Bollettino Ufficiale Serie Ordinaria n.31 - Giovedì 04 agosto 2011 LA GIUNTA REGIONALE
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1 Bollettino Ufficiale Serie Ordinaria n.31 - Giovedì 04 agosto 2011 D.g.r. 28 luglio n. IX/2061 Determinazione in ordine alla promozione di iniziative di sviluppo e confronto tra aziende lombarde e realtà omologhe all estero: progetti di gemellaggio e cooperazione sanitaria internazionale LA GIUNTA REGIONALE Visti: la legge 26 febbraio 1987, n. 49: «Nuova Disciplina della Cooperazione dell'italia con i Paesi in Via di Sviluppo» che regola la Cooperazione Italiana con i Paesi in Via di Sviluppo confermata come parte qualificante della politica estera; Il d.p.r. n. 177 del 12 aprile 1988 «Approvazione del Regolamento di esecuzione della Legge 26 febbraio 1987, n.49, sulla Disciplina della Cooperazione dell'italia con i Paesi in Via di Sviluppo»; l art. 32, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ; «Misure per la Stabilizzazione della Finanza Pubblica» che autorizza le Regioni, nell ambito della quota del Fondo Sanitario Nazionale ad esse destinata, d intesa con il Ministero della Salute, le Unità Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere ad erogare prestazioni che rientrino in programmi assistenziali, approvati dalle Regioni stesse, per alta specializzazione a favore di: a) cittadini provenienti da Paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico - specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all assistenza sanitaria; b) cittadini di Paesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli accordi eventualmente esistenti con il Servizio Sanitario Nazionale per l assistenza sanitaria; Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 «Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», il relativo Regolamento di attuazione, d.p.r.31 agosto 1999, n.394, e la circolare applicativa del Ministero della Sanità del 24 marzo 2000, n.5, che dettano, in particolare, disposizioni sull assistenza sanitaria ai cittadini stranieri soggiornanti sul territorio nazionale, e identificano, tra le categorie di stranieri che entrano in Italia per motivi di cura: gli stranieri che chiedono il visto d ingresso per motivo di cure mediche; gli stranieri che vengono trasferiti in Italia per cure nell ambito di interventi umanitari; gli stranieri che vengono trasferiti in Italia per cure nell ambito di programmi di intervento umanitario delle Regioni; la dichiarazione di Parigi (2005) e la campagna delle Nazioni Unite per gli Obiettivi del Millennio ( ), firmata nel settembre del 2000, da tutti i 191 Stati membri dell ONU che si sono impegnati a raggiungere per l anno 2015 i seguenti i obiettivi: 1)sradicare la povertà estrema e la fame; 2) garantire l educazione primaria universale; 3) promuovere la parità dei sessi e l autonomia delle donne; 4) ridurre la mortalità infantile; 5) migliorare la salute materna; 6) combattere l HIV/AIDS, la malaria ed altre malattie; 7) garantire la sostenibilità ambientale; 8) sviluppare un partenariato mondiale per lo sviluppo; il Regolamento (CE) n.1905/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo, ispirato agli obiettivi di sviluppo del millennio (OsM), che persegue un approccio differenziato in funzione dei contesti e delle esigenze, in modo da offrire ai Paesi o alle Regioni partner programmi di cooperazione specifici, concepiti su misura e basati sulle loro necessità, strategie, priorità e punti di forza; il Regolamento (CE) n.1934/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con Paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito; il libro bianco della CE del 23 ottobre 2007: «Un impegno comune per la salute: Approccio strategico dell UE per il periodo », che ribadisce il principio «che la salute è fonda-
