QUADRO RU CREDITI D IMPOSTA

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1 QUADRO RU CREDITI D IMPOSTA ASPETTI GENERALI Devono compilare il Quadro RU i soggetti che hanno usufruito nel periodo d imposta in corso, ovvero in periodi precedenti (nel caso vi siano ancora delle eccedenze riportabili) di crediti d imposta, sulla base delle leggi in vigore. Si segnalano di seguito i crediti d imposta già in vigore in periodi di imposta precedenti e recentemente prorogati: credito d imposta concesso a favore degli autotrasportatori per il recupero del contributo versato al SSN nell anno 2012 incluso nei premi di assicurazione per la responsabilità civile auto, prorogato per l anno 2012 dalla legge 12 novembre 2012 n. 183; credito d imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno, istituito dall art. 2 del D.L. n. 70/ 2011, convertito con modificazione dalla legge n. 106/2011. Il Quadro RU richiede l esposizione dei dati relativi ad una serie di crediti d imposta di cui i seguenti soggetti hanno usufruito durante il periodo d imposta in corso o in periodi di imposta precedenti. Si segnala che la struttura del presente Quadro è stata profondamente modificata rispetto all anno precedente, risulta infatti costituito da sole 5 Sezioni, rispetto alle 22 del dichiarativo 2012: la Sezione I è una vera e propria Sezione pluricredito, dove vanno indicati tutti i crediti di imposta ad eccezione del credito di imposta caro petrolio (da indicare nella Sezione II), e nuovi investimenti nelle aree svantaggiate ex art. 1, comma 271 legge n. 296/2006 (da indicare nella Sezione IV); la Sezione II è destinata ad accogliere i dati relativi al credito di imposta a favore degli autotrasportatori per l acquisto di gasolio; la Sezione IV è destinata al credito di imposta relativo ai nuovi investimenti nelle aree svantaggiate ex art. 1, comma 271, legge n. 296/2006; la Sezione V è riservata alla indicazione dei crediti di imposta residui e non più riportati dettagliatamente nel presente Quadro; la Sezione VI è suddivisa in tre sotto Sezioni e contiene le informazioni relative ai crediti d imposta ricevuti (VI-A) e trasferiti (VI-B) nonché ai crediti eccedenti il limite annuale di utilizzo (VI-C). E stata inoltre modificata la modalità di esposizione nel Quadro dei crediti d imposta ricevuti e ceduti. Nelle singole Sezioni del Quadro RU 2013, infatti, sono stati inseriti appositi Righi per l indicazione degli importi ricevuti e ceduti. I dati dei crediti ricevuti e ceduti devono essere inoltre esposti, rispettivamente, nelle Sezioni VI-A e VI-B. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SP 403

2 Struttura del Quadro Il Quadro si compone di cinque Sezioni. Sezione I Righi RU1-RU12 Sezione II Righi RU21-RU28 Sezione IV Righi RU41-RU53 Sezione V Righi RU401-RU407 Sezione VI Righi RU501 -RU534 Crediti di imposta Caro Petrolio Nuovi investimenti aree svantaggiate Altri crediti di imposta Crediti di imposta ricevuti, trasferiti, limite di utilizzo Utilizzo credito d imposta A decorrere dall anno 2008, i crediti d imposta da indicare nel presente Quadro possono essere utilizzati, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole norme istitutive, in misura non superiore a euro annui (art. 1, commi da 53 a 57, legge n. 244/2007). L ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l eccedenza. Con la Risoluzione n. 9/DF del 3 aprile 2008 il Ministero dell economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze ha precisato che il limite di euro si cumula con il limite generale alle compensazioni previsto dall art. 25, comma 2, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 ( ,90 euro). La medesima Risoluzione, inoltre, ha specificato che, qualora in un determinato anno siano effettuate compensazioni per un importo inferiore al limite di euro ,90, i crediti da Quadro RU possono essere utilizzati anche oltre lo specifico limite dei euro, fino a colmare la differenza non utilizzata del limite generale. Il predetto limite di non si applica: al credito d imposta di cui all art. 1, commi da 280 a 283, della legge n. 296 del 2006 (Ricerca e sviluppo); al credito d imposta previsto dall art. 1, commi da 271 a 279, della legge n. 296 del 2006 (Acquisto di beni strumentali in Aree Svantaggiate), il limite non si applica a partire dal 1 gennaio 2010; agli incentivi previsti o prorogati dall art. 29 del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 (Incentivi per la rottamazione e per l acquisto, con rottamazione, di autoveicoli e motocicli); ai crediti di imposta per il settore cinematografico ex legge n. 244/2007; al credito d imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate iscritte in bilancio di cui all art. 2, comma 55, del D.L. n. 225/2010; al credito d imposta per la ricerca scientifica, istituito dall art. 1 del D.L. n. 70/2011; 404 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SP

3 al credito d imposta a favore degli autotrasportatori (caro petrolio) istituito dall art. 1 del D.L. n. 265 del 2000, con riferimento al credito d imposta riferito ai consumi effettuati a partire dal 2012; al credito d imposta a favore delle imprese che assumono lavoratori dipendenti altamente qualificati, di cui all art. 24 del D.L. n. 83/212, convertito dalla legge n. 134/2012. Il predetto limite di euro non si applica inoltre: ai crediti d imposta spettanti a titolo di rimborso di contributi anticipati sotto forma di sconto sul prezzo di un bene o di un servizio, ai sensi dell art. 1, comma 10, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, e successive modifiche; alle imprese che, in possesso dei requisiti previsti dalla medesima legge, hanno presentato all Agenzia delle entrate un apposita istanza preventiva ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del Ai fini della verifica dell anzidetto limite di utilizzo, nel presente Quadro è prevista un apposita Sezione (Sezione VI-C). Regole applicabili ai crediti d imposta Si segnalano le seguenti regole di carattere generale applicabili ai crediti d imposta: salvo espressa deroga, non danno diritto a rimborso anche qualora non risultino completamente utilizzati; possono essere utilizzati, secondo le modalità previste dalle norme istitutive delle singole agevolazioni, in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 e/o in diminuzione delle imposte e ritenute specificatamente individuate dalle norme istitutive; in caso di utilizzo del credito d imposta non spettante o spettante in misura inferiore, si rendono applicabili le sanzioni previste a seguito della liquidazione delle imposte ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del Si rammenta, altresì, che l importo del credito indebitamente utilizzato può essere versato, a seguito di ravvedimento ex art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, entro il trentesimo giorno successivo alla data della commessa violazione ovvero entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno in cui è stata commessa la violazione, unitamente ai relativi interessi e sanzioni (cfr. risoluzione n. 166/E del 4 giugno 2002). Si segnala inoltre che, ove non diversamente indicato nelle relative istruzioni, deve intendersi che i crediti d imposta non concorrono alla determinazione del reddito imponibile. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SP 405

4 GUIDA ALLA COMPILAZIONE SEZIONE I: Crediti di imposta Come anticipato nelle premesse, il Modello RU risulta profondamente modificato rispetto agli anni precedenti, grazie alla introduzione della presente Sezione pluricredito nella quale vanno indicati la maggioranza dei crediti di cui il contribuente ha beneficiato nel corso del periodo di imposta. Diversamente dagli anni precedenti, viene quindi abbandonata la compilazione di un diverso Quadro per ogni credito di imposta. La Sezione va compilata tante volte quanti sono i crediti di cui il contribuente ha beneficiato nel periodo d imposta cui si riferisce la dichiarazione dei redditi. In particolare, per ciascuna agevolazione fruita, devono essere indicati: il Codice identificativo del credito ed i relativi dati; nella casella Mod. N va indicato il numero del modulo compilato. Si presenta di seguito il nuovo Quadro riferito ai Crediti di imposta, successivamente si riportano i crediti di imposta da indicare nella presente Sezione, e le peculiarità relative alla compilazione della presente Sezione. Si segnala che alcuni Righi e/o Colonne possono essere compilati solo con riferimento ad alcuni crediti di imposta. Rigo RU1 - Dati identificativi del credito di imposta spettante In Colonna 1, indicare il Codice credito relativo a ciascun credito di imposta e corrispondente alla descrizione di ciascun credito, come indicato nella tabella di seguito riportata. La Colonna 2, va compilata esclusivamente con riferimento al credito d imposta 82 Nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno, riportando il Codice della Regione che ha rilasciato il provvedimento di assenso, indicato nella parte delle istruzioni dedicata alla descrizione del credito. 406 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SP

5 La Colonna 3 va compilata esclusivamente con riferimento al credito d imposta 79 Investimenti Regione Siciliana, riportando l anno di presentazione dell istanza di attribuzione; si rimanda all apposito paragrafo del presente Quadro per la compilazione del Rigo. Rigo RU2 - Credito di imposta residuo della precedente dichiarazione Indicare l ammontare del credito di imposta residuo, relativo alla agevolazione indicata nel Rigo RU1, risultante dalla precedente dichiarazione Modello UNICO Si evidenzia che in tabella, nella descrizione di ciascun credito è indicato il Rigo della precedente dichiarazione cui fare riferimento. Il Rigo non può essere compilato per i crediti contraddistinti dai Codici 38 e 82. Rigo RU3 - Credito di imposta ricevuto (da riportare in Sezione VI- A) Nel Rigo RU3 va indicato l ammontare del credito di imposta ricevuto in veste di soci, beneficiari di Trust o cessionari il credito d imposta indicato nel Rigo RU1 Rigo RU4 - Ammontare dei costi sostenuti Il presente Rigo può essere compilato con riferimento ai seguenti crediti contraddistinti dai Codici: 50 Agricoltura 2007; 79 Investimenti Regione Siciliana; 81 Ricerca scientifica; 83 Carta per editori, qualora eventualmente spetti un credito di imposta e sia pertanto compilato il Rigo RU5 relativo al credito spettante nel periodo. In Colonna 1 va indicato l ammontare complessivo dei costi sostenuti nel periodo d imposta relativi alla acquisizione dei beni agevolati. In Colonna 2 va indicato l ammontare complessivo dell investimento agevolabile. Rigo RU5 - Credito di imposta spettante nel periodo Il presente Rigo accoglie l ammontare dei crediti di imposta spettanti nel periodo; in dettaglio: in Colonna 1, da compilare esclusivamente con riferimento al credito 01 Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica, indicare l ammontare del credito maturato nel periodo d imposta cui si riferisce la presente dichiarazione relativo ai costi di collegamento alla rete; in Colonna 2, indicare l ammontare complessivo del credito maturato nel periodo d imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, compreso l importo di Colonna 1. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SP 407

6 Il presente Rigo non può essere compilato con riferimento ai crediti d imposta non più operativi nel periodo di riferimento della presente dichiarazione, e contraddistinti dai Codici 03, 04, 09, VS, TS, da 41 a 45, 48, 49, 51, 53, 54, 55, da 57 a 60, 63, da 69 a 75 e 77. Rigo RU6 - Credito di imposta utilizzato in compensazione Nel Rigo RU6 va indicato l ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, mantenendo come riferimento il Codice tributo relativo al credito indicato nel Rigo RU1. Rigo RU7 - Credito di imposta utilizzato in compensazione Va indicato nelle Colonne 1, 2, 3, e 6 l ammontare del credito utilizzato in diminuzione delle imposte e ritenute indicate nelle predette Colonne. Il Rigo può essere compilato con riferimento ai seguenti crediti: 02 Esercenti sale cinematografiche; 17 Incentivi per la ricerca scientifica; 20 Veicoli elettrici, a metano o a GPL. Indicare: in Colonna 1, l ammontare del credito utilizzato in diminuzione delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti dovute per l anno 2012: il Rigo non può essere compilato con riferimento ai crediti contraddistinti dai Codici 02 e 17 ; nelle Colonne 2 e 3, l ammontare del credito utilizzato in diminuzione, rispettivamente, dei versamenti periodici e dell acconto e del versamento del saldo dell IVA dovuta per l anno 2012; in Colonna 6, l ammontare del credito utilizzato in diminuzione dell imposta sostitutiva di cui alla legge n. 342 del 2000 relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. La Colonna non può essere compilata con riferimento al credito contraddistinto dal Codice 02. Rigo RU8 - Credito riversato Indicare nel presente Rigo l ammontare del credito di cui al Rigo RU6 versato a seguito di ravvedimento nel periodo d imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni. 408 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SP

7 Rigo RU9 - Credito ceduto (da riportare in Sezione VI- B) Indicare l ammontare del credito d imposta ceduto. I dati identificativi dei soggetti cessionari nonché l importo del credito ceduto devono essere esposti nella Sezione VI-B. Il Rigo può essere compilato con riferimento ai crediti di imposta riferiti all acquisto e la rottamazione di veicoli contraddistinti dai Codici da 41 a 45, da 57 a 60 e da 69 a 73 nonché al credito d imposta a favore delle imprese di esercizio cinematografico per la digitalizzazione delle sale, identificato con il Codice 68. Cessione dei Crediti Con la risoluzione n. 15 del 5 marzo 2010, l Agenzia delle entrate ha precisato che il credito d imposta di cui all art. 1, comma 231, della legge n. 296 del 2006 spettante alle imprese costruttrici e importatrici di veicoli può essere ceduto secondo le disposizioni di cui agli artt e ss. c.c. A norma dell art. 51 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, il credito d imposta a favore delle imprese di esercizio cinematografico per la digitalizzazione delle sale, identificato con il Codice 68 - può essere ceduto ai sensi dell articolo 1260 c.c. agli intermediari bancari, finanziari e assicurativi nonché al fornitore dell impianto; Rigo RU10 - Credito ceduto ai propri soci o associati (da riportare in Sezione VI- B) Indicare nel presente Rigo l ammontare del credito d imposta distribuito ai propri soci o associati, nonché l anno di maturazione del credito d imposta trasferito. Tale importo, indicando l ammontare del credito trasferito per ciascun anno di maturazione, va esposto nella Sezione VI-B. Rigo RU11 - Importo del credito richiesto a rimborso Indicare importo del credito richiesto a rimborso. Il Rigo può essere compilato con riferimento ai seguenti crediti d imposta: 01 Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica; 05 Esercizio di servizio di taxi, nel caso riportare l importo dei buoni d imposta di cui si chiede il rilascio alla competente circoscrizione doganale. Rigo RU12 - Credito di importo del credito richiesto a rimborso Indicare l ammontare del credito residuo da riportare nella successiva dichiarazione, risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei Righi RU2, RU3, RU5, Colonna 2, e RU8 e la somma degli importi indicati nei Righi RU6, RU7, RU9, RU10 ed RU11. Il Rigo non può essere compilato con riferimento ai crediti contraddistinti dai Codici 04 Investimenti delle imprese editrici e 38 Recupero contributo SSN. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SP 409

8 Si rinvia alle istruzioni relative a ciascun credito d imposta per le modalità di utilizzo. 410 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SP

