GIUDICE DI PACE DI PARMA. Ricorso ex artt. 22 e ss l. 689/81... in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dr. ESPONE

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "GIUDICE DI PACE DI PARMA. Ricorso ex artt. 22 e ss l. 689/81... in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dr. ESPONE"

Transcript

1 GIUDICE DI PACE DI PARMA Ricorso ex artt. 22 e ss l. 689/81.. in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dr. Filippo Greci con sede in.., ESPONE In data.. veniva notificato alla ricorrente verbale n. del Comune di Parma con il quale, in data. ad ore, veniva contestata la violazione dell art. 142/2-7 del C.d.S., rilevata a mezzo di Autovelox 105 SE matricola , per aver il conducente dell'autovettura tg..., di proprietà della ricorrente, superato di oltre 6 Km/h i limiti massimi di velocità, previsti in km/h 70 nel Comune di Parma e precisamente in Tangenziale Sud Del Ducato (doc. 1). Per effetto della violazione veniva applicata la sanzione amministrativa di euro 41,00, oltre euro 17,50 per spese di notifica per un totale di euro 58,50. In data, il ricorrente, tramite il sottoscritto procuratore, inviava invano lett. racc. A.R. alla Polizia Municipale di Parma con la quale chiedeva di poter ricevere indicazione della data di omologazione dell apparecchio rilevatore, nella specie autovelox 105/SE, eventuale rinnovazione dell omologazione, certificato di taratura e di manutenzione dello stesso. Il ricorrente propone ricorso avverso il verbale n..., notificato dal Comune di Parma per tramite della Polizia Municipale in data.., in quanto illegittimo per il seguente ordine di MOTIVI IN VIA PREGIUDIZIALE 1

2 I. Inesistenza giuridica della notifica L art. 385, comma 3 del Reg. del C.d.S. dispone che il verbale redatto dall organo accertatore rimane agli atti dell ufficio o comando, mentre la copia da notificare deve essere autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o da un suo delegato. Orbene il verbale di contestazione de quo è una semplice copia, priva di attestazione di conformità con l originale, nei modi regolamentati per legge ex art. 18, comma 2 del DPR n. 445/2000, priva della sottoscrizione e del timbro del notificante, nonché dei requisiti previsti dall art. 383, comma 4 del DPR n 495/92 (Cass. N. 2341/98, G.d.P. di Roma con sent. del 5/3/2002 e G.d.P. di Avigliana con sent. del 26/6/2002). La notifica del verbale di contestazione in questione, dunque, mancante della sottoscrizione dell agente notificatore è viziata da nullità insanabile e comporta l inesistenza giuridica del relativo verbale, in quanto l art. 201, comma 3, del C.d.S. e l art. 14, comma 4, della l. 689/81, espressamente rinviano alla disciplina prevista dal codice di procedura civile (Cfr. Cass. n. 4567/99) Pertanto si deve riconoscere che, tenuto presente le disposizioni degli artt. 148 e 149 c.p.c., la notificazione è inficiata da vizi di nullità o inesistenza giuridica insanabile derivante dalla assoluta mancanza di certificazione delle operazioni di notificazione dell atto in questione la radicale nullità dell atto originario si estende a tutti quanti gli atti successivi (Cfr. sent. di Massa Carrara del 12/03/2003, G.d.P., Avv. Sauro Bracaloni). Infatti i requisiti di cui agli artt. 3, 14 della l. 890/82, per quanto concerne la notifica a mezzo del servizio postale, con il combinato disposto delle norme processuali di diritto comune, incidono proprio sull esistenza giuridica della notificazione (per cui non è configurabile alcuna sanatoria), in quanto la loro mancanza e/o 2

3 incompletezza impedisce all interessato la verificabilità della provenienza dell atto. II. La fede privilegiata del verbale di contestazione Il verbale di contestazione de quo non è stato redatto da uno degli agenti accertatori, ma da un altro agente. Nonostante recente orientamento giurisprudenziale ammetta la redazione del verbale da agente differente rispetto all agente accertatore, effettuando un interpretazione sistematica dell art. 385, comma 1 del DPR n. 495/92, non si comprende come, in tali ipotesi, si possa attribuire fede privilegiata al medesimo verbale. Infatti non si comprende come si possa attribuire fede privilegiata a un verbale redatto da un agente diverso, che non abbia rilevato personalmente l infrazione, che non si sia accertato personalmente del corretto funzionamento del rilevatore elettronico (sempre che sia in possesso di opportune cognizioni tecniche), che non abbia personalmente rilevato lo stato di luogo e di fatto, così come richiesto dal menzionato art. 385 del Reg. del C.d.S., artt. 200 e 201 del C.d.S. III. Difetto di motivazione A seguito dell obbligo per l organo accertatore di descrivere il motivo per cui non si è proceduto a contestazione immediata, il verbalizzante scriveva non è stata immediatamente contestata causa: ai sensi dell art. 201, comma 1 bis lett. F del C.d.S. l'accertamento è stato effettuato con i dispositivi di cui alla L. 168/02 su un tratto di strada individuato con Decreto prot. 3546/2011/III Area dal Prefetto di Parma. È evidente come la predetta motivazione sia una formula di stile che de plano riporta la citata lett. e) dell art. 384 del Reg. del C.d.S., non spiegando effettivamente il motivo per cui la contestazione immediata sia stata ritenuta impossibile in base alle circostanze del caso concreto, in violazione dell art. 201 del C.d.S. e 385 del Reg. del C.d.S. 3

