NUOVE REGOLE IN MATERIA DI ETICHETTATURA DEI VINI. DARIO PANELLI UFFICIO VITIVINICOLO PROVINCIALE Febbraio 2011

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1 NUOVE REGOLE IN MATERIA DI ETICHETTATURA DEI VINI DARIO PANELLI UFFICIO VITIVINICOLO PROVINCIALE Febbraio 2011

2 Dal 1 agosto 2009 è entrata in vigore la nuova classificazione dei prodotti vinicoli introdotta in Unione Europea che codifica il sistema di classificazione dei prodotti vitivinicoli istituendo: le DOP (denominazione di origine protetta) le IGP (indicazione geografica protetta)

3 Secondo la nuova normativa il vino prodotto in Unione Europea è così classificato: Vino con denominazione d origine: d 1. vino DOP 2. vino IGP Vino senza denominazione d origine: d 1. vino 2. vino con indicazione di vitigno

4 NUOVE MODALITA DI ETICHETTATURA Alle luce delle modifiche apportate dalla nuova OCM e, in particolare, dal Reg. Ce 607/2009 del 14 luglio e del decreto 23 dicembre 2009 si riportano di seguito le indicazioni obbligatorie e facoltative che devono figurare sulle etichette dei vini DOP e IGP e dei vini senza denominazione di origine a partire dal 1 gennaio 2011

5 INDICAZIONI OBBLIGATORIE VINI DOP E IGP 1. Nome del prodotto seguito dall espressione Denominazione di origine protetta o Indicazione geografica protetta o, in sostituzione, dalla menzione tradizionale DOC/DOCG/IGT (per esteso) 2. Titolo alcolometrico volumico effettivo 3. Origine e provenienza 4. Riferimenti all imbottigliatore 5. Annata delle uve 6. Tenore zuccherino (solo per gli spumanti) 7. Indicazione relativa alla presenza di allergeni 8. Lotto 9. Indicazione della quantità

6 Le indicazioni obbligatorie devono figurare sul recipiente nello stesso campo visivo in modo da poter essere lette simultaneamente senza dover girare il recipiente. Tuttavia, le indicazioni del numero del lotto e l indicazione relativa alla presenza degli allergeni, possono figurare fuori dal campo visivo in cui compaiono le altre indicazioni obbligatorie

7 TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO EFFETTIVO Il valore riportato in etichetta può discostarsi di +/- 0,5% rispetto a quello dei risultati delle analisi effettuate sul prodotto; tale tolleranza sale a +/- 0,8% per i vini invecchiati più di 3 anni e per i vini spumanti, frizzanti e liquorosi. I valori numerici devono essere riportati per unità o mezze unità. Le modalità da utilizzare in etichetta sono: - titolo alcolometrico effettivo %vol - alcole effettivo %vol - alc. %vol La grandezza dei caratteri deve essere (altezza minima): 5 millimetri se il volume nominale è > a 100 cl; 3 millimetri se il volume nominale è compreso tra 20 e 100 cl; 2 millimetri se il volume nominale è < 20 cl.

8 ORIGINE E PROVENIENZA l indicazione dell origine è obbligatoria per tutte le tipologie di vino e deve essere riportata in etichetta utilizzando le diverse modalità contemplate dal Reg. Ce 607/09 a seconda che si tratti di vino con o senza denominazione di origine/indicazione geografica.

9 ORIGINE E PROVENIENZA I vini DOP/IGP devono riportare: - Vino di o Prodotto in o Prodotto di indicando il nome dello Stato membro/paese terzo nel cui territorio sono state vendemmiate e vinificate le uve.

10 RIFERIMENTI ALL IMBOTTIGLIATORE Ai sensi del Reg. Ce 607/09, art. 56, per imbottigliatore si intende la persona fisica o giuridica, o l associazione di persone, che effettua o fa effettuare l imbottigliamento per conto proprio. I riferimenti ad altre categorie commerciali (es. produttore, venditore, ecc.) sono facoltative; Solo l indicazione dell importatore diventa obbligatoria se il vino ha provenienza extra UE.

