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1 Si segnala una sentenza del Giudice di pace di Castellammare di Stabia dr.ennio D'Alessio in tema di danno da c.d. da " vacanza rovinata" con cui sono stati proporzionalmebnte condannati sia l'agenzia viaggi (30%) che il tour operator (70%). Preliminarmente il giudice ha statutio che il reclamo sui difetti della struttura formulato senza il rispetto del termine di dieci giorni sostenuto dalla difesa della convenuta non può essere considerato condizione di procedibilità, perché non considerato tale né dalla normativa in vigore nel 2004, né dal successivo Codice del Consumo ex D.Lgs 206/2005 che all art.64 parla di recesso che può manifestarsi mediante comunicazione scritta anche mediante telegramma, telex e/o fax. In secondo luogo il Giudice ha ritenuto che l'agenzia viaggi, quale venditore del servizio turistico, risponde delle obbligazioni nei confronti del cliente) giacchè attraverso il catalogo avrebbe dovuto informare l'attore sull utilizzo comodo ma alternativo o della zona pranzo o dei due posti-letto a piano terra, potendo il divano-letto essere aperto solo dopo aver spostato tavolo e sedie. La mancanza di indicazione nel depliant pubblicitario (che vincola sempre l organizzatore-venditore alle proprie responsabilità, art.9 2 D.Lgs n.111/1995) ha senz altro indotto in errore l attore che, a causa di quanto sopra, fu costretto ad un limitato uso della casa e, nelle ore notturne, fu costretto a far alloggiare il figlio presso amici. In definitiva la condanna per il risarcimento del danno non patrimoniale ammonta ad Euro 600,00 oltre alle spese legali. Nota a cura dell'avv.luigi Vingiani

2 UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE CASTELLAMMARE DI STABIA Sentenza n.98/2007 del 2 gennaio 2007, depositata l 8 gennaio 2007 Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Il Giudice di Pace Ennio D ALESSIO ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.5024 R.G.dell anno 2004 riservata a sentenza il 22 novembre 2006 tra Circiello Augusto nato a Castellammare di Stabia il 16 novembre 1958 ed elettivamente domiciliato ivi alla Via Silio Italico 45 presso l avv. Umberto Visciano che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell atto introduttivo attore- C O N T R O la IPERCLUB S.p.A.già P.M.Europe S.p.A. in persona del L.R. pro tempore, con sede in Roma via Barbarano Romano n.6 rappresentata e difesa dall avv.angela Orlando del Foro di Roma e con la stessa elettivamente domiciliata in Salerno alla via Rocco Cocchia n.147 presso l avv.angelo Puzo convenuta nonché la società BLU SARDEGNA S.r.l., in persona del L.R., con sede in Cagliari alla via Grazia Deledda n.74 chiamata in garanzia O G G E T T O : Risarcimento danni Conclusioni per le parti come da verbali di causa e memorie depositate.

3 Svolgimento del processo Con atto notificato il 29 ottobre 2004 Circiello Augusto ha citato innanzi a questo Ufficio la IPERCLUB S.p.A Vacanze di P.M.Europe S.p.A premettendo: - di aver stipulato con la convenuta la locazione per il periodo 17 luglio/31 luglio 2004 di un appartamento per uso turistico nel Villaggio Cittadella al n.30 sito nel Comune di Ottiolu (Sassari) per trascorrere con la famiglia ed insieme ad amici un periodo di vacanze; - che, corrisposto il prezzo di 688,00 come da fattura n.14809/e del 12 giugno 2004) e giunto sul luogo, aveva dovuto constatare che il bilocale si trovava in pessimo stato di manutenzione, gli arredi erano logori ed inservibili, il frigorifero piccolo e mal funzionante, gli ambienti angusti; - che, non avendo le rimostranze rivolte immediatamente al locale agente della Blu Sardegna ottenuto alcun effetto, il 19 luglio 2004 si era rivolto ai Carabinieri del posto presentando esposto scritto ed il 20 luglio seguente aveva indirizzato al tour operator un telegramma rappresentando la propria insoddisfazione; - che il 21 detti gli era stata proposta la sistemazione in differenti distanti località ma che egli aveva rifiutato per non sobbarcarsi agli oneri del trasferimento, posti a suo carico, per non perdere preziosi giorni di vacanza e per non allontanarsi dal gruppo di amici con i quali aveva progettato la vacanza. Queste circostanze lo avevano costretto, nonostante tutto, a soggiornare nel bilo cale fatiscente, con grave disagio ed una costante tensione tra lui e la moglie per cui, mancando ogni concreta risposta alla richiesta di indennizzo indirizzata con raccomandata 30/8/2004, si è rivolto al giudice per sentir condannare l IPERCLUB S.p.A. al risarcimento dei danni da determinarsi equitativamente, oltre interessi La difesa del Circiello ha prodotto l originale della citazione notificata, copia della raccomandata n del 4 settembre 2004 indirizzata dall avv.visciano all Iperclub, copia del telegramma inviato il 20 luglio 2004, copia autentica dell e sposto presentato il 19 luglio 2004 ai Carabinieri di Budoni, dieci foto con partico lari del bilocale, tre vaucher di soggiorno n del 12 giugno 2004 per l Ottio-

