Leggi, ordinanze e circolari
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- Ernesto Turco
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1 Informazioni specifiche Fiscalità negli investimenti collettivi di capitale Dicembre 2009 I Introduzione Gli aspetti di diritto fiscale svolgono un ruolo chiave per tutti coloro che operano sul mercato dei fondi d investimento, a cominciare dai singoli investitori e dalle società offerenti dei prodotti. Le disposizioni normative si presentano in parte complesse e sono basate su diverse leggi. Questa pubblicazione intende offrirvi una visione semplificata delle varie leggi, ordinanze e circolari emanate in materia, fornendovi un riepilogo sintetico delle principali disposizioni riguardanti 1. gli investitori (acquisto e vendita di quote; collocamenti in investimenti collettivi di capitale e relativi redditi); gli investimenti collettivi di capitale (portafoglio e utilizzo del risultato); 4 3. gli offerenti di fondi (direzione, banca depositaria, società d investimento a capitale variabile (SICAV), società in accomandita per gli investimenti collettivi di capitale (SAIC) e loro mandatari). 5 6 La presente pubblicazione si limita alle disposizioni generali e non tratta singole regolamentazioni di dettaglio, prescrizioni specifiche per forme particolari di investimenti collettivi oppure altre norme in deroga. Pertanto, essa non permette sempre una valutazione definitiva di una determinata situazione fiscale. 7 SFA FI Steuern_i_0912 1/10
2 II Leggi, ordinanze e circolari La seguente tabella fornisce uno sguardo sulle principali disposizioni di legge applicabili nell ambito dei fondi d investimento e segnatamente sulle leggi/ordinanze federali e circolari dell Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Vi ricordiamo che, per quanto attiene alla tassazione degli investitori, in Svizzera sono applicabili anche normative cantonali non considerate nella presente informazione. 8 9 Leggi e ordinanze Legge federale (LF) sulle tasse di bollo (LTB) Ordinanza federale (OF) sulla LTB (OTB) LF sull imposta federale diretta (LIFD) LF sull imposta pre (LIP) OF sulla LIP (OIprev) LF concernente l imposta sul valore aggiunto (LIVA) OF sulla LIVA (OIVA) Circolari ecc. Circolare n. 12 Tassa di negoziazione [Circ. 12] Circolare n. 24 Investimenti collettivi di capitale ai fini dell imposta pre e delle tasse di bollo [Circ. 24] Circolare n. 24 Investimenti collettivi di capitale ai fini dell imposta pre e delle tasse di bollo [Circ. 24] Circolare n. 25 Imposizione degli investimenti collettivi di capitale e dei loro investitori [Circ. 25] Opuscolo n. 14 Finanza (banche società di fondi e simili) [Op. 14] Le leggi, ordinanze, circolari ecc. riportate nella tabella qui sopra sono consultabili in Internet. Potete trovare i relativi link sul sito (rubrica «Regulierung & Steuern/Steuern national» / «Régulation & Fiscalité/Fiscalité nationale»). 13 III Investimenti collettivi di capitale svizzeri: panoramica delle principali regolamentazioni Investimenti collettivi di capitale senza possesso fondiario A Principio I fondi su base contrattuale, le società d investimento a capitale variabile (SICAV) e le società in accomandita per l investimento collettivo di capitale (SAIC) sono considerati veicoli trasparenti ai fini fiscali e a eccezione degli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto non rappresentano soggetti fiscali a sé stanti. Sostanza e redditi vengono quindi tassati esclusivamente e direttamente presso l investitore, sulla base delle disposizioni vigenti al suo domicilio fiscale. In Svizzera, per quanto attiene ai collocamenti in quote di investimenti collettivi di capitale, valgono in linea di massima le stesse regole previste per gli investimenti diretti sui mercati coperti dai rispettivi prodotti. 14 SFA FI Steuern_i_0912 2/10
