Bollettino Ufficiale n. 48/I-II del Amtsblatt Nr. 48/I-II vom

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1 Bollettino Ufficiale n. 48/I-II del Amtsblatt Nr. 48/I-II vom SOMMARIO INHALTSVERZEICHNIS ANNO 2007 JAHR 2007 PARTE PRIMA LEGGI E DECRETI ERSTER TEIL GESETZE UND DEKRETE REGIONE AUTONOMA TRENTINO - ALTO ADIGE [BO B030 ] DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 16 novembre 2007, n. 605 Composizione dell Organo regionale di riesame dei bilanci e rendiconti... pag. 5 AUTONOME REGION TRENTINO - SÜDTIROL [AM B030 ] DEKRET DES PRÄSIDENTEN DES REGIONALRATS vom 16. November 2007, Nr. 605 Zusammensetzung des Regionalorgans zur neuerlichen Prüfung der Haushaltsvoranschläge und Rechnungsabschlüsse... Seite 5 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AUTONOME PROVINZ TRIENT [BO T030 F065 C240 S020 ] LEGGE PROVINCIALE 16 novembre 2007, n. 21 Ratifica dell intesa tra la Regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trento per favorire la cooperazione tra i territori confinanti... pag. 6 PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL [BO R050 ] LEGGE PROVINCIALE 16 novembre 2007, n. 11 [AM R050 ] LANDESGESETZ vom 16. November 2007, Nr. 11 Ordinamento dei servizi... pag. 16 Ordnung der Dienstleistungen... Seite 16 [BO C090 R050 ] LEGGE PROVINCIALE 16 novembre 2007, n. 12 [AM C090 R050 ] LANDESGESETZ vom 16. November 2007, Nr. 12 Servizi pubblici locali... pag. 19 Lokale öffentliche Dienstleistungen... Seite 19 [BO R050 ] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 1 ottobre 2007, n. 53 [AM R050 ] DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 1. Oktober 2007, Nr. 53 Disposizioni in materia di alcol... pag. 22 Bestimmungen im Bereich Alkohol... Seite 22 [BO R050 ] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 12 ottobre 2007, n. 54 Modifica al decreto del Presidente della Provincia 8 luglio 2002, n. 24, «Violazioni amministrative ai sensi dell articolo 4, comma 5bis, della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9»... pag. 24 [BO T040 C090 R050 ] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 ottobre 2007, n. 55 Regolamento sull ampliamento di esercizi pubblici e sulla previsione di zone per strutture turistiche... pag. 25 [AM R050 ] DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 12. Oktober 2007, Nr. 54 Änderung des Dekrets des Landeshauptmanns vom 8. Juli 2002, Nr. 24, «Verwaltungsübertretungen laut Artikel 4 Absatz 5bis des Landesgesetzes vom 7. Jänner 1977, Nr. 9»... Seite 24 [AM T040 C090 R050 ] DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 18. Oktober 2007, Nr. 55 Verordnung über die Erweiterung gastgewerblicher Betriebe und die Ausweisung von Zonen für touristische Einrichtungen.Seite 25

2 2 Bollettino Ufficiale n. 48/I-II del Amtsblatt Nr. 48/I-II vom [BO F030 ] DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE 31 ottobre 2007, n. 258/2007/35.3 Manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale ed internazionale anno modifica decreto del direttore della Ripartizione 35 - Artigianato, industria e commercio n. 25/2007/35.3 del 21 febbraio integrazioni... pag. 46 [AM F030 ] DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS vom 31. Oktober 2007, Nr. 258/2007/35.3 Internationale oder gesamtstaatliche Messeveranstaltungen im Jahr Abänderung des Dekretes des Direktors der Abteilung 35 - Handwerk, Industrie und Handel Nr. 25/2007/35.3 vom 21. Februar Ergänzungen... Seite 46 DELIBERAZIONI, DISPOSIZIONI E COMUNICATI BESCHLÜSSE, BESTIMMUNGEN UND MITTEILUNGEN PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AUTONOME PROVINZ TRIENT [BO V025 S110 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 settembre 2007, n Approvazione delle modifiche apportate agli Statuti delle Unioni distrettuali dei Corpi dei vigili del fuoco volontari di Rovereto, Riva del Garda e Borgo Valsugana, approvati con deliberazione della Giunta provinciale n di data 8 marzo pag. 46 [BO T025 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 31 ottobre 2007, n Adeguamento, per l anno 2008, dell importo della tassa per l abilitazione all esercizio professionale, di cui all articolo 5 della legge provinciale 7 gennaio 1997, n pag. 50 [BO C180 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 31 ottobre 2007, n DPR 23 giugno 1962, n. 947: nomina della Consulta per il Consorzio di miglioramento fondiario di Darzo-Lodrone... pag. 50 [BO R060 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 2007, n Artt. 66 e 67-bis del TULP in materia di tutela dell ambiente dagli inquinamenti, approvato con DPGP 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. - localizzazione dell attività di recupero di rifiuti non pericolosi della ditta Buzzi Unicem Spa, nel piano provinciale di smaltimento dei rifiuti... pag. 51 [BO A030 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 novembre 2007, n Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 «Sostegno dell economia agricola, disciplina dell agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati» - definizione criteri attuativi relativamente all art. 43 lett. C (Disposizioni particolari per la zootecnia - controlli obbligatori in applicazione della normativa vigente per il miglioramento qualitativo del latte)... pag. 51

