CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D AOSTA XIV LEGISLATURA. Proposta di regolamento regionale. n. 1

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1 Allegato all oggetto n. Adunanza del Consiglio regionale in data CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D AOSTA XIV LEGISLATURA Proposta di regolamento regionale n. 1 Modificazioni al regolamento regionale 26 maggio 2009, n. 2 (Nuove disposizioni per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell'edilizia residenziale. Abrogazione dei regolamenti regionali 27 maggio 2002, n. 1, 17 agosto 2004, n. 1, e 18 gennaio 2007, n. 1). presentata dai Consiglieri Gerandin, Bertschy, Fabbri, Grosjean, Nogara, Rosset e Viérin Laurent il 23 maggio 2016

2 Atti consiliari 2 Consiglio regionale della Valle d Aosta RELAZIONE È importante dare un segnale di fiducia alle famiglie valdostane, rilanciando e incentivando il valore dell'investimento per l'acquisto di un'abitazione di proprietà. A tal fine pensiamo che sia indispensabile avere, in materia di mutui ad interesse agevolato nel settore dell'edilizia residenziale, un regolamento snello e funzionale, che fissi gli aspetti fondamentali e permetta ai valdostani di scegliere, con regole e tempi certi, come investire i risparmi e come pianificare una scelta così importante per la vita delle persone, considerato che ci sono mutui della durata di 30 anni. Oltre al regolamento che fissa i principi fondamentali di riferimento, è opportuno che sia prevista una deliberazione della Giunta regionale che specifichi le procedure con l'obiettivo della semplificazione e di risposte immediate e con tempi certi. Riteniamo, quindi, necessario mantenere in vigore il regolamento regionale 26 maggio 2009, n. 2 (recante disposizioni per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell'edilizia residenziale), apportando allo stesso le necessarie modifiche tendenti in particolare a: - adeguare i limiti massimi di spesa finanziabile, innalzandoli (articolo 3); - introdurre la possibilità, per il soggetto interessato, di pagare le rate del mutuo anche con scadenza mensile o bimestrale, oltre che semestrale (articolo 4); - permettere di scomputare, ai fini del rispetto dell'isee, il reddito derivante dal valore dell'immobile oggetto di mutuo (articolo 7); - mantenere tre fasce per i tassi d'interesse, a partire da 0,5% per le fasce più deboli con ISEE sino a euro (articolo 8); - incentivare il ricorso alla "legge casa" (la legge regionale 4 agosto 2009, n. 24, recante misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'aosta), portando da 120 a 140 metri quadri la superficie utile residenziale in caso di utilizzo di tale legge (articolo 9); - introdurre tempi certi entro cui l'ente mutuante deve concludere la pratica di concessione del finanziamento (45 giorni) dal perfezionamento degli oneri a carico del richiedente (articolo 14). Passando all'esame dei restanti articoli, gli articoli 1 e 5 sostituiscono il riferimento alla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76, oggi abrogata, con il corretto riferimento alla 13 febbraio 3013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative). L'articolo 2 apporta delle modifiche in materia di composizione del nucleo familiare. L'articolo 6 apporta delle modificazioni per quanto concerne i requisiti soggettivi dei richiedenti il mutuo. L'articolo 10 modifica l'articolo 11, in materia di caratteristiche degli interventi aventi ad oggetto una nuova costruzione, del regolam. reg. 2/2209. L'articolo 11 modifica l'articolo 12, recante la disciplina delle caratteristiche degli interventi aventi ad oggetto il recupero, del regolam. reg. 2/2009. L'articolo 12 modifica l'articolo 13 del regolam. reg. 2/2009, articolo che

3 Atti consiliari 3 Consiglio regionale della Valle d Aosta definisce quale sia la superficie utile residenziale per gli interventi previsti. L'articolo 13 modifica l'articolo 20 del regolam. reg, 2/2009, chiarendo meglio i casi di ammissione a finanziamento. L'articolo 15 modifica l'articolo 22 del regolam. reg, 2/2009, precisando le modalità di erogazione dei mutui aventi ad oggetto l'acquisto di immobili. L'articolo 16 modifica l'articolo 24 del regolam. reg, 2/2009, articolo che reca la disciplina dei termini di presentazione della documentazione e della eventuale revoca. L'articolo 17 modifica l'articolo 25, disciplinante i vincoli di residenza, del regolam. reg. 2/2009. Gli articoli 18 e 19 modificano rispettivamente gli articoli 30 e 31 del regolam. reg, 2/2009, che disciplinano i casi di separazione dei coniugi e di divorzio, nonché di successione. L'articolo 20 reca le disposizioni transitorie. L'articolo 21 introduce la dichiarazione di urgenza.

