Sinistri stradali: sì alla cessione del credito senza formalità

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1 Sinistri stradali: sì alla cessione del credito senza formalità Il credito che deriva da un risarcimento danni da sinistro stradale non ha natura di credito "personale", con la conseguenza che può essere ceduto liberamente, senza alcuna formalità. Lo ha stabilito la Prima Sezione del Giudice di Pace di Palermo, con la sentenza 7 luglio 2011, n La cessione del credito, disciplinata dagli artt e seg. c.c., si definisce come un contratto consensuale a forma libera, non essendo prescritta dalla legge una particolare forma, ed inquadrabile fra i negozi a causa variabile, col quale si determina una modificazione del lato attivo del rapporto obbligatorio in quanto la titolarità del credito si trasferisce, a titolo oneroso o gratuito, dal patrimonio del cedente a quello del cessionario per effetto dell'accordo intercorrente fra detti soggetti. Come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, il credito al risarcimento dei danni da sinistro stradale non può qualificarsi strettamente personale e deve escludersi che esista nel nostro ordinamento una norma di legge che direttamente, o almeno indirettamente, ne vieti la cedibilità, e che pertanto il danneggiato da un sinistro stradale può cedere - non trattandosi di un credito strettamente personale e non esistendo al riguardo divieti normativi - il proprio credito risarcitorio ad un terzo, il quale è legittimato ad agire, in vece del cedente, in sede giudiziaria per l'accertamento della responsabilità dell'altra parte e per la condanna di questo, e del suo assicuratore per la responsabilità civile, al risarcimento dei danni del caso. Inoltre si evidenzia altresì che il credito risarcitorio, derivando da un sinistro stradale, non è da ritenersi un credito futuro, in quanto sorge al momento stesso in cui si verifica l'evento, a prescindere dall'accertamento del medesimo e dalle eventuali contestazioni sulla sua esistenza, ed è quindi un credito attuale, certo e cedibile sin dal verificarsi del fatto illecito indipendentemente dalla sua liquidità ed esigibilità, dal momento che anche un credito non determinato nell'ammontare, oppure non esigibile, può essere oggetto di cessione. In definitiva, la notifica della cessione di un credito relativo al risarcimento danni da incidente stradale può avvenire liberamente senza le necessarie formalità richieste quando il trasferimento avviene con lo Stato o suoi enti. In buona sostanza la pretesa delle compagnie di assicurazioni di mettere in discussione la cessione del credito operata dalle carrozzerie è una pretesa priva di qualsiasi fondamento giuridico, così come si legge in maniera evidente nella sentenza del giudice di pace di Palermo ( di seguito in allegato ). E opportuno e necessario divulgare alle nostre imprese questa importante informazione, che non aggiunge niente di nuovo alle nostre conoscenze ma che conferma e convalida la

2 nostra posizione sulla legittimità e sulla positività di questo importante strumento messo a disposizione dal nostro Codice Civile. Cordali saluti. Mario Turco ALLEGATO IL DANNO PATRIMONIALE DA SINISTRI STRADALI Firenze 21 maggio - Roma 3 luglio Cons. Marco Rossetti - Sconto 10% per iscrizioni anticipate Giudice di pace di Palermo Sezione I Sentenza 7 luglio 2011, n Svolgimento del processo Con atto di citazione del 22/08/2008, notificato rispettivamente in data 11/11/2008, 10/11/2008 e 12/11/2008 Lo.Fr., dichiarando di intervenire nel presente giudizio solo ai fini del riconoscimento e dell'accertamento del credito ceduto, e la Mu. S.