Ufficio Relazioni con gli Iscritti
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- Renzo Nigro
- 8 anni fa
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1 Istruzioni per la compilazione della riferita al reddito professionale prodotto nel 2013 e per il pagamento dei contributi a saldo (ai sensi degli art. 7, 10 e 11 del Regolamento dell ENPAP) Iscritti titolari di convenzione Ai sensi dell Accordo Collettivo Nazionale del 29 luglio 2009 Come effettuare la Chi deve inviare la del reddito professionale Termine per la presentazione della La relativa ai redditi 2013 deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, accedendo all area riservata del sito Enpap, selezionando il tasto Posizione contributiva, a seguire, il tasto Comunicazioni reddituali e quindi Inserisci nuova. La telematica dei redditi 2013 va inviata dagli psicologi iscritti all Ente entro il 31/12/2013. In tal senso si fa riferimento alla data in cui è insorto l obbligo di iscrizione e non a quella in cui è stata inviata la relativa domanda. La telematica va trasmessa anche nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione dei redditi ai fini fiscali o tale dichiarazione sia in perdita o negativa. La telematica deve essere inviata all Ente entro il 1 ottobre Si precisa che la annuale dei redditi professionali effettivamente prodotti, così come dichiarati ai fini fiscali, va sempre e comunque effettuata, ancorché si sia utilizzato il metodo previsionale per il calcolo della Prima Quota Si raccomanda di effettuare la presentazione entro il termine anche se non sono dovuti versamenti contributivi a saldo o se gli stessi non vengano effettuati, come previsto, entro la stessa scadenza. In caso di morte dell iscritto la riferita all anno del decesso va presentata dagli eredi entro quattro mesi dalla scadenza, per i medesimi, della presentazione della dichiarazione dei redditi. Invio Comunicazione Redditi 2013 Stato della del reddito professionale Entro il 1 ottobre 2014 Nei termini - Sanzione applicabile art. 11, comma 4 Regolamento ENPAP Dal 2 ottobre al 8 ottobre 2014 Fuori termine entro 7 giorni Sanzione di 10,00 Dal 9 ottobre al 30 dicembre 2014 Fuori termine entro 90 giorni Sanzione di 50,00 Dal 31 dicembre 2014 Fuori termine oltre 90 giorni Sanzione di 100,00 La sanzione per l omesso o il tardivo invio della annuale si applica anche nel caso in cui sia stato regolarmente effettuato, entro il termine stabilito, il relativo versamento a saldo. Versamento del saldo 2013 Entro il 1 ottobre In alternativa, entro 150 giorni dalla scadenza ovvero entro il 28 febbraio 2015, si può optare per un versamento rateizzato, con l applicazione degli interessi dello 0,48% per ogni mese o frazione di mese di dilazione. In caso di versamento rateizzato, si suggerisce di consultare l area riservata del sito dell Ente estratto conto per verificare gli importi da saldare (evidenziati in rosso). Versamento del saldo 2013 Stato del versamento Interessi e sanzioni applicabili Entro il 1 ottobre 2014 Nei termini - Dal 2 ottobre 2014 al 28 febbraio 2015 Dal 1 marzo 2015 In deroga entro 150 giorni Fuori termine oltre 150 giorni art. 10 Regolamento Enpap Interessi pari allo 0,48% per ogni mese o frazione di mese di dilazione. Interessi: 0,48% per ogni mese o frazione di mese + sanzione pari al 10% del capitale non versato o versato in ritardo E possibile versare il saldo in unica soluzione anche tramite il M.Av. on-line che si può generare al termine della procedura della dei redditi prodotti nell anno 2013 in via telematica. Ufficio Relazioni con gli Iscritti numero verde (per tutti i numeri nazionali di rete fissa) 06/ (per le chiamate da rete mobile o dall estero) dal lunedì al venerdì dalle ore alle ore info@enpap.it
