Mutua Sanitaria Integrativa. COPERTURE SANITARIE COLLETTIVE o AZIENDALI. Vantaggi Fiscali

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1 Mutua Sanitaria Integrativa COPERTURE SANITARIE COLLETTIVE o AZIENDALI Vantaggi Fiscali

2 Copertura Sanitaria Integrativa Aziendale Già la riforma sanitaria contenuta nei DD.LLggss. 502/92, 517/93 e 229/99 prevedeva la creazione di fondi integrativi sanitari che possono trarre origine "dalla contrattazione collettiva, da accordi o da regolamenti aziendali" e che possono essere gestiti o direttamente dalla Azienda o "affidati in gestione ad assicurazioni o a Società di Mutuo Soccorso." In altri paesi i fondi sanitari aziendali sono molto diffusi e rappresentano anzi la modalità normale di garantire copertura sanitaria. Ora anche da noi in un momento in cui il S.S.N. per le esigenze di contenimento della spesa pubblica non è più in grado di garantire appieno il fabbisogno di prestazioni sanitarie, si incentivano forme integrative che prevedono la partecipazione di singoli privati o delle aziende alle spese per la salute, promovendo la adesione a casse di assistenza o la creazione di fondi aziendali che beneficiano di trattamenti fiscali privilegiati. Costituire un fondo sanitario aziendale o aderire a quelli già esistenti creati da Mutue Sanitarie presenta notevoli vantaggi per le aziende sia ai fini della contrattazione che delle relazioni aziendali. La copertura sanitaria integrativa o può essere infatti convenientemente inserita nella contrattazione aziendale: in base all' art. 51 co.2 lett. a) del T.U.I.R. le somme versate sia dal lavoratore che dal datore di lavoro a titolo di contributo ad enti o casse aventi esclusivamente fine di assistenza sanitaria, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente ( attualmente fino a 3615,20 ). Quindi l' Azienda può decidere di concorrere, in favore dei dipendenti, al pagamento dei contributi per l adesione ad una cassa sanitaria o ad un fondo sanitario aziendale, anziché provvedere ad un aumento di salari e stipendi di pari entità per il lavoratore, ma più costosi complessivamente per l'azienda. Le somme corrisposte quali contributi alla Cassa Sanitaria o al fondo sanitario aziendale sono infatti sgravate da oneri sociali, non concorrendo agli oneri previdenziali, al TFR e al contributo S.S.N., ad eccezione di un contributo di solidarietà pari al 10%, da versare alla gestione pensionistica, solo sulla parte versata dal datore di lavoro. E' evidente come tale strumento consenta di prevedere un notevole risparmio dei costi dei rinnovi contrattuali e allo stesso tempo rappresenti un beneficio accolto molto volentieri dai dipendenti. L' Azienda può anche stabilire di intervenire solo in parte al pagamento dei contributi per la cassa o il fondo, ma comunque può avere interesse a favorirlo quale forma di incentivazione dello spirito di gruppo aziendale che potrà ripercuotersi positivamente nelle relazioni industriali e quindi sul rendimento produttivo. L' Azienda ha inoltre la possibilità di ottenere un notevole risparmio perché sulla somma messa a disposizione per ciascun dipendente paga oneri sociali pari al 10% contro il 30% che pagherebbe se riconoscesse lo stesso importo in busta paga come retribuzione.

