Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

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1 Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport LODO ARBITRALE C O L L E G I O A R B I T R A L E Avv. Guido Cecinelli in qualità di Presidente del Collegio Arbitrale Avv. Aurelio Vessichelli in qualità di Arbitro Avv. Mario Antonio Scino in qualità di Arbitro IL COLLEGIO ARBITRALE riunito in conferenza personale in data 7 agosto 2004, in Roma, ha deliberato all unanimità il seguente L O D O nel procedimento di Arbitrato prot. n0725 del 17 luglio 2004/41 promosso da: Charlibe Christian Okolie, rapp.to e difeso dall Avv. Luciano Ruggiero Malagnini del foro di Nola e dal Dr. Marco Sabato, presso il cui studio è el.te domiciliato in Palermo alla via Libertà n.39 contro Federazione Italiana Giuoco Calcio,in persona del Presidente p.t., ed el.te domiciliata in Via Po n.9 presso lo studio dell Avv. Mario Galavotti e dell Avv. Sergio Capograssi e nei confronti di

2 Lega Nazionale Professionisti, convocata non partecipante Ascoli Calcio 1898 S.p.a., convocata non partecipante FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con istanza di arbitrato ex art.8 del Regolamento del 16 luglio 2004,depositata il 17 luglio 2004 n. 725, il sig. Charlibe Christian Okolie richiedeva la fissazione in via di urgenza dell udienza di discussione del ricorso in considerazione del pregiudizio gravissimo alla carriera prospettato anche in relazione al termine di chiusura delle liste di calcio mercato (31 agosto 2004); nel merito richiedeva l annullamento della decisione della Commissione d Appello Federale del C.U. n. 39/c del e ricevuta il , che confermava la decisione di diniego del visto di esecutività del contratto stipulato dall istante con l Ascoli calcio 1898 S.p.A. del , e la declaratoria della validità e dell efficacia del contratto stipulato con la s.p.a Ascoli Calcio 1898 del , dep , obbligando la Lega Nazionale Professionisti della FIGC di concedere la relativa esecutività. Il sig. Okolie prospettava i seguenti motivi : - violazione e falsa applicazione dell art.3, III comma, dell Accordo collettivo tra calciatori professionisti e società sportive, che, in combinato disposto con l art.39,punto 3, delle N.O.I.F., legittimerebbe l interpretazione, contrariamente a quanto ritenuto dall Ufficio Tesseramenti di primo grado e di appello, sostenuta dall istante secondo cui il visto di esecutività, negatogli in relazione al contratto stipulato con l Ascoli calcio 1898 s.p.a., sarebbe stato contenuto nella tacita approvazione del contratto,sicchè il conseguente diniego oppostogli in ordine all esecutività del contratto sarebbe viziato per decorso del termine di esercizio del potere di disapprovazione; - Violazione falsa applicazione dell art.14,commi I e III, del DPR 394/1999 (regolamento attuativo del t.u. 286/98), che, diversamente da quanto ritenuto dagli Uffici Federali di Tesseramento, non richiederebbe il

3 possesso di uno speciale permesso di soggiorno per il lavoro sportivo, oltre quello di cui il medesimo istante disponeva per lavoro subordinato; - Violazione e falsa applicazione della delibera del C.F. del (C.U. 133/A), che contrariamente a quanto ritenuto dagli organi federali di Tesseramento, non dovrebbe applicarsi ai calciatori extracomunitari tesserati per società dilettantistiche italiane nella stagione sportiva 2002/03 ipotesi, come quella in cui si troverebbe l istante, previsione derogatoria che si ricaverebbe a contrario dal divieto di estensione analogica in malam partem della tassativa previsione normativa federale di blocco.tale lettura discenderebbe dall art.40 delle NOIF e sarebbe costituzionalmente necessaria (artt.3 e 36 Cost.); - Violazione e falsa applicazione dell art.27, comma 5 bis, del dlgs 286/98 Ad opera della delibera C.F (C.U. n.133/a), in quanto sarebbe stata adottata anteriormente alla delibera della giunta del CONI in materia del adottata in ossequio all art.27, comma 5 bis, del t.u.286/98. **** Con memoria di costituzione del 23 luglio 2004 depositata il 26 luglio 2004 prot. la F.I.G.C. si costituiva richiedendo A) la declaratoria dell improcedibilità dell arbitrato per la mancata partecipazione di altre parti evocate in tale fase (la L.N.P e l Ascoli Calcio 1898 spa) non evocate e non presenti nella fase conciliativa, azionata esclusivamente nei confronti della FIGC in violazione del combinato disposto degli artt.4.9 e 7.6 del Regolamento; B) il rigetto del ricorso per infondatezza in fatto e diritto: in relazione al motivo primo motivo, in quanto il visto di esecutività è atto di controllo distinto dall approvazione, anche se tacita, del contenuto economico e programmatico del contratto, essendo il primo controllo di legittimità e non contenuto nel secondo; in relazione al secondo motivo, in quanto mancherebbe il permesso di soggiorno per lavoro subordinato specialistico per lo sport; in relazione al terzo motivo, in quanto sarebbe erronea l interpretazione della delibera del C.F che non

