UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
|
|
- Benvenuto Pavone
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Si segnala una sentenza del Giudice di pace di Castellammare di Stabia dr.ennio D'Alessio in tema di danno da c.d. da " vacanza rovinata" con cui sono stati proporzionalmebnte condannati sia l'agenzia viaggi (30%) che il tour operator (70%). Preliminarmente il giudice ha statutio che il reclamo sui difetti della struttura formulato senza il rispetto del termine di dieci giorni sostenuto dalla difesa della convenuta non può essere considerato condizione di procedibilità, perché non considerato tale né dalla normativa in vigore nel 2004, né dal successivo Codice del Consumo ex D.Lgs 206/2005 che all art.64 parla di recesso che può manifestarsi mediante comunicazione scritta anche mediante telegramma, telex e/o fax. In secondo luogo il Giudice ha ritenuto che l'agenzia viaggi, quale venditore del servizio turistico, risponde delle obbligazioni nei confronti del cliente) giacchè attraverso il catalogo avrebbe dovuto informare l'attore sull utilizzo comodo ma alternativo o della zona pranzo o dei due posti-letto a piano terra, potendo il divano-letto essere aperto solo dopo aver spostato tavolo e sedie. La mancanza di indicazione nel depliant pubblicitario (che vincola sempre l organizzatore-venditore alle proprie responsabilità, art.9 2 D.Lgs n.111/1995) ha senz altro indotto in errore l attore che, a causa di quanto sopra, fu costretto ad un limitato uso della casa e, nelle ore notturne, fu costretto a far alloggiare il figlio presso amici. In definitiva la condanna per il risarcimento del danno non patrimoniale ammonta ad Euro 600,00 oltre alle spese legali. Nota a cura dell'avv.luigi Vingiani
2 UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE CASTELLAMMARE DI STABIA Sentenza n.98/2007 del 2 gennaio 2007, depositata l 8 gennaio 2007 Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Il Giudice di Pace Ennio D ALESSIO ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.5024 R.G.dell anno 2004 riservata a sentenza il 22 novembre 2006 tra Circiello Augusto nato a Castellammare di Stabia il 16 novembre 1958 ed elettivamente domiciliato ivi alla Via Silio Italico 45 presso l avv. Umberto Visciano che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell atto introduttivo attore- C O N T R O la IPERCLUB S.p.A.già P.M.Europe S.p.A. in persona del L.R. pro tempore, con sede in Roma via Barbarano Romano n.6 rappresentata e difesa dall avv.angela Orlando del Foro di Roma e con la stessa elettivamente domiciliata in Salerno alla via Rocco Cocchia n.147 presso l avv.angelo Puzo convenuta nonché la società BLU SARDEGNA S.r.l., in persona del L.R., con sede in Cagliari alla via Grazia Deledda n.74 chiamata in garanzia O G G E T T O : Risarcimento danni Conclusioni per le parti come da verbali di causa e memorie depositate.
3 Svolgimento del processo Con atto notificato il 29 ottobre 2004 Circiello Augusto ha citato innanzi a questo Ufficio la IPERCLUB S.p.A Vacanze di P.M.Europe S.p.A premettendo: - di aver stipulato con la convenuta la locazione per il periodo 17 luglio/31 luglio 2004 di un appartamento per uso turistico nel Villaggio Cittadella al n.30 sito nel Comune di Ottiolu (Sassari) per trascorrere con la famiglia ed insieme ad amici un periodo di vacanze; - che, corrisposto il prezzo di 688,00 come da fattura n.14809/e del 12 giugno 2004) e giunto sul luogo, aveva dovuto constatare che il bilocale si trovava in pessimo stato di manutenzione, gli arredi erano logori ed inservibili, il frigorifero piccolo e mal funzionante, gli ambienti angusti; - che, non avendo le rimostranze rivolte immediatamente al locale agente della Blu Sardegna ottenuto alcun effetto, il 19 luglio 2004 si era rivolto ai Carabinieri del posto presentando esposto scritto ed il 20 luglio seguente aveva indirizzato al tour operator un telegramma rappresentando la propria insoddisfazione; - che il 21 detti gli era stata proposta la sistemazione in differenti distanti località ma che egli aveva rifiutato per non sobbarcarsi agli oneri del trasferimento, posti a suo carico, per non perdere preziosi giorni di vacanza e per non allontanarsi dal gruppo di amici con i quali aveva progettato la vacanza. Queste circostanze lo avevano costretto, nonostante tutto, a soggiornare nel bilo cale fatiscente, con grave disagio ed una costante tensione tra lui e la moglie per cui, mancando ogni concreta risposta alla richiesta di indennizzo indirizzata con raccomandata 30/8/2004, si è rivolto al giudice per sentir condannare l IPERCLUB S.p.A. al risarcimento dei danni da determinarsi equitativamente, oltre interessi La difesa del Circiello ha prodotto l originale della citazione notificata, copia della raccomandata n del 4 settembre 2004 indirizzata dall avv.visciano all Iperclub, copia del telegramma inviato il 20 luglio 2004, copia autentica dell e sposto presentato il 19 luglio 2004 ai Carabinieri di Budoni, dieci foto con partico lari del bilocale, tre vaucher di soggiorno n del 12 giugno 2004 per l Ottio-
