Equitalia: il pagamento a rate non sospende più il fermo auto
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- Simone Manzi
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1 Equitalia: il pagamento a rate non sospende più il fermo auto Inutile chiedere a Equitalia la rateazione delle cartelle di pagamento solo per sbarazzarsi del fermo auto: oggi, nonostante l accoglimento dell istanza di pagamento dilazionato presentata dal contribuente, le ganasce fiscali restano lo stesso fino al pagamento dell ultima rata. È quanto prevede il decreto legislativo n. 159/2015 di riforma della riscossione esattoriale oggetto della circolare n. 98/2015 inviata dalla capogruppo Equitalia Spa a tutte le strutture operative. Se in passato, il cittadino che avesse ricevuto il fermo auto o l ipoteca sulla casa poteva sbarazzarsi della misura cautelare presentando un istanza di rateazione e pagando la prima rata, oggi non è più così. Attualmente, infatti, l istanza blocca solo i pignoramenti in corso e interdice quelli futuri (ma solo con il pagamento della prima rata), inoltre vieta che, un domani, Equitalia possa attuare fermi e ipoteche, ma questi ultimi, se già iscritti prima della domanda di dilazione, restano fino a estinzione totale del debito. Si tratta di una previsione estremamente svantaggiosa per il contribuente e la ragione è facilmente intuibile. Si consideri che un piano di rateazione dura 72 o 120 rate (rispettivamente 6 o 10 anni): ebbene, dopo tutto questo tempo, l auto che se oggetto di fermo non può essere utilizzata perde integralmente il suo valore se non risulterà addirittura del tutto usurata dall inattività e dalle intemperie climatiche. Il che potrebbe portare il contribuente a fare una valutazione
2 di tipo opposto: lasciare il fermo sull auto e, anziché chiedere a Equitalia la rateazione e pagare il proprio debito, acquistare un nuovo mezzo, confidando nel fatto che il fermo difficilmente viene posto su due auto (una circolare interna emessa dall Agente della Riscossione stabilisce, infatti, che per debiti fino a 2mila euro, Equitalia può procedere a massimo 1 fermo auto). Così, per impedire, già in anticipo, l iscrizione di un fermo auto non pochi contribuenti stanno adottando l escamotage di cointestare il mezzo a un altra persona. Il problema è meno grave con l ipoteca la quale, ovviamente, non impedisce di utilizzare l immobile, né di venderlo (in tal caso, l ipoteca segue il nuovo proprietario, riducendo di fatto il valore di mercato del bene). Dunque, se tutto sommato il contribuente può ben vivere con un ipoteca per 5 o 10 anni, non così per il fermo, che impone l acquisto di una nuova vettura o l utilizzo di mezzi pubblici per un tempo estremamente lungo. La riforma prevede inoltre che la richiesta di rateazione non blocca le azioni esecutive se il bene espropriato è stato già venduto all asta, oppure se il creditore abbia presentato istanza di assegnazione (nelle ipotesi in cui l incanto non sia andato a buon fine). Infine, l accoglimento della rateazione non blocca neanche il pignoramento presso terzi (stipendio, conto corrente, pensione, crediti di clienti, ecc.) se il terzo ha già reso dichiarazione positiva di essere debitore nei confronti del soggetto iscritto a ruolo. In tutti gli altri casi la procedura si fermerà, purché il contribuente versi la prima rata. FONTE: lavorofisco.it
3 Autovetture: duplice beneficio nella Legge di Stabilità 2016 Si profila finalmente un intervento che mira a incentivare l utilizzo di autovetture nell attività d impresa. Il cambio di passo è indicato nella Legge di Stabilità 2016 (ancora allo stato embrionale). Se le misure dovessero essere confermate per le autovetture a deducibilità limitata acquistate nel periodo si potrebbe usufruire di una percentuale di deducibilità maggiore rispetto a quella attualmente prevista. A tale vantaggio, si aggiunge l ulteriore misura agevolativa del super ammortamento. Il super ammortamento anche per le auto Una delle misure contenute nel disegno di legge di Stabilità 2016 che incide in maniera positiva sulle imprese (ma anche sui professionisti) è quella del super ammortamento. In sostanza, la previsione normativa concede la possibilità a imprese e professionisti che acquistano beni strumentali nel periodo di maggiorare le ordinarie quote di ammortamento di un importo pari al 40%. Da un punto di vista oggettivo, la norma in cantiere prevede che il super ammortamento si applichi a tutti i beni strumentali. Restano esclusi i fabbricati e le costruzioni, i beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% e di