4 Infatti l apparecchio rilevatore nella fattispecie in esame è l Autovelox 105/SE che emette un segnale sonoro nel momento stesso in cui si commette l infrazione, con pertinente scontrino e/o visualizzazione su apposito display attestante la velocità percorsa dall autovettura segnalata. Pertanto non corrisponde a vero quanto affermato e riportato dall agente verbalizzante. Tale condotta implica una violazione di legge da parte dell organo accertatore e dunque di eccesso di potere, in quanto in caso di mancata contestazione immediata gli accertatori debbono spiegare dettagliatamente e concretamente i motivi hanno a loro impedito siffatta attività, senza ricorrere a formule di stile e/o alla copiatura dell art. 384 Reg. C.d.S.... (Cfr. sent. G.d.P. di Maglie dell 11/2/2003, Avv. Luigi Palese). Si deduce pertanto l illegittimità del verbale di contestazione, n..., per violazione di Legge, nella sua fase genetica, che è quello proprio dell accertamento, e in quanto tale annullabile. IV. Mancata contestazione immediata La giurisprudenza di legittimità, con svariate pronunce, ha stabilito il principio per cui la mancata contestazione nei casi in cui questa era possibile rende illegittimo il verbale di contestazione e i successivi atti del procedimento per violazione di Legge (Cfr Cass. Civ. nn /2000, 4010/2000, 10240/2000). Orbene tale principio, ormai consolidato, è stato enunciato proprio in riferimento all autovelox 105, nella specie il SE che è da ritenersi ancora più sofisticato, in quanto il predetto rilevatore consente di rilevare l eventuale eccesso di velocità contestualmente al passaggio del veicolo innanzi allo stesso, attivandosi il segnalatore acustico con contestuale visualizzazione della velocità sul relativo display e/o stampa di relativo scontrino. 4

5 In tal modo lo sviluppo della fotografia non risulta necessaria ai fini della contestazione immediata, soprattutto in considerazione della circostanza di un traffico pressoché inesistente all ora e al giorno dell accertamento dell infrazione. Circostanza desumibile agevolmente dalla stessa fotografia mostrata al ricorrente, e che mostra inequivocabilmente l assenza di traffico. La ratio della contestazione, infatti, oltre a inserirsi nel principio di legalità di cui agli artt. 200 e 201 del C.d.S., attiene alla salvaguardia del diritto alla difesa, costituzionalmente garantito dall art. 24 della Cost. V. Omessa comunicazione della manutenzione periodica (nei modi previsti dalla legge) dell'autovelox 105 SE Nel verbale di contestazione de quo il verbalizzante non asserisce se al momento della rilevazione e dell accertamento dell infrazione gli agenti erano presenti. Secondo una sentenza del 2003 della Cassazione (Cass. Civ., 7 novembre 2003 n ), la prassi degli organi di Polizia di rilevare le infrazioni a mezzo dei misuratori autovelox messi in funzione e poi lasciati privi della presenza degli agenti costituisce una deprecabile e illegittima condotta, perché in contrasto con la previsione dell'art. 345, comma 4 secondo il quale l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità deve essere eseguito attraverso la gestione diretta delle apparecchiature da parte degli organi di Polizia. In tema di autovelox è indispensabile la presenza degli agenti accertatori, come appare evidente dalla pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. Civ., sez. II, sent. 17 novembre 2005, n , in Altalex.com) che è conforme alle decisioni già prese sul tema dalla medesima sezione seconda. Infatti, ritiene 5

6 sempre indispensabile la contestazione immediata,a meno che la situazione non renda di fatto impossibile procedervi. Per altro verso, sia nel caso di presenza o assenza in loco degli agenti accertatori, si pretende dare delle cognizioni prettamente tecniche ad agenti di Polizia che non hanno la qualifica e la qualità tecnica per accertare la corretta funzionalità dell apparecchio elettronico. Infatti l unico modo per garantire il corretto funzionamento del predetto rilevatore elettronico attiene all espletamento di una manutenzione periodica, che in senso pratico consiste in una revisione annuale dello stesso (Cass. Civ. n. 8515/2001). In particolare si tiene a sottolineare come lo strumento in discorso, essendo un apparecchio di misurazione, particolarmente delicato e sensibile, che viene continuamente trasportato, sia soggetto a urti, vibrazioni, shock meccanici, variazioni termiche, e pertanto necessita di una periodica taratura, almeno annuale, effettuata a regola d arte e quindi in ossequio a quanto previsto dall art. 4 della L. n. 273/91 (quindi da centri accreditati a livello internazionale che vengono brevemente chiamati SIT) e dalle norme internazionali, quali per es. UNI EN (ora UNI EN ISO ), OIML R91. Infatti la norma UNI 30012, al punto 3.23, definisce la taratura come L insieme delle operazioni che stabiliscono, sotto condizioni specificate le relazioni tra valori indicati da uno strumento di misurazione e i corrispondenti valori noti di un misurando costituisce l unico modo per assicurare la riferibilità a Campioni Nazionali legalmente riconosciuti, e per verificare l eventuale presenza di errori sistematici rispetto a detti campioni. Questa operazione denominata conferma metrologica deve essere inoltre ripetuta periodicamente, come parte essenziale della manutenzione periodica, per evitare che eventuali variazioni delle regolazioni strumentali portino ad errori 6

7 non segnalati, né segnalabili dallo strumento durante la misurazione (UNI 30012, par. 4.11). Pertanto la contestazione della velocità accertata con uno strumento per il controllo della velocità di cui non si assume l omologazione, le revisioni periodiche e in particolare la corretta taratura, in corrispondenza delle norme in vigore, non può essere considerata legittima e rende l atto annullabile in quanto l irregolarità della strumentazione adoperata per il rilevamento della velocità inficia ab initio l accertamento dell infrazione (V.si per es. Sent. Trb. Lodi, n. 363/2000, G.d.P. di Taranto del 27/10/2004). Detta necessità è avvalorata non solo delle nuove pronunce di merito che costituiscono un orientamento garantistico, ma anche dall approvazione dei rinnovi dei decreti di omologazione, nei quali il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha espressamente previsto la taratura periodica dei rilevatori elettronici. In particolare, il Ministero e le pronunce di merito hanno preso le mosse dal tenore letterale dell art. 345 del Reg. C.d.S. che stabilisce che le apparecchiature destinate a controllare l osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell utente. Da qui la necessità di integrare il dispositivo con le discipline specialiste in materia di misura quali la L.273/91, in ossequio anche alle previsioni comunitarie. Infatti, la perizia tecnica d Ufficio su cui si è basata la sentenza n. 363/2000 di Lodi ha confermato, in conformità a quanto previsto dalla Legge nazionale e comunitaria che: uno strumento di misura, per essere attendibile, deve essere tarato con riferimento a campioni nazionali, 7