4 lu Club Resort e fattura n per 688,00, istanza di anticipazione udienza e comparsa conclusionale. Il 10 gennaio 2005, in sede di prima udienza, si è costituito l Iperclub S.p.A. che ha chiesto preliminarmente la chiamata in garanzia della Blu Sardegna s.r.l.con la quale aveva stipulato in data 3 dicembre 2003 una scrittura privata denominata di affittanza di un contingente di appartamenti sito in Porto Ottiolu, nel com - plesso turistico ricettivo denominato Porto Ottiolu Club Resort. La difesa della convenuta ha eccepito la improcedibilità della domanda perché la raccomandata di cui all art.19 D.Lgs 17/3/1995 n.111 sarebbe pervenuta oltre il decimo giorno dal rientro nella località di partenza; l appartamento assegnato al Circiello corrispondeva a quanto descritto nel catalogo e distava circa 150 metri dal mare; gli addetti in loco avevano sostituito divano letto e materassi; sarebbero state prospettate all attore soluzioni alternative, rifiutate senza alcuna giustificazione; la pretesa creditoria sarebbe infondata trattandosi di danno non patrimoniale non risarcibile, come da sentenza del Trib. di Venezia 24/9/2000. Notificata il 16 febbraio 2005 la chiamata in garanzia, la Blu Sardegna s.r.l. non si è costituita, per cui se ne dichiara la contumacia. La casa fu originariamente assegnata al dr Marcia, G.d.P. poi trasferito, che am messa la prova per testi formulata dall attore, respinse altrettanta richiesta della convenuta con ordinanza 10 maggio 2005, confermata il 13 luglio 2005 e ribadita da questo istruttore il 3 ottobre 2005 per le motivazioni che si richiamano e si confermano. Sono state ascoltate le persone indicate dall attore cioè Della Monica Catello (Castellammare di Stabia 19/1/1953), Elefante Vincenzo (Castellammare di Stabia 1/5/1957) e Scala Nicola ( Castellammare di Stabia 2/2/1955), la cui incapacità a testimoniare è stata formu lata tardivamente solo nella comparsa conclusiva. Dopo l'istruttoria, la causa è stata rinviata a sentenza sulle conclusioni riporta-
5 te nel verbale del 22 novembre MOTIVI DELLA DECISIONE Prima di esaminare il merito è opportuno risolvere le questioni pregiudiziali sollevate dalla difesa dell IPERCLUB S.p.A. La domanda non è improcedibile perché, se scopo della normativa indicata dalla convenuta (tra l altro abrogata con l entrata in vigore del Codice del Consumo ex D.Lgs 206/2005) era quella di porre il tour operator in condizione di eliminare ogni motivo del contendere, nel caso di specie deve ritenersi sufficiente il telegramma indirizzato alla società il giorno successivo all arrivo (20/7/2004) ed i reclami sporti al locale agente della Blu Sardegna il quale, come riferisce la stessa difesa convenuta, offrì soluzioni alternative, sulla cui congruità non si può giudicare perché indicate genericamente e sfornite di prova. Il reclamo sui difetti della struttura formulato senza il rispetto del termine di dieci giorni sostenuto dalla difesa della convenuta non può essere considerato condizione di procedibilità, perché non considerato tale né dalla normativa in vigore nel 2004, né dal successivo Codice del Consumo ex D.Lgs 206/2005 che all art.64 parla di recesso che può manifestarsi mediante comunicazione scritta anche mediante telegramma, telex e/o fax. Comunque il Circiello ha provato l invio della raccomandata successiva al rientro e questa circostanza deve ritenersi sufficiente per la valida proposizione della domanda di risarcimento. Per quanto riguarda l altra questione pregiudiziale sollevata dalla difesa del tour operator, cioè l impossibilità di risarcire l eventuale danno perché non patrimo niale, va detto quanto segue. L ordinamento contempla due distinte figure di pregiudizi risarcibili, il danno patrimoniale e quello non patrimoniale; il primo indennizzabile in ogni caso, il secon do solo in via eccezionale. Quest'ultimo, infatti, secondo l'art c.c. è risarcibile "solo nei casi determinati dalla legge". L'ammissibilità o meno del risarcimento del danno da "vacanza rovinata" dipende