4 lu Club Resort e fattura n per 688,00, istanza di anticipazione udienza e comparsa conclusionale. Il 10 gennaio 2005, in sede di prima udienza, si è costituito l Iperclub S.p.A. che ha chiesto preliminarmente la chiamata in garanzia della Blu Sardegna s.r.l.con la quale aveva stipulato in data 3 dicembre 2003 una scrittura privata denominata di affittanza di un contingente di appartamenti sito in Porto Ottiolu, nel com - plesso turistico ricettivo denominato Porto Ottiolu Club Resort. La difesa della convenuta ha eccepito la improcedibilità della domanda perché la raccomandata di cui all art.19 D.Lgs 17/3/1995 n.111 sarebbe pervenuta oltre il decimo giorno dal rientro nella località di partenza; l appartamento assegnato al Circiello corrispondeva a quanto descritto nel catalogo e distava circa 150 metri dal mare; gli addetti in loco avevano sostituito divano letto e materassi; sarebbero state prospettate all attore soluzioni alternative, rifiutate senza alcuna giustificazione; la pretesa creditoria sarebbe infondata trattandosi di danno non patrimoniale non risarcibile, come da sentenza del Trib. di Venezia 24/9/2000. Notificata il 16 febbraio 2005 la chiamata in garanzia, la Blu Sardegna s.r.l. non si è costituita, per cui se ne dichiara la contumacia. La casa fu originariamente assegnata al dr Marcia, G.d.P. poi trasferito, che am messa la prova per testi formulata dall attore, respinse altrettanta richiesta della convenuta con ordinanza 10 maggio 2005, confermata il 13 luglio 2005 e ribadita da questo istruttore il 3 ottobre 2005 per le motivazioni che si richiamano e si confermano. Sono state ascoltate le persone indicate dall attore cioè Della Monica Catello (Castellammare di Stabia 19/1/1953), Elefante Vincenzo (Castellammare di Stabia 1/5/1957) e Scala Nicola ( Castellammare di Stabia 2/2/1955), la cui incapacità a testimoniare è stata formu lata tardivamente solo nella comparsa conclusiva. Dopo l'istruttoria, la causa è stata rinviata a sentenza sulle conclusioni riporta-

5 te nel verbale del 22 novembre MOTIVI DELLA DECISIONE Prima di esaminare il merito è opportuno risolvere le questioni pregiudiziali sollevate dalla difesa dell IPERCLUB S.p.A. La domanda non è improcedibile perché, se scopo della normativa indicata dalla convenuta (tra l altro abrogata con l entrata in vigore del Codice del Consumo ex D.Lgs 206/2005) era quella di porre il tour operator in condizione di eliminare ogni motivo del contendere, nel caso di specie deve ritenersi sufficiente il telegramma indirizzato alla società il giorno successivo all arrivo (20/7/2004) ed i reclami sporti al locale agente della Blu Sardegna il quale, come riferisce la stessa difesa convenuta, offrì soluzioni alternative, sulla cui congruità non si può giudicare perché indicate genericamente e sfornite di prova. Il reclamo sui difetti della struttura formulato senza il rispetto del termine di dieci giorni sostenuto dalla difesa della convenuta non può essere considerato condizione di procedibilità, perché non considerato tale né dalla normativa in vigore nel 2004, né dal successivo Codice del Consumo ex D.Lgs 206/2005 che all art.64 parla di recesso che può manifestarsi mediante comunicazione scritta anche mediante telegramma, telex e/o fax. Comunque il Circiello ha provato l invio della raccomandata successiva al rientro e questa circostanza deve ritenersi sufficiente per la valida proposizione della domanda di risarcimento. Per quanto riguarda l altra questione pregiudiziale sollevata dalla difesa del tour operator, cioè l impossibilità di risarcire l eventuale danno perché non patrimo niale, va detto quanto segue. L ordinamento contempla due distinte figure di pregiudizi risarcibili, il danno patrimoniale e quello non patrimoniale; il primo indennizzabile in ogni caso, il secon do solo in via eccezionale. Quest'ultimo, infatti, secondo l'art c.c. è risarcibile "solo nei casi determinati dalla legge". L'ammissibilità o meno del risarcimento del danno da "vacanza rovinata" dipende

