La rappresentazione degli strumenti finanziari derivati nel bilancio d esercizio delle Pmi

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1 Focus di pratica professionale di Fabio Landuzzi La rappresentazione degli strumenti finanziari derivati nel bilancio d esercizio delle Pmi Premessa La frequenza con cui si incontrano nella pratica professionale situazioni nelle quali le imprese, spesso anche di piccola o media dimensione, hanno negoziato strumenti finanziari derivati impone delle attente riflessioni riguardo alla corretta rappresentazione nel bilancio d esercizio di questi strumenti, talvolta assai complessi e di difficile decifrazione. Con il termine di strumenti finanziari derivati si indicano nella prassi quei contratti finanziari che hanno per oggetto altre attività finanziarie (ad esempio: tassi di interesse, tassi di cambio, titoli, ecc.) che, per loro intrinseca natura, sono considerate rischiose in quanto il loro valore è soggetto ad oscillazioni nel tempo 12. Sotto il profilo tecnico e giuridico, la definizione codicistica di derivato che si incontra all art.2427-bis, co.5, c.c., fa rinvio ai Principi contabili internazionali; così, per avere una definizione completa occorre risalire al par.9 dello Ias 39. Infine, nel Documento Oic 3 i derivati vengono definiti come strumenti finanziari il cui valore deriva, appunto, da altre attività sottostanti; in linea di principio, qualunque attività rischiosa potrebbe quindi sottostare all emissione di uno strumento derivato. Nella pratica, però, le principali fattispecie che si incontrano nelle imprese sono le seguenti: Derivati su prestiti: Derivati su valute: Derivati su beni: il valore di mercato di un prestito, infatti, dipende dall evoluzione dei tassi di interesse sul mercato finanziario e dalla sua scadenza. Fissare il tasso cui sarà possibile indebitarsi nel futuro, pertanto, significa indirettamente definire il prezzo del prestito sottostante: da qui, la nozione comune di derivati su tassi di interesse. in questo caso, l oggetto è la fissazione del prezzo a cui una certa quantità di valuta potrà essere compravenduta ad una determinata data futura. in questo caso, l oggetto è la fissazione del prezzo a cui ad una certa data futura potrà essere compravenduta una determinata commodity. La presenza nell impresa di questi strumenti finanziari derivati impone riflessi sul bilancio d esercizio, quantomeno sotto il duplice aspetto: Economico e patrimoniale avuto riguardo alla loro rilevazione e valutazione; Informativo avuto riguardo alle indicazioni da riportare nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione. Con particolare riferimento alle Pmi, affrontiamo nel seguito gli aspetti più significativi della rappresentazione in bilancio e della annessa informativa minima obbligatoria attinente alla presenza di strumenti finanziari derivati. 12 G. Bertinetti, M. Buongiorno, D. Busso, Gli Strumenti derivati: un introduzione al profilo finanziario ed alla rappresentazione contabile, in Bilancio, Vigilanza e Controlli n.06/07. 21

2 La rappresentazione in bilancio: la distinzione preliminare fra derivati di copertura e derivati speculativi L assenza di una normativa specifica rivolta alla rilevazione e alla valutazione degli strumenti finanziari derivati comporta la necessità di fare riferimento ai principi generali dell ordinamento in materia di bilancio, alle indicazioni contenute nei documenti emanati dagli organismi della professione 13 e ai Principi contabili internazionali. In questa cornice generale, si colloca per il redattore del bilancio la primaria necessità di poter distinguere fra 14 : Derivati di copertura; e Derivati speculativi (o Derivati di negoziazione). In linea di principio, e soprattutto facendo riferimento alle intenzioni con le quali si negozia e si sottoscrive uno strumento finanziario derivato, nelle imprese commerciali sarebbe plausibile attendersi di incontrare solo derivati stipulati con intenzioni di copertura da rischi, poiché esula dall attività caratteristica di un impresa e quindi dalle operazioni intraprese dai suoi amministratori - speculare sull andamento aleatorio di taluni parametri finanziari. Il punto, però, è che secondo la tecnica contabile affinché un derivato possa essere designato di copertura e come tale essere trattato ai fini del bilancio non è sufficiente la volontà che ha condotto alla sua negoziazione, bensì occorre anche che sussistano altri specifici requisiti oggettivi. E solo quegli strumenti finanziari derivati che presentano queste determinate connotazioni possono essere qualificati come di copertura ; è quindi per esclusione che si giunge a qualificare come derivati speculativi tutti gli strumenti che non possiedono i requisiti prescritti dalla disciplina tecnica, e ciò anche se le ragioni per cui essi sono stati acquistati sono senza dubbio quelle di coprirsi in modo però non efficace da rischi a cui l impresa è soggetta. Quali sono i requisiti necessari per designare un derivato di copertura? Le indicazioni sono contenute nel Documento Oic 3 il quale afferma che, in assenza di una specifica disciplina civilistica, occorre fare riferimento ai precetti contenuti nel D.Lgs. n.87/92 e alle relative Istruzioni di Banca d Italia per i bilanci delle imprese bancarie e finanziarie 15, così che si possono definire di copertura quelle operazioni: negoziate con l intento di porre in essere la copertura; caratterizzate da un elevata correlazione fra le caratteristiche tecnico-finanziarie delle attività / passività coperte e quelle del contratto di copertura e in cui le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) sono documentate da evidenze interne dell impresa. Più stringente ancora risulta essere la posizione affermata nei Principi contabili internazionali 16 in cui sono fissati criteri oggettivi e complessi per la designazione dello strumento di copertura ; inoltre, nell ambito dei Principi contabili internazionali, l applicazione delle regole del c.d. hedge accounting è subordinata ad altri requisiti rigorosi: la predisposizione di un adeguata documentazione che dimostri che la copertura è altamente efficace 17 per il periodo di tempo oggetto della copertura; la verifica dell efficacia della relazione di copertura compiuta mediante modelli matematico-finanziari all inizio della copertura e a ogni data di bilancio, con adeguato supporto documentale Documento Oic 3. C. Ceradini, Gli Strumenti finanziari derivati, Atti del Master Breve Euroconference 2008/2009. Abi, La gestione del rischio nelle piccole e medie imprese e negli enti locali, 18/1/05. Ias 39. La copertura si ritiene altamente efficace se il rapporto tra il risultato (perdita o utile) dell operazione coperta e il risultato del derivato di copertura (utile o perdita) rimane in un range 80% - 125%. 22