2 mentale per la vita delle persone e va sostenuta mediante politiche e interventi efficaci negli Stati membri, a livello della CE e su scala mondiale»; le «Linee Programmatiche per il triennio » e quelle adottate dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (del Ministero degli Affari Esteri), che forniscono un più preciso quadro di riferimento in materia di attività di cooperazione e, in particolare: considerano di rilievo internazionale la «Cooperazione Decentrata» realizzata dalle Regioni nell ambito di relazioni di partenariato territoriale dei Paesi con i quali si coopera, con azioni finalizzate a stabilire e consolidare lo sviluppo reciproco equo e sostenibile, anche avvalendosi della partecipazione attiva degli attori pubblici e privati nei rispettivi territori, per promuovere il partenariato internazionale nella ricerca scientifica e nella formazione tra istituzioni e attori omologhi o portatori di saperi diversi; il Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n.460, «Riordino della disciplina tributaria degli Enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale»; Vista la Legge Regionale 5 giugno 1989, n.20: «La Lombardia per la Pace e la Cooperazione allo Sviluppo» e successive modifiche ed integrazioni, che riconosce la Pace come diritto fondamentale degli uomini e dei popoli, da realizzarsi nel perseguimento degli obiettivi di solidarietà, cooperazione internazionale e piena realizzazione dei diritti dell uomo, indirizza e sostiene gli interventi, secondo un approccio sussidiario, che coinvolge il sistema istituzionale, economico e sociale nella definizione degli stessi e tiene conto delle esigenze e sollecitazioni condivise con i Paesi partner e con coloro che partecipano all attuazione dei singoli progetti; Considerato che tra le linee di attività disciplinate dalla lr 20/89 rientra anche il sostegno a progetti internazionali in ambito sanitario, in particolare per promuovere e realizzare programmi di gemellaggio sanitario tra Aziende Ospedaliere Lombarde e strutture sanitarie straniere al fine di: sviluppare e rendere le strutture sanitarie estere operativamente autonome, anche attraverso la formazione del personale; contribuire all assistenza sanitaria a favore di cittadini stranieri extracomunitari, soprattutto bambini e adolescenti; Richiamata la Legge Regionale 30 dicembre 2009, n.33 :»Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Sanità», ed in particolare l art.3, che definisce il Piano Socio Sanitario Regionale (PSSR), quale strumento di programmazione unico e integrato; Viste: la deliberazione del Consiglio Regionale 28 settembre 2010, n.56 concernente «Programma Regionale di Sviluppo della IX legislatura» e in particolare l area sanitaria e sociale; la deliberazione del Consiglio Regionale 17 novembre 2010, n.88 avente ad oggetto l approvazione del Piano Socio-Sanitario Regionale ; d.g.r. n. IX/937 dell 1 dicembre 2010 recante " Determinazioni in ordine alla Gestione del Servizio Socio-Sanitario Regionale per l esercizio 2011» ed in particolare l allegato n.4 nella parte in cui tratta dell internazionalizzazione del Servizio Sanitario Lombardo e nello specifico dei Gemellaggi fra strutture ospedaliere e dell Assistenza Sanitaria a favore di cittadini stranieri; Considerato, in particolare, che il Programma Regionale di Sviluppo della IX Legislatura, individua, come priorità di interesse, l intensificazione delle relazioni internazionali della Regione, in particolare nell area della Sanità e riconosce che lo strumento del gemellaggio attuato tra aziende sanitarie, ha dimostrato, nella scorsa legislatura, una notevole potenzialità nel settore della Cooperazione allo Sviluppo e va, in questo quadro, ulteriormente implementato; Ritenuto, tra le diverse attività di cooperazione sanitaria internazionale, di implementarne alcune, già attuate in forma sperimentale, attraverso la concessione di contributi pubblici allo scopo di favorirne lo sviluppo, quali: lo scambio di esperienze attraverso la formazione professionale in materia sanitaria sia in loco sia negli Ospedali Lombardi; il potenziamento dei servizi degli Ospedali Locali e il supporto alla loro riorganizzazione gestionale attraverso la forma dei gemellaggi tra strutture ospedaliere;
