REGOLAMENTO INTEGRATIVO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
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- Ottavia Viviani
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1 REGOLAMENTO INTEGRATIVO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE * * Il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Pescara -ritenuta la necessità di integrare il Regolamento per la Formazione continua approvato dal Consiglio Nazionale Forense (di seguito: Reg. CNF) il ; - ritenuto di dover modificare il Regolamento integrativo adottato il ; delibera di approvare il Regolamento integrativo, come di seguito modificato: Art. 1)- Domanda di accreditamento. - La domanda di accreditamento di cui all art. 3 n. 4) Reg. CNF, corredata di relazione illustrativa, così come le comunicazioni relative ad informazioni e chiarimenti eventualmente richiesti dal Consiglio dell Ordine, deve essere depositata presso la Segreteria dell Ordine. La domanda di accreditamento di eventi a pagamento comporta per il soggetto organizzatore l obbligo della corresponsione, in favore dell Ordine, di una somma pari ad una quota di iscrizione all evento, e comunque di una somma non inferiore ad 100,00. L evento sarà registrato sul sistema Riconosco, con rilevazione elettronica delle presenze a cura dell Ordine. Art. 2)- Relazione illustrativa. - La relazione di cui all art.1) deve contenere: a) l analitica descrizione dei contenuti e degli obiettivi dell evento formativo; b) l illustrazione dell attività svolta nel campo della formazione forense dal soggetto richiedente ovvero l indicazione degli elementi dai quali possa desumersi l idoneità a svolgerla; c) i curricula dei docenti, dei relatori e degli animatori impegnati nell evento; Art. 3)- Sanzioni. - L osservanza delle disposizioni di cui agli articoli precedenti è richiesta a pena di inammissibilità della domanda.
2 Art. 4)- Termini.- Il decorso del termine di trenta giorni per la formazione del silenzio-assenso di cui all art. 4, 3 comma, Reg. C.N.F. è interrotto alla data della delibera con la quale il Consiglio dell Ordine decide sulla domanda di accreditamento in via definitiva o interlocutoria. Art. 5)- Requisiti. - Sono accreditabili gli eventi formativi che presentino contenuti di qualità e di coerenza con le finalità di formazione e aggiornamento degli avvocati. All uopo saranno considerati: a) gli argomenti degli eventi formativi, l articolazione e le modalità del loro svolgimento; b) gli obiettivi che i proponenti assegnano all evento; c) i curricula dei docenti, dei relatori e degli animatori impegnati nell evento formativo, fermo che, almeno uno di essi deve possedere la qualifica di avvocato con almeno dieci anni di iscrizione all albo, di magistrato di pari anzianità di servizio, di professore o di ricercatore universitario di classe attinente all argomento oggetto dell evento; d) la efficienza e la sicurezza dei sistemi di verifica della partecipazione degli iscritti. Art. 6)- Crediti formativi.- Il Consiglio dell Ordine, nell accreditare gli eventi formativi, attribuisce 1 credito per ogni ora di durata dell evento. Il Consiglio si riserva di attribuire un numero maggiore di crediti in relazione alle caratteristiche dell evento. Art. 7) Verifiche. - Il Consiglio dell Ordine, nel concedere l accreditamento, si riserva di inviare un proprio delegato per assistere all evento. Il delegato rimette al Consiglio dell Ordine relazione scritta. Ove la relazione evidenzi gravi irregolarità, il Consiglio dell Ordine revoca l accreditamento con conseguente non attribuzione dei crediti previsti. Art. 8) Gratuita' Il Consiglio dell'ordine garantisce annualmente agli iscritti un'offerta formativa gratuita in misura significativamente superiore ai minimi obbligatori previsti dalla normativa vigente. A tale scopo, promuove annualmente almeno 50 eventi formativi gratuiti della durata minima di due ore, con attribuzione di non meno di tre crediti formativi per evento.