3 VERSAMENTO CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SANITARIA Negli schemi che seguono è evidente il risparmio per l azienda e per il dipendente che deriva dal destinare un contributo (ad esempio di 550,00 o di 150,00 ) alla copertura sanitaria aziendale anziché come aumento in busta paga: 1 COPERTURA SANIITARIIA VS AUMENTO RETRIIBUTIIVO Copertura Sanitaria 550,00 Contributo di Oneri fiscali solidarietà INPS + + = 10% 0,00! Costo per l Azienda 605,00 Importo destinato alla copertura 550,00 Aumento Retributivo 550,00 Contributo Oneri fiscali INPS + 28% Azienda + 3,9% Azienda = 9% dipendente 27% dipendente Costo per l Azienda 726,00 Netto per il dipendente 348,00 )

4 2 COPERTURA SANIITARIIA VS AUMENTO RETRIIBUTIIVO Copertura Sanitaria 150,00 Contributo di Oneri fiscali solidarietà INPS + + = 10% 0,00! Costo per l Azienda 165,00 Importo destinato alla copertura 150,00 Aumento Retributivo 150,00 Contributo Oneri fiscali INPS + 28% Azienda + 3,9% Azienda = 9% dipendente 27% dipendente Costo per l Azienda 190,00 Netto per il dipendente 96,00 ) Con il versamento per la copertura sanitaria: 1-l Azienda affronta solo il costo del contributo di solidarietà all INPS del 10%; -il versamento: è deducibile dal reddito d impresa; non entra nella retribuzione pensionabile; non viene inserito nella retribuzione. 2 -Il dipendente ottiene un importo netto per la copertura sanitaria pari al versamento effettuato dal datore di lavoro; riesce ad avere il rimborso delle sue spese sanitarie; il contributo versato alla cassa sia per sé che per eventuali familiari che siano o meno fiscalmente a carico è deducibile dal reddito imponibile, con risparmio fiscale pari all aliquota IRPEF marginale. 3 -Il risultato è : un risparmio per l azienda e una maggiore fidelizzazione del dipendente che, oltre a non subire gravose ritenute, può ottenere il rimborso delle spese mediche o scegliere i centri sanitari convenzionati senza anticipo della spesa evitando anche lunghe liste d attesa.

5 MUTUE SANITARIE INTEGRATIVE

6 APPROFONDIMENTO NORMATIVO VERSAMENTO CONTRIBUTI AD UNA CASSA DI ASSISTENZA SANITARIA Lo strumento della Cassa si rivela vantaggioso per quanto concerne il trattamento fiscale che regola i contributi del datore di lavoro e del dipendente. La normativa applicabile ai contributi versati ad una cassa di assistenza in relazione ai redditi di lavoro dipendente, è quella prevista dall' art. 51, comma 2, lett.a) del TUIR (testo unico delle imposte sui redditi) approvato con D.P.R. 22/12/86 n. 917 e successive modifiche ed integrazioni che contiene, appunto, la disciplina dei contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore stabilendo condizioni e limiti per la non concorrenza degli stessi al reddito di lavoro dipendente. Il comma 2 del predetto articolo recita: ''non concorrono a formare reddito : a)... i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento azienda le per un importo non superiore complessivamente a lire fino all'anno 2002 e a lire per l'anno 2003, diminuite negli anni successivi in ragione di lire annue fino a lire ''. In realtà questa riduzione del tetto di deducibilità è stata bloccata dalle precedenti Leggi Finanziarie, mentre quella del 2008 ha ripristinato il tetto di deducibilità a 3615,20 ai versamenti effettuati alle casse aventi fini esclusivamente assistenziali che operino negli ambiti di intervento che saranno stabiliti dal Ministero della Salute da un emanando decreto, lasciando tuttavia inalterata la deducibilità in via transitoria in base alle attuali disposizioni. Il beneficio fiscale viene accordato ai contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore solo se vengono soddisfatte le seguenti condizioni: I contributi devono essere versati ad una cassa avente esclusivamente finalità assistenziale; Il versamento dei contributi alla cassa di assistenza deve essere previsto da uno specifico contratto o accordo collettivo o da un regolamento aziendale. Il contributo versato dal lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro direttamente dalla retribuzione lorda del dipendente, a monte dell'imposizione fiscale. Pertanto, la certificazione che il datore di lavoro deve rilasciare ai propri dipendenti in qualità di sostituto d'imposta a norma dell'art. 7bis del D.P.R. 29/9/73 n. 600 (modello CUD), dovrà indicare in apposita casella l'ammontare dei contributi sanitari versati alla cassa di assistenza che non hanno concorso a formare il reddito di lavoro dipendente. Nelle annotazioni della suddetta certificazione il datore di lavoro dovrà: indicare al lavoratore che non può essere presentata la dichiarazione per far valere deduzioni o detrazioni di imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi; chiarire al contribuente, se sono stati versati contributi di importo superiore ai limiti previsti dalla legge (attualmente 3615,20 euro, pari a lire 7 milioni), che le spese sanitarie rimborsate per effetto di prestazioni rese dalla cassa di assistenza in base ai contributi versati potranno proporzionalmente essere portate in deduzione o che potrà essere proporzionalmente calcolata la detrazione d'imposta. A tal fine, nella medesima annotazione dovrà essere indicato in uguale misura i contributi non hanno concorso alla formazione del reddito. Il lavoratore dipendente, in sede di dichiarazione annuale dei propri redditi non deve fare alcun conteggio in quanto il reddito imponibile è già stato determinato dal datore di lavoro e riportato nel CUD. Nel caso in cui il lavoratore voglia estendere la copertura sanitaria ai familiari fiscalmente a carico, e non a carico (Agenzia delle Entrate n. 50 del 12/06/2002) sostenendone il costo, il relativo contributo usufruirà dei benefici fiscali sopra descritti.