9 Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica - Codice credito 01 L art. 8, comma 10, lett. f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni ha previsto la concessione di incentivi per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei comuni situati in specifiche zone climatiche. Le modalità di utilizzazione sono state fissate con decreto interministeriale 20 luglio 2000, n. 337, con il quale si prevede la concessione di un agevolazione con credito d imposta pari a euro 0.01 per Kw di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all utente finale, per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa nelle zone climatiche citate. Nella Sezione va altresì indicato il credito d imposta previsto a favore dei medesimi gestori dall art. 29 della legge n. 388 del 2000 per il collegamento alle reti di teleriscaldamento. Estensione della agevolazione agli impianti alimentati con energia termica geotermica e con biomassa La Legge finanziaria 2009 ha disposto, a decorrere dal 1 gennaio 2009, l applicazione delle disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all art. 6 del D.L. 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n Ambito soggettivo Al beneficio sono ammessi i gestori delle reti di teleriscaldamento dietro presentazione di apposita istanza all ufficio tecnico di finanza territorialmente competente. E previsto, per gli utenti che si collegano a reti di teleriscaldamento alimentate con energia geotermica o biomassa un contributo pari a euro 20,66 per ogni Kw di potenza impiegata, che viene trasferito all utente finale sotto forma di credito d imposta a favore del soggetto nei cui confronti è dovuto il costo di allaccio alla rete. Con Risoluzione n. 45/E del 16 marzo 2004 l Agenzia dell entrate ha stabilito che il credito d imposta non può essere calcolato in misura fissa per ciascun utente. La norma agevolativa è in vigore dal 1 gennaio 2001 (Circolare n. 95E/2001). Utilizzo I beneficiari sono ammessi ad usufruire dell agevolazione previa presentazione agli uffici delle entrate competenti, dell autodichiarazione sul credito maturato con la tabella dei Kwh forniti, avvalendosi delle procedure di compensazione di cui all art. 17 del D.Lgs. n. 241 del Il Codice tributo da indicare nel Modello di pagamento F24 è L ammontare del credito di imposta non utilizzato in compensazione può essere richiesto a rimborso nella dichiarazione (importo in Rigo RU11). E stato istituito, nel caso di maggiore utilizzo del credito spettante, il Codice tributo 6768 da utilizzare a seguito di ravvedimento. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SP 411

10 Nel Rigo RU2 va indicato, l ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al Rigo RU7 del Modello UNICO Rigo RU5 - Credito d imposta spettante nel periodo Nel Rigo RU5 va indicato: in Colonna 1, l ammontare del credito maturato nel periodo d imposta cui si riferisce la presente dichiarazione ai sensi dell art. 29 della legge n. 388 del 2000 e già compensato in Colonna 2; in Colonna 2, l ammontare complessivo del credito maturato nel periodo d imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, comprensivo dell importo di cui alla Colonna 1. Rigo RU11 - Credito d imposta richiesto a rimborso Nel Rigo RU11 va indicato l importo del credito richiesto a rimborso. Non possono essere compilati i Righi RU4, RU7 e RU9. Esercenti sale cinematografiche - Codice credito 02 L art. 20 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60 prevede la concessione agli esercenti sale cinematografiche di un credito di imposta in sostituzione degli abbuoni previsti ai fini del versamento dell imposta sugli spettacoli. Misura del credito Il credito d imposta, da commisurare ai corrispettivi del periodo di riferimento, al netto dell IVA, risultanti dalle annotazioni nel registro di cui all art. 24 D.P.R. n. 633 del 1972, può essere utilizzato nei periodi successivi al trimestre o semestre solare di riferimento dalle seguenti categorie di soggetti: esercenti sale cinematografiche in genere: 1%; esercenti sale cinematografiche d essai e delle comunità religiose: 7%; esercenti sale cinematografiche che effettuano programmazioni di film di produzione nazionale e dell Unione Europea: 3,5%; esercenti sale cinematografiche che effettuano programmazioni di film d interesse culturale nazionale: 7%; esercenti sale cinematografiche che effettuano programmazioni: - di soli cortometraggi: 7%; - di cortometraggi abbinati a lungometraggi come completamento di programma: 0,5%; 412 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SP

11 esercenti sale cinematografiche che effettuano programmazione di film per ragazzi: 1) nazionali e/o dell Unione Europea: 6,5%; 2) di qualunque nazionalità: 1%. La percentuale di credito concessa a esercenti sale cinematografiche d essai e delle comunità religiose non è cumulabile con le altre. Agli esercenti sale cinematografiche in genere che in ciascun trimestre solare e, comunque, nell arco di ogni semestre solare dell anno, eccetto i mesi di luglio e agosto, abbiano destinato complessivamente almeno il 25% delle giornate di proiezione, nelle sale di cui sono titolari, ai film di produzione nazionale e dell Unione Europea nonché a quelli di interesse culturale nazionale, il credito compete nella misura del 2% (in luogo dell 1%). Detto credito, che non concorre alla formazione del reddito imponibile può essere detratto in sede di liquidazioni e versamenti dell IVA o compensato ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. n. 241 del Il Codice tributo da indicare nel Modello di pagamento F24: Credito d imposta per esercenti sale cinematografiche. Riferimenti normativi: Decreto interministeriale n. 310 del 22 settembre Nel Rigo RU2 va indicato l ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al Rigo RU12 del Modello UNICO Rigo RU7 - Credito d imposta spettante nel periodo In Colonna 2 indicare l ammontare del credito utilizzato in diminuzione per i versamenti periodici e per l acconto IVA. In Colonna 3 indicare l ammontare del credito utilizzato in diminuzione per il saldo IVA. Per il presente Quadro non possono essere compilati i Righi RU4, RU5 Colonna 1, RU7 Colonne 1, e 6, RU9 e RU11. Il credito residuo potrà essere utilizzato in diminuzione ai fini dell IVA dovuta per i periodi d imposta successivi ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del periodo d imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. Incentivi occupazionali - Codice Credito 03 Vanno inseriti con il Codice 03 : la parte residua del credito d imposta previsto dall art. 7 della legge n. 388 del 2000 e di quello previsto dall art. 63, comma 1, lett. a), primo periodo, della DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SP 413

12 legge n. 289 del 2002 per le assunzioni che rientrano nella misura massima rilevata alla data del 7 luglio 2002, fruibile in forma automatica; la parte residua del credito d imposta di cui all art. 63, comma 1, lett. a), secondo e terzo periodo, della legge n. 289 del 2002, in relazione alle ulteriori assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2003 rispetto alla misura massima rilevata alla data del 7 luglio 2002, fruibile previo assenso dell Agenzia delle entrate; il credito d imposta di cui all art. 63, comma 1, lett. b), della legge n. 289 del 2002, maturato nel periodo d imposta cui si riferisce la presente dichiarazione in relazione agli incrementi occupazionali realizzati sul territorio nazionale e nelle aree svantaggiate rispetto alla base occupazionale media riferita al periodo 1 agosto luglio 2002, fruibile previo assenso dell Agenzia delle entrate. Normativa di riferimento L art. 7, commi da 1 a 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 istituisce un credito di imposta a favore dei datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1º ottobre 2000 ed il 31 dicembre 2003 incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. I crediti di imposta di cui all art. 7 della citata legge n. 388 del 2000 sono utilizzabili, a decorrere dal 1º gennaio 2001, esclusivamente in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del I Codici tributo da indicare nel Modello di pagamento F24 sono i seguenti: Credito d imposta per l incremento dell occupazione - art. 7 della legge 23 dicembre 2000 n. 388; Ulteriore credito d imposta per l incremento dell occupazione - art. 7, comma 10, della legge 23 dicembre 2000 n Incremento del numero dei lavoratori nel periodo 1 luglio 31 dicembre 2002 L art. 2 del D.L. n. 209 del 2002, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, nello stabilire che l incremento del numero dei lavoratori rilevato alla data del 7 luglio 2002 costituisce la misura massima di incremento occupazionale entro la quale può maturare mensilmente il diritto al credito d imposta per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2002, ivi comprese le assunzioni effettuate dall 8 luglio al 31 dicembre 2002, ha consentito l utilizzo di detti crediti, a decorrere dal 1 gennaio 2003, in quote non superiori ad un terzo del totale. Per effetto delle succitate disposizioni sono stati istituiti i seguenti Codici tributo utilizzabili con il Mod. F24: Credito d imposta per l incremento dell occupazione i cui presupposti si siano realizzati entro la data del 30 giugno art. 7, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Ulteriore credito d imposta per l incremento dell occupazione i cui presupposti si siano realizzati entro la data del 30 giugno art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SP

13 Modifiche all agevolazione L art. 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ha eliminato la fruizione automatica dell agevolazione, prevedendo per i nuovi incrementi occupazionali rilevati a decorrere dal 1 gennaio 2003, l obbligo di una preventiva istanza da inoltrare al Centro Operativo di Pescara - Mod. ICO. Per ulteriori chiarimenti si rinvia alle Circolari n. 1/E del 3 gennaio 2001, n. 5/E del 26 gennaio 2001, n. 11/E del 13 febbraio 2003 e n. 16 del 9 aprile La Finanziaria 2006, al fine di rendere più efficiente l utilizzo degli strumenti di incentivazione per le assunzioni, alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha apportato le seguenti modificazioni: le risorse derivanti da rinunce o da revoche di contributi sono utilizzate dall Agenzia delle entrate per accogliere, secondo l ordine cronologico di presentazione, le richieste di ammissione all agevolazione non accolte per insufficienza di disponibilità; il datore di lavoro presenta l istanza di accesso alle agevolazioni prima di aver disposto le relative assunzioni, le stesse sono effettuate entro trenta giorni dalla comunicazione dell accoglimento dell istanza da parte dell Agenzia delle entrate. In tal caso, l istanza è completata, a pena di decadenza, con la comunicazione dell identificativo del lavoratore, entro i successivi trenta giorni. Per effetto delle succitate disposizioni il credito è fruibile in forma automatica utilizzando i Codici tributo 6751 e 6758 per l anno 2003, per ogni ulteriore incremento rispetto alla misura massima rilevata alla data del 7 luglio 2002, un credito d imposta, nelle nuove misure ivi previste, fruibile successivamente all assenso dell Agenzia delle entrate in relazione all istanza presentata mediante il Modello ICO. Il credito è fruibile in forma automatica utilizzando i Codici tributo 6752, 6753 e 6754 dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2006, a favore dei datori di lavoro che alla data del 7 luglio 2002 non avevano registrato alcun incremento occupazionale e dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2006 a favore dei datori di lavoro in possesso di incrementi occupazionali alla predetta data, un credito d imposta fruibile successivamente all assenso dell Agenzia delle entrate in relazione all istanza presentata mediante il medesimo Modello ICO. Il credito è fruibile in forma automatica utilizzando i Codici tributo 6755, 6756 e Si rammenta che il credito d imposta per le assunzioni nelle aree svantaggiate è fruibile nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis. Nel Rigo RU2 va indicato l ammontare del credito residuo risultante rispettivamente dalle Colonne 1 e 2 del Rigo RU17 del Modello UNICO Rigo RU6 - Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. n. 241/1997 Va indicato l ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SP 415

14 Per il presente Quadro possono essere compilati unicamente i Righi RU2, RU6, RU8 e RU12. Investimenti delle imprese editrici - Codice credito 04 L art. 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62 prevede la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano investimenti entro il 31 dicembre Agevolazione L agevolazione consiste nel riconoscere un credito pari al 3% del costo sostenuto, con riferimento al periodo d imposta in cui l investimento è effettuato, e spetta nella medesima misura, in ciascuno dei quattro periodi d imposta successivi. L eventuale eccedenza del credito che non trova capienza nel periodo d imposta in cui è concesso è utilizzabile nei successivi periodi d imposta, ma non oltre il quarto. Revoca Le modalità di attuazione del beneficio sono state disciplinate con un apposito Regolamento approvato con D.P.C.M. 6 giugno 2002, n. 143, in particolare, lo stesso prevede che qualora i beni oggetto dell agevolazione sono ceduti a terzi, destinati al consumo personale o familiare dell imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all esercizio dell impresa o a strutture situate all estero, entro il secondo periodo d imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono acquisiti, il credito d imposta, proporzionalmente al costo sostenuto per la loro acquisizione, è revocato. Il credito d imposta eventualmente già utilizzato è versato entro il termine per il versamento a saldo dell imposta sui redditi dovuta per il periodo d imposta in cui si verificano le cause di revoca dell agevolazione, con l applicazione degli interessi calcolati al tasso legale. Utilizzo Il credito d imposta in questione non concorre alla formazione del reddito imponibile ed esso può essere fatto valere in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del Il credito non è rimborsabile e l eventuale eccedenza che non trova capienza nel periodo d imposta in cui è concesso è utilizzabile nei successivi periodi d imposta, ma non oltre il quarto. Per i crediti d imposta i cui presupposti si sono realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.M. 7 febbraio 2003, la fruizione del beneficio è subordinata all accoglimento dell istanza presentata utilizzando l apposito Modello IPE. I Codici tributo da indicare nel Modello di pagamento F24 sono: Credito di imposta a favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali; Credito d imposta in favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali maturato dal 12 febbraio D.M. 7 febbraio DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SP

15 Nel Rigo RU2, va indicato l ammontare del credito d imposta residuo della precedente dichiarazione risultante in Colonna 2 del Rigo RU23 del Modello UNICO Rigo RU6 - Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. n. 241/1997 Indicare l ammontare del credito utilizzato in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, nel periodo d imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite i Codici tributo 6746 e Per il presente Quadro possono essere compilati solo i Righi RU2, RU6 e RU8. Esercizio di servizio di taxi - Codice Credito 05 Va indicato con il Codice 05 il credito d imposta a favore delle imprese titolari di licenza per l esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l esercizio del servizio di noleggio con conducente. Le modalità di attribuzione sono state fissate con i DD.MM. 29 marzo 1994 e 27 settembre 1995: l agevolazione, prima limitata ai veicoli alimentati a benzina o GPL, è stata estesa, dal 1 gennaio 2001, anche a quelli alimentati a gasolio e a metano. (Riferimenti normativi: art. 20, D.L. 331/93; D.Lgs. 504/95; art. 1, D.L. 265/2000; art. 23, L. 388/2000) Entro i due mesi successivi alla scadenza di ogni anno solare, il beneficiario deve presentare alla circoscrizione doganale competente un apposita istanza. L istanza deve essere vistata dalla competente autorità comunale per convalidare i dati in essa riportati. Il credito d imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta con riferimento al quale è concesso il beneficio. Utilizzo Dal 1º gennaio 2001, la compensazione ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 è l unica modalità di utilizzo del credito insieme a quella del buono d imposta (art. 23 della legge n. 388 del 2000), salvo che non si richieda il rilascio di buoni d imposta alle circoscrizioni doganali competenti per territorio ai sensi del D.M. 27 settembre indicato nel Rigo RU30 del Modello UNICO Rigo RU6 - Credito utilizzato Va indicato l ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SP 417

