VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA. Registro delibere di Giunta N. 81
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1 COPIA Città di Latisana Provincia di Udine VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA Registro delibere di Giunta N. 81 L anno 2014 il giorno 16 del mese di LUGLIO alle ore 12:00, nella Residenza Municipale di Latisana si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone dei Sigg.: Presente/Assente BENIGNO Salvatore Piero Maria Sindaco Presente VALVASON Angelo Assessore Presente GEREMIA Milo Assessore Presente CANOVA Cesare Assessore Presente VIGNOTTO Sandro Assessore Presente GARBUIO Claudio Assessore Presente SPAGNOLO Maddalena Assessore Presente Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell articolo 97, comma 4, lettera a), del D.Lgs , n.267, il SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Francesca FINCO. Salvatore Piero Maria BENIGNO, nella sua veste di SINDACO, assunta la Presidenza, e constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a discutere e deliberare sul seguente argomento. OGGETTO INDIVIDUAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI SPESA NELL'AMBITO DEL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA - ANNO Città di Latisana Deliberazione n. 81 del 16/07/2014 1
2 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTALE Richiamati: - l art. 44, comma 1, della Legge Regionale 9 gennaio 2006, n. 1, recante Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall art. 11, comma 20, della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 24, il quale stabilisce che Gli enti deliberano il bilancio di previsione per l'anno successivo entro il 31 dicembre e, comunque, non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del bilancio annuale e pluriennale della Regione ; - l art. 14, comma 14, della Legge Regionale 31 dicembre 2013, n. 23, secondo cui, in via straordinaria, per l anno 2014 i Comuni e le Province della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il bilancio di previsione entro sessanta giorni dall approvazione della Deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5 del medesimo articolo 14, relativa al concorso di ogni singolo ente al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica; - l ultimo periodo del co. 14 del citato articolo 14, che stabilisce la possibilità di differire ulteriormente il termine per l approvazione dei bilanci di previsione, con decreto dell Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze; Visto il Decreto n. 10/G/2014 del 24 giugno 2014 dell'assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali, coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, che proroga al 31 agosto 2014 del termine per l'approvazione bilanci di previsione dell'anno 2014 dei Comuni della Regione FVG; Richiamati i commi 7, 8, 9, 10 e 14 dell art. 6, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, i quali prevedono che: - co. 7: Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l avanzamento e l impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. - co. 8: A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1 luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le autorità indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l'autorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dall'organo di vertice. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché, per il 2012, alle mostre autorizzate, nel limite di spesa complessivo di euro 40 milioni, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente nonché dal patto di stabilità interno, dal Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto, ai soli fini finanziari, con il Ministero Città di Latisana Deliberazione n. 81 del 16/07/2014 2
3 dell'economia e delle finanze. (comma successivamente modificato dall articolo 10, comma 20, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) - co. 9: A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni. - co. 10 : Resta ferma la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8 con le modalità previste dall'articolo 14 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n co. 14: A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Richiamati ancora: - il co. 2, dell art. 5, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 il quale dispone che: A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), e le società dalle stesse amministrazioni controllate non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dall'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnicooperativa della difesa nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Sono revocate le gare espletate da Consip S.p.A. nell'anno 2012 per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente, nonché per la fornitura in acquisto di berline medie con