4 Atti consiliari 4 Consiglio regionale della Valle d Aosta PROPOSTA DI REGOLAMENTO Art. 1 (Modificazioni all'articolo 1) 1. Al comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 26 maggio 2009, n. 2 (Nuove disposizioni per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell'edilizia residenziale. Abrogazione dei regolamenti regionali 27 maggio 2002, n. 1, 17 agosto 2004, n. 1, e 18 gennaio 2007, n. 1), le parole " Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia)" sono sostituite dalle seguenti "Ai sensi del Capo II del Titolo IV della legge regionale 13 febbraio 3013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative)". Art. 2 (Modificazioni all'articolo 2) 1. Al comma 1 dell'articolo 2 del regolam. reg. 2/2009 dopo la parola "parentela" sono aggiunte le seguenti: "di primo grado". 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 del regolam. reg. 2/2009 è aggiunto il seguente: "1bis. Qualora il nucleo familiare sia composto da soggetti non legati da vincoli di coniugio, affinità o parentela di primo grado, lo stesso deve essere stato costituito da oltre un anno dalla data di presentazione della domanda.". Art. 3 (Modificazioni all'articolo 3) 1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del regolam. reg. 2/2009 le parole "euro " sono sostituite dalle seguenti "euro ". 2. Alla lettera b) dell'articolo 3 del regolam. reg. 2/2009 le parole "euro " sono sostituite dalle seguenti "euro ". 3. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 del regolam. reg. 2/2009 le parole "euro " sono sostituite dalle seguenti "euro ".

5 Atti consiliari 5 Consiglio regionale della Valle d Aosta 4. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 del regolam. reg. 2/2009 le parole "euro " sono sostituite dalle seguenti "euro ". 5. Al comma 3 dell'articolo 3 del regolam. reg. 2/2009 le parole "dell'articolo 1 della l.r. 76/1984" sono sostituite dalle seguenti "dell'articolo 68, comma 1, della l.r. 3/2013". 6. Al comma 5 dell'articolo 3 del regolam. reg. 2/2009 le parole "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti "20 per cento". Art. 4 (Sostituzione dell'articolo 4) 1. L'articolo 4 del regolam. reg. 2/2009 è sostituito dal seguente: "Art. 4 (Durata dei mutui) 1. I mutui sono ammortizzabili in anni trenta mediante pagamento di rate posticipate con le seguenti modalità: a) mensili, con scadenza il primo giorno di ogni mese, comprensivo dei periodi di preammortamento e di ammortamento; b) bimestrali, con scadenza il 1 gennaio, 1 marzo, 1 maggio, 1 luglio, 1 settembre e 1 novembre, comprensivo dei periodi di preammortamento e di ammortamento. 2. Su richiesta del soggetto interessato, il periodo di ammortamento può essere ridotto a venticinque, venti e quindici anni. 3. L'ammortamento dei mutui erogati in unica soluzione decorre dal giorno di scadenza di cui al comma 1 successivo alla data di stipulazione del contratto di mutuo; per il periodo di preammortamento, intercorrente tra la data di stipulazione del contratto di mutuo e l'inizio dell'ammortamento, il mutuatario deve corrispondere gli interessi maturati, calcolati sulla base del tasso applicato al mutuo. 4. L'ammortamento dei mutui erogati in più soluzioni decorre dal giorno di scadenza di cui al comma 1

6 Atti consiliari 6 Consiglio regionale della Valle d Aosta successivo alla data di stipulazione del contratto; per il periodo di preammortamento, intercorrente tra la data della prima erogazione e l'inizio dell'ammortamento, il mutuatario deve corrispondere gli interessi maturati, calcolati sulla base del tasso applicato al mutuo.". Art. 5 (Modificazione all'articolo 6) 1. Al comma 1 dell'articolo 6 del regolam. reg. 2/2009 le parole " dell'articolo 1 della l.r. 76/1984" sono sostituite dalle seguenti "dell'articolo 68, comma 1, della l.r. 3/2013". Art. 6 (Modificazione all'articolo 7) 1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del regolam. reg. 2/2009 le parole "a sessantacinque anni" sono sostituite dalle seguenti "a settanta anni". 2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 del regolam. reg. 2/2009 le parole "delle forze dell'ordine" sono sostituite dalle seguenti "delle forze dell'ordine e delle forze armate". 3. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 del regolam. reg. 2/2009 sono aggiunte, in fine, le seguenti "Qualora, all'atto della presentazione della domanda di mutuo il rispetto del requisito in argomento sia comprovato dalla presentazione di un compromesso di vendita registrato e che il relativo atto di vendita sia stipulato prima della stipula del contratto di mutuo.". 4. Al comma 7 dell'articolo 7 del regolam. reg. 2/2009 le parole "i figli conviventi con i genitori o, nel caso di decesso di entrambi, con altri parenti e affini" sono sostituite dalle seguenti "i componenti non vincolati da coniugio". 5. Dopo il comma 7 dell'articolo 7 del regolam. reg. 2/2009 è aggiunto il seguente: "7bis.Ai fini della concessione del mutuo a un nucleo familiare costituito da persone non aventi vincoli di coniugio o parentela o affinità di primo grado, l'immobile è cointestato ai componenti dell'intero nucleo familiare.".