4 taluni beni espressamente individuati dalla norma. Beneficio anche per le auto Tra i beni per i quali si potrà usufruire del super ammortamento rientrano le auto, compresi gli acquisti di autovetture a deducibilità ridotta (articolo 164, Tuir), fermo restando il limite massimo di deduzione pari euro. A tale misura agevolativa se ne aggiunge un altra: l incremento delle percentuali di deducibilità limitato alle auto acquistate nel periodo In particolare, si prevedono i seguenti incrementi dei limiti di deducibilità: per le auto in benefit a dipendenti si passerebbe dall attuale percentuale di deducibilità del 70% al 98%; per le autovetture a uso promiscuo non assegnate si passerebbe dall attuale percentuale di deducibilità del 20% al 28%; per gli agenti la percentuale di deducibilità viene innalzata al 100% (dall 80%). In pratica, l acquisto di autovetture nel periodo consentirebbe di calcolare una maggiore percentuale di deducibilità (98%, 28%, 100%) sul 140% del costo effettivo. Il costo effettivo massimo, pur maggiorato del 40%, non dovrebbe eccedere il limite massimo di deduzione pari a euro che prendiamo a base di calcolo per l ammortamento. Definito l ammortamento per ciascun periodo d imposta, questo potrà essere detto per il 28%. Se il costo d acquisto maggiorato eccede il suddetto limite, si avrà non il 28% del costo di acquisto maggiorato, ma il 28% del limite massimo di deduzione. In sostanza, si dovrà prendere il minore tra il costo di acquisto maggiorato e il limite massimo di deduzione. A parere della dottrina la misura agevolativa dovrebbe
5 riguardare anche i canoni di leasing delle autovetture, mentre dovrebbero essere esclusi i veicoli utilizzati in noleggio a lungo termine e agli altri costi di gestione (carburanti, manutenzioni, eccetera). In caso di vendita della autovetture, il super ammortamento non influirà nel calcolo di plusvalenze e minusvalenze. Nessuna influenza nemmeno per il calcolo del plafond delle manutenzioni e per il test delle società di comodo. Si potrà tener conto della misura agevolativa per gli acconti previsionali del prossimo 30 novembre. FONTE: fiscal-focus.it Auto: addio all esposizione del contrassegno assicurativo Dal 18 ottobre 2015, il tagliando dell RC auto non sarà più cartaceo: spazio alle nuove tecnologie per scovare trasgressori. Vetri puliti dal 18 ottobre Da tale data, infatti, sparisce l obbligo per gli automobilisti di esporre il contrassegno assicurativo cartaceo, in quanto verrà materialmente sostituito da strumenti elettronici in dotazione agli organi di controllo e alle telecamere. Sarà, quindi, impossibile per gli automobilisti falsificare il proprio tagliando, che non sarà più visibile sul parabrezza della macchina o sul finestrino laterale, bensì sarà elettronico e
6 grazie alle numerose tecnologie in possesso delle Autorità, si saprà immediatamente chi non è in regola con il pagamento dell RC Auto. Quindi, qualora l automobilista non sia in regola con i pagamenti assicurativi, la Polizia individuerà in tempo reale la targa del veicolo senza assicurazione e invierà la multa direttamente a casa del trasgressore. Attenzione. Nella prima fase di attuazione della nuova disciplina, in via sperimentale, le compagnie di assicurazione continueranno a consegnare agli assicurati il tagliando di carta che, tuttavia, non dovrà essere esposto sul parabrezza e avrà soltanto finalità informative. Terminata tale fase il tagliando non verrà più consegnato. A chiarirlo è stata l Associazione nazionale delle imprese assicuratrici. Controllo virtuale La novità, contenuta nel D.L. n. 1/2012, si è resa necessaria a causa dei numerosi contrassegni falsi. Di conseguenza è molto elevato anche il numero di veicoli che circolano senza regolare copertura: secondo una stima dell ANIA, nel 2014 circa veicoli (pari all 8,7& del totale) viaggiavano in Italia senza assicurazione. Con i controlli elettronici invece sarà quasi impossibile circolare sprovvisti di assicurazione senza essere individuati dalle Forze dell ordine. Questi ultimi, in particolare verificheranno se il numero di targa nella banca dati dei veicoli assicurati istituita presso a Motorizzazione Civile, direttamente nel corso di un posto di bocco o su segnalazione dei dispositivi elettronici di rilevazione a distanza come autovelox, tutor, telepass e telecamere ZTL. Banca dati motorizzazione Ogni volta che verrà stipulata una nuova polizza o verrà effettuato un rinnovo, la compagnia di assicurazione dovrà inviare le informazioni alla banca dati delle coperture assicurative creata dall ANIA denominata Sita. Da questo sistema le informazioni confluiranno nel