6 quindi dalla qualificazione che si attribuisce al pregiudizio che il Circiello assume aver subito per mancato godimento del soggiorno come occasione di svago e/o di riposo. Indubbiamente il danno da "vacanza rovinata" è un pregiudizio non patrimoniale, sia quale danno emergente che in termini di lucro cessante, e la sua figura è molto simile a quella del danno morale che sarebbe causato dalla minore piacevolezza del luogo di soggiorno, dall inadeguatezza dell'alloggio e, in generale, dai disagi subiti dal turista a causa degli inadempimenti della controparte (nel caso in esame, e non è poco, lo stato di tensione con la moglie e l affidamento dei figli ad amici durante la notte). Si tratta, allora, di verificare se esista una espressa disposizione che consenta di accogliere la domanda, pur negando al danno alcun profilo economico. Da qualche tempo la maggiore giurisprudenza ha individuato tale disposizione nel l'art.13 1 CCV CONVENZIONE INTERNAZIONALE RELATIVA AL CONTRATTO DI VIAGGIO, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 27 dicembre 1977 n. 1084, il quale dispone nelle versioni ufficiali francese ed inglese (art.43, terzo comma, CCV) che al viaggiatore, per il caso di inadempimento dell'organizzatore del viaggio, debba rico noscersi il risarcimento di tout préjudice nella versione francese, e di any loss and damage in quella inglese (ex multis, Conc. Roma, 17 giugno 1987; Trib. Roma, 6 ottobre 1989; Trib.Bologna 15 ottobre 1992; Trib.Monza19 maggio 2003 n.1617 ; Trib.Torino 8 novembre 1996; Pret.Roma 11 dicembre 1996; Trib.Milano 4 giugno gno 1998; Pret. Ivrea 21 settembre 1998; Trib. Bari 8 agosto 2000;Trib. di Firenze 25 Settembre 2001 Trib. di Verbania 23/04/2002; Giudice di Pace di Ravenna 20 /05/2002 ; Ordinanza Trib. di Genova del 21/01/2003 e Corte di Cassazione 09/ 07/2003. L art.13 CCV nella versione italiana testualmente prevede che «l'organizzatore di viag gi risponde di qualunque pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale dei suoi obblighi di organizzazione quali risultano dal contratto o dalla presente Convenzione, salvo che egli non provi di essersi comportato da organizzatore di viaggi diligente»; ag-
7 giunge l'art. 15 CCV che «l'organizzatore di viaggi che fa effettuare da terzi servizi di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo relativi all'esecuzione del viaggio o del soggiorno, risponde di qualsiasi pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale di questi servizi, conformemente alle disposizioni che li regolano». Oltre alle riferite decisioni, va ricordata l ordinanza 6 aprile 2000 della Corte di Giustizia delle Comunità Europee che ha ammesso in generale la risarcibilità in base alle previsioni dell'art. 5 della direttiva n. 90/314/CEE (di cui il d.lgs. n. 111/95 costituisce l'attuazione) in materia di viaggi, vacanze e circuiti "tutto compreso Premesso quanto sopra e trattando del merito, questo giudice ritiene che alla luce dei principi generali affermati dalla riferita giurisprudenza, la domanda possa essere accolta nei confronti della IPERCLUB per la provata mancata corrispondenza fra quanto era stato convenuto e ciò che in realtà fu offerto al Circiello, avendo il tour operator violato gli obblighi informativi che gli competevano. La IPERCLUB (che, quale venditore del servizio turistico, risponde delle obbligazioni nei confronti del cliente) attraverso il catalogo avrebbe dovuto informare il Circiello sull utilizzo comodo ma alternativo o della zona pranzo o dei due posti-letto a piano terra, potendo il divano-letto essere aperto solo dopo aver spostato tavolo e sedie. La mancanza di indicazione nel depliant pubblicitario (che vincola sempre l or ganizzatore-venditore alle proprie responsabilità, art.9 2 D.Lgs n.111/1995) ha senz altro indotto in errore l attore che, a causa di quanto sopra, fu costretto ad un limitato uso della casa e, nelle ore notturne, fu costretto a far alloggiare il figlio Vin cenzo presso amici. L articolata prova testimoniale offerta dall attore (in particolare la dettagliata descrizione del bilocale assegnato al Circiello fornita da Della Monica Catello (udienza del 13 luglio 2005) e la documentazione in atti (le riproduzioni fotografiche costituiscono pur sempre un indizio) hanno dimostrato le carenze strutturali ed l insufficiente corredo del bilocale (per le quali, come si dirà, è responsabile anche il gestore del villaggio). La inadeguatezza degli ambienti e dei mobili, specie se raffrontati con gli altri al-