7 Atti consiliari 7 Consiglio regionale della Valle d Aosta Art. 7 (Sostituzione dell'articolo 8) 1. L'articolo 8 del regolam. reg. 2/2009 è sostituito dal seguente: "Art. 8 (Limiti di reddito e modalità per la determinazione del medesimo) 1. Per l'accesso ai mutui, l'indicatore della Situazione Economica (ISE) del nucleo familiare non può essere inferiore a euro e l'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non può essere superiore a euro Ai fini del rispetto del requisito ISE, la detrazione spettante per lavoratore dipendente non forma oggetto di scomputo. Ai fini del rispetto del requisito ISEE, il reddito derivante dal valore dell'immobile oggetto di mutuo, terreno o fabbricato, forma oggetto di scomputo. 2. Gli indicatori di cui al comma 1 sono desunti dalla dichiarazione sostitutiva unica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), in corso di validità alla data di presentazione della domanda di mutuo. 3. I limiti di reddito di cui al presente articolo possono essere modificati, in caso di necessità, dalla Giunta regionale con propria deliberazione, sentite le Commissioni consiliari competenti.". Art. 8 (Sostituzione dell'articolo 9) 1. L'articolo 9 del regolam. reg. 2/2009 è sostituito dal seguente: "Art. 9 (Tassi di interesse) 1. Il tasso di interesse annuo applicato ai mutui è pari: a) allo 0,5 per cento, per valori di ISEE fino a euro ;

8 Atti consiliari 8 Consiglio regionale della Valle d Aosta b) all'1 per cento, per valori di ISEE superiori a euro e fino a euro ; c) all'1,5 per cento, per valori di ISEE superiori a euro e fino a La Giunta regionale, con propria deliberazione, può rideterminare i tassi di interesse annui di cui al comma 1, sulla base dell'andamento dei tassi di interesse del mercato di riferimento.". Art. 9 (Modificazioni all'articolo 10) 1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 del regolam. reg. 2/2009 è sostituita dalla seguente: "b) di un'abitazione in corso di costruzione o di recupero con superficie utile residenziale non superiore a 120 metri quadrati, o 140 metri quadrati conseguenti a interventi effettuati ai sensi della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 (Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'aosta/vallée d'aoste. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18);". 2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 del regolam. reg. 2/2009 è sostituita dalla seguente: "b) che prevedono atti di compravendita tra coniugi, non divorziati;". 3. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 del regolam. reg. 2/2009 è sostituita dalla seguente: "c) relativi ad acquisti di abitazioni di edilizia residenziale pubblica inseriti nei piani vendita a prezzi convenzionati o agevolati;". Art. 10 (Modificazioni all'articolo 11) 1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 del regolam. reg. 2/2009 è sostituita dalla seguente: "c) di un'abitazione compresa in un edificio plurifamiliare, edificato su area posseduta in comproprietà con soggetti non appartenenti al nucleo familiare, a condizione che una sola unità abitativa, con superficie utile residenziale non