8 inizialmente e periodicamente; - nessuna tolleranza forfetaria può sostituire la taratura, unica operazione in grado di rilevare e correggere errori sistematici e di confermare la conformità dello strumento alle caratteristiche metrologiche richieste; - non può esistere alcun sistema di autocontrollo in grado di sostituire la taratura rispetto ai campioni nazionali; - non vi è conformità nella procedura di omologazione adottata dal MLLPP rispetto alla normativa nazionale ed internazionale Orbene, proprio il mancato riconoscimento da parte delle pronunce di merito dei decreti di omologazione circa la conformità alle norme nazionali e non, con svariate pronunce: (G.d.P. Gonzaga, sent. n. 222 del 10/12/2003, G.d.P. di Rovigo, sent. n. 642 del 23/9/2004, G.d.P. di Taranto, sent. n del 27/10/2004, G.d.P. di Porretta Terme, sent. n. 108 del 6/12/2004, G.d.P. di Gonzaga, sent. n. 6 del 10/1/2005, GdP di Lecce, sent. n. 828 del 15/3/2005, G.d.P. di Lecce, sent. n del 12/4/2005, GdP di Lecce, sent. n del 15/4/2005, G.d.P. di Lendinaria, sent. n. 96 del 13/4/2005) ha indotto il Ministero ha inserire nei decreti di omologazione l obbligo di taratura periodica. Per quanto riguarda il caso che ci interessa, il nuovo decreto di omologazione n dell autovelox 105 SE all art. 4 prevede: Gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo autovelox 105 SE sono tenuti a verifiche periodiche di taratura secondo quanto previsto dal manuale di istruzioni depositato presso questo Ministero e comunque con un intervallo non superiore ad un anno. E evidente che tale previsione non fa altro che recepire ciò che era già previsto con la norma UNI che individua l operazione definita di conferma metrologica, già menzionata. Essendo, dunque, la norma comunitaria di rango superiore, anche se il nuovo decreto di omologazione solo ora prevede la taratura periodica, non v è chi non veda come tale lacuna del legislatore non può sic et simpliciter risolversi in un 8

9 eccesso di potere della P.A. che ha il dovere di accertare in modo in equivoco con i rilevatori automatici le violazioni dei precetti del CdS. NEL MERITO V. IRREGOLARITÀ DELL'INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE. Autovelox ubicati in Tangenziale Sud a Parma all'altezza di intersezioni (entrata/uscita n.13 carreggiate Nord e Sud). In punto, si rileva come nel codice della strada e nelle varie circolari ministeriali venga stabilita una specifica distanza (1 Km) che deve intercorrere fra la segnaletica ed il punto di collocazione dell apparecchio rilevatore e che se nel tratto che precede la postazione di controllo sono presenti intersezioni, il segnale deve essere opportunamente ripetuto. In particolare l art. 142, comma 6 bis, C.d.S. impone che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità siano: a) preventivamente segnalate; b) ben visibili. Le loro caratteristiche e le modalità di impiego sono, appunto, state stabilite con decreto adottato dal Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell Interno, del A dimostrazione di tale ulteriore doglianza, in uno, con il presente atto, si allega perizia tecnica del Geom.. svolta per incarico della ricorrente (doc. 2). Per comodità del Giudicante si riportano di seguito i passaggi essenziali della perizia tecnica ove è emersa L'IRREGOLARITÀ DELL'INSTALLAZIONE delle apparecchiature Autovelox ubicate in Tangenziale Sud a Parma all'altezza dell entrata/uscita n.13 carreggiate Nord e Sud. 9

10 << Ricevo incarico di verificare la regolarità dell installazione delle apparecchiature autovelox ubicate in Tangenziale Sud a Parma all altezza delle uscite 13 carreggiate Nord e Sud. Trattasi di tratto di strada extraurbana denominata Tangenziale Sud a doppia corsia per ogni senso di marcia con limite di velocità stabilito in Km/h 70 (settanta chilometri orari).>> Fotografia 1) << La Circolare del Ministero dell Interno del 20 agosto 2007 Art. 2 lettera b) sancisce che : la distanza massima tra il segnale stradale o il dispositivo luminoso che indica la presenza della postazione di controllo e la postazione stessa non può essere in nessun caso superiore a 4 km; il segnale deve essere opportunamente ripetuto se nel tratto che precede la postazione di controllo sono presenti intersezioni o immissioni laterali di strade pubbliche; L attuazione dell Art. 2 comma 1 sancisce che : I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale 10

11 predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km. I segnali stradali si trovano ad 1 km dalla postazione fissa di rilevamento (quindi rispettano i termini di distanza) ma prima della postazione vi è un intersezione (uscita ed entrata nr. 13 della Tangenziale SUD) e dopo l intersezione NON è presente alcun segnale stradale come dovrebbe essere da piano d attuazione.>> : fotografia 2) SUD 11

12 fotografia 3) SUD fotografia 4) SUD 12

13 fotografia 5) SUD fotografia 6) SUD 13

14 fotografia 7) SUD fotografia 8) SUD 14

15 fotografia 9) SUD Fotografia 10) NORD 15

16 Fotografia 11) NORD Fotografia 12) NORD 16

17 Fotografia 13) NORD Fotografia 14) NORD 17

18 Fotografia 15) NORD Fotografia 16) NORD 18

19 Fotografia 17) NORD Fotografia 18) NORD La fotografia nr. 1 è la panoramica dell intersezione nr. 13 della Tangenziale Sud in Parma; la fotografia nr. 3 ritrae il cartello ad 1 km. dalla postazione di rilevamento della velocità; 19

20 le fotografie nr ritraggono l avvicinamento alla postazione fissa di rilevamento corsia SUD; la fotografia nr.6 ritrae il cartello PRIMA DELL INTERSEZIONE; la fotografia nr. 8 ritrae lo svincolo nr. 13 (uscita in Strada Farnese) e nessun cartello di postazione fissa; la fotografia nr. 9 ritrae la postazione fissa di controllo della velocità; Le fotografia da 10 a 18 ritraggono le stesse problematiche riscontrate nella corsia Sud ma riportate sulla corsia Nord. Dalla perizia tecnica del professionista incaricato, emerge, dunque come nella tangenziale sud - prima della postazione fissa di rilevamento - vi sia un intersezione e dopo tale intersezione NON è presente alcun segnale stradale come invece dovrebbe esserci sulla base del piano di attuazione e ciò in palese violazione a quanto sancito anche dalla Circolare del Ministero dell Interno.. Nel caso in cui, lungo il tratto oggetto del controllo, siano presenti intersezioni stradali, come nel caso de quo, è necessaria la ripetizione del segnale stradale stesso, che nella fattispecie manca. I cartelli devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante, tanto più è stabilita la necessità della loro ripetizione in caso di intersezione (!). Se nel tratto di strada sottoposto a controllo vi sono intersezioni, il segnale dovrà essere ripetuto poiché é garanzia a tutela dell'automobilista e della funzione preventiva dell'autovelox. Ebbene, nel caso della tangenziale sud, l'autovelox non rispetta questa norma (l'autovelox è posizionato dopo un intersezione e non vi è la ripetizione della segnaletica). Già il fatto che tale autovelox sia posto ad una intersezione, come detto, è elemento sufficiente per decretarne l'irregolarità. Ne consegue che in presenza di intersezioni e fuori dal centro abitato, come nella fattispecie, l autovelox va subito disattivato e/o collocato in modo da rispettare tale dettato normativo. 20