3 B Principali regolamentazioni (La freccetta rimanda alla relativa base legale) Investitori 16 Ambito Acquisto e riscatto di quote di investimenti collettivi di capitale (mercato primario) Base impositiva Importo della transazione Genere di Tassa di negoziazione Osservazioni generali Acquisti e riscatti di quote di investimenti collettivi di capitale (emissioni e rimborsi) non sono imponibili ai fini della tassa di negoziazione [ Circ. 12 ]. 17 Acquisto e riscatto di quote di investimenti collettivi di capitale (mercato secondario) Importo della transazione Tassa di negoziazione Le transazioni, ovvero acquisti e vendite di quote di investimenti collettivi di capitale per il tramite di un commerciante di valori mobiliari, sono imponibili ai fini della tassa di negoziazione [ Circ. 12 ]. 18 Collocamenti in quote di investimenti collettivi di capitale Valore di mercato dell investime nto sulla sostanza Le quote di investimenti collettivi di capitale detenute da persone fiscalmente imponibili in Svizzera sono considerate sostanza imponibile. 19 Redditi di quote di investimenti collettivi di capitale reddito sul I redditi di quote di investimenti collettivi di capitale sono considerati redditi imponibili dal fisco svizzero. Per i fondi a capitalizzazione il reddito imponibile annuo può essere consultato nel rapporto d'esercizio del fondo oppure nel listino dei corsi HB dell AFC. 20 Investitori in Svizzera: possibilità di richiedere, sulla dichiarazione fiscale, il rimborso dell eventuale IP trattenuta dai redditi distribuiti. Investitori all estero: per la richiesta di rimborso dell imposta fanno stato le disposizioni di eventuali convenzioni sulla doppia imposizione vigenti tra la Svizzera e i rispettivi paesi di domicilio degli investitori. 21 SFA FI Steuern_i_0912 3/10
4 Utili di capitale (versati con cedola separata) Imposte sugli utili in capitale In Svizzera, gli utili in capitale nella sostanza privata non sono imponibili [ Circ. 25 ]. 22 Riscatto di quote di investimenti collettivi di capitale Reddito maturato compreso nel prezzo di riscatto reddito sul In Svizzera, il reddito compreso nel prezzo di riscatto non è considerato reddito imponibile e non è assoggettato all imposta pre Investimento collettivo di capitale o 24 Ambito Emissione e rimborso di quote Base impositiva Transazioni Genere di imposta Tassa di negoziazione Osservazioni generali Le emissioni e i rimborsi di quote non sono imponibili ai fini della tassa di negoziazione [ Circ. 12 ]. 25 Acquisti e vendite di investimenti Transazioni Tassa di negoziazione Acquisti e vendite di titoli per conto del veicolo d investimento collettivo di capitale non sono imponibili ai fini della tassa di negoziazione [ Circ. 12 ]. 26 Redditi su investimenti patrimoniali sviz- zera Detenzione di investimenti Per l imposta pre svizzera può essere presentata richiesta di rimborso. 27 Imposte alla fonte estere In alcuni stati è possibile richiedere, per conto del veicolo di investimento collettivo di capitale e per l ammontare delle quote detenute da investitori di quei paesi, un agevolazione fiscale tramite rimborso o direttamente alla fonte [ Circ. 24 ]. 28 SFA FI Steuern_i_0912 4/10
5 Commissioni degli offerenti di fondi e altri costi amministrativi Compensi a offerenti di fondi, altri costi federale diretta, imposta pre I costi, a seconda del loro genere, possono essere portati in detrazione dal reddito (se da considerarsi tale ai fini fiscali da parte dell investitore) oppure devono essere compensati con la posizione utili/perdite in capitale realizzati [ Circ. 24 ]. 29 Utilizzo del risultato (per la determinazione dell utile e degli utili di capitale di investimenti collettivi svizzeri fanno stato primariamente la LIFD e la LIP). Distribuzione/ capitalizzazio ne di redditi I redditi sono assoggettati all imposta pre del 35% (rimborso richiedibile, v. parte «Investitori») Per i fondi a capitalizzazione, l imposta pre viene trattenuta sul reddito capitalizzato al momento della contabilizzazione (ossia alla data di chiusura d esercizio) [ Circ. 24 ]. 