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1 LA VENDITA PROF. RENATO SANTAGATA DE CASTRO

2 Indice 1 NOZIONE VENDITA REALE E VENDITA OBBLIGATORIA LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE: LA CONSEGNA DELLA COSA (SEGUE): VIZI. MANCANZA DI QUALITÀ (SEGUE): GARANZIA DÌ BUON FUNZIONAMENTO (SEGUE): GARANZIA DI CONFORMITÀ (SEGUE): CLAUSOLE SULLA QUALITÀ DELLA MERCE LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE. IL PREZZO L'INADEMPIMENTO NELLE VENDITE MOBILIARI LA VENDITA CON RISERVA DI PROPRIETÀ LA VENDITA CON PATTO DI RISCATTO LA VENDITA FUORI DEI LOCALI COMMERCIALI di 24

3 1 Nozione è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo (art cod. civ.). non è un contratto tipico di impresa ma ha un rilievo centrale nell'attività di impresa. Attraverso la stipula di contratti di compravendita, industriali e commercianti si procurano larga parte dei beni necessari per lo svolgimento della loro attività; attraverso altri contratti di compravendita collocano sul mercato larga parte dei beni prodotti od acquistati. La disciplina della vendita comprende un gruppo di norme applicabili ad ogni tipo di vendita, cui seguono norme specifiche dedicate alla vendita di cose mobili, alla vendita di cose immobili ed alla vendita di eredità. Per le vendite mobiliari è da ricordare poi che esistono in materia convenzioni internazionali che rispondono all'esigenza, propria dei traffici commerciali, di rendere omogenea la disciplina del settore svincolandola in parte dalle singole leggi nazionali. Attualmente la vendita internazionale di merci è regolata dalla Convenzione di Vienna del 1980, entrata in vigore in Italia il 1 gennaio Nel contempo va segnalato che la disciplina della vendita di cose mobili dettata dal codice civile è stata affiancata negli ultimi anni da un'articolata normativa speciale, per lo più emanata in attuazione di direttive comunitarie, destinata a trovare applicazione quando la vendita intercorre tra un commerciante ed un consumatore e volta a tutelare quest'ultimo sia nella fase di formazione del contratto sia nell'utilizzazione del prodotto acquistato. 3 di 24

4 2 Vendita reale e vendita obbligatoria. è un contratto consensuale: si perfeziona cioè col semplice accordo delle parti, senza che siano necessari la consegna della cosa venduta o il pagamento del prezzo. è inoltre un contratto con effetti reali. In applicazione del principio generale posto dall'art. 1376, il consenso delle parti è perciò di regola sufficiente perché la proprietà della cosa si trasferisca dal venditore al compratore, con conseguente passaggio in testa a quest'ultimo del rischio di perimento fortuito della cosa. Si paria in tal caso di vendita reale. In alcuni casi tuttavia gli effetti reali della vendita si producono in un momento successivo alla stipulazione del contratto: al verificarsi di determinati eventi che determinano il passaggio automatico della proprietà, senza che occorra un'ulteriore manifestazione di volontà del venditore. Si parla in tal caso di vendita obbligatoria. Oltre la vendita con riserva di proprietà, costituiscono casi di vendita obbligatoria la vendita di cose generiche, di cose future e di cose altrui. Nella vendita di cose determinate solo nel genere la proprietà passa al compratore con l individuazione, che consente di isolare le cose che formano oggetto della vendita. L'individuazione è fatta di accordo fra le parti o nei modi dalle stesse stabiliti. Se si tratta di cose che devono essere trasportate, l'individuazione avviene anche con la consegna al vettore o allo spedizioniere. Nella vendita di cose future il compratore ne acquista la proprietà non appena la cosa viene ad esistenza, purché si tratti di cose individuate. di cose future non sempre però può essere agevolmente distinta dal contratto di appalto. di cosa futura non è di per sé un contratto aleatorio. è perciò nulla se la cosa non viene ad esistenza, salvo che le parti non abbiano espressamente stabilito che il compratore deve ugualmente pagare il prezzo. Nella vendita di cose altrui, il venditore è obbligato a procura l'acquisto della cosa al compratore e questi ne diventa proprietario nel momento stesso in cui il venditore acquista dal terzo. Se il venditore non procura l'acquisto ed il compratore conosceva l'altruità della cosa venduta al momento della conclusione del contratto, il compratore potrà ottenere la risoluzione del 4 di 24