3 Bollettino Ufficiale n. 48/I-II del Amtsblatt Nr. 48/I-II vom [BO D020 ] DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 5 novembre 2007, n. 934 Autorizzazione alla sdemanializzazione delle neo formate pp.ff. 6939/2, 6939/3, 6939/4, 6939/5, 6939/6, 6939/7 e di m2 8 della p.ed CC Roncegno... pag. 55 [BO D020 ] DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 5 novembre 2007, n. 935 Autorizzazione alla sclassificazione della quota di 1/2 indivisa della p.ed. 233 in P.T. 267 CC Fiera... pag. 56 COMUNE DI LAVARONE [BO C110 C090 ] DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 31 ottobre 2007, n. 34 Piano commerciale del Comune di Lavarone... pag. 56 PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE [BO P025 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 ottobre 2007, n Comune di Bressanone: approvazione di modifiche al piano urbanistico con una correzione d ufficio... pag. 57 [BO T050 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 novembre 2007, n Esclusione del trasporto del vincolo diretto di tutela storico-artistica dalla p.ed. 406, CC S. Martino, alla neo formata p.ed e alle pp.ff. 2452/1, 2453 e 2454, CC S. Martino, Comune di S. Martino in Passiria pag. 58 [BO A030 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 12 novembre 2007, n Criteri e modalità riguardanti gli aiuti per la lotta alle fitopatie... pag. 59 [BO R050 ] AVVISO DI RETTIFICA Avviso di rettifica relativo al decreto del Presidente della Provincia 20 settembre 2007, n. 49, recante «Regolamento sulla gestione dei documenti amministrativi e sulle procedure di protocollo», pubblicato in BU n. 45 del pag. 64 AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL [AM P025 ] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 29. Oktober 2007, Nr Gemeinde Brixen: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan mit einer Korrektur von Amts wegen... Seite 57 [AM T050 ] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 5. November 2007, Nr Nichtübertragung der direkten Denkmalschutzbindung von der Bp. 406, KG St. Martin, auf die neu gebildete Bp und die Gpp. 2452/1, 2453 und 2454, KG St. Martin, Gemeinde St. Martin in Passeier.. Seite 58 [AM A030 ] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 12. November 2007, Nr Kriterien und Modalitäten betreffend Beihilfen zur Bekämpfung von Pflanzenkrankheiten... Seite 59 [AM R050 ] RICHTIGSTELLUNG Richtigstellung zum Dekret des Landeshauptmanns vom 20. September 2007, Nr. 49, «Verordnung zur Schriftgutverwaltung und Protokollierung», im Amtsblatt Nr. 45 vom veröffentlicht... Seite 64

4 4 Bollettino Ufficiale n. 48/I-II del Amtsblatt Nr. 48/I-II vom SUPPLEMENTO N. 1 BEIBLATT NR. ANNO 2007 JAHR 2007 COMUNE DI MEZZANO [S S110 ] DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 5 novembre 2007, n. 54 Statuto del Comune di Mezzano COMUNE DI CASTELROTTO [S C110 C090 ] DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 22 ottobre 2007, n. 88 Piano commerciale del Comune di Castelrotto GEMEINDE KASTELRUTH [B C110 C090 ] GEMEINDERATSBESCHLUSS vom 22. Oktober 2007, Nr. 88 Handelsplan der Gemeinde Kastelruth

5 Bollettino Ufficiale n. 48/I-II del Amtsblatt Nr. 48/I-II vom ANNO 2007 JAHR 2007 PARTE PRIMA ERSTER TEIL LEGGI E DECRETI GESETZE UND DEKRETE REGIONE AUTONOMA TRENTINO - ALTO ADIGE AUTONOME REGION TRENTINO - SÜDTIROL [BO B030 ] DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONA- LE 16 novembre 2007, n. 605 Composizione dell Organo regionale di riesame dei bilanci e rendiconti [AM B030 ] DEKRET DES PRÄSIDENTEN DES REGIONALRATS vom 16. November 2007, Nr. 605 Zusammensetzung des Regionalorgans zur neuerlichen Prüfung der Haushaltsvoranschläge und Rechnungsabschlüsse IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il Testo Unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 470, contenente norme di attuazione dello Statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di istituzione dell'organo regionale di riesame dei bilanci e rendiconti; Visto il proprio decreto n. 158 del 22 marzo 2004 relativo alla costituzione dell'organo regionale di riesame dei bilanci e rendiconti per la XIII Legislatura; Considerato che, in seguito al decesso del comm. Spartaco Marziani, già Presidente dell Organo, i due membri designati dal Consiglio regionale hanno dovuto nuovamente designare un terzo membro avente funzioni di Presidente dell Organo regionale, ai sensi dell articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 470; Visto il verbale di data 15 novembre 2007, con il quale i signori dott. Gilberto Borzaga e rag. Joachim Buratti hanno designato il terzo membro, con funzioni di Presidente, nella persona del dott. Maurizio Postal, decreta La nuova composizione dell Organo regionale di riesame dei bilanci e rendiconti è la seguente: DER PRÄSIDENT DES REGIONALRATS Nach Einsicht in den Artikel 84 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670, mit dem der Einheitstext der Verfassungsgesetze betreffend das Sonderstatut für Trentino-Südtirol genehmigt worden ist; Nach Einsicht in das Dekret des Präsidenten der Republik vom 28. März 1975, Nr. 470 betreffend die Durchführungsbestimmungen zum Statut für die Region Trentino-Südtirol auf dem Sachgebiet der Errichtung des Regionalorgans zur neuerlichen Prüfung der Haushaltsvoranschläge und Rechnungsabschlüsse; Nach Einsicht in das Dekret Nr. 158 vom 22. März 2004 über die Einsetzung des Regionalorgans zur neuerlichen Prüfung der Haushaltsvoranschläge und Rechnungsabschlüsse für die 13. Legislaturperiode; Hervorgehoben, dass infolge des Ablebens des einstigen Vorsitzenden des Organs, comm. Spartaco Marziani, die beiden vom Regionalrat ernannten Mitglieder gemäß Artikel 1 des Dekretes des Präsidenten der Republik Nr. 470 vom 28. März 1975 erneut ein drittes Mitglied mit den Aufgaben des Vorsitzenden des Regionalorgans namhaft machen mussten; Nach Einsicht in das Protokoll vom 15. November 2007, mit dem die Herren Dr. Gilberto Borzaga und Rag. Joachim Buratti Herrn Dr. Maurizio Postal zum dritten Mitglied in der Funktion eines Vorsitzenden ernannt haben; verfügt Das Regionalorgan zur neuerlichen Prüfung der Haushaltsvoranschläge und Rechnungsabschlüsse setzt sich nun wie folgt zusammen:

6 6 Bollettino Ufficiale n. 48/I-II del Amtsblatt Nr. 48/I-II vom dott. Maurizio Postal - Presidente - Dr. Maurizio Postal - Vorsitzender - dott. Gilberto Borzaga - Membro - Dr. Gilberto Borzaga - Mitglied - rag. Joachim Buratti - Membro. - Rag. Joachim Buratti - Mitglied. Le funzioni di segretaria e di consulente tecnico sono svolte dall avv. Edith Engl, Segretaria della Giunta regionale. Die Aufgaben einer Schriftführerin und technischen Beraterin werden von Frau RA Edith Engl, der Generalsekretärin des Regionalausschusses, ausgeübt. Bolzano, 16 novembre 2007 Bozen, 16. November 2007 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE F. PAHL DER PRÄSIDENT DES REGIONALRATS F. PAHL PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AUTONOME PROVINZ TRIENT [BO T030 F065 C240 S020 ] LEGGE PROVINCIALE 16 novembre 2007, n. 21 Ratifica dell intesa tra la Regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trento per favorire la cooperazione tra i territori confinanti IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA promulga la seguente legge: Art. 1 Ratifica 1. Ai sensi dell articolo 117, ottavo comma, della Costituzione è ratificata l intesa, allegata alla presente legge, tra la Regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trento per la disciplina del migliore esercizio delle funzioni amministrative inerenti i settori dello sviluppo locale, della sanità, della cultura, dell alta formazione, dell istruzione e della formazione, delle infrastrutture e reti di trasporto, interessanti i territori confinanti della Regione del Veneto e della Provincia autonoma di Trento. 2. L intesa di cui al comma 1 è stata sottoscritta il 4 luglio 2007, a Recoaro Terme (Vicenza), dal Presidente della Regione Veneto e dal Presidente della Provincia autonoma di Trento, nel testo allegato e parte integrante di questa legge.

7 Bollettino Ufficiale n. 48/I-II del Amtsblatt Nr. 48/I-II vom Art. 2 Ordine di esecuzione 1. Piena e intera esecuzione è data all intesa di cui all articolo 1, decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore dell ultima legge regionale e provinciale di ratifica. Art. 3 Disposizioni finanziarie 1. Per i fini di questa legge è istituito un apposito fondo nel bilancio provinciale. Per gli esercizi finanziari 2008 e 2009 sono autorizzate le seguenti spese: a) per l anno 2008 la somma di di euro; b) per l anno 2009 la somma di di euro. 2. Alla copertura dell onere di cui al comma 1 si provvede per gli anni 2008 e 2009 con riduzione di di euro per ciascun anno dal fondo per nuove leggi - spese correnti (unità previsionale di base ). 3. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento). Art. 4 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Trento, 16 novembre 2007 IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DELLAI

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16 16 Bollettino Ufficiale n. 48/I-II del Amtsblatt Nr. 48/I-II vom NOTE ESPLICATIVE Avvertenza I servizi del Consiglio provinciale - in collaborazione coi servizi della Giunta - hanno scritto le note che seguono la legge per facilitare la lettura del testo. Le note non incidono sul valore e sull efficacia della legge annotata e degli atti trascritti. Nota all articolo 1 - L articolo 117, ottavo comma, della Costituzione dispone: "Art. 117 La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni." Nota all articolo 3 - L articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, dispone: "Art. 27 Variazioni di bilancio Le leggi che comportano nuove o maggiori spese possono autorizzare la Giunta provinciale ad apportare, con propria deliberazione, le conseguenti variazioni al bilancio. Si applicano le disposizioni del quinto comma dell articolo 20." LAVORI PREPARATORI - Disegno di legge 9 luglio 2007, n. 254, d iniziativa della Giunta provinciale (per iniziativa del presidente Lorenzo Dellai), concernente "Ratifica dell Intesa tra la Regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trento per favorire la cooperazione tra i territori confinanti". - Assegnato alla Prima Commissione permanente il 14 agosto Parere favorevole della Prima Commissione permanente espresso il 4 ottobre Approvato dal Consiglio provinciale l 8 novembre PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL [BO R050 ] LEGGE PROVINCIALE 16 novembre 2007, n. 11 Ordinamento dei servizi [AM R050 ] LANDESGESETZ vom 16. November 2007, Nr. 11 Ordnung der Dienstleistungen INDICE Art. 1 (Attività di servizi)... pag. 17 Art. 2 (Classificazione delle attività)... pag. 17 INHALTSVERZEICHNIS Art. 1 (Dienstleistungstätigkeit)... S. 17 Art. 2 (Klassifizierung der Tätigkeiten)... S. 17

17 Bollettino Ufficiale n. 48/I-II del Amtsblatt Nr. 48/I-II vom Art. 3 (Registro delle imprese)... pag. 18 Art. 4 (Sanzioni amministrative)... pag. 18 Art. 3 (Handelsregister)... S. 18 Art. 4 (Verwaltungsstrafen)... S. 18 Ordinamento dei servizi Ordnung der Dienstleistungen IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato DER SÜDTIROLER LANDTAG hat folgendes Gesetz genehmigt, IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA promulga DER LANDESHAUPTMANN beurkundet es: la seguente legge: Art. 1 Art. 1 Attività di servizi Dienstleistungstätigkeit 1. Ai sensi della presente legge si intende per servizi una prestazione non destinata alla produzione di un bene materiale e che avviene di norma contro corrispettivo. La prestazione di servizio non può essere immagazzinata, conservata o trasportata, essendo il momento della produzione contestuale a quello dell utilizzo. 2. Con regolamento di esecuzione possono essere previsti specifici requisiti professionali per l esercizio di determinate attività di servizio, fatte salve eventuali norme speciali. 1. Im Sinne dieses Gesetzes versteht man unter Dienstleistungen eine Leistung, die nicht der Produktion eines materiellen Gutes dient und normalerweise gegen Entgelt erbracht wird. Die Dienstleistung ist weder lager-, konservier- noch transportfähig, zumal der Zeitpunkt der Produktion und des Konsums zeitgleich erfolgt. 2. Mit Durchführungsverordnung können, vorbehaltlich eventueller einschlägiger Sonderbestimmungen, spezifische berufliche Voraussetzungen für bestimmte Dienstleistungstätigkeiten vorgeschrieben werden. Art. 2 Art. 2 Classificazione delle attività Klassifizierung der Tätigkeiten 1. Sono considerate attività di servizi le seguenti attività: 1. Folgende Tätigkeiten gelten als Dienstleistungen: a) attività bancarie, finanziarie ed assicurative; a) Tätigkeiten im Bankwesen, Finanzdienstleistungen und Versicherungstätigkeiten, b) poste e telecomunicazioni; b) Post- und Fernmeldewesen, c) trasporti e magazzinaggio; c) Transport und Lagerung, d) attività immobiliare e di noleggio; d) Immobiliengeschäfte, Verleih, e) informatica, ricerca e sviluppo; e) Informatik, Forschung und Entwicklung, f) servizi alle imprese; f) unternehmensorientierte Dienste, g) servizi alla persona; g) Dienste an der Person, h) servizio nel settore della formazione destinabile h) marktbestimmte Dienstleistung im Bildungsbe- alla vendita; reich, i) sanità ed altri servizi sociali destinabili alla vendita; j) altri servizi destinabili alla vendita. j) sonstige marktbestimmte Dienste. i) Gesundheitswesen und andere marktbestimmte Sozialdienste,