3 Il Consiglio si riserva, una volta garantita come sopra ai propri Iscritti la gratuità della formazione continua per il conseguimento dei crediti annuali obbligatori, di prevedere eventi a pagamento. Per gli Iscritti di altri Ordini Forensi, il Consiglio si riserva di prevedere comunque una quota di iscrizione agli eventi. Art. 9) Modalita' di accesso e di attribuzione dei crediti formativi. - Agli eventi formativi organizzati e promossi dal Consiglio dell'ordine e/o dalla fondazione Forum Aterni si accede attraverso la prenotazione su apposito sistema informatico, fruibile anche da una postazione all'interno del Tribunale di Pescara. Qualora l'iscritto, dopo aver effettuato la prenotazione, non possa partecipare all evento, la stessa deve essere dal medesimo annullata entro due giorni antecedenti l'evento stesso. In caso di impedimento sopravvenuto al predetto termine, fermo restando l'obbligo di annullamento della prenotazione, l'iscritto dovrà fornire al riguardo adeguata giustificazione. L iscritto che non annulli la prenotazione e non partecipi all evento formativo prenotato, sarà escluso dalla partecipazione ai quattro eventi successivi all'accertamento dell'assenza ingiustificata. Al fine del riconoscimento dei crediti, gli eventi formativi devono essere frequentati in misura pari alla loro durata, con un margine complessivo di tolleranza in entrata ed in uscita rispetto all orario effettivo di inizio e termine dell evento di 30 minuti per gli eventi di durata complessiva non superiore a 3 ore e di 45 minuti per gli eventi di durata complessiva superiore a 3 ore. I predetti margini di tolleranza sono applicabili anche in caso di sessioni di eventi formativi singolarmente accreditate e, in caso di eventi articolati in più sessioni giornaliere ma con accreditamento unico, per ciascuna sessione giornaliera. Art. 10) Formazione a distanza. - E' possibile adempiere l'obbligo formativo anche mediante la partecipazione ad eventi formativi in ambiente "e-learning" preventivamente accreditati dal C.N.F. o da Ordini Territoriali. Art. 11) -Eventi formativi accreditati da altri Consigli dell Ordine o dal CNF. - Per gli eventi formativi accreditati dal C.N.F. o da altri consigli dell ordine cui l'iscritto abbia partecipato, è onere dello stesso ottenere tempestivamente
4 l attestato di partecipazione rilasciato dal soggetto organizzatore dell evento, con l indicazione dei relativi crediti attribuiti. L'attestato può essere sostituito dalla comunicazione, da parte dell'ente, dell'elenco dei partecipanti. Art. 12)- Relazioni e lezioni. -Per ogni relazione o lezione negli eventi formativi di cui alle lettere a) e b) dell art. 3 Reg. CNF saranno attribuiti 2 crediti oltre quelli previsti per l'evento nel corso del quale si tengono. Per ogni relazione o lezione nelle scuole forensi o nelle scuole di specializzazione per le professioni legali sono attribuiti 2 crediti formativi sino ad un massimo di 24 crediti. Per lo svolgimento dell attività di tutor nella Scuola di Formazione Forense della Fondazione Forum Aterni sono attribuiti n. 24 crediti per ogni anno formativo previa segnalazione da parte del Direttore della Scuola Per ogni relazione o lezione negli eventi organizzati dai Consigli degli Ordini Professionali, Enti, Fondazioni che svolgono attività di formazione e/o aggiornamento dei professionisti sono attribuiti n. 2 crediti formativi sino ad un massimo di n. 24 per ogni anno formativo, ancorché non preventivamente accreditati. Art. 13)- Monografie. - Per la pubblicazione di ogni monografia in materia giuridica sono attribuiti 12 crediti sino ad un massimo di 24 crediti. Art. 14)- Pubblicazioni su riviste. -Per la pubblicazione di ogni articolo su riviste giuridiche a diffusione nazionale, ovvero per ogni contributo ad opera collettanea, sono attribuiti da 2 a 6 crediti sino ad un massimo di 24 crediti. Art. 15)- Insegnamento. -Per i contratti di insegnamento in materie giuridiche stipulati con istituti universitari ed enti equiparati sono attribuiti 2 crediti per ogni ora di insegnamento sino ad un massimo di 24 crediti. Art. 16)- Commissioni di esame. - Per la partecipazione alle commissioni per gli esami di stato di avvocato sono attribuiti 2 crediti per la presenza ad ogni seduta di correzione dei compiti e ad ogni seduta di prova orale sino ad un massimo di 24 crediti.