16 Codice tributo Il Codice tributo da utilizzare nel Modello di pagamento F24 per la compensazione è il Rigo RU11 - Credito d imposta spettante nel periodo Va indicato il credito d imposta concesso nel periodo cui si riferisce la dichiarazione e determinato dalla circoscrizione doganale alla quale il titolare di licenza o autorizzazione ha presentato l istanza di concessione del buono di imposta. Per il presente Quadro non possono essere compilati solo i Righi RU4, RU5 Colonna 1, RU7 e RU9. Investimenti in agricoltura - Codice credito 09 Con il Codice 09 va riportato all interno della Sezione il credito d imposta residuo relativo agli investimenti in agricoltura realizzati entro il 31 dicembre 2006 ed indicati nell istanza accolta dall Agenzia delle entrate negli anni 2002, 2003 e/o La Sezione deve essere compilata anche in caso di decadenza dal beneficio a seguito del verificarsi delle ipotesi previste dall art. 8, comma 7, della legge n. 388 del 2000; in tal caso, deve essere compilato solo il Rigo RU45. L art. 69 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ha apportato rilevanti modificazioni in materia di credito d imposta a favore degli investimenti effettuati dalle imprese agricole disciplinato dall art. 11 del D.L. n. 138 del Soggetti beneficiari A partire dal 1 gennaio 2003, possono godere dell agevolazione gli imprenditori a- gricoli di cui al citato art. 1 del D.Lgs. n. 228 del 2001 che esercitano un attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli utilizzando per la loro attività prevalentemente prodotti propri, ovvero, nel caso delle società cooperative, prevalentemente prodotti conferiti da soci. Possono beneficiare dell agevolazione anche altri soggetti che sono equiparati dalla legge agli imprenditori agricoli. Presentazione delle istanze Le imprese che intendono ottenere il credito d imposta per gli investimenti da realizzare nel settore agricolo, devono presentare apposita istanza. Il Direttore dell Agenzia ha emanato il provvedimento del 30 gennaio 2003 con il quale si approvano i Modelli di istanza ITS/A per l attribuzione del credito d imposta in agricoltura. La presentazione dell istanza è condizione necessaria affinché i contribuenti possano concorrere all assegnazione dei fondi che finanziano l agevolazione in e- same. Si rammenta che il credito d imposta maturato in relazione agli investimenti avviati anteriormente alla data dell 8 luglio 2002 deve essere indicato nella Sezione X, indicando il Codice credito VS. 418 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SP

17 Per ulteriori approfondimenti si rinvia alle Circolari n. 68/E e n. 38/E rispettivamente del 13 agosto 2002 e del 10 luglio Codice tributo Il credito è utilizzabile in compensazione ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, mediante Codice tributo Si rammenta che il credito d imposta residuo riferito agli investimenti avviati anteriormente alla data dell 8 luglio 2002 deve essere esposto nella Sezione X indicando il Codice credito VS. indicato nel Rigo RU44, Colonna 4 del Modello UNICO Si rimanda alle istruzioni generali per la compilazione dei Righi RU3, RU6, RU8 e RU12. Per il presente Quadro non possono essere compilati i Righi RU4, RU5, RU7 e RU9 e RU11. Investimenti aree svantaggiate - Codice Credito VS Con il Codice credito VS deve essere indicato il credito residuo relativo al credito d imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all art. 8 della legge n. 388 del 2000 e successive modifiche limitatamente agli investimenti avviati anteriormente alla data dell 8 luglio Agevolazione L agevolazione consiste nel riconoscimento di un credito d imposta commisurato ai nuovi investimenti, applicato nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione europea. Il credito d imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato. Il credito di imposta è fruibile, in via automatica, nelle misure determinate con i decreti del Ministero dell economia e delle finanze 2 aprile 2003 e 6 agosto 2003 e con le delibere del CIPE n. 19 del 29 settembre 2004 e n. 34 del 27 maggio 2005, sugli investimenti agevolabili iniziati prima dell 8 luglio 2002, utilizzando il Codice tributo (Riferimenti normativi: circolare Agenzia delle entrate n. 51 del 29/11/2005). indicato nel Rigo RU47, Colonna 4 del Modello UNICO DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SP 419

18 Per il presente Quadro possono essere compilati unicamente i Righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12. A partire dalla presente dichiarazione, non vanno riportati i dati del credito d imposta riversato in caso di decadenza dal beneficio a seguito del verificarsi delle ipotesi previste dall art.8, comma 7, della legge n. 388 del Inoltre non deve essere compilato il presente Quadro in caso di rideterminazione del credito d imposta identificato con i Codici credito S3, S4, S5, S6 e RC. Investimenti aree svantaggiate - Codice Credito TS Con il Codice credito TS - va riportato il credito di imposta derivante da investimenti realizzati ai sensi dell art. 10 del D.L. n. 138 del 2002 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002, in relazione all istanza presentata nel 2002; Il credito di imposta è fruibile utilizzando il Codice tributo 6742, sugli investimenti agevolabili iniziati successivamente 8 luglio 2002, a seguito di assenso da parte dell Agenzia delle entrate in relazione alla presentazione di apposita istanza. indicato nel Rigo RU47, Colonna 4 del Modello UNICO Per il presente Quadro possono essere compilati unicamente i Righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12. A partire dalla presente dichiarazione, non vanno riportati i dati del credito d imposta riversato in caso di decadenza dal beneficio a seguito del verificarsi delle ipotesi previste dall art. 8, comma 7, della legge n. 388 del Incentivi per la ricerca scientifica - Codice credito 17 Alle piccole e medie imprese, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui all art. 17 della legge n. 317/1991 (Interventi per l innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), è concesso, a partire dal periodo di imposta in corso al 1º gennaio 1998, un credito di imposta pari: a euro 7.746,85 per ogni nuova assunzione a tempo pieno, anche con contratto a tempo determinato, fino ad un massimo di euro ,41 per soggetto beneficiario, di titolari di dottorato di ricerca o di possessori di altro titolo di formazione post-laurea, conseguito anche all estero, nonché di laureati con esperienza nel settore della ricerca; al 60% degli importi per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata ad università, consorzi e centri interuniversitari, enti pubblici e 420 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SP

19 istituzioni di ricerca, (ENEA), (ASI), fondazioni private che svolgono direttamente attività di ricerca scientifica, laboratori, nonché degli importi per assunzione degli oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca, nel caso il relativo programma di ricerca sia concordato con i soggetti di cui sopra. Il credito di imposta è concesso nel rispetto di limiti territoriali, oggettivi e soggettivi indicati nella legge. Non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è riportabile nei periodi d imposta successivi; può essere fatto valere ai fini del versamento dell IRPEF, dell IRPEG e dell IVA anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997. Codice Tributo Il Codice tributo da indicare nel Modello di pagamento F24 è Credito d imposta - Incentivi per la ricerca scientifica. indicato nel Rigo RU55 del Modello UNICO 2012, riportando il Codice credito 17. Per il presente Quadro non possono essere compilati i Righi RU4, RU5 Colonna 1, RU7 Colonna 1, RU9 e RU11. Si rimanda alle istruzioni generali per la compilazione degli altri Righi. Veicoli elettrici, a metano o a GPL - Codice credito 20 Le imprese costruttrici o importatrici di autovetture o di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose (art. 54 D.Lgs. n. 285/1992) beneficiano di un credito d imposta, pari a euro 413,17 per le cessioni effettuate, a partire dal 1º a- gosto 1998, (euro per il triennio ) a favore di persone fisiche e persone giuridiche (art. 1 l. n. 239/2004) di autoveicoli nuovi di fabbrica omologati anche o esclusivamente a metano o GPL. Inoltre le imprese installatrici di impianti a gas metano o a GPL beneficiano di un credito d imposta pari a euro 309,87 (euro 650 per il triennio ) per ogni installazione effettuata, a partire dal 16 agosto 1998, su autoveicoli nuovi acquistati a partire dal 1º agosto 1997 ed effettuati entro un anno dallo loro immatricolazione. L agevolazione è stata finanziata per il triennio (art. 145, comma 36, legge 23 dicembre 2000, n. 388) è stata prorogata anche per l anno 2004 (D.M. n. 183/2003) e per l anno 2005 (D.L. n. 203/2005). Al fine di stabilire la data di acquisto e la data di installazione fanno fede rispettivamente la richiesta di iscrizione al PRA del contratto stipulato con il venditore ed il collaudo all ufficio provinciale della motorizzazione civile. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SP 421

20 Estensione dell incentivo all installazione di impianti a GPL o a metano per autotrazione La Finanziaria 2007 ha esteso fino al 2009 l agevolazione in oggetto (comma 59 dell art. 2 del D.L 3 ottobre 2006, n. 262). Autoveicoli a trazione elettrica e motoveicoli Il credito relativo agli autoveicoli a trazione elettrica continua a maturare sino a disponibilità nella copertura finanziaria. Il credito relativo ai motoveicoli ed ai ciclomotori a trazione elettrica è riconosciuto a partire dal 21 maggio 1999, per dodici mesi. Il credito relativo ai motoveicoli ed ai ciclomotori conformi ai limiti di emissione inquinante, è prorogato fino al 31 dicembre Il credito per l acquisto di autoveicoli, motocicli e ciclomotori elettrici e di biciclette a pedalata assistita è prorogato fino al 2003 (art. 145, comma 6, legge n. 388 del 23 dicembre 2000). Il credito per l acquisto di autoveicoli, motocicli e ciclomotori elettrici e di biciclette a pedalata assistita è prorogato per gli anni 2002, 2003 e 2004 (art. 28 legge n. 273/2002). Utilizzo Il credito può essere utilizzato per il versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente, dell IRPEF e dell IVA, dovute in acconto, a partire dall esercizio in cui il PRA rilascia il certificato di proprietà del veicolo nuovo. Gli installatori possono recuperare l importo del credito d imposta nell esercizio in cui viene effettuato il collaudo all ufficio provinciale della motorizzazione civile e nei successivi. Codice Tributo Il Codice tributo da indicare nel Modello di pagamento F24: Credito d imposta Incentivi per gli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto. Le imprese beneficiarie del credito sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo, la fattura di vendita. indicato nel Rigo RU55 del Modello UNICO 2012, riportando il Codice credito 20. Per il presente Quadro non possono essere compilati i Righi RU4, RU5 Colonna 1, RU9 e RU11. Si rimanda alle istruzioni generali per la compilazione degli altri Righi. 422 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SP

21 Assunzione lavoratori detenuti - Codice Credito 24 Per le imprese che, a partire dal 28 luglio 2000, hanno assunto detenuti per un periodo superiore a 30 giorni e corrispondono un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro è previsto un credito d imposta mensile pari ad euro 516,46 per ogni lavoratore detenuto assunto ed in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate ovvero in misura proporzionale alle ore se assunti con contratto di lavoro a tempo parziale. Utilizzo Il credito in questione non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF ed IRAP. Lo stesso credito, inoltre è utilizzabile in compensazione attraverso utilizzo del Codice Riferimento normativo: art. 1 del Decreto Interministeriale 25 febbraio 2002, n. 87. indicato nel Rigo RU103, Colonna 2 del Modello UNICO 2012, riportando il Codice credito 28. Per il presente Quadro possono essere compilati i Righi RU2, RU3, RU5, Colonna 2, RU6, RU8, RU10 e RU12: si rimanda alle istruzioni generali per la compilazione dei sopracitati Righi. Acquisto di autoambulanze e mezzi antincendio da parte di associazioni di volontariato ed ONLUS - Codice Credito 28 E previsto a favore delle associazioni di volontariato e delle ONLUS un contributo per l acquisto di autoambulanze e mezzi antincendio nella misura del 20% del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore. Il venditore, a sua volta, recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Per la compensazione in F24 è utilizzabile il Codice tributo (Riferimenti normativi: art. 96, c. 1, L. n. 342/2000, art. 20 D.L. n. 269/2003 e L. n. 326/2003) indicato nel Rigo RU103, Colonna 2 del Modello UNICO 2012, riportando il Codice credito 28. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SP 423

22 Per il presente Quadro possono essere compilati i Righi RU2, RU3, RU5, Colonna 2, RU6, RU8, RU12: si rimanda alle istruzioni generali per la compilazione dei sopracitati Righi. Acquisto di software da parte di farmacie private e pubbliche - Codice credito 34 E previsto a favore delle farmacie private e pubbliche un credito d imposta, in misura pari a euro 250, per l acquisto del software certificato da utilizzare per la trasmissione dei dati delle ricette mediche. Il credito d imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, mediante il Codice tributo Credito d imposta a favore delle farmacie private e pubbliche. (Riferimenti normativi: art. 1, comma 224, L. 296/2006; art. 13, D.L. 7/2007) indicato nel Rigo RU103, Colonna 2 del Modello UNICO 2012, riportando il Codice credito 34. Per il presente Quadro possono essere compilati i Righi RU2, RU3, RU5, Colonna 2, RU6, RU8, RU10 e RU12: si rimanda alle istruzioni generali per la compilazione dei sopracitati Righi. Recupero del contributo versato al S.S.N. dagli autotrasportatori - Codice credito 38 La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all art. 1, comma 103, e la proroga prevista dall art. 1, comma 396, della legge n. 296/2006 ha previsto che le somme versate nel periodo d imposta 2005/2006 a titolo di contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, adibiti al trasporto di merci aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate e omologati ai sensi del decreto del Ministro dell ambiente 23 marzo 1992 (G.U. n. 77 del 1 aprile 1992), possono essere recuperate, fino alla concorrenza di euro 300 per ciascun veicolo, in compensazione, ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n L art. 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, ha rifinanziato la misura agevolativa per l anno L art. 33, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, ha rifinanziato la misura agevolativa per l anno 2012, per il recupero delle somme versate nel Per il presente Quadro possono essere compilati i Righi RU5, Colonna 2, RU6, RU8 e RU DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SP

23 Rigo RU5 - Credito d imposta spettante nel periodo In Colonna 2, indicare l ammontare del credito spettante in relazione alle somme versate nell anno Rigo RU6 - Credito utilizzato in compensazione Nel Rigo RU6, va indicato l ammontare del credito utilizzato in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, nel periodo d imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite il Codice tributo Rottamazione di autoveicoli per il trasporto promiscuo - Codice Credito 41 E previsto, al fine di incentivare la riduzione di autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come euro 0 o euro 1, consegnati ad un demolitore dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, la concessione, a fronte della presentazione del certificato di avvenuta rottamazione rilasciato da centri autorizzati, di un contributo pari al costo di demolizione e comunque nei limiti di 80 euro per ciascun veicolo. Tale contributo è anticipato dal centro autorizzato che ha effettuato la rottamazione il quale recupera il corrispondente importo mediante credito d imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n Per la compensazione in F24 è utilizzabile il Codice tributo (Riferimenti normativi: art. 1, comma 224, L. 296/2006; art. 13, D.L. 7/2007) indicato nel Rigo RU103, Colonna 2 del Modello UNICO 2012, riportando il Codice credito 41. Per il presente Quadro possono essere compilati i Righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, RU10 e RU12: si rimanda alle istruzioni generali per la compilazione dei sopracitati Righi. Acquisto e rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo - Codice Credito 42 Al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come euro 0 o euro 1, con autovetture nuove immatricolate come euro 4 o euro 5, che emettono non oltre 140 grammi di CO2 al chilometro, ha previsto la concessione di un contributo di euro 800 per l acquisto di detti autoveicoli. L agevolazione spetta per l acquisto, risultante da contratto stipulato a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2007, di veicoli nuovi da immatricolare entro il 31 marzo DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SP 425

