S.I.A.D. (SINDACATO INDIPENDENTE ATTORI DOPPIATORI) TITOLO I: DENOMINAZIONE, DURATA, SCOPI, FINALITA,

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1 STATUTO DELLA S.I.A.D. (SINDACATO INDIPENDENTE ATTORI DOPPIATORI) TITOLO I: DENOMINAZIONE, DURATA, SCOPI, FINALITA, OBIETTIVI Art. 1 E costituita una Organizzazione Sindacale con durata illimitata denominata S.I.A.D. (SINDACATO INDIPENDENTE ATTORI DOPPIATORI) più avanti denominata S.I.A.D. La S.I.A.D. è un organizzazione sindacale degli attori delle attrici e dei doppiatori e delle doppiatrici e in generale dei lavoratori dello spettacolo/intrattenimento. Essa organizza gli attori e i doppiatori che -indipendentemente da ogni opinione politica, convinzione ideologica o fede religiosa-accettando e praticando i principi del presente Statuto, considerano la fedeltà alla libertà ed alla democrazia fondamento del proprio lavoro. Art.2 Scopi della S.I.A.D. sono: a) la difesa degli interessi economici, professionali e morali di tutti gli attori, doppiatori ed in generale lavoratori del settore spettacolo/intrattenimento occupati, disoccupati, pensionati e il miglioramento delle loro condizioni di lavoro e di vita; b) la protezione della salute e dell integrità psicofisica degli attori, doppiatori ed in generale lavoratori del settore spettacolo/intrattenimento e l efficace tutela degli stessi in caso di malattia, maternità e paternità, invalidità, infortunio, disoccupazione parziale e/o totale, vecchiaia e raggiungimento di un completo sistema di sicurezza sociale; c) la piena occupazione e l affermazione di poteri di intervento e di controllo dei lavoratori delle diverse categorie interessate sulle istituzioni e sui luoghi di lavoro; d) l elevazione professionale e culturale della categoria; e) la promozione culturale nel campo dello Spettacolo; f) l eliminazione di ogni fattore che comunque limiti il ruolo della donna nella società e ne intacchi la sua dignità personale; g) la divulgazione della cultura dello Spettacolo, nelle scuole, nelle università e la formazione professionale delle nuove leve di lavoro; h) il progresso sociale, culturale e l emancipazione del lavoro; i) la difesa dei diritti di autore, di riproduzione e di immagine dell attore, del doppiatore e di tutte le categorie di lavoratori coinvolte nella realizzazione di spettacoli, performance e prodotti artistici e culturali senza eccezione alcuna. Art.3 Gli scopi di cui all Art.2 verranno realizzati mediante: a) la contrattazione collettiva di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro dell attore, del doppiatore, e delle altre categorie di lavoratori e delle loro condizioni professionali e sociali su scala nazionale, locale, aziendale; b) la stipulazione di convenzione e accordi con enti assicurativi per una maggiore tutela della salute degli attori, dei doppiatori e delle altre categorie di lavoratori iscritti, in caso di malattia, maternità e paternità, invalidità, infortunio, disoccupazione parziale e/o totale, ad integrazione dell assistenza pubblica; c) il consolidamento e l estensione dei diritti di informazione e dei poteri di intervento;

2 d) la presenza nelle articolazioni internazionali dello Stato; e) la promozione di una politica attiva nell avviamento al lavoro, nel collocamento, nella formazione professionale e nell assistenza; f) la sollecitazione di provvedimenti legislativi nei settori e nelle materie di interesse dell attore, del doppiatore e delle altre categorie di lavoratori del settore, nelle strutture in cui il lavoro si svolge; g) la costituzione di centri di documentazione che siano insieme memoria storica e strumento continuo di conoscenza e di aggiornamento; h) l organizzazione, senza fini di lucro, anche in collaborazione con altre associazioni culturali e professionali, di convegni, conferenze, dibattiti, rassegne, che interessino lo spettacolo e la cultura, le