4 ammetterebbe ulteriori deroga a favore dei tesserati per società dilettantistiche; in relazione al quarto motivo, sia perché difetterebbe la legittimazione del singolo tesserato a censurare tali disposizioni federali, unicamente essendo legittimato il CONI sia in quanto legittima la delibera 133/A. **** Con memoria del 1 agosto 2004 il sig.okolie replicava alle difese federali ritenendo: a) la nullità della costituzione della FIGC in quanto la memoria costitutiva del risulterebbe priva della specifica delega in favore degli avv.ti Galavotti Mario e Sergio Capograssi; b) l infondatezza dell eccezione di improcedibilità: avendo nel caso di spcie la FIGC ottemperato agli oneri di pubblicità previsti dall art.4.9 del regolamento ed essendo, dunque, sia la L.N.P. che l Ascoli calcio 1898 spa state messe in grado di partecipare alla fase conciliativa, c) infondatezza della tesi federale relativa alla sostenuta diversità del visto di esecutività rispetto all approvazione basata sulla diversità dei soggetti competenti al adozione degli atti,poiché il visto è di competenza della LNP e non dell Ufficio tesseramenti dela FIGC; d) ribadisce in sostanza le stesse argomentazioni della domanda di arbitrato(pagg.4-10 della memoria di replica denominata autorizzata). *** Con memoria del 6 agosto 2004, la FIGC controreplica alla difesa dell Okolie, deducendo : a) la validità della costituzione federale essendo allegata all originale memoria di costituzione depositata presso la Segreteria della Camera la procura speciale in favore dei menzionati avvocati Galavotti e Capograssi;

5 b) l infondatezza della istanza sia che con essa si voglia dedurre violazione della normativa vigente sia che si voglia contestare in radice il sistema delle limitazioni nell ingresso di extracomunitari; c) lo stralcio delle frasi offensive ex art. 89 contenute nella memoria dell Okolie denominata autorizzata, laddove testualmente si dice sul punto la FIGC incoglie in un grossolano errore che mostra, ancora una volta, una opaca conoscenza dei regolamenti che la stessa Federcalcio emana. All udienza del 7 agosto 2004, chiamata alle ore 11.45, erano presenti per l istante l avv. Luciano Ruggiero Malagnino e il dott. Marco Sabato, che si riportano integralmente agli scritti difensivi illustrando le proprie tesi difensive. Per la FIGC era presente l Avv. Sergio Capograssi, che si richiamava alle deduzioni e alle conclusioni degli scritti difensivi. Esaminati gli atti della presente causa arbitrale, udite le parti costituite in udienza del 7/8/2004 si rendono noti i MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Deve preliminarmente rigettarsi l eccezione di improcedibilità dell arbitrato sollevata dalla F..I.G.C., che prospetta violazione dell art.4.9 del Regolamento. Parte istante non avrebbe proposto la procedura di conciliazione anche nei confronti di tutti gli stessi contraddittori della procedura arbitrale, in particolare la Lega Nazionale Professionisti e l Ascoli calcio 1989 s.p.a. Rileva il Collegio, come evidenziato peraltro esattamente dalla difesa dell istante, che risulta adempiuto nel caso di specie dalla F.I.G.C. il prescritto onere di pubblicità dell esistenza della proposta conciliazione (vedi C.U. FIGC n.188/a del ), sicchè sia L Ascoli calcio s.p.a. che la Lega Nazionale Professionisti sono stati posti regolarmente in grado di intervenire e contraddire, a norma di Regolamento, anche nella fase conciliativa. 2) Sussistono effettivamente le condizioni per accogliere la richiesta avanzata dalla difesa Federale ex art.89 cpc, non essendo inerente, ma anzi