3 Il fatto che i precetti dello Ias 39 trovino un potenziale campo applicativo anche nell ambito dei bilanci redatti secondo Principi contabili nazionali, sembra aver trovato una conferma indiretta nel Documento Oic 6 18 laddove si legge che al fine di verificare la relazione di copertura del derivato, si rinvia a quanto previsto dal Principio contabile internazionale Ias 39. Tuttavia, e soprattutto nelle realtà delle Pmi, stante l assenza di una esplicita indicazione contenuta nel codice civile, è plausibile ritenere che per la classificazione del derivato di copertura possa essere sufficiente fare riferimento ai soli requisiti elencati nei punti precedenti e quindi a quanto disposto dal D.Lgs. n.87/92, senza dover verificare anche le più stringenti condizioni poste dallo Ias Rappresentazione in bilancio dei derivati di copertura Due Principi contabili si occupano, seppure in modo non specifico e completo, del tema della rappresentazione in bilancio dei derivati 20 : Documento Oic 22 I CONTI D ORDINE Come noto, nel nostro ordinamento bilancistico non vi è spazio per l iscrizione sopra la riga delle operazioni in derivati al momento della stipulazione del contratto, salvo il caso in cui non venga sostenuto dall impresa un esborso diretto all atto della loro negoziazione. I riflessi contabili si produrranno poi in corso di esecuzione, mediante la rilevazione dei differenziali positivi o negativi maturati nel periodo. È tuttavia previsto che nei conti d ordine siano indicati gli impegni connessi alla stipulazione dei derivati. Quanto alla valorizzazione, non sono fornite indicazioni univoche; pertanto, dovrà essere di volta in volta ponderata, anche in ragione del tipo di contratto, la migliore esposizione ai fini di un efficace informativa di bilancio; ciò, anche tenuto conto che l uso più generalizzato di indicare il c.d. valore nozionale del derivato potrebbe talvolta risultare fuorviante se non adeguatamente spiegato. Documento Oic 19 FONDI RISCHI E ONERI Ai fini della valutazione dei derivati di copertura, nel Principio Oic 19 si afferma il c.d. principio della valutazione coerente 21 : la valutazione dei derivati di copertura deve seguire il criterio di valutazione utilizzato per le attività/passività coperte. Quindi, è la contabilizzazione dell elemento coperto che guida e determina la contabilizzazione del derivato di copertura. Il criterio indicato ha lo scopo, appunto, di rendere coerente la rappresentazione in bilancio delle due operazioni: quella coperta (già in bilancio), e quella di copertura (c.d. operazione fuori bilancio). Di conseguenza: è una passività è un credito o un debito in valuta il criterio di valutazione è il valore nominale; le oscillazioni nel valore del derivato di copertura a fine esercizio sono ininfluenti, come lo sono d altronde quelle della passività coperta. il criterio di valutazione si basa sull applicazione del tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell esercizio. Utili o perdite su cambi maturati sull attività o passività coperta devono essere iscritti, e coerentemente le stesse regole valutative sono applicate per lo strumento di copertura Intitolato Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio Per una disamina completa e molto chiara, si veda: P. Pisoni, F. Bava, D. Busso, A. Devalle, Gli strumenti finanziari derivati: operazioni di copertura o operazioni speculative, in Rivista delle Operazioni Straordinarie, n.11/12. Per alcuni spunti interessanti, si veda: Fondazione Aristeia, Documento n.58/06. In termini più estesi, noto come principio della coerenza valutativa in presenza di operazioni economicamente connesse, Documento Aristeia n.58/06. 23