5 contratto per inadempimento solo dopo che sia scaduto il termine, fissato convenzionalmente o dal giudice, per l'acquisto da parte del venditore. Se il compratore ignorava l altruità della cosa, potrà invece chiedere immediatamente la risoluzione del contratto, con diritto al risarcimento dei danni. può riguardare anche cose solo parzialmente altrui. In tal caso il compratore avrà diritto, di regola, solo ad una riduzione del prezzo. Potrà tuttavia chiedere la risoluzione del contratto se dalle circostanze risulta che non avrebbe acquistato la cosa senza la parte di cui non é divenuto proprietario. 5 di 24

6 3 Le obbligazioni del venditore: la consegna della cosa. contratto; è fonte di obbligazioni per entrambe le parti. Le obbligazioni principali del venditore sono: 1) quella di consegnare la cosa al compratore; 2) quella di fargliene acquistare la proprietà, se l'acquisto non è effetto immediato del 3) quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa. II venditore è tenuto a consegnare la cosa al compratore, nel luogo ed alla scadenza convenute, onde consentirgli la materiale disponibilità del bene acquistato. La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trova al momento della vendita e se si tratta di cose determinate, sul venditore grava anche l'obbligo di custodire la cosa fino alla consegna. Il venditore è tenuto a consegnare anche i titoli ed i documenti relativi alla proprietà ed all'uso della cosa venduta, sempre- ché necessari per il normale esercizio del diritto. Norme particolari regolano l'adempimento dell'obbligo di consegna quando, come di frequente si verifica nelle vendite commerciali, si tratta di cose da trasportare da un luogo all'altro o di merci per le quali sono stati rilasciati titoli rappresentativi. Nella vendita con trasporto il venditore si libera dell'obbligo della consegna rimettendo le cose al vettore o allo spedizioniere e le spese di trasporto sono di regola a carico del compratore. Inoltre, se si tratta di cose generiche, la consegna al vettore o allo spedizioniere costituisce individuazione, con conseguente trasferimento della proprietà e passaggio in testa al compratore dei rischi relativi. Questi dovrà pertanto pagare la merce acquistata anche se perisce durante il trasporto, salvo il diritto al risarcimento dei danni nei confronti del vettore. Per legge, quindi, tutti i rischi e le spese del trasporto sono a carico del compratore. Tale disciplina ha tuttavia carattere dispositivo e frequenti sono nella pratica le clausole che: a) modificano la disciplina legale limitatamente alle spese di trasporto addossandole in tutto o in parte al venditore; 6 di 24

7 b) modificano la disciplina legale anche per quanto riguarda il luogo della consegna, ponendo a carico del venditore i rischi connessi al trasporto eccezion fatta per il perimento fortuito della cosa. su documenti, diffusa nel commercio internazionale, riguarda merci già consegnate ad un vettore per il trasporto o depositate in magazzini generali, per le quali il vettore o il magazzino abbiano rilasciato un titolo di credito rappresentativo. Ne consegue che la vendita di tali merci può essere realizzata anche mediante trasferimento dei relativi titoli rappresentativi, dato che il possesso degli stessi consente al compratore di ritirare la merce o di rivenderla ulteriormente. su documenti si ha appunto quando le parti convengono di sostituire la consegna della merce con la consegna del relativo titolo rappresentativo. Il venditore si libera perciò dell'obbligo di consegna- rimettendo al compratore il titolo rappresentativo della merce e gli altri documenti stabiliti dal contratto o dagli usi. Salvo patto o uso contrario, il compratore è a sua volta obbligato a pa-gare la merce contestualmente alla consegna dei documenti. E se questi sono regolari il compratore non può rifiutarsi di pagare adducendo eccezioni che riguardano la qualità e lo stato delle cose, a meno che queste risultino già dimostrate. Si vuole così evitare che eventuali controversie ritardino il ritiro della merce ed incidano sui rapporti col vettore. Infine, se la vendita ha per oggetto cose in viaggio e tra i documenti consegnati al compratore è compresa la polizza di assicurazione, i rischi della merce sono a carico del compratore sin dal momento in cui la cosa è stata consegnata al vettore, salvo che il venditore era a conoscenza della perdita della merce e lo ha taciuto in mala fede al compratore. In altri termini, il contratto resta valido e vincolante anche se al momento della sua conclusione la merce era già perita: il compratore non potrà ripetere il prezzo pagato, ma si ristorerà dei danni subiti con l'indennizzo dell'assicurazione. La disposizione è ispirata dall'esigenza di eliminare le controversie cui può dar luogo la prova del momento preciso del sinistro e costituisce una vistosa deroga ai principi di diritto comune. Addossa infatti retroattivamente al compratore i rischi del trasporto, pur trovando giustificazione pratica nella copertura assicurativa della merce. e): La garanzia per evizione. Il venditore è tenuto a garantire il compratore contro l'evizione. 7 di 24