2 DATI REDDITUALI Attività svolta nel 2013 in rapporto di convenzione ai sensi del vigente Accordo Collettivo Nazionale. Indicare l importo dei corrispettivi percepiti nell anno 2013 relativamente all attività professionale svolta in forza di rapporto di convenzione regolato ai sensi del vigente A.C.N.. Nel caso in cui l iscritto abbia percepito nel 2013 compensi derivanti da rapporti in convenzione con più strutture (purché gli stessi regolati, esclusivamente, dal citato Accordo) indicare il totale dei compensi. AVVERTENZA: Eventuali competenze percepite nell anno 2013 a titolo di arretrati relativi a precedenti annualità, devono essere incluse nel reddito da convenzione dichiarato nella presente. Gli importi in questione sono indicati, generalmente, nell apposita sezione del modello CUD riferito allo stesso anno Attività svolta nel 2013 non in convenzione (se presente) Nei modelli fiscali (UNICO 2014, UNICO MINI 2014, , CUD 2014), di norma, sono indicati gli importi del reddito netto professionale di lavoro autonomo prodotti nel periodo d'imposta 2013 ed i relativi corrispettivi lordi da indicare nella da inviare all Ente (questi ultimi non necessariamente coincidenti con il Volume d affari I.V.A.). In caso di attività prestata in più forme nel 2013, va indicata la somma dei redditi delle attività svolte. La successiva tabella riepiloga i principali riferimenti ai modelli fiscali dai quali ricavare i dati reddituali da comunicare in base al tipo di attività prestata. Si raccomanda, in ogni caso, di considerare ogni altro reddito derivante da attività libero professionale di psicologo a prescindere dal rigo e dal modello fiscale nel quale è stato riportato. Tipo di attività prestata dallo Psicologo REDDITO NETTO Riferimenti CORRISPETTIVI LORDI Riferimenti Attività svolta con partita IVA Regime ordinario UNICO 2014: Rigo RE21 (colonna 2) UNICO 2014: Rigo RE2 (colonna 2) Regime dei minimi (Legge Finanziaria 2008) Partecipazione in associazione professionale. (Considerare solo la quota dell'attività di psicologo) UNICO 2014: rigo LM6 (Reddito al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali) UNICO 2014: Rigo RH15 (del professionista) UNICO 2014: rigo LM2 (colonna 2) UNICO SP 2014 (dell associazione): Rigo RE2 Attività prestata in forma occasionale UNICO 2014: Rigo RL15 Differenza tra Col. 1 e Col.2 UNICO MINI 2014: Rigo RL15 Differenza tra Col. 1 e Col : Rigo D5 Differenza tra Col. 2 (redditi) e col. 3 (spese) UNICO 2014: Rigo RL15 Colonna 1 UNICO MINI 2014: Rigo RL15 Colonna : Rigo D5 Colonna 2 (redditi) Collaborazione coordinata e continuativa Attività Intramoenia Per questo tipo di attività il reddito netto e i corrispettivi lordi (coincidenti tra loro) possono essere ricavati dal CUD 2014 rilasciato dal Datore di lavoro (Parte B - DATI FISCALI - punto 1) oppure dal quadro C del modello Unico 2014 o del modello Unico Mini 2014 o del (se presentati) Per questo tipo di attività il reddito netto e i corrispettivi lordi (coincidenti tra loro) possono essere ricavati dal CUD 2014 rilasciato dal Datore di lavoro (Parte B - DATI FISCALI - punto 2) oppure dal quadro C del modello Unico 2014 o del Modello Unico Mini 2014 o del (se presentati) AVVERTENZE IMPORTANTI PER LA COMPILAZIONE DELLA COMUNICAZIONE REDDITUALE Il reddito netto e i corrispettivi lordi vanno sempre indicati nelle apposite caselle anche se i relativi importi coincidono tra loro (ad esempio nel caso di svolgimento esclusivo di collaborazioni coordinate e continuative o di attività intramoenia). Nel caso in cui non vi sia stata attività libero professionale nell anno 2013, indicare in ogni caso 0 (zero) nelle caselle del reddito netto e dei corrispettivi lordi. Si ritiene utile precisare che le ritenute d acconto applicate al professionista, in quanto semplice anticipazione dell IRPEF da liquidare, non rappresentano un costo ai fini fiscali e, dunque, non vanno detratte dal reddito netto professionale. CORRISPETTIVI LORDI INFERIORI AL REDDITO NETTO Si ricorda che nei corrispettivi lordi non vanno inclusi i seguenti importi: le indennità di maternità e di malattia (al lordo delle ritenute IRPEF) erogate dall ENPAP e percepite dagli iscritti nel 2013; le fatture emesse da un iscritto nei confronti di un altro iscritto all Ente nell ambito di incarichi professionali volti al conseguimento di un risultato unitario, purché il contributo integrativo sia stato applicato sull'intero corrispettivo dell'incarico unitario