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, quale cessionaria del credito cedutole da detto Lo.Fr., ed ognuno per i propri diritti, convenivano in giudizio innanzi a questo Giudice di Pace il Ce. e Sc. S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, Re.Gi. e la compagnia di assicurazioni Nu. S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 22/07/2008 ed esponevano che l'autovettura (...) targata (...) di proprietà di Lo.Fr. e condotta da Lo.Ma. mentre procedeva regolarmente sulla propria destra ed a moderata velocità in Palermo lungo il viale (...), giunta all'altezza dell'assessorato Agricoltura., veniva urtata dall'autocarro (...) Mod. (...) targato (...) di proprietà del Ce. S.r.l. e condotto da Re.Gi., che provenendo da tergo, e dopo averla sorpassata, convergeva repentinamente sulla destra. Assumevano che nell'occorso detta autovettura subiva danni per un ammontare pari ad Euro 3.177,68 per il suo ripristino, oltre ad Euro 576,00 per il noleggio di un'auto sostitutiva per il periodo occorrente per le riparazioni, e ad Euro 84,00 per la perizia estimativa attesa l'inerzia della compagnia convenuta nella valutazione dei danni. Esponevano che il Lo.Fr. aveva ceduto con scrittura privata alla Mu. S.r.l. il credito del sinistro per cui è causa, e che di tale atto di cessione, unitamente alla richiesta di risarcimento danni ex D.Lgs. 209/05, con allegata denuncia di sinistro a firma congiunta di entrambi i conducenti dei veicoli, era stata data notizia con raccomandata a/r, sia alla Nu. S.p.A. che assicura per la RCA l'autovettura dell'attore, e sia alla Al. S.p.A. che assicura per la RCA il veicolo di parte convenuta, che restavano però entrambe inadempienti. Chiedevano pertanto volersi preliminarmente dare atto che il Lo.Fr. interviene nel presente procedimento al fine del riconoscimento e dell'accertamento del credito ceduto alla Mu. S.r.l., ed inoltre, ritenuta e dichiarata la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro in questione del convenuto Re.Gi., quale conducente del veicolo di proprietà della convenuta Ce. S.r.l., condannare la convenuta compagnia di assicurazione Nu. S.p.A. in persona del suo legale rappresentante pro - tempore al pagamento in favore della Mu. S.r.l. nella qualità di cessionaria del credito ed in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, della somma complessiva di Euro 3.837,00 o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, (aumentata degli interessi ex D.Lgs. 231/02 dal dovuto fino al soddisfo oltre svalutazione monetaria, il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. Chiedevano inoltre, visto l'inadempimento della convenuta Nu. S.p.A. relativamente alla mancata offerta nei 30 giorni previsti dal comma 1 dell'art. 148 C.d.A., essendo stata presentata denuncia di sinistro a firma congiunta, volersi ordinare a detta compagnia assicuratrice il pagamento di tutte le somme non contestate ex art. 186 c.p.c., nonché disporre la trasmissione della emittenda sentenza all'isvap ai sensi e per gli effetti del comma 10 dell'art. 148 del D.Lgs. 209/2005 C.d.A. I convenuti Ce. S.r.l. e Re.Gi., benché ritualmente citati, non si costituiva in giudizio e rimanevano contumaci. La convenuta Nu. S.p.A. si costituiva in giudizio depositando in Cancelleria in data 12/01/2009 il proprio fascicolo di parte con comparsa di risposta, con la quale preliminarmente eccepiva il difetto di legittimazione attiva e dell'interesse ad agire della Mu. S.r.l. nella qualità di cessionaria di un credito futuro, non certo ed inesistente al tempo della stipula del contratto di cessione avente effetti obbligatori soltanto fra le parti, l'inopponibilità ed inefficacia nei suoi confronti del relativo contratto di cessione di credito essendo una scrittura privata non autenticata, la improponibilità della relativa domanda di risarcimento diretto del danno in favore di detta Mu. S.r.l.