8 Si ha evizione quando il compratore perde in tutto o in parte la proprietà della cosa acquistata o subisce una limitazione nel libero godimento della stessa, a seguito dell'azione giudiziaria di un terzo che vanta diritti sulla cosa. Ad esempio: un terzo rivendica vittoriosamente la proprietà dell'intera cosa acquistata dal compratore (evizione totale) o di una parte della stessa (evizione parziale), ovvero ottiene il riconoscimento giudiziale di un diritto di usufrutto sulla cosa (evizione limitativa). La legge distingue tre momenti nella disciplina della garanzia per evizione, che ha peraltro limitato rilievo nelle vendite mobiliari: il pericolo di evizione, l'evizione minacciata e l'evizione compiuta. Il compratore può sospendere il pagamento del prezzo ancora dovuto quando abbia ragione di temere che la cosa acquistata possa essere rivendicata da un terzo, salvo che il venditore presti idonea garanzia. Il pagamento non può essere però sospeso se il pericolo di evizione era noto al compratore al tempo della vendita. Il compratore chiamato in giudizio dal terzo deve a sua volta chiamare in causa il venditore, dato l'evidente interesse di questi a far respingere la domanda del terzo. In mancanza, intervenuta l'evizione, il compratore perde il diritto alla garanzia se il venditore prova che esistevano ragioni sufficienti per far respingere la domanda del terzo. Subita l'evizione, con il passaggio in giudicato della sentenza a favore del terzo, il compratore ha diritto al risarcimento dei danni subiti. Al riguardo trova applicazione la disciplina dettata per la vendita di cosa altrui. Se l'evizione è stata totale, il venditore dovrà rimborsare al compratore il prezzo pagato e le spese sostenute, anche se immune da colpa. Sarà inoltre tenuto al risarcimento integrale del danno se il fatto che ha prodotto l'evizione è imputabile ad un suo comportamento doloso o colposo. Se l'evizione è stata parziale, il compratore ha diritto solo ad una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento dei danni. Può tuttavia chiedere la risoluzione del contratto se prova che non avrebbe acquistato la cosa senza la parte di cui non è diventato proprietario. All'evizione limitativa si applica la stessa disciplina dell'evizione parziale. La garanzia per evizione può essere aumentata, diminuita o anche del tutto esclusa dalle parti. È nullo però il patto che esclude la garanzia per l'evizione derivante da un fatto proprio del 8 di 24

9 venditore, come si verifica, ad esempio, quando questi abbia precedentemente alienato ad un terzo lo stesso immobile. In caso di valida esclusione della garanzia il venditore non è tenuto al risarcimento dei danni e deve rimborsare al compratore evitto solo il prezzo pagato e le spese. Anche questo obbligo viene però meno se la vendita è stipulata «a rischio e pericolo» del compratore. 9 di 24