6 quindi dalla qualificazione che si attribuisce al pregiudizio che il Circiello assume aver subito per mancato godimento del soggiorno come occasione di svago e/o di riposo. Indubbiamente il danno da "vacanza rovinata" è un pregiudizio non patrimoniale, sia quale danno emergente che in termini di lucro cessante, e la sua figura è molto simile a quella del danno morale che sarebbe causato dalla minore piacevolezza del luogo di soggiorno, dall inadeguatezza dell'alloggio e, in generale, dai disagi subiti dal turista a causa degli inadempimenti della controparte (nel caso in esame, e non è poco, lo stato di tensione con la moglie e l affidamento dei figli ad amici durante la notte). Si tratta, allora, di verificare se esista una espressa disposizione che consenta di accogliere la domanda, pur negando al danno alcun profilo economico. Da qualche tempo la maggiore giurisprudenza ha individuato tale disposizione nel l'art.13 1 CCV CONVENZIONE INTERNAZIONALE RELATIVA AL CONTRATTO DI VIAGGIO, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 27 dicembre 1977 n. 1084, il quale dispone nelle versioni ufficiali francese ed inglese (art.43, terzo comma, CCV) che al viaggiatore, per il caso di inadempimento dell'organizzatore del viaggio, debba rico noscersi il risarcimento di tout préjudice nella versione francese, e di any loss and damage in quella inglese (ex multis, Conc. Roma, 17 giugno 1987; Trib. Roma, 6 ottobre 1989; Trib.Bologna 15 ottobre 1992; Trib.Monza19 maggio 2003 n.1617 ; Trib.Torino 8 novembre 1996; Pret.Roma 11 dicembre 1996; Trib.Milano 4 giugno gno 1998; Pret. Ivrea 21 settembre 1998; Trib. Bari 8 agosto 2000;Trib. di Firenze 25 Settembre 2001 Trib. di Verbania 23/04/2002; Giudice di Pace di Ravenna 20 /05/2002 ; Ordinanza Trib. di Genova del 21/01/2003 e Corte di Cassazione 09/ 07/2003. L art.13 CCV nella versione italiana testualmente prevede che «l'organizzatore di viag gi risponde di qualunque pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale dei suoi obblighi di organizzazione quali risultano dal contratto o dalla presente Convenzione, salvo che egli non provi di essersi comportato da organizzatore di viaggi diligente»; ag-

7 giunge l'art. 15 CCV che «l'organizzatore di viaggi che fa effettuare da terzi servizi di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo relativi all'esecuzione del viaggio o del soggiorno, risponde di qualsiasi pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale di questi servizi, conformemente alle disposizioni che li regolano». Oltre alle riferite decisioni, va ricordata l ordinanza 6 aprile 2000 della Corte di Giustizia delle Comunità Europee che ha ammesso in generale la risarcibilità in base alle previsioni dell'art. 5 della direttiva n. 90/314/CEE (di cui il d.lgs. n. 111/95 costituisce l'attuazione) in materia di viaggi, vacanze e circuiti "tutto compreso Premesso quanto sopra e trattando del merito, questo giudice ritiene che alla luce dei principi generali affermati dalla riferita giurisprudenza, la domanda possa essere accolta nei confronti della IPERCLUB per la provata mancata corrispondenza fra quanto era stato convenuto e ciò che in realtà fu offerto al Circiello, avendo il tour operator violato gli obblighi informativi che gli competevano. La IPERCLUB (che, quale venditore del servizio turistico, risponde delle obbligazioni nei confronti del cliente) attraverso il catalogo avrebbe dovuto informare il Circiello sull utilizzo comodo ma alternativo o della zona pranzo o dei due posti-letto a piano terra, potendo il divano-letto essere aperto solo dopo aver spostato tavolo e sedie. La mancanza di indicazione nel depliant pubblicitario (che vincola sempre l or ganizzatore-venditore alle proprie responsabilità, art.9 2 D.Lgs n.111/1995) ha senz altro indotto in errore l attore che, a causa di quanto sopra, fu costretto ad un limitato uso della casa e, nelle ore notturne, fu costretto a far alloggiare il figlio Vin cenzo presso amici. L articolata prova testimoniale offerta dall attore (in particolare la dettagliata descrizione del bilocale assegnato al Circiello fornita da Della Monica Catello (udienza del 13 luglio 2005) e la documentazione in atti (le riproduzioni fotografiche costituiscono pur sempre un indizio) hanno dimostrato le carenze strutturali ed l insufficiente corredo del bilocale (per le quali, come si dirà, è responsabile anche il gestore del villaggio). La inadeguatezza degli ambienti e dei mobili, specie se raffrontati con gli altri al-