3 In subordine deduceva il difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire del cedente Lo.Fr. in quanto non più titolare del diritto ceduto. In via subordinata, nel merito, chiedeva, con condanna alle spese di giudizio, il rigetto delle domande risarcitorie formulate ex adverso perché infondate in fatto ed in diritto e prive di riscontro probatorio, nonché eccessive, ed in via di ulteriore subordine volersi ritenere e dichiarare il concorso di colpa di entrambi i conducenti dei mezzi coinvolti nel sinistro statuendo di conseguenza, ed in caso di accoglimento anche parziale della domanda avversa, ammettere quest'ultima a ristoro solo per la parte risultata fondata e adeguatamente provata. Instauratosi il contraddittorio, con ordinanza depositata in cancelleria il 25/03/2009 venivano ammessi l'interrogatorio formale del convenuto Re.Gi. e la prova testimoniale diretta contraria con il teste indicato in atto di citazione. Con provvedimento del Giudice Coordinatore del 27/10/2009, la causa veniva riassegnata a questo Decidente che fissava nuova udienza per la prosecuzione del giudizio. Nel corso dell'attività istruttoria, veniva dato atto che il convenuto contumace Re.Gi. non si era presentato a rendere il deferito interrogatorio formale nonostante le rituali notifiche dei relativi verbali di fissazione delle udienze per l'assunzione di detta attività istruttoria, e veniva ritenuta non rilevante ed ininfluente ai fini della decisione della causa la prova testimoniale ammessa, essendo risultate le circostanze dedotte a prova già acquisite attraverso la documentazione in atti. Espletata la C.T.U. tecnica per l'accertamento e quantificazione dei danni subiti dal mezzo attoreo in dipendenza del sinistro per cui è causa, la causa veniva rinviata per le precisazioni delle conclusioni e discussione all'udienza del 17/05/2011. Alla predetta udienza, previa discussione la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti costituite in giudizio che si i richiamavano rispettivamente ai propri atti difensivi ed alle proprie comparse che depositavano ed in atti. Motivi della decisione Va in primo luogo dichiarata la proponibilità della domanda di risarcimento danni, ritenuto che le parti attrici Lo.Fr., nella qualità di cedente del credito vantato nei confronti della convenuta compagnia assicuratrice Nu. S.p.A., e la Mu. S.r.l., nella qualità di cessionaria di detto credito, hanno ritualmente ottemperato al disposto di cui al D.Lgs. n. 209/2005 C.d.A. per quanto attiene la procedura del risarcimento diretto ex art. 149 C.d.A., come si evince dalla lettera raccomandata a/r in atti datata 05/08/08 che è risultata essere stata inviata, con allegata copia della cessione del credito e del modulo di denuncia di sinistro a firma congiunta di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro in questione, alla convenuta Nu. S.p.A. che garantisce per la R.C.A. l'autovettura di parte attrice, ed alla Al. S.p.A. quale compagnia assicuratrice per la R.C.A. dell'autovettura di parte convenuta, ed essendo decorso infruttuosamente il prescritto "spatium deliberandi" di giorni sessanta dalla data del 27/08/08 e del 11/08/08 in cui detta raccomandata a/r, avente valore di messa in mora "ex lege", è stata rispettivamente ricevuta da dette compagnie assicuratrici. Viene dichiarata altresì preliminarmente la contumacia dei convenuti Ce. S.r.l. e Re.Gi. che non si sono costituiti in giudizio nonostante abbiano ricevuto la rituale notifica della loro citazione in giudizio. Ogni eccezione dedotta dalla convenuta Nu. S.p.A. va inoltre preliminarmente rigettata in quanto priva di pregio per le considerazioni che seguono. In merito all'eccepito difetto di legittimazione attiva della Mu. S.r.l., si premette che, come da consolidata giurisprudenza della Cassazione cui ai ritiene dover aderire, la cessione del credito, disciplinata dagli artt e seg. c.c., può definirsi come il contratto consensuale a forma libera, non essendo prescritta dalla legge una particolare forma, ed inquadrabile fra i negozi a causa variabile, col quale si determina una modificazione del lato attivo del rapporto obbligatorio in quanto la titolarità del credito si trasferisce, a titolo oneroso o gratuito, dal patrimonio del cedente a quello del cessionario per effetto dell'accordo intercorrente fra detti soggetti, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge, senza che vi debba concorrere la volontà del debitore ceduto, tant'è che il trasferimento del credito può avvenire anche senza il consenso di