7 database della Motorizzazione Civile che contiene i dati sui veicoli immatricolati. L incrocio delle informazioni contenute nelle due banche dati consentirà alle Forze dell Ordine di sapere, in pochi secondi, chi è regolarmente assicurato e chi è sprovvisto di assicurazione. Ulteriore fondamentale novità è l obbligo per le compagnie di comunicare, in tempo reale, le informazioni sulle nuove coperture o sui rinnovi di polizza alla banca dati. In questo modo, anche pochi minuti dopo la stipula del contratto è possibile circolare senza il pericolo di essere segnalati come trasgressori. Sanzioni Ma cosa succede agli automobilisti se venissero sorpresi senza assicurazione? Ebbene, in tali casi scatta una sanzione che va da un minimo di 841 euro a un massimo di euro, oltre al sequestro del veicolo, che viene prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio. FONTE: fiscal-focus.info Industria. Unimpresa, crescita produzione "drogata" da settore auto La crescita della produzione industriale registrata a luglio è drogata da un aumento, probabilmente non ripetibile nel medio-lungo periodo, del settore auto. Da luglio 2014 a luglio 2015, l automotive è salito addirittura
8 di oltre il 20% spingendo la produzione industriale complessiva al 2,7%. Senza questo boom della fabbricazione di mezzi di trasporto legato all incremento delle immatricolazioni di nuovi veicoli degli ultimissimi mesi, arrivato dopo un lungo periodo di stop negli acquisti da parte di cittadini e imprese la produzione industriale sarebbe rimasta a livelli decisamente più bassi. Così il Centro studi di Unimpresa, analizzando i dati Istat sulla produzione industriale. Secondo l analisi dell associazione, le variazioni positive più rilevanti sono state registrate nei comparti della fabbricazione dei mezzi di trasporto (+20,1%), della fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria (+12,0%) e della fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (+11,7%). Alcune aree, invece, soffrono di più e hanno fatto segnare un calo: si tratta dei comparti dell atttività estrattiva (-5,0%), della metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (-2,4%) e della fabbricazione di apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche (-0,8%). Il segno meno si trova anche davanti a un altro settore importanti per l economia italiana come quello dei prodotti chimici (-0,7%). I numeri vanno letti fino in fondo e prima di esultare come se fossimo ormai fuori dalla crisi e in piena ripresa bisogna ragionare. La crescita dell auto è importante, anche per tutto l indotto che quel settore genera, ma la crescita registrata è certamente frutto di periodi di fermo del 2014 e degli anni precedenti commenta il presidente di Unimpresa, Paolo Longobardi. Ecco perché il governo di Matteo Renzi deve spingere tutta l economia italiana e deve farlo con un piano serio volto alla riduzione del carico fiscale: tra poche settimane conosceremo il contenuto della legge di stabilità e allora vedremo se le promesse saranno mantenute aggiunge Longobardi.
9 Stop al fermo dell auto. Il veicolo strumentale all attività lavorativa non può essere sottoposto a fermo amministrativo È illegittimo il fermo amministrativo dell automobile che serve al contribuente per raggiungere il posto di lavoro. Lo ha affermato la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con la sentenza n. 9202/24/14. Il contribuente ha proposto ricorso contro un provvedimento di fermo amministrativo veicolo, stante l iscrizione a ruolo di somme (oltre sedicimila euro) dovute a titolo di TARSU, tasse auto, registro e infrazioni al codice della strada, per gli anni dal 2001 al Il ricorrente ha eccepito l illegittimità di detto provvedimento, in quanto riguardante l automobile utilizzata quotidianamente per raggiungere il luogo di lavoro, distante dalla propria abitazione circa 24 km. In ogni caso Equitalia doveva provare l esistenza delle prodromiche cartelle di pagamento, alcune inerenti a crediti comunque prescritti. Investita della controversia, la CTP meneghina ha accolto il
10 ricorso del contribuente dichiarando la nullità dell atto impugnato. Nel caso di specie, il fermo amministrativo ha avuto a oggetto l autovettura di proprietà del ricorrente, il quale ha dimostrato di essere residente a Milano e di lavorare, come dipendente, presso un azienda con sede a 24 km di distanza dal luogo di abitazione. In assenza di altri mezzi per recarsi sul posto di lavoro, l autovettura è stata ritenuta dal Collegio giudicante a tutti gli effetti bene strumentale e indispensabile per lo svolgimento dell attività lavorativa. Infatti, affermano i giudici, laddove il bene oggetto del fermo amministrativo, provvedimento analogo al pignoramento mobiliare, sia da ritenersi necessario al processo lavorativo e non risulta che vi siano beni analoghi tali da consentire comunque al debitore lo svolgimento della propria attività lavorativa, il bene non può essere sottoposto a fermo amministrativo. La CTP meneghina rileva altresì la mancanza agli atti delle cartelle di pagamento asseritamente notificate al ricorrente; le cartelle sono atti prodromici alla procedura di fermo amministrativo, evidenzia il Collegio, ne consegue che il provvedimento in parola, si legge in sentenza, risulta nullo a tutti gli effetti. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate tra le parti. FONTE: fiscal-focus.info