tematiche e il lavoro dell attore, del doppiatore e degli altri operatori dello spettacolo/intrattenimento; i) l organizzazione di seminari di corsi di formazione e riqualificazione professionale; l) ll rafforzamento del rapporto con gli altri lavoratori del settore dello spettacolo/intrattenimento e le organizzazioni sindacali che li rappresentano; m) le relazioni con le altre associazioni culturali e professionali dello Spettacolo/Intrattenimento e della Cultura; n) le relazioni internazionali e l affiliazione alle organizzazioni internazionali degli attori, doppiatori e degli operatori dello spettacolo/intrattenimento e la partecipazione ai dibattiti, alle conferenze, ai seminari internazionali. Art.4 La S.I.A.D. ricerca e intende stabilire rapporti di cooperazione e di scambio con le organizzazioni sindacali degli attori, doppiatori e degli operatori dello spettacolo/intrattenimento esistenti a livello internazionale; vuole in particolare perseguire l obiettivo di una federazione europea della categoria. Art.5 La S.I.A.D. chiederà l affiliazione alla F.I.A. FEDERAZIONE INTERNAZIONALE degli ATTORI, che ha sede a Londra. Pagherà le quote stabilite nei congressi della F.I.A. Art.6 Art.7 La S.I.A.D. considera fondamentale, anche ai fini dei propri rapporti, il pieno conseguimento dell unità sindacale, come fattore determinante di rafforzamento complessivo del Sindacato, del suo ruolo e del suo potere contrattuale. La S.I.A.D. elabora la sua linea di politica sindacale e culturale e afferma la propria autonomia di giudizio e di comportamento nei confronti delle Istituzioni, dei Governi e dei Partiti o Gruppi Politici. Art.8 La S.I.A.D. si rapporterà con le strutture sindacali dei lavoratori dello spettacolo/intrattenimento, dell informazione e della comunicazione, in coerenza con quanto affermato nell art.6 del presente Statuto.

3 Art.9 L ordinamento interno della S.I.A.D. è fondato sul principio della più ampia democrazia, principio che contraddistingue le seguenti norme fondamentali: a) l iscrizione alla S.I.A.D. volontaria e si realizza con le tessere SIAD distribuite da una delle strutture SIAD. La tessera SIAD dà diritto ad usufruire dei servizi offerti dalla S.I.A.D. L ammissione è condizionata: - dalle prestazioni professionali ed artistiche rese attraverso la recitazione, l interpretazione e la declamazione di opere dell ingegno effettuate nei settori dello spettacolo, della produzione culturale, dell intrattenimento; - dall appartenenza alle altre eventuali figure professionali definite da contratti o accordi collettivi di lavoro sottoscritti dalla S.I.A.D.; - da attività lavorative prestate con qualifiche ricomprese nei precedenti commi 1 e 2 e definite dal libretto ENPALS e/o da altri documenti validi (contratti di scrittura, ecc.); - della qualifica professionale conseguita nelle Scuole e Accademie riconosciute dallo Stato nonché dagli Organi di Governo locali, qualora la formazione sia determinata da organici piani di insegnamento e con docenti di elevata e riconosciuta professionalità; - alla conoscenza del presente Statuto; - alla sottoscrizione della delega globale per la riscossione dei contributi sindacali, che ha valore perpetuo e può essere revocata in qualsiasi momento, personalmente dall iscritto; b) ogni iscritta e iscritto partecipa in eguaglianza di diritti con altri iscritti, personalmente o a mezzo di delegati, alla formazione delle deliberazioni del Sindacato in tutte le sue istanze; è eleggibile alle cariche direttive; c) è garantita a tutte/i le iscritte e gli iscritti la piena libertà di espressione sulle questioni in discussione, la manifestazione anche pubblica di eventuali diverse posizioni sulle decisioni prese, il rispetto delle opinioni politiche, delle convinzioni ideologiche e della fede religiosa di ciascuno. I componenti degli organi direttivi sono peraltro tenuti, nelle fasi operative, a