30 I veicoli d investimento collettivo che conseguono almeno l 80% dei loro redditi all estero possono distribuire/capitalizzare i redditi a investitori domiciliati all estero senza trattenuta dell imposta pre, a condizione che vengano adempiuti tutti i requisiti previsti dalla «procedura di affidavit» [ Circ. 24 ]. Se gli investitori di un veicolo d investimento collettivo sono rappresentati esclusivamente da istituti svizzeri di previdenza professionale, di previdenza vincolata e di libero passaggio, casse di assicurazioni sociali e di compensazione esenti da imposte, compagnie di assicurazioni sulla vita soggette alla vigilanza della Confederazione o compagnie di assicurazioni sulla vita svizzere di diritto pubblico, l offerente del fondo può richiedere all AFC di adempiere il proprio obbligo fiscale mediante notifica dei redditi imponibili distribuiti. SFA FI Steuern_i_0912 5/10
6 Distribuzione di utili di capitale Gli utili di capitale distribuiti con cedola separata non sono imponibili ai fini dell imposta pre [ Circ. 24 ]. 31 Capitalizzazio ne di utili di capitale Gli utili di capitale tesaurizzati non sono assoggettati all imposta pre [ Circ. 24 ] Offerenti di fondi (direzione, banca depositaria, società d investimento a capitale variabile (SICAV), società in accomandita per gli investimenti collettivi di capitale (SAIC) e loro mandatari). 33 Ambito Offerenti di fondi e loro mandatari (gestori patrimoniali, distributori) Banca depositaria e suoi mandatari Altri soggetti operanti per il investimento collettivo di capitale (società di revisione, tipografie) Causale di imposizione Commissione di gestione degli offerenti, compensi ai mandatari Commissione della banca depositaria, compensi ai mandatari Singoli costi (onorari, spese per le pubblicazioni) Genere di imposta IVA IVA IVA Osservazioni generali La commissione di gestione degli offerenti dei fondi e i compensi ai loro mandatari sono esenti da IVA [ Op. 14 ]. La commissione della banca depositaria e i compensi ai suoi mandatari sono esenti da IVA [ Op. 14 ]. Le spese addebitate da terzi sono di regola imponibili ai fini IVA [ Op. 14 ] Investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario Gli investimenti collettivi di capitale (in particolare i fondi immobiliari) possono detenere direttamente o indirettamente proprietà fondiarie. Il possesso indiretto è rappresentato segnatamente da partecipazioni a società immobiliari, purché il veicolo d investimento collettivo disponga di almeno i due terzi del loro capitale e dei diritti di voto. 37 Investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario indiretto In questo ambito sono applicabili le medesime disposizioni fiscali previste per gli investimenti collettivi di capitale senza possesso fondiario. I veicoli d investimento collettivo con possesso fondiario indiretto pubblicano un conto consolidato nel quale non figurano direttamente le singole particolarità. Le società immobiliari controllate da questi veicoli rappresentano soggetti fiscali a sé stanti. Gli utili di capitale da esse realizzati sono 38 SFA FI Steuern_i_0912 6/10
7 considerati redditi ai fini fiscali (gli utili immobiliari e gli ammortamenti recuperati dal possesso immobiliare confluiscono, attraverso i dividendi, nell investimento collettivo e presso quest ultimo vengono esposti come utili di capitale all atto del consolidamento). Al contrario, ai fini fiscali l utile derivante dalla vendita di partecipazioni a società immobiliari è considerato utile di capitale. Di conseguenza, i veicoli d investimento collettivo con possesso fondiario indiretto sono tenuti a distinguere tra utili di capitale propri (su investimenti diretti) e utili di capitale impropri (su investimenti delle società immobiliari). Ai fini fiscali, gli utili di capitale impropri sono considerati alla stregua di redditi patrimoniali, che di regola sono assoggettati