quest'ultimo. La Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n del 13/05/2009, ha affermato in merito il seguente principio di diritto, e cioè che "il credito al risarcimento dei danni da sinistro stradale non può qualificarsi strettamente personale e deve escludersi che esista nel nostro ordinamento una norma di legge che direttamente, o almeno indirettamente, ne vieti la cedibilità, e che pertanto il danneggiato da un sinistro stradale può cedere - non trattandosi di un credito strettamente personale e non esistendo al riguardo divieti normativi - il proprio credito risarcitorio ad un terzo, il quale è legittimato ad agire, in vece del cedente, in sede giudiziaria per l'accertamento della responsabilità dell'altra parte e per la condanna di questo, e del suo assicuratore per la responsabilità civile, al risarcimento dei danni del caso". Ne consegue che legittimato a pretendere la prestazione dal debitore ceduto è esclusivamente il cessionario, poiché egli è titolare del diritto di credito cedutogli che può realizzare attraverso l'esperimento di tutte le azioni che spetterebbero al danneggiato (art c.c., artt. 144 e seguenti della C.d.A. - D.Lgs. n. 209/2005 -). Per quanto riguarda gli effetti della cessione del credito nei confronti del debitore ceduto, l'art c.c. prevede che la cessione è opponibile a detto debitore ceduto quando questi l'accetta o quando gli sia stata notificata. L'efficacia della cessione e la legittimazione del cessionario a pretendere la prestazione del debitore ceduto (in quanto alla semplice conoscenza della cessione da parte di quest'ultimo si ricollega la conseguenza della non liberatorietà del pagamento effettuato al

4 cedente) conseguono alla accettazione della cessione da parte del debitore ceduto o alla sua notificazione a detto debitore (Cass. 16/06/2006 n ). E la notificazione non si identifica con gli istituti dell'ordinamento processuale e non è pertanto soggetta a particolari discipline o formalità, essendo atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore ceduto nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio (Cass. 18/10/2005 n ; Cass. 10/05/2005 n. 9761; Cass. 30/07/2004 n ; Cass. 12/5/1998 n. 4774), in considerazione dell'equivalenza alla stessa notificazione della prova della conoscenza dell'avvenuta cessione (Cass. 21/12/2005 n ; Cass. 26/04/2004 n. 7919), senza necessità, fra l'altro, di trasmettere a quest'ultimo l'originale o la copia autenticata della cessione, purché possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi (Cass. 10/05/2005 n. 9761). Priva di pregio va ritenuta pertanto la eccepita mancata autenticità della firma apposta sul medesimo contratto, ritenuto che il cedente, con il suo intervento in giudizio quale parte ai fini dell'accertamento del credito, ha fra l'altro confermato inconfutabilmente l'avvenuta cessione e la validità estrinseca e formale dell'atto traslativo del credito, e considerato inoltre che nessuna norma privatistica prescrive che il contratto di cessione fra soggetti privati sia stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, essendo un contratto a forma libera per la cui validità non ò prescritta dalla legge alcuna particolare forma. A norma dell'art comma terzo - del R.D. 18/11/1923 n e dell'art. 115 del D.P.R. 21/12/1999 n. 554, infatti, soltanto le cessioni di credito relative a debiti di un ente pubblico o di un ente locale sono efficaci solo se poste in essere con atto pubblico o con scrittura privata autenticata (Cass. 13/07/2004 n ). Non v'è dubbio quindi che dell'avvenuta cessione alla Mu. S.r.l. del credito vantato dal cedente Lo.Fr. in relazione ai danni subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa., e che fra l'altro agisce nel présente giudizio ai fini del riconoscimento e dell'accertamento di detto credito, è stata data rituale e valida comunicazione ad entrambe le compagnie assicuratrici dei mezzi coinvolti in detto sinistro con la lettera raccomandata a/r di messa in mora ai sensi e per gli effetti dell'art. 149 del C.d.A. - D.Lgs. n. 209/ prodotta ed in atti, inviata nell'interesse del cedente e del cessionario ed alla quale è stata allegata copia dell'atto di cessione e del modulo di denuncia di sinistro a firma congiunta dei conducenti di entrambi i veicoli. La convenuta compagnia assicuratrice ha avuto pertanto conoscenza dell'esistenza della avvenuta cessione che deve ritenersi ad essa validamente ed efficacemente opponibile, avendone ricevuto idonea comunicazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art c.c., a decorrere