CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI
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1 CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI AREA SERVIZI FINANZIARI Direzione Tributi e Sanzioni Sede uffici Via Don Bosco 4f fax 081/ ; 081/ tel. 081/ Invio corrispondenza P.zza Matteotti, 1 Napoli PEC: cittametropolitana.na@pec.it DETERMINAZIONE N. DEL Oggetto: ordinanza-ingiunzione ai sensi dell art. 18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 nei confronti del Sig. Minopoli Luigi. Reg. Sanz. 980/2011 IL DIRIGENTE Visto il verbale di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi n.15 del elevato dalla Guardia di Finanza I Gruppo Napoli 1 Nucleo Operativo nei confronti del Sig. Minopoli Luigi, titolare dell omonima ditta individuale esercente l attività di vendita al dettaglio di carburanti presso l impianto stradale di carburanti AGIP sito in Napoli alla Via Diocleziano n. 31; Rilevato che, nel suddetto verbale, la contestazione ha ad oggetto la violazione dell art. 190 comma 1 del D.Lgs. 152/2006, sanzionato dal successivo art. 258 commi 2 e 3 del medesimo testo normativo, per la tenuta incompleta del registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi; Preso atto dell avvenuta contestazione della violazione; Sentita la parte, in data , ai sensi dell art. 18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689; Considerato che, per l addebito contestato, non è stato effettuato il pagamento della somma dovuta in misura ridotta, previsto dall art. 16 della L. 689/81; Valutata tutta la documentazione acquisita agli atti del procedimento; Tenuto conto dei criteri per l applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all art. 11 della Legge 24 novembre 1981, n. 689; Vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689; Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152; Visto il D.M. 1 aprile 1998, n. 148; Vista la Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 44 del , avente ad oggetto la ridefinizione dell assetto organizzativo della Città Metropolitana di Napoli; 1
2 Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 133 del , con cui è stato conferito al Dott. Giovanni Testa l incarico di Dirigente della Direzione Tributi e Sanzioni dell Area Servizi Finanziari; ORDINA al Sig. Minopoli Luigi, nato a Napoli il , di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall art. 258 comma 3 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, nella misura complessiva di Euro quattromilacentoquarantaquattro/33 ( 4144,33), comprensiva delle spese di notifica del presente atto (pari ad 11,00), per i seguenti MOTIVI Nel verbale di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi n. 15 del , risulta che, agenti della Guardia di Finanza I Gruppo Napoli 1 Nucleo Operativo, presso i propri uffici, dopo aver visionato la documentazione presentata dalla parte (tra cui, in particolare, il registro di carico e scarico rifiuti prot. n. 9713/1 del vidimato dall ufficio registro bollo e demanio di Napoli), <.accertano e contestano a carico.del Sig. Minopoli Luigi. le infrazioni all art.190 comma 1 del Decreto Legislativo nr.152/2006 e sanzionate dall art e 3 comma stesso decreto:a) per avere detenuto l obbligatorio registro di carico e scarico rifiuti in modo incompleto, ovvero per aver omesso di registrare il carico di: - litri 150 di olio esausto, codice CER ; - kg. 10 di imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose, classificati con codice CER , prodotti oltre il termine massimo di registrazione.>. Nel suddetto atto n. 15 si legge che < in data i verbalizzanti si sono recati presso la sede operativa della D.I. Minopoli Luigi, esercente l attività di vendita al dettaglio di carburanti con sede operativa in Napoli alla Via Diocleziano n. 31 ove appuravano che la parte aveva prodotto rifiuti speciali pericolosi, senza averli caricati sul registro di carico e scarico dei rifiuti in dotazione, depositandoli in una cisterna in ferro, esterna, della capacità di 500 litri sita sul piazzale del distributore di carburanti gestito dal sig. Minopoli Luigi ed in un fusto in ferro ivi adiacente In pari data si procedeva alla quantificazione e qualificazione dei rifiuti presenti sul distributore >; nel medesimo verbale n. 15, gli accertatori chiarivano, altresì, che < la ditta individuale MINOPOLI Luigi occupa alle proprie dipendenze un numero di unità lavorative inferiore alle 15>. Tale illecito veniva contestato al Sig. Minopoli Luigi, titolare dell omonima ditta individuale esercente l attività di vendita al dettaglio di carburanti con sede in Napoli alla Via Diocleziano n