cilindrata non superiore a cc per le Pubbliche Amministrazioni ; - il co. 5, dell articolo 1, del decreto legge 31/08/2013, n. 101, come convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125 il quale prevede che: La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle autorità indipendenti e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli istituti culturali e gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014 così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n Si applicano le deroghe previste dall'articolo 6, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122 ; Dato atto che, per il periodo 2011/2013, in relazione alle citate disposizioni nazionali, per gli enti locali della Regione Friuli V.G. trovavano applicazione le seguenti disposizioni: Città di Latisana Deliberazione n. 81 del 16/07/2014 3
4 - co. 10, dell articolo 12, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22: Il rispetto delle disposizioni di principio che prevedono il contenimento di alcune componenti di spesa previste dall articolo 6, commi 7, 8, 9, 10 e 14, del decreto legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, è garantito per gli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia con il conseguimento degli obiettivi in materia di coordinamento della finanza pubblica contenuti nell articolo 12 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009) e successive modifiche ; - co. 11, lettera c), dell articolo 14, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27: In caso di mancato conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità, come definitivi dal comma 1, lettere a), b) e c), gli enti nell esercizio successivo: omissis non possono sostenere spese per studi e incarichi di consulenza, incluse quelle relative a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, nonché per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, e per acquisto e noleggio di autovetture in misura superiore al 50 per cento della media delle spese sostenute allo stesso titolo nel triennio precedente; è inoltre vietata la stipulazione di contratti di sponsorizzazione ; - co. 19, dell articolo 12, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, come prorogata anche per gli anni 2014 e 2015, dal co. 12, dell articolo 14, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27: Per gli anni 2011, 2012 e 2013 la Regione e gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno, che non abbiano rispettato gli obiettivi del patto medesimo nell'anno precedente, riducono del due per cento la spesa annua per la manutenzione straordinaria e per la locazione passiva degli immobili utilizzati rispetto alla media delle medesime spese riferite ai consuntivi del quinquennio , e non procedono a operazioni di acquisto di immobili ; - co , dell articolo 12, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17: In caso di mancato rispetto del limite di spesa di cui al comma 28.1, gli enti non soggetti al patto di stabilità non possono, nell anno successivo, sostenere spese per studi e incarichi di consulenza, nonché per relazione pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e acquisto e noleggio di autovetture in misura superiore al 50 per cento della media delle spese sostenute allo stesso titolo nel triennio precedente. E inoltre vietata la stipulazione di contratti di sponsorizzazione ; Dato atto ancora che, come anche comunicato con nota del 07/01/2014 a firma del Direttore del Servizio Finanza locale della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento - in attesa di una disciplina regionale di revisione della spesa pubblica che dovrebbe riguardare l intero sistema Regione -, con il comma 22, dell articolo 14 della legge regionale 31 dicembre 2013, n. 23, sono state abrogate tutte le disposizioni regionali indicate al paragrafo precedente; Richiamato il co. 12, dell articolo 6, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni, il quale dispone che: A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi, a quella effettuata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per lo svolgimento delle attività indispensabili di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e a quella effettuata dalle università e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'unione europea ovvero di soggetti privati nonché da finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad attivià di ricerca. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono più dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 Città di Latisana Deliberazione n. 81 del 16/07/2014 4