18 18 Bollettino Ufficiale n. 48/I-II del Amtsblatt Nr. 48/I-II vom Le disposizioni della presente legge non si applicano 2. Dieses Gesetz gilt nicht für folgende Tätigkei- alle seguenti attività: ten: a) commercio e servizi ad esso strettamente connessi; a) Handel und direkt damit verbundene Dienste, b) libere professioni; b) freiberufliche Tätigkeiten, c) alberghi e pubblici esercizi; c) Gastgewerbe und öffentliche Lokale, d) attività artistiche; d) künstlerische Tätigkeiten, e) pubblica amministrazione; e) öffentliche Verwaltung, f) altri servizi non destinabili alla vendita. f) andere nicht marktbestimmte Dienstleistungen. 3. Con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, le attività di servizio, tenuto conto della classificazione delle attività economiche Ateco dell Istituto nazionale di statistica e della classificazione prevista dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, sono così suddivise: 3. Mit Beschluss der Landesregierung, der im Amtsblatt der Region kundzumachen ist, werden die Dienstleistungen - unter Berücksichtigung der Ateco- Klassifizierung der Wirtschaftstätigkeiten des Zentralinstituts für Statistik und der von der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer Bozen vorgesehenen Klassifizierung - wie folgt unterteilt: a) attività di servizio in senso stretto; a) Dienstleistungen im engeren Sinne, b) attività di servizio classificate come artigianali o come industriali. b) Dienstleistungen, die als handwerkliche oder industrielle Tätigkeiten eingestuft sind. Art. 3 Registro delle imprese 1. L iscrizione delle imprese di servizi nel Registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano avviene mediante attribuzione del corrispondente codice Ateco dell Istituto nazionale di statistica. Art. 3 Handelsregister 1. Die Eintragung der Dienstleistungsunternehmen in das Handelsregister der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer Bozen erfolgt durch Zuweisung des entsprechenden Ateco- Codes des Zentralinstituts für Statistik. Art. 4 Sanzioni amministrative 1. Chiunque esercita un attività di servizio senza possedere i necessari requisiti professionali, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 600 euro a euro. 2. La competenza per l applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è delegata alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, alla quale pervengono i relativi introiti. Art. 4 Verwaltungsstrafen 1. Wer eine Dienstleistungstätigkeit ausübt, ohne im Besitz der vorgeschriebenen beruflichen Voraussetzungen zu sein, wird mit einer Geldbuße von 600 Euro bis Euro bestraft. 2. Die Zuständigkeit für die Anwendung der Verwaltungsstrafen laut Absatz 1 ist samt den daraus resultierenden Einnahmen der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer Bozen übertragen. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Landesgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen. Bolzano, 16 novembre 2007 Bozen, 16. November 2007 IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DURNWALDER DER LANDESHAUPTMANN L. DURNWALDER

19 Bollettino Ufficiale n. 48/I-II del Amtsblatt Nr. 48/I-II vom [BO C090 R050 ] LEGGE PROVINCIALE 16 novembre 2007, n. 12 Servizi pubblici locali [AM C090 R050 ] LANDESGESETZ vom 16. November 2007, Nr. 12 Lokale öffentliche Dienstleistungen INDICE INHALTSVERZEICHNIS Art. 1 Oggetto... pag. 19 Art. 1 Gegenstand... S. 19 Art. 2 Modalità di gestione ed erogazione... pag. 20 Art. 2 Modalitäten der Verwaltung und Erbringung... S. 20 Art. 3 Affidamento a società a capitale interamente pubblico... pag. 20 Art. 3 Vergabe an Gesellschaften mit ausschließlich öffentlichem Kapital... S. 20 Art. 4 Affidamento a soggetti privati tramite concorso... pag. 20 Art. 4 Vergabe an private Rechtsträger durch Wettbewerb... S. 20 Art. 5 Affidamento diretto a soggetti privati. pag. 21 Art. 5 Direkte Vergabe an private Rechtsträger.. S. 21 IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato DER SÜDTIROLER LANDTAG hat folgendes Gesetz genehmigt, IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA promulga DER LANDESHAUPTMANN beurkundet es: la seguente legge: Art. 1 Art. 1 Oggetto Gegenstand 1. La presente legge disciplina le modalità di affidamento dei servizi pubblici di rilevanza economica, ferme restando le disposizioni di legge di settore. 2. Agli effetti della presente legge sono servizi pubblici quei servizi assunti: a) dalla Provincia autonoma di Bolzano e dagli enti da essa dipendenti o il cui ordinamento rientri nelle sue competenze, anche delegate; b) dalle comunità comprensoriali e dai comuni, singoli o nelle relative forme associative o di collaborazione. 3. Agli effetti della presente legge sono servizi di rilevanza economica i servizi: a) che hanno per oggetto la produzione di beni e lo svolgimento di attività dietro pagamento di corrispettivo da parte dei beneficiari, e 1. Dieses Gesetz regelt die Modalitäten der Vergabe wirtschaftlich relevanter öffentlicher Dienstleistungen, unbeschadet der in sektoriellen Gesetzen vorgesehenen Bestimmungen. 2. Für dieses Gesetz gelten als öffentliche Dienstleistungen jene, die von folgenden Körperschaften erbracht werden: a) von der Autonomen Provinz Bozen und von den Körperschaften, die von ihr abhängig sind oder deren Ordnung in ihre, auch delegierten, Zuständigkeiten fällt, b) von Bezirksgemeinschaften und Gemeinden, sei es einzeln, vereint oder in Zusammenarbeit. 3. Für dieses Gesetz gelten als wirtschaftlich relevante öffentliche Dienstleistungen a) jene, welche die Herstellung von Gütern und die Erbringung von Leistungen gegen Bezahlung eines Betrages vonseiten des Nutznießers zum Inhalt haben, und