3 l importo per adeguamento ai parametri o agli studi di settore; Nei suddetti casi l iscritto è tenuto a comunicare l importo dei corrispettivi lordi, al netto dei compensi che non concorrono a formare la base imponibile del contributo integrativo. Si ricorda, inoltre, che: la base imponibile per il contributo integrativo è riferita esclusivamente ai corrispettivi relativi all esercizio dell attività professionale autonoma; il contributo integrativo non concorre alla formazione del reddito netto; la fattura emessa da studio associato deve evidenziare l importo del contributo integrativo riferito all iscritto CONTRIBUZIONE La procedura telematica calcola e determina in automatico l ammontare dei contributi dovuti per l anno 2013 che rappresentano la somma dei contributi derivanti dall attività di convenzione e dei contributi derivanti dall attività libero professionale e determina l importo eventualmente dovuto a saldo a carico dell iscritto. CONTRIBUTO SOGGETTIVO (Art. 3 del Regolamento di previdenza) Va versato un contributo, a scelta, pari al 10% o al 14% o al 16% o al 18% o al 20% del reddito netto. Gli iscritti titolari di pensione pagata dall Enpap per la prima volta nell anno 2013 o in anni precedenti, possono optare per l aliquota pari al 5% del reddito netto. NB: in caso si sia percepito un reddito netto superiore a ,00 euro (massimale imponibile previsto dalla normativa per il 2013) non si devono calcolare contributi sulla parte di reddito eccedente tale importo. Ad esempio: se si è percepito un reddito di ,00 euro il calcolo del contributo va fatto unicamente su ,00 euro. CONTRIBUTO INTEGRATIVO - (art. 4 del Regolamento di previdenza) Il contributo integrativo obbligatorio è pari al 2% dei corrispettivi lordi, non necessariamente coincidenti con il volume d affari ai fini I.V.A. Frazionabilità dei contributi soggettivo e integrativo fisso/minimo Il contributo soggettivo fisso/minimo di 780,00 e integrativo fisso/minimo di 60,00 euro è frazionato se nel corso del 2013 si è stati iscritti all'enpap per meno dell'intero anno. In questo caso si versano unicamente i dodicesimi del contributo pari ai periodi di 30 giorni in cui si è stati iscritti all'ente (si considerano periodi di trenta giorni anche le frazioni di tempo superiori a quindici giorni). CONTRIBUTO DI MATERNITA' (art. 30, comma 2, del Regolamento di previdenza) Il contributo per l anno 2013 per la copertura del fondo destinato ai trattamenti di maternità è pari a 130 euro. Si ricorda che per gli iscritti titolari di convenzione, il contributo di maternità è comunque dovuto anche se sono stati percepiti esclusivamente redditi derivanti dalla stessa convenzione. PRIMA QUOTA VERSATA PER L ANNO 2013 Rappresenta l eventuale versamento effettuato direttamente dall iscritto a titolo di prima quota per i contributi dell anno La procedura calcola in automatico l importo dei contributi dovuti a saldo per l anno 2013, al netto della Prima Quota già versata. Si consiglia tuttavia di confrontare l importo della Prima Quota con le proprie risultanze contabili e in caso di incongruenza, di darne all Ente. Se dal calcolo deriva un credito in favore dell iscritto (ovvero quando la prima quota supera il totale dovuto a saldo), è possibile richiedere, in via telematica (area riservata funzione modulo crediti ): il trasferimento del credito su altre annualità di contribuzione; il rimborso dei contributi versati in eccedenza. DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI SUL REDDITO DA ATTIVITA IN CONVENZIONE - 3 -