3 In data , venivano acquisite al n di Protocollo Generale della Provincia di Napoli le memorie difensive del Sig. Minopoli Luigi, con annessa istanza di audizione, in cui la parte esprimeva la sua intenzione di < voler pagare da subito il suo debito ratealmente precisando che in base a quanto riportato nel verbale in questione, la rateizzazione potrebbe essere concessa solo a seguito di ordinanza di ingiunzione >. Nel corso dell audizione, tenutasi il , la parte ribadisce la sua volontà di pagare la sanzione contestatale, chiedendo che < la somma venga rateizzata nel numero massimo di rate previste essendo in precarie condizioni economiche >. Preliminarmente, è necessario evidenziare che il verbale di accertamento e contestazione, per giurisprudenza consolidata,.fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti (Cass. Civ.Sez. II, 28/04/2006 n. 9919). Orbene, l art. 190 del D.Lgs. 152/06 prescrive che i soggetti produttori di rifiuti pericolosi, di cui all art.189 comma 3 del medesimo testo normativo, hanno l obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti Le annotazioni devono essere effettuate: a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo. Il successivo art. 258 sanziona chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico Nel D.M. 1 aprile 1998 n. 148 ( Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 ), è prescritto: - all art. 1 comma 2 che il registro di carico e scarico deve essere compilato secondo le modalità indicate nell allegato C - Descrizione tecnica ; - nell allegato C, parte C-1, punto III che, nei fogli del registro: a) nella prima colonna deve essere contrassegnata l operazione (carico o scarico) alla quale si riferisce la registrazione con l indicazione del numero progressivo e della data della registrazione stessa. In caso di scarico devono, inoltre, essere indicati il numero del formulario, la data di effettuazione del trasporto e il riferimento alla registrazione di carico dei rifiuti cui il trasporto si riferisce; b) nella seconda colonna devono essere riportate le caratteristiche del rifiuto c) nella terza colonna devono essere trascritti i dati relativi alla quantità di rifiuti prodotti all interno della unità locale o presi in carico 3
4 Invero, si rappresenta che i soggetti produttori di rifiuti devono, entro dieci giorni dalla produzione del rifiuto, ossia dal momento della venuta ad esistenza dello stesso, eseguire la registrazione di carico indicando i dati specificamente previsti dal D.M. 148/98, tra cui il quantitativo prodotto e le caratteristiche del rifiuto. Parimenti, entro dieci giorni dallo scarico, ossia dall'uscita dei rifiuti dall'impianto dove sono stati prodotti, devono eseguire la conseguente registrazione riportando il numero del formulario, la data di effettuazione del trasporto e il riferimento alla registrazione di carico dei rifiuti cui il trasporto si riferisce. Le due registrazioni di carico e scarico da eseguirsi secondo le esposte modalità, sono distinte, sebbene complementari, ed assolvono a diverse ed imprescindibili funzioni: la prima (quella di carico) documenta la fase di produzione del rifiuto, ossia quella in cui esso viene giuridicamente ad esistenza, con conseguente possibilità di accertare, tramite una verifica incrociata con le registrazioni di scarico, il rispetto delle condizioni di legge per il deposito temporaneo dei rifiuti presso il luogo di produzione; la seconda (quella di scarico), descrive la fase in cui i rifiuti prodotti (e già caricati sul registro) vengono conferiti al soggetto incaricato del trasporto finalizzato al successivo smaltimento