10 4 (Segue): Vizi. Mancanza di qualità. II venditore deve garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendono inidonea all'uso cui e destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore. Ad esempio, che la stoffa venduta non presenti difetti di tessitura o di colorazione. La garanzia copre di regola solo i vizi occulti, i vizi cioè non conosciuti o non facilmente riconoscibili dal compratore al momento dell'acquisto. Il compratore è quindi tenuto a controllare, almeno sommariamente, la cosa quando l'acquista. La garanzia copre tuttavia anche: a) i vizi facilmente riconoscibili quando il venditore ha dichiarato espressamente che la cosa era esente da vizi; b) i vizi apparenti quando si tratta di cose da trasportare e più in generale di cose che il compratore non ha potuto esaminare al momento della conclusione del contratto. La garanzia per vizi può essere limitata od esclusa, ma il relativo patto è improduttivo di effetti se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa. In presenza di vizi coperti dalla garanzia il compratore può chiedere alternativamente: 1) la risoluzione del contratto (azione redibitoria), con conseguente rimborso integrale del prezzo e delle spese sostenute; 2) la semplice riduzione del prezzo in rapporto al minor valore della cosa a causa dei vizi. La scelta fra le due azioni è irrevocabile quando è fatta con domanda giudiziale. Questi rimedi operano indipendentemente dalla colpa del venditore, che resta perciò esposto all'azione redibitoria od estimatoria anche se ignorava l'esistenza di vizi occulti. Il venditore dovrà invece risarcire i danni ulteriori subiti dal compratore, se non prova di aver ignorato senza sua colpa i vizi della cosa. Vi è quindi una presunzione di conoscenza a carico del venditore dei vizi anche occulti. 10 di 24

11 L'esercizio delle azioni derivanti dalla garanzia per vizi è soggetto a brevi termini di decadenza e di prescrizione, per rendere solleciti i relativi accertamenti e consentire al venditore di potersi rivalere tempestivamente nei confronti del proprio fornitore. Infatti: a) il compratore decade dalla garanzia se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo che il venditore abbia riconosciuto l'esistenza del vizio o l'abbia occultato; b) l'azione si prescrive in ogni caso nel termine abbreviato di un anno dalla consegna. Dalla garanzia per vizi occulti fin qui esposta, la legge distingue il caso in cui la cosa venduta «non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata». In tal caso il compratore ha diritto ad ottenere la risoluzione del contratto «secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento», purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi. In deroga alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento, la relativa azione è però soggetta agli stessi brevi termini di prescrizione e decadenza stabiliti per la garanzia per vizi. Si sono volute così ridurre le controversie che in passato sorgevano per la difficoltà di qualificare in concreto un dato difetto come vizio o come mancanza di qualità, anche perché un vizio della cosa spesso si risolve in mancanza di qualità. L'azione di risoluzione per inadempimento non è invece soggetta a termini di decadenza e soggiace all'ordinaria prescrizione decennale quando la cosa consegnata sia completamente diversa da quella pattuita. Ed invero altro è consegnare merce difettosa o priva di qualità essenziali, altro è consegnare merce appartenente ad un genere merceologico del tutto diverso da quello pattuito. Gli è tuttavia che la giurisprudenza, al fine di offrire una più energica tutela al compratore, ha finito con l'allargare eccessivamente l'area dell aliud pro alio. Si ritiene infatti che si ha consegna di aliud pro alio non solo quando la cosa consegnata appartenga ad un genere del tutto diverso, ma anche quando essa difetti delle particolari qualità necessarie per assolvere alla sua naturale funzione economico-sociale o a quell'altra funzione che le parti abbiano assunto come essenziale. Cosi però la linea di confine fra mancanza di qualità ed aliud pro alio diventa ambigua ed evanescente, e si ripropongono per altra via incertezze ed occasioni di litigiosità che il legislatore aveva voluto prevenire unificando, quanto a prescrizione e decadenza, vizi e mancanza di qualità. 11 di 24

12 5 (Segue): Garanzia dì buon funzionamento. Diversa dalla garanzia per vizi occulti o per mancanza di qualità è la «garanzia di buon funzionamento» prevista dall'art per le sole cose mobili. Tale garanzia deve essere espressamente pattuita, salvo che non sia dovuta in forza degli usi. Deve inoltre essere riferita ad un periodo di tempo determinato. Durante il periodo coperto dalla garanzia, il compratore ha diritto di ottenere la sostituzione o riparazione della cosa per difetti di funzionamento, anche se questi non sono dovuti a vizi o mancanza di qualità. Ad esempio, difetti di funzionamento dovuti ad un uso più intenso di quello normale. Il compratore deve, a pena di decadenza, denunziare i difetti di funzionamento entro trenta giorni dalla scoperta. Inoltre la relativa azione si prescrive entro sei mesi dalla scoperta. 12 di 24