9 Atti consiliari 9 Consiglio regionale della Valle d Aosta superiore a 120 metri quadrati, sia di proprietà del nucleo familiare del richiedente e che l'atto di divisione con assegnazione in piena proprietà dell'abitazione finanziata sia stato rogato prima della stipulazione del contratto preliminare di mutuo.". Art. 11 (Modificazioni all'articolo 12) 1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 del regolam. reg. 2/2009 è sostituita dalla seguente: "a) al recupero, anche con ampliamento volumetrico, di un fabbricato;". 2. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 12 del regolam. reg. 2/2009 è abrogata. Art. 12 (Modificazioni all'articolo 13) 1. Il comma 2 dell'articolo 13 del regolam. reg. 2/2009 è sostituito dal seguente: "2. Per i nuclei familiari con più di quattro persone, il limite di 120 metri quadrati di cui agli articoli 10, 11 e 12 è maggiorato di 15 metri quadrati per ogni componente eccedente le quattro unità, mentre la spesa complessiva, come risultante dall'applicazione dei costi massimi ammissibili, è calcolata nel limite massimo di 120 metri quadrati.". 2. Dopo il comma 3 dell'articolo 13 del regolam. reg. 2/2009 è aggiunto il seguente: "3bis.La spesa complessiva, come risultante dall'applicazione dei costi massimi ammissibili, è calcolata sull'intero intervento concessionato in capo al richiedente e al coniuge.". Art. 13 (Modificazioni all'articolo 20) 1. Il comma 1 dell'articolo 20 del regolam. reg. 2/2009 è sostituito dal seguente: "1. Il dirigente della struttura competente, in relazione alle risorse finanziarie disponibili determinate ai sensi dell'articolo 6, dispone il finanziamento delle domande ammesse a mutuo. Per le domande di

10 Atti consiliari 10 Consiglio regionale della Valle d Aosta alloggi in corso di costruzione, l'ammissione a finanziamento è disposta al primo finanziamento successivo alla presentazione alla struttura del certificato di agibilità dell'immobile oggetto di mutuo.". Art. 14 (Modificazioni all'articolo 21) 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 è inserito il seguente: "1bis.L'ente mutuante deve concludere la pratica di concessione del finanziamento entro il termine di 45 giorni dal perfezionamento degli oneri a carico del richiedente.". 2. Il comma 2 dell'articolo 21 è sostituito dal seguente: "2. Il contratto preliminare di mutuo e il contratto di mutuo devono essere stipulati, pena la revoca del finanziamento in caso di ritardo ascrivibile al beneficiario, entro il termine di dodici mesi dalla data di cui al comma 1bis.". 3. Dopo il comma 4 dell'articolo 21 del regolam. reg. 2/2009 è aggiunto il seguente: "4bis.Qualora il nucleo familiare sia stato costituito come definito dall'articolo 2, comma 1bis, l'immobile deve essere cointestato ai soggetti inseriti nel nucleo familiare.". Art. 15 (Modificazioni all'articolo 22) 1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 22 del regolam. reg. 2/2009 è sostituito dal seguente: "1. I mutui aventi ad oggetto l'acquisto di immobili censiti al catasto fabbricati, in corso di costruzione o recupero, e dotati di certificato di agibilità sono erogati in unica soluzione, subordinatamente:". Art. 16 (Modificazioni all'articolo 24) 1. Al comma 1 dell'articolo 24 del regolam. reg. 2/2009 la parola "quarantotto" è sostituita dalla parola "sessanta".

11 Atti consiliari 11 Consiglio regionale della Valle d Aosta 2. Il comma 2 dell'articolo 24 del regolam. reg. 2/2009 è sostituito dal seguente: "2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 comporta la revoca del finanziamento, limitatamente alle somme ancora da erogare e l'importo erogato è posto in ammortamento, con decorrenza dal 1 gennaio o dal 1 luglio successivo alla data di scadenza del termine di cui al comma 1, con un aumento del tasso di interesse a carico del mutuatario, a titolo di penale, di una percentuale pari a 0,5 sulla fascia assegnata.". Art. 17 (Modificazioni all'articolo 25) 1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 25 del regolam. reg. 2/2009 è aggiunta la seguente: "bbis) dalla data di presentazione della documentazione prevista al comma 1 dell'articolo 24 per i mutui posti in ammortamento ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.". 2. Al comma 2 dell'articolo 25 del regolam. reg. 2/2009 la parola "due semestralità comprensive" è sostituita dalla parola "una semestralità comprensiva". Art. 18 (Modificazioni all'articolo 30) 1. Il comma 1 dell'articolo 30 del regolam. reg. 2/2009 è sostituito dal seguente: "1. In caso di separazione dei coniugi, l'intera proprietà dell'abitazione finanziata può essere alienata all'altro coniuge. In tal caso, il coniuge cedente può presentare nuova domanda di mutuo dopo la sentenza di divorzio.". Art. 19 (Modificazioni all'articolo 31) 1. Al comma 3 dell'articolo 31 del regolam. reg. 2/2009 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera b)".

12 Atti consiliari 12 Consiglio regionale della Valle d Aosta Art. 20 (Disposizioni transitorie) 1. Le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 2, del regolam. reg. 2/2009 si applicano anche ai mutui giacenti. Art. 21 (Dichiarazione d'urgenza) 1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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