8 loggi prenotati contemporaneamente ed assegnati ad amici della stessa comitiva, inducono alla condanna dell Iperclub, ma l indennizzo va quantificato in misura diversa per effetto della malleva. Sebbene la società Blu Sardegna, gestore del villaggio turistico, non abbia allacciato alcun rapporto contrattuale diretto con l acquirente del soggiorno, tutta via il tour operator può rivalersi nei suoi confronti per quanto riguarda le inadem pienze che discendono da scorrettezze imputabili al fornitore stesso e rilevanti nel quadro dei rapporti negoziali intrattenuti tra le due entità imprenditoriali. Nel caso di specie, la domanda di malleva, proposta dal tour operator costretto a risarcire i danni conseguenti alle carenze della struttura e dell arredo, può essere in parte accolta,considerato che con la scrittura privata prodotta in atti la Blu Sar degna e l Iperclub convennero che le unità abitative sono tutte di livello standard, lumino se ed in ottimo stato di funzionalità; sono completamente arredate con mobilio di buona qualità esen te da vizi; sono tutte corredati da stoviglie e quant altro necessario per cucinare, dell occorrente per il riordino, il tutto in riferimento ad ogni tipologia. Pertanto ogni addebito giustificato esposto dai clienti alla PME relativo alla mancanza o insufficienza delle unità abitative sarà imputabile esclusivamente alla negligenza o imperizia del fornitore e sarà dalla PME trasferito al medesimo fornitore il quale dichiara fin d ora di assumere ogni costo. Del resto la società chiamata in garanzia non ha fornito alcun concreto motivo di opposizione, né alcuna prova contraria ed anzi ha evitato di costituirsi in giudizio e di comparire in udienza. Orbene, se è vero che il giudice deve valutare ogni elemento di prova senza attribuire valore determinante alla diserzione di un eventuale interrogatorio, non può non valutarsi negativamente anche la sola condotta passiva della Blu Sardegna, rimasta ininterrottamente assente nel processo. Le riferite circostanze confermano il suo inadempimento. Valutate le rispettive responsabilità e quantificata equitativamente all attualità in 600,00 la somma complessiva dovuta per risarcimento al Circiello, questo giudice ritiene che l indennizzo debba far carico all IPERCLUB S.p.A.già P.M.Europe per
9 un trenta per cento ed alla società BLU SARDEGNA S.R.L per il restante settanta per cento. Le spese di causa seguono la soccombenza in proporzione al grado di colpa. P.Q.M. il Giudice di Pace, decidendo sulla domanda proposta da Circiello Augusto contro la IPERCLUB S.p.A. già P.M.Europe S.p.A. e la società BLU SARDEGNA S.r.l., in per sona dei rispettivi L.R., così provvede: accoglie la domanda e dichiara la convenuta e la chiamata in garanzia corresponsabili del danno da vacanza rovinata; condanna per l effetto la IPERCLUB S.p.A., già P.M.Europe S.p.A., e la società BLU SARDEGNA S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti, al pagamento in favore dell attore della somma di 600,00 nelle proporzioni indicate, oltre interessi legali dalla domanda; determina le spese di causa in 613,35 (di cui 11,35 per spese vive, 322,00 per diritti di procuratore ed 280,00 per onorario) e, tenuto conto del con corso di colpa dell attore, condanna inoltre la IPERCLUB S.p.A., già P.M.Europe S. p.a., e la società BLU SARDEGNA S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti, al pagamento nelle proporzioni indicate della detta somma complessiva oltre IVA e C.P.A. con attribuzione all avv.umberto Visciano antistatario. Così deciso in Castellammare di Stabia, il 2 gennaio Il Giudice di Pace Ennio D Alessio
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA. Nella causa iscritta al n. XXXX del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili TRA
Abstract: Il viaggiatore che voglia ottenere risarcimento del danno da vacanza rovinata determinato da inesatto adempimento del contratto di viaggio non deve agire contro l agenzia di viaggi quando questa
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Unico, dott.ssa Consiglia Invitto ha pronunciato la seguente
DettagliSentenza n. 98/07 del gdp Castellamamre di stabia in tema di vacanza rovinata
Sentenza n. 98/07 del gdp Castellamamre di stabia in tema di vacanza rovinata Autore: Vingiani Luigi In: Magistratura ordinaria Si segnala una recente sentenza del Giudice di pace di Castellammare di Stabia
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015 CHESSA S.R.L tra GAIAS GIUSEPPE AUTOTRASPORTI e ATTORE CONVENUTO Oggi 18 febbraio 2016 innanzi al dott. Cinzia Caleffi,
DettagliTRIBUNALE DI CATANIA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA. Per: ***********************, rappresentato e difeso congiuntamente e
TRIBUNALE DI CATANIA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA Per: ***********************, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall Avv. ********* e dall Avv. ************** ed elettivamente
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA N. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA RESTAG / BT ITALIA S.P.A. (GU14/441/2014) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 13 ottobre 2014; VISTA la legge 14 novembre
Dettagli(Giudice di Pace di Palermo, Dr.ssa Mantegna, sentenza n. 3209/12 parti : S.M. c/ Italiana Assicurazioni S.p.A.).