11 Ai sensi dell art. 56, par. 2, del regolamento 607/09, per tutte le categorie di prodotti vitivinicoli a DOP e a IGP: a) sono stabilite le seguenti espressioni che possono completare il nome e l indirizzo dell imbottigliatore relative all'imbottigliamento nell'azienda del produttore o di un'associazione di produttori: "imbottigliato dall azienda agricola, "imbottigliato dal viticoltore imbottigliato all'origine da, "imbottigliato all'origine dalla cantina sociale, "imbottigliato all'origine dai produttori riuniti, "imbottigliato all'origine dall'associazione dei produttori e altre espressioni similari; le predette menzioni possono essere altresì completate da altri termini riferiti all azienda agricola;

12 b) sono ammesse le seguenti espressioni indicanti l'imbottigliamento nella zona di produzione: "imbottigliato nella zona di produzione"; "imbottigliato in seguita dal nome della DOP o IGP, a condizione che l'imbottigliamento sia effettuato nella zona in questione o in stabilimenti situati nelle sue immediate vicinanze, conformemente alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione;

13 PRODOTTO e PRODUTTORE sono riservati ai soli VINI SPUMANTI In alternativa si può usare: - VINIFICATO DA - OTTENUTO CON LE UVE DELL AZIENDA - o similari. Nel caso il vino provenga al 100% da uve raccolte nei propri vigneti e vinificato direttamente nella propria cantina, si può indicare la dicitura: - INTEGRALMENTE PRODOTTO E IMBOTTIGLIATO DA

14 Queste indicazioni relative all imbottigliatore devono figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a 3 millimetri di altezza ed a 2 millimetri di larghezza In ogni caso con caratteri non superiori ad un quarto, sia in altezza che in larghezza, rispetto a quelli usati per la DOP o IGP o per la denominazione della categoria di prodotto vitivinicolo interessato Oppure possono essere sostituite dal codice ICRF (es. IMBOTTIGLIATO DA ICRF PC/1234)

15 ANNATA DELLE UVE Almeno l 85% del quantitativo di uve impiegate per la realizzazione del vino devono derivare da uve della stessa annata.

16 INDICAZIONI FACOLTATIVE VINI DOP E IGP 1. Categoria merceologica (vino, vino spumante, ecc.). 2. Riferimenti (nome o marchio commerciale + indirizzo) ad altri operatori coinvolti nella filiera (es. produttore, distributore, ecc.). 3. Utilizzo di termini quali abbazia, castello, rocca, ecc. riferiti all azienda agricola ma solo se tutte le operazioni di trasformazione avvengono nell area menzionata. 4. Logo comunitario relativo alla presenza di allergeni 5. Varietà delle uve.

17 INDICAZIONI FACOLTATIVE VINI DOP E IGP 6. Tenore zuccherino (per i vini non spumanti). 7. Indicazioni relative al metodo di invecchiamento e/o di elaborazione (es. superiore, novello, ecc.). 8. Simboli comunitari della DOP/IGP 9. Riferimenti al metodo di produzione (fermentato in botte, ecc.). 10. Indicazioni relative ad unità geografiche più piccole della DOP/IGP, solo se almeno l 85% delle uve impiegate nella produzione del vino proviene da tali zone.

18 VARIETA DELLE UVE per i vini DOP/IGP, se si indica una sola varietà di uve, questa deve rappresentare almeno l 85% del prodotto finito; in caso di indicazione di due o più vitigni, questi devono rappresentare il 100% del prodotto finito; le varietà, inoltre, devono figurare in ordine ponderale decrescente di presenza e in caratteri tipografici della stessa dimensione.