20 20 Bollettino Ufficiale n. 48/I-II del Amtsblatt Nr. 48/I-II vom b) in cui il soggetto gestore dei servizi medesimi si assume in tutto o in parte il rischio di gestione. b) bei denen der Erbringer der Dienstleistungen ganz oder teilweise das Geschäftsrisiko trägt. Art. 2 Art. 2 Modalità di gestione ed erogazione Modalitäten der Verwaltung und Erbringung 1. Gli enti di cui all articolo 1, comma 2, gestiscono ed erogano i servizi pubblici a rilevanza economica direttamente con le proprie strutture organizzative ovvero attraverso: 1. Die Körperschaften laut Artikel 1 Absatz 2 verwalten und erbringen die wirtschaftlich relevanten öffentlichen Dienstleistungen direkt mit den eigenen Organisationsstrukturen oder durch a) società a capitale interamente pubblico; a) Gesellschaften mit ausschließlich öffentlichem Kapital, b) soggetti privati. b) private Rechtsträger. Art. 3 Art. 3 Affidamento a società a capitale interamente pubblico Vergabe an Gesellschaften mit ausschließlich öffentlichem Kapital 1. I servizi pubblici di rilevanza economica possono essere affidati a società di capitali ai sensi dell articolo 2, comma 1, lettera a), qualora uno o più enti di cui all articolo 1, comma 2: 1. Die wirtschaftlich relevanten öffentlichen Dienstleistungen können im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a) an Kapitalgesellschaften vergeben werden, wenn eine Körperschaft oder mehrere Körperschaften laut Artikel 1 Absatz 2 a) detengano per intero il capitale sociale; a) Inhaberin des gesamten Gesellschaftskapitals ist, b) esercitino sulla società un controllo analogo a b) über die Gesellschaft eine Kontrolle ausübt wie quello da essi esercitato sui propri servizi; c) la società realizzi la parte più rilevante della propria attività con uno o più degli enti che la controllano. über ihre eigenen Dienststellen, c) die Gesellschaft den bedeutendsten Teil ihrer Tätigkeit mit einer oder mehreren der sie kontrollierenden Körperschaften durchführt. 2. Sussiste il controllo ai sensi del comma 1, lettera b), qualora gli enti: a) provvedano direttamente alla nomina ed alla revoca degli amministratori e dei sindaci della società; b) svolgano funzioni di indirizzo, indicando gli obiettivi dell attività e dettando le direttive generali per raggiungerli; c) esercitino attività di controllo gestionale e finanziario, attraverso l esperimento di sopralluoghi ed ispezioni nonché attraverso l esame di report periodici sull efficacia, sull efficienza e sull economicità del servizio. 3. La rilevanza dell attività ai sensi del comma 1, lettera c), è considerata in base al fatturato e alle risorse economiche impiegate. 2. Eine Kontrolle im Sinne von Absatz 1 Buchstabe b) besteht, wenn die Körperschaften a) direkt die Verwalter und Aufsichtsräte der Gesellschaft ernennen und widerrufen, b) Leitungsfunktionen ausüben durch Vorgabe der Tätigkeitsziele und Festlegung der Richtlinien zu deren Erreichung, c) Tätigkeiten der Verwaltungs- und Finanzkontrolle ausüben, indem Lokalaugenscheine und Inspektionen durchgeführt werden und die periodischen Reports über die Wirksamkeit, Effizienz und Wirtschaftlichkeit des Dienstes überprüft werden. 3. Die Bedeutung der Tätigkeit laut Absatz 1 Buchstabe c) wird aufgrund des Umsatzes und der eingesetzten wirtschaftlichen Ressourcen ermittelt. Art. 4 Art. 4 Affidamento a soggetti privati tramite concorso Vergabe an private Rechtsträger durch Wettbewerb 1. I servizi pubblici di rilevanza economica possono essere affidati ad imprese private idonee da individuarsi attraverso l espletamento di procedure competitive di evidenza pubblica, nel rispetto della normativa dell Unione europea. 1. Wirtschaftlich relevante öffentliche Dienstleistungen können an geeignete private Unternehmen vergeben werden, wenn diese über eigene Wettbewerbsverfahren mit Öffentlichkeitscharakter nach den Bestimmungen der Europäischen Union ausgewählt werden.

21 Bollettino Ufficiale n. 48/I-II del Amtsblatt Nr. 48/I-II vom Art. 5 Art. 5 Affidamento diretto a soggetti privati Direkte Vergabe an private Rechtsträger 1. I servizi pubblici di rilevanza economica possono essere affidati direttamente a soggetti privati, purché nei loro confronti uno o più degli enti di cui all articolo 1, comma 2, esercitino influenza dominante. 2. Sussiste influenza dominante qualora, in base ai patti parasociali, all atto costitutivo o allo statuto, gli enti incidano in modo determinante sugli obiettivi e sulle decisioni strategiche del soggetto privato ed in particolare quando, in detti atti, è loro riservato: a) il potere di nominare almeno uno dei membri dell organo di amministrazione; b) il potere di nominare la maggioranza dei componenti dell organo di vigilanza appositamente costituito, al fine di assicurare la coerenza delle decisioni aziendali rispetto al servizio affidato; c) il potere di sciogliere l organo di amministrazione o l organo di vigilanza, nell ipotesi di dimissioni anche di uno solo dei suoi membri. 1. Die wirtschaftlich relevanten öffentlichen Dienste können direkt an private Rechtsträger vergeben werden, wenn eine Körperschaft oder mehrere Körperschaften laut Artikel 1 Absatz 2 diesen gegenüber einen dominanten Einfluss ausüben. 2. Um dominante Einflussnahme handelt es sich, wenn aufgrund der Gesellschafternebenabreden, des Gründungsaktes oder des Statuts die Körperschaften auf dominante Weise sowohl auf die Ziele als auch auf die strategischen Entscheidungen des privaten Rechtsträgers Einfluss ausüben, insbesondere wenn ihnen bei diesen Handlungen folgendes vorbehalten ist: a) das Recht, mindestens ein Mitglied des Verwaltungsorgans zu ernennen, b) das Recht, die Mehrheit der Mitglieder eines eigens gegründeten Aufsichtsorgans zu ernennen, mit dem Zweck, die Übereinstimmung der betrieblichen Entscheidungen mit den vergebenen Dienstleistungen zu garantieren, c) das Recht, das Verwaltungsorgan oder das Aufsichtsorgan aufzulösen, wenn auch nur eines seiner Mitglieder zurücktritt. 3. L organo di vigilanza di cui al comma 2 formula, in particolare, valutazioni e proposte in merito alle decisioni attinenti: a) l ampliamento dell oggetto sociale a settori diversi rispetto a quelli del servizio affidato; 3. Das Aufsichtsorgan laut Absatz 2 bewertet und bringt Vorschläge insbesondere bei Entscheidungen, die Folgendes betreffen: a) Ausweitung des Gesellschaftszweckes auf andere Bereiche als jene der vergebenen Dienstleistungen, b) l ingresso di nuovi soci; b) Eintritt neuer Gesellschafter, c) l espansione operativa oltre i limiti territoriali del servizio affidato; d) aspetti in contrasto con la gestione degli obblighi di servizio assunti. c) Ausweitung des Tätigkeitsbereiches außerhalb der territorialen Grenzen der vergebenen Dienstleistungen, d) Angelegenheiten, die im Gegensatz zu den Verpflichtungen der übernommenen Dienstleistungen stehen. 4. Nell ipotesi che l organo di amministrazione non aderisca alle modifiche proposte dall organo di vigilanza, lo stesso può rimettere la questione per la decisione finale ad un comitato di tre saggi, di cui uno nominato dall organo di amministrazione, uno dall organo di vigilanza ed il terzo dagli enti, previa intesa fra loro. 4. Für den Fall, dass das Verwaltungsorgan den Änderungsvorschlägen des Aufsichtsorgans nicht zustimmt, kann letzteres die Angelegenheit zur definitiven Entscheidung einem Gremium aus drei Weisen vorlegen; jeweils ein Mitglied dieses Gremiums wird vom Verwaltungsorgan, vom Aufsichtsorgan und, einvernehmlich, von den Körperschaften ernannt. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Landesgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen. Bolzano, 16 novembre 2007 Bozen, 16. November 2007 IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DURNWALDER DER LANDESHAUPTMANN L. DURNWALDER