5 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi. Considerato che: - la legge regionale n. 22 del 29/12/2010 (finanziaria 2011), all articolo 12, comma 21, aveva disciplinato per gli anni 2001/2012/2013 l istituto delle missioni, in relazione alle disposizioni contenute al citato comma 12, dell articolo 6, del decreto legge n. 78 del 2010, specificando che le Amministrazione del comparto FRIULI V.G., potevano effettuare spese per missioni per un ammontare annuo non superiore a quello del 2009 ridotto del 10 per cento; - per l anno 2014, non essendo intervenuto il legislatore regionale, trova applicazione quanto disposto dall articolo 6, comma 12, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010; Considerato inoltre che: - per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dai segretari comunali, la Ragioneria Generale dello Stato, in linea con quanto enunciato dalla Corte dei Conti Sezione Riunite deliberazione 9/CONTR/11, ha ritenuto non doversi disapplicare la disposizione di cui all art. 45, comma 2 del C.C.N.L. del 16/05/2001 reputando opportuno chiarire alcuni punti, in particolare ha precisato che: 1) deve ritenersi disapplicata qualsiasi disposizione, a qualsiasi titolo posta in essere, che ancori l entità del rimborso chilometrico alle tariffe ACI. Viceversa deve ritenersi attribuibile solo un indennità chilometrica pari al quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro; 2) nelle convenzioni di segreteria devono essere predeterminate puntali misure volte a circoscrivere gli spostamenti del Segretario tra una sede e l altra a quanto strettamente necessario alle esigenze lavorative, attraverso una programmazione delle presenze che riduca al minimo indispensabile gli oneri di rimborso per gli enti; 3) si ritiene altresì che nessun rimborso spetti per i tragitti abitazione luogo di lavoro e viceversa; - l Unità di Missione con decreto prot del 17/05/2011 ha revocato tutte le disposizioni in materia di rimborso spese di viaggio contenute nelle deliberazioni del Consiglio Nazionale d Amministrazione nn. 57/99, 241/2002, 282/2003 e 138/2007 in contrasto con la deliberazione a Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 21 del 05/04/2001, pertanto a decorrere dal 17/05/2011 il rimborso delle spese di viaggio è ammesso solo per i segretari che svolgono servizio presso sedi di segreteria convenzionata; Richiamato ancora il co. 13, dell articolo 6, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni, il quale dispone che: A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'attività di formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione. Dato atto che, la legge regionale 23 del 27 dicembre 2013, all articolo 12, commi 13 e 14, prevede quanto segue: - co. 13: La disciplina prevista dall' articolo 12, comma 30, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), costituisce, per le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, lo strumento per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui allart. 6, comma 13, del D.L. 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010 ; - co. 14: Delle attività formative, attuate ai sensi dell'art. 12, comma 30, della L.R. 6/2013, aventi natura seminariale, possono fruire anche amministrazioni pubbliche non appartenenti al comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e soggetti che gestiscono fondi strutturali europei ; Dato atto ancora che, con il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, pubblicato sulla G.U. 24 aprile 2014, n. 95, il legislatore nazionale è nuovamente intervenuto in materia di controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e spesa per autovetture, disponendo: Città di Latisana Deliberazione n. 81 del 16/07/2014 5
6 - art. 14, comma 1: le amministrazioni pubbliche non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell amministrazione che conferisce l incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2 per cento per le amministrazione con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all 1,4 per cento per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro ; - art. 15, comma 1 (sostituzione del comma 2 dell articolo 5 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135): a decorrere dal 1 maggio 2014, le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell anno 2011 per l acquisto, la manutenzione, il noleggio e l esercizio di autovetture ; Dato atto Vista la pronuncia n. 26/SEZAUT/2013/QMIG, adunanza del 20/12/2013, della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie in relazione alla questione rimessa alle valutazioni della Sezione come richiesta dalla Sezione regionale di controllo della Regione Lombardia, in merito alla corretta interpretazione dell art. 1, comma 141, della Legge n. 228/2012 (legge di stabilità per il 2013) -, che richiama anche le disposizioni di cui all art. 6 del d.l. n. 78/2010, dalla quale si evince che: omissis Lo stesso significato dell inciso posto all inizio dell art. 1, comma 141, l. n. 228/2012, ( Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni ) tende a considerare le norme finalizzate alla riduzione delle spese per consumi intermedi in un ottica complessiva, con possibilità di compensazione tra le singole voci di spesa nel rispetto di un tetto massimo di spesa stanziabile a bilancio. Di qui la possibilità di garantire i risparmi attesi senza compromettere il buon andamento dei servizi, assicurando, nell ambito dell autonomia finanziaria ed organizzativa degli enti locali, che le scelte di impiego di dette risorse siano comunque fondate sulla valutazione delle esigenze dei vari servizi. Tale conclusione sembra avvalorata dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 139/2012, la quale, nel solco di una consolidata giurisprudenza in materia di coordinamento della finanza pubblica, considera rispettosi dell autonomia di spesa delle Regioni e degli enti locali i soli vincoli alle politiche di bilancio da cui sia possibile desumere un limite complessivo, lasciando agli enti stessi ampia libertà di allocazione tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa. Pur nella considerazione che la valenza indiretta delle disposizioni finalizzate al coordinamento della finanza pubblica ha riguardato, ai fini della risoluzione della proposta questione di legittimità costituzionale, soltanto le Regioni, le Province autonome e gli Enti del Servizio sanitario nazionale (unici destinatari del citato art. 6, comma 20, d.l. n. 78/2010, oggetto della richiamata sentenza costituzionale), non vi è dubbio che una lettura costituzionalmente orientata dell art. 1, comma 141, della l. n. 228/2012, impone la ricerca di una soluzione interpretativa che salvaguardi le scelte decisionali degli enti locali in tema di allocazione delle risorse, evitandone l indebita compromissione dell autonomia finanziaria. In tal senso, l assenza, all interno del testo legislativo (o, addirittura, del singolo articolo di legge), di un omogeneo precetto limitativo cui fare riferimento ai fini delle opportune compensazioni di spesa, non può costituire elemento ostativo all applicazione dei richiamati principi in materia di coordinamento della finanza pubblica, laddove sia possibile imputare all unico aggregato di spesa per consumi intermedi le specifiche percentuali di abbattimento comunque disposte in funzione del raggiungimento, nel medesimo arco temporale di riferimento, degli obiettivi complessivi di finanza pubblica previsti per i singoli enti del comparto territoriale di spesa. Né può avere rilievo alcuno la mancanza di una espressa qualificazione, da parte del legislatore statale, delle specifiche norme poste in funzione di contenimento della spesa quali disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica, dovendosi ritenere tale qualificazione intrinseca nella stessa funzione esercitata. omissis Onde poter continuare a garantire i servizi, si rende necessario dare attuazione all interpretazione resa dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie per la quale le norme finalizzate alla riduzione delle spese per consumi intermedi quali tutte quelle citate, sono da considerarsi in un ottica complessiva, con possibilità di compensazione tra le voci di spesa nel rispetto di un tetto massimo stanziabile a bilancio; Ritenuto pertanto, in adesione alla citata pronuncia, di procedere alla definizione del risparmio complessivo derivante dall applicazione delle disposizioni in argomento, dell individuazione del tetto massimo di spesa e della ripartizione del budget per l anno 2014, come di seguito indicato Città di Latisana Deliberazione n. 81 del 16/07/2014 6
7 SPESE PER CONSULENZE ED INCARICHI, Art. 1, co. 5 del d.l. 31 agosto 2013, n. 101, Non può essere superiore all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013, secondo quanto previsto dall art. 1, co. 5 del d.l. 31 agosto 2013, n. 101, così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ossia non superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno Ai sensi del DL 66/2014, art.14 a decorrere dall'anno 2014, non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro. SPESE PER CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA Art. 14, co. 2 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 A decorrere dall'anno 2014, non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti e' superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro. SPESE PER SPONSORIZZAZIONI Art. 6, co. 9, del d.l 31 maggio 2010; n. 78 Non previste per effetto della disposizione contenuta nel co. 9, dell art. 6 del d.l. n. 78 del 2010; SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, MOSTRE, PUBBLICITÀ E RAPPRESENTANZA Art. 6, co. 8, del d.l 31 maggio 2010; n. 78 In misura pari al 20 per cento di quanto sostenuto allo stesso titolo nel 2009, ai sensi della disposizione contenuta nel comma 