21 Per quanto sopra esposto, ne deriva la mancanza di qualsiasi colpa ascrivile all utente/automobilista. Da rilevare che la Corte di Cassazione ha ipotizzato persino il reato di truffa per gli autovelox non correttamente segnalati (cfr. sentenza n del 13 marzo 2009). APPARECCHIO RILEVATORE NON BEN VISIBILE Oltre al motivo sopra indicato, si pone all attenzione del Giudicante anche la non visibilità dell apparecchio rilevatore nella tangenziale in questione. Nella fattispecie, anche dalla documentazione fotografica, emerge che gli apparecchi autovelox dove sono stati collocati non sono ben visibili all automobilista. L art. 142 comma 6 bis del cds impone che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità siano preventivamente segnalate e ben visibili ed al successivo punto 7.1 che le postazioni fisse di rilevamento della velocità possono essere rese ben visibili attraverso un opportuna colorazione delle installazioni in cui sono contenute Ne consegue che oltre alla mancata ripetizione della segnaletica, come prescritta, la postazione fissa autovelox risulta, inoltre, collocata in zona poco illuminata e la striscia riflettente non è efficace nelle ore notturne. Nello specifico caso, l apparecchio rilevatore non è ben visibile soprattutto per la sua collocazione dopo i cartelli stradali di intersezione e supporti di color grigio che confondono l avvistamento a cui si aggiunge il colore grigio dell autovelox che non aiuta certo la sua visibilità. E certo che non può supplire a tale carenza l apposizione di strisciolina adesiva di pochi centimetri di color bianco-rosso applicate su un lato dell apparecchio al momento della violazione. L'obiettivo primario della Pubblica Amministrazione dovrebbe essere il garantire la sicurezza stradale e non 21

22 far cassa. Un autovelox "mimetizzato" difficilmente raggiunge questo obiettivo. Non solo, ma, essendo automatizzato, gli automobilisti vengono a conoscenza di aver commesso l'infrazione solo dopo settimane o mesi, quando ricevono la contravvenzione a casa. ***** In ultimo ci sia consentita una considerazione di carattere generale ed una riflessione che esula da discorsi prettamente giuridici sulla questione sollevata anche al fine di sensibilizzare l'odierno giudicante sull equazione sinistrosità stradale = installazione rilevatore. La sinistrosità è spesso un ardita sintesi di dati statistici del numero di sinistri in un certo periodo di tempo, non specificatamente delle cause dei medesimi spesso avvenuti per mancanza precedenza, per guida pericolosa, per non aver conservato il controllo dell auto, cause che non sempre hanno un legame diretto con aver violato il limite di velocità esistente. Inoltre occorre anche considerare che la densità automobilistica, negli ultimi anni, è decuplicata e dovendo fare i conti con la morfologia del territorio, la vetustà della viabilità e la segnaletica stradale esistente, la sinistrosità potrebbe essere invocata per migliaia e migliaia di tratti stradali, ne consegue che sarebbe necessario pensare anche a misure alternative e sistemi/mezzi diversi delle macchinette autovelox come ad esempio la presenza a bordo strada della Polizia Municipale indubbiamente il più forte deterrente ad una condotta di guida moderata e prudente, anche per le conseguenze che possono derivare da un immediato controllo che solo l autorità preposta può eseguire o verificare sulle condizioni di guida del conducente (stato di ebbrezza, uso di sostanze stupefacenti, utilizzo illegittimo di telefoni cellulari, ecc.) spesso la vera causa dei sinistri. 22

23 In questo modo si affronterebbe in maniera concreta la tutela della sicurezza stradale. E vero che non rientra nei compiti del Giudice sindacare sull operato e l organizzazione della Pubblica Amministrazione, però è la stessa Corte di Cassazione nell indicare l obbligo di civile trasparenza cui deve attenersi la Pubblica Amministrazione. Nella nota sentenza Cassazione Civ. Sez. II n del , è stato statuito che: il potere sanzionatorio, in materia di circolazione stradale, NON DEVE ESSERE ISPIRATO DALL INTENTO DELLA SORPRESA INGANNEVOLE dell automobilista indisciplinato, IN UNA LOGICA PATRIMONIALE CAPTATORIA, quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e riduzione dei costi economici e sociali ed ambientali Invero, come riportato dalla stessa stampa locale ed in particolar modo dalla Gazzetta di Parma è stato ritenuto dai più inammissibile l'uso indiscriminato di multe e Autovelox al solo fine di "fare cassa" (doc. 3). Per comodità del Giudicante, sul tema, si allega un articolo del sopracitato quotidiano laddove è stato sollevato dai più l'esigenza di un intervento del Ministero dell'interno affinché venga verificata la regolarità delle manovre di bilancio decise dalla Giunta Comunale in merito alla previsione di aumentare gli introiti comunali anche e soprattutto grazie ad un corposo aumento delle multe, con il posizionamento dei suddetti Autovelox. Per altro verso, è appena il caso di rilevare che dal gennaio 2013, (periodo quest ultimo in cui sono stati attivati gli autovelox), ad oggi sono circa le contravvenzioni elevate nei confronti dei poveri utenti sempre più vessati e ignari del posizionamento degli Autovelox in questione, ciò sulla base delle argomentazioni sviluppate con riferimento alle lagnanze della ricorrente di cui 23