all imposta pre all atto della distribuzione. Investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto I veicoli d investimento collettivo di questo genere vengono iscritti come proprietari dei beni immobiliari nel registro fondiario (per i fondi su base contrattuale è la direzione del fondo a figurare come proprietaria, con indicazione dell'appartenenza al relativo fondo immobiliare). Ai fini fiscali, gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto sono considerati non trasparenti e rappresentano quindi soggetti fiscali a sé stanti. Essi sono considerati alla stregua di normali persone giuridiche e quindi sottoposti al medesimo trattamento fiscale. Essendo questi veicoli già imponibili come soggetti fiscali, a livello degli investitori non è avviene alcuna tassazione. Ai fini fiscali, né i redditi né la sostanza da investimenti collettivi con possesso fondiario diretto vengono imputati ai singoli investitori e per questo motivo i redditi distribuiti da questi veicoli sono esenti da imposta pre. I proventi distribuiti da questi veicoli sono imponibili solo in caso di eccedenze tra i redditi complessivi e quelli derivanti dal possesso fondiario diretto. Per analogia, a livello di sostanza, è imponibile solo l eventuale differenza di valore tra gli attivi complessivi e quelli da ascrivere al possesso fondiario diretto. In questo ambito sono applicabili le medesime disposizioni fiscali previste per gli investimenti collettivi di capitale senza possesso fondiario, sia per l imposta sul reddito che per l imposta sulla sostanza. Gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto sono esentati dall'assoggettamento fiscale se gli investitori sono rappresentati unicamente da istituti svizzeri di previdenza professionale o casse di assicurazioni sociali e di compensazione Società d'investimento a capitale fisso (SICAF) Le società d investimento a capitale fisso (SICAF) si inquadrano in un regime fiscale differente: pur essendo da annoverare tra gli investimenti collettivi di capitale a norma LIcol, esse non sono considerate trasparenti ai fini fiscali e rappresentano pertanto soggetti fiscali a sé stanti. Le norme di imposizione per queste società e i loro investitori ricalcano in linea di massima quelle previste per le società anonime. Le SICAF vengono registrate come commercianti di valori mobiliari se sussistono i requisiti previsti dalla legge sulla tassa di bollo (art. 13 cpv. 3 lett. d LTB). In caso di transazioni con certificati imponibili, esse sono tuttavia considerate alla stregua di investitori esentati ai sensi dell'art. 17a cpv. 1 lett. b LTB. Quest ultima rappresenta, nell ottica fiscale, l unico tratto distintivo di una SICAF rispetto a una SA SFA FI Steuern_i_0912 7/10
8 IV Investimenti collettivi di capitale esteri: sguardo alle principali regolamentazioni vigenti in Svizzera 1. Investitori Acquisto e vendita di quote o azioni di investimenti collettivi di capitale (emissione/riscatto, mercato primario) In Svizzera, l acquisto di quote/azioni di investimenti collettivi di capitale esteri all atto dell emissione (mercato primario) è imponibile ai fini della tassa di negoziazione dell 1.5 [ Circ. 12], mentre il riscatto presso il veicolo d investimento collettivo è esente da questa imposta. Le stesse disposizioni valgono in caso di trasferimento di quote/azioni da un comparto a un altro di un «fondo a ombrello». 46 Collocamenti in investimenti collettivi di capitale esteri Sul piano delle imposte sul reddito e sulla sostanza, la legislazione svizzera non prevede fondamentalmente alcuna distinzione tra collocamenti in veicoli d investimento collettivo svizzeri e stranieri. In entrambi i casi le quote detenute sono assoggettate all'imposta sulla sostanza, i redditi (capitalizzati o distribuiti) sono imponibili ai fini dell'imposta sul reddito e gli utili di capitali sono esenti da imposta (a condizione che siano esposti separatamente o distribuiti con cedola separata). I valori fiscali e i redditi imponibili possono essere consultati sul listino dei corsi HB dell AFC Investimento collettivo di capitale Irrilevante nell ottica svizzera: fanno sempre stato le disposizioni di legge in materia di investimenti collettivi di capitale applicabili nei rispettivi paesi. 