24 Tale contributo è riconosciuto all acquirente del veicolo dal venditore, il quale ne ottiene il rimborso dall impresa costruttrice o importatrice del veicolo nuovo. Questi ultimi recuperano il contributo mediante credito d imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n Per la compensazione in F24 è utilizzabile il Codice tributo Si rammenta che l agevolazione compete nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis. (Riferimenti normativi: art. 1, comma 226, L. 296/2006) indicato nel Rigo RU103, Colonna 2 del Modello UNICO 2012, riportando il Codice credito 42. Per il presente Quadro possono essere compilati i Righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, RU10 e RU12: si rimanda alle istruzioni generali per la compilazione dei sopracitati Righi. Acquisto e la rottamazione di autocarri - Codice Credito 43 E prevista una agevolazione con lo scopo di favorire il rinnovo del parco autocarri circolante mediante la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di veicoli immatricolati come euro 0 o euro 1 con veicoli nuovi a minore impatto ambientale, ha previsto la concessione di un contributo di euro per ogni autocarro di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolato come euro 4 o euro 5. Tale agevolazione spetta per l acquisto, risultante da contratto stipulato a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2007, di veicoli nuovi da immatricolare entro il 31 marzo Tale contributo è riconosciuto all acquirente del veicolo dal venditore, il quale ne ottiene il rimborso dall impresa costruttrice o importatrice del veicolo nuovo. Questi ultimi recuperano il contributo mediante credito d imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n Per la compensazione in F24 è utilizzabile il Codice tributo Si rammenta che l agevolazione compete nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis. (Riferimenti normativi: art. 1, comma 227, L. 296/2006) indicato nel Rigo RU103, Colonna 2 del Modello UNICO 2012, riportando il Codice credito DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SP

25 Per il presente Quadro possono essere compilati i Righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, RU10 e RU12: si rimanda alle istruzioni generali per la compilazione dei sopracitati Righi. Acquisto di autovetture ed autocarri elettrici, ovvero alimentati ad idrogeno, a metano o a GPL - Codice Credito 44 E previsto, per l acquisto di autovetture e di autocarri, nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, la concessione di un contributo pari ad euro 1.500, incrementato di ulteriori euro 500 nel caso in cui il veicolo acquistato, nell alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per chilometro. L agevolazione spetta per l acquisto, risultante da contratto stipulato a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2009, di veicoli nuovi da immatricolare entro il 31 marzo Tale contributo è riconosciuto all acquirente del veicolo dal venditore, il quale ne ottiene il rimborso dall impresa costruttrice o importatrice del veicolo nuovo. Questi ultimi recuperano il contributo mediante credito d imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n Per la compensazione in F24 è utilizzabile il Codice tributo Si rammenta che l agevolazione compete nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis. (Riferimenti normativi: art. 1, comma 228, L. 296/2006) indicato nel Rigo RU103, Colonna 2 del Modello UNICO 2012, riportando il Codice credito 44. Per il presente Quadro possono essere compilati i Righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, RU10 e RU12: si rimanda alle istruzioni generali per la compilazione dei sopracitati Righi. Acquisto e rottamazione di motocicli - Codice Credito 45 E previsto, in caso di acquisto di un motociclo nuovo di categoria euro 3, con contestuale sostituzione di un motociclo appartenente alla categoria euro 0, realizzata attraverso la demolizione, la concessione di un contributo pari al costo di rottamazione, nei limiti di 80 euro per ciascun motociclo. L agevolazione spetta per l acquisto, risultante da contratto stipulato a decorrere dal 1 dicembre 2006 e fino al 31 dicembre 2007, di motocicli nuovi da immatricolare entro il 31 marzo DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SP 427

26 Tale contributo è anticipato dal venditore, il quale lo recupera mediante credito d imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n Per la compensazione in F24 è utilizzabile il Codice tributo Si rammenta che l agevolazione compete nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis. (Riferimenti normativi: art. 1, comma 236, L. 296/2006) indicato nel Rigo RU103, Colonna 2 del Modello UNICO 2012, riportando il Codice credito 45. Per il presente Quadro possono essere compilati i Righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, RU10 e RU12: si rimanda alle istruzioni generali per la compilazione dei sopracitati Righi. Promozione pubblicitaria imprese agricole - Codice credito 48 L art. 1, commi da 1088 a 1090, della legge n. 296 del 2006, come sostituito dall art. 1 del D.L. n. 171 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, riconosce per gli anni 2008 e 2009 alle imprese agricole ed agroalimentari un credito d imposta per la promozione all estero dei prodotti di qualità. Il credito compete nella misura del 50% del valore degli investimenti, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti. Il credito d imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta nel corso del quale il contributo è concesso sia nelle dichiarazioni relative ai periodi d imposta nei quali il credito è utilizzato. Il credito d imposta è utilizzabile, successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del contributo, esclusivamente in compensazione ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, mediante il Codice tributo indicato nel Rigo RU103, Colonna 2 del Modello UNICO 2012, riportando il Codice credito 48. Per il presente Quadro possono essere compilati i Righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 ed RU12: si rimanda alle istruzioni generali per la compilazione dei sopracitati Righi. 428 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SP

27 Investimenti Ricerca e sviluppo - Codice credito 49 La legge 27 dicembre 2006, n. 296, all art. 1, commi da 280 a 283, ha previsto l attribuzione alle imprese di un credito d imposta in relazione ai costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d imposta in corso alla data del 31 dicembre Si trattava di corsi riguardanti: ricercatori e tecnici impiegati nell attività di ricerca e sviluppo; strumenti ed attrezzature di laboratorio impiegati nell attività di ricerca e sviluppo; fabbricati per la realizzazione di centri di ricerca; la ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti; i servizi di consulenza utilizzati per l attività di ricerca e sviluppo. A partire dal 2008, la misura del credito di imposta spettante del 15% è stata aumentata al 40% qualora tali investimenti fossero riferiti a contratti stipulati con Università ed Enti pubblici di ricerca. A decorrere dall anno 2009 hanno beneficiato del credito d imposta i soggetti che hanno presentato il formulario FRS contenente i dati degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, utilizzando l apposito Modello, ed hanno ottenuto dall Agenzia delle entrate il nulla osta alla fruizione del credito. Ulteriore stanziamento DMEF 4 marzo 2011 Ai sensi del DMEF del 4 marzo 2011 i soggetti che, avendo inoltrato per via telematica all Agenzia delle entrate il formulario di cui al paragrafo precedente e che si sono visti negare il credito di imposta per esaurimento delle risorse disponibili, possono utilizzare il credito di imposta a suo tempo richiesto mediante il medesimo formulario, nella misura massima del 20,37% dell importo complessivamente richiesto per tutti e tre gli anni 2007, 2008 e 2009 a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e dell ulteriore 27,16% del predetto importo a decorrere dall anno Al credito d imposta da indicare nella presente Sezione non si applica il limite di utilizzo annuale introdotto dall art. 1, comma 53, della citata legge n. 244 del Per la compensazione in F24 è utilizzabile il Codice tributo indicato nel Rigo RU85 del Modello UNICO Per il presente Quadro possono essere compilati i Righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12: si rimanda alle istruzioni generali per la compilazione dei sopracitati Righi. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SP 429

28 Investimenti in agricoltura anno Codice credito 50 L art. 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha previsto a favore degli imprenditori agricoli di cui all art. 1 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, l attribuzione del credito d imposta per gli investimenti in agricoltura ed ha disposto che lo stesso si applichi con le modalità di cui all art. 11 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2007 ha disciplinato le modalità di riconoscimento della predetta agevolazione per l anno 2007 ed ha stabilito, tra l altro, un limite massimo di accesso al credito d imposta, fissando detto limite in euro per ciascun imprenditore. Possono, pertanto, beneficiare del credito d imposta i soggetti che hanno ottenuto dall Agenzia delle entrate l accoglimento dell istanza di attribuzione del credito (Mod. IIA), ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio Il contributo è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del medesimo. indicato nel Rigo RU86, Colonna 7 del Modello UNICO 2012, riportando il Codice credito 50. Rigo RU4 - investimenti realizzati In Colonna 1, l ammontare complessivo degli investimenti lordi realizzati, costituito dal costo sostenuto per l acquisizione dei beni agevolati; In Colonna 2, l ammontare complessivo dell investimento agevolabile. Per il presente Quadro non possono essere compilati i Righi RU5, Colonna 1, RU7, RU9 e RU11. Imprese di autotrasporto merci - Codice credito 51 Nella presente Sezione va indicato l importo residuo relativo al contributo previsto dall art. 12 del D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e relativo a misure di sostegno fruibili anche sotto forma di credito di imposta, concesse alle imprese di autotrasporto. Codice Tributo Il credito è utilizzabile in compensazione ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, mediante Codice tributo DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SP

29 indicato nel Rigo RU43 del Modello UNICO Per il presente Quadro possono essere compilati i Righi RU2, RU3, RU6, RU8 e RU10 e RU12: si rimanda alle istruzioni generali per la compilazione dei sopracitati Righi. Adozione di misure di prevenzione degli atti illeciti - Codice credito 53 E previsto per ciascuno dei periodi d imposta 2008, 2009 e 2010 l attribuzione di un credito d imposta per le spese sostenute per l adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, compresa l installazione di apparecchi di videosorveglianza. Il decreto del Ministro dell economia e delle finanze 6 febbraio 2008 disciplina le modalità di riconoscimento del credito d imposta. L agevolazione è riconosciuta a favore delle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all ingrosso e di quelle di somministrazione di alimenti e bevande e spetta nella misura dell 80% del costo sostenuto e, comunque, fino ad un importo massimo di euro per ciascun beneficiario. Hanno diritto al contributo le imprese che hanno ottenuto dall Agenzia delle entrate l assenso in relazione all istanza presentata utilizzando il Modello IMS. Si rammenta che l agevolazione compete nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis. Il credito deve essere indicato, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta nel quale lo stesso è stato concesso sia nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d imposta nei quali il credito è stato utilizzato. Per la compensazione in F24 è utilizzabile il Codice tributo (Riferimenti normativi: art. 1, commi da 228 a 232, della L. n. 244 del 24 dicembre 2007) indicato nel Rigo RU103, Colonna 2 del Modello UNICO 2012, riportando il Codice credito 53. Per il presente Quadro possono essere compilati i Righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12: si rimanda alle istruzioni generali per la compilazione dei sopracitati Righi. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SP 431

30 Spese relative agli impianti di sicurezza sostenute da parte di rivenditori di generi di monopolio - Codice Credito 54 E prevista l attribuzione di un credito d imposta agli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa, per le spese sostenute per l acquisizione e l installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica, al fine di prevenire il compimento di atti illeciti ai loro danni. Con decreto del Ministro dell economia e delle finanze 6 febbraio 2008 sono disciplinate le modalità di riconoscimento del credito d imposta. Il credito spetta, per ciascuno dei periodi d imposta 2008, 2009 e 2010, nella misura dell 80% del costo sostenuto e, comunque, fino ad un importo massimo di euro per ciascun beneficiario a ciascun periodo d imposta. Hanno diritto al contributo i rivenditori di generi di monopolio che hanno ottenuto dall Agenzia delle entrate l assenso in relazione all istanza presentata utilizzando il Modello IMS. Si rammenta che L agevolazione compete nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis. Il credito d imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta nel quale lo stesso è stato concesso sia nelle dichiarazioni relative ai periodi d imposta nei quali il credito è stato utilizzato. Il credito d imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. n. 241 del Per la compensazione in F24 è utilizzabile il Codice tributo (Riferimenti normativi: art. 1, commi da 233 a 237, L n. 244/ 2007) indicato nel Rigo RU103, Colonna 2 del Modello UNICO 2012, riportando il Codice credito 54. Per il presente Quadro possono essere compilati i Righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12: si rimanda alle istruzioni generali per la compilazione dei sopracitati Righi. Incremento dell occupazione - Codice Credito 55 E prevista l attribuzione di un credito d imposta ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall art. 87, par. 3, lett. a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità Europea. Il credito spetta, per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura di euro 333 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese e, in caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all art. 2, lett. f), punto XI, del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commis- 432 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SP

31 sione, del 5 dicembre 2002, nella misura di euro 416 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese. Con decreto del Ministro dell economia e delle finanze 12 marzo 2008 sono disciplinate le modalità di riconoscimento dell agevolazione. Beneficiano dell agevolazione i datori di lavoro che hanno presentato all Agenzia delle entrate l istanza di attribuzione del credito, utilizzando il Modello IAL, e ne hanno ottenuto l accoglimento. La fruizione del credito d imposta concesso per gli anni 2009 e 2010 è subordinata alla presentazione da parte dei predetti soggetti, dal 1 febbraio al 31 marzo di ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, della comunicazione (Mod. C/IAL) attestante il mantenimento del livello occupazionale annuale. Per la compensazione in F24 è utilizzabile il Codice tributo indicato nel Rigo RU103, Colonna 2 del Modello UNICO 2012, riportando il Codice credito 55. Per il presente Quadro possono essere compilati i Righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12: si rimanda alle istruzioni generali per la compilazione dei sopracitati Righi. Rottamazione di autoveicoli per il trasporto promiscuo Codice Credito 57 E previsto il contributo alla rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria euro 2, immatricolati prima del 1 gennaio Inoltre, il D.L. n. 248/2007 ha elevato a 150 euro la misura del contributo ed ha previsto che con decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell economia e delle finanze e dello sviluppo economico sono stabilite le modalità di concessione dell agevolazione. Si rammenta che l agevolazione compete nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis. Il contributo è anticipato dal centro autorizzato che ha effettuato la rottamazione il quale recupera il corrispondente importo mediante credito d imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241: per la compensazione in F24 è utilizzabile il Codice tributo (Riferimenti normativi: art. 29, comma 1, D.L. n. 248/2007, art. 1, comma 224, L n. 296/2006) indicato nel Rigo RU103, Colonna 2 del Modello UNICO 2012, riportando il Codice credito 57. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SP 433