Principi di buona fede e correttezza Frazionamento richiesta risarcitoria (per danni fisici e danni materiali) Improponibilità domanda Irrilevanza mancata iscrizione a ruolo causa connessa Giudice di Pace
DettagliOggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX
Determinazione dirigenziale n. 2 del 18 febbraio 2015 Oggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX IL DIRIGENTE VISTI i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
DettagliSentenza n. 767/2015 pubbl. il 27/06/2015 RG n. 4586/2012
N. R.G. 4586/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Unica CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Novella Legnaioli ha pronunciato la seguente
Dettagliwww.unijuris.it R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. /09 R.A.C.C. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Udine, sezione civile, composto dai Signori Magistrati: dott. Alessandra BOTTAN PRESIDENTE dott. Gianfranco
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario [Estensore]
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Massimiliano Silvetti Avv. Alessandro Leproux Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia
DettagliArt. 54 decreto legge
Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo
DettagliUFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ATTO DI CITAZIONE PER, in persona del legale rappresentante pro tempore, _ ( n a t o / a a, i l _ / _ / _, C. F. :, r e s i d e n t e i n _ ( _ ), Via - CAP: ), con sede
DettagliDETERMINAZIONE. Tit. 2013.1.10.21.692 del 5/09/2014
Area Definizione delle controversie DETERMINAZIONE Determinazione n. 4/2014 DEFC.2014.4 Tit. 2013.1.10.21.692 del 5/09/2014 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E FASTWEB X LA RESPONSABILE DEL
DettagliIl giorno 27/02/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente
DELIBERA N. 9/2015 TITOLO 2015.1.10.4 2013.1.10.21.1145 LEGISLATURA X Il giorno 27/02/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:
DettagliL obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del
L obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del danno da sinistro stradale: criticità e dubbi interpretativi. Tra le materie per le quali è previsto il tentativo obbligatorio
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. In nome del popolo italiano. Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.gianfranco Pellizzoni Presidente rel.; dott. Francesco
DettagliSETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI E CONTRATTI UFFICIO AFFARI LEGALI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 669
(Cat.. Cl. Fasc..) CITTA DI ASTI SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI E CONTRATTI UFFICIO AFFARI LEGALI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 669 in data 19/04/2016 Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DOMICILIAZIONE
DettagliTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA. Sezione I
Tribunale di Verona Sentenza 25.9.2013 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA Sezione I Al termine della camera di consiglio il Giudice pronuncia mediante lettura
DettagliTermini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici
Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Unico, dott.ssa Consiglia Invitto ha pronunciato la seguente
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Prof. Avv. Andrea Gemma Avv. Michele Maccarone Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro
DettagliAG0 / /V CONTRATTO DI VERIFICA TRIENNALE DELL ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE
Codice identificativo: 02599281207 (Autorizzazione n. 69 del 17/04/2007) AG0 / /V CONTRATTO DI VERIFICA TRIENNALE DELL ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE Con la presente scrittura privata da valere a tutti
DettagliAllegato: Contratto di fornitura di servizi
All. n. 2. Allegato: Contratto di fornitura di servizi Premesso che: - Commerfin S.C.P.A., con sede legale in Roma, Via Nazionale, 60 (la Società o Commerfin ), iscrizione al Registro delle Imprese di
DettagliComitato Regionale per le Comunicazioni
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Comitato Regionale per le Comunicazioni DELIBERA n. 29/2014 TITOLO 1.10.21/619 1.10.4. LEGISLATURA IX Il giorno 11 luglio 2014 si è riunito nella sede
DettagliOGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate
Informativa per la clientela di studio N. 83 del 13.07.2011 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate Gentile cliente, con la stesura del presente documento informativo
DettagliRoma,28 dicembre 2007
CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta
DettagliIL DANNO DA VACANZA ROVINATA
Aspetti sostanziali: con danno da vacanza rovinata s intende: la lesione dell interesse del turista al pieno godimento del proprio tempo libero ed, in particolare, della occasione di svago e di divertimento
DettagliIl principio di buona fede nei contratti di franchising
Il principio di buona fede nei contratti di franchising In questo articolo verrà analizzato il principio di buona fede applicato ai contratti di franchising, anche grazie all analisi della giurisprudenza
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE
N. R.G. 4925/2012 TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE Oggi 20 novembre 2014, alle ore 10.30, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, sono comparsi: L avv. PRESTIA CRISTIAN per parte attrice il
DettagliTRIBUNALE DI UDINE. sezione civile
TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Successivamente oggi 26.3.2012, ore 10.00, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n XXX/12 R.A.C.C., promossa da (A ) con
DettagliRISOLUZIONE N. 100/E. Roma, 08 aprile 2009. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
RISOLUZIONE N. 100/E Roma, 08 aprile 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso \ OGGETTO: Istanza di interpello - Art. 11, comma 13, legge 30 dicembre 1991 n. 413. Deducibilità di costi per attività
DettagliRISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008
RISOLUZIONE N. 94/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 marzo 2008 OGGETTO Istanza di interpello Articolo 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212. Servizi relativi ad attività di scommesse resi
DettagliOggetto: definizione della controversia XXX/ OKCOM XXX.
Determinazione dirigenziale n. 15 del 24 dicembre 2014 Oggetto: definizione della controversia XXX/ OKCOM XXX. IL DIRIGENTE VISTI i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.,
DettagliDeterminazione 15/2015. Definizione della controversia Arioli XXX /Teletu IL DIRIGENTE
Determinazione 15/2015 Definizione della controversia Arioli XXX /Teletu IL DIRIGENTE VISTA la L. 14 novembre 1995, n. 481, Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione
DettagliOBBLIGO DI INFORMAZIONE DELL AGENTE CIRCA I DOCUMENTI E LE FORMALITA PER L ESPATRIO
Università Degli Studi Di Milano Bicocca -Scienze del turismo- Diritto del turismo OBBLIGO DI INFORMAZIONE DELL AGENTE CIRCA I DOCUMENTI E LE FORMALITA PER L ESPATRIO Federica Cabassi, Francesca Sergi,
DettagliMANDATO DI LOCAZIONE TRANSITORIA A SCOPO TURISTICO
MANDATO DI LOCAZIONE TRANSITORIA A SCOPO TURISTICO Il sottoscritto Sig.., nato a.. il./ /.. ed ivi residente in C.F..., di seguito denominato... Premesso che: a) è titolare, nella veste di proprietario
DettagliDETERMINAZIONE. Determinazione n. 3/2013 Prot. n. 7162. Tit. 1.10.21/490 del 18/02/2013
DETERMINAZIONE Determinazione n. 3/2013 Prot. n. 7162 Tit. 1.10.21/490 del 18/02/2013 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA XXXXX E TELECOM ITALIA LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO CORECOM VISTA la l.