rispettare le decisioni prese dagli organi competenti; d) tutte le cariche direttive sono elettive; le elezioni degli organi dirigenti devono essere rinnovate entro i periodi di tempo stabiliti dal presente Statuto; le vacanze che si verificassero negli organi dirigenti, tra un congresso e l altro, la cui elezione è di competenza del congresso, possono essere colmate per cooptazione da parte degli stessi organi direttivi; e) nell elezione degli organi direttivi da parte dei congressi si applica il sistema del voto segreto, salvo la decisione di voto palese assunta con maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto; la votazione segreta si applicherà comunque nel caso siano presentate più liste, adottando il sistema della proporzionale pura; le liste dei candidati possono presentare un numero maggiore degli eleggendi fino a un massimo di un decimo; le preferenze, fino ad un massimo di un terzo degli eleggendi, possono essere espresse sia su candidati elencati nella lista votata sia su nominativi non compresi in nessuna lista; non sono ammesse le cancellature di candidati; f) sono ammesse alle elezioni congressuali le liste di candidati presentate o sostenute da almeno il 10% degli iscritti all organizzazione; g) le decisioni dei congressi e di tutti gli organi direttivi sono prese normalmente a maggioranza; h) ogni iscritto alla S.I.A.D. ha diritto ad esprimere anche attraverso la concertazione delle iniziative, posizioni collettive di minoranza o di maggioranza, alle quali possa riferirsi anche la formazione di gruppi dirigenti; i) in mancanza di presentazione di una lista o più liste, ogni iscritto potrà presentare la sua candidatura, in tal caso verrà presentata ai congressi una lista unica. Ogni candidato dovrà essere sostenuto da almeno il 5% degli iscritti all organizzazione.

4 TITOLO II: STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA S.I.A.D. Art.10 Sono organi direttivi ed esecutivi della S.I.A.D.: a) il Congresso, b) il Comitato Direttivo, c) la Segreteria La S.I.A.D. ha sede in Milano; Via Cesare Battisti 8. E facoltà del direttivo modificare la collocazione della sede, in funzione delle necessità oggettive, nell ambito del Comune di Milano. Art.11 Il Congresso è il massimo organo deliberante della S.I.A.D. I compiti del Congresso sono: 1. Determinare gli orientamenti generali della S.I.A.D.; 2. Eleggere il Comitato Direttivo; 3. Eleggere il Collegio dei Sindaci; 4. Eleggere la Commissione di Garanzia. Solo al Congresso compete deliberare sulle modifiche dello Statuto, sull affiliazione ad organizzazioni nazionali ed internazionali, sullo scioglimento della S.I.A.D.; tali decisioni saranno valide se prese a maggioranza dei ¾ dei voti dei votanti. Il Congresso viene convocato almeno ogni 4 anni ed ogni qualvolta la sua convocazione sia deliberata dal Comitato Direttivo o richiesta da almeno il 25% degli iscritti. Il regolamento congressuale viene emanato dal Comitato Direttivo almeno 60 giorni di calendario prima della data del Congresso. Il Comitato Direttivo, in preparazione del Congresso, farà conoscere a tutte/i le iscritte e gli iscritti, le tematiche o le tesi congressuali. Le comunicazioni di cui sopra saranno trasmesse alle iscritte ed agli iscritti tramite circolare inviata per posta o attraverso i bollettini di informazione; la data del Congresso, le tematiche o le tesi congressuali, potranno essere comunicate anche durante le assemblee del territorio, sempreché convocate almeno 60 giorni di calendario prima della data del Congresso. La convocazione dovrà indicare la data del Congresso, il regolamento congressuale, l ordine dei lavori proposto dal Comitato Direttivo. Il Congresso delibera sull ordine dei lavori. Al Congresso della S.I.A.D. possono partecipare, con diritto di voto tutte/i le iscritte e gli iscritti in regola con le quote annue di iscrizione, ai sensi dell Art.9.