32 Per il presente Quadro possono essere compilati i Righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, RU10 e RU12: si rimanda alle istruzioni generali per la compilazione dei sopracitati Righi. Acquisto e la rottamazione di motocicli Codice Credito 58 E prevista una agevolazione per l acquisto di un motociclo nuovo di categoria euro 3, con contestuale sostituzione di un motociclo appartenente alla categoria euro 0, realizzata attraverso la demolizione. Inoltre, il citato D.L. n. 248/2007 ha previsto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso e fino al 31 dicembre 2008, la concessione di un contributo di euro 300 per l acquisto di un motociclo fino a 400 centimetri cubici di cilindrata nuovo di categoria euro 3, con contestuale sostituzione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria euro 0. Si rammenta che l agevolazione compete nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis. Tale contributo è anticipato dal venditore, il quale lo recupera mediante credito d imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n Per la compensazione in F24 è utilizzabile il Codice tributo (Riferimenti normativi: art. 1, comma 236, L. n. 296 del 2006, art. 29, comma 2, D.L. 248/2007, art. 29, comma 2, L. 31/2008) indicato nel Rigo RU103, Colonna 2 del Modello UNICO 2012, riportando il Codice credito 58. Per il presente Quadro possono essere compilati i Righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, RU10 e RU12: si rimanda alle istruzioni generali per la compilazione dei sopracitati Righi. Acquisto e la rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo - Codice Credito 59 E prevista la concessione di un contributo per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria euro 0, euro 1 o euro 2, immatricolati prima del 1 gennaio 1997, con autovetture nuove di categoria euro 4 o euro 5, che emettono non oltre 140 grammi di CO2 per chilometro oppure non oltre 130 grammi di CO2 per chilometro se alimentati a diesel. Il contributo è concesso nella misura di euro 700, se il veicolo rottamato appartiene alla categoria euro 0, ed è aumentato di euro 100, in caso di acquisto di autovetture nuove di categoria euro 4 o euro 5 che emettono non oltre DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SP

33 grammi di CO2 per chilometro, e di euro 500 nel caso di demolizione di due autoveicoli di proprietà di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, secondo quanto attestato dal relativo stato di famiglia, purché conviventi. Si rammenta che l agevolazione compete nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis. Il contributo spetta per l acquisto, risultante da contratto stipulato a decorrere dal 1 gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, di veicoli nuovi da immatricolare entro il 31 marzo Tale contributo è riconosciuto all acquirente del veicolo dal venditore, il quale ne ottiene il rimborso dall impresa costruttrice o importatrice del veicolo nuovo. Questi ultimi recuperano il contributo mediante credito d imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n Per la compensazione in F24 è utilizzabile il Codice tributo (Riferimenti normativi: art. 29, comma 3, D.L. 248/2007, art. 29, comma 3, L. 31/2008) indicato nel Rigo RU103, Colonna 2 del Modello UNICO 2012, riportando il Codice credito 59. Per il presente Quadro possono essere compilati i Righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, RU10 e RU12: si rimanda alle istruzioni generali per la compilazione dei sopracitati Righi. Acquisto e la rottamazione di autocarri Codice Credito 60 E prevista la concessione di un contributo per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, dei veicoli di cui all art. 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a chilogrammi, di categoria euro 0 o euro 1 immatricolati prima del 1 gennaio 1999, con veicoli nuovi, di categoria euro 4, della medesima tipologia ed entro il medesimo limite di massa. Il contributo è concesso nella misura di euro 1.500, se il veicolo è di massa massima inferiore a 3000 chilogrammi, e di euro 2.500, se lo stesso ha massa massima da 3000 e fino a 3500 chilogrammi. L agevolazione spetta per l acquisto, risultante da contratto stipulato a decorrere dal 1 gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 ed immatricolati non oltre il 31 marzo Si rammenta che l agevolazione compete nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis. Tale contributo è riconosciuto all acquirente del veicolo dal venditore, il quale ne ottiene il rimborso dall impresa costruttrice o importatrice del veicolo nuovo. Questi DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SP 435

34 ultimi recuperano il contributo mediante credito d imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n Per la compensazione in F24 è utilizzabile il Codice tributo (Riferimenti normativi: art. 29, comma 4, D.L. 248/2007 e art. 29, comma 4, L. 31 del 2008) indicato nel Rigo RU103, Colonna 2 del Modello UNICO 2012, riportando il Codice credito 60. Per il presente Quadro possono essere compilati i Righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, RU10 ed RU12: si rimanda alle istruzioni generali per la compilazione dei sopracitati Righi. Recupero della tassa automobilistica - imprese di autotrasporto merci - Codice Credito 63 Viene riconosciuto alle imprese autorizzate all autotrasporto di merci un credito d imposta corrispondente a quota parte dell importo pagato quale tassa automobilistica per l anno 2008 per ciascun veicolo, posseduto e utilizzato per la predetta attività, di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate. Con il provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate 8 ottobre 2008 n /2008 è stata determinata la misura del credito d imposta spettante, pari: al 35% dell importo pagato quale tassa automobilistica per l anno 2008 per ciascun veicolo di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate; al 70% dell importo pagato quale tassa automobilistica per l anno 2008 per ciascun veicolo di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate. Si rammenta che l agevolazione compete nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis. Il credito d imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997: per la compensazione in F24 è utilizzabile il Codice tributo Il credito d imposta spettante in relazione alla tassa automobilistica versata per l anno 2009 e 2010 va indicato nella presente Sezione utilizzando rispettivamente i Codici credito 74 e 77. (Riferimenti normativi: art. 83-bis, comma 26, D.L. 112/2008; art. 2, c. 19, L. 203/2008) 436 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SP

35 indicato nel Rigo RU103, Colonna 2 del Modello UNICO 2012, riportando il Codice credito 63. Per il presente Quadro possono essere compilati i Righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 ed RU12: si rimanda alle istruzioni generali per la compilazione dei sopracitati Righi. Imprese di produzione cinematografica - Codice credito 64 E prevista l attribuzione alle imprese di produzione cinematografica di un credito d imposta in misura pari al 15% del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana, fino all ammontare massimo annuo di euro Il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 7 maggio 2009 disciplina le modalità di riconoscimento e la decorrenza dell agevolazione. L agevolazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dalla legge 4 febbraio 2011, n. 10, di conversione del D.L. 29 dicembre 2010, n Il credito d imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997: per la compensazione in F24 è utilizzabile il Codice tributo (Riferimenti normativi: art. 1, c. 327, lett. a), L. 244/2007) indicato nel Rigo RU103, Colonna 2 del Modello UNICO 2012, riportando il Codice credito 64. Per il presente Quadro possono essere compilati i Righi RU2, RU3, RU5 Colonna 2, RU6, RU8, RU10 ed RU12: si rimanda alle istruzioni generali per la compilazione dei sopracitati Righi. Imprese di produzione esecutiva e di post produzione - Codice Credito 65 E prevista l attribuzione alle imprese di produzione esecutiva e di post produzione di un credito d imposta per la realizzazione sul territorio nazionale, su commissione di produzioni estere, di film o parti di film, girati sul territorio nazionale, utilizzando mano d opera italiana. Il credito spetta in misura pari al 25% del costo di produzione della singola opera e con un limite massimo per ciascun film di euro Il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 7 maggio 2009 disciplina le modalità di riconoscimento e la decorrenza dell agevolazione. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SP 437

36 L agevolazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dalla legge 4 febbraio 2011, n. 10, di conversione del D.L. 29 dicembre 2010, n Il credito d imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997: per la compensazione in F24 è utilizzabile il Codice tributo (Riferimenti normativi: art. 1, c. 335, L. 244/2007) indicato nel Rigo RU103, Colonna 2 del Modello UNICO 2012, riportando il Codice credito 65. Per il presente Quadro possono essere compilati i Righi RU2, RU3, RU5 Colonna 2, RU6, RU8, RU10 ed RU12: si rimanda alle istruzioni generali per la compilazione dei sopracitati Righi. Apporti in denaro per la produzione di opere cinematografiche - Codice credito 66 L art. 1, commi 325 e 327, lett. b), n. 3, e lett. c), n. 2, della legge n. 244 del 2007 prevede l attribuzione di un credito d imposta per gli apporti in denaro eseguiti per favorire la produzione di opere cinematografiche, nella misura del: 40% degli apporti in denaro eseguiti dai soggetti di cui all art. 73 del TUIR e dai titolari di reddito di impresa ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo, per la produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell art. 5 del D.Lgs. n. 28/2004, fino all importo massimo per ciascun periodo d imposta di euro ; 20% degli apporti in denaro eseguiti dalle imprese di distribuzione e di esercizio cinematografico per la produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell art. 7 del D.Lgs. n. 28/2004, fino all importo massimo annuo di euro per ciascun periodo d imposta. Il credito d imposta va indicato, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del contributo, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui il credito è utilizzato. L agevolazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dalla legge 4 febbraio 2011, n. 10, di conversione del D.L. 29 dicembre 2010, n Il credito d imposta non è assoggettato al limite di utilizzo di cui all art. 1, commi da 53 a 57, della legge n. 244 del Il credito d imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, mediante il Codice tributo DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SP

37 indicato nel Rigo RU103, Colonna 2 del Modello UNICO 2012, riportando il Codice credito 66. Per il presente Quadro possono essere compilati i Righi RU2, RU3, RU5 Colonna 2, RU6, RU8, RU10 e RU12: si rimanda alle istruzioni generali per la compilazione dei sopracitati Righi. Imprese di distribuzione cinematografica - Codice credito 67 L art. 1, comma 327, lett. b), nn. 1 e 2, della legge n. 244 del 2007 riconosce alle imprese di distribuzione cinematografica un credito d imposta in misura pari al: 15% delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale, con un limite massimo di euro per ciascun periodo d imposta; 10% delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana espressione di lingua originale italiana, con un limite massimo di euro per ciascun periodo d imposta. Il credito d imposta va indicato, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del contributo, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui il credito è utilizzato. L agevolazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dalla legge 4 febbraio 2011, n. 10, di conversione del D.L. 29 dicembre 2010, n Il credito d imposta non è assoggettato al limite di utilizzo di cui all art. 1, commi da 53 a 57, della legge n. 244 del Il credito d imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, mediante il Codice tributo indicato nel Rigo RU103, Colonna 2 del Modello UNICO 2012, riportando il Codice credito 67. Per il presente Quadro possono essere compilati i Righi RU2, RU3, RU5 Colonna 2, RU6, RU8, RU10 e RU12: si rimanda alle istruzioni generali per la compilazione dei sopracitati Righi. Imprese di esercizio cinematografico - Codice credito 68 A favore delle imprese di esercizio cinematografico, l art. 1, comma 327, lett. c), n. 1, della legge n. 244 del 2007 riconosce un credito d imposta in misura pari al 30% delle spese complessivamente sostenute per l introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature per la digitalizzazione delle sale, con un limite massimo annuo di euro per ciascuno schermo. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SP 439

38 Il credito d imposta va indicato, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del contributo, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui il credito è utilizzato. L agevolazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dalla legge 4 febbraio 2011, n. 10, di conversione del D.L. 29 dicembre 2010, n Il credito d imposta non è assoggettato al limite di utilizzo di cui all art. 1, commi da 53 a 57, della legge n. 244 del Il credito d imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, mediante il Codice tributo indicato nel Rigo RU103, Colonna 2 del Modello UNICO 2012, riportando il Codice credito 68. Rigo RU9 - Credito d imposta ceduto Va indicato il credito d imposta ceduto ai sensi degli artt e ss. c.c. Si rammenta che i dati relativi ai soggetti cessionari nonché all ammontare del credito ceduto vanno indicati nella Sezione VI-B del presente Quadro. Per il presente Quadro possono essere compilati i Righi RU2, RU3, RU5 Colonna 2, RU6, RU8, RU9, RU10 e RU12: si rimanda alle istruzioni generali per la compilazione dei sopracitati Righi. Sostituzione di autovetture ed autoveicoli per trasporto promiscuo Codice credito 69 E previsto un contributo di euro 1.500, per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria euro 0, euro 1 o euro 2, immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con autovetture nuove di categoria euro 4 o euro 5 che emettono non oltre 140 grammi di CO2 per chilometro oppure non oltre 130 grammi di CO2 per chilometro, se alimentate a gasolio. L agevolazione spetta per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo Si rammenta che l agevolazione compete nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l importo del contributo e recuperano detto importo mediante credito d imposta da utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n Il credito è fruibile in F24 mediante il Codice tributo (Riferimenti normativi: D.L. n. 5 del 10 febbraio 2009, L. n. 33 del 9 aprile 2009) 440 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SP

39 indicato nel Rigo RU103, Colonna 2 del Modello UNICO 2012, riportando il Codice credito 69. Per il presente Quadro possono essere compilati i Righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, RU10 e RU12: si rimanda alle istruzioni generali per la compilazione dei sopracitati Righi. Sostituzione di autoveicoli ed autocaravan Codice credito 70 E previsto un contributo di euro 2.500, per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di veicoli di cui all art. 54, comma 1, lett. c), d), f), g), ed m), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a chilogrammi e di categoria euro 0, euro 1 o euro 2, immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con veicoli nuovi di cui all art. 54, comma 1, lett. c), d), f), g), ed m) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di categoria euro 4 o euro 5. L agevolazione spetta per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo Si rammenta che l agevolazione compete nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l importo del contributo e recuperano detto importo mediante credito d imposta da utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n Il credito è fruibile in F24 mediante il Codice tributo (Riferimenti normativi: art. 1, comma 2, D.L. n. 5/2009 e L. 9 aprile 2009 n. 33) indicato nel Rigo RU103, Colonna 2 del Modello UNICO 2012, riportando il Codice credito 70. Per il presente Quadro possono essere compilati i Righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, RU10 e RU12: si rimanda alle istruzioni generali per la compilazione dei sopracitati Righi. Acquisto di autovetture a gas metano, ad idrogeno, ovvero con alimentazione elettrica Codice credito 71 E previsto, per l acquisto di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, fermo DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SP 441

40 restando quanto disposto dall art. 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un aumento del contributo di euro nel caso in cui il veicolo acquistato abbia emissioni di CO2 non superiori a 120 grammi per chilometro. L agevolazione spetta per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo Si rammenta che l agevolazione compete nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l importo del contributo e recuperano detto importo mediante credito d imposta da utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n Per la compensazione in F24 è utilizzabile il Codice tributo (Riferimenti normativi: art. 1, comma 2, D.L. n. 5/2009 e L. 9 aprile 2009 n. 33) indicato nel Rigo RU103, Colonna 2 del Modello UNICO 2012, riportando il Codice credito 71. Per il presente Quadro possono essere compilati i Righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU9 e RU10 ed RU12: si rimanda alle istruzioni generali per la compilazione dei sopracitati Righi. Acquisto di autocarri alimentati a gas metano - Codice credito 72 E previsto, fermo restando quanto disposto dall art. 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un incremento del contributo fino ad euro 4.000, per l acquisto di veicoli di cui all art. 54, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a chilogrammi, di categoria euro 4 o euro 5, nuovi di fabbrica ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano. L agevolazione spetta per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo Si rammenta che l agevolazione compete nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l importo del contributo e recuperano detto importo mediante credito d imposta da utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n Per la compensazione in F24 è utilizzabile il Codice tributo (Riferimenti normativi: art. 1, comma 4, D.L. n. 5/2009 e L. 9 aprile 2009 n. 33) 442 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SP