8 loggi prenotati contemporaneamente ed assegnati ad amici della stessa comitiva, inducono alla condanna dell Iperclub, ma l indennizzo va quantificato in misura diversa per effetto della malleva. Sebbene la società Blu Sardegna, gestore del villaggio turistico, non abbia allacciato alcun rapporto contrattuale diretto con l acquirente del soggiorno, tutta via il tour operator può rivalersi nei suoi confronti per quanto riguarda le inadem pienze che discendono da scorrettezze imputabili al fornitore stesso e rilevanti nel quadro dei rapporti negoziali intrattenuti tra le due entità imprenditoriali. Nel caso di specie, la domanda di malleva, proposta dal tour operator costretto a risarcire i danni conseguenti alle carenze della struttura e dell arredo, può essere in parte accolta,considerato che con la scrittura privata prodotta in atti la Blu Sar degna e l Iperclub convennero che le unità abitative sono tutte di livello standard, lumino se ed in ottimo stato di funzionalità; sono completamente arredate con mobilio di buona qualità esen te da vizi; sono tutte corredati da stoviglie e quant altro necessario per cucinare, dell occorrente per il riordino, il tutto in riferimento ad ogni tipologia. Pertanto ogni addebito giustificato esposto dai clienti alla PME relativo alla mancanza o insufficienza delle unità abitative sarà imputabile esclusivamente alla negligenza o imperizia del fornitore e sarà dalla PME trasferito al medesimo fornitore il quale dichiara fin d ora di assumere ogni costo. Del resto la società chiamata in garanzia non ha fornito alcun concreto motivo di opposizione, né alcuna prova contraria ed anzi ha evitato di costituirsi in giudizio e di comparire in udienza. Orbene, se è vero che il giudice deve valutare ogni elemento di prova senza attribuire valore determinante alla diserzione di un eventuale interrogatorio, non può non valutarsi negativamente anche la sola condotta passiva della Blu Sardegna, rimasta ininterrottamente assente nel processo. Le riferite circostanze confermano il suo inadempimento. Valutate le rispettive responsabilità e quantificata equitativamente all attualità in 600,00 la somma complessiva dovuta per risarcimento al Circiello, questo giudice ritiene che l indennizzo debba far carico all IPERCLUB S.p.A.già P.M.Europe per

9 un trenta per cento ed alla società BLU SARDEGNA S.R.L per il restante settanta per cento. Le spese di causa seguono la soccombenza in proporzione al grado di colpa. P.Q.M. il Giudice di Pace, decidendo sulla domanda proposta da Circiello Augusto contro la IPERCLUB S.p.A. già P.M.Europe S.p.A. e la società BLU SARDEGNA S.r.l., in per sona dei rispettivi L.R., così provvede: accoglie la domanda e dichiara la convenuta e la chiamata in garanzia corresponsabili del danno da vacanza rovinata; condanna per l effetto la IPERCLUB S.p.A., già P.M.Europe S.p.A., e la società BLU SARDEGNA S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti, al pagamento in favore dell attore della somma di 600,00 nelle proporzioni indicate, oltre interessi legali dalla domanda; determina le spese di causa in 613,35 (di cui 11,35 per spese vive, 322,00 per diritti di procuratore ed 280,00 per onorario) e, tenuto conto del con corso di colpa dell attore, condanna inoltre la IPERCLUB S.p.A., già P.M.Europe S. p.a., e la società BLU SARDEGNA S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti, al pagamento nelle proporzioni indicate della detta somma complessiva oltre IVA e C.P.A. con attribuzione all avv.umberto Visciano antistatario. Così deciso in Castellammare di Stabia, il 2 gennaio Il Giudice di Pace Ennio D Alessio

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