8, dell art. 6 del d.l. n. 78 del SPESE DI MISSIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE Art. 6, co. 12, del d.l 31 maggio 2010; n. 78 In misura pari al 50 per cento della spesa sostenuta nell anno 2009, così come previsto al co. 12, dell art. 6 del citato d.l. 78/2010; Il limite di spesa stabilito dalla legge può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Per quanto riguarda questa tipologia di spesa del Servizio Socio Assistenziale, tenuto conto della mancanza di autovetture di proprietà comunale; per garantire l assolvimento delle funzioni proprie degli assistenti sociali e delle assistenti domiciliari si è incrementata la somma da destinare alle missioni di 1.525,00 rispetto al limite previsto dalla normativa che consentiva un iscrizione a bilancio di 5.062,50. Per le missioni del Segretario Generale la somma iscritta a bilancio corrisponde al 100% delle spese impegnate nel 2009 in virtù della nota del Ministero delle Economie e Finanze del che specifica che tale voce non è sottoposta al vincolo del 50 per cento di cui al co. 12, dell articolo 6 del decreto legge n. 78 del 2010 SPESA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE Art. 6, co. 13, del d.l 31 maggio 2010; n. 78 Come anche da indicazioni fornite dalla Regione, lo stanziamento da iscrivere a bilancio viene prudenzialmente fissato nella misura del 50 per cento di quanto impegnato nel corso dell esercizio 2009, ai sensi di quanto previsto nel co. 13 del citato art. 6 del d.l. 78/2010. SPESE PER L ACQUISTO, LA MANUTENZIONE, IL NOLEGGIO E L ESERCIZIO DI AUTOVETTURE Art. 15 co. 1 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 A decorrere dal 01/05/2014 in misura pari al 30 per cento della spesa sostenuta nell anno 2011, per effetto delle disposizioni contenute al co. 2, dell art. 5 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, come sostituito dall art. 15, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66. In tale limite rientrano soltanto le autovetture adibite a servizi amministrativi (escluse autovetture servizi sociali, sicurezza pubblica e per interventi su strade comunali). Sono parimenti esclusi gli automezzi che non sono immatricolati come autovetture. Città di Latisana Deliberazione n. 81 del 16/07/2014 7
8 SPESE PER L ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI Articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 Non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l acquisto di mobili e arredi, se non destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia, salvo che l acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese, connesse alla conduzione degli immobili DIVIETO DI ACQUISTO IMMOBILI Articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (cd. Legge di Stabilità 2013) Negli anni 2013 e 2014 non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l acquisto di mobili e arredi, se non destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia, salvo che l acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese, connesse alla conduzione degli immobili. Visto il prospetto sotto riportato, relativo ai limiti di spesa: ADEMPIMENTI D.L. 78/ D.L. 66/2014 Spesa 2009 Limiti di spesa DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO da consuntivo b) a) = a x limite Spese per incarichi di consulenza - limite: 20% del 2009 (art. 6, comma 7). Per l'anno 2014, limite dell'80 per cento del limite di spesa per l'anno , ,00 Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza - limite: 20% del 2009 (art. 6, comma 8) , ,92 Spese per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9) 0,00 0,00 Spese per missioni - limite: 50% del 2009 (art. 6, c. 12) , ,50 Spese per la formazione - limite 50% del 2009 (art. 6, c.13) , ,61 Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi - limite: 80% del 2009 (art. 6, comma 14). Dal , ,26 01/05/2014: limite del 30% del Dal 06/05/2014 e fino al 31/12/2015 divieto di acquisto di autovetture Spesa 2012 Limiti di spesa DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO da consuntivo b) a) = a x limite Spese per contratti di collaborazione coordinata e continuativa. A decorrere dall'anno 2014, limite del 4,5% rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del , , , al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro. (art. 14, c. 2 D.L. 66/2014) APPLICAZIONE L. 228/2012 Spesa Limiti di spesa DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO da consuntivo b) Spese per l'acquisto di mobili e arredi - 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e a) = a x limite , ,12 Visto: - ii D.Lgs. 267/200; - la Legge Regionale 27 dicembre 2013, 23 Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2014) ; - la Legge Regionale 8 aprile 2013, n. 5 (c.d. legge omnibus); - il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, nel testo ora in vigore, ed in particolare l articolo 6; - il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 07/08/2012, n. 135, nel testo ora in vigore, ed in particolare il comma 2 dell articolo 5; Città di Latisana Deliberazione n. 81 del 16/07/2014 8