41 indicato nel Rigo RU103, Colonna 2 del Modello UNICO 2012, riportando il Codice credito 72. Per il presente Quadro possono essere compilati i Righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, RU10 ed RU12: si rimanda alle istruzioni generali per la compilazione dei sopracitati Righi. Sostituzione di motocicli e ciclomotori Codice credito 73 E prevista la concessione di un contributo di euro 500 per l acquisto di un motociclo fino a 400 c.c. di cilindrata nuovo di categoria euro 3 con contestuale rottamazione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria euro 0 o euro 1. L agevolazione spetta per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo Si rammenta che l agevolazione compete nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l importo del contributo e recuperano detto importo mediante credito d imposta da utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n Per la compensazione in F24 è utilizzabile il Codice tributo (Riferimenti normativi: art. 1, comma 4, D.L. n. 5/2009 e art. 1, comma 5, L. n. 33 del 9 aprile 2009) indicato nel Rigo RU103, Colonna 2 del Modello UNICO 2012, riportando il Codice credito 73. Per il presente Quadro possono essere compilati i Righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, RU10 ed RU12: si rimanda alle istruzioni generali per la compilazione dei sopracitati Righi. Recupero della tassa automobilistica anno 2009 imprese di autotrasporto merci - Codice credito 74 L art. 15, comma 8-septies, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riconosce alle imprese autorizzate all autotrasporto di merci un credito d imposta corrispondente a quota parte dell importo pagato quale tassa automobilistica per l anno 2009 per ciascun veicolo, DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SP 443

42 di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attività. Il credito d imposta spetta nella misura stabilita dal provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate 6 agosto 2009 n pari al: 38,50% dell importo pagato quale tassa automobilistica per l anno 2009 per ciascun veicolo di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate; 77% dell importo pagato quale tassa automobilistica per l anno 2009 per ciascun veicolo di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate. Si rammenta che l agevolazione compete nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis. Possono beneficiare dell agevolazione i soggetti che, prima della fruizione del credito, hanno presentato all Agenzia delle entrate apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, utilizzando il Modello allegato al citato provvedimento dell Agenzia delle entrate 6 agosto Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l importo del contributo e recuperano detto importo mediante credito d imposta da utilizzare in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n Per la compensazione in F24 è utilizzabile il Codice tributo Il credito d imposta spettante per le tasse automobilistiche versate per gli anni 2008 e 2010 va riportato nella presente Sezione utilizzando i Codici credito 63 e 77 relativi, rispettivamente, al credito maturato nel 2008 e al credito maturato nel (Riferimenti normativi: art. 15, comma 8-septies, D.L. n. 78 del 1 luglio 2009; L. n. 102 del 3 agosto 2009) indicato nel Rigo RU103, Colonna 2 del Modello UNICO 2012, riportando il Codice credito 74. Per il presente Quadro possono essere compilati i Righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 ed RU12: si rimanda alle istruzioni generali per la compilazione dei sopracitati Righi. Acquisto di mezzi pesanti da parte delle imprese di autotrasporto - Codice credito 75 E previsto che i contributi destinati alle imprese di autotrasporto per l acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, previsti dal regolamento di cui al D.P.R. 29 dicembre 2007, n. 273, siano fruiti mediante credito d imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, salvo che i destinatari non dichiarino espressamente di voler ottenere il contributo diretto. 444 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SP

43 Per la compensazione in F24 è utilizzabile il Codice tributo (Riferimenti normativi: art 17, commi 35-undecies e 35-duodecies, D.L. n. 78 del 1 luglio 2009, L. n. 102 del 3 agosto 2009) indicato nel Rigo RU103, Colonna 2 del Modello UNICO 2012, riportando il Codice credito 75. Per il presente Quadro possono essere compilati i Righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 ed RU12: si rimanda alle istruzioni generali per la compilazione dei sopracitati Righi. Tassa automobilistica autotrasportatori Codice credito 77 A seguito degli ulteriori stanziamenti disposti dall art. 2, comma 250, della legge n. 191 del 2009 a favore del settore dell autotrasporto, è stata prorogata per l anno 2010 l agevolazione prevista dall art. 83-bis, comma 26, del D.L. n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, per il recupero di una quota parte dell importo pagato quale tassa automobilistica. La misura del credito d imposta spettante in relazione alle tasse automobilistiche versate per l anno 2010 è stata stabilita con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate n del 13 agosto Possono beneficiare dell agevolazione i soggetti che, prima della fruizione, hanno presentato all Agenzia delle entrate apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, utilizzando il Modello allegato al citato provvedimento dell Agenzia delle entrate n del 13 agosto Il credito d imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, mediante il Codice tributo Con il Codice credito 77 va riportato nella Sezione l ammontare del credito maturato nel Il credito d imposta relativo alle tasse automobilistiche versate per gli anni 2008 e 2009 va, invece, indicato nella presente Sezione utilizzando i Codici credito 63 e 74 relativi, rispettivamente, al credito maturato nel 2008 e al credito maturato nel indicato nel Rigo RU103, Colonna 2 del Modello UNICO 2012, riportando il Codice credito 77. Per il presente Quadro possono essere compilati i Righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 ed RU12: si rimanda alle istruzioni generali per la compilazione dei sopracitati Righi. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SP 445

44 Nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese, istituito dalla Regione Siciliana (L.R. n. 11/2009) - Codice credito 79 La legge della Regione Siciliana n. 11 del 17 novembre 2009 ha istituito un credito di imposta per favorire la realizzazione entro il 31 dicembre 2012 di nuovi investimenti nel territori regionale e la crescita dimensionale delle imprese. Possono beneficiare dell agevolazione i soggetti che, a seguito di apposita richiesta, hanno ricevuto dalla Agenzia delle entrate il provvedimento di accoglimento dell istanza adottato dalla Regione Siciliana. Utilizzo del credito Il credito potrà essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 con il Codice tributo 3897 nel rispetto dei limiti previsti dalla legge istitutiva e quindi: un massimo del 30% nell anno di presentazione dell istanza; un massimo del 70% nell anno successivo; la parte di credito riconosciuto che non viene utilizzata, potrà essere fruita entro il secondo anno successivo a quello di presentazione dell istanza e comunque non oltre il 31 dicembre Ai sensi del meccanismo istitutivo del credito di imposta in oggetto, lo stesso concorre alla formazione del reddito e dell IRAP rilevando ai fini del rapporto di cui a- gli artt. 96 (test interessi passivi) e 109, comma 5 (Norme generali sui componenti del reddito d impresa). Rigo RU1 - Dati identificativi del credito di imposta spettante In Colonna 3 va indicato l anno di presentazione della istanza di attribuzione del credito di imposta. Qualora siano state presentate più istanze di attribuzione del credito di imposta (anno 2012 e 2011), si debbono compilare più moduli del presente Quadro. indicato nel Rigo RU108 del Modello UNICO 2012, esclusivamente nel caso in cui nella Colonna 3 del Rigo RU1, sia indicato anno Per il presente Quadro non possono essere compilati i Righi RU7, RU9 e RU11. Rigo RU4 - Costo degli investimenti e credito d imposta spettante In Colonna 1 indicare l ammontare complessivo dell investimento lordo realizzato periodo di imposta di riferimento della presente dichiarazione ed indicato nella i- stanza accolta dalla Regione. 446 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SP

45 In Colonna 2 indicare l ammontare complessivo dell investimento netto realizzato periodo di imposta di riferimento della presente dichiarazione ed indicato nella i- stanza accolta dalla Regione. Credito di imposta Ricerca scientifica - Codice credito 81 L art. 1 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, istituisce per gli anni 2011 e 2012 un credito d imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in Università ovvero enti pubblici di ricerca. Le modalità applicative dell agevolazione sono disciplinate dal provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate del 9 settembre Il credito d imposta spetta in tre quote annuali a decorrere da ciascuno degli anni 2011 e 2012 per l importo percentuale che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio , ferma restando la integrale deducibilità per le imprese dell importo degli investimenti in progetti di ricerca effettuati. Credito d imposta spettante Lo stesso compete, per ciascuno dei periodi d imposta agevolabili, nella misura del 90% dell importo degli investimenti che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio Utilizzo del credito d imposta Il credito d imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, mediante Mod. F24, Codice tributo 6835 con esclusione delle fattispecie di cui al comma 2, lett. e), f), g), h-ter) e h- quater), relative rispettivamente a: 1) contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative; 2) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all art. 49, comma 2, lett. a), TUIR; 3) premi per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; 4) altre entrate individuate con decreto del Ministro dell economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per settore; 5) credito d imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche. Al credito d imposta da indicare nella presente Sezione non si applica il limite di utilizzo annuale introdotto dall art. 1, comma 53, della citata legge n. 244 del indicato nel Rigo RU78 del Modello UNICO DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SP 447

46 Rigo RU4 - Ammontare dei costi sostenuti In Colonna 1, indicare l ammontare complessivo dei costi sostenuti nel periodo d imposta di riferimento della presente dichiarazione per gli investimenti agevolati. In Colonna 2, indicare l importo degli investimenti realizzati nel periodo d imposta che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio Rigo RU5 - Credito di imposta spettante Indicare nel presente Rigo l ammontare del credito d imposta spettante nel periodo d imposta di riferimento della presente dichiarazione, pari al 90% dell importo indicato nel Rigo RU4, Colonna 2. Per il presente Quadro non possono essere compilati i Righi RU5 Colonna 1, RU7, RU9 e RU11. Nuovo lavoro stabile nel mezzogiorno - Codice credito 82 L art. 2 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, al fine di incentivare le assunzioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna), istituisce per gli un credito d imposta a favore dei soggetti che, in qualità di datori di lavoro, nel periodo compreso tra il 14 maggio 2011 ed il 13 maggio 2013, incrementano il numero di dipendenti a tempo indeterminato nelle suddette regioni. Sono esclusi dalla predetta agevolazione le persone fisiche che non esercitano ne arti ne professioni nonché i soggetti cui all art. 74 del TUIR (Stato ed Enti Pubblici). Modalità di fruizione del credito In attuazione del citato art. 2 del D.L. n. 70 del 2011, è stato emanato il Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze del 24 maggio che, nel disciplinare le modalità di accesso all agevolazione fiscale, ha previsto l obbligo della presentazione da parte dei soggetti interessati di un apposita istanza alla Regione nel cui territorio è svolta l attività per la quale si è verificato l incremento occupazionale. Allo scopo di evitare utilizzi impropri del credito d imposta è stato stabilito che il Mod. F24, attraverso il quale il predetto credito d imposta è utilizzato in compensazione, possa essere presentato esclusivamente all agente della riscossione presso il quale il beneficiario è intestatario del conto fiscale. E stato previsto che le Regioni inviino all Agenzia delle entrate, attraverso un apposito flusso informativo i dati concernenti i contribuenti beneficiari dei crediti d imposta concessi, nonché le eventuali revoche. L Agenzia delle entrate, al fine di consentire agli agenti della riscossione di controllare la correttezza delle compensazioni effettuate, invierà agli agenti stessi le informazioni ricevute dalle Regioni. 448 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SP

47 Il credito d imposta è utilizzabile a partire dalla data della comunicazione di accoglimento dell istanza da parte della Regione (Riferimenti normativi: D.L. 13 maggio 2011, n. 70, L. 12 luglio 2011, n. 106, DMEF del 24 maggio 2012, Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate del 14 settembre 2012) Il credito d imposta è fruibile con il Mod. F24 tramite il Codice tributo Nella Sezione possono essere compilati esclusivamente i Righi RU3, RU5, Colonna 2, RU6, RU8, RU10 e RU12. Rigo RU1 - Dati identificativi imposta Deve essere compilato un distinto modulo per l esposizione dei dati che si riferiscono al credito d imposta maturato in ciascuna Regione. Nel Rigo RU1, in Colonna 2. riportare uno dei seguenti Codici: 01 Abruzzo; 02 Basilicata, 04 Calabria; 05 Campania; 12 Molise; 14 Puglia; 15 Sardegna; 16 Sicilia. Rigo RU5 - Credito di imposta spettante nel periodo In Colonna 2, indicare l ammontare del credito maturato dall inizio del periodo a- gevolato alla data di chiusura del periodo d imposta, nei limiti dell importo riconosciuto dalla Regione alla quale è stata presentata l istanza di attribuzione del contributo. Acquisto di carta per editori Codice credito 83 L art. 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di stabilità per l anno 2011) ha destinato 30 milioni di euro agli Interventi straordinari a sostegno del settore editoriale, nel Quadro di compatibilità comunitaria, di cui all articolo 4, commi da 181 a 186, della legge 24 dicembre 2003, n Si tratta del rifinanziamento del credito d imposta riconosciuto - negli anni 2004 e nella misura del 10% delle spese sostenute dalle imprese editoriali iscritte al ROC, per l acquisto della carta necessaria alla stampa dei quotidiani e dei periodici, e dalle imprese e- ditrici di libri. Le modalità operative per la fruizione del credito di imposta sono state emanate con apposito provvedimento del Dipartimento per l informazione e l editoria, con circolare del 29 dicembre Utilizzo del credito d imposta Si rammenta che il credito d imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d imposta in cui è concesso e in quello successivo e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d imposta in corso alla data di concessione, ovvero, se non utilizzato nel predetto periodo, nella dichiarazione relativa al periodo d imposta successivo. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SP 449

48 Al credito d imposta da indicare nella presente Sezione si applica il limite di utilizzo annuale introdotto dall art. 1, comma 53, della citata legge n. 244 del Soggetti beneficiari La Sezione deve essere compilata dalle imprese editrici di quotidiani e periodici i- scritte al ROC e delle imprese editrici di libri che entro la data di presentazione della presente dichiarazione hanno utilizzato anche in parte il credito d imposta. I soggetti che, invece, non hanno compensato il credito entro la predetta data dovranno esporlo nella dichiarazione successiva. indicato nel Rigo RU64, Colonna 5 del Modello UNICO Rigo RU4 - Ammontare dei costi sostenuti In Colonna 2, indicare l ammontare complessivo dei costi sostenuti nel periodo d imposta 2011 per l acquisto di carta. Rigo RU5 - Credito di imposta spettante Indicare in Colonna 2 del presente Rigo l ammontare del credito d imposta spettante nel periodo d imposta di riferimento della presente dichiarazione, come risultante dal provvedimento del Dipartimento per l informazione e l editoria. Rigo RU6 - Utilizzo credito di imposta Nel Rigo RU6, va indicato l ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, mediante il Codice tributo Per il presente Quadro non possono essere compilati i Righi RU7, RU9 e RU11. SEZIONE II: Caro petrolio - Codice credito 23 Nella presente Sezione deve essere indicato il credito d imposta previsto a favore di esercenti alcune attività di trasporto merci, enti e imprese pubbliche di trasporto, esercenti autoservizi e trasporti a fune con riferimento ai consumi di gasolio. Considerate le variazioni dell incidenza sul prezzo al consumo del gasolio per autotrazione derivante dall andamento dei prezzi internazionali del petrolio, è stata prevista a decorrere dal 1º settembre 2000 e fino al 31 dicembre 2000, per il gasolio per autotrazione utilizzato da determinati soggetti, la riduzione dell aliquota di accisa di euro 88,31 per litri di prodotto. 450 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SP