22 22 Bollettino Ufficiale n. 48/I-II del Amtsblatt Nr. 48/I-II vom [BO R050 ] [AM R050 ] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 1 ottobre 2007, n. 53 DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 1. Oktober 2007, Nr. 53 (Registrato alla Corte dei conti il , registro 1, foglio 34) (Registriert beim Rechnungshof am , Register 1, Blatt 34) Disposizioni in materia di alcol Bestimmungen im Bereich Alkohol IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA vista la deliberazione della Giunta provinciale n del il seguente regolamento: emana DER LANDESHAUPTMANN hat den Beschluss der Landesregierung Nr vom zur Kenntnis genommen und folgende Verordnung: erlässt Capo I Disposizioni generali 1. Abschnitt Allgemeine Bestimmungen Articolo 1 Artikel 1 Ambito di applicazione del regolamento Anwendungsbereich der Verordnung 1. Il presente regolamento reca disposizioni in materia di alcol in attuazione della legge provinciale 18 maggio 2006, n. 3, articolo Diese Verordnung enthält Bestimmungen im Alkoholbereich in Anwendung des Artikels 6 des Landesgesetzes vom 18. Mai 2006, Nr. 3. Articolo 2 Artikel 2 Disposizioni in materia di alcol Maßnahmen im Bereich Alkohol 1. Per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume. 2. Gli avvisi di divieto di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche devono essere esposti in luoghi ben visibili agli avventori, devono riportare gli estremi della legge provinciale 18 maggio 2006, n. 3, e devono contenere la seguente dicitura: È vietata la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche ai minori di 16 anni e a coloro che si trovino in stato di manifesta ubriachezza. 3. Gli avvisi di divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di 16 anni negli esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio devono essere esposti sugli scaffali delle bevande alcoliche ed alla cassa e devono riportare gli estremi della legge provinciale 18 maggio 2006, n Per materiale pubblicitario durevolmente installato di cui all articolo 6, comma 7, della legge provinciale del 18 maggio 2006, n. 3, si intende il materiale che pubblicizza marchi di bevande alcoliche e di a- ziende produttrici di bevande alcoliche, installato a pagamento prima dell entrata in vigore della stessa legge. 1. Als alkoholisches Getränk gilt jedes Produkt, welches Lebensmittelalkohol im Ausmaß von mehr als 1,2 Grad enthält und als superalkoholisches Getränk jedes Produkt, welches einen Alkoholanteil von mehr als 21 Prozent des Volumens enthält. 2. Die Hinweise auf das Verbot der Verabreichung und des Verkaufes von alkoholischen Getränken sind an Orten anzubringen, die für die Kunden gut sichtbar sind. Sie müssen den Hinweis auf das Landesgesetz vom 18. Mai 2006, Nr. 3, und den folgenden Satz enthalten: Die Verabreichung und der Verkauf von alkoholischen Getränken an Minderjährige unter 16 Jahren und an Personen, die offensichtlich betrunken sind, sind verboten. 3. Die Hinweise auf das Verbot des Verkaufes von alkoholischen Getränken an Minderjährige unter 16 Jahren in den Selbstbedienungsgeschäften müssen an den Regalen mit den alkoholischen Getränken und bei der Kassa angebracht werden. Sie müssen den Hinweis auf das Landesgesetz vom 18. Mai 2006, Nr. 3, enthalten. 4. Unter dauerhaft angebrachtem Werbematerial laut Artikel 6 Absatz 7 des Landesgesetzes vom 18. Mai 2006, Nr. 3, versteht man das Werbematerial, welches Marken von alkoholischen Getränken und von Betrieben, die alkoholische Getränke produzieren, bewirbt und vor Inkrafttreten desselben Gesetzes gegen Bezahlung angebracht wurde.