3 i programmi umanitari che prevedono il ricovero di cittadini stranieri, prevalentemente in età pediatrica, che non possono essere trattati nel loro Paese a causa della mancanza o della carenza di cure adeguate; la promozione dell e-health, l avvio del teleconsulto, telemedicina, telediagnosi; Ritenuto con il presente provvedimento di approvare i criteri e le indicazioni procedurali per la realizzazione di specifici progetti finanziati attraverso l erogazione di contributi a fondo perduto, le cui specifiche sono contenute nell allegato «A», parte integrante e sostanziale del presente atto: «Criteri applicativi, indicazioni e procedure per la promozione di iniziative di cooperazione, sviluppo e confronto tra strutture sanitarie lombarde e realtà omologhe all estero: progetti di gemellaggio e cooperazione sanitaria internazionale»; Rilevato che, per il raggiungimento di tali obiettivi, risulta necessario modificare e integrare le disposizioni contenute: nella d.g.r. n. VII/15843 del 30 dicembre 2003 e nelle successive modifiche ed integrazioni, in particolare per definire l accesso e l apertura a soggetti accreditati al SSR, per la realizzazione di progetti non esclusivamente di cooperazione in Paesi in via di sviluppo, ma anche per prevedere il coinvolgimento di Paesi con i quali si intendono promuovere progetti di gemellaggio tra «Pari», al fine di favorire l evoluzione di accordi di cooperazione e partenariato internazionale anche in altre tematiche sanitarie; nella d.g.r. n. VII/19952 del 23 dicembre 2004 «Programma di Collaborazione e Sviluppo Internazionale in Ambito Sanitario per l anno 2005 ai sensi della l.r.20/89», in particolare il punto 5 che indica i criteri di accesso al fondo per gli interventi sanitari a favore dei cittadini stranieri, in particolare di minori; Ritenuto di demandare al Direttore Generale della D.G.Sanità l approvazione dei bandi, secondo i criteri di cui all allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, con l indicazione delle modalità e tempistica per la presentazione delle domande, nonché l esecuzione degli adempimenti conseguenti all adozione del presente provvedimento; Ritenuto opportuno, nel rispetto della normativa vigente, che la D.G.Sanità possa sostenere interventi specifici e mirati, attraverso l individuazione diretta delle strutture sanitarie adeguate, per particolari interventi sanitari umanitari e specifiche tipologie di cura, o con l approvazione di progettualità specifiche a seguito di sottoscrizione di accordi, protocolli e intese istituzionali, anche con altri Paesi o Regioni o propedeutiche agli stessi, riservando a tali iniziative una dotazione ad hoc di risorse; Atteso che tra le iniziative attivate a favore della cooperazione internazionale rientrano la messa a disposizione rapida di équipes mediche, di farmaci e di attrezzature sanitarie, nonché l accoglimento di pazienti in casi particolari di emergenza in ambito sanitario e che, per la copertura delle spese sanitarie in situazioni di emergenza, potranno essere stanziate, ove necessario, risorse riservate con successivi e provvedimenti; Considerato, in particolare, con il presente provvedimento, di definire le modalità di partecipazione a tipologie specifiche di misure di cofinanziamento, differenziate per le seguenti iniziative: Misura A: gemellaggi tra strutture ospedaliere e sanitarie lombarde e analoghe strutture presenti nei Paesi in via di sviluppo e a economia in fase di transizione; Misura B: gemellaggi tra strutture ospedaliere e sanitarie lombarde e analoghe strutture avanzate; Misura C: interventi sanitari umanitari a favore di cittadini extracomunitari; Misura D: interventi diretti; Considerato che i progetti presentati a valere