REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA FEMMINILE DEL COMUNE DI SOLARINO
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- Floriano Boscolo
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1 REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA FEMMINILE DEL COMUNE DI SOLARINO Art. 1 - Istituzione della Consulta Ai sensi dell art. 80 dello Statuto Comunale e deliberazione del C.C. n 55 del 13/11/2008 presso il Comune di Solarino è istituita la Consulta femminile. Art. 2 - Compiti e finalità a) Proporre agli organi competenti indagini e ricerche sulle condizioni della donna, nonché organizzare incontri, convegni, seminari, conferenze e pubblicazioni attinenti agli aspetti della vita sociale ed economica locale, con particolare riguardo a quella realtà che più di altre influisce sulla condizione della donna e della famiglia ed incide sui ruoli di essi; b) Proporre iniziative, interventi ed ipotesi di soluzioni ai particolari problemi emergenti in relazione a questioni di cui al punto a); c) Promuovere incontri tra le varie associazioni femminili ed i movimenti femminili dei partiti democratici aperti a tutte le donne anche non organizzate in alcuna associazione. d) Valutare i tempi di attuazione delle leggi che riguardano la condizione femminile; e) Sviluppare rapporti di collaborazione con analoghe Consulte di altri territori della Provincia e/o della Regione al fine di promuovere il coordinamento; f) Raccogliere e diffondere informazioni riguardanti la condizione femminile cercando metodi per interessare l opinione femminile al fine di stimolare una maggiore partecipazione delle donne alla vita pubblica e politica; g) Presentare annualmente al Consiglio Comunale una relazione sulle problematiche legate alla condizione femminile emerse nel corso delle attività della Consulta; h) Promuovere ogni altra iniziativa utile, in relazione agli scopi della Consulta stessa. i) Su richiesta dell Amministrazione esprime parere non vincolante sui programmi, piani di attuazione, progetti ed attività dell Amministrazione, relativi alle problematiche di competenza nel termine di 15gg dalla richiesta.
2 Art. 3 - Composizione Fanno parte della Consulta: due rappresentanti di ogni Associazione Femminile e due rappresentanti dei Partiti presenti e operanti sul territorio comunale, che abbiano come scopo la promozione e l emancipazione della donna e che operino con strutture e finalità democratiche senza fini di lucro e che non rappresentino interessi di categorie professionali: una rappresentante di gruppi informali delegata da almeno 5 donne residenti nel comune, e che non facciano già parte di altri organismi già rappresentati; esse formano l Assemblea della Consulta. L Assemblea nella prima adunanza provvederà ad eleggere una rappresentante ed una segretaria; Potranno far parte di essa, su espressa richiesta e a titolo di uditrici, singole cittadine. Quest ultime non hanno diritto di voto e non sono utili per il raggiungimento dei quorum previsti dal presente regolamento. Art. 4 - Modalità di partecipazione Le Associazioni, i gruppi informali e le singole cittadine che intendono far parte della consulta, dovranno avanzare richiesta nel termine giorni 30 dalla pubblicazione del bando. Le Associazioni e i gruppi informali, contestualmente alla richiesta, dovranno indicare i rappresentanti effettive ed uno supplente. Non potranno essere indicati quali componenti della consulta i soggetti che non possono essere candidati alla carica di Consigliere Comunale (artt. 79 e seguenti Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana). Potrà, inoltre, essere avanzata richiesta di partecipazione alla consulta, per coloro che non ne fanno già parte, nei mesi di gennaio e luglio a seguito di apposito bando predisposto dal competente ufficio. L invito alla partecipazione alle sedute della consulta sarà inviato solo ai rappresentanti effettivi e sarà cura di questi ultimi, in caso di impossibilità a partecipare, avvertire il supplente. Ogni Organizzazione può, in ogni momento, per accertati e gravi motivi, sostituire il proprio rappresentante. Di ciò dovra dare notizia al Presidente della Consulta contestualmente alla nomina del nuovo rappresentante designato.
3 Art. 5 - Decadenza dei rappresentati Ogni Organizzazione formale od informale rappresentata o le singole cittadine perdono l appartenenza alla Consulta se: 1. Incorrono in una delle cause di cui agli artt. 79 e seguenti dell Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana; 2. ll rappresentante od il suo supplente non partecipino all Assemblea per tre volte consecutive, senza darne giustificazione al Presidente. In caso di decadenza di tutti e due i rappresentanti delle associazioni e dei gruppi informali è fatto obbligo, all Associazione o al gruppo informale se ancora esistente e se desiderano continuare a far parte della consulta, nominare nuovi rappresentanti nel termine di 15gg, pena l esclusione. Il rappresentante della Consulta, preso atto della eventuale decadenza delle Associazioni o dei gruppi informali, ne dà comunicazione al presidente del Consiglio e a quanti di competenza. Art. 6 - Funzionamento a) L assemblea ordinaria si riunisce su convocazione del Presidente o di un suo delegato, in via ordinaria, almeno 6 volte l anno, e in via straordinaria ogni volta se ne rilevi necessità o ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti. b) L assemblea è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà + 1 delle Consultrici aventi diritto al voto deliberante e sono comunque rappresentate almeno la metà + 1 delle Associazioni rappresentanti. Se non si raggiunge il quorum sarà necessaria la seconda convocazione che sarà convocata per un ora dopo la prima in cui non occorre quorum di presenze. c) Nel caso di decisioni riguardanti persone, si vota segretamente. Le decisioni verranno prese in ogni caso tranne che per l elezione dei rappresentanti a maggioranza dei presenti. Di ogni seduta dovrà redigersi il verbale firmato dalla segretaria e controfirmato dal Presidente su apposito libro. Esso dovrà riportare esattamente quanti voti di consenso, dissenso, astensione sono stati espressi per le singole proposte poste all o.d.g.. La Consulta può richiedere che partecipino ai propri lavori esperti, anche estranei alla stessa che possano chiarire o meglio esplicitare i punti posti all odg.