23 Bollettino Ufficiale n. 48/I-II del Amtsblatt Nr. 48/I-II vom Le Ripartizioni provinciali sanità e politiche sociali, in accordo con il Consiglio dei Comuni, elaborano uno schema tipo di regolamento in materia di alcol che i Sindaci possono adottare nel proprio comune. 5. Die Landesabteilungen Gesundheit und Sozialwesen definieren im Einvernehmen mit dem Rat der Gemeinden eine Musterverordnung im Bereich Alkohol, welche die Bürgermeister in der jeweiligen Gemeinde erlassen können. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dieses Dekret wird im Amtsblatt der Region kundgemacht. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen. Bolzano, 1 ottobre 2007 Bozen, 1. Oktober 2007 IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DURNWALDER DER LANDESHAUPTMANN L. DURNWALDER NOTE ANMERKUNGEN Avvertenza Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell articolo 29, commi 1 e 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificata o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Hinweis Die hiermit veröffentlichten Anmerkungen sind im Sinne von Artikel 29 Absätze 1 und 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, zu dem einzigen Zweck abgefasst worden, das Verständnis der Rechtsvorschriften, welche abgeändert wurden oder auf welche sich der Verweis bezieht, zu erleichtern. Gültigkeit und Wirksamkeit der hier angeführten Rechtsvorschriften bleiben unverändert. Note all articolo 1: Anmerkungen zum Artikel 1: La legge provinciale 18 maggio 2006, n. 3, contiene norme per interventi in materia di dipendenze. Il testo dell articolo 6 della legge provinciale 18 maggio 2006, n. 3, è il seguente: Articolo 6 Disposizioni in materia di alcol (1) È vietata la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche ai minori di 16 anni e a coloro che si trovino in stato di manifesta ubriachezza, presso bar, pubs, chioschi, discoteche, locali notturni, clubs, ristoranti, negozi, supermercati ed esercizi similari e comunque in tutti gli esercizi commerciali nonché in occasione di pubbliche manifestazioni, anche ricreative, concerti, feste popolari, campestri ed altre feste, manifestazioni sportive, fiere e mercati, e comunque in tutti i luoghi aperti al pubblico. (2) Le bevande alcoliche vendute negli esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio devono essere collocate separatamente rispetto alle bevande non alcoliche. Negli esercizi commerciali devono essere esposti avvisi di divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche ai minori di 16 anni. (3) I gestori degli esercizi e gli organizzatori degli eventi di cui al comma 1 devono garantire la disponibilità per la somministrazione o vendita di almeno due tipi di bevande fredde alternative non alcoliche a prezzo inferiore alla bevanda alcolica più economica. Fanno eccezione le degustazioni enologiche e i mercati degli agricoltori. Das Landesgesetz vom 18. Mai 2006, Nr. 3, beinhaltet Bestimmungen über die Maßnahmen im Bereich der Abhängigkeiten. Der Text von Artikel 6 des Landesgesetzes vom 18. Mai 2006, Nr. 3, lautet wie folgt: Artikel 6 Bestimmungen im Bereich Alkohol (1) Verboten ist die Verabreichung und der Verkauf von alkoholischen Getränken an Minderjährige unter 16 Jahren und an Personen, die offensichtlich betrunken sind, in Bars, Pubs, Kiosken, Diskotheken, Nachtlokalen, Clubs, Restaurants, Geschäften, Supermärkten und ähnlichen Betrieben und auf jeden Fall in allen Handelsbetrieben sowie anlässlich von öffentlichen Veranstaltungen, einschließlich Freizeitveranstaltungen, Konzerten, Volks-, Wiesen- und anderen Festen, Sportveranstaltungen, Messen und Märkten, und auf jeden Fall an allen der Öffentlichkeit zugänglichen Orten. (2) Die in Selbstbedienungsgeschäften verkauften alkoholischen Getränke müssen getrennt von den nicht alkoholischen Getränken feilgeboten werden. In den Handelsbetrieben müssen Hinweise auf das Verbot der Verabreichung und des Verkaufs von alkoholischen Getränken an Minderjährige unter 16 Jahren ausgehängt werden. (3) Die Leiter der Betriebe und die Organisatoren der Veranstaltungen laut Absatz 1 müssen gewährleisten, dass mindestens zwei Arten von kalten, nicht alkoholischen Getränken zur Verabreichung oder zum Verkauf als Alternative zur Verfügung stehen; diese sind zu einem geringeren Preis als jenem des günstigsten alkoholischen Getränks anzubieten. Davon ausgenommen sind Weinverkostungen und Bauernmärkte.