6 eccedente il diritto di difesa e l oggetto della causa,la frase contenuta nella memoria in data 1 agosto 2004 presentata dalla difesa dell Okolie a pag. si dispone pertanto lo stralcio dalla stessa della frase seguente sul punto la FIGC incoglie in un grossolano errore che mostra, ancora una volta, una opaca conoscenza dei regolamenti che la stessa Federcalcio emana. Tale frase non è considerata in alcun modo ai fini del decidere. 3) Deve ritenersi infondata l eccezione avanzata dalla difesa del sig. Okolie, sollevata con la memoria denominata autorizzata del in ordine alla dedotta nullità della costituzione della F.I.G.C. in quanto la copia scambiata da FIGC sarebbe priva della delega difensiva in favore degli Avv.ti Mario Gallavotti e Sergio Capograssi. La difesa della parte istante non ha rinunciato all eccezione nemmeno di fronte alla visione, su invito del collegio, in udienza dell originale della memoria del , contenete proprio la procura in favore degli avv.ti Mario Gallavotti e Sergio Capograssi. Il Collegio ritiene che la memoria originale depositata il 26 luglio 2004 dalla F.I.G.C., con difensori gli avv.ti Gallavotti e Capograssi, contenga e conteneva al deposito come dichiarato dal funzionario addetto alla Segreteria della Camera, dopo la pagina 12 anche la specifica e anteriore delega difensiva, rilasciata il 20 luglio 2004 conformemente a quanto ritenuto dalla consolidata giurisprudenza anche di legittimità in ordine alle formalità ed ai termini di rilascio della procura alle liti (art.83 cpc). 4) Nel merito il Collegio ritiene l infondatezza delle domande svolte da Okolie in quanto deve ritenersi assorbente la mancanza in atti della prova dell anteriore e legittima presenza nel territorio nazionale dell atleta. Invero il ricorrente non ha dimostrato al Collegio come egli abbia potuto legalmente entrare nel territorio dello Stato in base alle norme vigenti, non avendo infatti depositato agli atti il visto ed il conseguente permesso di soggiorno, sia con riferimento al lavoro subordinato o autonomo sia con riferimento allo specifico status di sportivo. Il ricorrente ha omesso di produrre anche la tessera dilettanti.

7 Invero l art.27, 5 comma, del T.U. 286/98, anche dopo la modifica operata dalla legge 189/2002, ammette l ingresso in Italia solo ad atleti ai quali sia stata rilasciata la dichiarazione nominativa di assenso da parte del CONI, nei limiti numerici previsti dal vigente contingentamento. Peraltro già a partire dal 17 luglio 2002, come è noto, la normativa sportiva (a partire dalla delibera CONI n.1226 del 24 luglio 2002) non ammette la possibilità di tesseramenti di giocatori extracomuniatri non in regola con le vigenti norme del predetto Testo Unico 286/98. Sicchè l utilizzo irregolare di calciatori extracomunitari è considerato grave illecito sportivo oltre che sanzionabile penalmente, significando in proposito che l attività di controllo è demandata alle Federazioni interessate. Comunque, anche a voler ritenere superati la carenza probatoria rilevata, non è ammissibile convertire, come pretende parte istante, il tesseramento per una società dilettantistica, appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti, in tesseramento professionistico, sulla base di una forzata interpretazione della normativa federale.infatti, pur accedendo alla tesi sostenuta dal ricorrente non si capisce come possa parte istante invocare il proprio status di soggetto provenuto e non proveniente in quanto già entrato, nel territorio nazionale, in mancanza della prova non fornita circa la legittima anteriore provenienza dall estero. L ingresso in Italia da parte dei soggetti extracomunitari ed il relativo conseguimento del permesso di soggiorno lavorativo, in base alla normativa statale vigente, è ammesso soltanto in relazione alla prova di un contratto di lavoro professionistico ovvero comunque retribuito (art. 27, comma 5, TU citato). Anche a voler superare tale carenza probatoria in ordine alle modalità di ingresso anteriore dell Okolie nel territorio nazionale, non può essere accolta la tesi secondo cui l omessa previsione del divieto di tesseramento di calciatori extracomunitari già tesserati in Italia ( ma la circostanza per Okolie non è provata) con status diverso da quello di professionista consentirebbe il tesseramento tout-court in favore dell Okolie in società di serie B. Invero come correttamente ritenuto dalla difesa della