13 6 (Segue): Garanzia di conformità. La disciplina esposta nel paragrafo precedente è stata di recente integrata dalla previsione di un'ulteriore garanzia, volta a rafforzare la tutela del compratore quando la vendita ha per oggetto beni di consumo: vale a dire, qualsiasi bene mobile venduto da un imprenditore ad un consumatore. In base a tale disciplina il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita ed è responsabile nei confronti dello stesso per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. La conformità si presume quando il bene consegnato sia idoneo all'uso a cui servono abitualmente i beni di quel tipo, ovvero all'uso particolare voluto dal consumatore, purché lo abbia portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e sia stato da quest'ultimo accettato. E inoltre necessario che il bene abbia le caratteristiche che il venditore ha descritto ovvero presentato mediante campioni e modelli; ed ancora che possieda la qualità e le prestazioni che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi tenuto conto anche della pubblicità o dell'etichettatura del prodotto. La garanzia non copre però i difetti di conformità che il consumatore conosceva o poteva conoscere con l'ordinaria diligenza al momento della conclusione del contratto. In caso di difetto di conformità, il consumatore può chiedere, a sua scelta, la riparazione del bene o la sua sostituzione a spese del venditore, salvo che ciò risulti impossibile o eccessivamente oneroso. Qualora tali rimedi non siano praticabili, anche per colpa del venditore, il consumatore può richiedere, sempre a sua scelta, una adeguata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. Lo stesso vale anche quando la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuate abbiano arrecato notevoli inconvenienti al consumatore, ad esempio perché non sono state effettuate entro un congruo termine dalla richiesta. Il venditore è tuttavia responsabile solo se il difetto di conformità si manifesta entro due anni dalla consegna del bene. Il difetto deve essere denunciato, a pena di decadenza, entro due mesi dalla scoperta; e la relativa azione si prescrive in ventisei mesi dalla consegna del bene, salvo per i difetti dolosamente occultati dal venditore. 13 di 24

14 È nullo ogni patto volto ad escludere o limitare tali diritti. La nullità può essere però fatta valere solo dal consumatore o può essere rilevata di ufficio dal giudice. II venditore responsabile nei confronti del consumatore può agire, en-tro un anno dall'esecuzione della prestazione, contro gli altri soggetti della catena distributiva ai quali è imputabile il difetto, per ottenere la reintegrazione di quanto corrisposto al consumatore. 14 di 24

15 7 (Segue): Clausole sulla qualità della merce. Nelle vendite commerciali, soprattutto quando non è possibile l'esame preventivo della merce, è diffusa l'utilizzazione di clausole particolari volte ad assicurare la presenza nella cosa venduta delle specifiche qualità desiderate dal compratore in modo da prevenire successive controversie. Alcune di tali clausole, tipizzate nella pratica commerciale, sono state espressamente disciplinate dando luogo a figure particolari di vendite mobiliari: vendita con riserva di gradimento, vendita a prova, vendita su campione o su tipo di campione. con riserva di gradimento è una vendita che si perfeziona solo dopo che il compratore ha esaminato la merce ed ha comunicato al venditore che la stessa è di suo gradimento. Si è in sostanza in presenza di una proposta irrevocabile del venditore che il compratore è libero di accettare o meno dopo l'esame della merce Esame che deve essere compiuto nel termine stabilito dal contratto o dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo fissato dal venditore. Decorso tale termine, l'inerzia del compratore: a) libera il venditore dalla proposta se l'esame della merce deve essere fatto presso di lui; b) vale ex lege come gradimento se la merce si trova presso il com-pratore. Nella vendita a prova il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva che la merce abbia le qualità pattuite o sia idonea all'uso cui è destinata. Diversamente dalla vendita con riserva di gradimento, la vendita a prova è perciò un contratto già perfetto. La sua efficacia è però subordinata all'esito positivo della prova, da eseguirsi nei termini e secondo le modalità stabilite dal contratto o dagli usi. su campione infine è un contratto perfetto ed immediatamente efficace. Dalla merce oggetto della vendita viene tuttavia prelevato un campione, che «deve servire come esclusivo paragone per la qualità della merce». Pertanto, in deroga all'art. 1497, qualsiasi difformità della merce consegnata rispetto al campione attribuisce al compratore il diritto di chiedere la risoluzione del contratto. 15 di 24