49 Estensione e rideterminazione della riduzione dell aliquota di Accise È prevista, per il gasolio per autotrazione utilizzato da determinati soggetti, l estensione del periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 2001 e la rideterminazione della riduzione dell aliquota di accisa di euro 57,84317 per mille litri di prodotto. Con decreto del Ministro dell economia e delle finanze del 1 febbraio 2002 è stata rideterminata per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2001, la relativa riduzione pari a euro 43,27908 per mille litri di gasolio. La legge n. 311/2004 a decorrere dal 1 gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2004 ha ridotto, l aliquota per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate ad euro 33,21391 per mille litri. La legge del 27 dicembre 2006, n. 296 ha modificato l art. 1, comma 10, del D.L. n. 16/2005 aumentando l aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché l aliquota dell Accisa sul gasolio usato come carburante, rispettivamente, a euro 564 ed a euro 413 per mille litri. Il D.Lgs. n. 26/2007 ha aumentato l aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, ad euro 423,00 per mille litri di prodotto. Ambito soggettivo I soggetti interessati all agevolazione sono: esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate; imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento CEE n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992 e al D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422; imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone (per questi soggetti la maturazione del beneficio decorre non dal 1º settembre 2000 ma dal 1º ottobre 2000). Per il recupero di quanto spettante sui consumi effettuati, gli interessati presentano apposita dichiarazione ai competenti uffici dell Agenzia delle Dogane. Utilizzo e Codice Tributo L importo del credito spettante, nell eventualità che non venga richiesto l importo a rimborso, può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n La compilazione della Colonna importi a credito del Modello di pagamento F24, va eseguita indicando il Codici tributo Credito d imposta - Agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori - Art. 1, comma 5, del decreto legge 30 giugno 2001, n. 246 (II semestre 2001 e 2002 e dal 1/01/2003 al 31/12/2003). Rigo RU21 - Credito d imposta residuo della precedente dichiarazione Tale Rigo non è compilabile. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SP 451

50 Rigo RU22 - Credito d imposta ricevuto (da riportare nella Sezione VI-B) Indicare in Colonna 2 l ammontare del credito d imposta ricevuto. I soci che detengono una partecipazione in una o più società di persone ovvero in uno degli altri soggetti di cui all art. 5 del TUIR e i beneficiari di Trust trasparenti e Trust misti devono indicare nella presente Colonna l importo del credito ricevuto, che deve essere altresì riportato nella Sezione VI-A. Rigo RU23 - Credito d imposta spettante nel periodo Indicare: in Colonna 1, l ammontare del credito concesso nell anno 2012, relativo ai consumi effettuati nel 2011; in Colonna 2, l ammontare del credito concesso nell anno 2012 con riferimento ai consumi effettuati nei primi tre trimestri del Rigo RU24 - Credito utilizzato in compensazione Indicare in Colonne 1 e 2 l ammontare del credito di cui al Rigo RU23 della medesima Colonna utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nell anno 2012 del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nell anno Rigo RU25 - Credito d imposta riversato Nelle Colonne 1 e 2 va indicato l ammontare del credito di cui al Rigo RU24, riferito alla medesima Colonna, versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni. RIGO RU27 - Importo richiesto a rimborso Indicare in Colonna 1 l ammontare del credito chiesto a rimborso entro il 30 giugno RIGO RU28 - Credito di imposta residuo Indicare in Colonna 2 l ammontare del credito residuo, costituito dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei Righi RU22, RU23 e RU25 e l importo del Rigo RU24 ed RU26 della medesima Colonna. Tale credito è utilizzabile in compensazione entro il 31 dicembre DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SP

51 SEZIONE IV: Nuovi investimenti nelle aree svantaggiate - Codice credito 62 E prevista l attribuzione di un credito d imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti destinati alle strutture produttive situate nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall art. 87, par. 3, lett. a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, ubicate nelle regioni della Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise. (Riferimenti normativi: art. 1, commi , L. n. 296/2006; D.L. n. 97/2008) Decorrenza Il credito d imposta è riconosciuto per l acquisizione, a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, dei beni strumentali nuovi, espressamente individuati dal comma 273 della citata legge, appartenenti alle seguenti categorie: macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, attrezzature varie, brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, e programmi informatici, limitatamente alle piccole e medie imprese. Possono beneficiare del credito d imposta i soggetti che hanno presentato il formulario contenente i dati degli investimenti agevolabili, utilizzando il Modello FAS, ed hanno ottenuto dall Agenzia delle entrate il nulla osta alla fruizione del credito. I soggetti ammessi al beneficio possono utilizzare il credito d imposta, secondo le modalità previste dalla norma istitutiva, a decorrere dall anno per il quale il credito è concesso. Compensazione Il contributo può essere utilizzato ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l eventuale eccedenza è fruibile in compensazione ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta con riferimento al quale il credito è concesso. Al credito d imposta non si applica, a partire dal 1 gennaio 2010, il limite di utilizzo introdotto dall art. 1, comma 53, della legge n. 244 del La Sezione deve essere compilata dai soggetti che hanno realizzato gli investimenti dal 2007 al 2011 ed hanno ottenuto il nulla-osta alla fruizione del credito partire dall anno 2013, nonché dai soggetti che hanno realizzato gli investimenti nel 2012 per i quali il nulla osta alla fruizione decorre dal 2012 e/o dal Rigo RU41 - Ammontare complessivo degli investimenti Indicare nelle Colonne 1, 2, 3, 4, 5 e 6, in corrispondenza della Colonna relativa al periodo d imposta nel corso del quale è stato realizzato l investimento, l ammontare complessivo dei costi di acquisto o di costruzione dei beni ammessi a fruire dell agevolazione. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SP 453

52 Si segnala che nel Rigo deve essere riportato il costo complessivo degli investimenti effettivamente realizzati nell anno di riferimento della dichiarazione, anche nel caso in cui una parte del credito maturato sia utilizzabile in anni diversi da quelli indicati nei Righi RU43 e RU44. I soggetti che hanno indicato il credito nella dichiarazione dei redditi UNICO 2012 devono riportare nelle Colonne 1, 2, 3, 4 e 5 l importo indicato, rispettivamente, nelle Colonne 1, 2, 3, 4 e 5 del Rigo RU87 della predetta dichiarazione. Rigo RU42 - Costi agevolabili Indicare nelle Colonne da 1 a 6 l ammontare complessivo dei costi agevolabili, riferiti agli investimenti indicati nelle rispettive Colonne del Rigo RU41. Si rammenta che il costo agevolabile è costituito dal costo complessivo delle acquisizioni dei beni agevolabili, decurtato degli ammortamenti dedotti relativi ai medesimi beni appartenenti alla struttura produttiva nella quale è stato realizzato il nuovo investimento. Sono esclusi dal computo gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell investimento agevolato effettuati nel periodo d imposta della loro entrata in funzione. I soggetti che hanno indicato il credito nella dichiarazione dei redditi UNICO 2012 devono riportare nelle Colonne 1, 2, 3, 4 e 5, l importo indicato, rispettivamente, nelle Colonne 1, 2, 3, 4 e 5 del Rigo RU88 della predetta dichiarazione. Rigo RU43 e RU44 - Credito di imposta maturato Indicare l ammontare del credito d imposta maturato con riferimento agli investimenti indicati nelle rispettive Colonne del Rigo RU42. Tale ammontare è determinato applicando all investimento agevolabile i massimali di aiuto stabiliti dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo In particolare, va indicato: nel Rigo RU43, Colonna 6, l ammontare del credito maturato con riferimento agli investimenti indicati nel Rigo RU42 Colonna 6, fruibile a decorrere dall anno 2012; Si segnala che le Colonne 1, 2, 3, 4 e 5 Rigo RU43 non sono presenti in quanto il credito fruibile dal 2012, relativo ad investimenti realizzati dal 2007 al 2011, ha trovato esposizione nella dichiarazione dei redditi Modello UNICO nel Rigo RU44, Colonne da 1 a 6, l ammontare del credito maturato con riferimento agli investimenti indicati, rispettivamente, nelle Colonne 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del Rigo RU42, fruibile a decorrere dall anno Rigo RU46 - Credito di imposta residuo dalla precedente dichiarazione Indicare nelle Colonne da 1 a 5 l ammontare del credito d imposta residuo della precedente dichiarazione, risultante rispettivamente dalle Colonne 1, 2, 3, 4 e 5 del Rigo RU97 del Modello UNICO DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SP

53 Rigo RU47 - Credito di imposta ricevuto Indicare nelle Colonne 1, 2, 3, 4, 5 e 6, l ammontare del credito d imposta ricevuto. I soci che detengono una partecipazione in una o più società di persone ovvero in uno degli altri soggetti di cui all art. 5 del TUIR e i beneficiari di Trust trasparenti e Trust misti devono indicare nella presente Colonna l importo del credito ricevuto, che deve essere altresì esposto nella Sezione VI-A. Rigo RU50 - Credito utilizzato in compensazione Indicare nelle Colonne 1, 2, 3 e 4 l importo del credito di cui al Rigo RU46, rispettive Colonne, utilizzato in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, nel periodo d imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, utilizzando il Codice tributo Rigo RU51 - Credito d imposta riversato Indicare nelle Colonne 1, 2, 3 e 4 l ammontare del credito di cui al Rigo RU50, rispettive Colonne, versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni. Rigo RU52 - Credito d imposta distribuito Indicare nelle Colonne da 1 a 6 l ammontare del credito di cui ai Righi RU43, RU44 ed RU47, rispettiva Colonna, distribuito, anche solo in parte, ai propri soci o associati. L importo di tale Colonna non deve essere riportata nella Sezione VI-B. Rigo RU53 - Credito di imposta residuo da riportare nella successiva dichiarazione Nel Rigo RU53, Colonne 1, 2, 3 e 4, va indicato l ammontare del credito residuo da riportare nella successiva dichiarazione, risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei Righi RU44, RU46, RU47 e RU51 e la somma degli importi indicati nei Righi RU50 e RU52 della medesima Colonna. Utilizzo del credito Tale credito è utilizzabile ai fini dei versamenti dell imposta sui redditi dovuta per i periodi d imposta successivi a quello di riferimento della presente dichiarazione nonché in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del In Colonna 5 va indicato l ammontare del credito residuo da riportare nella successiva dichiarazione, risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei Righi RU44, RU46 e RU47 Colonna 5 e l importo indicato nel Rigo RU52, medesima Colonna 5. Utilizzo del credito Tale credito è utilizzabile ai fini dei versamenti dell imposta sui redditi dovuta per i periodi d imposta successivi a quello di riferimento della presente dichiarazione DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SP 455

54 nonché in compensazione, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della precedente dichiarazione (UNICO 2012). In Colonna 6 va indicato l ammontare del credito residuo da riportare nella successiva dichiarazione, risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei Righi RU43, RU44 e RU47, Colonna 6, e l importo indicato nel Rigo RU52 della medesima Colonna 6. Utilizzo del credito Tale credito è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi nonché, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della presente dichiarazione, in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del SEZIONE V: Altri crediti d imposta - Codice credito 99 Nella Sezione Altri crediti d imposta devono essere indicati eventuali crediti d imposta non più riportati specificatamente nel presente Quadro. Si tratta di crediti di imposta non più in vigore, per i quali residua la possibilità di riportare a nuovo o di utilizzare in compensazione quanto residui dalla precedente dichiarazione. Si presenta di seguito un elenco, non necessariamente esaustivo, di crediti d imposta da indicare nella presente Sezione: credito relativo ai compensi in natura, previsto dall art. 6 della legge n. 488 del 1999, utilizzabile tramite il Codice tributo 6606 ; credito concesso ai datori di lavoro per l incremento della base occupazionale di cui al D.L. n. 357 del 1994, utilizzabile tramite il Codice tributo 6716 ; credito per la promozione dell imprenditoria femminile, previsto dall art. 5 della legge n. 215 del 1992, utilizzabile tramite il Codice tributo 6718 ; credito d imposta per l acquisto e la rottamazione di veicoli, ciclomotori e motoveicoli, previsto dall art. 29 della legge n. 669 del 1996, utilizzabile tramite il Codice tributo 6710 e 6712 ; credito d imposta per l acquisto e la rottamazione di macchine e attrezzature agricole, previsto dall art. 17, comma 34, della legge n. 449 del 1997, utilizzabile tramite il Codice tributo 6711 ; credito d imposta per la mancata metanizzazione della Sardegna, previsto dall art. 6 della legge n. 73 del 1998, utilizzabile tramite il Codice tributo 6708 ; credito d imposta alle piccole e medie imprese per le nuove assunzioni, previsto dall art. 4 della legge n. 449 del 1997, utilizzabile tramite il Codice tributo 6700 ; credito d imposta per incentivi occupazionali, previsto dall art. 4 della legge n. 448 del 1998, utilizzabile tramite il Codice tributo 6705 ; credito d imposta per la cessione di attività regolarizzate, previsto dall art. 14, comma 6, della legge n. 289 del 2002, come sostituito dall art. 5-bis del D.L.. n. 282 del 2002, convertito dalla legge n. 27 del 2003, utilizzabile esclusivamente ai fini dei versamenti dell IRPEF e dell IRES; 456 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SP

55 credito di imposta a favore delle PMI per investimenti innovativi, previsto dagli artt. 4 e 5 legge n. 317/91), utilizzabile in F24 tramite il Codice tributo 6713 ; credito di imposta per spese di ricerca, previsto dall art. 8 della legge n. 317/1991, utilizzabile in F24 tramite il Codice tributo 6714 ; credito per il settore del commercio e del turismo, per l acquisto di beni strumentali previsto dall articolo 11, Legge n. 44/1997, utilizzabile in F24 tramite i Codici tributo 6703 e 3887 ; credito di imposta per l acquisto di strumenti per la pesatura, previsto dall art. 1 della legge n. 77/1997, utilizzabile in F24 tramite il Codice tributo 6717 ; credito di imposta per le operazioni di concentrazione tra micro, piccole e medie imprese, previsto dall art. 9 D.L. n.35/2005, utilizzabile in F24 tramite i Codici tributo 6786, 6792 e Rigo RU401 - Credito d imposta residuo della precedente dichiarazione Indicare l ammontare dei crediti residui della precedente dichiarazione risultante dal Rigo RU113, del Modello UNICO Rigo RU402 - Credito di imposta ricevuto Indicare l ammontare del credito d imposta ricevuto. I soci che detengono una partecipazione in una o più società di persone ovvero in uno degli altri soggetti di cui all art. 5 del TUIR e i beneficiari di Trust trasparenti e Trust misti devono indicare nella presente Colonna l importo del credito ricevuto, che deve essere altresì esposto nella Sezione VI-A. Rigo RU403 - Crediti d imposta spettanti nel periodo a seguito di accoglimento di ricorsi Indicare l ammontare dei crediti d imposta spettanti a seguito dell accoglimento di ricorsi nel periodo d imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. Rigo RU404 - Importo utilizzato Indicare rispettivamente nelle Colonne 1, 2, 3, 6 e 7 l importo del credito di cui alla somma degli importi indicati nei Righi RU401, RU402 e RU403 utilizzato in diminuzione delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo, dei versamenti periodici e in acconto dell Iva, del versamento a saldo dell IVA, dei versamenti in acconto dell IRPEF, del versamento a saldo dell IRPEF e dell imposta sostitutiva ex legge n. 342 del 2000 dovute per l anno 2012 nonché l ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997 nell anno DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SP 457