5 Assemblee locali delle iscritte e degli iscritti eleggeranno i delegati al Congresso nella quantità indicata dal regolamento congressuale e assicurando una presenza proporzionale al numero di iscritti di ogni area territoriale. I delegati eletti saranno i soli abilitati a presentare emendamenti, votare la proposte ed eleggere gli organismi dirigenti. Art.12 Il Comitato Direttivo: Il Comitato Direttivo della S.I.A.D. è il massimo organo di direzione nell ambito degli orientamenti decisi dal Congresso. Viene eletto dal Congresso che fissa il numero dei suoi componenti tenendo conto della forza organizzativa della S.I.A.D. nelle varie aree territoriali ed è convocato di norma almeno ogni quattro mesi oppure ogniqualvolta la sua convocazione sia richiesta da ¼ dei suoi componenti, nonché nell imminenza della presentazione di piattaforme rivendicative per la stipula di contratti collettivi nazionali di lavoro delle diverse categorie rappresentate. Ogni componente del Comitato Direttivo ha diritto a partecipare a qualsiasi Congresso o riunione delle organizzazioni locali e a prendere la parola. Il Comitato Direttivo puà articolarsi in Commissioni permanenti con funzioni di elaborazione di proposte e di iniziative nell ambito degli indirizzi e delle scelte stabilite dal Congresso e dal Comitato Direttivo. Nell ambito del Congresso, il Comitato Direttivo nomina la Segreteria e nomina altresì, all interno dei componenti del Comitato Direttivo, il Segretario Generale. Il Comitato Direttivo elaborerà i temi e le tesi congressuali almeno 60 giorni di calendario prima del Congresso. Art.13 La Segreteria è l organo di direzione operativa ed esecutiva della S.I.A.D. e risponde della propria attività al Comitato Direttivo. E eletta dal Comitato Direttivo. Si riunisce almeno una volta al mese su convocazione del Segretario Generale e su richiesta di ¼ dei suoi componenti. La Segreteria attua le decisioni del Direttivo, assume la direzione quotidiana della S.I.A.D., delibera su tutte le questioni che rivestono carattere d urgenza, nomina eventuali collaboratori e ne fissa le retribuzioni secondo i criteri stabiliti dal Comitato Direttivo; è responsabile delle pubblicazioni della S.I.A.D. Art.14 La Presidenza: Su decisione del Comitato Direttivo è possibile la nomina di una Presidenza del Comitato Direttivo stesso, la quale a maggioranza qualificata dei 2/3 nomina al suo interno il Presidente tra i suoi membri. La nomina del Presidente deve corrispondere a criteri di ampia rappresentatività e visibilità dell intera categoria Art.15 La S.I.A.D. sarà aperta a tutti gli attori, doppiatori e lavoratori dello spettacolo/intrattenimento, iscritti o non iscritti alla S.I.A.D. La S.I.A.D. fornirà a tutti i lavoratori delle categorie di cui al comma precedente l assistenza sindacale necessaria.

6 Art.16 Coordinamenti territoriali: per motivi operativi e di assistenza il Comitato Direttivo Nazionale potrà nominare dei Coordinamenti territoriali al fine di accelerare la creazione di possibili strutture decentrate. Art.17 Contributi sindacali e solidarietà: la S.I.A.D. si finanzia attraverso il contributo dei lavoratori. Ciò può avvenire oltre che attraverso le tessere, con la firma, da parte degli iscritti, della delega per la trattenuta delle quote sindacali sulla retribuzione; con il contributo mensile raccolto dai collettori; con sottoscrizioni autorizzate di volta in volta dali organi dirigenti delle strutture S.I.A.D.che ne hanno facoltà; con contributi volontari di singoli lavoratori e mediante il versamento degli importi dei gettoni di presenza ricevuti per compiti di rappresentanza in organismi pubblici. La contribuzione sindacale deve essere stabilita con criteri di uniformità per tutto il territorio nazione e di proporzionalità rispetto alle retribuzioni percepite. Le contribuzioni versate dai lavoratori a qualsiasi titolo sono patrimonio collettivo di tutta la S.I.A.D. e sono sottoposte alla normativa generale sui problemi del finanziamento e dei riparti. I riparti devono essere effettuati in modo