8 F.I.G.C., la specificazione nella delibera del C.F. citata per società professionistiche porta ad escludere dalla eccezione tutti quei calciatori che, come l istante, risulterebbero (ma di ciò non vi è prova agli atti del presente procedimento arbitrale) tesserati per società dilettantistiche Tale norma inequivoca non lascia spazio a deroghe implicite o fondate su letture a contrario delle disposizioni federali. D altronde si condivide l assunto federale in ordine all autonomia funzionale e strutturale del visto di esecutività rispetto all approvazione economica del contratto. Invero soltanto il secondo assicura che non siano riscontrate situazioni ostative ai fini del tesseramento,mentre l approvazione attiene al contenuto economico e normativo del contratto. Conseguentemente l adozione del provvedimento di diniego del visto di esecutività del contratto stipulato da Okolie con l Ascoli calcio poteva intervenire oltre i termini previsti per l adozione dell approvazione. Il Collegio ritiene inoltre che la delibera 133/A del possa essere censurata ed impugnata dal singolo giocatore unitamente all atto applicativo delle sue disposizioni, qualora risulti lesiva anche la disposizione generale soltanto in conseguenza di specifica determinazione nei confronti del singolo. In tal senso è la consolidata giurisprudenza. Nel caso di specie la lesività sembrerebbe discendere direttamente dalla disposizione generale laddove esclude la tesserabilità di nuovo calciatore professionistico extracomunitario da parte di società di serie B nella corrente stagione sportiva, in considerazione dello status di dilettante che assume avere l istante. Sicchè devono ritenersi tardive tutte le censure mosse alla delibera n.133/a soltanto con l atto di diniego del tesseramento del Comunque nel merito non sono fondate le censure alla citata delibera, che costituisce legittima attuazione da parte della FIGC della delibera del CONI emanata in ossequio al comma 5 bis dll art.27 del TU 286/98, come modificato dalla Legge 189/2002. Tanto premesso il Collegio così dispone : rigettata ogni altra eccezione pregiudiziale e preliminare, rigetta il ricorso perché infondato per i motivi sopra esposti; dispone lo stralcio ai sensi

9 dell art.89 cpc della frase offensiva contenuta nella memoria della difesa dell Okolie, come indicato in motivazione. Manda alla FIGC di compiere gli atti dovuti ove riscontrasse irregolarità nella presenza e/o permanenza del ricorrente sul territorio Statale. 5- Sulle spese 5 a - Spese e onorari arbitrali -Il Collegio liquida il saldo degli onorari e delle spese a carico di ciascuna parte da corrispondere all organo arbitrale, anche con vincolo di solidarietà, pari a euro (quattromilacinquecento/00) entro 15 giorni dal deposito del lodo presso la Camera secondo le seguenti modalità: Euro 1.500(millecinquecento/oo) oltre accesori di legge con assegno intestato a Avv. Guido Cecinelli a cura di ciascuna parte; Euro (millecinquecento/oo) oltre accessori de legge con assegno intestato all Avv. Aurelio Vessichelli a cura di ciascuna parte; Euro millecinquecento/oo) oltre accessori di legge con assegnato intestato all Avv. Mario Antonio Scino. Il collegio invita inoltre parte istante a versare entro tre giorni dal deposito del lodo il fondo spese di acconto non ancora versato secondo le modalità e l importo liquidato con l ordinanza del 29/7/2004, ovvero: -Euro 1.500(millecinquecento/oo) oltre accesori di legge con assegno intestato a Avv. guido Cecinelli a cura di ciascuna parte; -Euro (millecinquecento/oo) oltre accessori de legge con assegno intestato all Avv. Aurelio Vessichelli a cura di ciascuna parte; -Euro millecinquecento/oo) oltre accessori di legge con assegnato

10 intestato all Avv. Mario Antonio Scino. Il Collegio dà atto alla FIGC di aver ottemperato al versamento del fondo spese di acconto secondo le modalità previste dall ordinanza del b- Spese di assistenza legale Sussistono giusti motivi per compensare le spese di assistenza legale sopportate da ciascuna delle parti nel presente procedimento. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione, - rigetta il ricorso perché infondato per i motivi suesposti. - liquida le spese e gli onorari del Collegio arbitrale come indicato nella motivazione del presente lodo - Spese compensate - Trasmette gli atti del procedimento alla FIGC per i controlli di rito Così deciso in Roma, il 7 agosto 2004, nella conferenza personale degli arbitri e con voti unanimi. F.to Avv. Guido Cecinelli F.to Avv.Aurelio Vessichelli F.to Avv. Mario Antonio Scino

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