dalla data in cui detta cessione è pervenuta nella sfera della sua conoscibilità, e che è coincidente con la data di consegna riscontrabile sull'avviso di ricevimento della succitata lettera raccomandata a/r di messa in mora avvenuta in data 27/08/08 come rilevasi dalla documentazione prodotta ed in atti. In merito alla cedibilità del credito relativo al risarcimento diretto dei danni consequenziali ad un sinistro stradale da parte della compagnia assicuratrice del danneggiato, si evidenzia inoltre che il danneggiato da un sinistro stradale può vantare a sua discrezione il diritto al risarcimento, sia con la procedura dell'azione diretta ex art C.d.A. D.Lgs. n. 209/ nei confronti della impresa assicuratrice del responsabile del danno, e sia con la procedura del risarcimento diretto ex art. 149 di detto C.d.A. nei confronti della propria compagnia assicuratrice, la quale liquida il danno per conto dell'assicuratore del danneggiante che può intervenire nel giudizio intrapreso dal danneggiato ed estromettere l'assicuratore di quest'ultimo; e detta procedura di risarcimento diretto ex art. 149 C.d.A. è configurabile pertanto come una facoltà avente carattere alternativo, e non esclusivo, all'azione tradizionale per far valere la responsabilità dell'autore del danno (Sent. Corte Cost. n. 180 del 10/06/2009). Nel caso in questione, risulta invero ceduto il credito derivante dalla condizione di danneggiato del cedente che ne ha formulato rituale richiesta di risarcimento ex art. 149 del citato C.d.A. alla convenuta impresa assicuratrice del proprio veicolo, ed il fondamento di detta procedura di indennizzo diretto va dunque rinvenuto nella qualità di danneggiato e non di assicurato del proponente l'azione, come esplicitamente disposto da detto art. 149 del C.d.S. che non fa alcun riferimento alla necessaria coincidenza di danneggiato ed assicurato, potendo il primo essere soggetto diverso dal secondo e potendo detta azione essere, pertanto, esperibile da ogni danneggiato che ha titolo al risarcimento. Non v'è dubbio alcuno inoltre che, rappresentando il diritto al risarcimento del danno un diritto patrimoniale disponibile, al trasferimento del credito consegue l'esercizio delle azioni poste a sua tutela anche dalla legislazione speciale, e l'esercizio di tale azione da parte di colui che ne ha acquisito legittimamente il diritto per effetto di un contratto di cessione risponde, oltre che al principio della libera circolazione del credito, anche alle finalità poste dapprima alla base della legge /69 ed oggi del nuovo Codice delle Assicurazioni - D.Lgs. n. 209/2005. Per effetto della cessione, il credito ceduto è realizzabile pertanto dal cessionario, il quale è legittimato ad agire in sede giudiziaria in vece del cedente creditore originario, e quindi ad esperire tutte le azioni che spetterebbero a quest'ultimo (Ord. Cass. del 13/05/2009 n ). Si evidenzia altresì che detto credito risarcitorio, derivando da un sinistro stradale, non è da ritenersi un credito futuro in quanto sorge al momento stesso in cui si verifica l'evento (Cass. 05/11/2004 n ), a prescindere dall'accertamento del medesimo e dalle eventuali contestazioni sulla sua esistenza, ed è quindi un credito attuale, certo e cedibile sin dal verificarsi del fatto illecito indipendentemente dalla sua liquidità ed esigibilità, dal momento che anche un credito non determinato nell'ammontare, oppure non esigibile, può essere oggetto di cessione (Cass. 24/05/2001 n. 7083). Non può negarsi quindi che la Mu. S.p.A. ha, ai sensi e per gli effetti dell'art. 100 c.p.c., un interesse giuridico concreto, attuale e meritevole di tutela, per agire in giudizio nei confronti dei convenuti Ce. S.r.l. e Nu. S.p.A., in persona dei loro rispettivi legali rappresentanti pro - tempore, avendo dato prova documentale di avere ricevuto la cessione del credito relativo ai danni subiti dal