sulle misure A, B e C saranno oggetto, oltre che di un istruttoria di ammissibilità formale, di una valutazione tecnico-scientifica affidata a specifici gruppi di approfondimento di valutazione, istituiti con il presente provvedimento, la cui costituzione é demandata al Direttore Generale della D.G.Sanità; Vista la l.r.34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la Legge Regionale di approvazione del Bilancio di previsione dell anno in corso; Ritenuto di stanziare, per l attuazione delle iniziative sopraindicate, un ammontare complessivo pari a Euro 4,0 milioni nel biennio , che trova copertura al capitolo del Bilancio regionale, di cui Euro 1,5 milioni nell esercizio 2011, dotato della necessaria disponibilità,
4 e Euro 2,5 milioni nell esercizio 2012, previa approvazione dello stesso, così suddiviso nelle singole misure: Euro ,00 anno 2011, Euro ,00 anno 2012, Misura A: gemellaggi tra strutture ospedaliere e sanitarie lombarde e analoghe strutture presenti nei Paesi in via di sviluppo e a economia in fase di transizione; Euro ,00 anno 2011, Euro ,00 anno 2012, Misura B: gemellaggi tra strutture ospedaliere e sanitarie lombarde e analoghe strutture avanzate; Euro ,00 anno 2011, Euro ,00 anno 2012, Misura C: interventi sanitari umanitari a favore di cittadini extracomunitari; Euro ,00 anno 2011, Euro ,00 anno 2012, Misura D: interventi diretti; Considerato che per alcuni casi di gemellaggio in Paesi in via di sviluppo, già autorizzati con precedenti provvedimenti e non ancora conclusi, risulta presentata la domanda di integrazione finanziaria e/o di proroga della durata del gemellaggio in atto, per l adeguamento e sviluppo del progetto di cooperazione con la struttura sanitaria del Paese estero; Ritenuto opportuno, delegare il dirigente competente della D.G.Sanità ad autorizzare, per le iniziative di gemellaggio precedentemente approvate fino al 2010 compreso e non ancora concluse, la concessione di ulteriori contributi in conto capitale e/o una prosecuzione dei tempi di conclusione, necessari al completamento o all adeguamento dei progetti, previa presentazione di formale e motivata istanza dei soggetti interessati, che sarà valutata dalla D.G.Sanità sulla base della rilevanza ai fini dell effettivo raggiungimento dei risultati oggetto del gemellaggio e dell importanza di questi ultimi, ovvero ai fini di eventuali e ulteriori conseguimenti collegati al progetto iniziale, e che dovrà essere inoltrata entro il 28 ottobre 2011, facendo salve le domande di integrazione e/o prosecuzione già agli atti alla data del presente provvedimento; Ritenuto di stanziare la somma di Euro ,00 per il cofinanziamento regionale a favore delle iniziative indicate al punto precedente, che trova copertura al capitolo del Bilancio Regionale anno 2011, dotato della necessaria disponibilità; Stabilito di trasmettere, per opportuna informazione e per quanto di loro competenza, il presente provvedimento ai Ministeri interessati, ai sensi delle leggi 449/97 e 49/87, e della l.r.20/87 e loro successive modifiche ed integrazioni; Vagliate e assunte come proprie le suddette motivazioni; A voti unanimi espressi nelle forme di legge; DELIBERA 1. Di approvare l allegato «A» parte integrante e sostanziale del presente atto: «Criteri applicativi, indicazioni e procedure per la promozione di iniziative di cooperazione, sviluppo e confronto tra strutture sanitarie lombarde e realtà omologhe all estero: progetti di gemellaggio e cooperazione sanitaria internazionale«; 2. Di modificare e integrare le disposizioni contenute: nella d.g.r. n. VII/15843 del 30 dicembre 2003 e nelle successive modifiche ed integrazioni, in particolare per definire l accesso e l apertura a soggetti accreditati al SSR, per la realizzazione di progetti non esclusivamente di cooperazione in Paesi in via di sviluppo, ma anche per prevedere il coinvolgimento di Paesi con i quali si intendono promuovere progetti di gemellaggio