o recupero. Alla luce della succitata disciplina normativa, applicabile alla fattispecie de qua, il trasgressore, in quanto produttore di rifiuti pericolosi, aveva l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui annotare, entro precise scadenze temporali, le informazioni relative ai rifiuti prodotti. Dunque, dalla lettura del verbale in oggetto - avente efficacia probatoria privilegiata - risulta che il Sig. Minopoli Luigi non aveva registrato <litri 150 di olio esausto, codice CER e kg. 10 di imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose, classificati con codice CER , prodotti oltre il termine massimo di registrazione.>. Tutto ciò in dispregio delle disposizioni normative sopracitate che dettano prescrizioni e modalità ben precise nonché tempi predefiniti in materia di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti. A tal proposito, si rimanda a quanto espressamente chiarito dalla giurisprudenza civile della Cassazione Sez. I (sentenza n ) secondo cui l obbligo di annotazione del registro di carico e scarico violato nella fattispecie de qua esige rigore formale come sarebbe dimostrato dalla sua necessaria esecuzione nei tempi prefissati dall art. 190 del D.Lgs. 152/2006. Invero, il suddetto obbligo ha la precipua funzione di consentire un controllo sulla natura e sulla quantità dei rifiuti prodotti, in modo da adottare le opportune cautele per la raccolta e lo smaltimento degli stessi. 4
5 Pertanto è evidente la fondatezza dell illecito de quo ed il procedimento in oggetto è sicuramente da ricondursi sotto l egida degli artt. 190 e 258 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, riscontrata l infrazione contestata dagli agenti accertatori con il verbale di accertamento e contestazione n. 15 del , concretantesi nella incompleta tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi prodotti da parte di impresa che occupi un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti. Con riferimento alla quantificazione della sanzione prevista dall art. 258, comma 3, del D.Lgs. 152/06, si ritiene congruo irrogare la sanzione in misura pari ad un terzo del massimo edittale previsto, per complessivi 4144,33, comprensivi di 11,00 per spese di notifica, (cfr. Cass. Civ. Sez. I n del 21/07/93). Pertanto INGIUNGE al medesimo di pagare la somma indicata entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente atto. Il pagamento dovrà essere eseguito mediante versamento sul c/c postale n , oppure tramite bonifico su conto corrente postale, con le seguenti modalità: Beneficiario: Città Metropolitana di Napoli Direzione Tributi e Sanzioni IBAN: IT 13 A Causale : Sanzioni amministrative in materia ambientale Reg. Sanz. 980/2011 Copia della ricevuta del pagamento effettuato dovrà inoltre essere inviata, via PEC (cittametropolitana.na@pec.it) o tramite fax a: Città Metropolitana di Napoli Direzione Tributi e Sanzioni, fax n. 081/ ; 081/ Si avvisa che, in caso di mancato pagamento entro il termine citato, si procederà alla esecuzione forzata ai sensi dell art. 27, comma 1, Legge 689/81. Si rammenta, inoltre, che, ai sensi dell art. 26 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, l interessato, che si trovi in condizioni economiche disagiate, può chiedere all autorità amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria il pagamento rateale della stessa (previa compilazione della modulistica disponibile presso la Città Metropolitana di Napoli - Direzione Tributi e Sanzioni dell Area Servizi Finanziari, sita in Napoli alla Via Don Bosco n. 4/F). Contro la presente ingiunzione, che costituisce titolo esecutivo ai sensi dell art.18, comma 7, della Legge 689/1981, può essere proposta opposizione, ai sensi dell art. 22 della medesima Legge e dell art. 6 del D.Lgs. 150/2011, davanti al Tribunale Civile del luogo in cui è stata 5
6 commessa la violazione, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento. L Ist. Amm.vo Dott. Antonio Galderisi Il Funzionario Dott.ssa Graziella Russo Il Dirigente Dott. Giovanni Testa 6
DETERMINAZIONE N. DEL IL DIRIGENTE
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