16 La risoluzione del contratto può invece essere richiesta solo se la difformità rispetto al campione è notevole, se risulta che il campione deve servire ad indicare la qualità della merce solo in modo approssimativo. Si parla in tal caso di vendita «su tipo di campione». 16 di 24

17 8 Le obbligazioni del compratore. Il prezzo. Obbligazione principale del compratore è quella di pagare il prezzo convenuto. Se non è pattuito diversamente, sono a carico del compratore anche le spese del contratto di vendita e quelle accessorie, comprese le spese di trasporto. La determinazione del prezzo è di regola rimessa alla libera contrattazione delle parti, salvo che non si tratti di beni il cui prezzo è imposto dall'autorità amministrativa. In tal caso il prezzo di imperio si sostituisce di diritto a quello pattuito, ferma restando la validità del contratto. Il compratore potrà ripetere la differenza. La determinazione del prezzo può essere anche affidata dalle parti ad un terzo, designato nel contratto o da designare successivamente. In applicazione della regola generale posta dall'art. 1349, il terzo dovrà determinare il prezzo con equo apprezzamento, salvo che non risulti espressamente che le parti si sono rimesse al mero arbitrio del terzo. Se le parti hanno omesso qualsiasi pattuizione relativa al prezzo il condeterminatone è nullo, salvo che: a) si tratti di cose che il venditore vende abitualmente ed in tal caso si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore; b) si tratti di merci aventi un prezzo di borsa o di listino ed in tal caso il prezzo è dedotto dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui la merce deve essere consegnata o da quelli della piazza più vicina. Queste regole si applicano, in quanto possibile, anche quando le parti si sono riferite al giusto prezzo. Altrimenti, in mancanza di accordo, il prezzo è determinato da un terzo nominato dal presidente del tribunale. 17 di 24

18 9 L'inadempimento nelle vendite mobiliari. L'esigenza di definire rapidamente i rapporti in caso di inadempimento o di temuto inadempimento della controparte è particolarmente sentita nel campo delle vendite commerciali e costituisce il motivo ispiratore di una serie di norme dettate per le sole vendite mobiliari. Tali norme introducono specifici rimedi contro l'inadempimento e consentono una tutela più sollecita, anche perché azionabili dalla parte adempiente in via di autotutela senza necessità di ricorrere all'autorità giudiziaria. È innanzitutto prevista una procedura di liberazione coattiva del venditore dall obbligo di consegna, notevolmente più semplice e rapida di quella stabilita dalle norme generali in tema di mora del creditore. Infatti, se il compratore non si presenta per ricevere la cosa acquistata, il venditore può depositarla, per suo conto e a sue spese, in un locale idoneo, dandone pronta notizia al compratore stesso. È così introdotta una duplice deroga alla disciplina generale della mora del creditore in quanto si prescinde dall'offerta solenne e dal giudizio di convalida del deposito. Ulteriore rimedio tipico delle vendite mobiliari, azionabile quando consegna della cosa e pagamento del prezzo devono avvenire contestualmente, è costituito dalla possibilità di esecuzione coattiva del contratto. Essa consente alla parte pronta ad adempiere di conseguire in via di autotutela la controprestazione dovutagli, senza necessità di ricorrere all'autorità giudiziaria. Infatti, se il compratore si rifiuta di pagare il prezzo, il venditore può far vendere la cosa per conto ed a spese di lui, salvo il diritto di pretendere dal compratore la differenza fra il prezzo convenuto ed il ricavato della vendita in danno, oltre al risarcimento del maggior danno. Se inadempiente è invece il venditore, il compratore, sempre con l'osservanza delle stesse procedure, può far acquistare la cosa a spese di lui, salvo il diritto a pretendere dal venditore la differenza fra il prezzo stabilito e quello pagato, oltre al risarcimento del maggior danno. 11 compratore può però avvalersi di questo rimedio solo se la vendita ha per oggetto cose fungibili che hanno un prezzo corrente. Compera o vendita in danno debbono avvenire senza ritardo e dandone pronta notizia alla controparte inadempiente. 18 di 24