DettagliDELIBERA DL/025/15/CRL/UD del 4 febbraio 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA V. M./ FASTWEB XXX (LAZIO/D/2/2014) IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO
DELIBERA DL/025/15/CRL/UD del 4 febbraio 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA V. M./ FASTWEB XXX (LAZIO/D/2/2014) IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO NELLA riunione del 4 febbraio 2015; VISTA la legge 14 novembre
DettagliBrevi note sulla responsabilità del dipendente bancario verso i terzi ed il datore di lavoro. R.C. PROFESSIONALE BANCARI
Brevi note sulla responsabilità del dipendente bancario verso i terzi ed il datore di lavoro. R.C. PROFESSIONALE BANCARI FONTI DELLA RESPONSABILITA La normativa vigente in materia 2 I fondamenti concettuali
DettagliLa rilevazione contabile di ratei, risconti, costi e ricavi anticipati
La rilevazione contabile di ratei, risconti, costi e ricavi anticipati Alla data odierna i bilanci approvati nei 120 giorni, entro cioè il 30 aprile, risulteranno essere tutti depositati. Per le società
DettagliDELIBERA N. 25/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA MP XXX / BT ITALIA XXX
DELIBERA N. 25/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA MP XXX / BT ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO Nella Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità. Corecom Lazio
DettagliTutela del viaggiatore e dell azienda cliente: normative e diritti nel trasporto aereo
Tutela del viaggiatore e dell azienda cliente: normative e diritti nel trasporto aereo QUALI TUTELE SONO PREVISTE IN CASO DI CANCELLAZIONE DEL VOLO? (Regolamento 281/2004) RIMBORSO del prezzo del biglietto
DettagliTRIBUNALE DI ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI
TRIBUNALE DI ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI L avv. Achille M.G. Cod. Fisc. BRN CLL 47C31 C971E, elettivamente domiciliato in al Corso Umberto I, 61 rappresentato e difeso da se medesimo ex art. 86 c.p.c.
DettagliRISOLUZIONE N. 323/E
RISOLUZIONE N. 323/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 11 ottobre 2002 Oggetto: Istanza d interpello ai sensi dell articolo 11 della legge 212 del 2000. Articolo 7 del D.P.R. n. 633 del
DettagliFATTI ILLECITI. Responsabilità da fatto illecito. (art. 2043 c.c.)
Responsabilità da fatto illecito (art. 2043 c.c.) Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno Responsabilità extra-contrattuale
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 18573 Anno 2014 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: D'ASCOLA PASQUALE Data pubblicazione: 03/09/2014 ORDINANZA sul ricorso 14690-2012 proposto da: NAPOLITANO PAOLO NPLPLA78L04L259I,
DettagliDETERMINAZIONE. Tit. 2013.1.10.21.684 del 5/09/2014 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E VODAFONE OMNITEL B.V. - TELETU
Area Definizione delle controversie DETERMINAZIONE Determinazione n. 3/2014 DEFC.2014.3 Tit. 2013.1.10.21.684 del 5/09/2014 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E VODAFONE OMNITEL B.V. - TELETU
DettagliIl fallimento italiano delle società trasferite all estero
Il fallimento italiano delle società trasferite all estero La globalizzazione, con l apertura delle frontiere, e l allargamento dei mercati, comporta contatti sempre più intensi con imprenditori esteri.
DettagliCassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo
Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo Cataldi.it Il giudice del lavoro adito con impugnativa
DettagliL ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI. I PRESUPPOSTI DI ASSOGGETTABILITA DEI RIFIUTI ALLE IMPOSTE COMUNALI
L ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI. I PRESUPPOSTI DI ASSOGGETTABILITA DEI RIFIUTI ALLE IMPOSTE COMUNALI A cura della Dott.ssa Valentina Vattani Il tema dell assimilazione dei rifiuti
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Abstract. L illegittima iscrizione del nominativo di un individuo nell archivio della Centrale Interbancaria dei soggetti segnalati come protestati, con conseguente revoca temporanea per l iscritto della
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA SANNA / H3G S.P.A. (GU14 n. 922/2013) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 7 maggio 2014; VISTA la legge 14 novembre
DettagliTITOLO VII USI IN MATERIA ALBERGHIERA
TITOLO VII 175 Capitolo primo USI IN MATERIA DI ALBERGHI Sommario Ammissione agli alberghi Art. 1 Prenotazione di camere «2 Condizione e durata del contratto «3 Prenotazioni di servizi extra «4 Accettazione
DettagliRisoluzione n.125/e. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.P.R. n. 131 del 1986, è stato esposto il seguente
Risoluzione n.125/e Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 aprile 2008 OGGETTO: Istanza di interpello - riacquisto di prima casa a titolo gratuito Decadenza dai benefici di cui alla nota II-bis
Dettagli«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it
«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it SPECIFICITA DELL APPELLO. Il D. LGS. 546/1992 disciplina le impugnazioni al Capo 3, la cui sezione seconda al suo
DettagliDETERMINAZIONE. Determinazione n. 4/2013 Prot. n. 7131. Tit. 1.10.21/447 del. 18/2/2013. Il Comitato Regionale per le Comunicazioni
DETERMINAZIONE Determinazione n. 4/2013 Prot. n. 7131 Tit. 1.10.21/447 del. 18/2/2013 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA XXXXX E TELECOM ITALIA Il Comitato Regionale per le Comunicazioni VISTA
DettagliQUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,
DettagliTRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. e difeso dall Avv. (C.F.) fax., indirizzo PEC nel cui PREMESSO
TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI Il Sig. (Creditore) (C.F.) rappresentato e difeso dall Avv. (C.F.) fax, indirizzo PEC nel cui Studio, in Bologna,, ha eletto domicilio come
DettagliUsura psico fisica in assenza di riposi compensativi Renzo La Costa
Usura psico fisica in assenza di riposi compensativi Renzo La Costa Lavorare di domenica e non avere riposi compensativi determina il danno da usura psicofisica da risarcire al lavoratore. Così si è espressa
DettagliLe Prestazioni c.d. i Limiti di Elasticità della
Le Prestazioni c.d. accessorie all alloggio e i Limiti di Elasticità della Causa del Contratto d Albergo CORTE DI CASSAZIONE, sez. III Sentenza del 22 gennaio 2002, n. 707 Pres. Giuliano Rel. Durante P.M.