11 Auto in comodato: calcolo dei trenta giorni La comunicazione non è richiesta in caso di proroga o nuovo atto inferiore a 30 giorni. Premessa Il calcolo dei 30 giorni oltre il quale scatta l obbligo di comunicazione delle auto in comodato va computato in giorni naturali e consecutivi non rilevando il fatto che si esaurisca nell arco di un anno o si protragga a cavallo di 2 o più anni successivi. La comunicazione Con la Legge n. 120/2010 è stata riformata la disciplina del Codice della strada, contenuta nel D.Lgs. n. 285/92. In particolare l art. 12, comma 1 della citata Legge ha introdotto all art. 94 del predetto Decreto il nuovo comma 4-bis che prevede, in determinati casi individuati dal Regolamento attuativo, l obbligo, in capo all utilizzatore del veicolo, di comunicare alla Motorizzazione, richiedendo l aggiornamento della carta di circolazione, gli eventi che comportino variazioni dell intestatario della carta di circolazione o della disponibilità del veicolo per periodi superiori a 30 giorni, in favore di soggetti diversi dall intestatario. Il calcolo dei 30 giorni Con riguardo al predetto periodo. il MIT, nella Circolare n del 27 ottobre scorso ha precisato che lo stesso va computato in giorni naturali e consecutivi non rilevando il fatto che si esaurisca nell arco di un anno o si protragga a cavallo di 2 o più anni successivi (ad esempio, dall al , dall al , dall al ). È inoltre chiarito che la comunicazione non è richiesta se a favore del medesimo intestatario sia disposta una proroga, di durata inferiore o
12 pari a 30 giorni, della scadenza dell atto che ha dato luogo all annotazione in esame oppure nel caso sia stipulato un nuovo atto (ad esempio, nuovo contratto di comodato stipulato alla scadenza di quello precedente) di durata inferiore o pari a 30 giorni, che legittima il predetto soggetto all utilizzo del medesimo veicolo. Auto aziendali Per quanto riguarda le auto aziendali il Ministero dei trasporti nella circolare 23743/2014 ha ricordato che il comodato è, per sua natura, a titolo gratuito; pertanto, è da escludere la sussistenza di un comodato ogni qualvolta la disponibilità del veicolo costituisca, a qualunque titolo e in tutto o in parte, un corrispettivo (ad es. per una prestazione di lavoro subordinato o altra prestazione d opera). Inoltre, nel comodato di veicoli aziendali, così come nelle altre ipotesi contemplate dall art. 247-bis reg. es. c.d.s., deve sussistere un uso esclusivo e personale del veicolo in capo all utilizzatore. Pertanto, sono certamente da ritenere escluse dall ambito di applicazione dell art. 94, comma 4-bis, c.d.s. e dell art. 247-bis del regolamento di esecuzione: l utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di fringe-benefit (retribuzioni in natura consistenti nella assegnazione di veicoli aziendali ai dipendenti che le utilizzano sia per esigenze di lavoro sia per esigenze private); in tal caso, infatti, non ricorre il caso di comodato, venendo meno il carattere della gratuità; al di fuori dei casi di fringe benefit, l utilizzo comunque promiscuo di veicoli aziendali (es. veicoli impiegati per l esercizio di attività lavorative e utilizzati dal dipendente anche per raggiungere la sede di lavoro, o la propria abitazione, o nel tempo libero); il tal caso, infatti, viene meno l uso esclusivo e personale del veicolo; l ipotesi in cui più dipendenti si alternino nell utilizzo del medesimo veicolo aziendale; in tal caso, infatti, non solo viene meno l esclusività e la personalità dell utilizzo del
13 veicolo aziendale ma anche la continuità temporale dello stesso. Auto aziendali interessate dall obbligo Il Ministero precisa che la normativa in esame è applicabile, oltre ai veicoli in comodato ai dipendenti, anche a quelli: concessi in comodato a soci/amministratori/collaboratori dell azienda; intestati all imprenditore individuale se gli stessi costituiscono un bene strumentale dell impresa. In tal caso il relativo comodato impone l aggiornamento esclusivamente dei dati dell Archivio Nazionale e non anche della carta di circolazione. Se il veicolo costituisce bene personale dell imprenditore il relativo comodato comporta anche l obbligo di aggiornamento della carta di circolazione; concessi in comodato a soggetti diversi dalle persone fisiche quali Aziende, Enti ed Organizzazioni. FONTE: fiscal-focus.info
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