5 cedente Lo.Fr. in conseguenza del sinistro per cui è causa, il quale, agendo nel presente giudizio al fine del riconoscimento e dell'accertamento del credito ceduto, contrariamente a quanto eccepito dalla convenuta (compagnia assicuratrice, è altresì titolare di un proprio interesse giuridico concreto, attuale e meritevole di tutela ai sensi e per gli effetti dell'art. 100 c.p.c. Nel merito, le risultanze di causa sono tali da far ritenere che le pretese risarcitorie di parti attrici sono fondate e vanno pertanto accolte per quanto di ragione. La descrizione della dinamica del sinistro per cui è causa, così come prospettata da dette parti attrici, trova infatti conferma nella sottoscrizione congiunta del relativo modulo di denuncia di sinistro da parte di entrambi i conducenti dei mezzi che vi sono rimasti coinvolti e che è stato compilato in tutte le sue parti in ottemperanza al disposto di cui all'art. 143 del C.d.A. Detto modulo prodotto ed in atti, la cui sottoscrizione deve intendersi riconosciuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 215 c.p.c. dai convenuti contumaci Ce. e Sc. S.r.l., quale proprietaria dell'autocarro (...) Mod. (...) targato (...), e Re.Gi., quale conducente di del veicolo, assume efficacia di prova legale anche nei confronti della compagnia assicuratrice in merito alle dichiarazioni in esso contenute e va ritenuto veritiero come disposto dall'art comma - C.d.A., non essendo stata fornita "ex adverso", da parte dell'impresa di assicurazione convenuta, alcuna prova contraria relativamente alle circostanze e modalità del verificarsi del sinistro ed alle sue conseguenze come esposte in detto documento. Detto convenuto Re.Gi., che non si è costituito in giudizio ed è rimasto contumace, senza addurre alcun giustificato motivo non si è neppure presentato a rendere il deferitogli interrogatorio formale, con consequenziale valutazione della mancata resa di detto mezzo di prova ai sensi del combinato disposto degli artt. 116 e 232 c.p.c., per cui, unitamente al contegno processuale dello stesso, si è indotti a ritenere come ammessi i fatti dedotti in detto interrogatorio in quanto non reso. Secondo le risultanze istruttorie, deve pertanto dedursi che l'autovettura (...) targata (...) di proprietà del Pi.Fr. e condotta da Lo.Ma., mentre percorreva regolarmente sulla propria destra ed a moderata velocità il viale (...), giunta all'altezza dell'assessorato Agricoltura, veniva urtata dall'autocarro (...) Mod. (...) targato (...) di proprietà della convenuta Ce. S.r.l. e condotto dal convenuto Re.Gi. Quest'ultimo, provenendo da tergo, nel sorpassare la succitata autovettura (...) di parte attrice, effettuava una repentina manovra di conversione sulla destra della carreggiata, vendo a creare le condizioni per il verificarsi dell'impatto fra i due mezzi. Non v'è dubbio pertanto che in tale circostanza detto convenuto conducente del succitato autocarro non ottempera al disposto di cui all'art. 154/1 comma del C.d.S., per non essersi preventivamente assicurato di poter effettuare tale manovra di spostamento della sua direttrice di marcia senza creare intralcio o pericolo agli altri utenti della strada, ed avendo omesso di osservare ogni elementare regola di prudenza e diligenza al fine di salvaguardare la sicurezza stradale. La responsabilità del sinistro, ritenendosi superata in assenza di prova contraria la presunzione di pari concorrente responsabilità di cui all'art comma 2 - c.c., va pertanto interamente ascritta a carico di detto convenuto Re.Gi., nessuna responsabilità essendo addebitabile, neppure parzialmente concorsuale, alla conducente l'auto di parte attrice. Per la quantificazione del danno subito dall'autovettura di detta parte attrice in conseguenza diretta del sinistro in questione, ci si richiama alle risultanze cui è pervenuto il nominato C.T.U., che si condividono in quanto risultati essere esenti da errori di valutazione e da vizi logici ed inoltre perfettamente esaustivi dei quesiti richiestigli. Il C.T.U. ha accertato che i danni riportati nell'occorso dalla succitata autovettura (...) tg. (...) sono conseguenza diretta dell'urto subito lungo l'intera fiancata laterale sinistra con un angolo di incidenza molto contenuto, ed ha valutato detti danni, che ha analiticamente specificati, nella somma complessiva di Euro 2.482,58, IVA inclusa, calcolata per differenza tra il valore di mercato e quello a relitto ed aggiungendo il F.R.A.M., ritenuto che il costo delle riparazioni, valutato in complessivi Euro 2.512,89, oltre Euro 502,58 per IVA, è risultato essere antieconomico per il fatto che detta autovettura, al momento del sinistro, aveva circa 8 anni di vita. Il danno subito da detta autovettura viene pertanto quantificato in via equitativa complessivamente nella somma di Euro 2.482,58 comprensiva di IVA, come da rigorosa ed ineccepibile valutazione fattane da detto C.T.U. Va inoltre accolta la richiesta di risarcimento della somma di Euro 576,00 comprensiva di IVA, che, come rilevasi dalla nota spese n. 232 del 08/09/08 prodotta ed in atti, è stata corrisposta alla Gl. S.r.l., con sede in via (...) di Belmonte Mezzago (PA), per il noleggio per giorni 4 (quattro) di una autovettura similare