7 Nel momento in cui il lavoratore ottiene dalla cassa di assistenza il rimborso delle spese sanitarie sostenute, potrà avvalersi, in sede di dichiarazione personale dei redditi, della deduzione dal reddito o della detrazione d'imposta nella misura del 19% che spetta sull'importo che eccede 129,11 euro, (pari a lire ), limitatamente alla parte di spesa rimasta effettivamente a suo carico e non rimborsata dalla cassa di assistenza. Le prestazioni sanitarie erogate dalla cassa di assistenza sono esenti da qualunque tipo " di tassazione ai sensi dell'art. 6, comma 2, del TUIR. Per il datore di lavoro l'importo dei contributi versati alla cassa di assistenza costituisce costo per lavoro dipendente integralmente deducibile dal reddito d'impresa calcolato ai fini IRPEG. Un'ulteriore agevolazione di cui usufruiscono i contributi a carico del datore di lavoro versati alle Casse di assistenza è la ridotta aliquota contributiva sociale prevista dall' art. 6, comma 1, del d. 19s. 2 Settembre 1997, n I suddetti contributi, in luogo della contribuzione sociale ordinaria, sono infatti soggetti ad un contributo di solidarietà del 10% che deve essere devoluto alle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori. Rimane invece fermo l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza delle quote ed elementi retributivi a carico del lavoratore destinati al finanziamento della cassa di assistenza (art. 6 D.lgs.314/97). Versamento Contributi ad una Cassa Sanitaria Versamento Azienda Deducibile dal reddito d impresa Paga un contributo di solidarietà del 10% all INPS o alla relativa cassa di previdenza Non entra nella retribuzione pensionabile Non viene inserito nella retribuzione Versamento Dipendenti Viene assoggettato a contribuzione INPS Il contributo versato alla Cassa è deducibile dal reddito con risparmio fiscale pari all aliquota IRPEF marginale.