4 La procedura verifica in automatico che i versamenti pervenuti nel 2013 per effetto del rapporto di convenzione siano idonei a coprire il contributo integrativo pari al 2% calcolato sui compensi della stessa convenzione. Se i versamenti complessivi da convenzione superano il contributo integrativo dovuto: l importo residuo (dato dai versamenti da convenzione totali meno l integrativo calcolato) rappresenta il contributo soggettivo versato, da accreditare ai fini del montante. Se i versamenti complessivi da convenzione non superano il contributo integrativo dovuto: il totale dei versamenti da convenzione è da considerarsi come contribuzione integrativa. DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI SUL REDDITO DA ATTIVITA NON IN CONVENZIONE Se sono stati conseguiti ulteriori redditi professionali non derivanti dall attività in convenzione l'iscritto deve versare sugli stessi la contribuzione soggettiva pari al 10% del reddito netto da libera professione (ovvero optare per un aliquota facoltativa pari al 14%, 16%, 18% e 20% del reddito netto) e il contributo integrativo pari al 2% sui corrispettivi lordi da libera professione. Gli iscritti titolari di pensione pagata dall Enpap per la prima volta nell anno 2013 o in anni precedenti, possono optare per l aliquota pari al 5% del reddito netto. In ogni caso, il contributo soggettivo totale (cioè la somma tra il contributo soggettivo derivante dalla convenzione e il contributo soggettivo dalla libera professione) non può essere superiore al prodotto dell aliquota prescelta (5% *, 10%, 14%, 16%, 18% e 20%) per il massimale previsto dall'art. 2, comma 18, della legge n. 335/95 e successive modificazioni secondo la tabella qui di seguito riportata: Aliquota contributiva Contributo soggettivo dovuto Massimale reddito per l anno ,00 5% * 4.952,00 * 10% 9.903,00 14% ,00 16% ,00 18% ,00 20% ,00 * L aliquota pari al 5% del reddito netto è selezionabile dai soli iscritti titolari di pensione pagata dall Enpap per la prima volta nell anno 2013 o in anni precedenti. Pertanto il contributo soggettivo da versare per la libera professione è dato dalla differenza tra il massimale del contributo soggettivo dovuto (in base all aliquota scelta) e il contributo soggettivo derivante dalla convenzione. Es: aliquota scelta 10%, contributo soggettivo derivante dalla convenzione 7.800,00, reddito netto da libera professione ,00: l importo da versare quale contributo soggettivo è pari a 2.103,00 anziché 3.500,00 (differenza tra 9.903,00 ed 7.800,00). VERIFICA DEL RISPETTO DELLA CONTRIBUZIONE MINIMA Dopo aver calcolato quanto dovuto sui singoli redditi (da convenzione e, se presente, da libera professione non in convenzione), viene verificato che la somma dei rispettivi contributi soggettivi e integrativi raggiunga almeno la relativa misura minima dovuta vale a dire: 780,00 per il contributo soggettivo (o il minimo ridotto se ne ricorrono le condizioni); 60,00 per il contributo integrativo. Nel caso in cui non si raggiungano le predette misure minime, è dovuto il versamento di quanto necessario per arrivare ai minimi stessi. Per quanto sopra il procedimento di calcolo può essere così schematizzato: se la somma dei contributi soggettivi supera il minimo soggettivo da soggettivo verifica del è richiesto solo il dovuto sull eventuale reddito non convenzione + da lib. professione raggiungimento del da convenzione. minimo se la somma dei contributi soggettivi non supera il minimo è richiesto (in aggiunta a quanto dovuto sull eventuale reddito non da convenzione) l importo necessario per raggiungere tale minimo. Con analoghe modalità viene effettuato il calcolo della contribuzione integrativa. RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO SOGGETTIVO MINIMO - 4 -