4 Si ha l obbligo, in caso di pari voti, di rinviare la votazione della deliberazione alla seduta successiva. Nel caso in cui si ottenga ancora parità di voti, sarà determinante il voto della Rappresentante. L assemblea può costituire Commissioni permanenti e gruppi di studio istituiti in relazione ad esigenze particolari, per la ricerca e l esame di specifici problemi di competenza. L Assemblea si avvale - tramite il suo Rappresentate - per il suo funzionamento amministrativo e per ricerche inerenti i suoi fini istituzionali, del personale e delle attrezzature tecniche dell Assessorato alle Pari Opportunità. L assemblea adotta un programma annuale di attività stabilendone i criteri di attuazione. Art. 7 - Elezioni dei rappresentanti La rappresentante e la segretaria della Consulta saranno elette dall Assemblea in prima votazione con almeno i 2/3 delle aventi diritto al voto. Se non dovessero essere elette in prima votazione, in seconda votazione saranno sufficienti la metà +1 dei voti delle consultrici aventi diritto di voto. Per la validità dell Assemblea è necessario in prima convocazione la presenza di: 1. Non meno dei 2/3 delle Associazioni 2. Almeno i 2/3 delle consultrici aventi diritto al voto In seconda convocazione la presenza di: 1. Non meno di 2/3 delle associazioni 2. La metà + 1 delle Consultrici aventi diritto di voto In caso di decadenza o dimissioni della Rappresentante della Consulta o della Segretaria, si procederà ad eleggere con le stesse modalità la componente decaduta o dimessa. Annualmente entro il 31 Dicembre a cura della rappresentante si dovrà inviare al Consiglio Comunale il resoconto delle attività svolte. Art. 8 - Durata in carica La consulta dura in carica di norma 5 anni e viene rinnovata ad ogni elezione amministrativa, decade, anch essa, in caso di decadenza, per qualsiasi motivo, del Sindaco.
5 Art. 9 - Mezzi finanziari I mezzi finanziari per l attività della Consulta sono costituiti dal contributo che il Comune determinerà annualmente in sede di approvazione del bilancio comunale e compatibilmente con le possibilità di esso. Il Finanziamento sarà stanziato dalla giunta, di volta in volta, su presentazione da parte della Consulta del preventivo di spesa accompagnato da una relazione illustrativa del programma e dell iniziativa da realizzare e su conforme parere del caposettore Affari Amministrativi e Finanziario. A chiusura dell esercizio, annualmente, la consulta presenterà la relazione dell attività svolta ed il rendiconto analitico delle spese che sarà approvato dalla Giunta Comunale, previo parere favorevole dei Capi-settore Affari Amministrativi e Legali e Finanziario,. Le componenti della Consulta esercitano il loro incarico senza diritto ad alcuna retribuzione, essendo la carica completamente gratuita. Art Sede La sede della Consulta femminili è il Municipio. Le riunioni si devono tenere nei locali del Municipio. Altra sede per le riunioni o dibattiti deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente. Art Modifiche del regolamento Il regolamento può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione, sentito il parere non vincolante della Consulta. Il parere dovrà essere espresso nel termine di gg. 15. La consulta può proporre al Consiglio Comunale la modifica del Regolamento. La proposta di modifica deve essere approvata a maggioranza di due terzi dei componenti. Art Mozione di sfiducia Rappresentante o del Segretario I membri della Consulta che individuassero nel rappresentante o nel Segretario comportamenti non conformi al presente Regolamento, o alle decisioni adottate dall Assemblea, formalmente contestati, hanno facoltà di presentare mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia è ammissibile solo se presentata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto. La mozione sarà accolta se otterrà i voti di: 1. Non meno dei 2/3 delle Associazioni 2. Almeno i 2/3 delle consultrici aventi diritto al voto In questo caso il Presidente dichiara decaduto la rappresentante o la Segretaria e indice nuove elezioni a cui esse non potranno considerarsi.
6 Art Norma transitoria In sede di 1^ costituzione la Consulta dovrà essere costituita entro 60 gg. dall esecutività del presente provvedimento e durerà in carica fino al termine della legislatura in corso.
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