24 alla perizia svolta corredata con tanto di foto e precisi riferimenti giuridici fatti propri da questa difesa. ***** Ciò premesso la ricorrente, ut supra rappresentata e difesa CONCLUDE Piaccia all Ill.mo Giudice di Pace adito IN VIA PRELIMINARE: concedere la provvisoria sospensione dei termini di pagamento in misura ridotta. IN VIA PREGIUDIZIALE: accertare e dichiarare la nullità del verbale per vizio insanabile di notifica e per l effetto dichiarare la nullità della comminata sanzione. NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE: accogliere il ricorso e dichiarare illegittimo e nullo il verbale di accertamento n.. redatto dalla Polizia Municipale del Comune di Parma per violazione della Legge per i motivi di cui in narrativa. IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del presente ricorso, applicare la sanzione nel minimo edittale, o comunque, nella misura ritenuta congrua, avendone, l Ill.mo Giudice adito, facoltà ai sensi dell art. 23, comma 10, l. 689/81, con ammissione al pagamento rateale suddivisa in 10 rate mensili. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa. IN VIA ISTRUTTORIA: A) Ai sensi dell art. 210 del c.p.c. si chiede: L esibizione da parte della P.A. del certificato di omologazione, dell eventuale rinnovo nel caso in cui questo sia scaduto, delle 24

25 certificazioni attestanti l ordinaria e periodica manutenzione e revisione dell Autovelox 105/SE matricola ; L esibizione dei certificati attestanti il tasso di incidentalità negli ultimi cinque anni nel tratto stradale Tangenziale Sud; L esibizione del decreto prefettizio, con annessi procedimenti di valutazione tesi a consentire la mancata contestazione per l esame incidenter tantum dell attività della P.A. L'esibizione da parte della P.A. della documentazione con l'immagine della violazione. B) Prova per testi a mezzo dell'agente accertatori Sig.ri. e. sui capitoli di prova da articolare nei termini di Legge, anche in considerazione del comportamento processuale avverso. C) In caso di contestazione CTU tecnica sull' Autovelox 105 SE matricola D) Sopralluogo stato dei luoghi. Si dichiara che il presente procedimento è soggetto al pagamento del contributo unificato pari ad euro 37,00 PRODUZIONI: 1) copia verbale di contestazione ; 2) perizia tecnica; 3) articolo Gazzetta di Parma. Con ogni riserva di ulteriormente dedurre, produrre, eccepire e articolare mezzi istruttori, nei termini previsti per Legge, anche in considerazione del comportamento di parte avversa. Parma, 17 aprile

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. 149 del 17.4.2009, dep. il 21.5.2009. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) Art.1 - Oggetto Il presente Regolamento disciplina, ai

Dettagli

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella

Dettagli

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

Art. 54 decreto legge

Art. 54 decreto legge Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo

Dettagli

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI. RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI. RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92 proposto dal sig. (riportare dati identificativi, domicilio fiscale, P. IVA), nato a il, C.F., rappresentato

Dettagli

DOMANDA DI AGEVOLAZIONE SUL FINANZIAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE IN IMPRESE ALL ESTERO AI SENSI DELL ART. 2, COMMA 7, DELLA LEGGE 19/91 (*)

DOMANDA DI AGEVOLAZIONE SUL FINANZIAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE IN IMPRESE ALL ESTERO AI SENSI DELL ART. 2, COMMA 7, DELLA LEGGE 19/91 (*) Riferimento SIMEST.. (a cura del destinatario) SIMEST SPA DIPARTIMENTO AGEVOLAZIONI CORSO VITTORIO EMANUELE II, N.323 00186 R O M A DOMANDA DI AGEVOLAZIONE SUL FINANZIAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE IN IMPRESE

Dettagli

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente CITTÀ DI AGROPOLI Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente Approvato con deliberazione della Giunta comunale n 358 del 06.12.2012 Regolamento per

Dettagli

COMUNE DI VILLABATE. Corpo di Polizia Municipale Via Municipio, 90039 VILLABATE (PA) Tel. 0916141590 Fax 091492036 pm.villabate@tiscali.

COMUNE DI VILLABATE. Corpo di Polizia Municipale Via Municipio, 90039 VILLABATE (PA) Tel. 0916141590 Fax 091492036 pm.villabate@tiscali. COMUNE DI VILLABATE Corpo di Polizia Municipale Via Municipio, 90039 VILLABATE (PA) Tel. 0916141590 Fax 091492036 pm.villabate@tiscali.it Allegato A Elaborato Tecnico relativo alla gara di appalto per

Dettagli

Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx

Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA INTERNAZIONALI IL RESPONSABILE GIOVANNI

Dettagli

Indagini bancarie aperte a tutti.

Indagini bancarie aperte a tutti. Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato

Dettagli

Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007. Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134

Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007. Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134 Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007 Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134 Nuove disposizioni in materia di trasporto a mezzo autoambulanza ai sensi della l.r. 42/1992.

Dettagli

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli;

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli; Lezione 3 Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza Il diritto alla salute Abbiamo già sottolineato che il beneficiario ultimo del testo unico è la figura del lavoratore. La cui

Dettagli

Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA

Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA La tutela della riservatezza nella gestione del rapporto di lavoro è una tematica particolarmente complessa e delicata

Dettagli

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco Ipsoa Quotidiano LA RISOLUZIONE N. 102/E/2014 20 novembre 2014 ore 06:00 Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco L obbligo di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti

Dettagli

RISOLUZIONE N. 211/E

RISOLUZIONE N. 211/E RISOLUZIONE N. 211/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,11 agosto 2009 OGGETTO: Sanzioni amministrative per l utilizzo di lavoratori irregolari Principio del favor rei 1. Premessa Al fine

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI

REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI COMUNE DI VALLIO TERME - Provincia di Brescia - REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 30.04.2013 Articolo 1 OGGETTO 1. Il presente regolamento

Dettagli

A) OPPOSIZIONI CARTELLE ESATTORIALI

A) OPPOSIZIONI CARTELLE ESATTORIALI Contributo unificato, diritti di copia, indennità ex art. 30 t.u. spese di giustizia e imposta di registro nei procedimenti, in materia di sanzioni amministrative, di opposizione alle cartelle esattoriali,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 RISOLUZIONE N. 81/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Comunicazione del luogo di conservazione in modalità elettronica dei

Dettagli

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

COMUNE DI MARIGLIANO Provincia di Napoli REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

COMUNE DI MARIGLIANO Provincia di Napoli REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNE DI MARIGLIANO Provincia di Napoli REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA (approvato con delibera del Commissario Prefettizio n.5 dell.01.12.2008) 1 I N

