TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE DISTACCATA DI CARPI. YY spa e Confezioni ZZ srl, con avv.ti Alberto Lotti e Fabrizio Bulgarelli

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1 Provvedimenti cautelari Sequestro conservativo Sequestro conservativo di quote sociali - Pendenza di azione revocatoria verso conferimento di ramo d azienda Decreto ingiuntivo nella disponibilità del creditore Difetto di strumentalità del sequestro con la domanda di revocatoria azionata Provvedimenti cautelari Sequestro conservativo - Sequestro conservativo ex art.2905 cc nei confronti del terzo acquirente Sequestro dei beni oggetto di domanda revocatoria Presupposti - Esclusione - Rif.Leg.artt.2740, 2901, 2905,2910 cc;art.671 cpc; TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE DISTACCATA DI CARPI Nel procedimento iscritto al n. 5177/04 RG Promosso da Cassa di Risparmio di XX spa, con avv. Giorgio Giusti Contro YY spa e Confezioni ZZ srl, con avv.ti Alberto Lotti e Fabrizio Bulgarelli Avente ad oggetto: ricorso per sequestro conservativo in corso di causa di merito per azione revocatoria ex art c.c. (causa n. 5176/04 r.g.: ud. ex art. 180 cpc per il giorno 26/1/2005) Il giudice designato letto il ricorso ed i documenti allegati; le memorie difensive delle resistenti ed i documenti allegati; sentite le parti all udienza del 2/12/2004; osserva Cassa di Risparmio di XX (XX) ha proposto azione ex art cc (revocatoria ordinaria) contro l atto 23/9/04 di conferimento di ramo di azienda avente per oggetto la produzione di maglieria (che comprende un immobile e beni mobili registrati) da YY spa a Confezioni ZZ srl uninominale (socio Immobiliare *** srl - quota Euro ,00); il negozio di conferimento è contenuto nello stesso documento portante il 1

2 verbale di assemblea straordinaria con il quale Confezioni ZZ delibera l aumento di capitale sociale di Euro , che viene sottoscritto da YY, la quale a totale liberazione della quota conferisce in natura il ramo d azienda di cui sopra (avente un patrimonio netto al 31/7/2004 di Euro come risulta dalla perizia di stima redatta dal rag. RB: la differenza di valore di Euro viene destinata a riserva di conferimento); XX ha proposto in subordine azione di simulazione. XX, con ricorso depositato il 9/11/04, ha proposto ricorso per sequestro conservativo in corso di causa, chiedendo di autorizzare il sequestro conservativo delle quote della società YY spa di proprietà di Confezioni ZZ srl, nonché l immobile sito in Carpi (MO), via *** n. 17,..., e di quant altro ceduto con il ramo d azienda, e, quindi nei confronti di YY spa.. e per le finalità di legge Confezioni ZZ srl,.., fino alla concorrenza della somma di Euro ,00. YY e Confezioni ZZ si oppongono contestando la strumentalità della misura cautelare invocata; l insussistenza dei presupposti del fumus boni iuris, in relazione in particolare al pregiudizio del conferimento del ramo d azienda, e del periculum in mora; l inammissibilità della richiesta di sequestro dell azienda. 1) Qualificazione della domanda cautelare. Nei confronti del debitore YY si chiede come chiarito in udienza- il sequestro conservativo delle quote della srl Confezioni ZZ di proprietà di YY spa (così dovendosi intendere la non chiara richiesta contenuta nelle conclusioni del ricorso v. sopra). Si tratta dunque del sequestro conservativo generale dei beni del debitore ai sensi degli art.li 2740 e 2905 co. 1 c.c. e 671 c.p.c., per il quale non devono peraltro essere indicati i beni oggetto della misura cautelare. 2