automatico per garantire la regolarità di finanziamento a tutte le strutture. La normativa generale sul finanziamento e sui riparti è stabilita dal Comitato Direttivo della S.I.A.D.. Ai fini dello sviluppo e del sostegno di determinate strutture sindacali la normativa stabilisce misure di solidarietà e strumenti di riequilibrio finanziario per permettere condizioni di attività e di lavoro uniformi sul piano nazionale. La S.I.A.D. può avvalersi di contributi e/o donazioni pubbliche o private, purché non ledano la sua autonomia politica e sindacale. Art.18 Attività amministrativa e Collegio dei Sindaci: 1) La S.I.A.D. non può distribuire, anche in modo indiretto,utili o avanzi di gestione o riserve di capitale, durate la vita dell associazione, salvo diverse disposizioni legislative. 2) Il patrimonio della S.I.A.D., in caso di scioglimento e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà attribuito, saldato ogni debito, ad altra organizzazione o ente avente scopi similari scelto dal Congresso all atto dello scioglimento a maggioranza semplice. 3) La quota associativa e i contributi sindacali sono intrasmissibili e non danno luogo ad alcuna rivalutazione. 4) L attività amministrativa della S.I.A.D., ai vari livelli, deve basarsi su una politica delle spese e delle entrate correlata alle esigenze e alle possibilità finanziarie di ciascuna struttura, e su una tenuta contabile tecnicamente efficiente basata su criteri di chiarezza, trasparenza e documentazione. A questo fine devono essere osservate le seguenti norme: a) elezione, da parte del Congresso, di un Collegio dei Sindaci Revisori, formato da almeno tre componenti; b) compilazione annuale, da parte della Segreteria Nazionale, del Bilancio finanziario composto dal Conto economico consuntivo, dal Conto patrimoniale e dal Bilancio di previsione per l anno successivo, e la loro presentazione agli associati;

7 c) Il bilancio finanziario deve essere accompagnato da una relazione al Collegio dei Sindaci Revisori. Il Collegio dei Sindaci Revisori deve controllare periodicamente l andamento amministrativo e verificare la regolarità delle scritture e dei documenti contabili; d) Il Collegio dei Sindaci Revisori presenta una relazione complessiva sui Bilanci per il periodo intercorrente fra un Congresso e l altro; e) ogni struttura deve tenere la contabilità a disposizione del Collegio dei Sindaci Revisori, delle istanze direttive della struttura interessata e delle strutture di livello superiore che hanno facoltà di esercitare il controllo amministrativo; f) l esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. TITOLO III DISCIPLINA Art.19: Sanzioni disciplinari: E passibile di sanzioni disciplinari l iscritta o l iscritto, il cui comportamento sia contrario ai principi di democrazia e di garanzia di altre/altri iscritte/iscritti o risulti lesivo per la S.I.A.D. o configuri violazione di principi e norme dello Statuto. Le sanzioni applicabili sono le seguenti: a) biasimo scritto; b) in caso di iscritta/o con incarichi di dirigente a qualsiasi livello o componente del Comitato Direttivo, sospensione dalla/e carica/he sindacale/i ricoperta/e da 3 a 12 mesi; c) sospensione da tre a dodici mesi dall esercizio delle facoltà di iscritta/o; d) espulsione dall Organizzazione. Tali sanzioni vengono erogate, secondo il principio di gradualità, proporzionalità e personalità in relazione al tipo e alla gravità dell infrazione per: 1. comportamenti: 1.1. incompatibili con i principi fondamentali dello Statuto; 1.2. in contrasto con le regole in esso precisate; 1.3. contrarie alle corrette norme di leale comportamento nell Organizzazione; 1.4. in contrasto con le norme fissate nei Regolamenti approvati dagli organi statutari. La violazione in particolare, delle norme elettorali comporta la decadenza dagli incarichi sindacali di carattere elettivo e la ineleggibilità per almeno due anni a qualunque incarico; 2. molestie e ricatti sessuali; 3. condanna per reati dolosi, esclusi in ogni caso quelli di opinione; 4. atti affaristici con la controparte.