tra «Pari», al fine di favorire l evoluzione di accordi di cooperazione e partenariato internazionale anche in altre tematiche sanitarie; nella d.g.r. n. VII/19952 del 23 dicembre 2004 «Programma di collaborazione e sviluppo internazionale in ambito sanitario per l anno 2005 ai sensi della l.r.20/89», in particolare il punto 5 che indica i criteri di accesso al fondo per gli interventi sanitari a favore dei cittadini stranieri, in particolare di minori; 3. Di stanziare, per l attuazione delle iniziative di cui al punto 1, un ammontare complessivo pari a Euro 4,0 milioni nel biennio , che trova copertura al capitolo del Bilancio regionale, di cui Euro 1,5 milioni nell esercizio 2011, dotato della necessaria disponibilità, e Euro 2,5 milioni nell esercizio 2012, previa approvazione dello stesso, così suddiviso nelle singole misure:
5 Euro ,00 anno 2011, Euro ,00 anno 2012, Misura A: gemellaggi tra strutture ospedaliere e sanitarie lombarde e analoghe strutture presenti nei Paesi in via di sviluppo e a economia in fase di transizione; Euro ,00 anno 2011, Euro ,00 anno 2012, Misura B: gemellaggi tra strutture ospedaliere e sanitarie lombarde e analoghe strutture avanzate; Euro ,00 anno 2011, Euro ,00 anno 2012, Misura C: interventi sanitari umanitari a favore di cittadini extracomunitari; Euro ,00 anno 2011, Euro ,00 anno 2012, Misura D: interventi diretti; 4. Di demandare al Direttore Generale della D.G.Sanità l approvazione dei bandi, secondo i criteri di cui all allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, con l indicazione delle modalità e tempistica per la presentazione delle domande relative ai progetti di gemellaggio e cooperazione sanitaria internazionale, nonché l esecuzione degli adempimenti conseguenti all adozione del presente provvedimento, tra cui la costituzione di specifici gruppi di approfondimento di valutazione, istituiti con il presente provvedimento, cui affidare la valutazione tecnico-scientifica dei progetti presentati a valere sulle misure A, B e C; 5. Di dare atto che la D.G.Sanità potrà procedere direttamente, con successivi e propri atti, al sostegno di interventi specifici e mirati, attraverso l individuazione delle strutture sanitarie adeguate, per particolari interventi sanitari umanitari e particolari tipologie di cura o per l approvazione di progettualità specifiche a seguito di sottoscrizione di accordi, protocolli e intese istituzionali, anche con altri Paesi o Regioni, o propedeutiche agli stessi; 6. Di delegare il dirigente competente della D.G.Sanità ad autorizzare, per le iniziative di gemellaggio precedentemente approvate fino al 2010 compreso e non ancora concluse, la concessione di ulteriori contributi in conto capitale e/o una prosecuzione dei tempi di conclusione, necessari al completamento o all adeguamento dei progetti, previa presentazione di formale e motivata istanza dei soggetti interessati, che sarà valutata dalla D.G.Sanità sulla base della rilevanza ai fini dell effettivo raggiungimento dei risultati oggetto del gemellaggio e dell importanza di questi ultimi, ovvero ai fini di eventuali e ulteriori conseguimenti collegati al progetto iniziale, e che dovrà essere inoltrata entro il 28 ottobre 2011, facendo salve le domande di integrazione e/o prosecuzione già agli atti alla data del presente provvedimento; 7. Di stanziare la somma di Euro ,00 per il cofinanziamento regionale a favore delle iniziative indicate al punto precedente, che trova copertura al capitolo del Bilancio Regionale anno 2011, dotato della necessaria disponibilità; 8. Di trasmettere, per opportuna informazione e per quanto di loro competenza, il presente provvedimento ai Ministeri interessati, ai sensi delle leggi 449/97 e 49/87, e della l.r.20/87 e loro successive modifiche ed integrazioni; 9. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia. Il segretario: Marco Pilloni
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