3 Nei confronti del terzo Confezioni ZZ si chiede il sequestro conservativo speciale di cui all art comma 2 c.c.: dell immobile e di quant altro ceduto con il ramo d azienda. 2) Sequestro conservativo nei confronti del debitore YY spa. Tale sequestro è inammissibile per due concorrenti motivi. 2.1 Il creditore XX è già munito di titolo esecutivo, a formazione giudiziale. E problema ampiamente dibattuto quello relativo alla tutela cautelare del credito allorché il debitore abbia già ottenuto un titolo esecutivo, a formazione giudiziale o negoziale, che accerti o riconosca quello stesso diritto. E prevalente l opinione, condivisa da questo giudice, che esclude l ammissibilità della tutela. Secondo alcuni sotto il profilo della carenza di uno stato di pericolo, posto che il creditore munito di titolo esecutivo, per l art. 482 cpc, potrebbe procedere al pignoramento immediato. Secondo altri (tesi intermedia) nel caso in cui il creditore sia munito di titolo esecutivo di formazione giudiziale, poiché non avrebbe interesse in tal caso alla misura cautelare, posto che potrebbe iscrivere l ipoteca giudiziale sia iniziare l esecuzione. Nel caso in esame il creditore XX è già munito di titolo esecutivo giudiziale costituito dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 cpc n emesso il 13-14/10/04 dal Tribunale di Modena per la somma di Euro ,35, oltre interessi e spese. 2.2 Assenza del nesso di strumentalità con la domanda di merito (azione revocatoria). L art. 671 cpc fa espresso riferimento ad un credito di cui il debitore ha fondato motivo di perdere la garanzia. Nel caso in esame si tratterebbe del credito oggetto dell azione monitoria. 3

4 L attore XX che ha agito in revocatoria (o in subordine in simulazione) tende ad eliminare gli effetti dell atto di disposizione pregiudizievole con la declaratoria di inefficacia, e la conseguente possibilità di esperire le azioni cautelari o esecutive nei confronti del terzo a tutela della sue ragioni sui beni oggetto dell atto impugnato (art c.c.). La richiesta di sequestro conservativo delle quote della srl Confezioni ZZ di proprietà di YY spa è dunque priva del rapporto di strumentalità con la domanda di merito di revocazione ex art c.c. del negozio di conferimento di ramo d azienda. 3) Sequestro conservativo nei confronti del terzo Confezioni ZZ srl. L art comma 2 c.c. costituisce l unica eccezione al divieto del creditore di cautelarsi su beni di proprietà di terzi. La norma risolve un delicato problema di delimitazione tra sequestro conservativo e giudiziario, consentendo che al primo e non al secondo possano essere assoggettati i beni del terzo convenuto nella revocatoria. Il rimedio è collegato con la garanzia patrimoniale che mira a conservare (v. art co. 2 c.c.). Sono sequestrabili i beni oggetto della domanda revocatoria: beni che in tal caso devono essere espressamente indicati. XX non ha richiesto direttamente il sequestro del ramo d azienda, ma dell immobile e di quant altro ceduto con il ramo d azienda. Manca il presupposto del fumus boni iuris in relazione al diritto sostanziale da cautelare. Nel caso in esame l acquisizione delle quote sociali della srl Confezioni ZZ, con il conferimento del ramo d azienda comprendente anche un bene immobile-, da parte del debitore YY, non appare di per sé sufficiente ad integrare il presupposto del pregiudizio. 4

5 Non si ritiene sufficiente ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore la mera sostituzione dei beni aziendali di YY con il bene quota di partecipazione societaria in Confezioni ZZ. Da una parte non è stato neppure allegato che il valore patrimoniale oggettivo e non quello nominale- della quota (pari al 91% del capitale sociale) della s.r.l. acquisita da YY, e cioè la frazione del patrimonio sociale rappresentato dalla quota, possa essere inferiore al valore dei singoli beni costituenti il ramo d azienda conferita. Dall altra è certamente vero che la quota di partecipazione nella s.r.l. può astrattamente risultare meno agevolmente vendibile di un bene immobile in sede di esecuzione per espropriazione forzata. Ma si deve anche considerare, in relazione alla natura dell azione revocatoria di mezzo legale di conservazione della garanzia patrimoniale del creditore, che il principio dell universalità della responsabilità patrimoniale (art cc) deve essere combinato con un principio di proporzionalità, in quanto la incidenza della responsabilità sul patrimonio del debitore va commisurata all entità dei debiti esistenti e ad essa deve adeguarsi (cfr. art.li 496 cpc e 2910 co 1. cc). Nella fattispecie il credito di XX di Euro ,00 circa per il quale come detto il creditore è già munito di titolo esecutivo giudiziale- appare adeguatamente garantito dal patrimonio del debitore YY, costituito dalla quota di partecipazione nella srl Confezioni ZZ. Vanno in conclusione rigettate le domande cautelari. Non si deve provvedere sulle spese trattandosi di procedimento cautelare in corso di causa. P.Q.M. Visti gli art.li 671 e 669 quater seg. c.p.c. 5

6 - rigetta le domande cautelari proposte da Cassa di Risparmio di XX spa nei confronti di YY spa e Confezioni ZZ srl; - nulla sulle spese. Si comunichi. Carpi, 7/12/2004 Dep. in Cancelleria il il giudice dott. Riccardo Di Pasquale 6

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