8 Fondi sanitari aziendali Decreto Ministeriale Anagrafe Fondi integrativi del SSN 27 ottobre 2009 Ministro Welfare Sacconi Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2010 il Decreto Ministeriale sull Anagrafe di fondi, casse, enti e società di mutuo soccorso che svolgono attività sociosanitaria integrativa al Servizio sanitario nazionale. Il provvedimento, firmato dal Ministro del Welfare Maurizio Sacconi, dà applicazione al D. Lgs. n. 502/1992 (e successive modificazioni: v. D. Lgs. n. 229/1999) ed al primo provvedimento attuativo del 31 marzo 2008, dell'allora ministro della salute Livia Turco sugli ambiti di intervento dei fondi integrativi. Il nuovo decreto contiene una più dettagliata elencazione delle prestazioni cosiddette vincolate, da fornire nella misura di almeno il 20% del totale delle prestazioni che i fondi di derivazione negoziale dovranno garantire agli iscritti, pena la perdita delle agevolazioni fiscali (deduzione dal reddito fino a 3615,00 ) e stabilisce le modalità per l iscrizione all Anagrafe dei fondi sanitari integrativi, istituita presso il Ministero della Salute. Le prestazioni integrative che dovranno rappresentare almeno il 20% di tutte le risorse impegnate da Fondi, Casse e Società di Mutuo Soccorso per l'intera gamma di prestazioni erogate nell'anno, al netto delle spese gestionali, sono identificate in quattro tipologie: assistenza odontoiatrica, incluse le protesi; prestazioni sociali a rilevanza sanitaria per i non autosufficienti per favorirne l'autonomia e la permanenza a casa, ma anche presso le strutture residenziali e semiresidenziali non assistibili a domicilio; prestazioni sanitarie a rilevanza sociale da garantire ai non autosufficienti, sia a casa sia presso strutture esterne; prestazioni destinate al recupero di chi è temporaneamente inabile per infortunio o malattia (dagli ausili ai dispositivi medici fino alle cure termali e alla riabilitazione). Il vincolo del 20% dovrà essere garantito fin dalle gestioni L'iscrizione all'«anagrafe» di fondi, casse e società di mutuo soccorso - le cui modalità di funzionamento verranno fissate con un altro decreto - dovrà essere formalizzata entro il 30 aprile Nei giorni scorsi la Federazione, attraverso un gruppo di lavoro della Direzione, ha effettuato una serie di approfondimenti relativamente: alle modalità di iscrizione delle società di mutuo soccorso; agli ambiti di intervento delle prestazioni di assistenza odontoiatrica e socio-sanitaria vincolate ; agli ambiti di intervento dei fondi sanitari integrativi aperti ex art. 9 D.lgs. n. 502/1992. I risultati del lavoro di approfondimento sono stati messi a confronto con i rappresentanti dei principali fondi sanitari, al fine di fornire al ministero della Salute (ricostituito di recente) le opportune valutazioni interpretative dei soggetti interessati, ai fini di una circolare interpretativa.

9 Coperture sanitarie aziendali gestite da CAMPA già adeguate alle nuove regole. Anche la CAMPA per i Fondi sanitari di origine negoziale ex art. 51 TUIR, a partire dal 2010 ha l obbligo di dimostrare che il 20% delle erogazioni sono destinate a prestazioni socio sanitarie e ad assistenza odontoiatrica per poter mantenere il regime di deducibilità fiscale dal reddito. La CAMPA in qualità di Società di Mutuo Soccorso operante ai sensi dell articolo 1 della Legge 3818/ 1886 è un ente con finalità esclusivamente assistenziale ai sensi dell art 51 con 2 lett a) del TUIR è si è iscritta all Anagrafe dei Fondi Integrativi quale gestore di quelli negoziali aziendali. Fondo Sanitario pluriaziendale CAMPA. Le prestazioni che propone nelle coperture sanitarie collettive aziendali sono già adeguate alle nuove normative prevedendo quelle di natura odontoiatrica, e quelle a carattere socio sanitario con particolare riguarda ai trattamenti fisioterapici e riabilitativi in patologie ed infortuni che determinano una temporanea invalidità, l acquisto di protesi e presidi ortopedici, prestazioni di assistenza infermieristica domiciliare ed ospedaliera. La CAMPA ha predisposto uno schema di Regolamento e un Bilancio relativo alle coperture collettive aziendali di origine negoziale e provvede annualmente a tutti i necessari adempimenti nel rispetto del Decreto.

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