5 Art. 17)- Eventi e corsi organizzati dal C.S.M.- Per la partecipazione a tutti gli incontri formativi e corsi organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura sono attribuiti 2 crediti per ogni ora, sino ad un massimo di 24 crediti per ogni singolo evento formativo. Art. 18)- Formazione autonoma. - Gli iscritti che intendono svolgere attività di studio e di aggiornamento in autonomia nell ambito della propria organizzazione professionale devono essere preventivamente autorizzati dal Consiglio dell Ordine. L autorizzazione è concessa a seguito di domanda, da depositare presso la segreteria dell Ordine, corredata di relazione illustrativa contenente l analitica descrizione del programma formativo, del luogo e dei tempi di svolgimento. L'autorizzazione dell'attività di studio e aggiornamento organizzata direttamente da singoli avvocati o studi legali verrà concessa dal Consiglio dell'ordine sulla base degli ordinari criteri valutativi di cui all'art. 5 del presente regolamento. Il Consiglio prenderà in considerazione le richieste di accreditamento di eventi formativi svolti in autonomia esclusivamente nel caso in cui i partecipanti esterni allo studio organizzatore siano ammessi nella stessa proporzione numerica dei partecipanti dello studio e in ogni caso in numero non inferiore a cinque. La registrazione dei partecipanti dovrà avvenire mediante utilizzo di modulo fornito dalla segreteria dell'ordine. Il Consiglio, anche a mezzo di proprio personale o di propri delegati, potrà verificare la regolarità dello svolgimento dell'attività e della registrazione dei partecipanti. L'organizzatore di ciascuna attività formativa svolta ai sensi del presente articolo e' tenuto a depositare presso la segreteria dell'ordine, entro dieci giorni dalla conclusione dell'attività stessa, un attestato relativo al suo svolgimento, contenente i nominativi dei partecipanti. L iscritto, unitamente all'autocertificazione di cui al successivo art. 20, e' tenuto a depositare presso la segreteria dell'ordine l'attestato di partecipazione a ciascuna attività svolta ai sensi del presente articolo. Il Consiglio dell Ordine, previa eventuale richiesta di informazioni e chiarimenti, attribuisce alla formazione svolta in autonomia 1 credito per ogni ora di attività, fino ad un massimo di 12 crediti per ciascuna annualità. Fermo restando il suddetto limite annuale, il Consiglio si riserva di attribuire
6 un numero maggiore di crediti per ogni ora di attività in relazione alle caratteristiche dell'attività stessa. Art. 19) Abbonamenti. - L abbonamento a riviste e banche dati in campo giuridico anche on line e' sintomatico dell impegno di studio, di approfondimento e di aggiornamento professionale. Si riconoscono fino a 3 crediti per ciascun abbonamento, anche stipulato dal Consiglio dell'ordine in favore degli iscritti, con un limite massimo di 2 abbonamenti annui. E fatto obbligo a ciascun iscritto di allegare all'autocertificazione annuale prevista dal successivo art. 20 comma 1 copia della fattura e/o ricevuta di pagamento o altro documento utile a dimostrare il contratto di abbonamento. I crediti formativi di cui al secondo comma del presente articolo saranno attribuiti anche a ciascuno degli avvocati in eventuale associazione professionale nonché agli iscritti non abbonati che condividono lo studio con il titolare dell'abbonamento. Art. 20)- Autocertificazione. - L iscritto all Albo entro il 28 febbraio di ogni anno depositerà presso la segreteria del Consiglio autocertificazione circa il percorso formativo seguito nell'anno precedente. Il Consiglio dell Ordine verifica, anche con indagine svolta a campione, il rispetto da parte degli iscritti dell obbligo formativo. Ai professori iscritti nell Elenco Speciale dei Docenti Universitari è fatto obbligo di depositare presso la segreteria del Consiglio l indicata autocertificazione alla fine di ogni triennio formativo. Per l'attribuzione di crediti formativi per attività diverse da quelle in cui la misura dei crediti da attribuirsi è predeterminata, l'iscritto è tenuto a sottoporre al Consiglio dell'ordine apposita istanza, debitamente corredata di attestazione e/o documentazione probante. Non potranno essere prese in considerazione dal Consiglio e verranno rigettate senza obbligo di motivazione le istanze generiche, non documentate o comunque attinenti ad eventi formativi non preventivamente accreditati. La dichiarazione di autocertificazione dovrà essere redatta su apposita modulistica fornita dalla segreteria dell'ordine, con elencazione separata recante: a) il totale dei crediti contabilizzati dal sistema riconosco ;