DettagliTRIBUNALE CIVILE DI MILANO ATTO DI CITAZIONE. rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, Via
TRIBUNALE CIVILE DI MILANO ATTO DI CITAZIONE La società ALFA S.P.A., P.I. 01020304050, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, Via Monte di Pietà n. 15, presso
DettagliIL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO
IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO Al fine di garantire la posizione del cittadinocontribuente, il legislatore ha mutuato, nel processo tributario, un istituto tipico di quello amministrativo
DettagliFATTO E DIRITTO MOTIVI DELL APPELLO
Commissione tributaria regionale Emilia Romagna, sez. XX, 19 agosto 2011, n. 75 FATTO E DIRITTO L Agenzia delle Entrate di Guastalla appella la sentenza n 55/01/08 con cui la Commissione Tributaria Provinciale
DettagliASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Comitato Regionale per le Comunicazioni
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Comitato Regionale per le Comunicazioni DELIBERA n. 19/2012 TITOLO 1.10.21/227 1.10.4 LEGISLATURA IX Il giorno 5 giugno 2012 si è riunito nella sede di
DettagliTit. 1.10.21/1455 del 19/12/2014. La Responsabile del Servizio Corecom
Area Definizione delle controversie DETERMINAZIONE Determinazione n. 10/2014 DEFC.2014.10 Tit. 1.10.21/1455 del 19/12/2014 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X / SKY ITALIA X La Responsabile del
DettagliRISOLUZIONE N. 328/E
RISOLUZIONE N. 328/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 14 novembre 2007 OGGETTO: Istanza di Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212; interpretazione dell art. 15, comma 1, lett.
Dettagli* * * * * TRIBUNALE DI TERNI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Abstract. Una coppia di coniugi ha citato in giudizio, innanzi al Tribunale di Terni, l agenzia di viaggi dalla quale avevano acquistato una crociera per il loro viaggio di nozze. Gli attori non avevano
DettagliI CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO
I CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO Come affrontare e gestire i reclami con l organizzatore del viaggio prima, durante e dopo una vacanza rovinata Il pacchetto turistico Il modo più semplice per godere
DettagliRoma, 30 ottobre 2008
RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione
DettagliIMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON
IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON PROPRIETARIA?Cassazione, sez. II, 18 settembre 2012, n. 15644 commento e testo Diritto e processo.com
DettagliIl consumatore può rescindere il contratto senza pagare nessuna penale nei seguenti casi:
CONDIZIONI DEL SERVIZIO IN CASO DI PAGAMENTO CON BONIFICO 1. CONTRATTO DI VIAGGIO I contratti di viaggio come il presente sono regolati dalle disposizioni contenute nel D.Lgs 206/2005, D.Lgs 111 del 17/3/95
DettagliRISOLUZIONE N. 90 /E
RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,
DettagliTribunale di. Atto di citazione **** della Sig.ra XXX, nata a... il. ed ivi residente in via,
Tribunale di. Atto di citazione **** Nell interesse della Sig.ra XXX, nata a... il. ed ivi residente in via, n., c.f.:., rappresentata e difesa, come da procura a margine del presente atto dall'avv....