48 Investimenti collettivi di capitale lussemburghesi Gli investimenti collettivi di capitale esteri autorizzati in Svizzera hanno in maggioranza la loro sede in Lussemburgo, ragione per la quale vi proponiamo un rapido sguardo alle disposizioni vigenti in quello stato. Le normative fiscali lussemburghesi considerano trasparenti i veicoli d'investimento collettivo sia su base contrattuale che societaria (SICAV). Essi non rappresentano quindi soggetti fiscali a sé stanti, ma sono tuttavia assoggettati a un imposta sulla sostanza («Taxe d abonnement») dello 0.5 (0.1 sui fondi del mercato monetario). Sui redditi/utili di capitale distribuiti e capitalizzati non è previsto alcun prelievo di imposte alla fonte SFA FI Steuern_i_0912 8/10
9 3. Asset manager, promotori di fondi, rappresentanti e distributori di investimenti collettivi di capitale esteri operanti in Svizzera Ambito Base impositiva Genere di imposta Asset Management Transazioni Tassa di negoziazione Osservazioni generali (riservate eventuali disposizioni in deroga per forme particolari di investimenti collettivi di capitale o altre regolamentazioni speciali) Le transazioni di portafoglio effettuate da un asset manager in Svizzera per conto di veicoli d investimento collettivo esteri non sono imponibili ai fini della tassa di negoziazione in Svizzera [ Circ. 12 ]. 51 Supporto di management e marketing, asset management Conteggio delle prestazioni (p.es. da parte di promotori svizzeri di fondi) IVA Le prestazioni fornite da promotori, asset manager e altri operatori svizzeri a direzioni/società di fondi estere non sono imponibili ai fini IVA (esenzione propria, ossia esiste il diritto alla detrazione dell imposta precedente), a condizione che non si tratti di prestazioni connesse con la distribuzione pubblica di quote di investimenti collettivi di capitale in Svizzera o dalla Svizzera [ Op. 14 ] (v. sotto). 52 Rappresentanti di investimento collettivi di capitale in Svizzera Commissione di rappresentanza IVA Le prestazioni fornite da rappresentanti a direzioni/società di fondi estere non sono imponibili ai fini IVA [ Op. 14 ]. 53 Distributori in Svizzera Compensi di distribuzione IVA I compensi versati per la distribuzione pubblica di quote di investimenti collettivi di capitale non sono imponibili ai fini IVA, indipendentemente che siano pagati da offerenti di fondi all'estero o da rappresentanti in Svizzera [ Op. 14 ]. 54 SFA FI Steuern_i_0912 9/10
10 SOMMARIO I Introduzione...1 II Leggi, ordinanze e circolari...2 III Investimenti collettivi di capitale svizzeri: panoramica delle principali regolamentazioni...2 Investimenti collettivi di capitale senza possesso fondiario...2 A Principio...2 B Principali regolamentazioni Investitori Investimento collettivo di capitale o Offerenti di fondi (direzione, banca depositaria, società d investimento a capitale variabile (SICAV), società in accomandita per gli investimenti collettivi di capitale (SAIC) e loro mandatari)....6 Investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario...6 Investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario indiretto...6 Investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto...7 Società d'investimento a capitale fisso (SICAF)...7 IV Investimenti collettivi di capitale esteri: sguardo alle principali regolamentazioni vigenti in Svizzera Investitori Investimento collettivo di capitale Asset manager, promotori di fondi, rappresentanti e distributori di investimenti collettivi di capitale esteri operanti in Svizzera...9 SFA FI Steuern_i_ /10
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