sostitutiva per il corrispondente periodo strettamente necessario per l'effettuazione delle necessarie ed indispensabili riparazioni della autovettura di parte attrice, per non essere stato possibile utilizzarla durante tale periodo ed essendosi resa pertanto necessaria la disponibilità di un'altra autovettura per lo svolgimento delle attività di relazioni quotidiane e per le finalità più svariate (Cass. 13/07/2004 n ; Cass. 14/12/2002 n ). Va accolta altresì la richiesta di risarcimento della somma di Euro 84,00 comprensiva di IVA, in quanto corrisposta, come si evince dalla nota spese n. 322 del 30/09/2008 prodotta ed in atti, alla predetta Gl. S.r.l., con sede in via (...) di Belmonte Mezzago (PA), per la perizia estimativa dei danni riportati dall'autovettura di parte attrice effettuata a causa del'inerzia della convenuta compagnia assicuratrice nella valutazione dei danni. Per quanto attiene la valenza probatoria di detta documentazione ci si richiama all'orientamento della Corte di Cassazione che si condivide e che ha statuito in merito che "esattamente il giudice del merito pone a fondamento della propria decisione, in ordine al quantum dei danni patiti dall'attore, fatture provenienti da terzi, atteso che la regola secondo cui la fattura non può costituire prova in favore della parte che la produce è applicabile solo nell'ipotesi in cui colui che la produce sia anche il suo emittente e invochi questa a fondamento della propria pretesa" (Cass. 10/02/2003 n. 1954). I convenuti pertanto sono obbligati in solido a corrispondere alla Mu. S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nella qualità di cessionaria del credito cedutole da Lo.Fr., la somma quantificata in via equitativa complessivamente in Euro 2.482,58, IVA inclusa, per danni al mezzo, oltre ad Euro 576,00 comprensiva di IVA per il noleggio di un'autovettura sostitutiva per giorni 4 (quattro) ed a Euro 84,00 per la perizia estimativa dei danni, oltre interessi legali compensativi decorrenti dal di del dovuto al soddisfo ed assorbenti la svalutazione monetaria.

6 Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo. Viste le risultanze di causa, si dispone la trasmissione di copia della presente sentenza all'isvap ai sensi e per gli effetti di cui all'art comma 10 - del C.d.A. - D.Lgs. 209/2005. La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c. P.Q.M. Il Giudice Di Pace, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla Mu. S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, quale cessionaria del credito cedutole da Lo.Fr., nei confronti dei convenuti Ce. S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, Re.Gi. e della Nu. S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro - tempore: - dichiara preliminarmente la contumacia dei convenuti Ce. e Sc. S.r.l. e Re.Gi., ritualmente citati e non costituitisi in giudizio; - come in motivazione, dichiara detto convenuto contumace Re.Gi., quale conducente l'autocarro (...) Mod. (...) targato (...) di proprietà del convenuto contumace Ce. S.r.l., unico responsabile del sinistro per cui è causa e per l'effetto condanna in solido detti convenuti Ce. e Sc. S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, Re.Gi. e Nu. S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, al pagamento in favore della Mu. S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nella qualità di cessionaria del credito cedutole da Lo.Fr., la somma come in motivazione quantificata in via equitativa in Euro 2.482,58, IVA inclusa, per danni al mezzo, oltre ad Euro 576,00 comprensiva di IVA per il noleggio di un'autovettura sostitutiva per giorni 4 (quattro) ed a Euro 84,00 per la perizia estimativa dei danni al mezzo, oltre interessi legali compensativi decorrenti dal di del dovuto al soddisfo ed assorbenti la svalutazione monetaria. Tenuto conto dell'esito del giudizio, condanna i predetti convenuti al pagamento in solido delle spese di giudizio a favore di parti attrici nella misura complessiva Euro 2.893,00, di cui Euro 243,00 per spese, Euro 1,200,00 per diritti ed Euro 1.450,00 per onorario, oltre al rimborso forfetario delle spese generali sull'importo dovuto per diritti ed onorario ex art. 14 D.M. n. 127/2004, e contributi previdenziali ed I.V.A. come per legge. Viste le risultanze di causa, si dispone la trasmissione di copia della presente sentenza all'isvap ai sensi e per gli effetti di cui all'art comma 10 - del C.d.A. - D.Lgs. 209/ La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.

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