9 - il comma 5 dell art. 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, come convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125; - il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 ed in particolare l art. 14, comma 1 e l art. 15, comma 1; - il vigente regolamento di contabilità dell ente; - lo Statuto Comunale; ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 co. 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; VISTO lo Statuto comunale; SI PROPONE Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati 1) Di procedere in relazione alle disposizioni contenute nei commi 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 dell art. 6 del d.l. n. 78 del 2010, nel co. 2, dell art. 1 del d.l. n. 95 del 2012, nel co. 5, dell art. 1 del d.l. n. 101 del 2013 e nel co. 1 dell art. 14 e co. 1 dell art. 15 del d.l. n. 66 del 2014, tenuto conto della pronuncia n. 26/SEZAUT/2013/QMIG, adunanza del 20/12/2013, della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, alla definizione del risparmio complessivo derivante dall applicazione delle disposizioni citate, dell individuazione del tetto massimo di spesa e della ripartizione del budget per l anno 2014, come di seguito indicato: - spese per consulenze ed incarichi, in misura pari all 80 per cento di quanto sostenuto nel 2013 secondo quanto previsto dall art. 1, co. 5 del d.l. 31 agosto 2013, n. 101; - spese per sponsorizzazioni, non previste per effetto della disposizione contenuta nel co. 9, dell art. 6 del d.l. n. 78 del 2010; - spese per relazioni pubbliche, mostre, pubblicità e rappresentanza, in misura pari al 20 per cento di quanto sostenuto allo stesso titolo nel 2009, ai sensi della disposizione contenuta nel comma 8, dell art. 6 del d.l. n. 78 del 2010; - spese di missione per il personale dipendente, in misura pari al 50 per cento della spesa sostenuta nell anno 2009, così come previsto al co. 12, dell art. 6 del citato d.l. 78/2010; - per le spese di missione del segretario comunale titolare di segreteria convenzionata, lo stanziamento da iscrivere a bilancio non è sottoposto al vincolo del 50 per cento di cui al co. 12, dell articolo 6 del decreto legge n. 78 del 2010, in quanto segue una disciplina a se stante; l importo previsto per l esercizio 2014, viene fissato in misura pari a quanto impegnato allo stesso titolo nell esercizio 2009; - spesa per la formazione, come anche da indicazioni fornite dalla Regione, lo stanziamento da iscrivere a bilancio viene prudenzialmente fissato nella misura del 50 per cento di quanto impegnato nel corso dell esercizio 2009, ai sensi di quanto previsto nel co. 13 del citato art. 6 del d.l. 78/2010; - spese per l acquisto, la manutenzione, il noleggio e l esercizio di autovetture, in misura pari al 30 per cento della spesa sostenuta nell anno 2011, per effetto delle disposizioni contenute al co. 2, dell art. 5 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 come sostituito dall art. 15, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66; determinando un budget complessivo pari ad ,29 così ripartito: ,00 spese per consulenze ed incarichi - 0,00 spese per sponsorizzazioni ,92 spese per relazioni pubbliche, mostre, pubblicità e rappresentanza ,50 spese per missioni (esclusa la spesa di missione del segretario generale) ,61 spese per formazione ,26 spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio autovetture 2) Di dare atto che quanto determinato con il presente atto potrà essere successivamente oggetto di variazione in relazione ad eventuali modifiche legislative e/o chiarimenti sulla materia che dovessero intervenire nel corso dell esercizio 2014; 3) Di rinviare a successivo atto una diversa assegnazione delle risorse complessivamente disponibili per le voci di spesa oggetto del presente atto. Città di Latisana Deliberazione n. 81 del 16/07/2014 9