19 L'esecuzione coattiva è rimedio che presuppone l'inadempimento di una delle parti. Altro rimedio tipico è invece esperibile nelle vendite mobiliari quando vi è solo un pericolo di inadempimento. In base a tale norma la risoluzione del contratto ha luogo di diritto: a) a favore della parte che, prima della scadenza del termine stabilito, ha offerto all'altra la consegna della cosa o il pagamento del prezzo, se l'altra parte non adempie puntualmente la propria obbligazione; b) a favore del solo venditore quando il compratore, alla scadenza del termine stabilito per la consegna, non ritira la cosa o non l'accetta, benché il termine per il pagamento del prezzo non sia ancora scaduto e quindi non vi è stato ancora inadempimento di tale obbligazione. La parte che intende avvalersi della risoluzione di diritto deve darne comunicazione all'altra parte entro otto giorni dalla scadenza del termine convenuto. Altrimenti decade dal beneficio della risoluzione di diritto e può avvalersi solo dell'ordinaria risoluzione per inadempimento. Un eccezionale rimedio di carattere cautelare è infine offerto al venditore che, pur avendo pattuito il pagamento per contanti, ha consegnato la merce senza pretendere il pagamento del prezzo. Benché con tale comportamento imprudente il venditore abbia perso la possibilità di avvalersi dell'eccezione di inadempimento, la legge gli consente, sia pure a determinate condizioni, di recuperare il possesso della cosa venduta in modo da poter ugualmente esercitare sulla stessa il diritto di ritenzione a garanzia del pagamento del prezzo. E infine da tener presente che nelle vendite mobiliari il decorso del tempo può rendere difficile l'accertamento dei vizi o dei difetti di qualità. La legge riconosce perciò sia al venditore sia al compratore la facoltà di chiedere all'autorità giudiziaria una verifica della qualità o dello stato delle cose, prima ancora di iniziare il giudizio civile. Chi non si avvale dell'accertamento tecnico preventivo dovrà, in caso di contestazione, provare rigorosamente l'identità e lo stato delle cose. 19 di 24

20 10 con riserva di proprietà. con riserva di proprietà è una forma particolare di vendita che ricorre tipicamente nelle vendite a rate; quando cioè il pagamento del prezzo è frazionato nel tempo. È pertanto particolarmente diffusa nel settore dei beni strumentali e dei beni di consumo durevoli. La clausola di riserva di proprietà offre un'efficace tutela al venditore contro l'inadempimento del compratore e nel contempo lo libera immediatamente dai rischi inerenti al perimento del bene. Infatti, la clausola di riserva di proprietà: a) deroga al principio dell'immediato effetto traslativo della proprietà in quanto il compratore diventa proprietario della cosa acquistata solo col pagamento dell'ultima rata del prezzo, fermo restando che il venditore non ne può disporre; b) deroga nel contempo al principio res perit domino in quanto i rischi del perimento della cosa sono a carico del compratore fin dal momento della consegna, dato che egli è cosi messo in grado di godere del bene. Il compratore sarà perciò tenuto a pagare tutte le rate anche se la cosa perisce per causa a lui non imputabile. La legge interviene tuttavia per tutelare il compratore, che è certamente il contraente più debole, contro possibili abusi del venditore di fronte all'inadempimento del primo. Con norma inderogabile è stabilito che il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l'ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto. Il compratore conserva inoltre il beneficio del termine per le rate successive. Il venditore perciò potrà solo agire giudizialmente per il pagamento della rata scaduta. Potrà invece ottenere la risoluzione del contratto se la singola rata non pagata supera l'ottava parte del prezzo o l'inadempimento si protrae per più rate. Risolto il contratto, il venditore ha diritto alla restituzione della cosa, rimasta di sua proprietà. Deve però restituire al compratore le rate riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento dei danni. E per evitare abusi a danno del compratore è stabilito inoltre che, se si è pattuito che le rate pagate restano al venditore a titolo di indennità, il giudice può ridurre equitativamente tale indennità. 20 di 24

21 II compratore, finquando non ha pagato l'ultima rata, non può vendere la cosa, né questa può essere aggredita dai suoi creditori, dato che la proprietà è ancora del venditore. Norme particolari tutelano tuttavia i creditori del compratore ed i terzi acquirenti dallo stesso, che potrebbero ignorare l'esistenza del patto di riservato dominio. La riserva di proprietà è infatti opponibile ai creditori del compratore solo se risulta da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento. Per quanto riguarda i terzi acquirenti è invece necessario distinguere. Per i beni mobili iscritti in pubblici registri, la trascrizione della riserva di proprietà vale a renderla opponibile ai terzi acquirenti. Per i beni mobili non registrati la riserva di proprietà è invece di regola inopponibile, salvo che non si tratti di macchine aventi un prezzo superiore all'equivalente di lire (euro 15,49) e ricorrano le condizioni fissate dall'art. 1524, 2 comma. 21 di 24