8 Le sanzioni diverse dall espulsione sono adottate dal Direttivo a maggioranza semplice. L espulsione richiede la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto del Direttivo stesso In casi di particolare gravità la Segreteria può sospendere cautelativamente l iscritta/o dalla carica ricoperta o dall esercizio delle facoltà di iscritta/o per il tempo strettamente necessario all inchiesta alla decisione del Direttivo all esame dell eventuale ricorso. E facoltà dell iscritta/o richiedere l attivazione del Comitato di Garanzia che deciderà in via breve sull opportunità della sospensione. Il provvedimento di sospensione cautelare cessa con le decisioni del Comitato stesso qualora non venga confermato. Le strutture che vengano a conoscenza di fatti penalmente illeciti sono tenute a darne immediata comunicazione all Autorità Giudiziaria, fermo rimanendo l avvio del procedimento disciplinare. I procedimenti disciplinari non sostituiscono il diritto ad eventuali azioni civili per il risarcimento dei danni subiti dall Organizzazione. Il patteggiamento nei procedimenti penali davanti all Autorità Giudiziaria non esclude responsabilità anche patrimoniali nei confronti dell Organizzazione. Art.20: Commissione di Garanzia: La Commissione di Garanzia S.I.A.D. viene eletta dal Congresso Nazionale. Compito della Commissione di Garanzia è quello di esaminare i ricorsi contro i provvedimenti disciplinari, presentati dalle iscritte e dagli iscritti, per verificarne la corrispondenza o meno alle norme statutarie. Art.21 Ricorso contro i provvedimenti disciplinari: E facoltà dell iscritta/o colpita/o dai provvedimenti disciplinari presentare ricorso alla Commissione di Garanzia. Il procedimento ai sensi del ricorso deve essere attivato entro 90 giorni di calendario dal ricevimento dello stesso e concludersi in tempi ragionevoli e comunque non oltre 180 giorni di calendario dal ricevimento del ricorso. Qualora entro 180 giorni di calendario dal ricevimento del ricorso non venisse dato alcun riscontro all iscritta/o il ricorso si intende accettato. Art.22 Posizioni di organi locali incompatibili con l appartenenza alla S.I.A.D. Qualora un organo decentrato della S.I.A.D. assuma e confermi posizioni che siano incompatibili con l appartenenza alla S.I.A.D. perché in contrasto con i principi fondamentali definiti dallo Statuto, particolarmente nell Art.1, il Comitato Direttivo Nazionale ha facoltà di decidere, con maggioranza qualificata di almeno 2/3 dei suoi componenti, lo scioglimento di detto organo e la convocazione di un Congresso straordinario dell organizzazione interessata, per l elezione di un nuovo organo direttivo. Nella delibera del Comitato Direttivo Nazionale della S.I.A.D. dovranno essere indicate le motivazioni del provvedimento, nonché la composizione del Comitato provvisoriamente incaricato a sostituire l organo disciolto e ad organizzare l Assemblea Congressuale.

9 Art.24 Rappresentanza: a) la S.I.A.D. elabora le sue proposte di politica sindacale e culturale e le piattaforme contrattuali. Sarà il Direttivo della S.I.A.D. la sede abilitata ad approvare queste scelte e queste linee. Tali temi terranno conto della peculiarità delle diverse categorie di lavoratori interessati, che troveranno adeguata espressione in piattaforme specifiche; b) conseguentemente sarà la S.I.A.D. il soggetto titolare della gestione di queste politiche e l agente contrattuale di fronte alle controparti; c) è il Segretario Generale della S.I.A.D. a rappresentare legalmente la S.I.A.D. di fronte a terzi ed in sede di giudizio. In caso di impedimenti o di assenza, il Segretario Generale può delegare tale rappresentanza ad altro componente la Segreteria; d) solo le strutture specificatamente indicate dal presente Statuto possono assumere impegni di spesa e spendere in nome della S.I.A.D. A specifici fini, Segreteria e Direttivo possono delegare, nelle forme previste dalla legge, iscritte/i o professioniste/i al compimento di singoli atti.

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