10 Pareri ai sensi dell art. 49 del Decreto Legislativo , n. 267: IL RESPONSABILE DEL SETTORE esprime parere favorevole di regolarità tecnica Lì 13/07/2014 F.to Annalisa Grande RAGIONIERE CAPO esprime parere favorevole di regolarità contabile. Li 13/07/2014 F.to Annalisa Grande LA GIUNTA COMUNALE Vista la suestesa proposta di deliberazione e presa visione degli atti allegati all istruttoria della pratica; Vista e fatta propria la nota prot. n del 15/01/2014 a firma del Segretario generale con la quale vengono fornite indicazioni in merito al quadro normativo di riferimento per la corretta definizione delle spese soggette a contenimento; Visto l art. 49 del Decreto Legislativo , n. 267; stessa; Acquisiti i pareri di cui alla suddetta normativa, come risultanti dalle sottoscrizioni in calce alla proposta Ad unanimità di voti resi ed espressi per alzata di mano, DELIBERA Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati 1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l oggetto indicato in epigrafe, facendola propria ad ogni effetto di legge; 2. di procedere in relazione alle disposizioni contenute nei commi 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 dell art. 6 del d.l. n. 78 del 2010, nel co. 2, dell art. 1 del d.l. n. 95 del 2012, nel co. 5, dell art. 1 del d.l. n. 101 del 2013 e nel co. 1 dell art. 14 e co. 1 dell art. 15 del d.l. n. 66 del 2014, tenuto conto della pronuncia n. 26/SEZAUT/2013/QMIG, adunanza del 20/12/2013, della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, alla definizione del risparmio complessivo derivante dall applicazione delle disposizioni citate, dell individuazione del tetto massimo di spesa e della ripartizione del budget per l anno 2014, come di seguito indicato: - spese per consulenze ed incarichi, in misura pari all 80 per cento di quanto sostenuto nel 2013 secondo quanto previsto dall art. 1, co. 5 del d.l. 31 agosto 2013, n. 101; - spese per sponsorizzazioni, non previste per effetto della disposizione contenuta nel co. 9, dell art. 6 del d.l. n. 78 del 2010; - spese per relazioni pubbliche, mostre, pubblicità e rappresentanza, in misura pari al 20 per cento di quanto sostenuto allo stesso titolo nel 2009, ai sensi della disposizione contenuta nel comma 8, dell art. 6 del d.l. n. 78 del 2010; - spese di missione per il personale dipendente, in misura pari al 50 per cento della spesa sostenuta nell anno 2009, così come previsto al co. 12, dell art. 6 del citato d.l. 78/2010; - per le spese di missione del segretario comunale titolare di segreteria convenzionata, lo stanziamento da iscrivere a bilancio non è sottoposto al vincolo del 50 per cento di cui al co. 12, dell articolo 6 del decreto legge n. 78 del 2010, in quanto segue una disciplina a se stante; l importo previsto per l esercizio 2014, viene fissato in misura pari a quanto impegnato allo stesso titolo nell esercizio 2009; Città di Latisana Deliberazione n. 81 del 16/07/
11 - spesa per la formazione, come anche da indicazioni fornite dalla Regione, lo stanziamento da iscrivere a bilancio viene prudenzialmente fissato nella misura del 50 per cento di quanto impegnato nel corso dell esercizio 2009, ai sensi di quanto previsto nel co. 13 del citato art. 6 del d.l. 78/2010; - spese per l acquisto, la manutenzione, il noleggio e l esercizio di autovetture, in misura pari al 30 per cento della spesa sostenuta nell anno 2011, per effetto delle disposizioni contenute al co. 2, dell art. 5 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 come sostituito dall art. 15, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66; determinando un budget complessivo pari ad ,29 così ripartito: ,00 spese per consulenze ed incarichi - 0,00 spese per sponsorizzazioni ,92 spese per relazioni pubbliche, mostre, pubblicità e rappresentanza ,50 spese per missioni (esclusa la spesa di missione del segretario generale) ,61 spese per formazione ,26 spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio autovetture 3. di dare atto che quanto determinato con il presente atto potrà essere successivamente oggetto di variazione in relazione ad eventuali modifiche legislative e/o chiarimenti sulla materia che dovessero intervenire nel corso dell esercizio 2014; 4. di rinviare a successivo atto una diversa assegnazione delle risorse complessivamente disponibili per le voci di spesa oggetto del presente atto. Successivamente, con separata ed unanime votazione, resa per alzata di mano, DELIBERA di dichiarare la presente di immediata eseguibilità, stante l urgenza di provvedere, ai sensi dell art. 1, comma 19, della Legge Regionale , n * * * * * Città di Latisana Deliberazione n. 81 del 16/07/
12 Letto, confermato e sottoscritto, IL PRESIDENTE F.to dott. Salvatore Piero Maria BENIGNO IL SEGRETARIO GENERALE F.to dott.ssa Francesca FINCO ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all Albo pretorio informatico, ai sensi della L.69/2009, il 21/07/2014 ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino il 05/08/2014 compreso. Lì 21/07/2014 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE F.to Clara MAURO ATTESTATO DI ESECUTIVITA Ai sensi dell art. 1 della Legge Regionale 11/12/2003, n. 21, si attesta che la presente deliberazione è esecutiva: dalla data di adozione (L.R. 21/2003, art. 1, comma 19) al termine della pubblicazione (L.R. 21/2003, art. 1, comma 15) L IMPIEGATO RESPONSABILE F.to Clara MAURO Città di Latisana Deliberazione n. 81 del 16/07/
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