5 (Art. 3, commi 3, 3bis, 4, 5 e 5 bis del Regolamento di previdenza) In alcuni casi è possibile richiedere la riduzione del contributo soggettivo fisso/minimo di 780,00, selezionando l apposita tipologia (si rammenta che la riduzione del contributo soggettivo minimo eventualmente fruita per il calcolo dei contributi dovuti per la Prima Quota 2013 secondo il metodo previsionale, deve essere espressamente richiesta in sede di presentazione della annuale): A) 390,00 per coloro che: A1) hanno svolto nel corso dell anno 2013 attività di lavoro dipendente anche se part-time con attività libero professionale. Si precisa che i redditi fiscalmente assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. collaborazioni coordinate e continuative) non consentono tale riduzione. Si precisa, altresì, che l attività svolta in convenzione non rappresenta titolo idoneo per usufruire di tale riduzione; A2) oppure sono ultra cinquantasettenni pensionati di altro Ente di previdenza obbligatoria; A3) oppure si sono trovati per almeno sei mesi, nel corso dell anno 2013, in condizione d inattività professionale per inabilità dovuta a malattia o a maternità, qualora abbiano comportato una condizione di inabilità; A4) sono titolari di pensione pagata dall Enpap per la prima volta nell anno 2013 o in anni precedenti; B) 260,00 per coloro che per l anno 2013 sono stati iscritti all ENPAP complessivamente da non oltre 3 anni e nati non prima del 01/01/1978; C) 156,00 per coloro che nel corso dell anno 2013 hanno conseguito un reddito netto professionale inferiore a 1.560,00. Tutte le richieste di riduzione sono opzioni annue non tacitamente rinnovabili. La fruizione delle predette riduzioni è facoltativa e per averne titolo è obbligatorio selezionare la tipologia di riduzione di cui si intende beneficiare e allegare, per la sola riduzione di cui al punto A3), la documentazione indicata nella ricevuta della telematica. INFORM INFORMAZIONI RELATIVE AL VERSAMENTO M.Av. on-line Il pagamento tramite M.Av. on-line (che può essere generato al termine dell apposita procedura per la telematica presente nell area riservata del sito) è utilizzabile anche nell eventualità in cui il versamento in unica soluzione avvenga oltre il predetto termine di scadenza del 1 ottobre. Carta di Credito ENPAP (circuito CartaSì VISA) L iscritto in possesso della Carta di credito ENPAP può effettuare il pagamento direttamente on-line accedendo su all area riservata senza necessità di digitare il numero di carta ma semplicemente il numero di matricola e la password individuale. La Carta di Credito ENPAP consente di effettuare i versamenti ed avere l addebito dell importo sul proprio conto bancario il mese successivo. Bonifico bancario L iscritto può effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario, secondo le seguenti modalità: BENEFICIARIO IBAN Causale del Versamento Ordinante ENPAP Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi Codice Check N. Conto CIN ABI CAB Paese Digit Corrente IT 02 Y X83 Presso Banca Popolare di Sondrio Sede di Roma CODICE FISCALE ISCRITTO spazios13 COGNOME E NOME ISCRITTO RATEIZZAZIONE DEL VERSAMENTO DEL SALDO Entro il 1 ottobre 2014 va effettuato il versamento del saldo dei contributi previdenziali per l anno In alternativa, entro 150 giorni dalla scadenza, vale a dire entro il 28 febbraio 2015, si può scegliere un versamento rateizzato, con la sola applicazione degli interessi. La rateizzazione dei contributi non necessita di una richiesta formale da presentare agli uffici dell Ente. L iscritto può effettuare il pagamento rateizzato, oltre il 1 ottobre, scegliendo autonomamente il numero di rate con cui versare l importo dovuto. L'iscritto può effettuare i versamenti oltre la scadenza del 1 ottobre nei seguenti modi: versando in unica rata l importo dei contributi (anche utilizzando il bollettino M.Av. generato on-line) e saldando l importo degli interessi maturati mediante un separato bonifico bancario; versando ratealmente (due o più rate), mediante bonifico bancario, l importo dei soli contributi e saldando l importo complessivo degli interessi maturati in un unica rata finale
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