22 11 con patto di riscatto. con patto di riscatto si ha quando il venditore si riserva il diritto di riacquistare la proprietà della cosa entro un termine stabilito, mediante restituzione al compratore del prezzo e delle spese sostenute. Il patto di riscatto può riguardare sia beni mobili che immobili e ad esso si ricorre, di regola, quando il venditore è indotto a privarsi della proprietà della cosa per far fronte a difficoltà finanziarie che prevede di superare in breve tempo. Per evitare possibili abusi da parte del compratore, è stabilito che il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita è nullo per l'eccedenza. Nel contempo, per evitare che la situazione di incertezza del compratore si protragga eccessivamente, è fissato per legge un termine massimo non prorogabile per il riscatto: due anni dalla vendita per i beni mobili e cinque anni per gli immobili. La somma dovuta per il riscatto deve essere versata dal venditore contestualmente alla dichiarazione di riscatto, altrimenti il venditore decade dal relativo diritto. Si vuole così assicurare la serietà dell'esercizio del riscatto. II patto di riscatto ha efficacia reale: se il compratore vende la cosa, il venditore può ottenerne il rilascio dai successivi acquirenti, purché il patto sia ad essi opponibile. Il che non è però agevole nelle vendite mobiliari dato che il terzo acquirente è tutelato dalla regola possesso di buona fede vale titolo, anche se il patto di riscatto risulta da atto con data certa anteriore. E ciò ne spiega la scarsa utilizzazione nelle vendite mobiliari. 22 di 24

23 12 fuori dei locali commerciali. La vendila diretta ai consumatori fuori dei locali commerciali dell'impresa è fenomeno largamente diffuso e non privo di pericoli per l'acquirente: questi può essere indotto dalle accattivanti sollecitazioni del venditore alla conclusione del contratto senza avere l'opportunità di riflettere sulla necessità o sulla convenienza dell'acquisto; inoltre, nelle vendite a distanza non ha la possibilità di esaminare la merce offertagli. Da qui l'esigenza di tutelare specificamente i consumatori contro tali tecniche di vendita attraverso un'adeguata informazione preventiva ed il riconoscimento di un diritto di ripensamento dopo l'ordine di acquisto o la conclusione del contratto. La materia è oggi regolata dal codice del consumo che contiene: a) norme applicabili, con alcune eccezioni, ad ogni fornitura di beni o prestazione di servizi, in qualunque forma conclusa, fra un professionista ed un consumatore fuori dei locali commerciali; b) norme specificamente applicabili, salvo talune eccezioni, ai contratti conclusi con tecniche di comunicazione a distanza (telefono, radio, posta elettronica, televisore, ecc.). In base a tale normativa, al compratore è riconosciuto il diritto di revocare l'ordine di acquisto o di recedere dal contratto già concluso entro un termine di dieci giorni lavorativi, la cui decorrenza è diversamente articolata in relazione alla specifica tecnica di sollecitazione. L'operatore commerciale ha il dovere di informare per iscritto il consumatore del diritto di recesso indicando i termini, le modalità e le eventuali condizioni per il suo esercizio. In mancanza, il termine per il recesso è allungato a sessanta giorni per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, e di novanta giorni per i contratti a distanza. In seguito all'esercizio del diritto di recesso, l'operatore commerciale è tenuto a restituire il prezzo pagato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione o dalla restituzione della merce, restando altrimenti esposto a sanzioni amministrative. Il diritto di recesso è irrinunciabile e la relativa disciplina può essere derogata solo in senso più favorevole al consumatore. Con ulteriore norma di tutela per i consumatori, è previsto che la competenza territoriale per le relative controversie spetta inderogabilmente al giudice del luogo di residenza o di domicilio del 23 di 24

24 consumatore, sicché sono nulle le clausole che designano come foro competente quello del venditore. 24 di 24

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