DettagliCollegio di Roma, 12 febbraio 2010, n.44
Collegio di Roma, 12 febbraio 2010, n.44 Categoria Massima: Mutuo fondiario Parole chiave: Ammortamento, Condizioni contrattuali, Mutuo fondiario In materia di mutuo fondiario è censurabile il comportamento
DettagliCapitolo 4 - LEASING. Sommario
Capitolo 4 - LEASING Sommario Sezione I Leasing mobiliare Definizione Art. 1 Scelta del fornitore 2 Forma del contratto 3 Ordinazione del bene 4 Consegna del bene 5 Legittimazione attiva dell utilizzatore
DettagliSCUOLA FORENSE ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO INCONTRO DEL 30.09.2011
SCUOLA FORENSE ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO INCONTRO DEL 30.09.2011 Gli indici della natura subordinata del rapporto di lavoro Relazione dell Avv. Paolo Valla * * * Traccia dei casi da trattare Controversia
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)
N. 00007/2015 REG.PROV.COLL. N. 01072/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
DettagliCIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015
CIRCOLARE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 aprile 2015 OGGETTO: Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri
DettagliCommissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio
Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. 149 del 17.4.2009, dep. il 21.5.2009. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente
DettagliCONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (LAVORO A PROGETTO) Tra le sotto indicate Parti: La Società.. srl, costituita ai sensi della Legge italiana con sede a Milano in via., C.F. e P. IVA.,
DettagliCass. Sez. III 02 Luglio 2010 n 15706
Il danno tanatologico Cass. Sez. III 02 Luglio 2010 n 15706 Veronica Maina Valeria Mastrolembo Barnà Parti Familiari della vittima Generali Assicurazioni SpA T.R. Fatti Il minore viaggiava sul ciclomotore
DettagliContratto internazionale di Agenzia
Contratto internazionale di Agenzia Tra:.... con sede in (in seguito denominato "il Fabbricante") e: con sede in (in seguito denominato "l'agente") SI CONVIENE QUANTO SEGUE: Art. 1: Territorio e Prodotti
DettagliCOMUNE DI BORGO A MOZZANO (Provincia di Lucca) CONVENZIONE CON L ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE SAN GIOVANNI LEONARDI PER GESTIONE SERVIZI CULTURALI
Rep. N. COMUNE DI BORGO A MOZZANO (Provincia di Lucca) CONVENZIONE CON L ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE SAN GIOVANNI LEONARDI PER GESTIONE SERVIZI CULTURALI Ai sensi dell art. 10 della L.R. 26.4.1993, n.28,
DettagliCOMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI. RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92 proposto dal sig. (riportare dati identificativi, domicilio fiscale, P. IVA), nato a il, C.F., rappresentato
DettagliMEDIAZIONE OBBLIGATORIA: ILLUMINATA ORDINANZA DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO. LINEE GUIDA PER TUTTI I GIUDICI ONORARI Domenico Lenoci
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: ILLUMINATA ORDINANZA DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO. LINEE GUIDA PER TUTTI I GIUDICI ONORARI Domenico Lenoci Diritto e processo.com Si susseguono pronunce giurisprudenziali su
DettagliSanta Fe Creative Journeys
SCHEDA DI PRENOTAZIONE Stampare la scheda, compilarla e inviarla a: +.505.992.6128 oppure per e-mail a: p.antonicelli@sevendirections.net Nome del Tour:: 1... Data di partenza: (richiesta)... Nome del
DettagliIl giorno 12 dicembre 2014 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:
DELIBERA N. 52/2014 TITOLO 2014.1.10.4 2014.1.10.21.35 LEGISLATURA IX Il giorno 12 dicembre 2014 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei
DettagliRISOLUZIONE N. 337/E
RISOLUZIONE N. 337/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 01 agosto 2008 Oggetto: Istanza d Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - IVA - Operazioni accessorie -
DettagliRISOLUZIONE N. 110/E
RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.
DettagliNews per i Clienti dello studio
News per i Clienti dello studio N. 64 del 29 Aprile 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Responsabilità solidale negli appalti e deroghe della contrattazione collettiva: quale disciplina applicare? Gentile
DettagliDeterminazione 23/2015 Definizione della controversia Lotito XXX/ Clouditalia Communications s.p.a. IL DIRIGENTE
Determinazione 23/2015 Definizione della controversia Lotito XXX/ Clouditalia Communications s.p.a. IL DIRIGENTE VISTA la L. 14 novembre 1995, n. 481, Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi
DettagliConclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015
Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,
DettagliIl Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice. dott. Michele Ruvolo, della Sezione Distaccata di Bagheria, ha SENTENZA T R A
TRIBUNALE DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Michele Ruvolo, della Sezione Distaccata di Bagheria, ha pronunciato
DettagliRISOLUZIONE N. 209/E
RISOLUZIONE N. 209/E Roma, 18 novembre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello - Art. 25-bis DPR n. 600 del 1973 Attività di procacciatore d affari Società XY S.p.A.
DettagliRegolamento per la concessione in uso di beni mobili comunali
COMUNE DI RIVELLO Provincia di Potenza Regolamento per la concessione in uso di beni mobili comunali Approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 8 in data 19 agosto 2008. ART. 1 Oggetto
DettagliSentenza della Corte. 12 febbraio 1974
Sentenza della Corte 12 febbraio 1974 Giovanni Maria Sotgiu contro Deutsche Bundespost - (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Bundesarbeitsgerischt) Causa 152/73 1. LIBERA CIRCOLAZIONE - LAVORATORI
DettagliTRIBUNALE DI... Ricorso per la modificazione delle condizioni di separazione ex. art. 155ter c.c.
TRIBUNALE DI... Ricorso per la modificazione delle condizioni di separazione ex art. 155ter c.c. Il sig.... nato a... il... e residente in... Via... n.... è rappresentato e difeso per mandato a margine
DettagliRISOLUZIONE N. 46/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli
DettagliInfiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale:
Infiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale: Anche se di proprietà esclusiva risponde il condominio in persona dell amministratore L art. 1126 cod. civ. Lastrici solari
Dettagli