24 24 Bollettino Ufficiale n. 48/I-II del Amtsblatt Nr. 48/I-II vom (4) È vietata la pubblicità di bevande alcoliche: (4) Die Werbung für alkoholische Getränke ist verboten: a) trasmessa all interno di programmi rivolti in modo specifico ai minori e nei quindici minuti precedenti e successivi alla trasmissione degli stessi; a) im Rahmen von spezifisch an Minderjährige gerichteten Sendungen und in den fünfzehn Minuten vor und nach der Ausstrahlung der genannten Sendungen, b) che attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che non sono espressamente riconosciute dal Ministero della salute; b) wenn sie therapeutische Wirkungen oder Indikationen zuerkennt, welche nicht ausdrücklich vom Gesundheitsministerium anerkannt wurden, c) che rappresenti minori intenti al consumo di alcol. c) wenn sie Minderjährige beim Konsum von Alkohol zeigt. (5) È vietata la pubblicità radiotelevisiva di bevande alcoliche nella fascia oraria dalle alle (5) Zwischen und Uhr ist die Radio- und Fernsehwerbung für alkoholische Getränke verboten. (6) È vietata in qualsiasi forma la pubblicità di bevande alcoliche: (6) Jegliche Form von Werbung für alkoholische Getränke ist verboten, sofern sie a) sulla stampa giornaliera e periodica destinata ai minori; a) in an Minderjährige gerichteten Tageszeitungen und Zeitschriften erscheint, b) nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati alla visione dei minori. b) in Kinosälen anlässlich der Vorführung von an Minderjährige gerichteten Filmen erfolgt. (7) È vietata la pubblicità di bevande alcoliche in occasione di manifestazioni indirizzate ai minori di 18 anni ed in luoghi che vengono esclusivamente o prevalentemente frequentati dagli stessi. Qualora le manifestazioni indirizzate a minori di 18 anni si svolgano in luoghi o strutture utilizzate anche per manifestazioni destinate ad un pubblico adulto, il materiale pubblicitario ivi istallato durevolmente non deve essere rimosso. (8) I Comuni della provincia di Bolzano possono adottare con proprio regolamento misure restrittive per il rilascio delle autorizzazioni relative a: a) pubblicità delle bevande alcoliche, stabile o temporanea, in tutte le strutture, negli impianti sportivi e in tutte le manifestazioni; b) iniziative di riduzione temporanea dei prezzi delle bevande alcoliche rispetto alle tabelle ufficiali; c) iniziative promozionali in tutti i luoghi pubblici e nelle manifestazioni di cui al comma 1. (9) La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui agli articoli 54, comma 3, e 55, comma 3, della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58. (10) La violazione delle disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 e la mancata richiesta o l inosservanza delle autorizzazioni di cui al comma 8 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 1.500,00 euro. La sanzione è raddoppiata per ogni ulteriore trasgressione. (11) I divieti di cui al comma 4, lettera a), al comma 5 e al comma 6, lettera a), valgono solo per le emittenti radiotelevisive locali e per la stampa locale. I divieti di cui al comma 4, lettera a), e al comma 5 non valgono per i programmi esteri trasmessi dalle emittenti radiotelevisive locali. (7) Bei Veranstaltungen, die an Jugendliche unter 18 Jahren gerichtet sind und an Orten stattfinden, die ausschließlich oder überwiegend von denselben besucht werden, ist die Werbung für alkoholische Getränke verboten. Falls die in erster Linie an Jugendliche unter 18 Jahren gerichteten Veranstaltungen an Orten oder in Strukturen stattfinden, welche auch für andere Veranstaltungen, die an ein erwachsenes Publikum gerichtet sind, genutzt werden, so muss das dort dauerhaft angebrachte Werbematerial nicht entfernt werden. (8) Die Gemeinden der Provinz Bozen können mit eigener Verordnung einschränkende Maßnahmen für die Ausstellung folgender Ermächtigungen erlassen: a) betreffend die dauerhafte oder zeitweilige Werbung für alkoholische Getränke in sämtlichen Einrichtungen, in Sportanlagen und bei sämtlichen Veranstaltungen, b) betreffend Aktionen zur zeitlich begrenzten Preissenkung der alkoholischen Getränke gegenüber den offiziellen Preislisten, c) betreffend Aktionen zur Absatzförderung an allen öffentlichen Orten und bei den Veranstaltungen laut Absatz 1. (9) Der Verstoß gegen die Bestimmungen der Absätze 1, 2 und 3 wird mit einer Geldbuße laut Artikel 54 Absatz 3 und 55 Absatz 3 des Landesgesetzes 14. Dezember 1988 Nr. 58, geahndet. (10) Der Verstoß gegen die Bestimmungen der Absätze 4, 5, 6 und 7 und die Nichteinholung oder Nichtbeachtung der Ermächtigungen laut Absatz 8 werden mit einer Geldbuße von 500,00 Euro bis 1.500,00 Euro geahndet. Für jede weitere Übertretung wird die Geldbuße verdoppelt. (11) Die Verbote gemäß Absatz 4 Buchstabe a), Absatz 5 und Absatz 6 Buchstabe a) gelten lediglich für die lokalen Radio- und Fernsehsender und für die lokale Presse. Die Verbote gemäß Absatz 4 Buchstabe a) und Absatz 5 gelten nicht für die von lokalen Radio- und Fernsehsendern ausgestrahlten ausländischen Sendungen. [BO R050 ] [AM R050 ] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 12 ottobre 2007, n. 54 DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 12. Oktober 2007, Nr. 54 (Registrato alla Corte dei conti il , registro 1, foglio 35) (Registriert beim Rechnungshof am , Register 1, Blatt 35) Modifica al decreto del Presidente della Provincia 8 luglio 2002, n. 24, «Violazioni amministrative ai sensi dell articolo 4, comma 5bis, della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9» IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA vista la deliberazione della Giunta provinciale n del Änderung des Dekrets des Landeshauptmanns vom 8. Juli 2002, Nr. 24, «Verwaltungsübertretungen laut Artikel 4 Absatz 5bis des Landesgesetzes vom 7. Jänner 1977, Nr. 9» DER LANDESHAUPTMANN hat den Beschluss der Landesregierung Nr vom zur Kenntnis genommen und

25 Bollettino Ufficiale n. 48/I-II del Amtsblatt Nr. 48/I-II vom emana erlässt il seguente regolamento: folgende Verordnung: Articolo 1 Artikel 1 Modifica del decreto del Presidente della Provincia 8 luglio 2002, n. 24, recante Violazioni amministrative ai sensi dell articolo 4, comma 5bis, della legge provinciale 7 gennaio 1977, n All allegato A del decreto del Presidente della Provincia 8 luglio 2002, n. 24, il capoverso Legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35 è così sostituito: - articolo 26 comma 1 lettera b) limitatamente ai depositi nelle zone di rispetto; - articolo 26 comma 1 lettera c) limitatamente alle occupazioni all esterno dell alveo e delle opere di protezione; Änderung des Dekrets des Landeshauptmanns vom 8. Juli 2002, Nr. 24, Verwaltungsübertretungen laut Artikel 4 Absatz 5bis des Landesgesetzes vom 7. Januar 1977, Nr In der Anlage A des Dekrets des Landeshauptmanns vom 8. Juli 2002, Nr. 24, wird der Absatz Landesgesetz vom 12. Juli 1975, Nr. 35 wie folgt ersetzt: - Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe b) beschränkt auf die Ablagerungen in den Bannstreifen, - Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe c) beschränkt auf die Besetzungen, welche außerhalb des Bachbettes und der Schutzbauten sind, - articolo 26 comma 1 lettera g) - Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe g) 2. All allegato A del decreto del Presidente della Provincia 8 luglio 2002, n. 24, è aggiunto il seguente capoverso: 2. In der Anlage A des Dekrets des Landeshauptmanns vom 8. Juli 2002, Nr. 24, wird folgender Absatz eingefügt: Legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8 Landesgesetz vom 18. Juni 2002, Nr. 8 - articolo 57bis, comma 2 - Artikel 57bis Absatz 2 Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen. Bolzano, 12 ottobre 2007 Bozen, 12. Oktober 2007 IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DURNWALDER DER LANDESHAUPTMANN L. DURNWALDER [BO T040 C090 R050 ] [AM T040 C090 R050 ] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 ottobre 2007, n. 55 DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 18. Oktober 2007, Nr. 55 (Registrato alla Corte dei conti il , registro 1, foglio 36) (Registriert beim Rechnungshof am , Register 1, Blatt 36) Regolamento sull ampliamento di esercizi pubblici e sulla previsione di zone per strutture turistiche Verordnung über die Erweiterung gastgewerblicher Betriebe und die Ausweisung von Zonen für touristische Einrichtungen IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA vista la deliberazione della Giunta provinciale n dell il seguente regolamento: emana DER LANDESHAUPTMANN hat den Beschluss der Landesregierung Nr vom zur Kenntnis genommen und folgende Verordnung: erlässt

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