19 TENORE ZUCCHERINO (obbligatorio solo per i vini spumanti) TIPOLOGIE VINI FERMI VINI FRIZZANTI VINI SPUMANTI EXTRA - BRUT NON CONSENTITO NON CONSENTITO 0-6 BRUT NON CONSENTITO NON CONSENTITO 6,01-12 EXTRA DRY NON CONSENTITO NON CONSENTITO 12,01-17 SECCO O ASCIUTTO ,01-32 SEMISECCO O ABBOCCATO 4, ,01-50 AMABILE 12, NON CONSENTITO DOLCE 45,01 IN POI 45 IN POI 50,01 IN POI

20 SIMBOLI COMUNITARI DELLA DOP/IGP I simboli comunitari sono quello di cui al Reg. Ce 1898/2006, già in uso per le altre categorie di prodotti DOP/IGP riconosciute ai sensi del Reg. Ce 510/06. Le diciture riportate nel pittogramma Denominazione di origine protetta e Indicazione geografica protetta possono essere sostituite dalla menzioni tradizionali del Paese di produzione (ovvero Denominazione di origine controllata, Denominazione di origine controllata e garantita e Indicazione geografica tipica ). Il simbolo comunitario non può sostituire l indicazione della denominazione geografica e indicazione tipica che devono sempre e comunque figurare in etichetta.

21 INDICAZIONI OBBLIGATORIE VINI SENZA DENOMINAZIONE 1. Denominazione di vendita 2. Titolo alcolometrico volumico effettivo 3. Origine e provenienza 4. Riferimenti all imbottigliatore (nome e/o marchio + indirizzo) 5. Tenore zuccherino (solo per gli spumanti) 6. Indicazione relativa alla presenza di allergeni 7. Lotto 8. Indicazione della quantità

22 DENOMINAZIONE DI VENDITA (obbligatoria per i vini senza denominazione di origine): Le denominazioni di vendita ammesse per i prodotti vitivinicoli sono indicate all all. IV del Reg. Ce 479/08 e comprendono, ad esempio, vino, vino liquoroso, vino spumante, vino spumante di qualità, vino frizzante, ecc.

23 ORIGINE E PROVENIENZA I vini senza denominazione di origine devono adottare una delle seguenti modalità: - Vino di o Prodotto in o Prodotto di in caso di vino ottenuto da uve vendemmiate e vinificate in uno stesso Stato membro/paese terzo ; - Vino della Comunità europea o Miscela di vini di diversi Paesi della Comunità Europea in caso di vini originari di diversi Stato membro; - Miscela di vini di diversi Paesi non appartenenti alla Comunità Europea o Miscela di vini di in caso di vini originari da uno o più Paese terzo; - Vino ottenuto in da uve vendemmiate in completato dal nome dello Stato membro/paese terzo in caso di luogo di provenienza delle uve diverso da quello della vendemmia.

24 INDICAZIONI FACOLTATIVE VINI SENZA DENOMINAZIONE 1. Riferimenti (nome o marchio commerciale + indirizzo) ad altri operatori commerciali coinvolti nella filiera (es. produttore, distributore, ecc.). 2. Logo comunitario relativo alla presenza di allergeni 3. Annata delle uve, solo se almeno l 85% delle uve proviene dalla stessa annata (previo controllo da parere dell Organismo Certificatore) 4. Varietà delle uve 5. Tenore zuccherino (per i vini non spumanti).

25 Per i vini (ex da tavola), le varietà di uve ammesse sono esclusivamente quelle individuate da ciascun stato membro e, per l Italia, quelle individuate dal Mipaaf nella circolare del 30/07/ Cabernet 2. Cabernet Franc 3. Cabernet Sauvignon 4. Chardonnay 5. Merlot 6. Sauvignon 7. Syrah VARIETA DELLE UVE

26 FAC SIMILE DI ETICHETTA DOP: GUTTURNIO DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA FRIZZANTE 2010 PRODOTTO IN ITALIA Vinificato e Imbottigliato da Az. Agr. Rossi Mario Via Roma, 11 Piacenza - ITALIA Alc. 12% Vol 0,75 l e L. 02/11 Contiene Solfiti

27 FAC SIMILE DI ETICHETTA SENZA D.O.: VINO FRIZZANTE ROSSO PRODOTTO IN ITALIA Vinificato e Imbottigliato da Az. Agr. Rossi Mario Via Roma, 11 Piacenza - ITALIA Alc. 12% Vol 0,75 l e L. 02/11 Contiene Solfiti

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