56 Rigo RU405 - Crediti d imposta riversati Indicare l ammontare del credito di cui al Rigo RU404, Colonna 7 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni. Rigo RU406 - Crediti d imposta riversati Indicare l ammontare del credito di cui ai Righi RU401, RU402 ed RU403 distribuito ai propri soci ed associati. Nella Sezione VI-B del presente Quadro RU va riportato l anno di maturazione dei crediti di imposta trasferiti, indicando il Codice 99. Rigo RU407- Crediti d imposta residui da riportare Indicare l importo del credito residuo risultante dalla differenza fra la somma degli importi indicati nei Righi RU401, RU402, RU403 e RU405 e la somma degli importi indicati nel Rigo RU404, Colonne 1, 2, 3, 6 e 7 ed RU406 utilizzabile in diminuzione delle predette imposte. Utilizzo credito residuo Il credito residuo potrà essere utilizzato in diminuzione delle suddette imposte dovute per i periodi d imposta successivi ovvero, in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del periodo d imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, se consentito dalla disciplina della singola agevolazione. SEZIONE VI-A: Crediti d imposta ricevuti Crediti d imposta ricevuti Questo prospetto va utilizzato dai soggetti tenuti alla presentazione del presente Modello che avendo una partecipazione in uno o più società di persone, ovvero in uno degli altri soggetti i cui all art. 5 del TUIR, hanno ricevuto uno o più crediti d imposta dai predetti soggetti. Si ricorda che i soci potranno utilizzare la quota di credito loro assegnata solo dopo averla indicata nella propria dichiarazione. Si rammenta altresì che i crediti d imposta relativi al caro petrolio (Codice credito 23) non può essere attribuito ai soci (cfr. Risoluzione n. 163/E del 31 luglio 2003). Trasparenza fiscale La Sezione va, altresì, utilizzata dai soci che, avendo optato per la trasparenza fiscale ai sensi dell art. 116 del TUIR, hanno ricevuto dalla società partecipata uno o più crediti d imposta (vedere al riguardo la Circolare n. 49 del 22 novembre 2004). 458 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SP

57 Trust Inoltre sono tenuti alla compilazione della presente Sezione i soggetti beneficiari di Trust per l indicazione dei crediti d imposta imputati dai Trust medesimi. Acquisto e rottamazione veicoli Compilano la presente Sezione anche i cessionari dei crediti d imposta relativi agli incentivi per l acquisto e la rottamazione di veicoli, i quali dovranno indicare l importo ricevuto dall impresa venditrice o importatrice (art. 1, comma 231, Legge n. 296/ Circolare n. 15 del 5 marzo 2010). Digitalizzazione sale cinematografiche Compilano la presente Sezione anche i cessionari dei crediti d imposta relativi alla digitalizzazione delle sale cinematografiche (Codice credito 68). I cessionari possono utilizzare il credito ricevuto solo in compensazione con i propri debiti di imposta o contributivi ai sensi dell art. 17 D.Lgs. n. 241/1997. Righi RU501-RU505 - Crediti d imposta ricevuti Nei Righi da RU501 a RU505 vanno riportati per ogni credito d imposta e per ogni anno di riferimento e per ciascun soggetto cedente, i seguenti dati: in Colonna 1, il Codice del credito ricevuto, desunto dalla relativa tabella; in Colonna 2, l anno di insorgenza del credito; in Colonna 3, il Codice fiscale del soggetto cedente; in Colonna 4, l ammontare del credito ricevuto. Riporto del credito L importo del credito indicato nella presente Sezione deve essere altresì riportato nella Sezione relativa alla medesima tipologia del credito ricevuto. In particolare, detto importo, unitamente a quello del credito che il contribuente ha maturato in proprio, deve essere indicato nel Rigo credito d imposta spettante nel periodo nella apposita Sezione IV. Qualora il Quadro RU non riportasse la Sezione relativa al credito di imposta ricevuto o diversamente non ne fosse consentita la compilazione, il credito va riportato nel Rigo RU402. Credito residuo precedente dichiarazione Nel caso in cui il credito ricevuto sia maturato in capo all avente diritto in periodi d imposta precedenti a quello cui si riferisce la presente dichiarazione e la Sezione nella quale deve essere riportato sia strutturata in Colonne con diverse annualità, ovvero con diversi regimi agevolativi, l importo del credito va indicato nel Rigo credito residuo della precedente dichiarazione in corrispondenza della Colonna relativa all anno di insorgenza del credito ovvero al regime agevolativo interessato. Del pari, l importo del credito ricevuto va indicato nel Rigo credito d imposta residuo della precedente dichiarazione : se nella Sezione relativa al credito ricevuto non è DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SP 459

58 previsto il Rigo credito spettante nel periodo d imposta ovvero non ne è consentita la compilazione. SEZIONE VI-B: Crediti di imposta trasferiti La presente Sezione deve essere utilizzata per indicare i dati relativi ai soggetti cessionari e agli importi ceduti in caso di cessione dei crediti d imposta per l acquisto e la rottamazione di veicoli di cui all articolo 1, comma 231, della legge n. 296 del 2006 e relativo al credito di imposta per la digitalizzazione delle sale cinematografiche istituito dall art. 1, comma n. 327, lett. c) n. 1 della legge n. 244 del Nei Righi da RU506 a RU510, indicare, per ogni credito d imposta e per ogni anno di maturazione del credito ceduto nonché per ogni cessionario, i seguenti dati: in Colonna 1 indicare il Codice del credito ceduto, desumibile dalla tabella Codici crediti d imposta di seguito riportata; in Colonna 2 indicare l anno d insorgenza del credito in capo all avente diritto; in Colonna 3 indicare il Codice fiscale del soggetto cessionario; in Colonna 4 indicare l ammontare del credito ceduto dal dichiarante al cessionario indicato nella Colonna 3. Se il numero dei Righi della presente Sezione non è sufficiente all indicazione dei dati relativi ai crediti ceduti, il contribuente deve utilizzare ulteriori moduli del Quadro RU. SEZIONE VI-C: Limite di utilizzo e verifica del limite di utilizzo dei crediti di imposta Limite di utilizzo La presente Sezione deve essere compilata ai fini della verifica del limite di utilizzo dei crediti d imposta previsto dall art. 1, commi da 53 a 57, della legge n. 244 del 2007 e della determinazione dell ammontare eccedente il predetto limite. Si ricorda che il comma 53 dell art. 1 della Finanziaria 2008 ha previsto che i crediti d imposta da indicare nel Quadro RU possono essere utilizzati nel limite annuale di euro L ammontare eccedente è riportato in avanti ed è compensabile per l intero importo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si è generata l eccedenza. La Sezione è suddivisa in cinque parti: la parte I contiene i dati di carattere generale e deve essere compilata da tutti i contribuenti; la parte II deve essere compilata solo dai soggetti che intendono utilizzare in compensazione interna (ovvero, senza esporre la compensazione nel Mod. F24) i crediti d imposta indicati nel presente Quadro; 460 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SP

59 la parte III deve essere compilata dai contribuenti che hanno indicato nella Colonna 5 dei Righi da RU140 a RU151 del Quadro RU del Modello UNICO 2012 importi residui relativi a eccedenze 2008, 2009 e 2010; la parte IV deve essere compilata dai contribuenti che hanno esposto crediti eccedenti il limite di utilizzo (Eccedenza 2011) nella Colonna 3 dei Righi da RU152 a RU157 del Quadro RU del Modello UNICO 2012; la parte V deve essere compilata dai soggetti per i quali l ammontare complessivo dei crediti d imposta indicati nel presente Quadro, relativi all anno 2012, risulta superiore al limite di utilizzo. Con la Risoluzione n. 9/DF del 3 aprile 2008 il Ministero dell economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze ha precisato che il limite di euro si cumula con il limite generale alle compensazioni di cui all art. 25, comma 2, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (euro ,90). La medesima risoluzione, inoltre, ha specificato che, qualora in un determinato anno siano effettuate compensazioni per un importo inferiore al limite di euro ,90, i crediti da Quadro RU possono essere utilizzati anche oltre lo specifico limite dei euro, fino a colmare la differenza non utilizzata del limite generale. SEZIONE VI-C - PARTE I: Dati generali Rigo RU511 - Soggetti esonerati dal rispetto del limite di utilizzo dell art. 1, commi 54 e 55, legge n. 244/2007 Per i soggetti che, ai sensi del comma 54 dell art. 1 della citata legge, hanno presentato apposita istanza preventiva all Agenzia delle entrate, non si applica il predetto limite di euro : detti soggetti, se utilizzano in compensazione interna i crediti esposti nel presente Quadro RU. Nel presente Rigo occorre barrare solamente l apposita casella 1 e non compilare i rimanenti Righi della presente Sezione. Rigo RU512 - Totale crediti da precedente dichiarazione Il presente Rigo deve essere compilato da tutti i soggetti, diversi da quelli esonerati ai sensi dei commi 54 e 55 dell art. 1 della legge n. 244/2007, che vantano crediti d imposta assoggettati al limite di utilizzo. Non sono, pertanto, tenuti alla compilazione del presente Rigo oltre ai soggetti esonerati dal rispetto del limite anche quelli che beneficiano solamente di agevolazioni per le quali non opera il limite di utilizzo. Nel Rigo RU512 occorre indicare: in Colonna 1, l ammontare complessivo dei crediti residui al 1 gennaio 2012; Tale valore è determinato dalla somma degli importi indicati nei Righi o nelle Colonne credito d imposta residuo della precedente dichiarazione del presente Quadro, relativi ai crediti assoggettati al limite, aumentata degli importi dei crediti utilizzati in compensazione interna nel 2012, esposti nelle relative Sezioni del Quadro RU della DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SP 461

60 precedente dichiarazione nonché degli importi dei crediti residui non riportabili nelle singole Sezioni del presente Quadro, in quanto riferiti a crediti le cui norme istitutive prevedono limiti temporali di utilizzo (detti importi sono indicati nella parte III e IV, Colonna 5 e nella parte V della Sezione XXV del Quadro RU del Modello UNICO 2012). in Colonna 2, l ammontare complessivo dei crediti spettanti nel Tale valore è determinato dalla somma degli importi indicati nei Righi o nelle Colonne credito d imposta spettante del presente Quadro; in Colonna 3, l ammontare complessivo dei crediti relativi all anno 2012, risultante dalla somma degli importi indicati nelle Colonne 1 e 2; Se l importo indicato nella presente Colonna è superiore ad euro devono essere compilate le Colonne 4 e 5 del presente Rigo. in Colonna 4, l ammontare eccedente il limite di utilizzo generatosi negli anni da 2008 a 2011 non fruiti alla data del 1 gennaio 2012; Tale importo è determinato sommando i valori indicati nei Righi da RU140 a RU151, Colonna 5, e nei Righi da RU152 a RU157, Colonna 3 indicati nella precedente dichiarazione. Non devono essere indicati in Colonna 4 gli ammontari relativi al credito d imposta di cui all art. 1, comma 271, Legge n. 296/2006 e dei crediti per il settore cinematografico (Legge n. 244/2007), in quanto non più assoggettati al suddetto limite di utilizzo. in Colonna 5, la differenza, se positiva, tra l importo indicato nella Colonna 3 e quello indicato nella Colonna 4. Se l importo è superiore ad euro , devono essere compilati i Righi da RU513 a RU515 e da RU531 a RU534. Rigo RU513 - Ammontare dei contributi e crediti di imposta utilizzati Indicare l ammontare complessivo dei crediti d imposta (diversi da quelli del Quadro RU) e contributi utilizzati in compensazione con il Mod. F24 nell anno Rigo RU514 - Ammontare dei contributi e crediti di imposta utilizzati Indicare l ammontare complessivo dei crediti di imposta del Quadro RU utilizzabile nel 2012, calcolato nel seguente modo: ,00 + la differenza, se positiva, tra ,00 e l importo indicato nel Rigo RU513 Rigo RU515 - Eccedenza Indicare l ammontare complessivo dei crediti d imposta eccedenti il limite di utilizzo per l anno Tale valore è pari alla differenza, se positiva, tra l importo indicato nel Rigo RU512, Colonna 5, e quello indicato nel Rigo RU514. L ammontare eccedente di cui al Rigo RU132 deve essere imputato ai crediti d imposta che hanno generato l eccedenza, compilando la Parte V della presente Sezione VI-C. 462 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SP

61 SEZIONE VI-C - PARTE II: Verifica del limite d utilizzo dei crediti in compensazione interna La presente Sezione deve essere compilata, come indicato nella premessa, dai soggetti che intendono utilizzare i crediti d imposta indicati nel presente Quadro, qualora previsto dalle norme istitutive delle singole agevolazioni, in diminuzione dei versamenti dovuti a saldo dell IRPEF, dell IVA in caso di dichiarazione annuale IVA compresa nel Modello UNICO 2013, nonché in diminuzione dell imposta sostitutiva di cui alla legge n. 342 del 2000 (compensazione interna). Nella compilazione dei Righi da RU516 a RU518 devono essere indicati, oltre agli utilizzi dei crediti d imposta che hanno trovato esposizione nel presente Quadro RU, anche gli utilizzi relativi ai crediti non previsti nel presente Quadro in quanto istituiti da norme emanate successivamente all approvazione del Modello UNICO 2013 ovvero concessi per periodi d imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre Devono, invece, essere esclusi dal computo i crediti d imposta per i quali non sussiste il limite di utilizzo (si veda al riguardo la premessa al Quadro RU). Rigo RU516 Riportare nel presente Rigo l ammontare complessivo dei crediti da Quadro RU utilizzati in compensazione con il Mod. F24 dal 1 gennaio 2013 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione. Rigo RU517 Indicare nel presente Rigo l ammontare complessivo dei crediti utilizzati in compensazione interna per il versamento delle ritenute operate dal sostituto d imposta effettuato dal 1 gennaio 2013 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione (Quadro ST del Mod. 770). Rigo RU518 Indicare nel presente Rigo l ammontare complessivo dei crediti utilizzati in compensazione interna per i versamenti ai fini IVA effettuati dal 1 gennaio 2013 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione (Quadro VL del Modello IVA). DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SP 463

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