Dettagli

IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ADM.MNUC Reg. Uff. n.104077 del 22/12/2014 IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli VISTO il Testo Unico di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, (T.U.L.P.S.), e successive modificazioni

Dettagli

CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI ABILITAZIONE

CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI ABILITAZIONE Allegato parte integrante Criteri e modalità di riconoscimento degli organismi di abilitazione dei soggetti preposti al rilascio certificazioni energetiche CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI

Dettagli

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015 RISOLUZIONE N. 49/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 11 maggio 2015 OGGETTO: Permanenza dell agevolazione prima casa in caso di vendita infraquinquennale e riacquisto nell anno anche

Dettagli

fondamenti giurisprudenziali sono stati posti più di quarant anni fa 2, viene riaffermata e rafforzata.

fondamenti giurisprudenziali sono stati posti più di quarant anni fa 2, viene riaffermata e rafforzata. Documento di riflessione della Corte di giustizia dell Unione europea su taluni aspetti dell adesione dell Unione europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà

Dettagli

CITTA DI FIUMICINO (Provincia di Roma) COMANDO DI POLIZIA LOCALE

CITTA DI FIUMICINO (Provincia di Roma) COMANDO DI POLIZIA LOCALE CITTA DI FIUMICINO (Provincia di Roma) COMANDO DI POLIZIA LOCALE INFORMAZIONI PER GLI UTENTI INTERESSATI ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI DEBITI RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE

Dettagli

Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione professionale

Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione professionale Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione p Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione

Dettagli

REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE

REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE DELIBERAZIONE DELLA 2 L. 196/97 Art. 17. Approvazione del Regolamento istitutivo del Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche (DAFORM). LA VISTO il documento istruttorio

Dettagli

COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE Roma, 8 aprile 2010 Cap. Sergio Tirrò Roma, 8 aprile 2010 Cap. Sergio Tirrò La verbalizzazione Legge di depenalizzazione 24/11/1981 nr. 689 Modifiche al sistema

Dettagli

RISOLUZIONE N. 126/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 21 maggio 2009

RISOLUZIONE N. 126/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 21 maggio 2009 RISOLUZIONE N. 126/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 maggio 2009 Oggetto: Acquisto di aeromobili e di altri beni e servizi destinati ad attività di trasporto aereo a prevalente carattere

Dettagli

COMUNE DI MERLINO PROVINCIA DI LODI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI DIFESA AMBIENTALE

COMUNE DI MERLINO PROVINCIA DI LODI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI DIFESA AMBIENTALE COMUNE DI MERLINO PROVINCIA DI LODI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI DIFESA AMBIENTALE Approvato con Delibera Consiglio comunale n 24 del 25-06-2013 INDICE Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6

Dettagli

Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni.

Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. QUADRO NORMATIVO ( Stralcio in Allegato n.1): L art. 23 della L.62/2005 (Comunitaria 2004) ha

Dettagli

Copertura delle perdite

Copertura delle perdite Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 107 09.04.2014 Copertura delle perdite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Le assemblee delle società di capitali che, nelle

Dettagli

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305 Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie LA GIUNTA REGIONALE Premesso: che con D.P.R. 12 aprile

Dettagli

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi... CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi

Dettagli

Autorità Nazionale Anticorruzione Presidente

Autorità Nazionale Anticorruzione Presidente Autorità Nazionale Anticorruzione Presidente Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell Autorità Nazionale Anticorruzione per l omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione

Dettagli

Roma, 19 novembre 2014

Roma, 19 novembre 2014 RISOLUZIONE N. 102/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 novembre 2014 OGGETTO: Consulenza giuridica L obbligo di tracciabilità previsto dall articolo 25, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133,

Dettagli

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005;

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005; Oggetto: LEGGE 12.03.1999 N. 68 - APPROVAZIONE CONVENZIONE PROGRAMMATICA PER L ASSUNZIONE DI 1 UNITÀ DI PERSONALE APPARTENENTE ALLE LISTE EX ART. 8 L. 68/1999. ASSICURAZIONI GENERALI SPA. VISTA la legge

Dettagli

C O M U N E D I S A N S I R O Provincia di Como

C O M U N E D I S A N S I R O Provincia di Como C O M U N E D I S A N S I R O Provincia di Como SERVIZIO AMMINISTRATIVO E CONTABILE N. 65 del 27-03-2012 Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE MODELLO 770 - TRIENNIO FISCALE

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Dettagli

Roma,28 dicembre 2007

Roma,28 dicembre 2007 CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta

Dettagli

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974 Sentenza della Corte 12 febbraio 1974 Giovanni Maria Sotgiu contro Deutsche Bundespost - (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Bundesarbeitsgerischt) Causa 152/73 1. LIBERA CIRCOLAZIONE - LAVORATORI

Dettagli

COMUNE DI CAMINO (AL) REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI. Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 25/1/2013

COMUNE DI CAMINO (AL) REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI. Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 25/1/2013 COMUNE DI CAMINO (AL) REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 25/1/2013 INDICE TITOLO I PRINCIPI GENERALI... 3 Articolo 1 Oggetto... 3 Articolo 2 Sistema

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA C O M U N E D I B R U I N O PROVINCIA DI TORINO - C. A. P. 10090 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO DIGITALE Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 14/4/2011 Depositato

Dettagli

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,

Dettagli

Premessa RISOLUZIONE N. 32/E. Roma, 4 aprile 2012

Premessa RISOLUZIONE N. 32/E. Roma, 4 aprile 2012 RISOLUZIONE N. 32/E Direzione Centrale Normativa Roma, 4 aprile 2012 OGGETTO: Trattamento fiscale della produzione di energia elettrica da parte dell ente pubblico mediante impianti fotovoltaici Scambio

Dettagli

Ai gentili Clienti Loro sedi

Ai gentili Clienti Loro sedi Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: L ASSOGGETTABILITÀ AD IRAP DI PROFESSIONISTI, AGENTI DI COMMERCIO, PROMOTORI FINANZIARI E PICCOLI IMPRENDITORI SCELTE NELLA PROSSIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI Con

Dettagli

Delibera n. 129/04 L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS. Nella riunione del 22 luglio 2004. Visti:

Delibera n. 129/04 L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS. Nella riunione del 22 luglio 2004. Visti: Pagina 1 di 5 Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 29 luglio 2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01

Dettagli

Allegato II. La durata ed i contenuti della formazione sono da considerarsi minimi. 3. Soggetti formatori e sistema di accreditamento

Allegato II. La durata ed i contenuti della formazione sono da considerarsi minimi. 3. Soggetti formatori e sistema di accreditamento Allegato II Schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si

Dettagli

Con la presente vengono fornite indicazioni ai fini dell autorizzazione all esercizio di detta modalità di gioco.