4 è un attività non immobilizzata è un attività immobilizzata il criterio da applicare è il minore fra il costo storico e il valore di presumibile realizzo alla chiusura dell esercizio; anche il derivato di copertura, quindi, dovrà essere coerentemente valutato, con espressione in bilancio anche degli effetti del suo apprezzamento (se l attività coperta avrà specularmente perso valore) senza che ciò determini alcuna violazione del principio di prudenza, poiché l utile da valutazione del derivato avrà l effetto di sterilizzare la perdita da valutazione iscritta sull attività coperta. il criterio da applicare è il costo diminuito da perdite durevoli di valore; in assenza delle condizioni di durevolezza della perdita di valore dell attività coperta, quindi, anche il derivato non dovrà subire alcuna svalutazione. Infine, va da sé che se l elemento coperto è un flusso di cassa futuro come può essere il caso di interessi maturandi su di un finanziamento il derivato di copertura non avrà riflessi valutativi nel bilancio d esercizio, in quanto non sono ancora maturati i flussi alla cui copertura è rivolto e i cui effetti esso concorrerà a neutralizzare. Rappresentazione in bilancio dei derivati speculativi (o di negoziazione) Mentre ai fini della indicazione nei conti d ordine valgono i precetti già illustrati e contenuti nel Principio Oic 22, ai fini della valorizzazione di bilancio dei derivati che non presentano le caratteristiche di copertura, il Principio Oic 19 prevede che: la perdita maturata alla chiusura dell esercizio deve essere rilevata attraverso un apposita appostazione in un Fondo rischi (nello Stato patrimoniale alla voce B.3 Altri Fondi), mentre l accantonamento dovrà essere rilevato alla voce C.17 o C.17-bis a seconda che si tratti di coperture su interessi o valute 22. l utile maturato alla fine dell esercizio non deve essere rilevato in aderenza al principio di prudenza. L informativa sugli strumenti finanziari derivati nella Nota integrativa del bilancio in forma abbreviata Nei bilanci ordinari, in forza di quanto disposto dall art.2427-bis, co.1, n.1, c.c., l informativa sugli strumenti finanziari derivati da riportare nella Nota integrativa è assai dettagliata e talvolta complessa, in modo particolare quando la tipologia di derivati presenti nell impresa risulta essere piuttosto articolata; indicazioni al riguardo sono contenute nel Documento Oic Diversamente, nella Nota integrativa dei bilanci in forma abbreviata le informazioni sopra esposte possono essere omesse; inoltre, non è neppure obbligatorio riportare nella Nota integrativa le informazioni altrimenti previste per Relazione sulla gestione dal punto 6-bis) del co.2 dell art.2428, c.c.. Vi è da dire, però, che anche nel bilancio in forma abbreviata il silenzio dell art.2435-bis, c.c., non sembra consentire in assoluto di sopprimere l indicazione dei conti d ordine, soprattutto quando i dati da essi accolti fossero di una certa significatività; pertanto, poiché come si è visto i conti d ordine sono destinati a riportare dati e informazioni riguardo ai derivati stipulati dalla società, giocoforza si giunge a dover trattare di tali strumenti anche nei bilanci semplificati delle imprese minori Documento Interpretativo I al Documento Oic 12. Intitolato Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione. 24

5 Va poi aggiunto come non possa tacersi che l applicazione delle semplificazioni previste per il bilancio in forma abbreviata deve essere sempre coerente 24 con le clausole generali del bilancio d esercizio che prescrivono la rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria della società e del risultato economico d esercizio. Di conseguenza, gli amministratori che redigono il bilancio d esercizio sono obbligati a fornire quelle informazioni complementari o ulteriori, anche in deroga a talune previste semplificazioni, quando ciò sia ritenuto necessario per addivenire ad una informativa chiara e veritiera 25. Pertanto, in presenza di operazioni in strumenti finanziari derivati di importo o di impatto comunque significativo rispetto alla dimensione ed ai valori del bilancio della società, seppure questa abbia titolo per redigere il bilancio in forma abbreviata, è altamente raccomandato a tutela degli amministratori per una diligente esecuzione dei propri obblighi di informativa di bilancio, ed altresì dell eventuale organo di controllo o di revisione fornire nella Nota integrativa le informazioni principali e sostanziali riguardanti i derivati stipulati dall impresa e aventi effetto nel bilancio d esercizio. Al riguardo potrà trarsi spunto, seppure con le dovute semplificazioni, da quanto previsto nel Documento Oic 3 per le imprese tenute a predisporre il bilancio in forma ordinaria Documento del Cndcec La redazione del bilancio delle società di minori dimensioni: disposizioni normative e criticità, Novembre Tribunale Milano, sent. 5 novembre 2001; Tribunale Cagliari, sent. 24 luglio Entrambe citate nel Documento del Cndcec. 25

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