7 b) i crediti comprovati da attestati e documentazione ai sensi degli artt. 11, 18 e 19; c) i crediti attribuiti dal Consiglio a seguito di istanza ai sensi del comma 4 del presente articolo, con l indicazione della data della delibera di riconoscimento. La dichiarazione di autocertificazione non può contenere istanze di attribuzione di crediti formativi. Art.21) Cariche istituzionali forensi. - In considerazione dell'attività istituzionale svolta, le cariche di Consigliere dell'ordine, delegato al Consiglio Nazionale Forense, alla Cassa di Previdenza e Assistenza Forense, all'organismo Unitario dell'avvocatura ed al Consiglio Giudiziario esonerano l'iscritto, per i trienni ricompresi nei periodi di copertura delle stesse, dal conseguimento dei crediti formativi aventi ad oggetto l'ordinamento professionale e previdenziale e la deontologia. Art. 22)- Docenti. - I professori di prima e seconda fascia in materia giuridica ed i ricercatori universitari con incarico di insegnamento in materia giuridica, fermo l esonero di cui all art. 5, comma 1, Reg. C.N.F., sono tenuti al rispetto degli obblighi formativi in materia deontologica, previdenziale e di ordinamento professionale. Art. 23)- Domande di esenzione. - Le domande di esenzione dallo svolgimento di attività formative per i casi previsti dall art. 5, comma 2, Reg. C.N.F., devono essere depositate presso la Segreteria dell Ordine unitamente alla documentazione relativa alla causa che legittima l esonero. Art. 24)- Maternità.- L avvocata ha diritto all esonero totale dagli obblighi di formazione dai due mesi anteriori alla data presumibile del parto sino al compimento di un anno di età del figlio. L esonero può essere anticipato rispetto alla data presumibile del parto nel caso, attestato da idonea certificazione medica, di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza. Art. 25)- Puerperio. - L avvocata-madre o l avvocato-padre, nel periodo intercorrente dalla nascita del figlio sino al compimento del terzo anno di età, ha diritto alla riduzione alla
8 metà dei crediti richiesti per l adempimento dell obbligo formativo; dal terzo all ottavo anno di età del figlio, in caso di comprovata necessità di prestare assistenza allo stesso, il Consiglio dell Ordine può concedere la riduzione, sino ad un terzo, degli obblighi formativi. Tali riduzioni, nel caso di genitori entrambi avvocati, sono attribuite ad uno solo di essi. Art. 26)- Esenzione per anzianità di iscrizione all'albo. - Sono esentati dall'obbligo della formazione continua gli avvocati che abbiano maturato 30 anni di iscrizione all'albo Professionale. Art. 27) Criteri di riduzione. La riduzione dei crediti formativi in caso di esonero parziale e/o totale comporta una diminuzione dei medesimi, a calcolarsi su base triennale, dividendo per 36 (pari al numero dei mesi di un triennio) il numero dei crediti formativi del triennio di riferimento e moltiplicando l unità mensile, così ottenuta, per il numero dei mesi di esonero. Si riterrà assolto l obbligo formativo con la maturazione del numero di crediti così determinati, indipendentemente dai minimi annui previsti nel periodo di riferimento dell esonero. Norme transitorie e finali Art. 28)- I crediti massimi attribuibili, a norma degli articoli precedenti, a ciascuna attività formativa devono intendersi rapportati al triennio di riferimento, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 18 e 19. Art. 29)- I crediti conseguiti in ciascuna delle attività formative di cui agli articoli precedenti, ferma la valutazione nell ambito del triennio formativo, si cumulano tra di loro. Art. 30)- L inadempimento totale o parziale dell obbligo formativo costituisce illecito disciplinare. Art. 31) - per il triennio la formazione si intende completata a condizione che vengano conseguiti : a- per gli iscritti entro il 31 dicembre 2007 almeno n. 50 crediti formativi (non meno di 9 per il primo anno, di 12 per il secondo e di 18 per il terzo), dei quali almeno n. 6 crediti da acquisirsi nelle materie obbligatorie;
9 b- per gli iscritti entro il 31 dicembre 2008 almeno n. 41 crediti formativi (non meno di 12 per il primo anno e di 18 per il secondo), dei quali almeno n. 6 crediti nelle materie obbligatorie; c- per gli iscritti entro il 31 dicembre 2009, almeno n. 29 crediti formativi, dei quali almeno n. 6 crediti nelle materie obbligatorie. Art. 32) - Il Regolamento adottato dal C.N.F. in data resta direttamente applicabile dal Consiglio dell Ordine, nelle parti non direttamente disciplinate dal presente Regolamento integrativo. Art. 33) - Il presente regolamento integrativo entrerà in vigore il Gli articoli 21 (Cariche istituzionali forensi) e 26 (Esenzione per anzianità di iscrizione all'albo) saranno applicabili a decorrere dal Ai fini della valutazione relativa al triennio , per gli eventi e le attività formative svolte fino al i crediti formativi saranno attribuiti e calcolati secondo la normativa previgente.
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