispongono dei dispositivi di sicurezza antincendio, saranno rese idonee alle predette normative previa verifica di apposita commissione. Articolo 37 (Manovrabilità delle unità) Tutte le unità che utilizzano il porto turistico devono essere in perfetta efficienza sotto il profilo della sicurezza, in modo da non costituire pericolo per sé e per le unità presenti in porto. L equipaggio deve essere idoneo ad eseguire le necessarie manovre all ormeggio. Articolo 38 (Formalità per le unità in transito) Il Comandante dell unità in transito, una volta ottenuto l assegnazione dell ormeggio da parte della Direzione del Porto, deve presentarsi dallo stesso con la relativa documentazione di bordo al fine di espletare le formalità di rito. Il Direttore del Porto è tenuto al mantenimento di apposito registro riportante la situazione giornaliera delle unità in transito dal quale è possibile risalire alla identificazione dell equipaggio e del suo armatore o proprietario. Il Personale del porto, qualora il Comandante dell unità non voglia presentarsi alla Direzione dopo l ormeggio, ha facoltà, ai fini dell aggiornamento del registro, di richiedere la consegna dei documenti dell imbarcazione. Qualora, ai fini della privacy, il Comandante o il proprietario dell imbarcazione non desideri far registrare i documenti di navigazione sull apposito registro, deve essere informata immediatamente l Autorità Marittima. Art. 39 (Scheda riepilogativa) Il Concessionario si assume l obbligo di comunicare alle autorità marittime attraverso una scheda riepilogativa l identità di tutti i diportisti a cui venga assegnato l ormeggio, nonché delle specifiche del natante ad esso connesso. Articolo 40 (Copertura assicurativa) Pag. 6

7 Tutte le unità che intendono usufruire del porto turistico devono essere in possesso della polizza prevista dal Codice della navigazione da diporto inerente la responsabilità civile, estesa ai rischi contro l incendio, compreso i terzi trasportati e contro il furto. La polizza di assicurazione deve essere esibita a richiesta del Direttore del porto turistico, che può richiederne l integrazione di valore qualora questo fosse ritenuto inadeguato. Nel caso di mancanza della polizza assicurativa o di sua inadeguatezza, il Direttore del porto turistico potrà negare l accesso o la permanenza nel porto. Il Comune Concessionario non è responsabile per eventuali furti perpetrati a danno sia parziale che totale delle unità ormeggiate e non. Parimenti, tutti coloro che a qualsiasi titolo intendono svolgere lavori o servizi nell ambito portuale, sempreché autorizzati, devono essere coperti da adeguata polizza assicurativa. *************************** Il presente Disciplinare si sottoscrive per completa accettazione e senza riserva alcuna delle condizioni sopra riportate da valere, quale atto impegnativo, in tutti i casi in cui lo stesso dovesse essere evocato. L UTENTE Pag. 7

I N D I C E. Pag. 2 di 6

I N D I C E. Pag. 2 di 6 Pag. 1 di 6 I N D I C E Articolo 1 - Ambito di applicazione pag. 3 Articolo 2 - Parco Automezzi.. pag. 3 Articolo 3 - Responsabile Parco Automezzi.... pag. 3 Articolo 4 - Referente del Parco Automezzi.....

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