Con la presente vengono fornite indicazioni ai fini dell autorizzazione all esercizio di detta modalità di gioco. Ministero dell Economia e delle Finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato DIREZIONE GENERALE Direzione per i giochi Ufficio 11 - Bingo Roma, 17 giugno 2011 AI CONCESSIONARI DEL GIOCO A DISTANZA

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N. 44 del 24 Marzo 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che

Dettagli

Nota di approfondimento

Nota di approfondimento Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con

Dettagli

OGGETTO: Competenze professionali - Sentenza Tar Campania n.9772/2010. COMUNICAZIONI.

OGGETTO: Competenze professionali - Sentenza Tar Campania n.9772/2010. COMUNICAZIONI. FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLE MARCHE 60121 ANCONA - P.zza del Plebiscito 2 - tel. 071/54343 C.F. 93004690421 fax 071/2083436 info@federazioneingegnerimarche.it federazioneingegneri.marche@ingpec.eu

Dettagli

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO RISOLUZIONE N. 190/E Roma, 08 maggio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Art. 10, comma 1, nn. 2) e 9), D.P.R. n. 633 del 1972. Esenzioni IVA. Regime dell Intermediazione nell ambito

Dettagli

I GRUPPI TRANSFRONTALIERI.

I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. 1. Premessa. Per effetto della globalizzazione dei mercati è sempre più frequente la creazione di gruppi transfrontalieri, di gruppi cioè in cui le diverse imprese sono localizzate

Dettagli

Comune di Spilamberto Provincia di Modena. Regolamento per la gestione del sistema di video sorveglianza

Comune di Spilamberto Provincia di Modena. Regolamento per la gestione del sistema di video sorveglianza Comune di Spilamberto Provincia di Modena Regolamento per la gestione del sistema di video sorveglianza approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n 8 del 18 gennaio 2005 INDICE ART. 1: ART. 2:

Dettagli

RISOLUZIONE N. 337/E

RISOLUZIONE N. 337/E RISOLUZIONE N. 337/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 01 agosto 2008 Oggetto: Istanza d Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - IVA - Operazioni accessorie -

Dettagli

Cartelle per posta: prova dell avvenuta notifica

Cartelle per posta: prova dell avvenuta notifica Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 363 09.12.2014 Cartelle per posta: prova dell avvenuta notifica Equitalia deve dimostrare che il plico raccomandato conteneva la cartella esattoriale

Dettagli

PROCEDURA DEL SISTEMA QUALITÀ Riesame da parte della direzione

PROCEDURA DEL SISTEMA QUALITÀ Riesame da parte della direzione PDQ Sez. 4.5.3.m Rev. 0 31.01.2013 Pag. 1 di 5 RECLAMI 1 SCOPO 2 APPLICABILITÀ 3 RESPONSABILITÀ 4 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 5 MODALITÀ OPERATIVE 0 Riedizione del sistema 31/01/13 Rev. Descrizione Redatto

Dettagli

Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse Ulteriori chiarimenti

Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse Ulteriori chiarimenti CIRCOLARE N. 21/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 25 giugno 2013 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in

Dettagli

Studio legale Avv. Paolo Savoldi Bergamo, Via Verdi, 14. SEMINARIO C.S.E. s.r.l IL TRASFERIMENTO DEL RISCHIO

Studio legale Avv. Paolo Savoldi Bergamo, Via Verdi, 14. SEMINARIO C.S.E. s.r.l IL TRASFERIMENTO DEL RISCHIO SEMINARIO C.S.E. s.r.l IL TRASFERIMENTO DEL RISCHIO PERCHE NON SMETTERE DI FARE L IMPRENDITORE EDILE? Mozzo(BG) 27 Marzo 2009 Hotel Holiday Inn Express MANABILE PER LE IMPRESE EDILI SUGLI ADEMPIMENTI PREVISTI

Dettagli

Circolare Informativa n 21/2013

Circolare Informativa n 21/2013 Circolare Informativa n 21/2013 DURC negativo ed intervento sostitutivo della stazione appaltante e-mail: info@cafassoefigli.it - www.cafassoefigli.it Pagina 1 di 6 INDICE Premessa pag.3 1) Intervento

Dettagli

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO RISOLUZIONE N. 308/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2007 OGGETTO: Art. 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 IVA. Esenzione Corsi di formazione per l accesso alla professione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 242/E. Roma,13 giugno 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 242/E. Roma,13 giugno 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 242/E Roma,13 giugno 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Ministero Soggetti non residenti detrazioni

Dettagli

Novità in materia di responsabilità solidale committente appaltatore subappaltatore in ambito fiscale (D.l. 83/2012)

Novità in materia di responsabilità solidale committente appaltatore subappaltatore in ambito fiscale (D.l. 83/2012) Novità in materia di responsabilità solidale committente appaltatore subappaltatore in ambito fiscale (D.l. 83/2012) Avv. Lucia Secchiaroli lucia.secchiaroli@studiopirola.com Novità normative Art. 13 ter

Dettagli

ORDINANZA N. 47 DEL 11/03/2014

ORDINANZA N. 47 DEL 11/03/2014 Città di Nardò (Provincia di Lecce) Prot. N. 8621 del 11/03/2014 AREA ISTITUZIONALE - STAFF SINDACO Servizio Corpo degli Operatori di Polizia Locale ORDINANZA N. 47 DEL 11/03/2014 OGGETTO: Ordinanza di

Dettagli

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, contenente nuove

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, contenente nuove VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, contenente nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio

Dettagli

LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE DI AUTOCARRI LEGGERI - CHIARIMENTI - di Maurizio PIRAINO *

LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE DI AUTOCARRI LEGGERI - CHIARIMENTI - di Maurizio PIRAINO * LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE DI AUTOCARRI LEGGERI - CHIARIMENTI - di Maurizio PIRAINO * La questione che si pone è se sia applicabile a carattere residuale la violazione dell art. 82/8 e 10 comma del Nuovo

Dettagli

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00 Parte ordinaria 4 Punto Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato

Dettagli

Manuale della qualità. Procedure. Istruzioni operative

Manuale della qualità. Procedure. Istruzioni operative Unione Industriale 19 di 94 4.2 SISTEMA QUALITÀ 4.2.1 Generalità Un Sistema qualità è costituito dalla struttura organizzata, dalle responsabilità definite, dalle procedure, dai procedimenti di lavoro

Dettagli

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29;

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29; OGGETTO: Emanazione del Regolamento per la formazione del personale tecnicoamministrativo novellato dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22/12/2010. IL RETTORE D.R. N. 1 VISTO lo Statuto

Dettagli

Roma, 24.11.2005. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi. All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti Sede

Roma, 24.11.2005. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi. All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti Sede \ Roma, 24.11.2005 Protocollo: Rif.: Allegati: 3224/IV/2005 Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti All Area Centrale Personale

Dettagli

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era

Dettagli

RISOLUZIONE N. 212/E

RISOLUZIONE N. 212/E RISOLUZIONE N. 212/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso ROMA 22 maggio 2008 Oggetto: Consulenza giuridica Interpello IVA Fornitura di energia elettrica ai consorzi per uso irriguo, di sollevamento

Dettagli

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Opere Sociali di N.S. di Misericordia Savona

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Opere Sociali di N.S. di Misericordia Savona PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA La trasparenza è uno strumento per il controllo diffuso da parte dei cittadini dell attività amministrativa e un elemento dell azione di prevenzione

Dettagli

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013 Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Sicurezza sul lavoro: obblighi e scadenze Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, il D.Lgs n. 81/2008

Dettagli

Comune di Falconara Marittima (Provincia di Ancona)

Comune di Falconara Marittima (Provincia di Ancona) CONSIGLIO COMUNALE Seduta del Comune di OGGETTO N 0: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, DEL TRASPORTO E DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI AGLI URBANI:

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

Determina Personale Organizzazione/0000194 del 12/12/2014

Determina Personale Organizzazione/0000194 del 12/12/2014 Comune di Novara Determina Personale Organizzazione/0000194 del 12/12/2014 Area / Servizio Area Organizzativa (05.UdO) Proposta Istruttoria Unità Area Organizzativa (05.UdO) Proponente Monzani/Battaini

Dettagli

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Premessa L INAIL, con una nota, in risposta ad un quesito dell Ordine dei Consulenti del lavoro (prot. n. 60010 del

Dettagli

CIRCOLARE N. 58/E. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. Roma 17 ottobre 2008

CIRCOLARE N. 58/E. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. Roma 17 ottobre 2008 CIRCOLARE N. 58/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma 17 ottobre 2008 Oggetto: Trasferimento di quote di S.r.l. Art. 36 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

Dettagli

Servizio di trasporto pubblico locale di linea nel territorio comunale

Servizio di trasporto pubblico locale di linea nel territorio comunale Comune di Monterotondo (RM) Servizio di trasporto pubblico locale di linea nel territorio comunale Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento

Dettagli

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE Decreto del Ministero dell interno 4 febbraio 2011 Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all art. 82, comma 2, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.

Dettagli

Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008

Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008 Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008 1 Oggetto - 1 Il Regolamento disciplina: a) la proposizione e la gestione dei reclami presentati all ISVAP dalle persone fisiche e giuridiche dalle associazioni

Dettagli

COMUNE DI RENATE Provincia di Monza e Brianza

COMUNE DI RENATE Provincia di Monza e Brianza REGOLAMENTO COMUNALE PER L INSTALLAZIONE E LA TENUTA DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 50 del 25/11/2009 versione 3 03/11/2009 REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE

Dettagli

REGIONE PIEMONTE BU26 02/07/2015

REGIONE PIEMONTE BU26 02/07/2015 REGIONE PIEMONTE BU26 02/07/2015 Codice A15030 D.D. 24 aprile 2015, n. 276 D.g.r. n. 1-157 del 14/06/2010. Aggiornamento dello standard formativo e della relativa disciplina dei corsi per "Conduttore impianti

Dettagli

COMUNE DI MONTESANO SALENTINO Provincia di Lecce Via Monticelli 47 C.A.P. 73030- Telefono 0833 763611 / Fax 0833 763602

COMUNE DI MONTESANO SALENTINO Provincia di Lecce Via Monticelli 47 C.A.P. 73030- Telefono 0833 763611 / Fax 0833 763602 COMUNE DI MONTESANO SALENTINO Provincia di Lecce Via Monticelli 47 C.A.P. 73030- Telefono 0833 763611 / Fax 0833 763602 BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA Procedura aperta art. 3, comma 37 e Art.

Dettagli

COMUNE DI SENIGALLIA

COMUNE DI SENIGALLIA COMUNE DI SENIGALLIA PROVINCIA DI ANCONA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 162 Del 28/12/1999 OGGETTO: determinazione delle sanzioni tributarie e della loro entità. Il Consiglio Comunale VISTI i decreti

Dettagli

Appello contro il decreto di approvazione o di reiezione del Concordatoù L appello è previsto e disciplinato dall art 183 LF che non è stato modificato dalla riforma. Esso stabilisce che: contro la sentenza

Dettagli

SCUOLA FORENSE DI CATANIA FONDAZIONE VINCENZO GERACI

SCUOLA FORENSE DI CATANIA FONDAZIONE VINCENZO GERACI SCUOLA FORENSE DI CATANIA FONDAZIONE VINCENZO GERACI Il Ruolo e la cartella di pagamento: le impugnazioni degli avvisi di accertamento Catania, 8.02.2011 Ruolo Art. 17 D.Lgs. n. 46/1999: si effettua mediante

Dettagli

Dentro la Notizia. 28 Maggio 2013

Dentro la Notizia. 28 Maggio 2013 Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 73/2013 MAGGIO/14/2013 (*) 28 Maggio 2013 RAVVEDIMENTO OPEROSO SEMPRE

Dettagli

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI "Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109, in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni." D.M. 23 maggio 1992, n. 314 (Pubblicato nella

Dettagli

DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITÀ ELETTRONICA

DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITÀ ELETTRONICA DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITÀ ELETTRONICA Approvato con Delibera di GC n. 133 del 10 luglio 2014 C O M U N E D I C O L L E F E R R O Provincia di Roma DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE

Dettagli